52007PC0590

Proposta di decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, recante modifica della decisione 2005/446/CE, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) /* COM/2007/0590 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.10.2007

COM(2007) 590 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

recante modifica della decisione 2005/446/CE, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (in appresso denominato "accordo interno sul 9° FES")[1], prima della scadenza del 9° FES gli Stati membri fissano una data oltre la quale le risorse del 9° FES non possono più essere impegnate.

Con decisione 2005/446/CE, del 30 maggio 2005, e sulla base di una valutazione del grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti a titolo del 9° FES, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno fissato al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale le risorse del 9° FES non saranno più impegnate, precisando che tale data potrebbe, se necessario, essere rivista (la "clausola di caducità")[2].

Oggi la data oltre la quale le risorse del 9° FES non saranno più impegnate può essere confermata. Tuttavia, tenuto conto di un contesto in costante evoluzione, si propone di apportare alla decisione tre modifiche sostanziali che aggiungono nuove eccezioni alla regola generale, dato che l'unica eccezione inizialmente prevista alla clausola di caducità era limitata all'importo stanziato per finanziare il Fondo investimenti gestito dalla BEI come fondo rotativo:

- In conformità con una consulenza giuridica relativa allo statuto degli importi assegnati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9° FES, il Consiglio dei ministri ACP-CE, all'atto dell'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013[3], ha accettato che la clausola di caducità non si applichi alle rimanenze e agli importi disimpegnati dopo il 31 dicembre 2007 a titolo del sistema STABEX. Con decisione C(2007)2149 della Commissione, del 24 maggio 2007, questi fondi saranno trasferiti ai rispettivi programmi indicativi nazionali degli Stati ACP interessati.

- Tenuto conto di un possibile rinvio dell'entrata in vigore del 10° FES, il Consiglio dei ministri ACP-CE, all'atto dell'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013, ha inoltre approvato il principio secondo cui possono ancora essere impegnati dei fondi fino all'entrata in vigore del 10° FES, benché esclusivamente "per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso".

- La clausola di caducità non si applica alle entrate provenienti dagli interessi sugli stanziamenti del FES. Il motivo è che queste entrate sono impiegate esclusivamente per i "costi connessi alla gestione delle risorse del 9° FES", salvo decisione contraria del Consiglio (accordo interno sul 9° FES, articolo 9), o per le "spese di sostegno associate al FES" (accordo interno sul 10° FES, articolo 6)[4].

Due funzionari della Commissione e alcuni funzionari della pubblica amministrazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) francesi della regione del Pacifico, responsabili della gestione dei progetti e programmi del 9° FES nei PTOM in questione, sono deceduti in un incidente aereo il 9 agosto 2007. In considerazione di questa tragica causa di forza maggiore, si propone inoltre di rinviare al 30 giugno 2008 la data oltre la quale le risorse del 9° FES non saranno più impegnate nel caso dei progetti e programmi da finanziarsi nei PTOM francesi ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (Nuova Caledonia e Polinesia francese).

La Commissione propone pertanto che i rappresentanti dei governi degli Stati membri adottino la decisione acclusa.

Proposta di

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

recante modifica della decisione 2005/446/CE, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[5] e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005[6] (in appresso denominato "accordo di partenariato ACP-CE"),

vista la decisione del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea[7], in appresso denominata "decisione sull'associazione d'oltremare", in particolare l'articolo 33 bis ,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE[8] (in appresso denominato "accordo interno sul 9° FES"), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[9] (in appresso denominato "accordo interno sul 10° FES),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005[10], fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (in appresso denominato "FES") gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (in appresso denominata "BEI") e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati.

(2) Al punto 4 dell'allegato I ter (Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) all’accordo di partenariato ACP-CE viene introdotta un'eccezione alla suddetta regola generale per quanto riguarda le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva al 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9° FES, nonché per le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi contributi in conto interessi[11].

(3) Il punto 4 dell'allegato I ter all’accordo di partenariato ACP-CE stabilisce inoltre che si potranno ancora impegnare fondi dopo il 31 dicembre 2007 per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10° FES.

(4) L'entrata in vigore del 10° FES può essere rinviata a una data successiva al 1° gennaio 2008.

(5) Occorre armonizzare le disposizioni della decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, e del punto 4 dell'allegato I ter all’accordo di partenariato ACP-CE.

(6) Per causa di forza maggiore, la gestione dei progetti e programmi finanziati con le dotazioni finanziarie disponibili a titolo del 9° FES dopo la decisione della Commissione C(2007)3856, del 16 agosto 2007, relativa alla riassegnazione delle dotazioni in seguito alla revisione intermedia è stata rinviata di sei mesi nei paesi e territori d'oltremare (in appresso denominati "PTOM") francesi della regione del Pacifico ai quali si applica la parte quarta del trattato CE,

DECIDONO:

Articolo unico

(1) Gli articoli 1 e 2 della decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sono sostituiti dal seguente testo:

“Articolo 1

1. La data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007, fatta eccezione per le rimanenze e gli importi disimpegnati ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9° FES e per le rimanenze delle dotazioni del 9° FES destinate a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

2. Le rimanenze e gli importi disimpegnati dopo il 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9° FES sono trasferiti al 10° FES e vengono assegnati al rispettivo programma indicativo degli Stati ACP e PTOM interessati. La data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione destinati a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico non saranno più impegnati è fissata al 30 giugno 2008.

3. Se l'entrata in vigore del 10° FES avrà luogo dopo il 31 dicembre 2007, le rimanenze del 9° FES o dei FES anteriori e gli importi disimpegnati di progetti a titolo di detti FES potranno essere impegnati nel periodo tra il 31 dicembre 2007 e l'entrata in vigore del 10° FES, nel qual caso saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell’amministrazione dell’UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all’entrata in vigore del 10° FES.

4. Conformemente all'articolo 9 dell'accordo interno sul 9° FES, le entrate provenienti dagli interessi sugli stanziamenti del FES saranno utilizzate per coprire i costi connessi alla gestione delle risorse del 9° FES fino all'entrata in vigore del 10° FES, e dopo tale data saranno riservate per le spese di sostegno associate al FES, come previsto dall'articolo 6 dell'accordo interno sul 10° FES.

Articolo 2

(1) La data oltre la quale i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per erogare risorse provenienti dal Fondo investimenti a condizioni agevolate non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007 o alla data di entrata in vigore del 10° FES, qualora quest'ultima sia successiva. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

(2) Le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti gestiti dalla BEI, esclusi i relativi contributi in conto interessi, sono trasferiti al 10° FES e rimangono assegnati al Fondo investimenti."

Fatto a Bruxelles, il […]

A nome dei governi degli Stati membri

Il Presidente

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

[2] GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

[3] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

[4] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[5] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[6] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

[7] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007 (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

[8] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

[9] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[10] GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

[11] Allegato I ter contenuto nell'allegato alla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 2 giugno 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).