[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 9.10.2007 COM(2007) 580 definitivo 2007/0209 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 23 maggio 2007 la Comunità e la Repubblica di Guinea Bissau hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau. L’accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dai relativi allegati, è stato concluso per una durata quadriennale ed è rinnovabile. Esso abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau concernente la pesca al largo della Guinea-Bissau, entrato in vigore il 29 agosto 1980. Nel definire la sua posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex-post effettuata da esperti esterni. L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato consiste nel rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ai fini dell’istituzione di un partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau, nell’interesse di entrambe le parti. Le parti si impegnano ad avviare un dialogo politico su questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Esse si impegnano inoltre ad assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse, il controllo e la sorveglianza delle zone di pesca della Repubblica di Guinea-Bissau e ad operare per il rafforzamento delle capacità istituzionali di quest’ultima, finalizzato all’attuazione di una vera politica settoriale della pesca. A questo proposito, entro il 2007 il governo presenterà, nell’ambito di una Conferenza nazionale nella quale sarà rappresentata anche la parte comunitaria, un Programma settoriale pluriennale avente come obiettivo la promozione di una pesca responsabile e sostenibile. In tale contesto, le parti concorderanno le priorità cui dovrà essere destinato tale sostegno e definiranno gli obiettivi da realizzare, la relativa programmazione annuale e pluriennale, nonché i criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore. Per quanto riguarda la pesca di gamberetti, la Guinea-Bissau si è impegnata in particolare a limitare lo sforzo di pesca, rispettando le condizioni previste nel piano di pesca allegato al Protocollo. La contropartita finanziaria è fissata a 7 milioni di euro all’anno. Il 35% di tale importo, vale a dire 2, 450 milioni di euro, sarà destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea-Bissau. Un contributo specifico supplementare, pari a 500 000 EUR all’anno, sarà inoltre destinato prioritariamente al miglioramento delle condizioni sanitarie e igieniche dei prodotti della pesca. Tale contributo, tuttavia, potrà essere utilizzato anche per il sostegno di azioni di controllo e vigilanza. Il protocollo contiene inoltre un meccanismo finanziario con una dotazione massima di 1 milione di euro, diretto a migliorare l’utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli armatori, nonché un sostegno alla creazione di associazioni temporanee di imprese. Per quanto riguarda le possibilità di pesca, sono autorizzati a pescare 19 pescherecci con reti a circuizione, 14 pescherecci con lenze e canne e 4 pescherecci con palangari di superficie, nonché navi da traino per la pesca dei gamberetti e per la pesca di pesci e cefalopodi il cui quantitativo totale per ognuna di queste categorie ammonta a 4 400 tonnellate di stazza lorda (tsl). Tuttavia, su richiesta della Comunità, nell’ambito dell’accordo possono essere condotte campagne di pesca sperimentali. Se quest’ultime daranno dei risultati, le parti possono decidere di attribuire nuove possibilità di pesca alle navi comunitarie. L’accordo di partenariato prevede inoltre che sia incoraggiata la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio, mediante regolamento, adotti la conclusione di questo nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. 2007/0209(CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: 1. La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau. 2. A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca. 3. È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo. 4. Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento. Articolo 2 1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: Spagna | 1 421 TSL | Italia | 1 776 TSL | Grecia | 137 TSL | Portogallo | 1 066 TSL | b) pesca di pesci/cefalopodi: Spagna | 3 143 TSL | Italia | 786 TSL | Grecia | 471 TSL | c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie: Spagna | 10 unità | Francia | 9 unità | Portogallo | 4 unità | d) tonniere con lenze e canne: Spagna | 10 unità | Francia | 4 unità | 2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro. Articolo 3 Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare[3]. Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ACCORDOdi partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la “Comunità”, e LA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU, di seguito denominata “Guinea-Bissau”, di seguito denominate “le parti”, CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Guinea-Bissau, in particolare nell’ambito dell’Accordo di Cotonou che instaura una relazione di intensa cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Guinea-Bissau, dall’altro, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni, RICORDANDO che la Comunità e la Guinea-Bissau sono firmatarie della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, in conformità a tale Convenzione, la Guinea-Bissau ha istituito una zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia marine dalle proprie coste, all’interno della quale esercita i propri diritti di sovranità ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse di detta zona, DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, in appresso denominata “ICCAT”, del COPACE o di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate, DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse e segnatamente sulla base dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995, per la promozione di una pesca responsabile finalizzata a garantire la conservazione nel lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante il rafforzamento del regime di controllo sull’insieme delle attività di pesca, onde garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse, nonché la protezione dell’ambiente marino, AFFERMANDO che l’esercizio di diritti sovrani da parte degli Stati costieri sulle risorse biologiche nelle acque sotto la loro giurisdizione ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione di tali risorse deve avvenire in conformità ai principi del diritto internazionale, CONVINTE che la realizzazione dei rispettivi obiettivi economici e sociali nel settore della pesca sarà consolidata da una stretta cooperazione sul piano tecnico e scientifico in tale settore, in condizioni atte a garantire la conservazione degli stock ittici e il loro sfruttamento responsabile, CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente, IMPEGNATE fermamente all’esercizio di una pesca responsabile e sostenibile, DECISE, a tal fine, a contribuire, nell’ambito della politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau, all’instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità più atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo, DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Guinea-Bissau e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca, RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti in Guinea-Bissau con la partecipazione di imprese di entrambe le parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 – Oggetto Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano: - la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Guinea-Bissau; - le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca della Guinea-Bissau; - le modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; - le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e nelle attività correlate. Articolo 2 – Definizioni Ai fini del presente accordo, del protocollo e dei relativi allegati valgono le seguenti definizioni: a) «Zone di pesca della Guinea-Bissau»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla legislazione della Guinea-Bissau; b) «il ministero»: il dipartimento governativo responsabile per il settore della pesca; c) «autorità comunitarie»: la Commissione europea; d) «nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità; e) «commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Guinea-Bissau, le cui funzioni sono descritte all’articolo 10 del presente accordo; f) «la sorveglianza»: la direzione della sorveglianza sull’attività di pesca; g) «la delegazione»: la delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau; h) «marittimi ACP »: qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’Accordo di Cotonou. I marittimi della Guinea-Bissau sono, in questo senso, marittimi ACP; i) «armatore»: la persona giuridicamente responsabile della nave da pesca. Articolo 3 – Principi e obiettivi alla base del presente accordo 1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile ed uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, sulla base del principio di non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque. 2. Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, con particolare riguardo all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau e delle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in questo paese. 3. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi di buon governo economico e sociale. 4. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex-ante, intermedie ed ex-post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo. 5. In particolare, l’ingaggio di marittimi della Guinea-Bissau e/o di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Si tratta in particolare della libertà di associazione, del riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e dell’eliminazione delle discriminazioni in materia di occupazione e professione. Articolo 4 – Cooperazione in campo scientifico 1. Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e la Guinea-Bissau cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau; a tal fine viene organizzata una riunione scientifica annuale mista, che si tiene alternativamente nella Comunità e in Guinea-Bissau. 2. Le parti, sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE) e di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate, si consultano nell’ambito della commissione mista, di cui all’articolo 10 dell’accordo, per adottare, se del caso e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche. 3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali o regionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche e cooperare alla realizzazione delle pertinenti ricerche scientifiche. Articolo 5 – Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Guinea-Bissau 1. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Guinea-Bissau. Le competenti autorità della Guinea-Bissau notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi ad eventuali modifiche della normativa entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica. 2. La Guinea-Bissau si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a operare nelle proprie zone di pesca, in conformità al presente accordo, al protocollo e ai relativi allegati. 3. La Guinea-Bissau vigila sull’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità della Guinea-Bissau preposte al controllo della pesca. 4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione della Guinea-Bissau che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla propria giurisdizione, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Articolo 6 – Condizioni per l’esercizio della pesca 1. Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. L’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti della Guinea-Bissau, su richiesta delle autorità competenti della Comunità. Le modalità di rilascio delle licenze e di pagamento dei canoni e dei contributi alle spese di osservazione scientifica, nonché le altre condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, sono fissate negli allegati. 2. Il ministero può rilasciare alle navi comunitarie autorizzazioni alla pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente protocollo e per la pesca sperimentale. Tuttavia il rilascio di tali licenze è subordinato al parere favorevole delle parti. 3. Il protocollo del presente accordo stabilisce le possibilità di pesca concesse dalla Guinea-Bissau alle navi comunitarie nelle proprie zone di pesca, nonché la contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo. 4. Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un’adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti. Articolo 7– Contropartita finanziaria 1. La Comunità concede alla Guinea-Bissau una contropartita finanziaria in conformità alle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti: a) una compensazione finanziaria per l’accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Guinea-Bissau, indipendentemente dai canoni dovuti dalle stesse per l’ottenimento delle licenze; b) un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau. 2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilito, di comune accordo e in conformità alle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau. 3. La contropartita finanziaria, versato dalla Comunità, è pagata annualmente secondo le modalità previste dal protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche del suo importo, per i seguenti motivi: a) avvenimenti gravi, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscono l’esercizio della pesca nelle acque della Guinea-Bissau; b) la riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti, ai fini della gestione degli stock considerati, quando tale provvedimento sia ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse, alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; d) la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti; e) denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 14; f) sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 15 o delle disposizioni del protocollo. Articolo 8 – Promozione della cooperazione tra gli operatori economici 1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo. 2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca. 3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. 4. Le parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente in Guinea-Bissau e nella Comunità. Articolo 9 – Cooperazione amministrativa Nell’intento di garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti: - pongono in essere una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Guinea-Bissau applicabile alla pesca marittima; - cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa. Articolo 10 – Commissione mista 1. È istituita una commissione mista composta da entrambe le parti, incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni: a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e la corretta applicazione dell’accordo, nonché la risoluzione delle controversie; b) esamina e valuta il contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau; c) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca; d) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; e) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; f) stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 9 del presente accordo; g) esamina e valuta la cooperazione tra gli operatori economici prevista all’articolo 8 del presente accordo e propone, se del caso, mezzi e modalità atti a promuovere detta cooperazione; h) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale e di cooperazione amministrativa. 2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente in Guinea-Bissau e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. Articolo 11 – Campo di applicazione Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Guinea-Bissau e alle acque soggette alla sua giurisdizione. Articolo 12 – Durata Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia notificata in conformità all’articolo 14. Articolo 13 – Composizione delle controversie Le parti contraenti si consultano, in sede di commissione mista, in caso di controversia in merito all’applicazione del presente accordo. Articolo 14 – Denuncia 1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti, segnatamente in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. 3. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni fra le parti. 4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 15 – Sospensione 1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni dello stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto, almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte. 2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione, fatte salve le disposizioni previste all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo. Articolo 16 – Protocollo e allegati Il protocollo e i suoi allegati, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo. Articolo 17 Disposizioni applicabili del diritto nazionale Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea-Bissau sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea-Bissau, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici. Articolo 18 – Abrogazione Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea Bissau, entrato in vigore il 29 agosto 1980. Tuttavia, il protocollo che fissa per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo. Articolo 19 – Entrata in vigore Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine. PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. Per un periodo di quattro anni, decorrente dal 16 giugno 2007, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate come segue: - Crostacei e specie demersali a) navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti: 4 400 tsl all’anno; b) navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tsl all’anno; - specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982) c) tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari: 23 unità; d) tonniere con lenze e canne: 14 unità. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo. 3. A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nei relativi allegati. Articolo 2 Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissato a 7 milioni di euro all’anno. 2. Tuttavia, in caso di miglioramento dell’utilizzo delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, paragrafo 1, commi a) e b), del presente protocollo da parte delle navi comunitarie, la Comunità concederà alla Guinea-Bissau un importo finanziario supplementare proporzionato al suddetto aumento, nei limiti delle possibilità di pesca fissate dal presente protocollo e a concorrenza di un massimo di 1 milione di euro all’anno. Le parti convengono, in sede di commissione mista ed entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente protocollo, di determinare il periodo di riferimento, l’indice di base e i meccanismi specifici di pagamento. 3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del presente protocollo. 4. Il pagamento da parte della Comunità della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, è effettuato entro il 30 aprile 2008 per il primo anno ed entro il 15 giugno per gli anni successivi. 5. Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, la destinazione di bilancio della contropartita finanziaria è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Guinea-Bissau ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità di tale Stato. 6. All’importo di cui al paragrafo 1 va aggiunto un contributo specifico della Comunità pari a 500 000 EUR all’anno e destinato all’organizzazione di un sistema sanitario e fitosanitario per i prodotti della pesca. Le parti, tuttavia, in caso di necessità possono decidere di destinare una parte di questo contributo specifico anche al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. Tale contributo è gestito secondo le disposizioni previste all’articolo 3 del presente protocollo. 7. Fatto salvo il disposto dell’articolo 3 del presente protocollo, il pagamento del contributo specifico di cui al paragrafo 6 è effettuato entro il 30 aprile 2008 per il primo anno ed entro il 15 giugno per gli anni successivi. 8. I pagamenti previsti nel presente articolo sono versati su un conto unico del tesoro pubblico, aperto presso la Banca centrale di Guinea-Bissau, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero. Articolo 3 Contributo specifico a favore del miglioramento delle condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca e al monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca 1. Il contributo specifico della Comunità, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, contribuisce, in particolare, a sostenere l’adeguamento alle norme sanitarie del settore della pesca e, se necessario, alla politica di monitoraggio, controllo e sorveglianza della Guinea-Bissau. 2. La gestione dell’importo corrispondente ricade sotto la responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale. 3. Fatta salva l’identificazione degli obiettivi fatta dalle parti e in conformità agli articoli 8 e 9 del protocollo, le parti convengono di concentrare la loro attenzione su: a) l’insieme delle azioni dirette a migliorare le condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca, compreso il rafforzamento dell’autorità competente, l’adeguamento alle norme del CIPA (ISO 9000), la formazione degli agenti nonché l’adeguamento del quadro giuridico necessario; e, se del caso, b) l’insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque della Guinea-Bissau con mezzi marittimi e aerei, l’attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico nonché la sua applicazione per quanto riguarda le infrazioni; 4. Una relazione annuale dettagliata è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo. 5. La Comunità si riserva il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, fin dal primo anno di entrata in vigore del protocollo, in caso di controversie sulla programmazione delle azioni o quando i risultati ottenuti, salvo circostanze eccezionali, non sono conformi alla programmazione. Articolo 4 Cooperazione scientifica 1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Guinea-Bissau sulla base dei principi di una gestione sostenibile, in particolare promuovendo la cooperazione in materia di pesca responsabile a livello della sottoregione e in particolare nell’ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP). 2. Nel periodo di applicazione del protocollo le parti cooperano per approfondire alcuni aspetti riguardanti l’evoluzione dello stato delle risorse nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. A tal fine viene organizzata, almeno una volta all’anno, una riunione del comitato scientifico misto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo. Ulteriori riunioni del suddetto comitato scientifico misto possono essere convocate su richiesta di una delle parti o qualora se ne presenti la necessità nell’ambito del presente accordo. 3. Le parti, sulla base delle conclusioni della riunione annuale del comitato scientifico e delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE) e di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia, di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche. Articolo 5 Revisione delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica mista annuale, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea-Bissau. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, viene maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. 2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca fissate all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria nel caso in cui non sia possibile utilizzare alcuna delle possibilità di pesca previste dal protocollo medesimo. 3. Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate in sede di riunione scientifica mista annuale per quanto riguarda la gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria. 4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste ai paragrafi 1, 2 e 3 sono decise di comune accordo dalle parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo. Articolo 6 Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale 1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 del presente protocollo, la Comunità consulterà la Guinea-Bissau per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato. 2. Le parti possono condurre campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, previo parere del comitato scientifico misto di cui all’articolo 4 dell’accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti. 3. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne di pesca sperimentale hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi comunitarie per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 5 dello stesso e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. La contropartita finanziaria sarà maggiorata in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 5 del presente protocollo. 5. Le catture realizzate nell’ambito della pesca sperimentale sono di proprietà dell’armatore. È vietato catturare specie di taglia non regolamentare e specie di cui la normativa della Guinea-Bissau non autorizza la pesca, la conservazione a bordo e la commercializzazione. Articolo 7 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale 1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del presente protocollo. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione. 2. Il pagamento della contropartita finanziaria e del contributo specifico di cui all’articolo 2 del presente protocollo riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività. 3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca. Articolo 8 Contributo dell’accordo di partenariato alla attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea-Bissau 1. La contropartita finanziaria, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, contribuisce, a concorrenza del 35% del suo importo, vale a dire 2 450 000 EUR, allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle sue acque. 2. La gestione dell’importo corrispondente rientra nella responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in particolare per quanto riguarda la corretta gestione delle risorse alieutiche, il rafforzamento della ricerca scientifica e della capacità di controllo delle autorità competenti della Guinea-Bissau e il miglioramento delle condizioni di produzione dei prodotti della pesca. 3. Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e coerentemente con le priorità della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Guinea-Bissau e al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, le parti convengono di dedicare particolare attenzione ai seguenti settori di intervento: il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, la ricerca scientifica e la gestione delle zone di pesca. Articolo 9 Modalità di attuazione del sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, all’entrata in vigore del presente protocollo la Comunità europea e il ministero concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo: a) gli orientamenti annuali e pluriennali per l’attuazione delle priorità della politica della pesca della Guinea-Bissau ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all’articolo 8, paragrafo 2; b) gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti, su base annuale. L’allegato IV indica gli elementi di base concernenti gli obiettivi e gli indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito del protocollo. 2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle parti in sede di commissione mista. 3. Per quanto riguarda il primo anno di validità del presente protocollo, la ripartizione stabilita dalla Guinea-Bissau del contributo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso, è comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori di valutazione. 4. Tale ripartizione è comunicata dal ministero alla Comunità europea entro 4 mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, per il quanto riguarda il primo anno e entro il 15 giugno per gli esercizi successivi. 5. La relazione annuale sull’attuazione delle azioni programmate e finanziate, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate, è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo. 6. La Comunità europea si riserva il diritto di adeguare o sospendere il pagamento dell’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, qualora la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione della politica della pesca lo giustifichi e previa consultazione nell’ambito della commissione mista. Articolo 10 Integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca in Guinea-Bissau 1. Le parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori comunitari nell’insieme della filiera della pesca in Guinea-Bissau. 2. Le parti si impegnano in particolare a promuovere la costituzione di associazioni temporanee fra operatori comunitari e operatori della Guinea-Bissau ai fini dello sfruttamento in comune delle risorse alieutiche della zona esclusiva della Guinea-Bissau. 3. Per associazioni temporanee di imprese si intende qualsiasi associazione fondata su un contratto stabilito per una durata limitata fra armatori comunitari e persone fisiche o giuridiche della Guinea-Bissau al fine dell’esercizio dell’attività di pesca o dello sfruttamento congiunto delle quote della Guinea-Bissau per mezzo di uno o più navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea e della ripartizione degli utili o delle perdite in termini di costi dell’attività economica intrapresa di concerto. 4. La Guinea-Bissau concede l’autorizzazione necessaria affinché le associazioni temporanee di imprese, costituite ai fini dello sfruttamento delle risorse alieutiche del mare, possano operare nelle sue zone di pesca. 5. Le navi comunitarie che hanno deciso di costituire associazioni temporanee di imprese nell’ambito del protocollo in vigore, per le categorie di pesca di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e b) del presente protocollo, saranno dispensate dal pagamento dei canoni delle licenze. Inoltre, a decorrere dal terzo anno dall’entrata in vigore del protocollo, la Guinea-Bissau metterà a disposizione appositi strumenti finanziari per la costituzione di dette associazioni temporanee di imprese. L’importo globale di tali strumenti non potrà superare il 20% dell’importo totale dei canoni pagati dagli armatori nell’ambito del presente protocollo. 6. La Commissione mista stabilirà le modalità finanziarie e tecniche che permettono l’attuazione di tali sostegni e la promozione delle associazioni temporanee di impresa, nell’ambito del protocollo in vigore. Articolo 11 Controversie – Sospensione dell’applicazione del protocollo 1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista, se necessario convocata in seduta straordinaria. 2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e se le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista, secondo il disposto del paragrafo 1, non hanno permesso di raggiungere una composizione amichevole. 3. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto, almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. 4. In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione. Articolo 12 Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancata attuazione degli impegni della Guinea-Bissau per una pesca responsabile e sostenibile Fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del presente protocollo, qualora la Guinea-Bissau non rispettasse il suo impegno ad attuare una pesca responsabile e sostenibile, in particolare attraverso il rispetto dei piani di gestione della pesca annuale definiti dal suo governo, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa secondo il disposto dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4. Per il primo anno di applicazione del protocollo, il piano di gestione della pesca è contenuto nell’allegato III del presente protocollo. Le parti seguiranno l’evoluzione di questo piano di pesca anno dopo anno nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo. Articolo 13 Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità, può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate. a) Le autorità competenti della Guinea-Bissau notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. b) In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti della Guinea-Bissau possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea. L’applicazione del presente protocollo riprende non appena siano stati effettuati i pagamenti in questione. Articolo 14 Abrogazione Il presente protocollo e i relativi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo di pesca in vigore tra la Comunità economica europea e la Guinea-Bissau relativo alla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau. Articolo 15 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo. 2. Essi si applicano a decorrere dal 16 giugno 2007. ALLEGATO I CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU Capo I – Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze Sezione 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le navi 1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau soltanto le navi che ne hanno diritto. 2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Guinea-Bissau. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Guinea-Bissau, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Guinea-Bissau nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità. 3. Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante. 4. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero, per il tramite della delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo. 5. Le domande sono presentate al ministero su formulari forniti a questo scopo dal governo della Guinea-Bissau redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. Le autorità della Guinea-Bissau adottano tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca. 6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti: - la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza nonché dell’importo previsto al capo VII, punto 13; - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo. 7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità della Guinea-Bissau. 8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi. 9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal ministero, tramite la delegazione della Commissione europea nella Guinea-Bissau, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 6. 10. Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione. 11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. 12. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di provata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone. Tuttavia, se il tonnellaggio di stazza lorda (tsl) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza del canone è pagata pro rata temporis. 13. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero tramite la delegazione della Commissione europea. 14. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau. 15. La licenza deve essere sempre conservata a bordo, fatto salvo quanto previsto al capo I, sezione 2, punto 1. 16. Le parti si accordano per promuovere l’attuazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra menzionate. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza cartacea con un equivalente elettronico come l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau. 17. Le parti si impegnano, nell’ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo qualsiasi riferimento espresso in “tsl” con “GT” e a modificare, di conseguenza, tutte le relative disposizioni. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti. Sezione 2 Disposizioni applicabili alle navi tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie 1. La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. La Comunità europea mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente Protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità della Guinea-Bissau subito dopo essere stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità della Guinea-Bissau, la nave è iscritta da queste ultime in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca nonché alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau. In questo caso la delegazione della Commissione europea invia all’armatore una copia conforme di tale elenco, che viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau. 2. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. 3 I canoni sono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. 4. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali degli importi forfettari secondo la corrispondente scheda tecnica. 5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno in corso è adottato dalla Commissione europea entro il 15 giugno dell’anno successivo, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), per il tramite della delegazione della Commissione europea. 6. Detto computo viene comunicato contemporaneamente al ministero e agli armatori. 7. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità della Guinea-Bissau entro il 31 luglio dell’anno durante il quale è effettuato il computo definitivo dei canoni, sul conto indicato alla sezione 1, punto 7, del presente capo. 8. Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 3, l’importo residuo corrispondente non è rimborsato all’armatore. Sezione 3 Disposizioni speciali per i pescherecci da traino 1. Oltre ai documenti menzionati alla sezione 1, punto 6, del presente capo, ogni domanda di licenza per le navi di cui alla presente sezione deve essere corredata da: - una copia autenticata del documento rilasciato dallo Stato membro che attesta la stazza della nave in tsl e - l’attestato di conformità rilasciato dal ministero successivamente all’ispezione tecnica della nave effettuata in conformità al capo VIII, punto 3.2. 2. In caso di domanda di una nuova licenza per una nave che ne ha già ottenuto una nell’ambito del presente protocollo e le cui caratteristiche tecniche restano immutate, tale domanda sarà presentata, per il tramite della delegazione della Commissione europea a Bissau, al ministero, corredata unicamente dalla prova del pagamento del canone per i periodi richiesti nonché dell’importo previsto al capo VII, punto 13. Il ministero autorizza la nuova licenza facendo figurare una nuova menzione relativa alla prima domanda di licenza presentata nell’ambito del protocollo in vigore. 3. Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti: - primo periodo: dal 16 giugno 2007 al 31 dicembre 2007 - secondo periodo: dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 - terzo periodo: dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 - quarto periodo: dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 - quinto periodo: dal 1° gennaio 2011 al 15 giugno 2011 4. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo. 5. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio o il 1° ottobre, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo, che andranno rispettivamente dal 16 giugno 2007 al 30 settembre 2007 e dal 1º aprile 2011 al 15 giugno 2011. 6. Le licenze hanno validità annuale, semestrale o trimestrale e sono rinnovabili. 7. La licenza deve essere sempre conservata a bordo. 8. I canoni sono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. Capo II – Zone di pesca Le navi comunitarie di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzare ad esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base. Capo III – Regime di dichiarazione delle catture per le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau 1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue: - il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l’uscita dalla stessa; - il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo; - il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau. 2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al ministero, secondo le modalità di seguito indicate. 2.1 Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse al ministero via fax, posta o posta elettronica con copia alla Commissione europea, attraverso la delegazione della Commissione in Guinea-Bissau, alla fine di ogni bordata e, in ogni caso, prima che la nave lasci le acque di pesca della Guinea-Bissau. Quando la trasmissione avviene per posta elettronica, ognuno dei due destinatari invia subito alla nave conferma di ricezione per via elettronica con copia reciproca. Nel caso delle navi tonniere, tali dichiarazioni sono inviate alla fine di ogni campagna. 2.2 Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse via fax o per posta elettronica durante un periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capo I, sezione 2, punto 2, per le navi tonniere e della sezione 3, punto 3, per i pescherecci da traino, sono trasmessi al ministero entro 45 giorni dalla fine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono trasmesse alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau. 2.3 Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque della Guinea-Bissau le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura « Fuori ZEE Guinea-Bissau ». 2.4 I pescherecci da traino dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario il cui modello figura nell’appendice 3, indicando i totali catturati per specie e per mese di calendario o frazione di quest’ultimo. 2.5 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave. 3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in questione fino all’espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Guinea-Bissau e, in caso di recidiva, di non rinnovare la licenza. La Commissione europea ne è informata. Le parti si accordano per introdurre un sistema di scambio elettronico di tali informazioni. Capo IV – Catture accessorie Il livello di catture accessorie per ognuno dei tipi di pesca previsti nell’ambito del protocollo è stabilito in conformità alla legislazione della Guinea-Bissau ed è precisato nelle schede tecniche per ognuna di queste categorie. Capo V – Imbarco di marittimi Gli armatori che beneficiano delle licenze di pesca previste dall’accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea-Bissau e al miglioramento del mercato del lavoro, alle condizioni e nei limiti seguenti: 1. ciascun armatore di una nave da traino si impegna ad assumere: - tre marittimi-pescatori per le navi di stazza inferiore a 250 tsl, - quattro marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 250 e 400 tsl, - cinque marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 400 e 650 tsl, - sei marittimi-pescatori per le navi di stazza superiore a 650 tsl. 2. Gli armatori si adopereranno per imbarcare marittimi supplementari della Guinea-Bissau. 3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere attraverso i loro rappresentanti i marittimi da imbarcare sulle loro navi. 4. L’armatore o un suo rappresentante comunica al ministero i nomi dei marittimi della Guinea-Bissau imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. 5. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 6. I contratti di lavoro dei marittimi della Guinea-Bissau, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il ministero. Tali contratti garantiranno ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. 7. Il salario dei marittimi della Guinea-Bissau è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità della Guinea-Bissau. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi della Guinea-Bissau non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi della Guinea-Bissau e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. 8. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. 9. In caso di mancato imbarco di marittimi della Guinea-Bissau per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, senza ritardi, per la campagna di pesca, un importo forfettario equivalente ai salari dei marittimi non imbarcati. 10. Tale importo sarà versato su un conto specifico precedentemente indicato dalle autorità competenti della Guinea-Bissau e permetterà di finanziare le strutture pubbliche di formazione professionale nel settore della pesca. Capo VI – Misure tecniche 1. Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca. 2. Per quanto riguarda i pescherecci da traino, le misure specifiche figurano in ognuna delle schede tecniche corrispondenti. 3. La chiusura delle attività di pesca o di un tipo di pesca per motivi di riposo biologico è applicata dalla Guinea-Bissau in modo non discriminatorio a tutte le navi che partecipano alle suddette attività, siano esse nazionali, comunitarie o battenti bandiera di un paese terzo. 4. Sulla base di una analisi di impatto e se ciò si rivelasse necessario, le parti si accordano in sede di commissione mista sulle eventuali misure correttive da applicare in materia di riposo biologico. 5. Nel caso in cui la Guinea-Bissau fosse indotta ad adottare misure urgenti comportanti una chiusura di pesca oltre a quella(e) menzionata(e) al punto 3, o l’aumento della durata di chiusura prevista, è convocata una riunione della commissione mista per valutare l’impatto dell’applicazione di queste misure alle navi comunitarie. 6. Se l’applicazione dei punti 4 e 5 comporta un aumento del (dei) periodo(i) di chiusura delle attività di pesca, le parti si consultano, in sede di commissione mista, allo scopo di adeguare il livello della contropartita finanziaria in funzione della riduzione delle possibilità di pesca che le suddette misure comportano per la Comunità. Capo VII – Osservatori a bordo dei pescherecci da traino 1. Le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla Guinea-Bissau alle condizioni precisate di seguito. 1.1 Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero responsabile per la pesca.In tal caso il porto d’imbarco è fissato di comune accordo dal ministero responsabile per la pesca e dagli armatori o dai loro rappresentanti. 1.2 Il ministero predispone l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Esso provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti. 1.3 Il ministero comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza, il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi. 2. Il tempo di presenza a bordo dell’osservatore è stabilito dal ministero, senza che esso superi, di norma, il tempo necessario per svolgere i suoi compiti. Il ministero ne informa l’armatore o il suo rappresentante all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione. 3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità della Guinea-Bissau. 4. L’imbarco dell’osservatore avviene, all’inizio della prima bordata, in un porto della Guinea-Bissau e, in caso di rinnovo della licenza, in un porto scelto dall’armatore. 5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori. 6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore della Guinea-Bissau esce dalla zona di pesca di quest’ultima, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Guinea-Bissau, egli svolge le seguenti funzioni: 8.1 osserva le attività di pesca delle navi; 8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca; 8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici; 8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; 8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Guinea-Bissau riportati nel giornale di bordo; 8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti; 8.7 comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie conservate a bordo. 9. Il comandante adotta tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. 10. L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. 11. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore: 11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca; 11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave; 11.3 redige un rapporto di attività che viene trasmesso alle autorità competenti della Guinea-Bissau. Dette autorità, dopo averlo esaminato, entro una settimana ne inviano una copia alla delegazione della Commissione europea a Bissau. 12. Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore redige una relazione di attività che viene trasmessa alle autorità competenti della Guinea-Bissau con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma la suddetta relazione in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia della relazione è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore. 13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto della struttura della nave. Per contribuire a coprire le spese derivanti dalla presenza a bordo dell’osservatore, l’armatore versa alle autorità della Guinea-Bissau, assieme al pagamento del canone, un importo di 12 EUR per tsl all’anno, pro rata temporis, per ogni nave che esercita un’attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau. 14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del ministero. Capo VIII – Osservatori a bordo delle navi tonniere Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. Capo IX – Controllo 1. A norma del capo I, sezione 2, punto 1, la Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità della Guinea-Bissau preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. 2. Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono iscritte nell’elenco menzionato nel punto che precede, subito dopo la ricezione della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capo I, sezione 2, punto 3 del presente allegato. In questo caso, una copia conforme dell’elenco delle navi tonniere è inviata all’armatore e viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau. 3. Ispezioni tecniche dei pescherecci da traino 3.1 Una volta all’anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca che implichi l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutti i pescherecci da traino comunitari devono presentarsi in un porto della Guinea-Bissau per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave. 3.2 Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza che viene prorogata de facto per le navi che rinnovano la loro licenza entro l’anno. Tuttavia la validità massima non può essere superiore ad un anno. L’attestato deve essere tenuto permanentemente a bordo. 3.3 L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio. 3.4 Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Guinea-Bissau. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni. 3.5 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai punti 3.1 e 3.2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino all’adempimento di tali obblighi da parte dell’armatore. 4. Entrata e uscita dalla zona Tutte le navi della Comunità europea che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau in virtù dell’accordo, comunicano alla radiostazione del ministero responsabile per la pesca la data e l’ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. L’indicativo di chiamata, le frequenze operative e gli orari sono comunicati agli armatori dal ministero responsabile per la pesca al momento del rilascio della licenza. In caso di impossibilità di utilizzare tale stazione radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione, quali il telex, il fax (n. 20.11.57, n. 20.19.57, n. 20.69.50) o il telegramma. 4.1 Le navi comunitarie notificano al ministero, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Per le navi tonniere tale termine è ridotto a 6 ore. 4.2 Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione, nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica. 4.3 Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il ministero è considerata come una nave sprovvista di licenza. 4.4 Il numero di fax e di telefono, nonché l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca. 5. Procedure di controllo 5.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque di pesca della Guinea-Bissau permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni. 5.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. 5.3 Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave. 6. Fermo 6.1 Il ministero, entro un termine massimo di 48 ore, informa la Commissione europea, attraverso la sua delegazione in Guinea-Bissau, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria, nelle acque di pesca di quest’ultima. 6.2 Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. 7. Verbale di fermo 7.1 Dopo che l’autorità competente della Guinea-Bissau avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale in questione. 7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. 7.3 In conformità alla normativa vigente, il comandante può essere obbligato a condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità competenti. 8. Riunione di informazione in caso di fermo 8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne quelli diretti a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di informazione su richiesta della parte comunitaria, tra la Commissione europea e il ministero, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. 8.2 Nel corso di tale riunione, le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della riunione e delle eventuali conseguenze del fermo. 9. Risoluzione del fermo 9.1 Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro giorni lavorativi dal fermo. 9.2 In caso di conciliazione l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente nella Guinea-Bissau. 9.3 Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dal ministero una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione. 9.4 La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, il saldo residuo è sbloccato dal ministero. 9.5 Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto: - dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure - dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria. 10. Seguito dato alle procedure di fermo Tutte le informazioni relative alle infrazioni commesse dalle navi della Comunità sono regolarmente comunicate alla Commissione tramite la delegazione. 11. Trasbordi 11.1 Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque della Guinea-Bissau effettuano tale operazione nella rada dei porti di tale Stato. 11.2 Gli armatori di tali navi comunicano al ministero, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni: - il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo; - il nome del cargo vettore; - il quantitativo di ogni specie da trasbordare; - la data del trasbordo. 11.3 Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. 11.4 Nella zona di pesca della Guinea-Bissau è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore della Guinea-Bissau. 12. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Guinea-Bissau consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo delle suddette operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave. Capo X – Sorveglianza dei pescherecci via satellite Le parti si accordano, in sede di commissione mista, per definire le modalità di sorveglianza via satellite dei pescherecci comunitari che pescano nell’ambito dell’accordo, quando sussistono le condizioni tecniche. APPENDICI 1 - Formulario di domanda di licenza di armamento per la pesca 2 - Statistiche relative alle catture e allo sforzo di pesca 3 - Giornale di bordo delle navi tonniere Appendice 1 MODULO DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA Spazio riservato all’amministrazione | Osservazioni | Nazionalità Numero della licenza Data della firma Data del rilascio | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... | RICHIEDENTE Nome della società [Ragione sociale]: Numero del registro di commercio: Nome e cognome del responsabile:. Data e luogo di nascita: Professione: Indirizzo: Numero dei dipendenti: Nome e indirizzo del raccomandatario: NAVE Tipo di nave: Numero di immatricolazione: Nuovo nome: Nome precedente: Data e luogo di costruzione: Nazionalità d’origine: Lunghezza: Larghezza: Altezza: Stazza lorda: Stazza netta: Materiale utilizzato: Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV: Elica: A passo fisso: ( A passo variabile: ( Ugello: ( Velocità: Indicativo di chiamata: Frequenza: Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione: Radar: ( Sonar: ( Ecoscandaglio lima da sughero, ecoscandaglio per pesca a strascico (net sonde): ( VHF: ( BLU (Banda laterale unica): ( Navigazione via satellite: ( Altri: Numero di marittimi: MODO DI CONSERVAZIONE Ghiaccio: ( Ghiaccio + Refrigerazione: ( Congelamento: in salamoia: ( a secco: ( in acqua di mare refrigerata: ( Potenza frigorifera totale (FG): Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate: Capacità delle stive: TIPO DI PESCA A. Pesca demersale Demersale costiera: ( Demersale profonda: ( Tipo di rete da traino: per cefalopodi: ( per gamberetti: ( per pesci: ( Lunghezza della rete da traino: lunghezza della lima da sughero: Dimensione delle maglie alla sacca: Dimensione delle maglie alle ali: Velocità di pesca al traino: B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere) Con lenze e canne: ( Numero di canne: ( Con rete da circuizione: ( Lunghezza della rete: Altezza: Numero di vasche: Capacità (tonnellate): C. Pesca con palangari e nasse Di superficie: ( di fondo: ( Lunghezza della lenza: Numero di ami: Numero di lenze: Numero di nasse: IMPIANTI A TERRA Indirizzo e numero di autorizzazione: Nome della società [Ragione sociale]: Attività: Commercio ittico all’ingrosso all’interno: ( esportazione: ( Tipo e numero di licenza di commercio all’ingrosso: Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione: Numero di dipendenti: N.B. Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nelle relative caselle. Osservazioni tecniche Autorizzazione ministeriale Appendice 2 MINISTERO DELLA PESCA STATISTICHE RELATIVE ALLE CATTURE E ALLO SFORZO DI PESCA Mese: Anno: Nome dell’imbarcazione: | Potenza motrice: | Metodo di pesca: | Nazionalità: | Stazza lorda (t): | Porto di sbarco: | Data | Zona di pesca | Numero di cale | Numero di ore di pesca | Specie ittiche | GIORNALE DI BORDO DELLE NAVI TONNIERE | Palangari | 1. Zona di pesca | Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, direzione nord fino ad un azimut di 268°. | 2. Attrezzo autorizzato | Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi. Sono autorizzati i buttafuori. Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri. È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete. | 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie | 70mm | 4. Riposo biologico | In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto. | 5. Catture accessorie | In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. Le navi adibite alla pesca di pesci non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9% e cefalopodi in quantità superiore al 9% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo. Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo. Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità alla normativa della Guinea-Bissau. Le parti si consultano nell’ambito della commissione mista per eventualmente modificare il tasso di cattura autorizzato | 6. Stazza autorizzata/Canoni | Stazza autorizzata (tsl) all’anno | 4 400 | Canoni annui in EUR per tsl | 229 EUR/tls/anno Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. | 7. Osservazioni: | Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. | SCHEDA 2 - CATEGORIA DI PESCA 2: NAVI DA TRAINO PER LA PESCA DEI GAMBERETTI | 1. Zona di pesca | Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°. | 2. Attrezzo autorizzato | Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi. Sono autorizzati i buttafuori. Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri. È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete. | 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie | 40mm La Guinea Bissau si impegna a modificare la sua legislazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo al fine di applicare una dimensione di maglia di 50 mm, conforme alle normative esistenti nella sottoregione, dimensione che si applicherà a tutte le flotte che pescano crostacei e operano nella zona di pesca della Guinea-Bissau. | 4. Riposo biologico | In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto. | 5. Catture accessorie | In conformità alla normativa della Guinea-Bissau. Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi e pesci in quantità superiore al 50% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo. Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità alla normativa della Guinea-Bissau. | 6. Stazza autorizzata/Canoni | Stazza autorizzata (tsl) all’anno | 4 400 | Canoni annui in EUR per tsl | 307 EUR/tls/anno Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. | 7. Osservazioni: | Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. | SCHEDA 3 - CATEGORIA DI PESCA 3: TONNIERE CON LENZE E CANNE | 1. Zona di pesca | Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°. Le navi tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau. | 2. Attrezzo autorizzato e misure tecniche | Canne Rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca. | 3. Catture accessorie: | In conformità alle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus). | 4. Stazza autorizzata/Canoni | Canone per tonnellata pescata | 25 EUR/tonnellata | Canone forfettario annuo: | 500 EUR per 20 tonnellate | Numero di navi autorizzate a pescare | 14 | 5. Osservazioni: | Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. | SCHEDA 4 - CATEGORIA DI PESCA 4: TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI | 1. Zona di pesca | Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°. | 2. Attrezzo autorizzato e misure tecniche | Sciabica + palangaro di superficie Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca. | 3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie | Norme raccomandate dall’ICCAT | 4. Catture accessorie: | In conformità alle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus). | 5. Stazza autorizzata/Canoni | Canone per tonnellata catturata | 35 EUR/tonnellata | Canone forfettario annuo: | 3 150 EUR per 90 tonnellate | Numero di navi autorizzate a pescare | 23 | 6. Osservazioni: | Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo. | ALLEGATO III Piano di gestione 2007 - Crostacei e specie demersali | Specie | Tsl 2006 | Tsl 2007 | Differenziale tsl | Differenziale tsl % | Crostacei | 11 000 | 8 000 | -3 000 | -27% | Cefalopodi | 8 000 | 5 600 | -2 400 | -30% | Pesci demersali | 12 000 | 18 000 | 6 000 | 50% | Pesci pelagici | 20 000 | 23 000 | 3 000 | 15% | Tonno | 49 000 | 49 000 | 0 | 0% | TOTALE | 100 000 | 103 600 | 3 600 | 0 | Durante il periodo di validità del presente accordo e salvo parere scientifico favorevole, la Guinea-Bissau ridurrà lo sforzo di pesca per le categorie gamberetti e cefalopodi, mantenendo nel 2007 gli accordi esistenti con paesi terzi e la Comunità europea. Tuttavia, in caso di mancato utilizzo delle possibilità di pesca concesse a paesi terzi alla data del 1° gennaio 2007, tali possibilità non dovranno essere trasferite sull’anno 2008 e gli esercizi successivi. In tali categorie, non sarà concessa alcuna possibilità di pesca ai noli. Qualsiasi accordo con società o associazioni/imprese europee dovrà essere definitivamente abbandonato e formalmente denunciato entro un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del protocollo. Allegato IV Elementi di base concernenti obiettivi e indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito degli articoli 3, 8 e 9 del protocollo Assi strategici e obiettivi | Indicatori | Miglioramento delle condizioni sanitarie per lo sviluppo del settore della pesca | Preparazione per ottenere l’autorizzazione all’esportazione | Elaborazione e adozione da parte del Parlamento di una normativa concernente le condizioni minime di igiene e di salubrità applicabili alle navi industriali, alle piroghe e alle imprese di pesca e relativa applicazione Autorità competente in carica CIPA adeguato alle norme (ISO 9000) Laboratorio in grado di effettuare le analisi microbiologiche e chimiche Adozione e inserimento nella normativa di un piano di sorveglianza e di analisi dei gamberetti (PNVAR 2008) Numero di ispettori sanitari formati Numero di agenti sanitari e del Ministero della pesca formati alle norme igieniche Concessione dell’autorizzazione ad esportare verso l’UE | Ammodernamento e adeguamento alle norme sanitarie della flotta industriale e della flotta artigianale | Numero di navi industriali messe a norma Numero di piroghe di legno sostituite da piroghe realizzate con materiali idonei (in valore assoluto e in %) Numero di piroghe dotate di sistemi di refrigerazione Aumento del numero dei punti di sbarco Imbarcazioni artigianali e per la pesca costiera adeguate alle norme sanitarie (in valore assoluto e in %) | Sviluppo delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle portuali | Riabilitazione del porto di Bissau ed estensione del porto di pesca Riabilitazione del mercato ittico del porto di Bissau per lo sbarco delle catture della pesca artigianale e industriale Adeguamento alle norme internazionali del porto di Bissau (ratifica della Convenzione SOLAS) Rimozione dei relitti nel porto | Promozione dei prodotti della pesca (condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati) | Sistema di ispezione dei prodotti della pesca adeguato e operativo Sensibilizzazione degli operatori alle norme igieniche (numero di formazioni organizzate e numero di persone formate) Laboratorio di analisi operativo Numero di siti attrezzati per lo sbarco e la trasformazione artigianale Promozione di partenariati tecnici e commerciali con operatori privati stranieri Avvio del marchio di qualità ecologica dei prodotti della Guinea-Bissau | Miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della zona di pesca | Miglioramento del quadro giuridico | Adozione dell’accordo fra il Ministero della pesca e il Ministero della difesa sulla sorveglianza e il controllo Adozione e attuazione del piano nazionale di monitoraggio, controllo e sorveglianza | Rafforzamento dell’azione di monitoraggio, controllo e sorveglianza | Creazione di un corpo operativo di controllori giurati indipendenti (numero di persone assunte e formate) e relativo stanziamento di bilancio iscritto nella legge finanziaria Numero dei giorni di sorveglianza in mare: 250 giorni/anno alla fine della durata del protocollo Numero di ispezioni in porto e in mare Numero di ispezioni aeree Numero di bollettini statistici pubblicati Tasso di copertura radar Tasso di copertura VMS dell’intera flotta Attuazione di un programma di formazione sulle tecniche di sorveglianza (numero di ore di formazione, numero di tecnici formati, ecc.) | Controllo delle operazioni di fermo delle navi | Miglioramento della trasparenza del sistema dei fermi, delle sanzioni e dei pagamenti delle ammende Miglioramento della normativa sul pagamento delle ammende e introduzione del divieto di imposizione di sanzioni non finanziarie Miglioramento del sistema di riscossione delle ammende Pubblicazione delle statistiche annuali delle ammende riscosse Elaborazione di una lista nera delle navi sanzionate Elaborazione e pubblicazione annuale di statistiche relative alle sanzioni Pubblicazione della relazione annuale del FISCAP | Miglioramento della gestione delle attività di pesca | Gestione dello sforzo di pesca per i gamberetti e cefalopodi | Mantenimento nel 2007 degli accordi esistenti con paesi terzi e la Comunità europea. Tuttavia, in caso di mancato utilizzo delle possibilità di pesca concesse a paesi terzi alla data del 1° gennaio 2007, tali possibilità non dovranno essere trasferite sull’anno 2008 e gli esercizi successivi. Non sarà concessa alcuna possibilità di pesca ai noli. Abbandono definitivo e denuncia formale di qualsiasi accordo con società o associazioni/imprese europee entro un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo. | Ammodernamento e potenziamento della ricerca alieutica | Potenziamento delle capacità di ricerca del CIPA | Miglioramento delle conoscenze in campo alieutico | Uscita in mare effettuata annualmente a fini di studio e statistici Numero di stock sottoposti a valutazione Numero di programmi di ricerca Numero di raccomandazioni formulate e applicate sullo stato delle principali risorse (con particolare riguardo alle misure di fermo e di conservazione per gli stock eccessivamente sfruttati) Valutazione dello sforzo di pesca annuale per le specie che formano oggetto di un piano di gestione Messa a punto di un sistema di gestione dello sforzo di pesca (banca dati, strumenti di controllo statistico, messa in rete dei servizi incaricati della gestione della flotta, pubblicazione di bollettini statistici, ecc.) | Sviluppo controllato della attività di pesca | Adozione del piano annuale di gestione della pesca industriale entro l’inizio dell’anno in questione Adozione e attuazione di un piano di gestione delle risorse oggetto di sfruttamento eccessivo Tenuta di uno schedario della flotta nella ZEE, inclusa la pesca artigianale Numero di piani di sviluppo elaborati, attuati e sottoposti a valutazione | Miglioramento dell’efficacia dei servizi tecnici del Ministero della pesca e dell’economia marittima e dei servizi coinvolti nella gestione del settore | Potenziamento delle capacità amministrative Elaborazione e applicazione di un programma di formazione e di riqualificazione professionale (numero di agenti formati, numero di ore di formazione, ecc.) Potenziamento dei meccanismi di coordinamento, concertazione e cooperazione con i partner Potenziamento del sistema di raccolta dati e di controllo statistico delle attività di pesca | Potenziamento del sistema di gestione delle licenze e di sorveglianza delle navi | Numero di ore di formazione per i tecnici Numero di tecnici formati Messa in rete dei servizi e delle statistiche | SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. QUADRO ABM / ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) 11. Pesca e affari marittimi 1103. Pesca internazionale e diritto del mare LINEE DI BILANCIO Linee di bilancio: 110301: Accordi internazionali in materia di pesca 11010404: Accordi internazionali in materia di pesca – Spese per la gestione amministrativa Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: Il protocollo relativo all’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è scaduto il 15 giugno 2007. Il nuovo protocollo è concluso per una durata di 4 anni a decorrere dal 16 giugno 2007 fino al 15 giugno 2011. Il protocollo fissa l, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi della Comunità nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie): Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 110301 | SO[4] | SD[5] | NO | NO | NO | N. 2 | 11010404 | SO | SND[6] | NO | NO | NO | N. 2 | SINTESI DELLE RISORSE Risorse finanziarie Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al quarto decimale) f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | Cfr. note 7 e 8 | 8,6128 | 8,6128 | 8,6128 | 8,6528 | 34,4912 | Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. ( La proposta impone una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: N.B.: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria. Mio EUR (al quarto decimale) Prima dell’azio-ne [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione | Totale risorse umane | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | CARATTERISTICHE E OBIETTIVI Necessità dell’azione a breve o lungo termine Il protocollo relativo all’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Guinea-Bissau è scaduto il 15 giugno 2007. Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011. L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Guinea-Bissau al fine di promuovere un partenariato che consenta lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono i seguenti: - Possibilità di pesca : 4 400 tsl per le navi da traino per la pesca dei gamberetti e 4 400 tsl per le navi da traino per la pesca di pesci e cefalopodi; 19 tonniere con reti a circuizione, 14 pescherecci con lenze e canne e 4 pescherecci con palangari di superficie, secondo la seguente ripartizione (basata sul criterio di ripartizione del precedente protocollo, sulle domande degli Stati membri e sui tassi storici di utilizzazione per Stato membro e per categoria): ( navi da traino per la pesca dei gamberetti: Spagna 1 421, Italia 1 776, Portogallo 1 066, Grecia 137 ( navi da traino per la pesca di pesci e cefalopodi: Spagna 3 143, Italia 786, Grecia 471 ( tonniere con reti a circuizione: Francia: 9, Spagna: 10 ( pescherecci con palangari di superficie: Portogallo: 4 ( tonniere con lenze e canne: Francia: 4, Spagna: 10 - Contropartita finanziaria annua: 7 mio EUR - Contributo specifico annuo “igiene e controllo”: 0,5 mio EUR - Maggiorazione condizionale , proporzionata all’ottimizzazione dell’utilizzo dei diritti di pesca: 1 mio EUR all’anno (massimo) - Anticipi e canoni applicati agli armatori [10]: 35 EUR per le navi con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, 25 EUR per i pescherecci con lenze e canne per tonnellata di tonni catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Gli anticipi annui sono fissati a 3 150 EUR per tonniera con reti a circuizione e per peschereccio con palangari di superficie e a 500 EUR per tonniera con lenze e canne. I canoni annuali per le navi da traino per la pesca di pesci e cefalopodi e per la pesca dei gamberetti ammontano rispettivamente a 229 EUR ed a 307 EUR. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Nel caso del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. La Comunità spera altresì che il nuovo accordo di partenariato consentirà alla Guinea-Bissau di avviare una cooperazione efficace con la Comunità nell’ambito di organizzazioni regionali quali la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e il Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (COPACE), al fine di contribuire alla lotta contro la pesca illegale e alla corretta gestione degli stock alieutici. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi rispondono all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d’altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali. Gli indicatori che saranno utilizzati nell’ambito dell’ABM ai fini del controllo dell’applicazione dell’accordo sono i seguenti: ( controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca; ( raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo; ( contributo all’occupazione e al valore aggiunto nella Comunità; ( contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario; ( contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà in Guinea-Bissau, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato; ( numero di riunioni tecniche e di commissioni miste. Modalità di attuazione (dati indicativi) X Gestione centralizzata X diretta, da parte della Commissione CONTROLLO E VALUTAZIONE Sistema di controllo La Commissione (DG FISH, in collaborazione con la delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau) effettuerà un controllo sistematico dell’attuazione dell’accordo, verificando in particolare il tasso di utilizzazione da parte degli operatori e i dati riguardanti le catture. Valutazione In vista dell’avvio dei negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel dicembre 2005 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo 2001-2006[11] con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti. Valutazione ex-ante La valutazione ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per la Comunità. - Rispondendo alle necessità delle flotte europee, l’accordo di pesca con la Guinea-Bissau contribuisce a sostenere l’efficienza economica delle filiere della pesca al traino e della pesca dei tonni della Comunità nell’Oceano Atlantico. - Si ritiene che il protocollo dell’accordo contribuisca all’efficienza economica delle filiere europee proponendo alle navi e alle filiere comunitarie che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine. Per quanto riguarda gli interessi della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni: - L’accordo di pesca contribuisce al rafforzamento delle capacità istituzionali del settore della pesca, migliorando i controlli all’esportazione, la ricerca e le attività di sorveglianza e controllo, nonché la formazione e l’efficienza economica del settore della pesca artigianale. - L’accordo di pesca ha inoltre un importante impatto sulla stabilità di bilancio e politica del paese. Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi in questione, l’accordo procura i seguenti benefici: - garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci, - effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc., - possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità, - contributo all’approvvigionamento ittico della Comunità. - Valore aggiunto dell’intervento comunitario : L’esistenza di un accordo comunitario, che impone alle due parti un quadro normativo vincolante, garantisce la corretta gestione degli stock, obiettivo questo che non sempre gli accordi privati consentono di realizzare. L’allegato III dell’accordo specifica i livelli massimi di sforzo di pesca per ogni categoria, garantendo in tal modo una gestione sostenibile delle risorse. L’accordo di pesca genera posti di lavoro sia per i marittimi provenienti dalla CE che per quelli del paese terzo. L’accordo di pesca assicura una parte importante delle risorse per la politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau. L’accordo di pesca contribuisce inoltre al miglioramento delle condizioni sanitarie e igieniche dei prodotti della pesca. - Rischi e opzioni alternative : Il rischio principale connesso all’attuazione di un protocollo di pesca con la Guinea-Bissau è quello della non redditività conseguente ad uno sfruttamento eccessivo, in particolare della risorsa “gamberetti”. Il rispetto del piano di gestione di cui all’allegato III dell’accordo consente di ovviare a tale rischio. Stima ex-ante del valore economico dell’accordo e contributo finanziario della Comunità L’offerta finanziaria relativa al protocollo ammonta a 7 milioni di euro all’anno per il protocollo 2007/2011. A tale importo va aggiunto un contributo specifico supplementare di 500 000 EUR all’anno per il sostegno all’adeguamento alle norme sanitarie e alla politica di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Il protocollo prevede inoltre una dotazione finanziaria supplementare, per un importo massimo annuo di 1 milione di euro, diretta a ottimizzare le possibilità di pesca. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Il rapporto di valutazione raccomanda che lo sforzo di pesca per la categoria gamberetti venga ridotto e che quello per la categoria pesci/cefalopodi sia mantenuto al livello del protocollo 2001/2006[12]. Per le categorie dei tonni, esso raccomanda di mantenere il diritto di accesso allo stesso numero di navi (con reti a circuizione e con lenze e canne) e prevedere la soppressione delle possibilità di pesca per i pescherecci con palangari. Il nuovo accordo ha tenuto conto di queste raccomandazioni prevedendo delle misure vincolanti, menzionate nell’allegato III, finalizzate ad attuare un piano di gestione dello sforzo di pesca. In base a questo piano la Guinea-Bissau si impegna a ridurre lo sforzo di pesca per le categorie gamberetti e cefalopodi, vietando i noli in tali categorie, prevedendo l’abbandono e la denuncia formale di ogni accordo con società o associazioni d’imprese europee e l’introduzione, per le categorie di pesca al traino, della possibilità di ricorrere al riposo biologico. Inoltre, il meccanismo di ottimizzazione dell’utilizzo dei diritti di pesca potrà contribuire ad una migliore gestione globale della risorsa. Il nuovo accordo prevede un sostegno finanziario globale a favore dell’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea-Bissau. La Comunità e il governo della Guinea-Bissau dovranno accordarsi su un programma pluriennale concernente il suddetto sostegno finanziario (35% della dotazione totale del corrispettivo finanziario, vale a dire 2,450 milioni di euro). Tale programmazione sarà definita nell’ambito di un intenso dialogo permanente tra le parti. Modalità e periodicità delle valutazioni successive In un’ottica di continuità con lo studio concluso nel dicembre 2005 (cfr. punto 6.2) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell’impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post. Misure antifrode L’utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell’accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano. La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versato il corrispettivo finanziario. DETTAGLI SULLE RISORSE Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale) 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE | Azione 1 | Cfr. note 7 e 8 | Azione 2 | Azione 3 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Funzionari o agenti temporanei[15] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Personale finanziato[16] con l’art. 11 01 02 | Altro personale finanziato[17] con l’art. 11 01 04 04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | TOTALE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione - Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca: - partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca, - elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario, - presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio, - partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale degli accordi. - Controllo dell’attuazione degli accordi: - sorveglianza permanente degli accordi di pesca, - preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti della contropartita finanziaria e delle azioni specifiche o dei contributi a favore dello sviluppo di una pesca responsabile, - presentazione di relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi, - valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici, - preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione del testo dell’accordo, - avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime. - Assistenza tecnica: - definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista. - Relazioni interistituzionali: - rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati, - preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo. - Consultazione e coordinamento interservizi: - mantenere contatti con le altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi, - organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi. - Valutazione: - partecipare all’aggiornamento della valutazione di impatto, - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione. Origine delle risorse umane (statutaria) (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine) X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare ( Posti preassegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno 2008 ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n, ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) In euro Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE | 1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | Agenzie esecutive[18] | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros[19] | 23 400 | 23 400 | 23 400 | 23 400 | 93 600 | - extra muros[20] | 40 000 | 40 000 | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 23 400 | 23 400 | 23 400 | 63 400 | 133 600 | 8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento In euro Tipo di risorse umane | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE | Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | 64 350 | 64 350 | 64 350 | 64 350 | 257 400 | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 64 350 | 64 350 | 64 350 | 64 350 | 257 400 | Calcolo – Funzionari e agenti contrattuali Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 - 1A = 117 000 EUR*0,25 = 29 250 EUR 1B = 117 000 EUR*0,15 = 17 550 EUR 1C = 117 000 EUR*0,15 = 17 550 EUR Totale parziale: 64 350 EUR (0,0644 mio EUR/anno) [I costi per agenti contrattuali presso la delegazione del Senegal, cioè 117 000 EUR*0,2 = 23 400 EUR, sono indicati al punto 8.2.4, in quanto rientrano nelle altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento.] Totale: 87 750 EUR/anno (0,0877 Mio EUR/anno) Calcolo – Personale finanziato con l ’ articolo XX 01 02 Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento In euro 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTALE | 11 01 02 11 01 – Missioni | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[21] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. [4] Spese obbligatorie [5] Stanziamenti dissociati. [6] Stanziamenti non dissociati. [7] Incluso un importo finanziario supplementare a concorrenza di un massimo di 1 milione di euro all’anno che la Comunità concederà alla Guinea-Bissau, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del protocollo, in caso di miglioramento dell’utilizzo delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, paragrafo 1, commi a) e b), del protocollo da parte delle navi comunitarie. Tuttavia, tale importo supplementare sarà proporzionato al suddetto aumento e resterà nei limiti fissati dal protocollo. [8] In conformità al protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea-Bissau. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata in proporzione, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo (7 milioni di euro). Tale aumento della contropartita finanziaria, tuttavia, è condizionato dalle possibilità di bilancio. [9] Cfr. punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale. [10] Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio comunitario. [11] Il protocollo a cui fa riferimento lo studio è stato prorogato di un anno, cfr. decisione del Consiglio 2006/511/CE dell’11 luglio 2006 e regolamento (CE) n. 1491 del Consiglio del 10 ottobre 2006. [12] Studio di valutazione ex-post del protocollo vigente e ex-ante del protocollo futuro. [13] Quale descritto nella sezione 5.3. [14] Cfr. articolo 2, paragrafo 2, del protocollo. [15] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [16] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [17] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. [18] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate. [19] Questa spesa riguarda un posto di esperto pesca (agente contrattuale) presso la delegazione della CE in Senegal, finanziato dalla linea di bilancio 11010404. [20] Cfr. nota n. 12 infra. [21] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.