[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 9.10.2007 COM(2007) 571 definitivo 2007/0211 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l'Impresa Comune “Celle a combustibile e idrogeno” (presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 1272}{SEC(2007) 1273} RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta Le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) sono state introdotte nel Settimo programma quadro (7° PQ)[1] tra le modalità per istituire partnership pubblico/privato nel settore della ricerca a livello europeo. Le ITC sono espressione della determinazione dell'UE di coordinare le attività di ricerca in modo da rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e contribuire al conseguimento degli obiettivi europei in materia di competitività. Le ITC nascono principalmente dal lavoro delle Piattaforme tecnologiche europee (PTE). In alcuni casi le PTE hanno raggiunto una dimensione e una portata tali da richiedere la mobilitazione di ingenti investimenti pubblici e privati e di considerevoli risorse della ricerca per attuare gli elementi chiave delle loro agende di ricerca strategica. Le ITC possono rappresentare uno strumento efficace capace di soddisfare le necessità di tali piattaforme tecnologiche europee. Il programma specifico “Cooperazione”[2] individua nelle celle a combustibile e nell’idrogeno una delle sei aree tematiche in cui una ITC potrebbe rivelarsi particolarmente significativa, accanto a temi quali l’aeronautica e il trasporto aereo, i medicinali innovativi, i sistemi informatici integrati, la nanoelettronica e il Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES). L'impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”, che deriva dalla Piattaforma tecnologica sull'idrogeno e le celle a combustibile, contribuisce all'attuazione del piano d'azione a favore delle tecnologie ambientali (EPAT), come previsto nella comunicazione COM(2004) 38, che includeva questa piattaforma tecnologica fra le azioni prioritarie dell’EPAT. Le celle a combustibile sono convertitori d'energia, molto silenziosi ed estremamente efficaci, che permettono di ridurre sensibilmente la produzione di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti. Permettono una maggiore flessibilità del mix energetico, in quanto possono funzionare sulla base dell’idrogeno e di altri combustibili, quali il gas naturale, l'etanolo e il metanolo. Le celle a combustibile alimentate con idrogeno sono convertitori d'energia intrinsecamente non inquinanti, poiché il loro funzionamento genera soltanto vapore come prodotto di scarico; anche gli altri tipi di celle a combustibile, che utilizzano il gas naturale e altri combustibili fossili, permettono di ridurre le emissioni, grazie al loro rendimento superiore che ne riduce il consumo. L'introduzione dell'idrogeno quale vettore energetico flessibile può contribuire a garantire la sicurezza energetica e a stabilizzare i prezzi dell'energia, giacché può essere prodotto da qualsiasi fonte d'energia primaria e, di conseguenza, può differenziare il mix dei combustibili per i trasporti, che attualmente dipende al 98% dal petrolio. L'idrogeno può alimentare celle a combustibile o essere bruciato per produrre calore o azionare turbine o motori a combustione interna per il trasporto e la produzione di energia elettrica. L'idrogeno può anche servire per accumulare energia. Ad esempio, se la produzione di energia elettrica da fonti d'energia rinnovabili è superiore alla domanda, l'energia in eccesso può servire a produrre idrogeno per elettrolisi, il che facilita l'integrazione dell’energia da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia. Benché l'UE abbia già investito ingenti fondi pubblici nella ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, e il tema rientri già nel portafoglio delle attività di ricerca nel settore "Energia e trasporti" del 7° PQ come componente rilevante della strategia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST&D), è poco probabile che queste tecnologie saranno disponibili sul mercato nei tempi rapidi auspicati. Esiste il rischio che lo sviluppo industriale delle celle a combustibile e idrogeno marchi il passo e accumuli altro ritardo rispetto ai concorrenti mondiali. I fattori che contribuiscono a tale situazione comprendono: le ricerche necessarie sono spesso così complesse che nessuna impresa o istituzione di ricerca pubblica possono condurle a termine da sole; non esiste un accordo circa un piano di bilancio a lungo termine né obiettivi tecnici e commerciali strategici concordati per incoraggiare l'industria e la comunità della ricerca ad impegnare maggiori risorse proprie; l’utilizzo dei fondi non è ottimale, il che si traduce in un panorama frammentato delle ricerche finanziate, caratterizzato da lacune e sovrapposizioni; il volume dei fondi per finanziare un programma integrato che vada dalla ricerca fondamentale a dimostrazioni su grande scala a livello dell'UE è insufficiente; il settore europeo delle celle a combustibile è frammentato tra vari paesi e settori d'attività (università, nuove imprese industriali, PMI ad alta tecnologia), con la conseguenza che lo scambio e la messa in comune della conoscenza e dell'esperienza ne risultano ostacolati; infine, innovazioni tecnologiche sono necessarie per migliorare le prestazioni, i materiali, l'affidabilità e la sostenibilità e ridurre i costi dei sistemi al fine di rispondere alle aspettative dei clienti potenziali. In mancanza di un preciso e coerente programma di RST& D industriale, capace di attirare fonti d'investimento pubbliche e private nella RST& D a livello europeo, gli sforzi per superare le strozzature nella ricerca e la ricerca di innovazioni tecnologiche continueranno in modo frammentato e non strutturato. Un'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) con la partecipazione di settori pubblici e privati, realizzata nell’ambito di un'Impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, permetterebbe alle grandi imprese e alle PMI di tutta l'Unione europea, e in particolare dei nuovi Stati membri, di collaborare tra loro e con altre parti interessate, perseguendo gli obiettivi comuni seguenti: permettere la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, affinché le forze del mercato possano generare vantaggi pubblici significativi; portare l'Europa all'avanguardia mondiale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; con riferimento sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine; attirare nuovi investimenti nella RST&D da parte delle imprese, così come a livello nazionale e regionale; costruire lo Spazio europeo della ricerca mediante una stretta cooperazione con le ricerche condotte a livello nazionale e regionale, pur nel rispetto della sussidiarietà; integrare la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione e concentrasi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività delle imprese per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche; favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore che includano le PMI; facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca in materia di ricerca fondamentale; incoraggiare la partecipazione di nuovi Stati membri e dei paesi candidati; realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato; condurre attività di ricerca a sostegno dell'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e del riesame delle disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione, pur garantendo la sicurezza delle operazioni e senza impedire l'innovazione; fornire informazioni affidabili al pubblico sulla sicurezza dell'idrogeno e sui vantaggi delle nuove tecnologie per l'ambiente, la sicurezza d'approvvigionamento, i costi energetici e l'occupazione. Contesto generale L'energia è fondamentale per la società moderna e lo sviluppo sostenibile. Qualsiasi penuria o insicurezza di approvvigionamento in campo energetico avrebbero gravi implicazioni per le persone, le comunità e le imprese, sia nell’immediato sia per i loro progetti per il futuro. I recenti problemi d'approvvigionamento e le incertezze che pesano sul futuro dell'approvvigionamento di petrolio e di gas, così come la volatilità dei prezzi che ne consegue, ostacolano la crescita economica, stimolano l'inflazione, aggravano la disoccupazione e fanno diminuire il valore degli attivi finanziari e di altro tipo. Le risorse petrolifere e del gas si impoveriscono e, secondo alcuni esperti, i picchi di produzione saranno presto raggiunti[3]; ciò che è certo, è che le risorse rimanenti sono sempre più concentrate in pochi paesi il cui accesso è limitato per ragioni politiche e che la sicurezza dell'approvvigionamento sarà un problema rilevante per la maggior parte dei paesi industrializzati, in particolare per l'UE. In un contesto di mercati mondiali dei trasporti e dell'energia competitivi che evolvono verso una progressiva integrazione, la domanda d'energia sta crescendo rapidamente nei grandi paesi emergenti. Il mondo intero è confrontato alla grave questione dei cambiamenti climatici, legata ad un aumento delle emissioni di gas a effetto serra. Permangono numerose incertezze, ma gli scienziati sono prevalentemente d'accordo sul fatto che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte immediatamente e in misura considerevole e devono essere mantenute ad un livello basso per molto tempo[4]. La struttura attuale dell’industria che opera nei settori delle celle a combustibile e dell'idrogeno in Europa è insoddisfacente e solleva preoccupazioni circa la loro capacità di adattarsi al cambiamento. Benché l'UE possieda alcune infrastrutture di ricerca di livello mondiale e sia all’avanguardia nel settore delle celle a combustibile per grandi sommergibili e le membrane di celle a combustibile, il settore non ha, in generale, raggiunto la maturità e i metodi di produzione su grande scala, lo sviluppo di infrastrutture per il rifornimento e i servizi di sostegno forniti da personale qualificato non sono ancora disponibili. A livello mondiale, l'industria delle celle a combustibile è caratterizzata dall'esistenza di imprese di grandissime dimensioni e di piccole PMI estremamente innovative. L'Europa conta un gran numero di queste PMI ed è fondamentale che realizzano il loro potenziale d'innovazione, poiché queste imprese possono costituire lo scheletro della futura catena di approvvigionamento di componenti dell'Unione europea. I settori delle celle a combustibile e dell'idrogeno sono fortemente interconnessi, ma non completamente interdipendenti. La natura e l'ampiezza della concorrenza nei due settori sono molto complesse. L'utilizzo di grandi volumi di idrogeno nei processi industriali è consolidato da tempo e le imprese industriali intravedono la prospettiva dell’apertura di nuovi mercati nei settori dell'energia e dei trasporti, grazie all'adozione più generalizzata delle tecnologie delle celle a combustibile, da un lato, e dei motori a combustione alimentati con idrogeno, dall'altro. Parallelamente, i produttori di celle a combustibile, che sono essenzialmente in fase d'avviamento, non si basano interamente sull'idrogeno, poiché alcune celle a combustibile possono essere alimentate con combustibili sostitutivi, quali il gas naturale, il metanolo e l'etanolo. I nuovi operatori sul mercato che ricorrono alle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno si scontrano con gli ostacoli infrapposti dagli operatori con rilevanti interessi economici in alcuni settori d'attività e infrastrutture fisiche che temono una modifica del mix energetico. L'ingresso nel mercato è inoltre reso più difficile dalla mancanza di un meccanismo di tariffazione atto a ricompensare l'internalizzazione dei costi ambientali[5] (ad esempio il valore del carbonio). gli investimenti a lungo termine necessari per passare ad una nuova generazione di prodotti e costruire le infrastrutture necessarie per l'utilizzo delle celle a combustibile e dell'idrogeno; infine, le difficoltà di elaborare regolamentazioni, codici e norme comuni per favorire lo sviluppo del mercato a livello mondiale. Una strategia integrata è necessaria per massimizzare i vantaggi delle tecnologie di transizione per mezzo di celle a combustibile alimentate con gas naturale, con biogas, con metanolo e con etanolo, possibilmente in combinazione con la cattura e stoccaggio del carbonio e lo sfruttamento di nicchie di mercato strategiche, in un contesto pianificato e ottimizzato per evitare le perturbazioni economiche. Il fatturato mondiale annuale del settore delle celle a combustibile nel 2005 ammontava a circa 300 milioni di euro, e, con riferimento alle quote di mercato, l'America settentrionale disponeva del 52%, il Giappone del 14%, l'Europa del 12% e il resto del mondo del 22%. Rispetto all’America settentrionale e al Giappone, l'Europa vanta un numero relativamente inferiore di imprese che sviluppano la propria tecnologia di stack e componenti delle celle a combustibile – in particolare per i trasporti su strada. Gli investimenti privati nella RST&D sono stimati a circa 700 milioni di euro all'anno, di cui il 78% è realizzato in America settentrionale e soltanto il 10% in Europa. L'industria europea ha bisogno di ulteriori stimoli per investire in queste tecnologie in modo da diventare più competitiva. I principali concorrenti proseguono programmi ambiziosi di ricerca e sviluppo integrati intesi a commercializzare i prodotti e stabilire standard de facto che i nuovi operatori del mercato saranno obbligati ad adottare. Secondo le stime di uno studio commissionato dalla CE[6] l'UE accusa un ritardo di cinque anni rispetto al Giappone e all'America settentrionale per quanto riguarda la dimostrazione di veicoli forniti di celle a combustibile. Infatti, i programmi americani e giapponesi sono gestiti, a livello strategico, in stretta cooperazione con le imprese interessate. Il Ministero dell'energia degli Stati Uniti ha elaborato un piano denominato "Hydrogen Posture Plan"[7] frutto di ampie consultazioni con le principali parti interessate. In Giappone, il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria sostiene la ricerca fondamentale in modo mirato. Inoltre, il Giappone sostiene un programma ambizioso per la dimostrazione di sistemi domestici di cogenerazione per celle a combustibile, lo sviluppo di infrastrutture di distribuzione dell'idrogeno e le prove di una serie di opzioni di produzione dell'idrogeno, nell’ambito della Conferenza giapponese per la commercializzazione delle celle a combustibile (FCCJ)[8]. I programmi americani e giapponesi prevedono quindi processi ben elaborati volti a gestire la ricerca e la convalida delle tecnologie, che sono difficili da realizzare nell'ambiente della ricerca dell'Unione europea, attualmente frammentato tra vari paesi. L'impresa comune metterebbe l'Unione europea alla pari creando un soggetto giuridico unico competente a gestire tutti i fondi dell’ITC assegnati dai settori pubblico e privato mediante contratti finalizzati alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione in modo da sviluppare le tecnologie essenziali per le celle a combustibile e l'idrogeno. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Non vi sono disposizioni vigenti nel settore della proposta. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Come annunciato tra le iniziative avviate nel gennaio 2007 nella comunicazione intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa”[9], la Commissione europea sta elaborando un Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET)[10] inteso a orientare l'innovazione tecnologica in campo energetico nel corso dei prossimi decenni, stimolare tecnologie efficienti che producano un basso livello di emissioni di carbonio, comprese quelle basate sulle celle a combustibile e l'idrogeno, nonché a mettere in atto un sistema energetico più compatibile con uno sviluppo sostenibile. Nel maggio 2007, il Parlamento europeo ha approvato una dichiarazione scritta[11] che invitava le istituzioni dell'UE a sostenere le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno per applicazioni mobili, fisse o per i trasporti, tramite un partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate. Il regolamento proposto è coerente con la politiche comunitarie in materia di ricerca. così come con la strategia di Lisbona rinnovata[12] e con gli obiettivi di Barcellona che prevedono che l'UE investa il 3% del suo PIL nella ricerca e lo sviluppo entro il 2010. Il Settimo programma quadro (7° PQ) (2007-2013) svolgerà un ruolo importante per l'Europa nel conseguimento di questi obiettivi. Il testo rispecchia altresì il consenso attorno all'idea che l'Europa debba raddoppiare gli sforzi per aumentare gli investimenti in RST&D in modo da dotarsi degli strumenti necessari per diventare un’economia dinamica e competitiva basata sulla conoscenza. L'iniziativa proposta rientra in un'ampia e ambiziosa strategia comunitaria mirante ad affrontare il divario in materia di innovazione e comprende la proposta di istituire un Istituto europeo di tecnologia. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate ed utilizzo delle competenze | 211 | Nella preparazione delle sue proposte volte alla realizzazione delle Iniziative Tecnologiche Congiunte, la Commissione tiene conto delle osservazioni espresse da numerosi esponenti della comunità della ricerca e dell’industria, nell’ambito di un'ampia consultazione alla quale partecipano gli Stati membri e il Parlamento europeo. La Commissione ha anche consultato la Piattaforma tecnologica europea “Idrogeno e celle a combustibile” (HFP)[13] che ha prodotto l'Agenda strategica di ricerca, la strategia di intervento e il piano d'attuazione 2006, che è il principale documento di riferimento e espone gli obiettivi tecnici e commerciali "Snapshot 2020" per le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno. Il piano d'attuazione stabilisce le priorità per un programma di RST&D integrato generale, ed è corredato di calendario e di raccomandazioni circa l’assegnazione della dotazione di bilancio su sette anni, per accelerare la commercializzazione delle nuove tecnologie. È stato consultato anche il "Gruppo specchio" degli Stati membri del HFP in tutte le fasi del processo. Oltre agli organi della Piattaforma HFP, le informazioni sono state ampiamente diffuse tramite il sito web e i bollettini d'informazione, il che ha consentito a tutte le parti interessate di contribuire al dibattito. Tali parti includevano i produttori di componenti originali (OEM), le imprese produttrici di celle a combustibile e di apparecchiature connesse con l'energia, comprese numerose PMI[14], le imprese di servizi d'utilità pubblica, le imprese che operano nel settore del gas, le società del settore energetico, università e centri di ricerca. Il processo di consultazione, durato tre anni, ha coinvolto molte centinaia di parti interessate e una consultazione pubblica via Internet sui citati documenti della piattaforma, i contributi di progetti di ricerca comunitari e gli studi sul variegato impatto socio-economico e ambientale delle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile e sulla fattibilità economica del loro sviluppo. La Commissione ha anche organizzato quattro grandi conferenze (tre assemblee generali e le “giornate tecniche di revisione”) così come seminari per le regioni e la comunità scientifica della ricerca. Un gruppo di valutazione composto da quattro esperti indipendenti di fama internazionale è stato costituito con il compito di contribuire a finalizzare la valutazione dell'impatto[15]. | 230 | Valutazione d'impatto La presente proposta di regolamento del Consiglio è stata sottoposta ad una valutazione d'impatto da parte della Commissione, che ha raffrontato l'impatto potenziale di una ITC rispetto alle altre opzioni, in particolare quella di mantenere invariata la situazione attuale (7° PQ + azioni nazionali e regionali). La conclusione alla quale si è giunti è che l'iniziativa tecnologica congiunta presenta molti vantaggi netti sull'opzione della “situazione invariata”. Infatti: i tempi di commercializzazione sono inferiori di 2-5 anni – è evidente quanto sia importante penetrare per primi un mercato nuovo: l'investimento complessivo è inferiore, la soglia di redditività è raggiunta più rapidamente ed è rafforzata la competitività dei primi arrivati, molti dei quali potrebbero essere PMI; l'impegno a lungo termine e un bilancio chiaro incrementano la fiducia degli investitori pubblici e privati; addizionalità: il principio del cofinanziamento permetterà di raccogliere almeno 600 milioni di euro in più rispetto alla “situazione invariata”, il che corrisponde a quasi due volte e mezzo l'investimento privato nella ricerca; l’ITC consentirebbe di trarre più rapidamente vantaggi quali il miglioramento del rendimento energetico, l’incremento della sicurezza di approvvigionamento e la riduzione dei gas a effetto serra e dell'inquinamento. Rispetto allo scenario immutato, un aumento delle spese di RST&D pari a quelle che comporterebbe l’ITC può - potenzialmente - ridurre i tempi necessari per raggiungere la soglia di redditività dai 2 ai 5 anni e di ridurre i costi complessivi del 20-30% circa. Secondo simulazioni effettuate mediante modelli, gli effetti positivi sulla competitività dell'UE a breve, medio e lungo termine sarebbero accompagnati da vantaggi di ordine generale pari a molte decine di miliardi di euro: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento, maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico, trasporti più compatibili con lo sviluppo sostenibile, nonché l’utilizzo finale di energia più efficiente e meno inquinante nel periodo 2025-2050. | QUADRO GIURIDICO DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte La proposta consiste in un regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”. | 310 | Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo 171 del trattato che istituisce la Comunità europea. | 320 | Sussidiarietà e proporzionalità Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità europea. Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri poiché l'ampiezza della sfida supera le capacità di qualsiasi Stato membro di agire da solo. La messa in comune e il coordinamento degli sforzi di ricerca e sviluppo a livello dell'UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. L'intervento della Comunità europea contribuirà a razionalizzare i programmi di ricerca e garantire l'interoperabilità dei sistemi elaborati, non soltanto grazie alla ricerca pre-normativa comune volta a sostenere l'elaborazione di norme, ma anche grazie alla normalizzazione de facto che risulterà dalla stretta cooperazione in materia di ricerca e dai progetti di dimostrazione transnazionali. Tale normalizzazione aprirà un mercato più vasto e stimolerà la concorrenza. Il campo d'applicazione della proposta dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a proseguire iniziative complementari a livello nazionale, al fine di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca – infatti l’ITC intende precisamente mobilitare questi programmi nazionali e regionali per ottimizzare gli sforzi combinati. In conformità al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. | Scelta dello strumento | 341 | Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per la ragione seguente: Per la creazione di un'impresa che prevede la partecipazione della Comunità è necessario un regolamento del Consiglio. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 401 | La "Scheda finanziaria legislativa" allegata alla presente proposta di regolamento espone le implicazioni di bilancio e le risorse umane e amministrative previste, e fornisce cifre indicative per il periodo 2007-2013. Il bilancio comunitario, pari complessivamente a 470 milioni di euro, proverrà dalle seguenti linee di bilancio del programma specifico “Cooperazione” del 7° PQ: Energia; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; Trasporti (aeronautica compresa); Ambiente (cambiamenti climatici inclusi) per la DG RTD; Trasporti per la DG TREN. I costi di funzionamento dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti in misura uguale (50/50) dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale (GI) fin dalla sua costituzione. Se viene costituito il Gruppo scientifico di ricerca e presenta richiesta di adesione all’impresa comune FCH, esso disporrà di un seggio nel comitato direttivo e dovrà quindi versare un contributo pari a 1/12 dei costi amministrativi. Le attività di ricerca sono finanziate congiuntamente dalla CE, dal Gruppo industriale e dalle università, centri pubblici di ricerca, ecc. partecipanti; il contributo della Comunità europea è versato in contanti mentre il contributo dei partecipanti è apportato in natura, nell’ambito dei progetti. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 510 | Periodo di transizione | 511 | Il programma di lavoro 2007 prevede un'azione di coordinamento e di sostegno come attività "di transizione" per effettuare preparativi dettagliati in vista dell’avvio dell’ITC nel 2007-2008. | Riesame | La Commissione europea presenterà una relazione annuale sui progressi conseguiti dall'impresa comune FCH. La CE esegue anche un riesame intermedio e un esame finale all’atto dello scioglimento dell'impresa comune. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, in considerazione delle specificità dell’ITC in quanto forma di partenariato pubblico-privato. Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia La proposta contiene una clausola di riesame. La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo. | 1. 2007/0211 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce l'Impresa Comune “Celle a combustibile e idrogeno” (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 171, vista la proposta della Commissione[16], visto il parere del Parlamento europeo[17], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[18], considerando quanto segue: (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[19], (in appresso il "Settimo programma quadro") prevede un contributo comunitario per l'istituzione di partnership pubblico/privato di lungo termine che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte (in appresso "ITC") da attuare mediante imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Tali iniziative tecnologiche congiunte sono il risultato dei lavori delle Piattaforme Tecnologiche Europee (in appresso “PTE”), già istituite nell'ambito del Sesto programma quadro, e riguardano aspetti specifici di ricerca nel rispettivo settore. È opportuno che ricevano investimenti del settore privato così come finanziamenti pubblici europei, ivi compresi i finanziamenti del Settimo programma quadro. (2) La decisione n. 971/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[20] sottolinea la necessità di partnership pubblico/privato ambiziose per accelerare lo sviluppo di importanti tecnologie e attività di ricerca di vasta portata a livello comunitario, tra cui segnatamente le Iniziative tecnologiche congiunte. (3) Il piano "Crescita e occupazione" dell'agenda di Lisbona sottolinea la necessità di creare nella Comunità condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione al fine di favorire la competitività, la crescita e l'occupazione. (4) Nelle sue conclusioni del 3 marzo 2003, del 22 settembre 2003 e del 24 settembre 2004, il Consiglio ha sottolineato la necessità di realizzare ulteriori azioni a seguito del Piano d'azione 3% per la ricerca e la politica d'innovazione[21], in particolare nuove iniziative destinate ad intensificare la cooperazione tra l'industria e il settore pubblico al fine di finanziare la ricerca rafforzando i collegamenti pubblico/privato transnazionali. (5) Nel novembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato un'iniziativa europea per la crescita, illustrata in una comunicazione della Commissione[22]. Tale iniziativa comprende, nel "programma d'avviamento rapido", un settore dedicato all’ "economia dell'idrogeno", per il quale è stato previsto uno stanziamento totale di 2,8 miliardi di euro tra il 2004 e il 2015, e che potrebbe beneficiare di finanziamenti nell’ambito dei programmi quadro di RST&D e dei fondi strutturali. (6) Nel maggio 2003, un Gruppo ad alto livello sull'idrogeno e le celle a combustibile ha presentato una relazione prospettiva intitolata " Hydrogen Energy and Fuel Cells – a vision of our future ", che raccomandava tra l’altro di costituire un partenariato nel settore delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno ed un aumento sostanziale del bilancio di RST&D, nonché un programma pilota e di dimostrazione per estendere gli esercizi di convalida delle tecnologie allo sviluppo dei mercati. (7) Nel dicembre 2003, la Commissione ha agevolato la creazione della Piattaforma tecnologica europea “Idrogeno e celle a combustibile”, che riunisce tutte le parti interessate in uno sforzo comune per realizzare la visione del Gruppo ad alto livello. Nel marzo 2005, la Piattaforma tecnologica ha adottato un’agenda strategica di ricerca e una strategia di intervento, intese ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno nella Comunità. (8) La sfida tecnologica rappresentata dalle celle a combustibile e dall'idrogeno è molto complessa e di grande portata, e la dispersione delle competenze tecniche è molto elevata. Di conseguenza, per raggiungere una massa critica in termini di volume di attività, eccellenza e potenziale d'innovazione, occorre affrontare questa sfida in modo mirato e coerente a livello dell'UE. Siffatta situazione, ed il contributo potenziale delle celle a combustibile e dell'idrogeno alle politiche comunitarie, in particolare in materia di energia, ambiente, trasporti, sviluppo sostenibile e crescita economica, richiedono la costituzione di un’ITC in questo settore. (9) L'obiettivo dell’ITC “celle a combustibile e idrogeno" è di attuare un programma di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in Europa nei settori delle celle a combustibile e dell'idrogeno. Queste attività devono essere realizzate tramite la cooperazione e la partecipazione di parti interessate provenienti dal comparto industriale, comprese le PMI, i centri di ricerca, le università e le regioni. (10) In considerazione del partenariato pubblico/privato, che vede la collaborazione di parti interessate di grande livello, e delle sue attività a lungo termine, dei vantaggi socioeconomici previsti per la popolazione europea, della messa in comune di risorse finanziarie e del cofinanziamento nel settore delle attività di RST&D nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno fornito dalla Commissione e dall'industria, delle competenze scientifiche e tecniche di alto livello richieste nonché del contributo dei diritti di proprietà intellettuale, è essenziale istituire un'impresa comune “celle a combustibile ed idrogeno” (in appresso "impresa comune FCH") ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Tale soggetto giuridico dovrebbe garantire l'utilizzo coordinato e la gestione efficiente dei fondi assegnati all’ITC sulle “celle a combustibile e idrogeno”. L'impresa comune FCH dovrebbe essere istituita per un periodo iniziale di 10 anni fino al 31 dicembre 2017 per garantire una gestione adeguata delle attività di ricerca avviate ma non terminate nel corso del Settimo programma quadro (2007-2013). Tale periodo può essere prorogato. (11) Gli obiettivi dell'impresa comune FCH devono essere conseguiti mediante la messa in comune di risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato allo scopo di aumentare l’efficacia complessiva degli sforzi di ricerca a livello europeo e accelerare lo sviluppo e l’introduzione delle tecnologie connesse alle celle a combustibile e all’idrogeno. A tal fine, l'impresa comune FCH dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitivi per dare attuazione alle attività di ricerca, allo sviluppo tecnologico e alle attività di dimostrazione. Le attività di ricerca devono rispettare i principi fondamentali ed etici applicabili al Settimo programma quadro. (12) I membri fondatori dell'impresa comune FCH devono essere la Comunità europea ed il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno (in appresso denominato "il Gruppo industriale"), che rappresenta gli interessi delle imprese ed è aperto alle imprese private. Un gruppo scientifico di ricerca può diventare membro dell'impresa comune FCH. (13) I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall’inizio. Se viene costituito il Gruppo scientifico di ricerca, il suo contributo deve essere pari a 1/12 dei costi amministrativi. (14) I costi operativi inerenti alle attività di RST&D devono essere finanziati dalla Comunità e dal settore privato. (15) L'impresa comune FCH deve essere un organismo istituito dalla Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, si deve tener conto delle specificità derivanti dalla natura dell’ITC quale partnership pubblico/privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio. (16) È necessario che l'impresa comune FCH adotti, previa consultazione della Commissione, specifiche disposizioni finanziarie ispirate ai principi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[23]. Tali disposizioni devono tenere conto delle esigenze operative specifiche dell’impresa comune che derivano, in particolare, dalla necessità di combinare finanziamento comunitario e finanziamento privato. (17) È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune FCH adottando lo statuto dell'impresa comune FCH, come stabilito nell’allegato. (18) L'impresa comune FCH deve adempiere agli obblighi che le derivano dagli accordi internazionali. A tal fine, deve essere considerata “organizzazione internazionale” ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[24] e dell'articolo 15 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[25]. (19) La politica in materia di diritti di proprietà intellettuale deve stabilire che la proprietà dei diritti è attribuita ai partecipanti dei progetti, quali titolari della proprietà industriale creata a seguito dell'iniziativa tecnologica congiunta FCH, e ne deve permettere un adeguato sfruttamento. (20) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[26], al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 le Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[27] e il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[28]. (21) In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l'impresa comune FCH deve rendere conto delle sue azioni. Ove necessario, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dalle attività dell'impresa comune. (22) Dal momento che l'obiettivo perseguito, ossia la costituzione dell'impresa comune FCH, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale e della portata dell’obiettivo della ricerca, che richiede la messa in comune di conoscenze complementari e di risorse finanziarie di tipo transettoriale e transfrontaliero, e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può agire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale l'articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere il menzionato obiettivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Costituzione dell’impresa comune 1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore delle celle a combustibile e dell’idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "impresa comune FCH") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Tale periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento. 2. L'impresa comune FCH è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3. L'impresa comune FCH è considerata un’organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE. 4. L'impresa comune FCH ha sede a Bruxelles (Belgio). 5. Lo statuto dell'impresa comune FCH è riportato nell’allegato. Articolo 2 Obiettivi e compiti 1. L'impresa comune FCH contribuisce all'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e in particolare dei temi “Energia", "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione", "Ambiente (cambiamenti climatici inclusi) e "Trasporti (aeronautica compresa)" del programma specifico "Cooperazione". 2. In particolare, l'impresa comune: 2. sostiene la RST&D (ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione) negli Stati membri e nei paesi associati in modo coordinato per superare le carenze del mercato e concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali, in modo da facilitare ulteriori sforzi delle imprese volti a una rapida penetrazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno. 3. sostiene l'attuazione delle priorità di ricerca dell’ITC “Celle a combustibile e idrogeno”, segnatamente mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali; 4. mira ad incoraggiare l’aumento degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno negli Stati membri e nei paesi associati; 5. conclude i contratti di servizi e forniture necessari per l'esercizio dell'impresa comune FCH; 6. garantisce l'efficienza e l’efficacia dell'iniziativa tecnologica congiunta in materia di celle a combustibile e idrogeno. Articolo 3 Membri 1. I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso definiti "i membri fondatori") sono: 7. la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; e 8. il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, società di diritto belga (in appresso denominato "il Gruppo industriale"). 2. Un gruppo scientifico di ricerca, che rappresenti gli istituti di ricerca senza scopo di lucro, le università ed i centri di ricerca (in appresso denominato "membro"), può diventare membro sempre che sia istituita un'entità che rappresenti la comunità scientifica di ricerca. Se è costituito il Gruppo scientifico di ricerca, esso dispone di un seggio nel consiglio di direzione. Articolo 4 Organi 1. Gli organi esecutivi dell'impresa comune FCH sono: 9. il consiglio di direzione, e 10. l’Ufficio del programma. 2. Gli organi consultivi dell'impresa comune FCH sono: 11. il Gruppo ad alto livello degli Stati membri[29]; 12. il Comitato scientifico. 3. L'Assemblea generale delle parti interessate è un forum di consultazione sui progressi, il livello tecnico raggiunto, l'orientamento futuro delle attività di ricerca. L'Assemblea generale delle parti interessate è aperta a tutte le parti interessate dei settori pubblici e privati, ai gruppi di interesse internazionali degli Stati membri e dei paesi terzi. Si riunisce una volta all’anno. Articolo 5 Fonti di finanziamento 1. Le attività dell'impresa comune FCH sono finanziate congiuntamente mediante contributi dei membri fondatori e del membro. Inoltre, possono essere accettati anche contributi ai progetti provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati, dalle regioni o da altre parti interessate che condividono gli obiettivi dell’ITC. 2. I costi amministrativi dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti, in contanti, in misura uguale dalla Comunità europea e dal Gruppo industriale fin dall’inizio. Se viene costituito il Gruppo scientifico di ricerca, il suo contributo deve essere pari a 1/12 dei costi amministrativi. In tal caso, il contributo della Commissione diminuisce in misura proporzionale. 3. I costi operativi per le attività di RST&D sono sostenuti congiuntamente mediante il contributo finanziario comunitario e i contributi in natura apportati dai soggetti giuridici privati che partecipano alle attività, per un valore che sia quantomeno equivalente ai contributi della Comunità. 4. Il contributo massimo della Comunità all'impresa comune FCH a copertura dei costi amministrativi ed operativi è pari a 470 milioni di euro. I costi amministrativi sono stimati ad un importo massimo di 20 milioni di euro. I contributi provengono dal programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro (2007-2013) della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite mediante un accordo generale e accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l'impresa comune FCH. 5. A meno che non ne sia garantito il finanziamento dopo il 2013 (alla scadenza del 7° PQ), solo i progetti per i quali è stata firmata una convenzione di sovvenzione entro il 31 dicembre 2013 continuano nel periodo 2014-2017. Articolo 6 Partecipazione a progetti 1. La partecipazione ai progetti è aperta ai soggetti giuridici e alle organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro nonché in un paese associato o in qualsiasi paese terzo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni minime. 2. Le condizioni minime da soddisfare per i progetti finanziati dall'impresa comune FCH sono le seguenti: 13. devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ciascuno con sede in uno Stato membro o in un paese associato, ma nessuno Stato membro o paese terzo può ospitare più di uno dei soggetti giuridici partecipanti; 14. i tre soggetti giuridici devono essere indipendenti uno dall’altro ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)[30]; 15. almeno uno dei soggetti giuridici deve essere membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito. 3. I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri come coordinatore. In linea di massima, il coordinatore è membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di direzione. 4. La condizione minima che devono soddisfare i contratti di servizi e di forniture, le azioni di sostegno, gli studi e le attività di formazione finanziate dall'impresa comune FCH è la partecipazione di un soggetto giuridico. Articolo 7 Ammissibilità al finanziamento 1. Il contributo comunitario all'impresa comune FCH per il finanziamento delle attività di RST&D è assegnato a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali. 2. In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se ciò è ritenuto idoneo per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca. 3. Sono ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici di diritto privato che soddisfanno tutti i seguenti criteri: 16. risiedere in uno Stato membro o avere sede sociale o la sede di attività principale o centrale in uno Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo o in un paese associato o candidato; 17. condurre pertinenti attività di RST&D, industrializzazione o sviluppo delle applicazioni relative alle celle a combustibile e/o l'idrogeno, e/o piani concreti che prevedono l’avvio di tali attività in un futuro prossimo, sul territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 4. Inoltre, sono ammissibili al finanziamento: 18. gli organismi pubblici senza scopo di lucro con sede in uno Stato membro, un paese associato, un paese candidato o un paese del SEE, compresi gli istituti d'istruzione secondaria e superiore; 19. le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni intergovernative; 20. i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto. Articolo 8 Disposizioni finanziarie 1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione. 2. L’impresa comune FCH dispone di proprie capacità di audit interno. Articolo 9 Statuto 1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europea ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune FCH. 2. Nei confronti del suo personale, l'impresa comune FCH esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 3. Il Consiglio di direzione adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Articolo 10 Privilegi e immunità All'impresa comune FCH e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Articolo 11 Responsabilità 1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune FCH è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo o al contratto in questione. 2. In materia di responsabilità non contrattuale, l'impresa comune FCH risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esecuzione delle loro mansioni. 3. Qualsiasi versamento dell'impresa comune FCH destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa è considerato come spesa dell'impresa comune FCH ed è coperto da proprie risorse. Articolo 12 Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile 1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi: 21. sulle controversie tra i membri fondatori e/o il membro concernenti l'oggetto del presente regolamento e dello statuto di cui all'articolo 1, paragrafo 5; 22. su ogni clausola compromissoria contenuta in qualsiasi accordo o contratto concluso dall'impresa comune FCH; 23. sulle azioni promosse contro l'impresa comune FCH, ivi comprese le decisioni del suo Consiglio di direzione, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato; 24. sulle controversie relative al risarcimento dei danni provocati dal personale dell'impresa comune FCH nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune FCH. Articolo 13 Relazioni, valutazione e discarico 1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale sui progressi realizzati dall'impresa comune FCH. 2. Due anni dopo la costituzione dell'impresa comune FCH, e comunque entro il 2010, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune FCH. La valutazione riguarda la qualità e l'efficacia dell'impresa comune FCH e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Alla fine del 2017, la Commissione effettua, con l'aiuto di esperti indipendenti, una valutazione finale dell'impresa comune FCH. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. 4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura stabilita dal regolamento finanziario dell'impresa comune FCH. Articolo 14 Riesami 1. Il contributo globale in natura delle organizzazioni private, che siano o no membri del Gruppo industriale, è oggetto di valutazioni e di riesame per verificare se risponde al requisito dell’equivalente livello del finanziamento pubblico. La prima valutazione ha luogo due anni dopo l'adozione del presente regolamento. Successivamente, la valutazione ha luogo alla fine di ogni anno. Se la valutazione stabilisce che il contributo in natura proveniente da fonti private non raggiunge il livello necessario, la Commissione riduce il suo contributo l'anno successivo. Se si stabilisce che il contributo in natura proveniente da fonti private non raggiunge il livello richiesto per due anni consecutivi, la Commissione può proporre al Consiglio di porre fine all'impresa comune FCH. 2. La Commissione esegue un riesame intermedio /di metà percorso e un esame finale. Il riesame intermedio è effettuato non oltre il 2012 e l'esame finale allo scioglimento dell'impresa comune. Articolo 15 Tutela degli interessi finanziari dei membri fondatori e del membro e lotta antifrode 1. L'impresa comune FCH garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri fondatori e del membro siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare adeguati controlli interni ed esterni. 2. Qualora l'impresa comune FCH o il suo personale commettano delle irregolarità, i membri fondatori e il membro si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi o di ridurre o sospendere gli eventuali contributi successivi all'impresa comune FCH. 3. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999. 4. La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell'impresa comune FCH e il personale incaricato dell'assegnazione di tali fondi. A tal fine, l'impresa comune FCH garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare, a nome dell'impresa comune FCH, gli opportuni controlli e, qualora accerti l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate. L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); 5. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) gode, nei confronti dell'impresa comune FCH e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune FCH aderisce all'Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF[31]. Il Consiglio di direzione approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF. Articolo 16 Riservatezza L'impresa comune FCH protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri fondatori e del membro. Articolo 17 Diritti di proprietà intellettuale L'impresa comune FCH adotta regole che disciplinano l'utilizzazione e la diffusione dei risultati della RST&D, comprese disposizioni relative all'esercizio, se del caso, dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di RST&D condotte ai sensi del presente regolamento. Tali norme garantiscono l'utilizzo e la diffusione dei risultati delle attività di RST&D. Articolo 18 Azioni preparatorie I membri fondatori adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune FCH fino a quando i suoi organi non sono pienamente operativi. Articolo 19 Sostegno da parte dello Stato ospitante Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune FCH e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all’impresa comune FCH. Articolo 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE “CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO” Articolo I.1 Denominazione, sede, durata e personalità giuridica 1. La denominazione dell'impresa comune è: Impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”, (in appresso "impresa comune FCH"). 2. L'impresa ha sede a Bruxelles (Belgio). 3. L'impresa comune FCH è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo iniziale che termina il 31.12.2017. 4. Il periodo iniziale può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell' articolo I.23 , tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria. Articolo I.2 Obiettivi e compiti principali 1. L'impresa comune FCH opera, nell’ambito del campo d'applicazione del 7° PQ, per consentire la penetrazione commerciale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, contribuendo a fare in modo che le forze del mercato commerciale producano i sostanziali vantaggi pubblici potenziali. 2. Gli obiettivi comprendono: - portare l'Europa all'avanguardia mondiale delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno; - con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine; - attirare nuovi investimenti nelle attività di RST&D da parte delle imprese, così come a livello nazionale e regionale; - costruire lo Spazio europeo della ricerca mediante una stretta cooperazione con le ricerche condotte a livello nazionale e regionale, pur nel rispetto della sussidiarietà; - integrare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione e concentrasi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività delle imprese per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche; - favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore che includano le PMI; - facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca, in particolare in materia di ricerca fondamentale; - incoraggiare la partecipazione di istituzioni di tutti gli Stati membri, compresi i nuovi, e dei paesi candidati; - realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato; - condurre attività di ricerca a sostegno dell'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e al riesame delle disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione, pur garantendo la sicurezza delle operazioni e senza impedire l'innovazione; - fornire informazioni affidabili per sensibilizzare maggiormente il pubblico e suscitare l’accettazione del pubblico in materia di sicurezza dell'idrogeno e dei vantaggi delle nuove tecnologie per l'ambiente, la sicurezza d'approvvigionamento, i costi energetici e l'occupazione; 3. I principali compiti dell'impresa comune FCH sono di garantire la costituzione e la gestione efficace dell'Iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno. 4. Ciò implica: - stabilire ed attuare un piano pluriennale di attività di ricerca; - impegnare gli importi finanziati dalla Comunità e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di RST&D; - garantire la corretta conduzione delle attività di RST&D e la sana gestione finanziaria delle risorse; - cooperare con il Gruppo ad alto livello degli Stati membri; - cooperare con il Comitato scientifico e consultarlo; - organizzare le riunioni annuali dell’Assemblea generale delle parti interessate; - comunicare e diffondere informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti, i risultati delle attività di RST&D e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune FCH. - informare i soggetti giuridici che hanno sottoscritto con l'impresa comune FCH una convenzione di sovvenzione in merito alle possibilità di ottenere dei prestiti presso la Banca europea per gli investimenti, in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi istituito nell'ambito del Settimo programma quadro. - garantire un livello elevato di trasparenza ed una concorrenza leale in condizioni uniformi d'accesso alle attività di ricerca e di dimostrazione dell'impresa comune FCH per tutti i candidati, che siano o no membri del Gruppo scientifico di ricerca o del Gruppo industriale (in particolare le piccole e medie imprese); - seguire i progressi a livello internazionale in questo settore e, se necessario, impegnarsi in una cooperazione internazionale; Articolo I.3 Membri e gruppi di interesse 1. I membri fondatori dell'impresa comune FCH (in appresso "i membri fondatori") sono: - la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea; e - il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, società di diritto belga (in appresso denominato "il Gruppo industriale"). 2. il Gruppo industriale: - è un’organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH; - è costituita a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta; - provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, ai sensi dell' articolo 5 del presente regolamento, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti al 50% dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario; - assicura che il contributo delle imprese all'esercizio delle attività di RST&D finanziate dall'impresa comune FCH sia fornito in natura e copra almeno il 50% dei costi totali dei progetti, calcolati su base annuale; - è aperto all'adesione di qualsiasi soggetto giuridico di diritto privato (comprese le piccole e medie imprese), costituito conformemente al diritto di uno Stato membro, di uno Stato associato o di uno Stato del SEE ed avente sede sociale o il centro principale delle sue attività nel territorio di uno di questi Stati, a condizione che operi nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno in Europa e si impegni a contribuire agli obiettivi ed alle risorse dell'impresa comune FCH. 3. Un gruppo scientifico di ricerca che rappresenta gli istituti di ricerca senza scopo di lucro, le università e i centri di ricerca può diventare membro, dopo la costituzione dell’impresa comune FCH, sempre che sia istituita un'entità che rappresenti la comunità scientifica. La candidatura del Gruppo scientifico di ricerca è sottoposta al Consiglio di direzione, che delibera in merito. 4. Il Gruppo scientifico di ricerca: - è un’organizzazione senza scopo di lucro la cui finalità consiste nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune FCH; - è costituito a norma del diritto belga e opera in base al suo statuto debitamente adottato in funzione dell'Iniziativa tecnologica congiunta; - provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo parti a 1/12 dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario; - è aperto all'adesione di qualsiasi organizzazione senza scopo di lucro, di qualsiasi università o di qualsiasi centro di ricerca aventi sede in uno Stato membro, un paese associato o un paese candidato. 5. Un membro fondatore può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. In tal caso, l'impresa comune FCH è liquidata conformemente alle disposizioni dell' articolo I.22 . 6. Il Gruppo scientifico di ricerca può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica ai membri fondatori, allo scadere di questo termine il membro uscente sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati dall'impresa comune FCH, prima della cessazione della sua partecipazione. Articolo I.4 Organi Gli organi esecutivi dell'impresa comune FCH sono il Consiglio di direzione e l’Ufficio del programma. Gli organi consultivi dell'impresa comune FCH sono il Gruppo ad alto livello degli Stati membri[32], l'Assemblea generale delle parti interessate e il comitato scientifico. Articolo I.5 Consiglio di direzione 1. Il Consiglio di direzione è composto da sei rappresentanti nominati dal Gruppo industriale e di sei rappresentanti nominati dalla Commissione. 2. Qualora sia costituito il Gruppo scientifico di ricerca, la Commissione trasferisce un seggio al rappresentante di tale Gruppo. 3. Almeno una delle persone nominate dal gruppo industriale deve rappresentare le piccole e medie imprese. 4. Il Consiglio di direzione elegge il proprio presidente. Il presidente è eletto per due anni. 5. Il Consiglio di direzione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti del Gruppo industriale o del presidente. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell'impresa comune FCH. Le riunioni del Consiglio di direzione sono convocate dal suo presidente. 6. Il presidente convoca l'Assemblea generale delle parti interessate. 7. Il segretario del Consiglio di direzione è il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo prende parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto. 8. Caso per caso, il Consiglio di direzione può invitare osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle regioni e degli organismi di regolamentazione, a partecipare alle sue riunioni. 9. Ciascun membro del Consiglio di direzione possiede un diritto di voto. I membri si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il Consiglio di direzione prende le sue decisioni a maggioranza dei tre quarti. 10. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal Consiglio di direzione per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH come pure sulla questione della compatibilità dei piani pluriennali di attività di ricerca con il 7° PQ. 11. I rappresentanti dei membri fondatori e il membro non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del Consiglio di direzione. 12. Il Consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. 13. Il ruolo del Consiglio di direzione consiste nell’assumere la responsabilità generale del funzionamento dell'impresa comune FCH. 14. Ciò implica: - la responsabilità dell'attuazione delle attività di RST&D dell'impresa comune FCH; - la responsabilità di assegnare la funzione affidata dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore contabile interno della Commissione. 15. In particolare, il Consiglio di direzione: - approva i piani di attività di ricerca annuali e pluriennali e le previsioni di spese corrispondenti, secondo le raccomandazioni del direttore esecutivo previa consultazione del Gruppo ad alto livello degli Stati membri e del Comitato scientifico; - approva il bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale; - approva il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti; - approva i conti e il bilancio consuntivo annuali; - garantisce la disponibilità delle capacità di audit interno dell'impresa comune FCH; - giustifica e approva qualsiasi divergenza rispetto al regolamento finanziario dell'impresa FCH ai sensi dell' articolo 8 ; - giustifica e adotta, di concerto con la Commissione, le misure esecutive dello statuto del personale dell'impresa comune FCH; - nomina il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e linee guida, ne verifica le prestazioni e, se necessario, ne predispone la sostituzione; - approva la struttura organizzativa dell’Ufficio del programma su proposta del direttore esecutivo; - approva la metodologia per la valutazione dei contributi in natura; - approva gli orientamenti in materia di valutazione e selezione delle proposte di progetti presentate dal direttore esecutivo; - approva l'elenco delle proposte di progetti selezionati; - approvare il modello di convenzione di sovvenzione; - approva i contratti di servizi e forniture; - approva la valutazione indipendente annuale del livello dei contributi in natura prima della sua presentazione alla Commissione; - concorda le modifiche proposte dello statuto dell'impresa comune FCH, conformemente all' articolo I.23 ; - assegna tutti i compiti che non sono esplicitamente attribuiti ad uno degli organi dell'impresa comune FCH; - approva le procedure dell'impresa comune FCH, tra cui la sua politica in materia di diritti di proprietà intellettuale. Articolo I.6 Ufficio del programma 1. L’Ufficio del programma è composto da un direttore esecutivo e dai suoi collaboratori. 2. Sotto la responsabilità del direttore esecutivo, l'Ufficio del programma esegue tutti i compiti che sono di competenza dell'impresa comune FCH. 3. L’Ufficio del programma è responsabile di tutti gli aspetti operativi, finanziari e di bilancio dell'impresa comune FCH. 4. In particolare, ha il compito di: - gestire la pubblicazione degli inviti a presentare proposte di progetti, conformemente al piano annuale delle attività di ricerca, la valutazione e la selezione delle proposte di progetti, la negoziazione delle proposte di progetti selezionate, il follow-up delle proposte di progetti e l'amministrazione delle convenzioni di sovvenzione, ivi compreso il relativo coordinamento; - garantire l'istituzione e le gestione di un sistema di contabilità adeguato per il calcolo dei contributi pubblici e privati reali ai progetti; - fornire al Consiglio di direzione e a tutti gli altri organi sussidiari la documentazione ed il sostegno logistico necessari; - elaborare il piano pluriannuale delle attività di ricerca e le previsioni di spesa corrispondenti; - preparare la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale; - preparare il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti; - preparare i conti e il bilancio consuntivo annuali; - preparare tutti i documenti necessari ai fini dell'esame intermedio e finale; - gestire gli appalti di beni/servizi dell'impresa comune FCH, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH; - svolgere ogni altro compito affidatogli o delegatogli dal Consiglio di direzione. 5. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune FCH, conformemente alle decisioni del Consiglio di direzione. In questo contesto, informa periodicamente il Consiglio di direzione e risponde alle sue richieste di informazioni puntuali e specifiche. 6. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’impresa comune FCH. Esegue i suoi compiti con la massima indipendenza e risponde della sua gestione al Consiglio di direzione. 7. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale i poteri di cui all' articolo 9 del regolamento che istituisce l'impresa comune FCH. 8. Il direttore esecutivo è scelto dal Consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo iniziale massimo di tre anni. Previa una valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo, il Consiglio di direzione può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni. 9. In particolare, il direttore esecutivo: - presenta al Consiglio di direzione il piano annuale e pluriannuale di attività di ricerca e le previsioni di spesa corrispondenti; - presenta al Consiglio di direzione la proposta di bilancio annuale, ivi compreso l'organigramma del personale; - presenta al Consiglio di direzione il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti; - presenta al Consiglio di direzione i conti e il bilancio consuntivo annuali; - presenta all'approvazione del Consiglio di direzione le disposizioni e gli orientamenti per la valutazione e la selezione delle proposte di progetti, come pure le procedure per la diffusione dei risultati della ricerca; - sovrintende alla gestione degli inviti a presentare proposte; - presenta all'approvazione del Consiglio di direzione l'elenco delle proposte di progetti prese in considerazione per beneficiare di un finanziamento; - presenta all'approvazione del Consiglio di direzione l'elenco delle convenzioni di sovvenzioni da concludere; - approva e firma individualmente le convenzioni di sovvenzioni stabilite conformemente al modello di convenzione di sovvenzione; le convenzioni di sovvenzione le cui disposizioni non corrispondono pienamente al relativo modello sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di direzione; - presenta all'approvazione del Consiglio di direzione l'elenco dei contratti di servizi e di forniture da concludere; - presenta al Consiglio di direzione la o le sue proposte per quanto concerne la struttura dell’Ufficio del programma e organizza, dirige e controlla il personale dell'impresa comune FCH; - convoca le riunioni del Consiglio di direzione; - assicura i compiti di segretariato per l'Assemblea generale delle parti interessate. - assiste, se necessario, alle riunioni del Comitato scientifico in qualità di osservatore; - se del caso, istituisce gruppi di esperti ad hoc, a seguito di decisione del Consiglio di direzione, per raccogliere il parere degli esperti; - assicura il monitoraggio dei finanziamenti pubblici e privati e propone al Consiglio di direzione ogni azione correttiva necessaria per mantenere l'equilibrio 50/50 per quanto riguarda il finanziamento; - intraprende una valutazione indipendente annuale del livello dei contributi in natura (la prima alla fine del secondo esercizio finanziario dopo l’avvio dell'impresa comune FCH), provvede a far approvare al Consiglio di direzione i risultati della valutazione e a sottoporli alla Commissione nei 4 mesi successivi alla fine di ciascun esercizio finanziario; - fornisce altre eventuali informazioni richieste dal Consiglio di direzione; - fornisce alla Commissione le informazioni e i servizi necessari ai fini del riesame intermedio e finale; - è responsabile della valutazione e della gestione dei rischi; - propone al Consiglio di direzione le eventuali assicurazioni necessarie alla impresa comune FCH per far fronte ai suoi obblighi; - è responsabile della preparazione, negoziazione e della conclusione di convenzioni di sovvenzione per l'attuazione delle attività di RST&D e dei contratti di servizi e forniture necessari per le operazioni dell'impresa comune FCH. - è responsabile della procedura di discarico annuale da parte del Parlamento europeo. Articolo I.7 Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico è un organo consultivo presso il Consiglio di direzione. Esercita le sue attività con il sostegno dell'Ufficio del programma. 2. Il Comitato scientifico comprende il presidente e (8) membri. Il presidente è un membro del Consiglio di direzione, generalmente il rappresentante del Gruppo scientifico di ricerca. 3. Il Consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e la procedura di selezione dei membri del Comitato scientifico. Ne nomina i membri su proposta del direttore esecutivo. La composizione del Comitato scientifico garantisce una rappresentazione equilibrata delle conoscenze e competenze. Collettivamente, i membri possiedono le competenze scientifiche, le conoscenze professionali e la competenza necessarie nel settore delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, nonché delle problematiche sociali e economiche connesse, per essere in grado di esprimere raccomandazioni strategiche scientificamente fondate. 4. Il Comitato scientifico ha i compiti seguenti: - esprimere un parere sulla pertinenza e l'avanzamento delle attività di RST&D annuali e raccomandare le modifiche necessarie; - esprimere un parere sulle priorità scientifiche che devono orientare il piano pluriennale di attività di RST&D; - esprimere un parere al Consiglio di direzione sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto di attività annuale; 5. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. 6. Il Comitato scientifico può invitare osservatori, senza diritto di voto, a partecipare alle sue riunioni. Articolo I.8 Fonti di finanziamento 1. Il contributo comunitario totale all'impresa comune FCH, a copertura dei costi amministrativi e dei costi operativi delle attività di ricerca, non supera 470 milioni di euro, provenienti dal Settimo programma quadro. I costi amministrativi sono stimati a non più di 20 milioni di euro. 2. Tutte le risorse dell'impresa comune FCH e le sue attività sono dedicate agli obiettivi e ai compiti principali di cui all' articolo I.2 . 3. Qualsiasi altro contributo finanziario in contanti, risorse e entrate straordinarie possono essere accettati previa approvazione del Consiglio di direzione. 4. La procedura di valutazione e di selezione garantisce che lo stanziamento di finanziamenti pubblici dell'impresa comune FCH sia conforme ai principi di eccellenza e di concorrenza[33]. 5. Gli interessi prodotti dai contributi percepiti dall'impresa comune sono considerati un suo reddito. 6. Gli interessi generati dal pagamento anticipato di sovvenzioni dall'impresa comune sono considerati un reddito del consorzio del progetto. 7. Il settore privato, e in particolare i membri del Gruppo industriale, contribuisce in natura ai costi operativi dei progetti. I contributi in natura devono essere almeno equivalenti al finanziamento pubblico. Il livello totale dei contributi in natura, calcolati su una base annuale, è valutato una volta all'anno. La prima valutazione è iniziata alla fine del secondo esercizio finanziario che segue l’avvio dell'impresa comune. Successivamente, la valutazione è effettuata da un'entità indipendente per ciascun esercizio finanziario. I risultati della valutazione sono presentati alla Commissione nei 4 mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario. 8. L'impresa comune FCH è proprietaria di tutti gli attivi che genera e che le sono trasferiti ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi di cui all' articolo I.2 . Articolo I.9 Partecipazione a progetti 1. La partecipazione ai progetti è aperta ai soggetti giuridici e alle organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro nonché in qualsiasi paese terzo, se le condizioni minime sono soddisfatte. 2. Le condizioni minime da soddisfare per i progetti finanziati dall'impresa comune FCH sono le seguenti: (a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ciascuno con sede in uno Stato membro o in un paese associato, ma nessuno Stato membro o paese terzo può ospitare più di uno dei soggetti giuridici partecipanti; (b) i tre soggetti giuridici devono essere indipendenti uno dall’altro ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)[34]; (c) almeno uno dei soggetti giuridici deve essere membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca. 3. I soggetti giuridici che desiderano partecipare ad un progetto costituiscono un consorzio e designano uno dei suoi membri come coordinatore. In linea di massima, il coordinatore è membro del Gruppo industriale o del Gruppo scientifico di ricerca, se costituito. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di direzione. 4. La condizione minima che devono soddisfare i contratti di servizi e di forniture, le azioni di sostegno, gli studi e le attività di formazione finanziate dall'impresa comune FCH è la partecipazione di un soggetto giuridico. Articolo I.10 Ammissibilità al finanziamento 1. Il contributo della Comunità all'impresa comune FCH è utilizzato per finanziare le attività di RST&D a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali. 2. In casi eccezionali, l'impresa comune FCH può pubblicare gare d'appalto, se ciò è ritenuto necessario per perseguire in modo efficace gli obiettivi della ricerca. 3. Sono ammissibili al finanziamento i soggetti giuridici di diritto privato che soddisfanno tutti i seguenti criteri: (a) risiedere in uno Stato membro o avere sede sociale o la sede di attività principale o centrale in uno Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo o in un paese associato o candidato; (b) condurre pertinenti attività di RST&D, industrializzazione o sviluppo delle applicazioni relative alle celle a combustibile e/o l'idrogeno, e/o piani concreti che prevedono l’avvio di tali attività in un futuro prossimo, sul territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 4. Inoltre, sono ammissibili al finanziamento: (a) gli organismi pubblici senza scopo di lucro con sede in uno Stato membro, un paese associato, un paese candidato o un paese del SEE, compresi gli istituti d'istruzione secondaria e superiore; (b) le organizzazioni internazionali dotate di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da queste organizzazioni intergovernative; (c) i soggetti giuridici di paesi terzi, a condizione che il Consiglio di direzione ritenga che la loro partecipazione presenti un interesse particolare per il progetto. Articolo I.11 Disposizioni finanziarie 1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH è basato sui principi del regolamento n. 1605/2002. Esso può discostarsi dal regolamento finanziario n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune FCH e previo accordo della Commissione. 2. L’impresa comune FCH dispone di proprie capacità di audit interno. Articolo I.12 Impegni finanziari 1. Gli impegni finanziari dell'impresa comune FCH non superano l'importo delle risorse di cui dispone. 2. A meno che non ne sia garantito il finanziamento dopo il 2013 (alla scadenza del 7° PQ), solo i progetti per i quali è stata firmata una convenzione di sovvenzione entro il 31 dicembre 2013 continuano nel periodo 2014-2017. Articolo I.13 Esercizio finanziario L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile. Articolo I.14 Relazione finanziaria e discarico 1. Ogni anno il direttore esecutivo presenta al Consiglio di direzione un progetto preliminare di bilancio che comprende una previsione delle spese annuali per i due anni successivi. In questa previsione, le stime delle entrate e delle spese per il primo anno sono stabilite in modo tanto dettagliato quanto è necessario per le procedure di bilancio interne di ciascun membro fondatore e membro per quanto concerne i suoi contributi finanziari all'impresa comune FCH. Il direttore esecutivo fornisce al Consiglio di direzione tutte le informazioni supplementari a tale fine necessarie. 2. Il Consiglio di direzione comunica immediatamente al direttore esecutivo le sue osservazioni sul progetto preliminare di bilancio e in particolare sulle previsioni di risorse e spese per l'anno successivo. 3. Tenendo conto delle osservazioni ricevute dal Consiglio di direzione, il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio per l'anno successivo. Entro il 1° settembre di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone il bilancio annuale all'approvazione del Consiglio di direzione. 4. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone i conti annuali e i bilanci dell'anno precedente all'approvazione del Consiglio di direzione. 5. Nei due mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee ("la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune. I conti annuali dell'esercizio finanziario sono inviati l'anno successivo al contabile della Commissione, rispettando le scadenze stabilite dal regolamento finanziario quadro, in modo che il contabile della Commissione possa consolidarli nei conti annuali della CE. I conti annuali dell'impresa comune devono essere preparati e verificati conformemente alle regole di contabilità comunitarie adottate dal contabile della Commissione. 6. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune FCH. Articolo I.15 Pianificazione e relazioni annuali 1. Il piano pluriennale delle attività di ricerca descrive il programma evolutivo delle attività di RST&D dell'impresa comune FCH. Il piano annuale delle attività di ricerca comprende un piano dettagliato delle attività di RST&D e la stima delle spese corrispondenti per l'esercizio successivo. 2. La relazione annuale di attività descrive le attività di RST&D e le altre attività effettuate nel corso dell'anno precedente e le spese corrispondenti. Articolo I.16 Personale 1. Il numero dei dipendenti è determinato dalla tabella dell’organico stabilita nel bilancio annuale. 2. I membri del personale dell'impresa comune FCH sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni. 3. Tutte le spese del personale sono a carico dell’impresa comune FCH. Articolo I.17 Responsabilità e assicurazioni 1. L’impresa comune FCH è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi. 2. La responsabilità finanziaria dei membri fondatori e del membro per quanto riguarda i debiti dell'impresa comune FCH è limitata ai contributi dovuti ai costi amministrativi. 3. L'impresa comune FCH sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie. Articolo I.18 Conflitto di interesse L'impresa comune FCH e i suoi organi evitano di incorrere in un conflitto di interesse di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività. In particolare, devono essere evitati i conflitti di interesse che coinvolgono membri del Consiglio di direzione. Articolo I.19 Convenzione di sovvenzione e accordo consortile 1. L'impresa comune FCH sostiene le attività di ricerca, selezionate a seguito di inviti a presentare proposte competitivi, di una valutazione indipendente e della conclusione, per ciascun progetto, di una convenzione di sovvenzione e un accordo consortile. 2. L'impresa comune FCH stabilisce le procedure e i meccanismi per l'attuazione, la supervisione e il controllo delle convenzioni di sovvenzione concordate. 3. La convenzione di sovvenzione: - stabilisce le adeguate modalità per l'attuazione delle attività di RST&D; - stabilisce le modalità finanziarie adeguate e le regole concernenti i diritti di proprietà intellettuale sulla base dei principi di cui all'articolo I.24; - disciplina i rapporti tra il consorzio del progetto e l'impresa comune FCH. 4. L’accordo consortile: - è concluso dai partecipanti al progetto prima della conclusione della convenzione di sovvenzione; - stabilisce le modalità adeguate per l'attuazione della convenzione di sovvenzione; - disciplina i rapporti tra i partecipanti ad un progetto, in particolare le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale. Articolo I.20 Contratti di servizi e forniture L'impresa comune FCH predispone tutti i meccanismi e le procedure necessari per l'attuazione, la supervisione e il controllo dei contratti di servizi e forniture conclusi, necessari per il funzionamento dell'impresa comune FCH, conformemente alle disposizioni del suo regolamento finanziario. Articolo I.21 Protezione degli interessi finanziari 1. L'impresa comune FCH effettua controlli in loco e audit finanziari presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall'impresa comune FCH. 2. La Commissione o la Corte dei conti europea possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell'impresa comune FCH. A tal fine, l'impresa comune FCH garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l'esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate. 3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, dispone, nei confronti dell'impresa comune e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l'impresa comune aderisce all'Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF. Il Consiglio di direzione approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF. Articolo I.22 Liquidazione 1. Al termine del periodo cui all' articolo I.1 , o a seguito di una decisione del Consiglio, l'impresa comune FCH è sciolta. 2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente se uno dei membri fondatori mette fine alla sua adesione all'impresa comune FCH, a meno che la sua domanda di risoluzione sia accompagnata da una proposta intesa a trasferire la sua adesione ad un soggetto giuridico che possa essere accettato dall'altro membro fondatore. 3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune FCH, il Consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del Consiglio di direzione. 4. Nel corso della liquidazione l’impresa comune FCH restituisce allo Stato ospitante [Belgio] qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo abbia messo a sua disposizione, conformemente all’accordo di sede. 5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, tutti gli articoli che hanno fornito sostegno fisico all’impresa comune, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’impresa comune FCH e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza o deficit saranno distribuiti fra i membri fondatori, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune FCH. 6. Gli attivi, i debiti e gli impegni rimanenti sono ripartiti tra i membri fondatori, proporzionalmente al loro effettivo contributo all'impresa comune FCH. 7. Sarà istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convezioni di sovvenzione di cui all' articolo I.19 e di tutti i contratti di servizio e fornitura di cui all' articolo I.20 , la cui durata supera quella dell'impresa comune FCH. Articolo I.23 Modifica dello statuto 1. Qualsiasi membro fondatore dell'impresa comune FCH può presentare una proposta al Consiglio di direzione per la modifica del presente statuto. 2. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell' articolo I.5 e sono sottoposte alla decisione della Commissione. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, ogni modifica proposta all' articolo I.1 , all' articolo I.8 o all' articolo I.21 è considerata un aspetto essenziale ed è pertanto soggetta a una revisione del presente regolamento del Consiglio che istituisce l’impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”. Articolo I.24 Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale 1. L'impresa comune FCH adotta le norme generali, che saranno integrate nelle convenzioni di sovvenzione e negli accordi consortili, che disciplinano i suoi diritti in materia di proprietà intellettuale dell'impresa comune FCH. 2. Fatte salve le norme in materia di concorrenza[35], l'obiettivo della politica in materia di diritti di proprietà intellettuale adottata dall'impresa comune è di generare conoscenze nuove, promuoverne lo sfruttamento, l’utilizzo e la diffusione in vista di risultati commerciali rapidi, di operare una ripartizione equa dei diritti, di ricompensare l'innovazione e garantire un'ampia partecipazione di entità private e pubbliche ai progetti. 3. Le regole in materia di diritti di proprietà intellettuale rispecchiano i principi seguenti: - ciascun partecipante ad un progetto rimane proprietario delle conoscenze di base che apporta al progetto e rimane proprietario delle conoscenze acquisite generate dal progetto, salvo accordi diversi tra i partecipati ad un progetto. Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze per quanto riguarda le conoscenze di base apportate e acquisite, sono definite dalla convenzione di sovvenzione e dall'accordo consorziale del progetto in questione. - Ciascun partecipante ad un progetto resta proprietario delle conoscenze di base che apporta ad un progetto, e resta proprietario delle conoscenze nuove derivate dal progetto, salvo accordo contrario tra i partecipanti. Le modalità e condizioni relative ai diritti d'accesso e alle licenze che riguardano le conoscenze di base e le conoscenze acquisite sono definite nella convenzione di sovvenzione e nell'accordo consortile del progetto interessato. Articolo I.25 Diritto applicabile Per tutte le questioni non contemplate dal presente statuto o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato belga. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Ricerca e sviluppo tecnologico: Settimo programma quadro, programma specifico "Cooperazione": temi “Energia", "Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione (NMP)", "Ambiente (cambiamenti climatici inclusi) e "Trasporti (aeronautica compresa)" nella DG Ricerca e i temi “Energia e trasporti” nella DG Energia e trasporti. 3. LINEE DI BILANCIO: 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa) e loro denominazione: 08.01 04.20 impresa comune – spese per la gestione amministrativa[36] 08.05 01.10 Energia – RTD – spese operative (181,9 milioni di EUR) 08.04 01.10 NMP – RTD – spese operative (47,9 milioni di EUR) 08.07 01.30 Trasporti – RTD – spese operative (67,0 milioni di EUR) 08.06 01.10 Ambiente – RTD – spese operative (19,1 milioni di EUR) 06.06 01.10 Energia – TREN – spese operative (119,7 milioni di EUR) 06.06 02.10 Trasporti – TREN – spese operative (14,4 milioni di EUR) I costi amministrativi totali saranno distribuiti tra le diverse linee di bilancio in proporzione al contributo totale. Tema | Costi amministrativi stimati, in milione EUR | Energia – RTD | 8,1 | NMP – RTD | 2,1 | Trasporti – RTD | 3,0 | Ambiente - RTD | 0,9 | Energia – TREN | 5,3 | Trasporti – TREN | 0,6 | 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: L'impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno” dovrebbe essere istituita con regolamento del Consiglio nei primi mesi del 2008 per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017. Il suo impatto finanziario sul bilancio UE cessa dopo il 2013. 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 08.05 01 10 | SNO | Diss. | SÌ | SÌ | SÌ | N. 1A | 08.01 04 20 | SNO | SND | SÌ | SÌ | SÌ | N. 1A | 08.04 01 10 | SNO | Diss. | SÌ | SÌ | SÌ | N. 1A | 08.07 01 30 | SNO | Diss. | SÌ | SÌ | SÌ | N. 1A | 08.06 01 10 | SNO | Diss. | SÌ | SÌ | SÌ | N. 1A | 06.06 01 10 | SNO | Diss. | SÌ | SÌ | SÌ | N. 1A | 06.06 02 10 | SNO | Diss. | SÌ | SÌ | SÌ | N. 1A | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | Spese operative[37] Stanziamenti d’impegno[38] (SI) | 8.1 | a | 28,100 | 70,300 | 90,100 | 106,800 | 73,800 | 80,900 | 450,000 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 28,100 | 70,300 | 90,100 | 106,800 | 73,800 | 80,900 | 450,000 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) Costi di personale + 50% | 8.2.4 | c | 1,900 | 2,700 | 3,400 | 4,190 | 3,705 | 4,105 | 20,000 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO Stanziamenti di impegno | a+c | 30,000 | 73,000 | 93,500 | 110,990 | 77,505 | 85,005 | 470,000 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 30,000 | 73,000 | 93,500 | 110,990 | 77,505 | 85,005 | 470,000 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,117 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 1,287 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,800 | Costo totale indicativo dell'intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 30,117 | 73,434 | 93,934 | 111,224 | 77,939 | 85,439 | 472,087 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 30,117 | 73,434 | 93,934 | 111,224 | 77,939 | 85,439 | 472,087 | Cofinanziamento I membri fondatori dell’impresa comune FCH sono: - la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione; e - il Gruppo industriale europeo per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno Aisbl, società senza scopo di lucro di diritto belga. Il Gruppo industriale condivide i costi amministrativi dell'Ufficio del programma in misura uguale alla Commissione (contributo in contanti) e copre almeno il 50% dei costi operativi delle attività di ricerca dell'impresa comune (contributo in natura). Secondo le stime, i costi amministrativi non dovrebbero superare il 4,5% dei costi totali. Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | Gruppo industriale per la ITC sulle celle a combustibile e l'idrogeno | f | 30,117 | 73,434 | 93,934 | 111,224 | 77,939 | 85,439 | 472,087 | TOTALE CA incluso cofinanziamento | a+c+d+e+f | 60,234 | 146,868 | 187,868 | 222,448 | 155,878 | 170,878 | 944,174 | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale risorse umane AD/AST | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine Le azioni necessarie sono le seguenti: - la creazione dell'impresa comune FCH in quanto nuova forma di partnership tra la Commissione e l'industria per il finanziamento della ricerca; - l’organizzazione degli inviti a presentare proposte concorrenziali, della valutazione e selezione di progetti di ricerca in collaborazione eseguiti in uno Stato membro, un paese candidato o un paese associato al Settimo programma quadro che saranno cofinanziati dall'industria con fondi dell'impresa comune FCH; - il controllo e follow-up degli aspetti scientifici e finanziari dei progetti per i quali è stata sottoscritta una convenzione di sovvenzione con l'impresa comune FCH; - l’organizzazione dei bandi di gara necessari per il funzionamento dell'impresa comune FCH; - la definizione e attuazione di tutte le procedure dell'impresa comune FCH, ivi compreso l'audit finanziario; - l’organizzazione delle attività di diffusione dell'impresa comune FCH; - l’organizzazione delle attività di comunicazione dell'impresa comune FCH; - l’organizzazione di tutte le altre attività inerenti all'impresa comune FCH. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Questi aspetti sono trattati nella valutazione di impatto allegata alla presente proposta. La valutazione dell'impatto si basa su uno studio socioeconomico, un documento di lavoro della Commissione, e sul documento " Keys to success ” (Chiavi del successo) fornito dal Gruppo industriale. La valutazione dell’impatto è stata esaminata da un gruppo di quattro esperti indipendenti di riconosciuta levatura. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori L'obiettivo globale è di stabilire un ambito d'azione a livello dell'UE per stimolare uno sforzo integrato di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sulle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, con una massa critica sufficiente per apportare un contributo apprezzabile agli obiettivi strategici della politica europea dell'energia. Gli obiettivi dettagliati e la loro giustificazione sono riportati nella valutazione dell'impatto. Alcuni degli obiettivi specifici sono i seguenti: permettere la penetrazione sul mercato delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, affinché le forze del mercato diano luogo a vantaggi pubblici sostanziali; raggiungere la massa critica degli sforzi di ricerca necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine; facilitare l'interazione tra le imprese, le università e i centri di ricerca sulla ricerca fondamentale e incoraggiare la partecipazione dei nuovi Stati membri e dei paesi candidati. Un bilancio predefinito corrispondente ad una massa critica sufficiente, in un arco temporale di sei anni, è tale da aumentare la fiducia degli investitori del settore privato e permettere alle imprese di stabilire piani d'investimento a lungo termine e gestire i loro flussi di tesoreria. I risultati attesi saranno: - un aumento significativo degli investimenti privati nella ricerca, rispetto all’ipotesi della situazione immutata; - un’agenda strategica di ricerca aggiornata in modo permanente per garantire il finanziamento, utilizzato in modo ottimale; - una riduzione dei tempi d'immissione sul mercato dai 2 ai 5 anni; - un'ampia partecipazione di PMI e soggetti giuridici dei nuovi Stati membri. Una serie di indicatori di prestazione quantitativi e qualitativi sarà definita per seguire l'attuazione dell’ITC sulle celle a combustibile e l'idrogeno. Questi indicatori misureranno l'impatto dell’ITC sulla competitività dell'UE e sulle attività di ricerca europea nel settore delle celle a combustibile e l'idrogeno. Gli indicatori quantitativi saranno misurati su vasta scala, in un quadro comparativo e sistematico, mentre l'approccio qualitativo comprenderà studi di casi e controlli tecnici. Gli indicatori dovrebbero essere valutati rispetto alla situazione di riferimento nel corso degli anni che precedono l’avvio dell’ITC, per contribuire a valutare gli effetti di addizionalità di quest'ultima nel corso della sua durata di vita. I progressi dell’ITC saranno controllati in modo permanente rispetto ad una serie di indicatori verificabili oggettivamente, fra i quali: - il monitoraggio del finanziamento pubblico (comunitario e altro) e privato; - il seguito dei fattori di addizionalità; - la selezione di progetti e l'assegnazione di mezzi di finanziamento; - il controllo di carattere tecnico rispetto al quadro di riferimento costituito da programmi specifici ben definiti; - il rispetto del calendario; - il controllo quantitativo della penetrazione del mercato nei settori considerati; - il livello di partecipazione delle PMI e il livello di partecipazione dei nuovi Stati membri; - indicatori di sostenibilità. L’ITC sarà sottoposta ad un esame di metà percorso effettuato da esperti indipendenti per conto della Commissione. Tale valutazione riguarderà la qualità e l'efficacia dell'impresa comune e i progressi realizzati nel conseguimento dei suoi obiettivi, e darà luogo a raccomandazioni volte all’eventuale riaggiustamento del programma e, all’occorrenza, all’elaborazione di una strategia d'uscita. La Commissione comunicherà le conclusioni della valutazione al Consiglio. Alla fine del 2017, la Commissione realizzerà una valutazione finale e ne presenterà i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) ( Gestione centralizzata ( indiretta, con delega a: ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo L'impresa comune sarà controllata come previsto dal suo statuto. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante Queste questioni sono trattate nella valutazione dell'impatto. Detta valutazione poggia su uno studio socio-economico integrato da una valutazione d’impatto e su vari elementi provenienti dal documento "Chiavi del successo" fornito dall'industria. Fornisce le informazioni necessarie per una valutazione ex-ante della costituzione dell'impresa comune FCH. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Non pertinente. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Descritte all' articolo 19 del regolamento proposto. 7. MISURE ANTIFRODE Descritte all' articolo 21 del regolamento proposto. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Energia, RTD | 1,900 | 1,100 | 1,800 | 1,900 | 0,400 | 1,000 | 8,100 | NMP, RTD | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 2,100 | Trasporti, RTD | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,600 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | Ambiente, RTD | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,900 | Energia, TREN | 0,000 | 0,780 | 0,780 | 0,970 | 1,585 | 1,185 | 5,300 | Trasporti, TREN | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,600 | TOTALE, mio € | 1,900 | 2,700 | 3,400 | 4,190 | 3,705 | 4,105 | 20,000 | 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo Tipo di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Le mansioni dell'impresa comune FCH sono descritte all' articolo I.2 dello Statuto. Le mansioni specifiche del direttore generale e dell’Ufficio del programma sono descritte all' articolo I.6 dello Statuto. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) ( Nessun nuovo posto sarà richiesto dalla Commissione. 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – spese di gestione amministrativa): Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 1,900 | 2,700 | 3,400 | 4,190 | 3,705 | 4,105 | 20,000 | Calcolo – (per la durata dell'impresa comune FCH) | I costi indicativi riportati nella tabella precedente riguardano il contributo comunitario ai costi di funzionamento dell'impresa comune FCH. Questo contributo rappresenta il 50% dei costi amministrativi complessivi. | Personale: costo medio di 117 000 TPE l'anno per AD/AST e di 63 000 euro TPE l'anno per il personale esterno. Le altre spese amministrative includono: la valutazione di esperti esterni, il monitoraggio dei progetti, le attività di comunicazione, l'organizzazione di riunioni, le spese di viaggio e soggiorno, le spese IT, l'audit dei progetti, ecc. Queste spese sono state stimate circa al 50% dei costi delle risorse umane. | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Funzionari e personale temporaneo | 0,117 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,117 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei Le risorse umane di cui alla sezione 8.2.1 sono calcolate sulla base di 117 000 EUR/TPE l'anno per AD/AST e di 63 000 EUR/TPE l'anno per il personale esterno. Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 Si prevede che la dotazione in personale dettagliata dell'impresa comune e i bilanci a lungo e a breve termine sia preparato nell’ambito di un'azione di coordinamento e di sostegno nel 2007-2008. Tuttavia, la creazione dell'impresa comune FCH e la sua progressiva operatività richiederanno un sostegno da parte dei servizi della Commissione. Dopo la costituzione dell'impresa comune, il fabbisogno è calcolato come segue: l’equivalente di 1 FTE AD e di 1 FTE AST per il coordinamento degli interessi della Commissione, dei temi di ricerca, del coordinamento con il 7° PQ, ecc. L'impresa comune FCH sarà anche oggetto di controlli da parte del Servizio di audit interno della Commissione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario della Comunità. Tuttavia, nessun posto distinto può essere previsto per soddisfare questa necessità nella presente scheda legislativa. 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Missioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riunioni & conferenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comitati[42] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Studi & consultazioni | 0 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0,200 | 0,200 | Sistemi di informazione. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Totale altre spese di gestione | 0 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0,200 | 0,200 | 3 Altre spese di natura amministrativa | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0,200 | 0,200 | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Consultazioni/valutazioni/esami La Commissione organizza due valutazioni dell'impresa comune FCH da parte di esperti indipendenti e procede a due esami. Importo iscritto nel bilancio per l'esercizio interessato: […] 5. ALTRE OSSERVAZIONI […] [1] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [2] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. [3] Stern review on the economics of climate change , HM Treasury, 2006; http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm [4] Contributo del Gruppo di lavoro III al Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC). Quarta relazione di valutazione. Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Approvata nella 9° sessione del GL III dell‘IPCC, Bangkok, Tailandia, 30 aprile – 4 maggio 2007. [5] ExternE – Externalities of Energy DG RTD JOULE project; cfr. http://www.externe.info/ [6] 'HyLights' project DG TREN – cfr. http://www.hylights.org/ [7] Hydrogen Posture Plan – An integrated research development and demonstration plan ; Ministero dell’energia e Ministero dei trasporti degli USA; dicembre 2006 (aggiornamento del piano 2004); cfr.:http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/hydrogen_posture_plan_dec06.pdf [8] FCCJ – Fuel Cell Commercialisation Conference of Japan; cfr.: http://fccj.jp/index_e.html [9] “ Una politica energetica per l'Europa ”; COM(2007) 1, 10 gennaio 2007. [10] “ Verso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ” COM(2006) 847, 10 gennaio 2007. [11] Dichiarazione scritta del Parlamento europeo, presentata ai sensi dell'articolo 116 del regolamento intero, sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate . Parlamento europeo, DCL 0016/2007, maggio 2007. [12] COM(2005) 24. [13] Piattaforma tecnologica europea “celle a combustibile e idrogeno” – Agenda strategica di ricerca, piano di attuazione della strategia di sviluppo ; cfr. https://www.hfpeurope.org/hfp/keydocs. [14] La Commissione definisce le micro, piccole e medie imprese o PMI come imprese che danno impiego a meno di 250 persone e il cui il fatturato annuale non supera 50 milioni di euro, e/o il cui bilancio annuale è inferiore a 43 milioni di euro. [15] Orientamenti relativi alla valutazione dell’impatto, SEC(2005) 791, Commissione europea, 2005. [16] GU C […] del […], pag. […]. [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] GU C […] del […], pag. […]. [19] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [20] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. [21] COM(2003) 226. [22] COM(2003) 690. [23] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006/CE del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). [24] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107). [25] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107). [26] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [27] GU L 295 del 15.11.1996, pag. 2. [28] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [29] Il Gruppo ad alto livello degli Stati membri include anche i paesi associati. [30] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1. [31] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. [32] Il Gruppo ad alto livello degli Stati membri include anche i paesi associati. [33] In particolare la valutazione e la selezione dei progetti dovrebbero avvenire in modo conforme ai criteri enunciati nella "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1) e alle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale", (GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2). [34] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1. [35] Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1). [36] Non si terrà conto di tale importo nel limite massimo delle spese amministrative del 7° programma quadro (6%). [37] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [38] Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento, dal punto di vista della Commissione, dovrebbero essere identici per un determinato anno, dato che i pagamenti a livello operativo/al livello del progetto saranno effettuati a partire dal bilancio dell'impresa comune. [39] Quale descritto nella sezione 5.3. [40] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [41] Le spese amministrative oltre il 2013 sono stime. [42] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.