Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici /* COM/2007/0570 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 5.10.2007 COM(2007) 570 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio[1] stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha deciso di prorogare al secondo semestre del 2007 le raccomandazioni relative a un divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario. Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[2]. In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 28 marzo 2007 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, da prelevare entro il 30 aprile 2007 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario. Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone per un certo numero di TAC devono essere chiarite per quanto riguarda le catture accessorie e al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica. Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da attuare nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2007 per gli stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II. Occorre che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario. In esito alle consultazioni scritte fra la Comunità e le Isole Færøer è stato raggiunto un accordo sull’accesso agli stock di aringhe nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario. Occorre chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, in quanto i riferimenti relativi ad alcune navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca non sono corretti. È necessario chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail prevista negli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 41/2007 per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca. È necessario correggere il titolo dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio al fine di garantirne la coerenza con il campo di applicazione del suddetto allegato. È opportuno che l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi sia modificata da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa, tenuto conto delle norme previste in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca fissi dal regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare[3], e di talune norme specifiche relative all’uso delle reti da imbrocco. L’integrazione delle esigenze di protezione ambientale nella politica comune della pesca richiede l’adozione di misure intese a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Secondo informazioni scientifiche recenti, in particolare le relazioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), habitat di acque profonde altamente sensibili sono stati individuati e cartografati al largo delle coste occidentali e sudoccidentali dell’Irlanda. Tali habitat ospitano importanti comunità biologiche altamente specifiche, che si ritiene necessitino di una protezione prioritaria. In particolare, essi sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La riparazione dei danni causati a questi habitat da attrezzi da pesca mobili e fissi è impossibile o estremamente difficile e lenta. È quindi opportuno che tutte le attività di pesca nelle zone in questione siano vietate. Occorre pertanto vietare tutte le attività di pesca nelle zone in questione fino a quando saranno attuate misure di protezione permanenti. La presente proposta mira ad apportare le necessarie modifiche ai regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007. Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la presente campagna di pesca. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[4], in particolare l’articolo 20, visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[5], in particolare l’articolo 8, vista la proposta della Commissione[6], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio[7] stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. (2) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha deciso di prorogare al secondo semestre del 2007 le raccomandazioni relative a un divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario. (3) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio[8] stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. (4) In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 28 marzo 2007 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, da prelevare entro il 30 aprile 2007 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario. (5) Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone per un certo numero di TAC devono essere chiarite per quanto riguarda le catture accessorie e al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica. (6) In esito alle consultazioni scritte fra la Comunità e le Isole Færøer è stato raggiunto un accordo sull’accesso agli stock di aringhe nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario. (7) Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da attuare nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2007 per gli stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II. Occorre che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario. (8) Si devono chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, in quanto i riferimenti relativi ad alcune navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca non sono corretti. (9) È necessario chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail prevista negli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 41/2007 per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca. (10) È opportuno correggere il titolo dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio al fine di garantirne la coerenza con il campo di applicazione del suddetto allegato. (11) Occorre modificare l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa, tenuto conto delle norme previste in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca fissi dal regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare[9], e di talune norme specifiche relative all’uso delle reti da imbrocco. (12) L’integrazione delle esigenze di protezione ambientale nella politica comune della pesca richiede l’adozione di misure intese a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Secondo informazioni scientifiche recenti, in particolare le relazioni del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), habitat di acque profonde altamente sensibili sono stati individuati e cartografati al largo delle coste occidentali e sudoccidentali dell’Irlanda. Tali habitat ospitano importanti comunità biologiche altamente specifiche, che si ritiene necessitino di una protezione prioritaria. In particolare, essi sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[10]. La riparazione dei danni causati a questi habitat da attrezzi da pesca mobili e fissi è impossibile o estremamente difficile e lenta. Tutte le attività di pesca devono di conseguenza essere vietate nelle zone in questione. Occorre pertanto vietare tutte le attività di pesca nelle zone in questione fino a quando saranno attuate misure di protezione permanenti. (13) Si devono di conseguenza modificare i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006 Nell ’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007 Il regolamento (CE) n. 41/2007 è così modificato: (1) L’articolo 10 è sostituito dal seguente: “Articolo 10 Limiti di accesso 1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. 2. Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti: Zona sud-occidentale 1. 63°12’N e 23°05’O attraverso 62°00’N e 26°00’O 2. 62°58’N e 22°25’O, 3. 63°06’N e 21°30’O, 4. 63°03’N e 21°00’W di lì 180°00’S; Zona sud-orientale 1. 63°14’N e 10°40’O, 2. 63°14’N e 11°23’O, 3. 63°35’N e 12°21’O, 4. 64°00’N e 12°30’O, 5. 63°53’N e 13°30’O, 6. 63°36’N e 14°30’O, 7. 63°10’N e 17°00’O di lì 180°00’S.” (2) Gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e III del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue. (1) La voce relativa alla specie Pesce specchio atlantico nella zona CIEM VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente: “Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | VI (Acque comunitarie) | Hoplostethus atlanticus | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 5 | 3 | Francia | 30 | 15 | Irlanda | 5 | 3 | Regno Unito | 5 | 3 | CE | 45 | 22” | (2) La voce relativa alla specie Pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente: “Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | VII (Acque comunitarie) | Hoplostethus atlanticus | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 1 | 1 | (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. | Francia | 131 | 64 | Irlanda | 39 | 19 | Regno Unito | 1 | 1 | Altri (1) | 1 | 1 | CE | 174 | 86” | (3) La voce relativa alla specie Pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente: “Specie: | Pesce specchio atlantico | Zona: | Acque comunitarie delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV | Hoplostethus atlanticus | Anno | 2007 | 2008 | Spagna | 4 | 2 | Francia | 21 | 10 | Irlanda | 5 | 3 | Portogallo | 6 | 3 | Regno Unito | 4 | 2 | CE | 40 | 20” | ALLEGATO II Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue. (1) Nell’allegato IA: a) La voce relativa alla specie Molva nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente: “Specie: | Molva Molva molva | Zona: | IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId LIN/03. | Belgio | 8 | (1) | TAC precauzionale Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Danimarca | 62 | Germania | 8 | (1) | Svezia | 24 | Regno Unito | 8 | CE | 109 | (1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.” | b) La voce relativa alla specie Scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente: “Specie: | Scampo Nephrops norvegicus | Zona: | IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId NEP/3A/BCD | Danimarca | 3 800 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 11 | (1) | Svezia | 1 359 | CE | 5 170 | TAC | 5 170 | (1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.” | c) La voce relativa alla specie Sogliola nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente: “Specie: | Sogliola Solea solea | Zona: | IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId SOL/3A/BCD | Danimarca | 755 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 44 | (1) | Paesi Bassi | 73 | (1) | Svezia | 28 | CE | 900 | TAC | 900 | (1) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.” | d) La voce relativa alla specie Spinarolo/gattuccio nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV è sostituita dalla seguente: “Specie: | Spinarolo/gattuccio Squalus acanthias | Zona: | IIIa; Acque CE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII and XIV DGS/135X14 | CE | 2 828 | (1) (2) | TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | TAC | 2 828 | (1) | (1) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono comprendere più del 5% in peso vivo delle catture detenute a bordo. (2) Solo la Danimarca e la Svezia possono pescare nelle acque norvegesi della zona CIEM IIIa.” | e) La voce relativa alla specie Busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente: “Specie: | Busbana norvegese Trisopterus esmarki | Zona: | IIIa; Acque CE delle zone IIa e IV NOP/2A3A4. | Danimarca | 0 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 0 | (1) | Paesi Bassi | 0 | (1) | CE | 0 | Norvegia | 1 000 | (2)(3) | TAC | Non pertinente | (1) Da pescare solamente nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque CE). (2) Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56°30’N. (3) Esclusivamente come catture accessorie.” | (2) Nell’allegato IB: a) La voce relativa alla specie Aringa nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente: “Specie: | Aringa | Zona: | Acque CE e acque internazionali delle zone I e II | Clupea harengus | HER/1/2. | Belgio | 30 | TAC analitico. | Danimarca | 28 550 | Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 5 000 | Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. | Spagna | 94 | Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Francia | 1 232 | Irlanda | 7 391 | Paesi Bassi | 10 217 | Polonia | 1 445 | Portogallo | 94 | Finlandia | 442 | Svezia | 10 580 | Regno Unito | 18 253 | CE | 83 328 | Norvegia | 74 995 | (1) | Isole Færøer | 10 834 | (1) | TAC | 1 280 000 | __________ | (1) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62°N. | Condizioni particolari: | Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: | Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) | Belgio | 30 | (2) | Danimarca | 28 550 | (2) | Germania | 5 000 | (2) | Spagna | 94 | (2) | Francia | 1 232 | (2) | Irlanda | 7 391 | (2) | Paesi Bassi | 10 217 | (2) | Polonia | 1 445 | (2) | Portogallo | 94 | (2) | Finlandia | 442 | (2) | Svezia | 10 580 | (2) | Regno Unito | 18 253 | (2) | (2) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 74 995 tonnellate. | Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 62° (HER/*25B-F) | Belgio | 3 | Danimarca | 3 712 | Germania | 650 | Spagna | 12 | Francia | 159 | Irlanda | 960 | Paesi Bassi | 1 329 | Polonia | 187 | Portogallo | 12 | Finlandia | 56 | Svezia | 1 374 | Regno Unito | 2 374” | b) La voce relativa alla specie Capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente: “Specie: | Capelin | Zona: | V e XIV (acque della Groenlandia) | Mallotus villosus | CAP/514GRN | Tutti gli Stati membri | 0 | CE | 28 490 | (1) (2) | TAC | Non pertinente | (1) Di cui 28 490 t assegnate all’Islanda. (2) Da pescare entro il 30 aprile 2007.” | c) La voce seguente relativa alla specie Scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II è inserita dopo la voce relativa allo scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II: “Specie: | Scorfani Sebastes spp. | Zona: | Acque internazionali delle zone CIEM I e II RED/1/2INT | CE | Non pertinente | (1) | Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | TAC | 15 500 | (2) | (1) Le attività di pesca sono limitate alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC. (2) Può essere prelevato nel periodo dal 1° settembre al 15 novembre 2007. Il TAC comprende tutte le catture accessorie.” | d) La voce relativa alla specie Scorfano nelle acque dell’Islanda della zona CIEM Va è sostituita dalla seguente: “Specie: | Scorfani | Zona | Va (acque islandesi) | Sebastes spp. | RED/05A-IS | Belgio | 100 | (1)(2) | Germania | 1 690 | (1)(2) | Francia | 50 | (1)(2) | Regno Unito | 1 160 | (1)(2) | CE | 3 000 | (1)(2) | TAC | Non pertinente | __________ | (1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco). | (2) Da pescare tra luglio e dicembre.” | (3) Nell’allegato IIA: a) Il punto 10.1 è sostituito dal seguente: “10.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1° gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.” b) Il punto 22 è sostituito dal seguente: “ 22. Comunicazioni sullo sforzo di pesca In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco[11], le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio.” (3) Nell’allegato IIB: a) Il titolo è sostituito dal seguente: “SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE” b) Il punto 9.1 è sostituito dal seguente: “9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.” c) Il punto 17 è sostituito dal seguente: “ 17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio.” (4) Nell’allegato IIC: a) Il punto 9.1 è sostituito dal seguente: “9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.” b) Il punto 16 è sostituito dal seguente: “ 16. Comunicazioni sullo sforzo di pesca Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio.” (5) All’allegato III: a) Al punto 9.4 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) Le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure” b) Il punto 13 è sostituito dal seguente: “ 13. Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde 13.1. È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84: Montagne marine di Hecate: – 52° 21.2866’ N, 31° 09.2688’ O – 52° 20.8167’ N, 30° 51.5258’ O – 52° 12.0777’ N, 30° 54.3824’ O – 52° 12.4144’ N, 31° 14.8168’ O – 52° 21.2866’ N, 31° 09.2688’ O Montagne marine di Faraday: – 50° 01.7968’ N, 29° 37.8077’ O – 49° 59.1490’ N, 29° 29.4580’ O – 49° 52.6429’ N, 29° 30.2820’ O – 49° 44.3831’ N, 29° 02.8711’ O – 49° 44.4186’ N, 28° 52.4340’ O – 49° 36.4557’ N, 28° 39.4703’ O – 49° 29.9701’ N, 28° 45.0183’ O – 49° 49.4197’ N, 29° 42.0923’ O – 50° 01.7968’ N, 29° 37.8077’ O Parte della dorsale di Reykyanes: – 55° 04.5327’ N, 36° 49.0135’ O – 55° 05.4804’ N, 35° 58.9784’ O – 54° 58.9914’ N, 34° 41.3634’ O – 54° 41.1841’ N, 34° 00.0514’ O – 54° 00.0’N, 34° 00.0’ O – 53° 54.6406’ N, 34° 49.9842’ O – 53° 58.9668’ N, 36° 39.1260’ O – 55° 04.5327’ N, 36° 49.0135’ O Montagne marine di Altair: – 44° 50.4953’ N, 34° 26.9128’ O – 44° 47.2611’ N, 33° 48.5158’ O – 44° 31.2006’ N, 33° 50.1636’ O – 44° 38.0481’ N, 34° 11.9715’ O – 44° 38.9470’ N, 34° 27.6819’ O – 44° 50.4953’ N, 34° 26.9128’ O Montagne marine di Antialtair: – 43° 43.1307’ N, 22° 44.1174’ O – 43° 39.5557’ N, 22° 19.2335’ O – 43° 31.2802’ N, 22° 08.7964’ O – 43° 27.7335’ N, 22° 14.6192’ O – 43° 30.9616’ N, 22° 32.0325’ O – 43° 40.6286’ N, 22° 47.0288’ O – 43° 43.1307’ N, 22° 44.1174’ O 13.2. È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84: Belgica Mound Province: - 51°49’N , 11°86’O- 51°54’N , 11°69’O - 51°26’N, 11°55’O - 51°23’N, 11°74’O Hovland Mound Province: - 52°27’N, 13°21’O- 52°40’N, 12°97’O- 52°28’N, 12°90’O- 52°28’N, 12°49’O - 52°07’N, 12°49’O- 52°07’N, 12°88’O - 52°15’N, 12°94’O- 52°15’N, 13°18’O Porcupine Bank nord-occidentale: Zona I - 53°51’N, 14°54’O - 53°59’N, 14°46’O- 53°68’N, 14°26’O- 51°57’N, 14°19’O- 53°53’N, 14°24’O- 53°40’N, 14°48’O Zona II - 53°72’N, 14°18’O- 53°86’N, 11°89’O- 53°76’N, 13°83’O- 53°61’N, 14°12’O Porcupine Bank sud-occidentale: - 51°91’N, 15°12’O- 51°91’N, 14°92’O - 51°70’N, 14°92’O- 51°70’N, 15°17’O - 51°82’N, 15°10’O” [1] GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. [2] GU L 15 del 15.1.2007, pag. 1. [3] GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2005 della Commissione. [4] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [5] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. [6] GU C […], del […], pag. […]. [7] GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26). [8] GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007. [9] GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 della Commissione. [10] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [11] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.