Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania /* COM/2007/0497 def. - CNS 2007/0183 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 5.9.2007 COM(2007) 497 definitivo 2007/0183 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta A seguito delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi, al fine di sostituire con un accordo comunitario[1] alcune disposizioni degli accordi esistenti (il "mandato orizzontale"). Questi nuovi accordi sono volti a concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree tra la Comunità e i paesi terzi e a rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. | 120 | Contesto generale Il 12 dicembre 2006 la Comunità europea e il Marocco hanno firmato un accordo orizzontale relativo ai servizi aerei che modifica alcune disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e tale paese. Sia la Bulgaria che la Romania hanno un accordo relativo ai servizi aerei con il Regno del Marocco, firmato rispettivamente nel 1966 e nel 1971. Per conformare tali accordi al diritto comunitario, e per fare sì che i due nuovi Stati membri divengano parti dell'accordo orizzontale, è necessario modificare gli allegati di quest'ultimo per inserirvi gli opportuni riferimenti agli accordi bilaterali menzionati. La procedura di modifica prevede, all'articolo 7 dell'accordo orizzontale, che le Parti possano rivedere o modificare l'accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. Ai fini di tale revisione è dunque necessario concludere un protocollo tra la Comunità europea e il Marocco. Il protocollo definisce gli adeguamenti tecnici e linguistici da apportare all'accordo. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania e il Marocco. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera comunitaria in materia di trasporto aereo conformando al diritto comunitario gli accordi bilaterali esistenti in materia di servizi aerei. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Non pertinente | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Non pertinente | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte In conformità ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha firmato con il Marocco un accordo destinato a sostituire alcune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e detto paese terzo. Il protocollo prevede le necessarie modifiche da inserire negli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra il Regno del Marocco e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, in seguito all'adesione di queste ultime all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Le disposizioni corrispondenti saranno inserite nell'allegato. | 310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafi 2, 3 e 4, del trattato CE. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio, tenendo conto degli aspetti disciplinati dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. | Principio di proporzionalità Il protocollo modifica o integra le disposizioni contenute nell'accordo bilaterale sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. | Scelta dello strumento | 342 | Il protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità e il paese terzo di cui trattasi costituisce lo strumento più efficace per conformare al diritto comunitario i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania con il suddetto paese terzo. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. | 512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco saranno sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo comunitario. | 570 | Illustrazione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la modifica di accordi internazionali, il Consiglio è invitato a approvare il protocollo che modifica l'accordo concluso tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. | 1. 2007/0183 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) La Bulgaria e la Romania hanno firmato accordi bilaterali con il Regno del Marocco in materia di servizi aerei rispettivamente il 14 ottobre 1966 e il 6 dicembre 1971. (2) L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"). (3) Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. (4) È necessario adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dell'accordo orizzontale per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri. (5) I negoziati si basano sul mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione in data 5 giugno 2003. (6) Il protocollo è stato negoziato dalle due parti il [ ]. (7) Il protocollo deve essere pertanto approvato, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania è approvato a nome della Comunità europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a procedere alla notifica conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del protocollo. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO PROGETTO DI PROTOCOLLO CHE MODIFICA GLI ALLEGATI I E II DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, dall'altra, di seguito denominate "le Parti", visti gli accordi tra la Bulgaria e la Romania e il Regno del Marocco, firmati rispettivamente il 14 ottobre 1966 a Rabat e il 6 dicembre 1971 a Bucarest, visto l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (in appresso "l'accordo orizzontale"), vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, e quindi alla Comunità, il 1° gennaio 2007, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Sono aggiunte all'allegato I, lettera a), dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni: " - Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco in materia di trasporti aerei, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966; - Accordo tra il governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo del Regno del Marocco in materia di trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971, modificato da ultimo dal memorandum d'intesa firmato a Rabat il 29 febbraio 1996". Articolo 2 Sono aggiunte all'allegato II dell'accordo orizzontale le seguenti disposizioni: Alla lettera a) (designazione da parte di uno Stato membro): " - articolo 3 dell'accordo Marocco – Romania." Alla lettera b) (rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi): " - articolo 7 dell'accordo Marocco - Bulgaria; - articoli 3 e 4 dell'accordo Marocco – Romania." Alla lettera c) (controllo regolamentare): " - articolo 8 dell'accordo Marocco – Bulgaria." Alla lettera d) (tassazione del carburante per aerei): " - articolo 3 dell'accordo Marocco - Bulgaria; - articolo 8 dell'accordo Marocco – Romania." Alla lettera e) (tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea): " - articolo 16 dell'accordo Marocco - Bulgaria; - articolo 7 dell'accordo Marocco – Romania." Articolo 3 Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 4 Fatto a [luogo ], il [data], in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. PER LA COMUNITÀ EUROPEA PER IL REGNO DEL MAROCCO: [1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).