Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi /* COM/2007/0489 def. - CNS 2007/0178 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 31.8.2007 COM(2007) 489 definitivo 2007/0178 (CNS) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Semplificazione: Modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (presentata dalla Commissione) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Semplificazione: Modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 Nel quadro dei controlli sulle restituzioni all'esportazione, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90[1] prevede che le autorità degli Stati membri sottopongano le merci a controlli fisici la cui percentuale è fissata al 5% per ufficio doganale, per anno di calendario e per settore di prodotti. Una prima semplificazione al riguardo è stata introdotta dal regolamento (CE) n. 163/94[2] del Consiglio: quando uno Stato membro applica un'analisi di rischio conformemente all'attuale regolamento (CE) n. 3122/94, la percentuale minima dei controlli può essere fissata al 2% per ciascun settore e al 5% per l'insieme dei settori. Viene ora proposta una seconda semplificazione, in base alla quale gli Stati membri che applicano un'analisi di rischio conformemente al regolamento (CE) n. 3122/94 a tutti gli esportatori possono optare per l'applicazione della percentuale media del 5% per l'insieme dei settori per tutto lo Stato membro anziché per ogni singolo ufficio doganale. La misura è stata proposta da vari Stati membri, in particolare quelli che devono provvedere a una migliore ripartizione degli sforzi di controllo su tutto il territorio nazionale a seguito di una riorganizzazione delle proprie procedure e dei propri servizi doganali realizzata tramite l'introduzione di sistemi informatici centralizzati per la gestione delle dichiarazioni di esportazione e la riduzione del numero di uffici doganali. L'applicazione di una percentuale di controlli globale per l'intero Stato membro si giustifica solo qualora venga applicata un'analisi di rischio conformemente al regolamento (CE) n. 3122/94 e ha carattere facoltativo per consentire agli Stati membri la cui organizzazione doganale è più complessa di continuare a gestire i controlli in maniera decentrata. RELAZIONE Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio Nel quadro delle responsabilità che gli incombono in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune[3], il Consiglio ha stabilito che gli Stati membri eseguano controlli fisici sulle merci che beneficiano di restituzioni all'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e prima che venga concessa l'autorizzazione per esportare le merci in questione. Tali controlli avvengono presso l'ufficio doganale di esportazione, che spesso è un ufficio interno. La percentuale minima di controlli è del 5% per ufficio doganale, per anno di calendario e per settore di prodotti ma può essere portata al 5% per tutti i settori, con un minimo del 2% per settore, qualora venga applicata un'analisi di rischio nell'ambito delle procedure di selezione. Inoltre, se le dichiarazioni di esportazione vengono accettate in un ufficio doganale interno, i controlli fisici di sostituzione possono essere realizzati da ciascun ufficio doganale di uscita dalla Comunità (ossia da ciascun ufficio doganale situato sulla frontiera esterna). Successivamente all'introduzione di questi requisiti nel 1990, in virtù del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio[4], e nel 1994, in virtù del regolamento (CE) n. 163/94 del Consiglio[5], le amministrazioni doganali sono state trasformate grazie a un'informatizzazione delle procedure di esportazione che è tuttora in corso e alla riorganizzazione resa necessaria dall'apertura del mercato interno e dall'allargamento dell'Unione ed è stata inoltre acquisita una maggiore esperienza nel campo dell'applicazione dei regolamenti di controllo. Questi sviluppi hanno avuto ripercussioni sul numero di uffici doganali di esportazione e di uscita, sull'organizzazione del lavoro e sulle conoscenze tecniche. Benché tutti i servizi doganali applichino qualche tipo di tecnica di gestione dei rischi, solo 7 dei 27 Stati membri applicano l'analisi di rischio conformemente al regolamento (CE) n. 3122/94[6]. Di seguito vengono proposte alcune misure intese a migliorare l'uso dell'analisi di rischio e a semplificare la distribuzione dei controlli fisici e dei controlli di sostituzione. Percentuale di controlli fisici del 5% per Stato membro L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 prevede che le autorità degli Stati membri sottopongano le merci a controlli fisici la cui percentuale è fissata al 5% per ufficio doganale, per anno di calendario e per settore di prodotti. In alcuni casi non è più opportuno definire una percentuale annua di controlli per ciascun ufficio doganale. In alcuni Stati membri il numero degli uffici doganali è diminuito, la gestione dei controlli è stata centralizzata e l'uso di tecniche di gestione dei rischi può consentire una ripartizione proporzionale dei controlli fisici tra tutti gli esportatori di prodotti che beneficiano di una restituzione. Tenuto conto di questi sviluppi, gli Stati membri hanno constatato che l'obbligo di fissare la percentuale minima di controlli a livello dell'ufficio doganale di esportazione non consentiva di concentrare i controlli sui settori o gli esportatori in relazione ai quali essi avrebbero dovuto essere prioritari e comprometteva dunque l'efficacia della loro ripartizione. Per alcuni uffici la percentuale del 5% costituisce un onere amministrativo troppo gravoso per i pochi esportatori interessati e per l'amministrazione, mentre in altri uffici questa stessa percentuale è appena sufficiente a coprire le reali esigenze in materia di controllo. Per motivi di efficienza e semplicità e conformemente al principio della gestione condivisa dei controlli sulle spese di bilancio, gli Stati membri che applicano l'analisi di rischio conformemente al regolamento (CE) n. 3122/94 devono avere l'opportunità di applicare la percentuale minima di controlli a livello nazionale anziché a livello degli uffici doganali di esportazione. Gli Stati membri che non applicano tale analisi di rischio non potranno beneficiare di questa percentuale di controlli globale e saranno giuridicamente vincolati ad applicare la percentuale di controlli per ufficio doganale di esportazione. Gli Stati membri che, pur applicando la suddetta analisi di rischio, preferiscono effettuare una gestione decentrata del controllo tramite percentuali armonizzate giuridicamente vincolanti potranno mantenere la pratica vigente, che consiste nell'applicare in ciascun ufficio doganale di esportazione la percentuale minima di controlli prevista dalla normativa. 2007/0178 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione[7], visto il parere del Parlamento europeo[8], considerando quanto segue: 1. Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio[9], alcuni Stati membri hanno riorganizzato i propri servizi doganali riducendo in misura considerevole il numero degli uffici. L'introduzione del trattamento elettronico delle procedure doganali di esportazione con controllo centralizzato ha ridotto la pertinenza dell'ufficio doganale di esportazione come base per l'applicazione delle percentuali dei controlli. 2. L'impiego di tecniche di gestione dei rischi, compresa l'analisi di rischio, dovrebbe inoltre condurre a ripartire i controlli fisici fra tutti gli esportatori. Tuttavia, l'obbligo di fissare la percentuale minima di controlli a livello dell'ufficio doganale di esportazione non consente di concentrare i controlli sui settori o gli esportatori in relazione ai quali dovrebbero essere prioritari e compromette dunque l'efficacia della loro ripartizione. Pertanto, per motivi di efficienza e semplicità e conformemente al principio della gestione condivisa, gli Stati membri che applicano l'analisi di rischio conformemente alla normativa comunitaria devono avere l'opportunità di applicare la percentuale minima di controlli a livello nazionale anziché a livello degli uffici doganali di esportazione. 3. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 386/90, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 386/90 è così modificato: All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma: "Qualora applichi il disposto del secondo comma, lo Stato membro può inoltre scegliere di sostituire la percentuale del 5% per ufficio doganale con una percentuale del 5% per l'insieme del suo territorio. Prima di applicare o cessare di applicare quanto disposto al presente comma, lo Stato membro ne informa la Commissione." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL 'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Denominazione della proposta Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi Numero di riferimento del documento COM(2007) 489 finale 2007/0178 (CNS) Proposta 1. Tenendo conto del principio della sussidiarietà, perché è necessaria una normativa comunitaria in questo settore e qual è il suo principale obiettivo? La proposta non incide sull'attività commerciale poiché si limita a riorganizzare la gestione dei controlli fisici e di sostituzione effettuati dalle autorità doganali nell'ambito delle procedure di restituzione all'esportazione. In quest'ambito è necessaria una normativa comunitaria al fine di adeguare le disposizioni di controllo attualmente in vigore all'evoluzione del contesto dei controlli in alcuni Stati membri. L'obiettivo principale è quello di semplificare la ripartizione centralizzata dei controlli fisici e di sostituzione effettuati dalle autorità doganali. Impatto sulle imprese 2. Su chi incide la proposta? La proposta non incide sulle imprese. - Tipo di imprese interessate: - Dimensioni delle imprese (percentuale di piccole e medie imprese): - Aree geografiche della Comunità in cui hanno sede tali imprese: 3. Cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta? La proposta non comporta cambiamenti per le imprese. 4. Quali conseguenze economiche potrebbe avere la proposta - sull'occupazione: - sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese: - sulla competitività delle imprese: Nessuna conseguenza. 5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.). Non pertinente. Consultazione 6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e loro principali osservazioni. Sono state effettuate consultazioni preliminari generali con gli esperti tecnici degli Stati membri delegati nel comitato di gestione per i meccanismi commerciali. I suddetti esperti sono in contatto con le organizzazioni di esportatori. Non si sono avute reazioni da parte delle organizzazioni. Gli esperti degli Stati membri ritengono che la semplificazione delle norme di controllo risulti maggiormente adeguata all'attuale metodo di gestione dei controlli doganali basato su sistemi informatizzati. Tuttavia, poiché alcuni (grandi) Stati membri preferiscono mantenere una gestione decentrata del controllo mediante percentuali legali armonizzate di controllo per ufficio doganale di esportazione, la possibilità di applicare la norma semplificata è introdotta in via facoltativa. [1] GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2). [2] GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2. [3] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13, sostituito dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005, GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. [4] GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2). [5] GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2. [6] GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).