52007PC0478

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa /* COM/2007/0478 def. - CNS 2007/0173 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.8.2007

COM(2007) 478 definitivo

2007/0173 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 168/2007 (in seguito “regolamento”)[1] che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito “Agenzia”).

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa per evitare duplicazioni e garantire la complementarità e il valore aggiunto. A tal fine, il medesimo articolo dispone che la Comunità concluda un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta cooperazione tra quest’ultimo e l’Agenzia (in seguito “accordo”).

In conformità dell’articolo 300 del trattato che istituisce la Comunità europea, il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l’accordo a nome della Comunità[2]. Lo stesso giorno ha approvato il testo delle direttive di negoziato[3] e ha designato il gruppo di lavoro ad hoc “Diritti fondamentali e cittadinanza” come comitato speciale per assistere la Commissione nei negoziati.

I negoziati tra la Commissione e il Segretario generale del Consiglio d’Europa sono iniziati nel marzo 2007 e si sono svolti, assieme alle consultazioni, nei mesi di aprile e maggio 2007. Il gruppo di lavoro ad hoc “Diritti fondamentali e cittadinanza” del Consiglio è stato consultato sui negoziati e il Parlamento europeo informato, conformemente all’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione.

L’accordo allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio istituisce un quadro di cooperazione tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa, organizza contatti e riunioni regolari tra funzionari dell’Agenzia e del Consiglio d’Europa, contempla lo scambio di informazioni nel pieno rispetto delle norme pertinenti sulla protezione dei dati e prevede il coordinamento delle attività, in particolare per quanto riguarda la preparazione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia, così da evitare duplicazioni del lavoro e ottimizzare le risorse. L’accordo consente infine attività congiunte e complementari su argomenti d’interesse comune.

L’accordo prevede anche la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente a membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia, e di un suo supplente, e ne definisce il ruolo in seno all’ufficio di presidenza.

L’accordo consolida la cooperazione tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa che potranno così collaborare strettamente per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali in Europa. Occorre osservare che l’Agenzia, nel partecipare alle attività del Consiglio d’Europa, agirà in piena indipendenza, conformemente al disposto del regolamento.

L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. La cooperazione tra l’Osservatorio e il Consiglio d’Europa era disciplinata dall’accordo del 10 febbraio 1999 tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa per l’istituzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l’Osservatorio e il Consiglio d’Europa[4]. Il presente accordo abroga e sostituisce il suddetto accordo.

Il Consiglio è invitato ad autorizzare il suo Presidente a designare la persona abilitata a firmare il presente accordo a nome della Comunità, al fine di impegnarla.

Di conseguenza, la Commissione propone al Consiglio di adottare l’allegata proposta di decisione del Consiglio.

2007/0173 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Parlamento europeo[6],

considerando quanto segue:

1. L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali[7] prevede una stretta cooperazione tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa.

2. La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il Consiglio d’Europa concernente tale cooperazione.

3. Occorre approvare l’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa,

DECIDE:

Articolo 1

L ’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ’accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa

sulla cooperazione tra l ’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa

LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CONSIGLIO D’EUROPA (in seguito le “Parti”),

CONSIDERANDO che il 15 febbraio 2007 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito l’ “Agenzia”);

CONSIDERANDO che l’obiettivo dell’Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza;

CONSIDERANDO che nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, nonché ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

CONSIDERANDO che il Consiglio d’Europa ha acquisito una vasta esperienza e una grande competenza nella cooperazione intergovernativa e nelle attività di assistenza nel settore dei diritti dell’uomo, e ha istituito vari meccanismi di monitoraggio e controllo, tra cui il Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti dell’uomo;

CONSIDERANDO che nello svolgere le sue attività l’Agenzia tiene conto, se del caso, delle attività del Consiglio d’Europa;

CONSIDERANDO che l’Agenzia, per evitare duplicazioni e garantire complementarità e valore aggiunto, coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, specie per quanto riguarda il suo programma di lavoro annuale e la cooperazione con la società civile;

CONSIDERANDO che occorre istituire legami stretti tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio;

CONSIDERANDO che i rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in Consiglio europeo il 16 e 17 dicembre, hanno convenuto che l’Agenzia svolgerà un ruolo fondamentale nel migliorare la coerenza della politica dell’Unione europea in materia di diritti dell’uomo;

CONSIDERANDO che, secondo gli orientamenti sulle relazioni tra il Consiglio d’Europa e l’Unione europea adottati al terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa di Varsavia del 16 e 17 maggio 2005, l’Agenzia è un’opportunità per intensificare la cooperazione con il Consiglio d’Europa e contribuisce ad accrescere la coerenza e la complementarità;

CONSIDERANDO che il memorandum d’intesa tra il Consiglio d’Europa e l’Unione europea del 23 maggio 2007 prevede un quadro generale di cooperazione nel settore dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e sottolinea il ruolo del Consiglio d’Europa che è il riferimento in materia di diritti dell’uomo, Stato di diritto e democrazia in Europa;

CONSIDERANDO che, ai sensi del memorandum d’intesa, l’Agenzia rispetta l’unità, la validità e l’efficacia degli strumenti usati dal Consiglio d’Europa per monitorare la protezione dei diritti dell’uomo nei suoi Stati membri;

CONSIDERANDO che spetta al Consiglio d’Europa nominare una personalità indipendente a membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. Definizioni

1. Ai fini del presente accordo:

a) con l’espressione “comitati intergovernativi del Consiglio d’Europa” si intende qualsiasi comitato od organo istituito dal comitato dei Ministri, o con la sua autorizzazione, ai sensi dell’articolo 15, lettera a), dell’articolo 16 o dell’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa;

b) con l’espressione “comitati di sorveglianza dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa” si intende il comitato europeo per i diritti sociali, il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, la commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, il comitato di esperti della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, il comitato consultivo sulla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e qualsiasi altro analogo organo indipendente istituito in futuro dal Consiglio d’Europa;

c) il termine “Agenzia” comprende gli organi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze.

II. Quadro generale di cooperazione

2. Il presente accordo istituisce un quadro di cooperazione tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa onde evitare duplicazioni e garantire la complementarità e il valore aggiunto.

3. Sono istituiti contatti regolari agli opportuni livelli tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa. Il direttore dell’Agenzia e il Segretariato del Consiglio d’Europa nominano ciascuno un referente specifico per le questioni inerenti alla cooperazione.

4. Come regola generale, l’ufficio di presidenza dell’Agenzia invita i rappresentanti del Segretariato del Consiglio d’Europa ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia. L’invito non si estende ai punti dell’ordine del giorno di carattere puramente interno che non giustificano tale partecipazione. I rappresentanti possono inoltre essere invitati ad assistere ad altre riunioni organizzate dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, incluse quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

5. I rappresentanti dell’Agenzia sono invitati ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni dei comitati intergovernativi del Consiglio d’Europa per i cui lavori l’Agenzia ha espresso interesse. Su invito del comitato pertinente, i rappresentanti dell’Agenzia possono assistere in qualità di osservatori alle riunioni o agli scambi di vedute organizzati dai comitati di sorveglianza dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa o dai comitati istituiti da accordi parziali. I rappresentanti dell’Agenzia possono inoltre essere invitati a partecipare agli scambi di vedute organizzati dal comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

6. La cooperazione concerne l’insieme delle attività dell’Agenzia, attuali e future.

III. Scambio di informazioni e dati

7. Fatte salve le norme sulla protezione dei dati cui sono rispettivamente vincolati, l’Agenzia e il Consiglio d’Europa provvedono a scambiarsi le informazioni e i dati raccolti nel quadro delle loro attività e si garantiscono reciproco accesso alle informazioni online. L’Agenzia e il Consiglio d’Europa possono usare le informazioni e i dati messi a disposizione nelle loro attività. Sono esclusi da tale disposizione i dati e le attività di carattere riservato.

8. L’Agenzia tiene debito conto delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo relative ai settori di attività dell’Agenzia e, se del caso, delle conclusioni, delle relazioni e delle iniziative riguardanti i diritti dell’uomo dei comitati di sorveglianza e dei comitati intergovernativi del Consiglio d’Europa e di quelle del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa.

9. Se usa informazioni provenienti da fonti del Consiglio d’Europa, l’Agenzia ne indica l’origine e il riferimento. Lo stesso fa il Consiglio d’Europa quando usa informazioni provenienti da fonti dell’Agenzia.

10. L’Agenzia e il Consiglio d’Europa garantiscono su base reciproca, attraverso le loro reti, la massima diffusione dei risultati delle rispettive attività.

11. L’Agenzia e il Consiglio d’Europa provvedono allo scambio regolare di informazioni riguardanti le attività proposte, in corso o effettuate.

IV. Metodi di cooperazione

12. L’Agenzia e il Segretariato del Consiglio d’Europa si consultano regolarmente per coordinare le attività dell’Agenzia con quelle del Consiglio d’Europa, in particolare le ricerche e le indagini scientifiche, le conclusioni, i pareri e le relazioni, al fine di garantire la complementarità e l’uso ottimale delle risorse disponibili.

13. Tali consultazioni riguardano, segnatamente:

- la preparazione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia,

- la preparazione della relazione annuale dell’Agenzia sulle materie attinenti ai diritti fondamentali che rientrano nei suoi settori di intervento.

- la cooperazione con la società civile, in particolare la partecipazione del Consiglio d’Europa alla creazione e al funzionamento della piattaforma dei diritti fondamentali dell’Agenzia.

14. Sulla base di tali consultazioni può essere convenuto che l’Agenzia e il Consiglio d’Europa conducano attività congiunte o complementari su argomenti d’interesse comune, come l’organizzazione di conferenze o seminari, la raccolta e l’analisi di dati o la creazione di fonti di informazioni o di prodotti comuni.

15. La cooperazione tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa può essere ulteriormente sostenuta con sovvenzioni dell’Agenzia al Consiglio d’Europa. In tal caso si applica l’accordo quadro amministrativo del 2004 tra la Commissione europea e il Consiglio d’Europa sull’applicazione della clausola di verifica finanziaria alle operazioni gestite dal Consiglio d’Europa e finanziate o cofinanziate dalla Comunità europea.

16. Sulla base di accordi tra il Segretariato generale del Consiglio d’Europa e il direttore dell’Agenzia possono essere effettuati scambi temporanei di personale tra l’Agenzia e il Consiglio d’Europa, nei limiti consentiti dalle disposizioni degli statuti del personale.

V. Nomina di una personalità indipendente in seno al consiglio di amministrazione e all’ufficio di presidenza dell’Agenzia

17. Il comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nomina una personalità indipendente a membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia, e relativo supplente. Le persone designate dal Consiglio d’Europa devono aver maturato un’esperienza adeguata nel settore della gestione di organizzazioni pubbliche o private e possedere conoscenze nel campo dei diritti fondamentali.

18. Il Consiglio d’Europa notifica le designazioni all’Agenzia e alla Commissione europea.

19. La persona nominata dal Consiglio d’Europa a membro del consiglio di amministrazione è invitata a partecipare alle riunioni dell’ufficio di presidenza. I suoi pareri sono tenuti in debito conto, soprattutto per garantire complementarità e valore aggiunto tra le attività dell’Agenzia e quelle del Consiglio d’Europa. In seno all’ufficio di presidenza tale persona può partecipare alle votazioni relative alle decisioni del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio.

VI. Disposizioni generali e finali

20. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come ostativa allo svolgimento delle attività delle Parti.

21. Il presente accordo abroga e sostituisce l’accordo del 10 febbraio 1999 tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa per l’istituzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l’Osservatorio e il Consiglio d’Europa.

22. Il presente accordo entra in vigore all’atto della firma dei rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

23. Il presente accordo può essere modificato di comune accordo fra le Parti. Le Parti valutano l’attuazione del presente accordo entro il 31 dicembre 2013, ai fini di un’eventuale revisione.

[1] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

[2] Documento del Consiglio 6199/07 JAI 70 CATS 13 COHOM 16 COEST 40 FIN 49.

[3] Documento del Consiglio 6150/07 JAI 66 CATS 11 COHOM 14 COEST 37 FIN 46 (RESTREINT UE).

[4] Concluso ai sensi della decisione 1999/132/CE del Consiglio del 21.12.1998 (GU L 44 del 18.2.1998, pag. 44).

[5] GU C […]del […], pag. […].

[6] GU C […]del […], pag. […].

[7] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 53.