52007PC0477(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale /* COM/2007/0477 def */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.8.2007

COM(2007) 477 definitivo

2007/0171 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

La partecipazione al programma comunitario MEDIA 2007, come indicato all'articolo 8 della decisione che istituisce il programma[1], è aperta agli Stati EFTA membri del SEE, nonché ai paesi terzi europei aderenti alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera. L'apertura dei programmi ai predetti paesi terzi europei è subordinata ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l' acquis comunitario, nella sua dimensione sia interna che esterna.

Nonostante i risultati del referendum del 1992, con il quale venne respinta la partecipazione della Svizzera all'accordo SEE, la Svizzera ha dimostrato un costante interesse a rafforzare la cooperazione con l'UE nel settore audiovisivo. In una dichiarazione comune sui negoziati futuri, allegata ai sette accordi tra la Comunità europea e la Svizzera firmati il 21 giugno 1999, entrambe le parti dichiaravano che i lavori preparatori dei negoziati sulla partecipazione della Svizzera ai programmi comunitari MEDIA dovevano procedere rapidamente.

Questo settore di cooperazione è stato in effetti incluso nel successivo ciclo di negoziati bilaterali. Il 26 ottobre 2004 la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione[2]. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2006[3].

L'accordo è scaduto il 31 dicembre 2006 con la fine dei programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione.

Il 12 febbraio 2007 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Svizzera per la partecipazione di quest'ultima al programma MEDIA 2007. Sulla base delle direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio che ha autorizzato l'avvio dei negoziati, la Commissione, in consultazione con il comitato pertinente istituito dal Consiglio, ha condotto i negoziati con la Svizzera su un nuovo accordo che ne permetta la partecipazione al programma MEDIA 2007.

Il progetto di accordo e il progetto di atto finale sono stati siglati il 2 luglio 2007. Entrambi i documenti sono allegati alle presenti proposte di decisione del Consiglio.

La Svizzera è il primo, e al momento l'unico, paese europeo non membro del SEE né candidato all'adesione che partecipa al programma.

Le principali questioni affrontate nel progetto di accordo sono le seguenti:

- Conformemente ai prerequisiti per la partecipazione definiti nella decisione che istituisce il programma, l'allegato I dell'accordo stabilisce le condizioni alle quali dovrà attenersi il quadro normativo svizzero relativo all'attività televisiva, nonché altre disposizioni pertinenti che dovranno essere attuate a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. A questo proposito, sono state riviste e completate le disposizioni già contenute nel precedente accordo per consentire una maggiore compatibilità della legislazione svizzera con l' acquis : gli articoli 1 e 4 dell'allegato I consentono una maggiore corrispondenza per quanto riguarda le disposizioni in materia di libertà di ricezione e di ritrasmissione, e l'articolo 2 dello stesso allegato I garantisce il rispetto da parte della Svizzera delle disposizioni comunitarie sulle misure adottate per garantire la trasmissione di eventi di particolare rilevanza per la società (cfr. articolo 3 bis della direttiva "televisione senza frontiere"). La Comunità accorderà alla Svizzera un trattamento simmetrico tramite una dichiarazione del Consiglio inclusa nell'atto finale.

- I progetti e le iniziative presentati dai partecipanti della Svizzera sono soggetti alle stesse condizioni, norme e procedure relative al programma applicate agli Stati membri, con particolare riguardo per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande e dei progetti, nonché in relazione alle responsabilità delle strutture nazionali nell'attuazione del programma e alle attività connesse al controllo della partecipazione al programma.

- La Svizzera verserà annualmente un contributo al programma, conformemente a quanto stabilito dall'allegato II dell'accordo.

- Per quanto riguarda le questioni di controllo finanziario e di audit, la Svizzera si conformerà alle disposizioni comunitarie, ivi compresi i controlli effettuati dagli organismi comunitari, secondo quanto stabilito nell'allegato III.

- L'accordo si applica provvisoriamente a partire dalla data della firma e continuerà ad applicarsi fino alla scadenza del programma, oppure finché una delle due parti non notifichi all'altra di voler porre termine all'accordo.

- L'accordo sarà gestito da un comitato misto composto dai rappresentanti delle due parti.

Il 30 maggio 2007 la Svizzera ha trasmesso alla Commissione una lettera (del sig. Couchepin, membro del Consiglio federale, indirizzata alla sig.ra Reding, membro della Commissione) in cui si ribadisce che le posizioni della Svizzera in merito alla dimensione esterna della politica audiovisiva coincidono con quelle dell'Unione europea, posizioni che la Svizzera difende nelle pertinenti sedi negoziali a livello internazionale. A questo proposito, nella lettera si comunica che la Svizzera ha avviato la ratifica della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Richiamandosi allo spirito della lettera, per garantire una corretta attuazione dell'accordo e per rafforzare la cooperazione in materia di politica audiovisiva, nell'atto finale è stata inclusa una dichiarazione comune sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco su tali questioni.

Una seconda dichiarazione comune esprime l'impegno delle parti ad adeguare l'accordo, tramite il comitato misto, dopo l'entrata in vigore della revisione della vigente direttiva "televisione senza frontiere".

Per analogia con le condizioni concordate con la firma del precedente accordo il 20 ottobre 2004, una dichiarazione del Consiglio affronta le questioni relative alla partecipazione dei rappresentanti della Svizzera, in qualità di osservatori, alle riunioni del comitato di programma per l'esame dei punti che riguardano la Svizzera.

Viene proposta una seconda dichiarazione del Consiglio relativa all'allegato I al fine di garantire alla Svizzera un trattamento simmetrico in conformità con gli impegni assunti dalla Svizzera in merito agli eventi di particolare rilevanza per la società.

La Commissione ritiene soddisfacenti i risultati dei negoziati e invita il Consiglio ad autorizzare la firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale.

La proposta di decisione sulla firma e l'applicazione provvisoria attuano la disposizione del progetto di accordo sull'applicazione provvisoria a partire dalla data della firma. La disposizione consente ai partecipanti svizzeri di partecipare ancora in un numero significativo di bandi di gara.

La Svizzera contribuirà finanziariamente al programma MEDIA 2007 come se vi avesse partecipato fin dal primo giorno.

La proposta di decisione sulla conclusione dell'accordo stabilisce il legame politico tra il presente accordo e i sette accordi firmati il 21 giugno 1999, in particolare l'accordo sulla libera circolazione delle persone in merito alla cui continuazione la Svizzera deciderà nel 2009, una decisione che molto probabilmente sarà sottoposta a referendum.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4 e l'articolo 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12), in particolare l'articolo 8, dispone che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi aderenti alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera diversi dai paesi EFTA membri del SEE sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.

(2) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un accordo che consente alla Confederazione svizzera di partecipare al predetto programma, nonché l'atto finale relativo all'accordo.

(3) I negoziati si sono conclusi il 2 luglio 2007 con la sigla del progetto di accordo.

(4) L'articolo 13 dell'accordo prevede che venga applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(5) È opportuno firmare l'accordo e l'atto finale,

DECIDE:

Articolo 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone incaricate di firmare l'accordo, su riserva della sua conclusione in data successiva, in modo che risulti vincolante per la Comunità, nonché l'atto finale.

Articolo 2

L'accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto di cui all'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 4

Il presente accordo è legato ai sette accordi firmati con la Svizzera il 21 giugno 1999 e conclusi per decisione del Consiglio del 4 aprile 2002.

Il presente accordo non può essere rinnovato o rinegoziato, conformemente all'articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

2007/0171 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4 e l'articolo 157, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo mirante a permettere alla Confederazione svizzera di partecipare al programma comunitario MEDIA 2007, nonché un atto finale.

(2) L'accordo e l'atto finale sono stati firmati a nome della Comunità il ……………2007, su riserva della conclusione dell'accordo in data successiva, in conformità alla decisione …./…./2007[5] del Consiglio.

(3) È opportuno che l'accordo sia approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che adotta le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 è approvato a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, alle notificazioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto di cui all'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 4

Il presente accordo è legato ai sette accordi firmati con la Svizzera il 21 giugno 1999 e conclusi per decisione del Consiglio del 4 aprile 2002.

Il presente accordo non può essere rinnovato o rinegoziato, conformemente all'articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata "la Comunità",

da una parte

e LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "la Svizzera",

dall'altra,

in appresso denominate "le parti contraenti",

CONSIDERANDO che la Comunità, conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006[6], ha istituito un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (di seguito "decisione che istituisce il programma MEDIA 2007");

CONSIDERANDO che l'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi dagli Stati EFTA membri dell'accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di procedure specifiche da concordare tra le parti interessate;

CONSIDERANDO che in base alla predetta disposizione l'apertura del programma ai predetti paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l' acquis comunitario in materia;

CONSIDERANDO che la Svizzera ha partecipato ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione, scaduti il 31 dicembre 2006;

CONSIDERANDO che la Svizzera si è impegnata a integrare il quadro legislativo nazionale al fine di assicurare il livello richiesto di compatibilità con l' aquis comunitario; considerando, pertanto, che alla data di entrata in vigore del presente accordo la Svizzera soddisfa le condizioni di partecipazione fissate dall'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007;

CONSIDERANDO, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità europea e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA 2007 nel contesto di attività di cooperazione transnazionale in cui cooperino la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l'impatto delle singole azioni avviate nel quadro del suddetto programma e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell'industria europea dei programmi audiovisivi, nel quadro di una cooperazione più ampia;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

La cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, si prefigge l'obiettivo della partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del programma MEDIA 2007. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, la partecipazione avviene nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini fissati dalla direttiva che istituisce il programma MEDIA 2007.

Articolo 2

Compatibilità dei quadri normativi

Per poter soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attuerà i provvedimenti indicati nell'allegato I, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello richiesto di compatibilità con l' acquis comunitario.

Articolo 3

Ammissibilità

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:

1. le organizzazioni e i cittadini svizzeri partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità.

2. L'ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini svizzeri è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007.

3. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, tutti i progetti e tutte le attività che richiedono un partenariato europeo, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità devono includere almeno un partner proveniente da uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti e le altre azioni devono presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.

Articolo 4

Procedure

1. Per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di istituzioni, organizzazioni e cittadini svizzeri si applicano le stesse condizioni e modalità applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini aventi diritto degli Stati membri della Comunità.

2. La Commissione delle Comunità europee (di seguito "la Commissione") può prendere in considerazione anche esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, nomina esperti indipendenti per fornire assistenza nella valutazione dei progetti.

3. La lingua da utilizzare in tutti i contatti con la Commissione per quanto riguarda le procedure attinenti alle domande, i contratti, le relazioni da presentare e tutti gli altri aspetti amministrativi del programma è una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 5

Strutture nazionali

1. La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure a livello nazionale e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del programma MEDIA 2007 a livello nazionale, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma. La Svizzera si impegna in particolare a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.

2. L'importo massimo del sostegno finanziario che può essere concesso tramite il programma per le attività del MEDIA Desk non supera il 50% del bilancio totale delle attività.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA 2007, la Svizzera versa annualmente un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le condizioni e le modalità indicate nell'allegato II.

Articolo 7

Controllo finanziario

Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007 sono precisate nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto.

2. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera all'unanimità.

3. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.

4. Su richiesta di una di esse, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, in seno al comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sui relativi aspetti finanziari.

5. Per discutere sul corretto funzionamento del presente accordo il comitato misto si riunisce a richiesta di una delle parti. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro per assisterlo nei suoi compiti.

6. In caso di divergenze sull'interpretazione o sull'attuazione dell'accordo le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la controversia. Le parti forniscono al comitato tutti gli elementi di informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'accordo.

7. Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle due parti il comitato misto può decidere di modificare gli allegati.

Articolo 9

Monitoraggio, valutazione e relazioni

Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma a norma delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA 2007 è oggetto di un monitoraggio continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, la Svizzera le trasmette un contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo. Essa partecipa ad ogni altra attività specifica proposta a tal fine dalla Comunità.

Articolo 10

Allegati

Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 11

Campo di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Articolo 12

Durata e denuncia

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma MEDIA 2007.

2. Qualora la Comunità decida di adottare un nuovo programma pluriennale di sostegno al settore audiovisivo europeo, l'accordo potrà essere prorogato o rinegoziato a condizioni stabilite di comune accordo.

3. Sia la Comunità che la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore 12 mesi dopo la data della notifica. I progetti e le attività in corso al momento del deposito della notifica continuano e sono portati a termine conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo. Le parti contraenti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione a titolo provvisorio

II presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne. Viene applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 14

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a ..., il ...

Per la Comunità europea | Per la Confederazione svizzera |

ALLEGATO I

Articolo 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive

1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità (determinata conformemente alla direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[7], di seguito "direttiva televisione senza frontiere", modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) secondo le modalità seguenti:

la Svizzera conserva il diritto di

a) sospendere la ritrasmissione dei programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui agli articoli 22 e 22 bis della direttiva "televisione senza frontiere";

b) prendere provvedimenti nei confronti di un'emittente televisiva che, pur avendo stabilito la propria sede sul territorio di uno Stato membro della Comunità, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio svizzero laddove la scelta di stabilirsi in tale Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove essa si fosse stabilita sul territorio della Svizzera. Queste condizioni sono interpretate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo i provvedimenti sono adottati in seguito a scambi di opinioni nell'ambito del comitato misto istituito dal presente accordo.

Articolo 2

Eventi di particolare rilevanza per la società

1. La Svizzera assicura che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non esercitino diritti esclusivi su eventi che figurano nell'elenco degli eventi che uno Stato membro della Comunità giudica di particolare rilevanza in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro in oggetto della possibilità di seguire gli eventi, conformemente all'articolo 3 bis della direttiva "televisione senza frontiere".

2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 bis della direttiva "televisione senza frontiere", la Svizzera notifica alla Commissione europea le misure adottate o che intende adottare in materia.

Articolo 3

Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

Ai fini dell'attuazione delle misure relative alla promozione e alla distribuzione delle opere europee, si applica la definizione di opera europea di cui all'articolo 6 della direttiva "televisione senza frontiere".

Articolo 4

Disposizioni transitorie

L'articolo 1 del presente allegato si applica a partire dal 30 novembre 2009.

Prima del 30 novembre 2009, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, dell'allegato II, dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Svizzera al programma MEDIA 2007

1. Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma MEDIA 2007 è il seguente (in euro):

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

4 205 000 | 5 805 677 | 5 921 591 | 6 039 823 | 6 160 419 | 6 283 427 | 6 408 897 |

2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[8] e le relative modalità di esecuzione[9] si applicheranno, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione legate all'attuazione del programma saranno rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.

4. Dopo l'entrate in vigore a titolo provvisorio del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio del programma, in conformità del presente accordo. Ilo contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo entro il 1° aprile, se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° marzo, oppure entro trenta giorni dalla richiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo darà luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ALLEGATO III

Controllo finanziario dei partecipanti svizzeri al programma MEDIA 2007

Articolo 1

Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.

Articolo 2

Audit

1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione riguardanti partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono contenere disposizioni che consentano ai funzionari della Commissione o ad altre persone da essa debitamente incaricate di effettuare in qualsiasi momento audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subfornitori.

2. I funzionari della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare efficacemente a termine il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4. Gli audit possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo conformemente alle disposizioni previste dai contratti in questione.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento dei audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli sul posto

1. Nel quadro dell'accordo, la Commissione (e l'OLAF) è autorizzata ad effettuare sul territorio svizzero controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, i funzionari dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto vengono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma MEDIA 2007 si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. In ogni caso la Commissione è tenuta a informare la predetta autorità dei risultati di questi controlli e verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2. Le autorità competenti svizzere comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni della Commissione prese a norma del programma MEDIA 2007 nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa quanto prima la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

ATTO FINALE

I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA e della CONFEDERAZIONE SVIZZERA riuniti a ............. il ……… 2007 per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma MEDIA 2007, hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni, accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.

Dichiarazione comune delle parti contraenti sull'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria.

Essi hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni, accluse al presente atto finale:

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Dichiarazione del Consiglio sull'allegato I dell'accordo.

Fatto a …….. il…………………….

Per la Confederazione svizzera | Per la Comunità europea |

DICHIARAZIONE COMUNE

delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo di interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva

Le due parti dichiarano che, al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisiva, è di interesse reciproco sviluppare un dialogo su questi temi. Le due parti dichiarano che tale dialogo avrà luogo sia nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate a margine delle riunioni del "comitato di contatto" istituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

DICHIARAZIONE COMUNE

delle parti contraenti sull 'adeguamento dell'accordo alla nuova direttiva comunitaria

Le parti dichiarano che quando verrà adottata la nuova direttiva sulla base della proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (COM(2005)646 definitivo), il comitato misto deciderà sulla sostituzione nell'articolo 1, dell'allegato I, del riferimento alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con il riferimento alla nuova direttiva.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

sulla partecipazione della Svizzera nei comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti del programma MEDIA. Al momento del voto i comitati e i gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

sull'allegato I dell'accordo

Ai fini del corretto funzionamento del presente accordo,

i) in conformità all'impegno assunto dalla Svizzera in merito alla libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive, le emittenti televisive soggette alla giurisdizione della Svizzera riceveranno lo stesso trattamento riservato dalla Svizzera alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità, come previsto all'articolo 1 del presente allegato.

ii) in conformità all'impegno assunto dalla Svizzera di facilitare l'applicazione delle disposizioni relative a misure adottate dagli Stati membri per assicurare la trasmissione di eventi di particolare rilevanza per la società, alle misure adottate o previste dalla Svizzera in materia viene riservato lo stesso trattamento accordato alle misure degli Stati membri previste all'articolo 3 bis della direttiva "televisione senza frontiere".

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma MEDIA 2007, nonché dell'atto finale.

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Settore: società dell'informazione e media

3. LINEE DI BILANCIO

4. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

5. La partecipazione di partner svizzeri alle azioni del programma e le spese legate all'attuazione dell'accordo (spese di viaggio di esperti europei e di funzionari della Commissione in missione, workshop, seminari, riunioni) saranno iscritte nelle rubriche di bilancio specifiche del programma MEDIA 2007 e nelle relative linee di bilancio:09 06 01 MEDIA 2007;09 01 04 05 MEDIA 2007 Spese di gestione amministrativa09 01 04 30 Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Sovvenzione ai programmi della rubrica 3B

6. Partecipazione della Svizzera

7. Linea di bilancio 6033 (entrate)

8. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Dalla data della firma per la durata del programma MEDIA 2007, come stabilito agli articoli 12 e 13 dell'accordo.

9. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

06 06 01 09 01 04 05 09 01 04 30 | SNO SNO SNO | SD[10] SND[11] SND | No No No | Sì Sì Sì | Sì Sì Sì | n. 3B n. 3B n. 3B |

10. SINTESI DELLE RISORSE

11. Risorse finanziarie

12. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

13. Compatibilità con la programmazione finanziaria

x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[15] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

14. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

x La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Prima dell'azio-ne [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

B*, C*/AST |

12 360 | 8 missioni di due giorni |

24 720 | Indennità di viaggio e di soggiorno per 16 partecipanti a riunioni di due giorni |

(8 240+ 6 180) =14 420 | Indennità di viaggio e di soggiorno per 3 partecipanti a 2 riunioni di due giorni Indennità di viaggio e di soggiorno per 2 esperti svizzeri partecipanti a 2 riunioni di cinque giorni in media |

15. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Tipo di risorse umane |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |Totale | |Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | | | | | | | | | |Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)

(specificare la linea di bilancio) |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | | | | | | | | | | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei - ND

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 - ND

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

16. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

| 2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |TOTALE | |XX 01 02 11 01 – Missioni | | | | | | | | | |XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | | | | | | | | | |XX 01 02 11 03 – Comitati[22] | | | | | | | | | |XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | | | | | | | | | |XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | | | | | | | | | | 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | | | | | | 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | | | | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Allegato Metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate

Il contributo della Svizzera al bilancio del programma MEDIA 2007 tiene conto di due elementi:

- i costi operativi prevedibili, calcolati sulla base dei bilanci del programma e della stima della capacità di assorbimento del paese,

- i costi amministrativi prevedibili, corrispondenti alle riunioni, alle missioni e ad un agente temporaneo di categoria A.

*****

[1] Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

[2] GU L 90 del 28.3.2006, pag. 23.

[3] GU L 90 del 28.3.2006, pag. 35.

[4] GU C ... del ..., pag. ...

[5] GU L … del …, pag. …

[6] Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

[7] Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri con5WXghi‡ˆ‰Šïbc™š

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tu‹ŒIJPijûüøcernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

[8] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato dal regolamento n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.1.2006, pag. 1).

[9] Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

[10] Stanziamenti dissociati

[11] Stanziamenti non dissociati.

[12] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[13] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[14] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[15] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[16] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

[17] Quale descritto nella sezione 5.3.

[18] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[19] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[20] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[21] Comitati di gestione del programma e eventualmente comitati di selezione dei progetti.

[22] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.