52007PC0473

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico /* COM/2007/0473 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.8.2007

COM(2007) 473 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 21 dicembre 2006 la Comunità e la Repubblica del Mozambico hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico. L’accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dal relativo allegato, è stato concluso per un periodo di cinque anni decorrente dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile. Detto accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico e il relativo protocollo, entrati in vigore il 1º gennaio 2004.

Nel definire la sua posizione in sede negoziale la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex-post ed ex-ante realizzata da esperti esterni.

L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico ai fini dell’instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Mozambico, nell’interesse di entrambe le parti. Le parti si impegnano ad avviare un dialogo politico sulle questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Nell’ambito del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sarà dedicata particolare attenzione al sostegno della politica della pesca del Mozambico. Le due parti concorderanno le priorità cui dovrà essere destinato tale sostegno e identificheranno gli obiettivi, la programmazione annuale e pluriennale e i criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore.

La contropartita finanziaria è fissata a 900 000 EUR l’anno. Essa è interamente destinata al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nel contesto della politica settoriale della pesca elaborata dal governo del Mozambico.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate alle navi della CE in virtù dell’accordo, sono autorizzati ad operare 44 pescherecci con reti a circuizione e 45 pescherecci con palangari di superficie. Il protocollo fissa un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate di tonnidi all’anno. Lo sforzo di pesca esercitato dalla Comunità nella ZEE del Mozambico dovrà tener conto di adeguate valutazioni degli stock di tonno basate su criteri scientifici, comprese le indagini scientifiche condotte annualmente Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC).

L’accordo di partenariato promuoverà inoltre la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante decisione, l’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2011.

Una proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca è oggetto di una procedura distinta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

1. La Comunità ha negoziato con la Repubblica del Mozambico un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nella zona di pesca del Mozambico.

2. A seguito di tali negoziati, il 21 dicembre 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

3. L’accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico, approvato con il regolamento (CE) n. 2329/2003 del Consiglio[2], deve essere abrogato e sostituito dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

4. Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 1º gennaio 2007, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

5. È nell’interesse della Comunità approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.

6. Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (di seguito denominato “l’accordo in forma di scambio di lettere”).

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri, in via provvisoria, nel seguente modo:

Categoria di pesca | Tipo di nave | Stato membro | Licenze |

Pesca del tonno | Pescherecci con reti a circuizione | Spagna: Francia: Italia: | 23 20 1 |

Pesca del tonno | Pescherecci con palangari | Spagna: Francia: Portogallo: Regno Unito: | 21 15 7 2 |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Mozambico secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi o in alto mare[3].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

A. Lettera del governo del Mozambico

Signor ...

In riferimento all’accordo di pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica del Mozambico, dall’altro, siglato il 21 dicembre 2006, compreso il protocollo, con l’allegato e le relative appendici, che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, mi pregio informarLa che il governo del Mozambico è disposto ad applicare il suddetto accordo in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2007, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell’articolo 17 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria fissata all’articolo 2 del protocollo dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2007.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione

Per il governo del Mozambico

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Signor …

In riferimento all’accordo di pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica del Mozambico, dall’altro, siglato il 21 dicembre 2006, compreso il protocollo, con l’allegato e le relative appendici, che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, mi pregio informarLa che il governo del Mozambico è disposto ad applicare il suddetto accordo in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2007, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell’articolo 17 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria fissata all’articolo 2 del protocollo dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2007.

Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.”

Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell’Unione europea

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2011

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di cinque anni decorrente dal 1° gennaio 2007, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982)

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 44 unità

- pescherecci con palangari di superficie: 45 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Mozambico soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo comprende, da un lato, per il periodo di cui all’articolo 1, un importo annuo di 650 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate annue e, dall’altro, un importo specifico di 250 000 EUR all’anno destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca del Mozambico. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 900 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle acque del Mozambico supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo equivalente al quantitativo di riferimento (1 300 000 EUR). Se i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 31 ottobre 2007 per il primo anno ed entro il 15 gennaio 2008, 2009, 2010 e 2011 per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Mozambico.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità del Mozambico.

Articolo 3Cooperazione per una pesca responsabile - Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Mozambico.

2. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e le autorità del Mozambico sorvegliano l’evoluzione delle risorse nella zona di pesca del Mozambico.

3. All’entrata in vigore del protocollo le parti stabiliscono di comune accordo le modalità della consulenza scientifica prevista all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo in preparazione dei lavori della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

Articolo 4Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Mozambico. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis . L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. Se i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superano il doppio di 10 000 t (cioè 20 000 t), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2. Al contrario, se le parti concordano una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis .

3. Le parti possono altresì rivedere, previa consultazione e di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5Nuove possibilità di pesca

1. Se le navi comunitarie sono interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima che le autorità del Mozambico autorizzino tali nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti promuovono le attività di pesca sperimentale nelle acque del Mozambico. In tale contesto, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le condizioni ed altri parametri applicabili a tali attività.

Le due parti svolgono attività di pesca sperimentale in conformità dei parametri concordati e delle disposizioni amministrative a tal fine stabilite. Le autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale sono concesse per un massimo di sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne di pesca sperimentale hanno dato risultati positivi, il governo del Mozambico può assegnare nuove possibilità di pesca per nuove specie per il restante periodo di applicazione del protocollo. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, è aumentata proporzionalmente.

Articolo 6Sospensione in caso di gravi circostanze

1. Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio della pesca nelle acque del Mozambico, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La sospensione è decisa previa consultazione tra le parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse, a condizione che la Comunità europea abbia soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. Alla scadenza della sospensione le parti concordano le condizioni per la ripresa dell’attività di pesca da parte delle navi comunitarie.

Articolo 7Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Mozambico

1. Il cento per cento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 è destinato al sostegno dell’attuazione della politica settoriale della pesca elaborata dal governo del Mozambico.

Il Mozambico è responsabile della gestione dell’importo corrispondente in funzione degli obiettivi concordati dalle parti e in conformità della programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini dell’attuazione del precedente paragrafo, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e il Mozambico concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, per l’utilizzo della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Mozambico nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sull’instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni sanitarie nella produzione di prodotti della pesca e al rafforzamento della capacità di controllo delle competenti autorità del Mozambico;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati conseguiti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.

4. Il Mozambico decide ogni anno in merito all’assegnazione dell’importo corrispondente alla percentuale di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Mozambico notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1° settembre dell’anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere una revisione della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del programma.

Articolo 8Controversie – Sospensione dell ’applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria, al fine di pervenire a una composizione amichevole.

2. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole ai sensi del precedente paragrafo, fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave.

3. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi per giungere a una composizione amichevole. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis , in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9Sospensione dell ’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2 l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle condizioni di seguito indicate.

a) Se il pagamento non è effettuato entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5 del presente protocollo, le autorità competenti del Mozambico notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

b) Se il mancato pagamento è confermato o non è opportunamente giustificato entro il termine specificato nel precedente paragrafo, le autorità competenti del Mozambico possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

c) L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo10Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Fatte salve le disposizioni dell’accordo, del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici, le attività delle navi comunitarie operanti nell’ambito del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Mozambico.

Articolo 11Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico sulla pesca al largo del Mozambico è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 12Entrata in vigore

7. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

8. Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL MOZAMBICO DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

Capitolo I - Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

Sezione 1 Rilascio delle licenze

1. Nell’ambito del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico, possono ottenere una licenza per l’esercizio della pesca nella zona di pesca del Mozambico solo le navi che ne hanno diritto.

2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Mozambico. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione mozambicana competente in materia di pesca, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mozambico nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Mozambico. La domanda di licenza reca in questo caso il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4. Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero della pesca del Mozambico una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo; la domanda è presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di validità richiesto.

5. Le domande sono presentate al Ministero della pesca secondo il modello riportato nell’appendice 1.

6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza;

- all’atto della prima domanda nell’ambito del protocollo, una fotografia a colori recente della nave nel suo stato attuale; tale fotografia deve avere un formato minimo di 15x10 cm;

- il certificato di navigabilità della nave;

- il certificato di immatricolazione della nave;

- il certificato di conformità sanitaria della nave rilasciato dall’autorità comunitaria competente.

7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità mozambicane conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8. Esso include le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

9 Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca del Mozambico tramite la delegazione della Commissione europea in Mozambico entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

Subito dopo il rilascio della licenza le autorità mozambicane ne trasmettono copia al proprietario della nave o al suo rappresentante mediante adeguati mezzi di comunicazione (fax, posta elettronica, ecc.). Una copia della licenza di pesca è conservata a bordo della nave a prova del fatto che la nave è autorizzata a pescare nell’ambito dell’accordo. Il rilascio della licenza è immediatamente notificato alle autorità incaricate del controllo.

10. Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma la licenza può essere consegnata al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11. La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento addizionale terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

12. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Mozambico tramite la delegazione della Commissione europea.

13. La nuova licenza di pesca entra in vigore alla data ivi indicata. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Mozambico.

14. La licenza deve essere tenuta a bordo in qualsiasi momento, fatte salve le disposizioni del capitolo VIII, punto 2, del presente allegato.

Sezione 2 Condizioni di licenza – canoni e anticipi

1. La durata di validità delle licenze di pesca non può superare i dodici mesi, dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le licenze sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 35 euro per tonnellata catturata nella zona di pesca del Mozambico.

3. Le licenze di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi fissi:

- 4 200 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all’anno;

- 3 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 250 tonnellate lorde (GT), corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all’anno;

- 1 680 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore a 250 tonnellate lorde (GT), corrispondenti ai canoni dovuti per 48 tonnellate di specie altamente migratorie e specie affini pescate all’anno.

4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n+1, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) , l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) , per il tramite della delegazione della Commissione europea.

5. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca del Mozambico e agli armatori.

6. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità mozambicane entro il 30 agosto dell’anno successivo sul conto previsto alla sezione 1, punto 7, del presente capitolo.

7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

Capitolo II – Zone di pesca

1. Le navi comunitarie sono autorizzate ad esercitare attività di pesca unicamente nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base, nella zona di pesca definita nell’appendice 4.

Capitolo III - Regime di dichiarazione delle catture

1. Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave comunitaria è definita come segue:

- il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla zona di pesca del Mozambico;

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca nel Mozambico e un trasbordo in porto e/o uno sbarco in Mozambico.

2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque del Mozambico nell’ambito dell’accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al Ministero della pesca del Mozambico ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti conformemente alla procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

2.1 Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato, le dichiarazioni precisano le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono trasmessi al Ministero della pesca del Mozambico entro 30 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata durante il periodo considerato. Una copia è trasmessa nel contempo, via fax o per posta elettronica, allo Stato membro di bandiera e al Ministero della pesca del Mozambico.

2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque del Mozambico le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura “Fuori dalla zona di pesca del Mozambico”.

2.3 I formulari sono compilati in stampatello chiaramente leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo del Mozambico si riserva il diritto di sospendere la licenza di pesca della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla normativa vigente in Mozambico. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne sono informati.

Capitolo IV – Trasbord i e sbarchi

Le parti cooperano per migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti del Mozambico.

Capitolo V - Imbarco di marinai

1. Per la campagna di pesca tonniera nella zona di pesca del Mozambico gli armatori si impegnano ad assumere, per almeno il 20% dell’equipaggio, marinai originari di paesi ACP, di cui, se possibile, almeno il 40% originari del Mozambico.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai originari di paesi ACP.

3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marinai mozambicani sono conclusi in conformità del punto 1 del presente capitolo tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti. Copia di tali contratti è consegnata ai firmatari. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marinai è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità del paese ACP interessato. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi del Mozambico e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

Capitolo VI - Misure tecniche

Le navi rispettano le misure e le raccomandazioni adottate, o in corso di adozione, da organizzazioni regionali per la pesca di cui le parti sono membri in relazione ai metodi di pesca, alle relative specifiche tecniche e a tutte le altre misure applicabili alle loro attività di pesca.

Cap itolo VII - Osservatori

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque del Mozambico nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla IOTC dandone comunicazione preventiva alle autorità mozambicane.

2. Le condizioni di imbarco degli osservatori sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

3. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia all’amministrazione mozambicana della pesca e al comandante della nave.

Cap itolo VIII - Controllo

1. Entrata e uscita dalla zona

1.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità del Mozambico preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca del Mozambico e dichiarano i quantitativi complessivi e le specie detenute a bordo.

1.2 Al momento della notifica dell’uscita, le navi comunicano anche le rispettive posizioni. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica.

1.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver notificato la propria entrata nella zona di pesca mozambicana o ad uscire dalla medesima senza avere avvertito l’amministrazione competente del Mozambico è considerata in infrazione della normativa.

1.4 Il numero di fax, di telefono e l’indirizzo di posta elettronica sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

2. Procedure di controllo

2.1 Le autorità del Mozambico possono consentire l’accesso a bordo di un funzionario incaricato del controllo delle attività di pesca.

2.2 Il comandante della nave mette a disposizione del funzionario incaricato del controllo i mezzi di comunicazione disponibili, lo autorizza ad accedere a tutte le parti della nave e gli consente di procedere alla raccolta di campioni.

2.3 Il comandante della nave fornisce al funzionario incaricato del controllo vitto, alloggio e assistenza medica a condizioni identiche a quelle riservate agli ufficiali di bordo.

2.4 La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.5 Al termine dell’ispezione il funzionario incaricato del controllo redige un rapporto di cui è consegnata copia al comandante della nave.

3. Controllo via satellite

3.1 Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 3 – Protocollo VMS

4. Fermo

4.1 Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti del Mozambico informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nella zona di pesca mozambicana.

4.2 Una nave posta in stato di fermo può essere immediatamente rilasciata, su richiesta, dietro pagamento di una cauzione fissata in conformità della pertinente normativa mozambicana, effettuato entro 72 ore dal comandante o dall’armatore della nave.

4.3 Eventuali procedimenti di infrazione sono notificati alla delegazione della Commissione europea, allo Stato di bandiera e al proprietario della nave unitamente a breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

5. Avviso di fermo

5.1 Le autorità competenti del Mozambico redigono un avviso di fermo che è firmato dal comandante della nave.

5.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura “rifiuto di firma”.

5.3 In caso di infrazioni considerate gravi ai sensi della normativa del Mozambico il comandante è tenuto a condurre la nave nel porto indicato dalle autorità mozambicane.

6. Dichiarazioni

6.1 Una volta compilati l’avviso e il verbale di fermo, gli organismi competenti designano un funzionario incaricato delle indagini, che trasmette una notifica al presunto trasgressore, alla Commissione europea e al rappresentante dello Stato di bandiera affinché possano rilasciare dichiarazioni o fornire, alla data da essi indicata, prove a loro discolpa.

7. Risoluzione

7.1 La decisione di avviare un procedimento di infrazione è adottata entro un termine massimo di 35 giorni dalla data in cui è designato il funzionario incaricato delle indagini. Ove ciò sia giustificato dalla complessità del procedimento di infrazione, il termine suindicato può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni lavorativi.

8. Trasbordi

8.1 Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nei porti o nelle aree portuali del Mozambico ne informano le competenti autorità mozambicane con 24 ore di anticipo e attendono l’autorizzazione di dette autorità.

8.2 Ai fini dell’esame della domanda di trasbordo, gli armatori delle navi interessate sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:

- porto di trasbordo

- luogo, data e ora del trasbordo

- nome della nave da pesca o di altre navi che partecipano al trasbordo

- quantitativo di ogni specie da trasbordare.

8.3 Il trasbordo è considerato come un’uscita dal Mozambico. Le navi devono pertanto trasmettere le rispettive dichiarazioni di cattura alle competenti autorità del Mozambico e notificare la propria intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca mozambicana.

8.4 Nella zona di pesca del Mozambico è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Mozambico.

8.5 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto del Mozambico consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è redatto un rapporto di ispezione di cui è consegnata copia al comandante della nave.

APPENDICI

1. Formulario per la domanda di licenza di pesca

2. Giornale di bordo

3. Protocollo VMS

4. Coordinate della zona di pesca del Mozambico

Appendice 1 Formulario per la domanda di licenza di pesca

Per la pesca industriale, semi-industriale e le attività di pesca connesse

(ai sensi dell’articolo 139)

Recto

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE _________ MINISTERO DELLA PESCA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA Da compilare a cura del richiedente: Nome dell’armatore: Indirizzo: Casella postale: Telefono Fax Nome (1): Documento di identità n. Rilasciato a (luogo): Valido fino al: …………/............../.............. Residente a: Chiede il rilascio di una licenza di pesca: (2) Per operare nella zona di: Con base nel porto di: Provincia: Attrezzo da pesca: Specie da catturare: Dati relativi alla nave (3) (4) 1. Nome Bandiera Numero di immatricolazione 2. Porto di immatricolazione Anno di costruzione Cantiere navale/paese 3. Tipo di scafo Colore delle fiancate Colore della sovrastruttura 4. Dimensioni (metri): Lunghezza fuori tutto…… Larghezza …. Altezza di costruzione..….. Stazza lorda tonnellate 5. Attrezzatura elettronica (6): Radio HF: Sonda radio VHF: Sonar: Navigatore satellitare: Bussola giroscopica: Radar 6. Indicativo di chiamata: 7. Motore principale: marca: potenza: HP 8. Attrezzo da pesca: numero di verricelli: capacità: tonnellate Peschereccio da traino con buttafuori(6) Peschereccio per traino poppiero (6)…….Numero di attrezzi………. |

Verso

9. Caratteristiche dell’attrezzo da pesca: lunghezza della lima superiore della rete:……………..m 10: Conservazione del pesce (6) (7): Prodotti finiti:. Laboratorio di preparazione: S/N Congelamento: Congelamento con ventilazione forzata: S/N Capacità (tonnellate/giorno)……….Temp (°C):……… A piastre: S/N Capacità (tonnellate/giorno) Temp (°C): In cella frigorifera: S/N Capacità (tonnellate/giorno) Temp (°C): Magazzinaggio frigorifero: Stiva 1: Capacità (tonnellate/giorno) Temp (°C): Magazzinaggio frigorifero: Stiva 2: Capacità (tonnellate/giorno) Temp (°C): Magazzinaggio frigorifero: Stiva 3: Capacità (tonnellate/giorno) Temp (°C): Refrigerazione: Ghiaccio S/N Contenitori refrigerati S/N Capacità (in tonnellate)………. Stiva isolata: S/N Capacità (tonnellate)………….. Stiva refrigerata: S/N Capacità (tonnellate)…………Temp (°C):…….. Acqua di mare refrigerata: S/N Capacità (tonnellate) Temp (°C): … Attrezzature per la conservazione delle specie vive: S/N Specificare Acqua potabile: m3 Dissalatori: S/N Sanitari: S/N Numero Attrezzature ausiliarie di trasformazione: Macchinari di selezione: S/N Bilance: S/N Trituratori: S/N Macchinari per il lavaggio del pesce: S/N Macchinari per la cottura del pesce: S/N Altro , Data e firma del richiedente Da compilare a cura dell’organismo che rilascia la licenza di pesca Rilascio della licenza di pesca autorizzato il………/………/………. N. della licenza di pesca rilasciata: Valida fino al : Condizioni particolari: , Firma: (1) Nome del direttore/gestore dell’azienda. (2) Indicare il tipo di pesca: industriale, semi-industriale, attività di pesca connesse. (3) Allegare tre fotografie a colori che mostrano una delle fiancate della nave (le scritte devono essere leggibili). (4) Come risulta dal documento di proprietà. (5) Indicare il materiale di costruzione: acciaio, legno o fibra di vetro. (6) Apporre una X nella casella corrispondente. (7) Allegare il diagramma di flusso della trasformazione. |

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA DEL TONNO |

Peschereccio con palangari Esca viva Cianciolo Reti da traino Altro |

Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... | Capacità — (TM): ……………………………………………........ |

Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... | Comandante: ……………………………………………………….... |

Armatore: ………………………………………………………….......................... | Numero di membri dell’equipaggio: ….…………………………………………………........................ |

Indirizzo: ………………………………………………………………………….... | Data del rapporto: ………………………………………………...... |

Autore del rapporto:.................................................. ……………………………………………. ………………………………………………................................. | Numero di giorni in mare: | Numero di giorni di pesca: Numero di cale: | Numero della bordata: |

Data | Rettangolo | Tempe-ratura superfi-ciale dell’ acqua (ºC) | Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati | Catture | Esca utilizzata |

1 – Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. | 2 - Per “giorno” si intende il giorno di posizionamento del palangaro. | 4 – L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. |

3 – Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e di longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. | 5 – Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. |

Appendice 3 – Protocollo VMS

che stabilisce le disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci operanti nella zona di pesca del Mozambico

1. Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2011; esse si applicano conformemente al punto 5 del “Capitolo VIII – Controllo” del relativo allegato.

2. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nell’ambito dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e il Mozambico sono soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella zona di pesca del Mozambico.

Ai fini del controllo satellitare, le coordinate (latitudine and longitudine) della zona di pesca del Mozambico sono indicate nell’appendice 4.

Le autorità del Mozambico trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico secondo il sistema WGS84.

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.

5. Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella zona di pesca del Mozambico, il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Mozambico, ad intervalli di due ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per posta elettronica conformemente al protocollo di sicurezza Internet o a un altro protocollo di sicurezza. Essi sono comunicati in tempo reale nel formato della tabella II.

7. In caso di guasto tecnico o di avaria del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante trasmette in tempo utile le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP del Mozambico. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni nove ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette tali messaggi al CSP del Mozambico. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine la nave in questione deve uscire dalla zona di pesca del Mozambico.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque del Mozambico. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP del Mozambico ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9. Se il CSP del Mozambico constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10. I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità del Mozambico, della flotta comunitaria operante in virtù dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e il Mozambico. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

Il comandante della nave provvede affinché:

- i dati non siano modificati

- l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo

- l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta e

- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che ogni componente sia pienamente compatibile con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

14. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

TRANSMISSIONE DI MESSAGGI VMS AL MOZAMBICO

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato | Co-dice | Obbligatorio/Facoltativo | Note |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Mittente | EN | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio «POS» |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine espressa in “numeri decimali” | LT | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi, primi e secondi N/S +/- GG.mmm (WGS-84) |

Longitudine espressa in “numeri decimali” | LG | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi, primi e secondi E/O +/- GG.mmm (WGS-84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360º |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |

Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione TUC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione TUC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione;

- un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

COORDINATE DEL CSP DEL MOZAMBICO

Nome del CSP:

Tel. VSM:

Fax VSM:

E-mail VSM:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo IP:

Dichiarazione di entrata/uscita:

Appendice 4

Zona di pesca del Mozambico

Punti | Latitudine | Longitudine | Osservazioni |

1 | 26°50’S | 37°36’E |

2 | 26°00’S | 38°15’E |

3 | 25°10’S | 38°38’E |

4 | 24°45’S | 38°24’E |

5 | 22°42’S | 37°54’E |

6 | 21°34’S | 37°30’E |

7 | 20°03’S | 37°58’E |

8 | 16°38’S | 41°18’E |

9 | 15°40’S | 42°31’E |

10 | 11°50’S | 41°45’E |

11 | 10°26’S | 42°05’E |

[1] GU […] […], pag. […]

[2] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 43.

[3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.