52007PC0460

Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2007/0460 def. - COD 2000/0212 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.7.2007

COM(2007) 460 definitivo

2000/0212 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia

RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONEa norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2000/0212 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. Iter procedurale

Data di trasmissione della proposta rivista al Parlamento europeo ed al Consiglio (documento COM (2005) 319 def. – 2000/0212 (COD)) | 22 luglio 2005 |

Data del parere del Comitato delle regioni | 16 febbraio 2006 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo | 17 maggio 2006 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta iniziale COM (2000) 7 | 14 novembre 2001 |

Data di adozione della posizione comune | 11 dicembre 2006 |

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura | 10 maggio 2007 |

3 . OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta è diretta a sostituire un regolamento, adottato nel 1969, che costituisce ancora oggi il quadro normativo comunitario applicabile nel settore dei trasporti pubblici terrestri di passeggeri[1]. Dal 1969, il contesto economico del settore dei trasporti pubblici terrestri di passeggeri è profondamente mutato. Il regolamento del 1969 è divenuto inadeguato e costituisce una fonte di incertezza normativa, di cui è espressione il numero crescente di controversie giudiziarie.

Muovendo dal duplice rilievo dell'inadeguatezza della normativa comunitaria e dell'assoluta necessità di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, la Commissione presentò, nel luglio 2000, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio[2] diretta a sostituire il regolamento del 1969.

In seguito all'adozione nel novembre 2001 del parere del Parlamento europeo in prima lettura, la Commissione presentò nel febbraio 2002 una proposta modificata. Tuttavia, soprattutto a motivo delle diverse esperienze registrate a livello iniziale dopo l'apertura dei mercati, il Consiglio non è stato in grado di proseguire i suoi lavori.

Al fine di risolvere tali difficoltà e di riconciliare le diverse posizioni espresse in materia in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto nel contempo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Altmark[3], la Commissione ha adottato nel mese di luglio 2005 una proposta rivista di regolamento che sostituisce la proposta modificata del 2002.

Tale proposta si basa essenzialmente su una semplificazione dell'impostazione legislativa, una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto e un migliore rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza.

La proposta è diretta a disciplinare le modalità di intervento delle autorità competenti nel settore dei servizi pubblici di trasporto terrestri di passeggeri. A questo fine definisce le modalità di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e di concessione di diritti esclusivi in questo settore. Essa generalizza la contrattualizzazione, permettendo una maggiore trasparenza dei rapporti fra amministrazioni pubbliche e operatori dei trasporti. Contemporaneamente, come richiesto dal Parlamento europeo, la proposta riconosce per la prima volta che le autorità locali hanno libera scelta in materia di organizzazione dei trasporti pubblici e definisce un quadro chiaro sia per il caso in cui dette autorità scelgano di esperire procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico sia per il caso in cui decidano di prestare questi servizi direttamente o attraverso un operatore interno.

4. Parere della Commissione in merito agli emendamenti adottati dal Parlamento

La proposta è stata oggetto di negoziati interistituzionali che permetteranno di arrivare ad una conclusione in seconda lettura. Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo riguardano precisazioni tecniche, nonché taluni aspetti maggiormente attinenti al fondo. Le possibilità di subappalto sono disciplinate e limitate, allo scopo di assicurare che, in ogni caso, il titolare del contratto fornisca la maggior parte del servizio di trasporto. Il livello delle soglie per l'aggiudicazione diretta dei contratti di trasporto alle piccole e medie imprese è leggermente aumentato e passa da un valore annuo di 1,7 milioni di euro a 2 milioni di euro. Sono inoltre introdotti meccanismi che garantiscono la possibilità di presentare ricorsi giurisdizionali. Infine, gli emendamenti prevedono una riduzione dei tempi di entrata in vigore e del periodo transitorio del regolamento, che passano rispettivamente da 36 a 24 mesi e da 12 a 10 anni. La Commissione può accettare gli emendamenti adottati dal Parlamento in seconda lettura.

5. Conclusione

In conformità all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.

[1] Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1)

[2] COM (2000)7 def. - 2000/0212 (COD), modificata dal COM(2002)107 def.

[3] Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, non ancora pubblicata nella Raccolta.