52007PC0428

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar /* COM/2007/0428 def. - CNS 2007/0006 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.7.2007

COM(2007) 428 definitivo

2007/0006 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato, il 21 giugno 2006, un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce possibilità di pesca ai pescatori della Comunità nella zona di pesca malgascia. L’accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dal relativo allegato, è stato concluso per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile. Alla data della sua entrata in vigore, l’accordo abroga e sostituisce l’accordo di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo delle coste malgasce entrato in vigore il 28 gennaio 1986.

Il 25 gennaio 2007 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità e la Repubblica del Madagascar. Il Protocollo e il relativo allegato che stabilisce le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi da pesca della CE, tuttavia, hanno dovuto essere rinegoziati, modificati e nuovamente siglati il 16 marzo 2007, allo scopo di inserire delle domande di possibilità di pesca supplementari per dei pescherecci con palangari, con relativa correzione del tonnellaggio di riferimento e della contropartita finanziaria. Queste domande di possibilità di pesca supplementari derivano dalla dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione n. 10529/06, che modifica il regolamento n. 639/2004 del Consiglio che permette alle regioni ultraperiferiche, sulla base dell’articolo 299 del trattato, di prorogare il sistema di aiuti pubblici per il rinnovo della loro flotta. Le suddette domande sono inoltre conformi alle raccomandazioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI), che autorizzano i paesi insulari o in via di sviluppo a introdurre un piano di sviluppo della loro flotta. È quindi necessaria una proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato tra la Comunità e la Repubblica del Madagascar, per tenere conto delle modifiche introdotte nel protocollo siglato il 16 marzo 2007.

Il protocollo e il relativo allegato sono stati conclusi per un periodo di sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2007. In attesa dell’entrata in vigore del nuovo accordo, il protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure necessarie a questo fine. Essi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007. L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar ai fini dell’instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca malgascia, nell’interesse di entrambe le parti. Nel definire la propria posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex post ed ex-ante realizzata da esperti indipendenti.

Le due parti si impegnano ad avviare un dialogo politico sulle questioni di interesse comune nel settore della pesca. Nell’ambito dell’accordo di partenariato, alla luce delle attuali priorità della politica nazionale della pesca nel Madagascar, le due parti individueranno, di comune accordo, gli obiettivi da realizzare e la conseguente programmazione annuale e pluriennale, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore.

L’accordo di partenariato prevede inoltre la promozione della cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

La contropartita finanziaria, come modificata nel protocollo siglato il 16 marzo 2007, è fissata a 1 197 000 EUR all’anno per un tonnellaggio di riferimento di 13 300 tonnellate. Una percentuale di tale corrispettivo, pari all’80%, è destinata allo sviluppo e alla attuazione della politica settoriale della pesca nel Madagascar, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile. Tale sostegno finanziario si baserà sulla suddetta programmazione annuale e pluriennale.

Le possibilità di pesca previste nel protocollo modificato il 16 marzo 2007 sono state stabilite in base a tre categorie: 1) per la categoria di pesca “navi tonniere congelatrici con reti a circuizione”: 43 unità; 2) per la categoria di pesca “pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT”: 50 unità e 3) per la categoria di pesca “pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT”: 26 unità.

Inoltre 5 pescherecci potranno condurre campagne sperimentali di pesca con lenza o con palangaro di profondità per specie demersali su due periodi di 6 mesi.

I canoni applicati agli armatori sono stati fissati per ogni categoria e potrebbero globalmente apportare al Madagascar un reddito annuo supplementare di circa 465 000 EUR all’anno (per un tonnellaggio di riferimento di 13 300 tonnellate).

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, la conclusione di detto Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar.

2007/0006 (CNS)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un Accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar.

(2) È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar.

Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca | Tipo di peschereccio | Stato membro | Licenze o contingente |

Pesca del tonno | Tonniere congelatrici con reti a circuizione | Spagna | 23 |

Francia | 19 |

Italia | 1 |

Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT | Spagna | 25 |

Francia | 13 |

Portogallo | 7 |

Regno Unito | 5 |

Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT | Francia | 26 |

Pesca demersale | Pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità | Francia | 5 |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare[1].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR, in appresso denominata «Madagascar»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Madagascar, in particolare nell’ambito della Convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, in appresso «CTOI»;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della Conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, all’introduzione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che tale cooperazione debba fondarsi sulla complementarietà delle iniziative e delle azioni svolte dalle parti, congiuntamente o separatamente, in modo da assicurare la coerenza delle politiche e la sinergia degli sforzi;

DECISE, a tal fine, ad avviare un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo del Madagascar e a identificare i mezzi atti a garantire l’efficace attuazione di tale politica, nonché la necessità di rafforzare il livello decentrato nel dialogo fra i servizi tecnici da un lato e la società civile e gli operatori economici dall’altro;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle acque malgasce e per il sostegno della Comunità all’introduzione di una pesca responsabile nelle medesime acque;

RISOLUTE a promuovere una più stretta cooperazione economica nel settore dell’industria della pesca e delle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste partecipate da imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca, finalizzata a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca malgasce, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Madagascar;

- le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca malgasce;

- la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca malgasce, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

- le associazioni tra imprese dirette a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e delle attività ad esse correlate.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:

a) «autorità del Madagascar», il governo malgascio rappresentato dal suo ministero competente per la pesca;

b) «autorità comunitarie», la Commissione europea;

c) «zona di pesca malgascia», le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione malgasce;

d) «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

e) «nave d’appoggio»: qualsiasi nave di assistenza a pescherecci per l’installazione e il controllo dei dispositivi di concentrazione dei pesci;

f) «nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

g) «commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Madagascar, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

h) «trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in rada o in porto;

i) «circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque malgasce;

j) «marittimi ACP»: qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marittimi malgasci sono, in questo senso, marittimi ACP.

Articolo 3 – Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1 Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca malgasce, sulla base dei principi della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti nelle acque suddette, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2 Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale della pesca da parte del governo malgascio e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore.

3 Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, concomitanti ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4 Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi del buon governo economico e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5 In particolare, l’impiego di marittimi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di pieno diritto nell’ambito dei contratti corrispondenti e delle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4 - Cooperazione in campo scientifico

1 Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e il Madagascar cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca malgascia.

2 Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista, prevista dall’articolo 9 dell’accordo, per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

3 Le parti si impegnano a consultarsi, o direttamente, anche a livello della sottoregione, o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 5 – Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca nelle acque malgasce

1 Il Madagascar si impegna ad autorizzare le navi comunitarie ad esercitare le attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente accordo, compresi il protocollo e l’allegato.

2 Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Madagascar. Le autorità malgasce notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3 Il Madagascar si impegna a prendere gli opportuni provvedimenti per l’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità malgasce competenti per la realizzazione di tali controlli.

4 La Comunità si impegna a prendere gli opportuni provvedimenti per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione malgascia.

Articolo 6 - Licenze

1 Possono svolgere attività di pesca nelle acque malgasce solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca valida rilasciata dal Madagascar in virtù del presente accordo e del protocollo ad esso allegato.

2 La procedura per ottenere una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo.

Articolo 7 – Contropartita finanziaria

1 La Comunità versa al Madagascar una contropartita finanziaria conformemente ai termini e alle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base di due componenti relative, rispettivamente,

a) all’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche del Madagascar e

b) al sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque malgasce.

2 La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita, di comune accordo e in conformità alle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi individuati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo malgascio e in base a una programmazione annuale e pluriennale relativa alla sua attuazione.

3 La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l’eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

a) circostanze eccezionali;

b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti in applicazione delle misure di gestione degli stock di cui trattasi, ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;

c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse, alla luce del migliore parere scientifico disponibile;

d) riesame delle condizioni del sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca nel Madagascar, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

e) denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 13;

f) sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12.

Articolo 8 – Promozione della cooperazione a livello degli operatori economici e della società civile

1 Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2 Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3 Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.

4 Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste per investimenti di interesse comune, nel rispetto sistematico della legislazione vigente nel Madagascar e nella Comunità.

Articolo 9 – Commissione mista

1 È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e, segnatamente, la definizione e la valutazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

b) assicura il necessario coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2 La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nel Madagascar e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10 – Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio del Madagascar.

Articolo 11 – Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità all’articolo 13.

Articolo 12 – Sospensione

1 L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data alla quale la suddetta sospensione avrebbe effetto. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2 L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 13 – Denuncia

1 Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2 La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima del termine del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3 L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4 L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui ha effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14 – Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15 - Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque malgasce sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Madagascar, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 16 - Abrogazione

Alla data della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l’accordo di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo delle coste malgasce entrato in vigore il 28 gennaio 1986.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di adozione.

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti nell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo delle coste malgasce per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

- Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982)

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 43 unità,

- pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT: 50[2] unità,

- pescherecci con palangari di superficie di stazza inferiore o pari a 100 GT: 26 unità.

- Specie demersali: 5 unità per la pesca sperimentale con lenza o con palangaro di profondità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca malgascia soltanto se in possesso di una licenza di pesca valida rilasciata dal Madagascar nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2 Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo è composta da un lato, per il periodo di cui all’articolo 1, di un importo di 864 500 EUR all’anno, equivalente ad un quantitativo di riferimento di 13 300 t annue, e dall’altro da un importo specifico di 332 500 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, vale a dire 1 197 000 EUR, è versata annualmente dalla Comunità per tutta la durata del periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi comunitarie nelle zone di pesca malgasce supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (2 394 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria, di cui al paragrafo 1, è effettuato dalla Comunità entro il 31dicembre 2007 per il primo anno ed entro il 28 febbraio 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, la destinazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità malgasce.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico del Madagascar, aperto presso la Banca Centrale del Madagascar. Le coordinate del conto sono: Agence Comptable Centrale du Trésor public domicilié à la Banque Centrale de Madagascar Antaninarenina- Antananarivo- Madagascar- numero di conto: 213 101 000 125 TP EUR.

Articolo 3 Cooperazione per una pesca responsabile - Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque malgasce, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del protocollo, la Comunità e le autorità malgasce cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nella zona di pesca malgascia.

3. Entrambe le parti si impegnano a promuovere a livello della sottoregione la cooperazione relativa alla pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e della Commissione dell’Oceano Indiano (COI)

4. In conformità all’articolo 4 dell’accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello della sottoregione, e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessino le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Madagascar. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea e riguardante il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell’importo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati annualmente dalle navi comunitarie superino il doppio di 13 300 t (vale a dire 26 600 t), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Previa consultazione e di comune accordo tra le parti, può essere altresì deciso di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano il corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.

Articolo 5 Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà il Madagascar per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti possono condurre campagne di pesca sperimentale nelle acque di pesca malgasce, previo parere della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3. Entrambe le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici e amministrativi adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.

4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi comunitarie per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 dello stesso e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria nel caso di circostanze anomale

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Madagascar, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La decisione di sospensione verrà presa in seguito a consultazioni fra le parti, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria viene ripreso non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7 Promozione di una pesca responsabile nelle acque malgasce

1. L’ottanta per cento (80%) dell’importo totale della contropartita finanziaria stabilito all’articolo 2 e dei canoni versati dagli armatori è destinato annualmente al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo malgascio.

La gestione da parte del Madagascar dell’importo corrispondente è basata sull’individuazione, da parte di entrambe le parti, di comune accordo e conformemente alle attuali priorità della politica della pesca del Madagascar, finalizzata ad assicurare una gestione sostenibile e responsabile del settore, degli obiettivi da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in conformità del paragrafo 2 in appresso.

2. Su proposta del Madagascar e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le parti concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

1. gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la percentuale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;

2. gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’introduzione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Madagascar nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche aventi un impatto sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

3. i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti, su base annuale.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

4. Il Madagascar decide ogni anno in merito all’assegnazione della percentuale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del Protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Madagascar notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1° settembre dell’anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una correzione dell’importo destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca del Madagascar, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8 Controversie – sospensione dell’applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità al paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9 Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

a) Le autorità competenti del Madagascar notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b) In assenza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Madagascar possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c) L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque malgasce sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Madagascar, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11 Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2. Essi si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

Capo I - Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

Sezione 1 Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca malgascia soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nel Madagascar. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione malgascia, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nel Madagascar nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Le autorità competenti della Comunità presentano (per via informatica) alle competenti autorità malgasce una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

4. Le domande sono presentate al ministero competente per la pesca utilizzando i formulari il cui modello figura all’appendice I. Le autorità malgasce adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano trattati in modo riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

5. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

- una copia, autenticata dallo Stato membro di bandiera, del certificato di stazza recante la stazza della nave espressa in GT;

- una fotografia a colori recente della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve avere un formato minimo di 15x10 cm;

- una fotocopia a colori del contrassegno di immatricolazione e dell’indicativo radio[3].

6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità malgasce in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, del Protocollo.

7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

8. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dalle competenti autorità malgasce agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione della Commissione europea nel Madagascar, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5.

9. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di provata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento addizionale terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

11. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero malgascio competente per la pesca tramite la Delegazione della Commissione europea.

12. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero malgascio competente per la pesca. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Madagascar.

13. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea elabora e mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità malgasce subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità malgascia competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca . In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima.

14. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza di carta con un equivalente elettronico, quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca malgascia.

15. Le licenze per le navi di appoggio non sono soggette a canone. Le navi d’appoggio dovranno battere bandiera comunitaria o appartenere ad una società comunitaria.

Sezione 2 Condizioni di licenza - canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca malgascia per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

- 3 920 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 112 tonnellate annue;

- 3 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT, corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate all’anno;

- 1 680 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT, corrispondenti ai canoni dovuti per 48 tonnellate all’anno;

- l’importo delle licenze per la pesca demersale sarà stabilito ulteriormente in sede di commissione mista al termine della fase sperimentale. Durante la fase sperimentale, le licenze sono rilasciate a titolo gratuito.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al punto 5.

5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n+1, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement, l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), per il tramite della Delegazione della Commissione europea.

6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero malgascio competente per la pesca malgascio e agli armatori.

7. Ogni eventuale pagamento supplementare per i quantitativi catturati oltre le 112 tonnellate per le navi tonniere congelatrici, le 100 tonnellate per i pescherecci con palangari di stazza superiore a 100 GT e 48 tonnellate per i pescherecci con palangari di stazza pari o inferiore a 100 GT, verrà effettuato dagli armatori alle autorità nazionali competenti malgasce entro il 31 agosto dell’anno n+1, sul conto di cui al paragrafo 6 della Sezione 1 del presente capo, sulla base di 35 EUR per tonnellata.

8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

Capo II – Zone di pesca

1. Le navi comunitarie potranno esercitare le loro attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie. Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi di concentrazione dei pesci non appartenenti alle navi comunitarie.

Capo III - Regime di dichiarazione delle catture per le navi autorizzate a pescare nelle acque malgasce

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca malgascia e l’uscita dalla stessa, oppure

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca malgascia e un trasbordo nel porto e/o uno sbarco nel Madagascar.

2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque malgasce nell’ambito dell’accordo devono comunicare le loro catture affinché le autorità malgasce possano controllare i quantitativi pescati, poi convalidati dagli istituti scientifici competenti, secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 5 del presente allegato. Le navi di oltre 24 metri devono comunicare detti quantitativi ogni 15 giorni di calendario, al Centro di sorveglianza della pesca (CSP) malgascio, fintanto che restano nella zona di pesca malgascia. Le modalità di comunicazione delle catture sono le seguenti:

2.1 Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono comunicati al CSP nei 45 giorni successivi alla fine dell’ultima bordata effettuata durante il suddetto periodo. Inoltre tali comunicazioni devono essere effettuate tramite fax (+ 261 20 22 490 14) o tramite posta elettronica (csp-mprh@blueline.mg).

2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo il cui modello è riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca malgascia, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura “Fuori della zona di pesca malgascia”.

2.3 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo malgascio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in questione sino ad espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla normativa vigente nel Madagascar. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

4. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione di catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con uno schedario elettronico equivalente.

CAPO IV – Trasbordo e sbarchi

Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti del Madagascar.

1. Sbarchi

Le navi tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata pescata nella zona di pesca malgascia, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato al capo I, sezione 2, paragrafo 2, del presente allegato.

Un’ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione malgascio.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50% del computo definitivo delle catture (quale definito nel capo III dell’allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati verranno definite in occasione della prima riunione della commissione mista.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo finale delle catture vengono adeguati in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socio-economico generato dagli sbarchi effettuati nell’anno in questione.

Capo V - Imbarco di marittimi

1. Gli armatori di tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie impiegano cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

- per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene dai paesi ACP [4];

- per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene dai paesi ACP.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi di paesi ACP.

3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi comunitarie. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione di ogni discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marittimi dei paesi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso è stabilito di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

Capo VI - Misure tecniche

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla CTOI per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

Capo VII - Osservatori

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque malgasce nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.

1.1 Su richiesta dell’autorità competente, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato, incaricato di controllare le catture effettuate nelle acque malgasce.

1.2 L’autorità competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3 L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o, al più tardi, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta dalle autorità malgasce competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

4. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore e l’imbarco avviene all’inizio della prima bordata effettuata nelle acque di pesca malgasce successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sottoregione previsti per l’imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sottoregione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore successive, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque malgasce, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1 osserva le attività di pesca delle navi;

8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque di pesca malgasce riportati nel giornale di bordo;

8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.7 comunica alla sua autorità competente con ogni mezzo appropriato i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10. L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1 prende le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente.

15. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca malgascia nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità malgasce competenti secondo le modalità di cui sopra.

Capo VIII - Controllo

1. In conformità al punto 13 della sezione 1 del presente allegato, la Comunità europea mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità malgasce preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo (di cui al capo 1, sezione 2, punto 3, del presente allegato) inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità malgascia competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca . In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima.

3. Entrata e uscita dalla zona

3.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità competenti malgasce preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca malgascia, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo utilizzando il modello che figura nell’allegato. Una dichiarazione di intenzione di entrata non seguita da effetti deve essere annullata tramite fax o posta elettronica. Il Centro di sorveglianza della pesca deve inviare una conferma di ricevuta tramite posta elettronica ad ogni dichiarazione (entrata/uscita) direttamente al peschereccio e/o all’armatore.

3.2 Al momento della notifica dell’uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni saranno effettuate prioritariamente tramite fax (+261 20 22 490 14) o posta elettronica (csp-mprh@blueline.mg) o/e, se necessario, via radio (Codice di chiamata BLU) solo durante i giorni e le ore lavorativi nel Madagascar, frequenza 8754.00 Mhz. L’indicativo di chiamata del Centro di sorveglianza della pesca malgascio è “CHARLIE SIERRA PAPA”.

3.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità malgasce è considerata in infrazione.

3.4 Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

3.5 Al ricevimento dei messaggi di entrata e/o uscita dalla zona di pesca, le autorità malgasce si riservano il diritto di procedere ad una verifica delle catture della flotta dei pescherecci con palangari di stazza superiore a 250 GT, su un campione di circa il 10% della flotta in questione. Tali controlli vengono effettuati nel porto più vicino o in un punto di controllo in mare.

4. Procedure di controllo

4.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque di pesca malgasce permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario malgascio incaricato dell’ispezione e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

4.2 La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3 Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5. Controllo satellitare

Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 4.

6. Fermo

6.1 Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti malgasce informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle acque di pesca malgasce.

6.2 Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7. Verbale di fermo

7.1 Dopo che l’autorità competente malgascia avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il suddetto verbale.

7.2 Tale firma lascia impregiudicati i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Se egli rifiuta di firmare il documento, deve precisare i motivi per iscritto e l’ispettore appone la menzione “rifiuto di firma”.

7.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità malgasce. In caso di infrazione lieve l’autorità competente malgascia può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità malgasce, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano qualsiasi documento o informazione utile che possa chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

9.1 Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di definire l’infrazione con una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

9.2 In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa malgascia.

9.3 Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario competente, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità malgasce una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4 La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità malgasce.

9.5 Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che sono stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

- una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità malgasce, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario.

10. Trasbordi

10.1 Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque malgasce effettuano tale operazione nei porti e/o nella rada dei porti del Madagascar.

10.2 Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità malgasce, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;

- il nome, il numero OMI e la bandiera del cargo vettore;

- il quantitativo di ogni specie da trasbordare;

- il giorno e luogo del trasbordo.

10.3 Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca malgascia. I comandanti delle navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità malgasce le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca malgascia.

10.4 Nella zona di pesca malgascia è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nel Madagascar.

11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto del Madagascar consentono agli ispettori malgasci di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

APPENDICI

1 - Formulario per la domanda di licenza

2 - Giornale di bordo CTOI

3 – Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca malgascia.

Appendice 1 MINISTERO MALGASCIO COMPETENTE PER LA PESCA

DOMANDA O RINNOVO[5] DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell’armatore:

2. Indirizzo dell’armatore:

3. Nome del rappresentante o dell’agente (eventualmente):

4. Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore (eventualmente):

………………………………………………………………………………………..

5. Nome del comandante:

6. Nome dell’imbarcazione:

7. Numero di immatricolazione:

8. Numero di fax

9. Indirizzo di posta elettronica

10. Codice radio:

11. Data e luogo di costruzione:

12. Stato di bandiera:

13. Porto di immatricolazione:

14. Porto di armamento:

15. Lunghezza fuori tutto:

16. Larghezza:

17. Stazza lorda (GT):

18. Capacità della stiva:

19. Capacità di refrigerazione e di congelazione:

20. Tipo e potenza del motore:

21. Attrezzi da pesca:

22. Numero di marittimi:

23. Sistema di comunicazione:

24. Indicativo di chiamata:

25. Segnaletica utilizzata:

26. Operazioni di pesca da effettuare:

27. Luogo di sbarco:

28. Zone di pesca:

29. Specie da catturare:

30. Periodo di validità:

31. Condizioni particolari:

Parere della direzione generale della pesca e dell’acquacoltura:

Osservazioni del ministero competente per la pesca:

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA DEL TONNO |

Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro |

Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... | Capacità - (TM): ……………………………………………........ |

Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... | Comandante: ……………………………………………………….... |

Armatore: ………………………………………………………….......................... | Numero dei membri dell’equipaggio: ….…………………………………………………........................ |

Indirizzo: ………………………………………………………………………….... | Data del rapporto: ………………………………………………...... |

(Autore del rapporto): ………………………………………………................................. | Numero di giorni in mare: | Numero di giorni di pesca: Numero di cale: | Numero della bordata: |

Data | Settore | T° superfi-ciale dell’ac-qua (ºC) | Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati | Catture | Esca utilizzata |

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. | 3 - Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. | 5 - L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. |

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente. O alla CICTA, Calle Corazùon de Maria, 8, 28002 Madrid. Spagna. | 4 - Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. | 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. |

Appendice 3

[pic]

Appendice 4

Zona di pesca malgascia

[pic]

Protocollo (VMS)

che stabilisce le disposizioni relative al controllo satellitare delle navi comunitarie che esercitano la pesca nella ZEE malgascia

1. Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2012; esse si applicano in conformità del paragrafo 5 del “Capo VIII – Controllo” del relativo allegato.

2. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, operanti in virtù dell’accordo di pesca CE/Madagascar, sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE malgascia.

Ai fini del controllo satellitare, le autorità malgasce comunicano alla parte comunitaria la coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE malgascia.

Le autorità malgasce trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS 84).

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i Centri di controllo.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99%.

5. Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a controllo satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE malgascia, il Centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al centro di sorveglianza della pesca (CSP) del Madagascar, ad intervalli massimi di tre ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP malgascio. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale alle ore 6.00, 12.00 e 18.00, ora del Madagascar. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSP del Madagascar. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE malgascia.

8. I Centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque malgasce. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP malgascio ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9. Se il FMC del Madagascar constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10. I dati relativi alla sorveglianza comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità malgasce, della flotta comunitaria che pesca nell’ambito dell’accordo di pesca CE/Madagascar. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11. I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati

- l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite

- l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta

- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo satellitare, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

14. Le parti convengono di rivedere, se necessario, le suddette disposizioni.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato | Codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio “POS” |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Dato relativo alla nave – numero individuale della parte contraente (codice ISO3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360º |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |

Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

- un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

COORDINATE DEL CSP DEL MADAGASCAR

Nome del CSP: Centre de Surveillance des Pêches (CSP)

Tel. CSP:00 261 20 22 404 10

Fax CSP:00 261 20 22.490 14

E-mail CSP:csp-mprh@blueline.mg

Tel. e fax DPRH: Direction de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH)

00 261 20 22 409 00

E-mail DPRA: mamy.andriantsoa@wanadoo.mg

Indirizzo X25 = 134 164 784 14 dal CSP- Francia

208 034 164 784 14 dal CSP - Spagna, CSP - Portogallo, CSP - Italia

Modello di dichiarazione di entrata/uscita:

DICHIARAZIONE DI ENTRATA NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DEL MADAGASCAR

ENTRY REPORT IN MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE

INFORME DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A: Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail: csp-mprh@blueline.mg

Fax: 00 261 20 22 490 14

DA:

Nome della nave:

Indicativo di chiamata via radio:

Numero della licenza:

Nazionalità:

Tipo di imbarcazione:

Data di entrata:

Ora di entrata:

Posizione di entrata:

Catture a bordo prima dell’entrata nella zona:

Cattura | Numero | Peso |

Tonno rosso/Thunnus maccoyii |

Tonno albacora/Thunnus albacares |

Tonno obeso/Thunnus obesus |

Tonno bianco/Thunnus alalunga |

Pesce spada/Xiphias gladius |

Marlin bianco/Tetrapturus audax |

Marlin nero/Makaira indica |

Pesci vela/Istiophorus spp. |

Tonnetto striato/Katsuwonus pelamis |

Altro |

TOTALE |

DICHIARAZIONE DI USCITA DALLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DEL MADAGASCAR

DEPARTURE REPORT OF MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE

INFORME DE SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A: Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail: csp-mprh@blueline.mg

Fax: 00 261 20 22 490 14

DA:

Nome della nave:

Indicativo di chiamata via radio:

Numero della licenza:

Nazionalità:

Tipo di imbarcazione:

Data di uscita:

Ora di uscita:

Posizione di uscita:

Catture a bordo al momento dell’uscita dalla zona:

Cattura | Numero | Peso |

Tonno rosso/Thunnus maccoyii |

Tonno albacora/Thunnus albacares |

Tonno obeso/Thunnus obesus |

Tonno bianco/Thunnus alalunga |

Pesce spada/Xiphias gladius |

Marlin bianco/Tetrapturus audax |

Marlin nero/Makaira indica |

Pesci vela/Istiophorus spp. |

Tonnetto striato/Katsuwonus pelamis |

Altro |

TOTALE |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell’Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Madagascar, per un periodo di sei anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11. Pesca

1103. Accordi internazionali in materia di pesca

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio:

110301: “Accordi internazionali in materia di pesca”

11010404: “Accordi internazionali di pesca: spese di gestione amministrativa”

3.2 Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria:

Il protocollo allegato all’accordo di pesca tra la CE e la Repubblica del Madagascar scade il 31.12.2006. Il nuovo protocollo è concluso per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il protocollo fissa la contropartita finanziaria, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi comunitarie nelle zone di pesca del Madagascar.

3.3 Caratteristiche di bilancio ( aggiungere le righe necessarie ):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica PF |

11.0301 | SO | SD[6] | NO | NO | NO | N. 2 |

11.010404 | SO | SND[7] | NO | NO | NO | N. 2 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale |

Spese operative[8] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1[9] | a | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 7,1820 |

Stanziamenti di pagamento (SP) (SP) | b | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 7,1820 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[10] |

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,0400 | 0,0400 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,2370 | 7,2220 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,1970 | 1,2370 | 7,2220 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[11] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,0644 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0644 | 0,0644 | 0,3864 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,129 |

Totale indicativo del costo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | 1,2829 | 1,2829 | 1,2829 | 1,2829 | 1,2829 | 1,3229 | 7,7374 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | 1,2829 | 1,2829 | 1,2829 | 1,2829 | 1,2829 | 1,3229 | 7,7374 |

Cofinanziamento: Nessun cofinanziamento

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale |

f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta implica una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo interistituzionale[12] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nota: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Linea di bilancio | Entrate | [Anno n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

a) Entrate in valore assoluto |

b)Variazione delle entrate | ( |

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l’incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Totale risorse umane | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1 Necessità dell ’azione a breve o a lungo termine

L’obiettivo principale del nuovo Accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) è l’istituzione di un quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Madagascar ai fini dello sviluppo di una politica di pesca sostenibile e responsabile nella zona di pesca malgascia. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono:

- Possibilità di pesca: 43 tonniere congelatrici con reti a circuizione, 50 palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT e 26 palangari di superficie di stazza inferiore a 100 GT, vale a dire 31 licenze per palangari che permettono di includere una flotta di piccoli palangari di stazza inferiore a 100 GT provenienti da regioni ultraperiferiche e 5 licenze per la pesca demersale sperimentale, il che costituisce una novità rispetto al vecchio protocollo.

- Quantitativo di riferimento annuo: 13 300 tonnellate di tonnidi.

- Contropartita finanziaria annua: 1 197 000 EUR.

- Anticipi e canoni applicati agli armatori: 35 EUR (contro 25 EUR del precedente protocollo) per tonnellata di tonni. L’importo delle licenze per la pesca demersale sarà stabilito al termine della fase sperimentale. Gli anticipi sono fissati a 3 920 EUR/anno per tonniera con rete a circuizione, a 3 500 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT e a 1 680 EUR/anno per peschereccio con palangari di superficie di stazza inferiore a 100 GT.

5.2 Valore aggiunto dell ’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Nel caso di questo nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. La Comunità spera inoltre che con questo APP il Madagascar cooperi con la Comunità, in sedi regionali come la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI), alla lotta contro la pesca illegale e alla corretta gestione degli stock di grandi migratori.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi risponde all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d’altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell’ambito dell’ABM ai fini del controllo dell’applicazione dell’accordo sono i seguenti:

( controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca;

( raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo;

( contributo all’occupazione e al valore aggiunto nella Comunità;

( contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario;

( contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà nel Madagascar, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato;

( numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

5.4 Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito le modalità[13] di attuazione scelte:

X Gestione centralizzata

X diretta, da parte della Commissione

( indiretta

( Gestione concorrente o decentrata

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1 Sistema di controllo

La Commissione (DG FISH, in collaborazione con la delegazione della Commissione nel Madagascar) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione dell’accordo, in particolare in termini di utilizzo da parte degli operatori e di dati relativi alle catture.

6.2 Valutazione

In vista del possibile avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel marzo 2006 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo attualmente in vigore con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.

6.2.1 Valutazione ex-ante

I principali elementi della valutazione evidenziano un utilizzo delle possibilità di pesca che è sempre stato soddisfacente per i pescherecci con reti a circuizione (83% nel 2004, 93% nel 2005 e 98% nel 2006) e per i pescherecci con palangari (78% nel 2004, 85% nel 2005 e 100% nel 2006). Per quanto riguarda i quantitativi pescati i risultati sono assai variabili. Dopo essersi mantenuti attorno alle 8000 tonnellate annue fino al 2001, sono notevolmente diminuiti nel 2003 e 2004, scendendo a poche centinaia di tonnellate. Tale situazione è dovuta a fenomeni biologici ancora inspiegati che hanno avuto come risultato una concentrazione delle risorse al largo della Tanzania quando erano attese nel Canale del Mozambico. Il 2005 ha segnato un ritorno alla normalità con catture che superano le 12 000 tonnellate nella zona di pesca malgascia.

La valutazione ex-ante giudica la conclusione di un nuovo accordo favorevole a entrambe le parti.

- Valore aggiunto dell’intervento comunitario:

Mentre il ritorno sull’investimento nel 2004 era negativo per la CE (modeste catture), esso è conforme nel 2005 al livello misurato per altri accordi di pesca al tonno, con 4,8 mio EUR di valore aggiunto a favore della CE, vale a dire che 1 EUR di investimento genera circa 5 EUR di valore aggiunto. Le ricadute economiche a favore del Madagascar sono stimate a 2,2 mio EUR all’anno (contropartita, costi delle licenze e effetti economici indotti), più 4,5 mio EUR all’anno di valore aggiunto generato dall’industria conserviera.

L’accordo permette di sostenere circa 1 100 posti di lavoro a bordo e a terra di cittadini comunitari originari di zone dipendenti dalla pesca. L’accordo di pesca assicura una parte importante delle risorse per la politica settoriale della pesca nel Madagascar.

- Rischi e opzioni alternative:

L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi: gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca e i canoni degli armatori non sono stanziati come convenuto (frode) e le flotte straniere ignorano le licenze e gli altri controlli. Per evitare tali rischi, è previsto un dialogo approfondito sulla programmazione e l’attuazione della politica settoriale, in particolare nel settore del controllo e della sorveglianza.

6.2.2 Stima ex-ante del valore economico dell ’accordo e contributo finanziario della Comunità

L’accordo risponde ad una necessità degli armatori comunitari in quanto procura possibilità di pesca per una risorsa la cui ripartizione è soggetta al caso delle migrazioni attraverso le acque internazionali e le ZEE dei paesi costieri. La zona di pesca malgascia è importante a questo riguardo per almeno un trimestre all’anno. Si stima che l’accordo venga incontro anche ad una necessità del Madagascar, in quanto consente a questo paese di generare entrate in divise a partire da una risorsa che esso non ha i mezzi per sfruttare.

La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità nell’ambito di questo nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca è una dotazione unica calcolata sulla base di una dotazione finanziaria annuale pari a 1 197 000 EUR per il protocollo 2007/2012.

6.2.3 Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Il quantitativo di riferimento resta simile con la possibilità di essere leggermente aumentato. L’anticipo per le licenze dei grandi pescherecci con palangari è stato rivalutato.

È stato ristabilito il dialogo con le autorità malgasce che è venuto a mancare nel corso del protocollo precedente.

6.2.4 Modalità e periodicità delle valutazioni successive

In un’ottica di continuità con lo studio concluso nel marzo 2006 (cfr. punto 6.2) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, in futuro ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell’impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post.

7. misure antifrode

L’utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell’accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano.

La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

Azione 1 ………. |

Azione 2 ....... |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Funzionari o agenti temporanei [16](11 01 01) | A*/AD | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |

B*, C*/AST | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |

Personale finanziato[17] con l’art. 11 01 02 |

Altro personale finanziato[18] con l’art. 11 01 04 04 |

TOTALE | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 |

8.2.2 Descrizione dei compiti derivanti dall’azione

- Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:

- partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca;

- elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;

- presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio;

- partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri, da integrare nel testo finale dell’accordo.

- Controllo dell’attuazione (monitoring) degli accordi:

- sorveglianza permanente degli accordi di pesca;

- preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti della contropartita finanziaria e delle azioni specifiche o dei contributi a favore dello sviluppo di una pesca responsabile;

- presentazione di relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi;

- valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici;

- preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione dei testi dell’accordo;

- avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime.

- Assistenza tecnica:

- definire la posizione della Commissione in vista della riunione della commissione mista.

- Relazioni interistituzionali:

- rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;

- preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.

- Consultazione e coordinamento interservizi:

- mantenere contatti con le altre Direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;

- organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.

- Valutazione:

- partecipare all’aggiornamento della valutazione di impatto;

- analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare

( Posti preassegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno 2006

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4 Altre spese amministrative non incluse nell ’importo di riferimento

(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

In EUR

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |

1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |

Agenzie esecutive [19] |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros (1)° | 40 000 | 40 000 |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 40 000 | 40 000 |

(1) valutazione ex-post del protocollo in vigore e valutazione ex-ante del futuro protocollo

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

In EUR

Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |

Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 356 400 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 356 400 |

Calcolo – Funzionari e agenti contrattuali

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

- 1A = 117 000 EUR *0,25 = 29 250 EUR

1B = 117 000 EUR * 0,15 = 17 550 EUR

1C = 117 000 EUR *0,15 = 17 550 EUR

Totale parziale: 64 350 EUR (0,0644 mio EUR/anno)

Totale: 64 350 EUR/anno (0,0644 mio EUR/anno)

Calcolo – Personale finanziato con l’articolo XX 01 02

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

In EUR

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |

11 01 02 11 01 – Missioni | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 |

11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 9 000 |

XX 01 02 11 03 – Comitati[20] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 129 000 |

I bisogni in termini di risorse umane e amministrative saranno coperti all’interno della dotazione concessa alla DG che gestisce il programma nell’ambito della procedura di stanziamento annuale.

[1] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

[2] Le licenze previste per navi di stazza superiore a 100 GT possono essere utilizzate da navi di stazza inferiore a 100 GT. Tuttavia le somme forfettarie previste al capo 1, sezione 2, paragrafo 3 dell’allegato saranno quelle corrispondenti alla stazza della nave.

[3] Conformi alle norme internazionali

[4] Di cui almeno 70 marittimi sul totale della flotta europea appartenenti ai paesi membri della CTOI.

[5] Barrare la dicitura non pertinente

[6] Stanziamenti dissociati (SD)

[7] Stanziamenti non dissociati (SND)

[8] Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 interessato.

[9] In conformità al protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo se, secondo il parere del comitato scientifico, tale aumento non arreca un pregiudizio alla gestione sostenibile delle risorse del Madagascar. In tal caso, la contropartita finanziaria viene aumentata proporzionalmente e prorata temporis. Tuttavia, l’importo totale annuo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 dell’articolo 2 del protocollo (vale a dire 2 394 000 EUR). Se i quantitativi pescati dalle navi comunitarie superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo totale, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale limite viene versato l’anno successivo (secondo le disponibilità di bilancio).

[10] Spesa che rientra nell’articolo 11 01 04 del Titolo 11.

[11] Spesa che rientra nel capitolo 11 01, salvo articoli 11 01 04.

[12] Cfr. punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale.

[13] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

[14] Quale descritto nella sezione 5.3.

[15] In conformità al protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo se, secondo il parere del comitato scientifico, tale aumento non arreca un pregiudizio alla gestione sostenibile delle risorse del Madagascar. In tal caso, la contropartita finanziaria viene aumentata proporzionalmente e prorata temporis. Tuttavia, l’importo totale annuo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 dell’articolo 2 del protocollo (vale a dire 2 394 000 EUR). Se i quantitativi pescati dalle navi comunitarie superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo totale, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale limite viene versato l’anno successivo (secondo le disponibilità di bilancio).

[16] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[17] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[18] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[19] Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

[20] Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.