52007PC0406

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l'importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera /* COM/2007/0406 def. - ACC 2007/0013 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.7.2007

COM(2007)406 definitivo

2007/0139(ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l'importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli[1] si applica direttamente all'Unione europea allargata. Occorre tuttavia mantenere i flussi di scambio risultanti dalle preferenze concesse nell'ambito degli accordi bilaterali preesistenti tra la Svizzera e rispettivamente la Bulgaria e la Romania. Le concessioni commerciali bilaterali stabilite negli allegati 1 e 2 dell'accordo devono essere pertanto adattate. In attesa dell'espletamento delle procedure bilaterali per la modifica dell'accordo, è necessario adottare misure autonome e transitorie per garantire la possibilità di beneficiare del contingente.

Il verbale siglato dai rappresentanti della Comunità europea e della Svizzera il 2 maggio 2007 prevede tra l'altro concessioni comunitarie per le fragole, le bietole da coste e i cardi per le quali occorre adottare procedure di gestione dei contingenti in conformità alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[2].

Si propone pertanto che il Consiglio adotti senza indugio le misure autonome e transitorie allegate per l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l'importazione di fragole, bietole da coste e cardi originari della Svizzera.

2007/0139(ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l'importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

1. In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, occorre mantenere i flussi di scambio agricoli risultanti dalle preferenze precedentemente concesse nell'ambito degli accordi bilaterali tra questi due Stati membri e la Svizzera. La Comunità e la Svizzera hanno convenuto di procedere all'adattamento delle concessioni tariffarie nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli[4], in appresso "l'accordo", entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'adattamento di dette concessioni comprenderà l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per l'importazione di fragole (codice NC 0810 10 00), bietola da coste (o barbabietola bianca) e cardi (codice NC 0709 90 20) originari della Svizzera.

2. L'espletamento delle procedure bilaterali necessarie per adattare le concessioni contenute negli allegati 1 e 2 dell'accordo richiederà un certo tempo. Per garantire la possibilità di beneficiare del contingente fino all'entrata in vigore di tale adattamento, è opportuno aprire detti contingenti tariffari su base autonoma e transitoria. Affinché le parti dispongano del tempo necessario per completare le procedure bilaterali e le misure di attuazione, si propone di aprire detti contingenti tariffari fino al 31 dicembre 2009.

3. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[5], istituisce un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento devono essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

4. Occorre applicare le regole di origine di cui all'articolo 4 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di prodotti del codice NC 0810 10 00 originari della Svizzera.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.0948. Il volume annuale del contingente è di 200 tonnellate di peso netto.

2. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre è aperto annualmente, a titolo autonomo e transitorio, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di prodotti del codice NC 0709 90 20 originari della Svizzera.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.0950. Il volume annuale del contingente è di 300 tonnellate di peso netto.

3. Nel 2007, per l'insieme dei volumi annuali di cui ai paragrafi 1 e 2 i contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aperti per il periodo che va dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento al 31dicembre.

4. I contingenti tariffari di cui ai paragrafi 1 e 2 scadono il 31 dicembre 2009.

5. Ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano le regole di origine di cui all'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN 'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi e transitori per l'importazione di alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

LINEE DI BILANCIO

Capitolo 10 – Articolo 100: Prelievi agricoliImporto iscritto in bilancio per l'esercizio 2007: 1 486,7 milioni di euro

INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(In milioni di euro)

Linea di bilancio | Entrate[6] | Anno 2007 |

Articolo 100 | Incidenza sulle risorse proprie | –0,004 |

Articolo… | Incidenza sulle risorse proprie |

Situazione a seguito dell'azione |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

Articolo 100 | –0,004 | –0,004 |

Articolo… |

MISURE ANTIFRODE

––

ALTRE OSSERVAZIONI

Il livello attuale delle importazioni per questi due prodotti, provenienti dalla Svizzera, è basso e conseguentemente l'incidenza finanziaria della misura non è rilevante.[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132, modificato da ultimo dalla decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura (GU L346, del 29.12.2005, p. 33).

[2] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

[3] GU C … del…, pag. ….

[4] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132, modificato da ultimo dalla decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura (GU L346, del 29.12.2005, p. 33).

[5] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

[6] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.