52007PC0393

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio /* COM/2007/0393 def. - CNS 2007/0135 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.7.2007

COM(2007) 393 definitivo

2007/0135 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

Il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (CE), relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del Trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ed al fondo di ricerca carbone e acciaio, ha trasferito alla CE tutti gli elementi patrimoniali della CECA, assegnandoli alla ricerca nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio. L'utile generato da tale patrimonio è destinato esclusivamente alla ricerca in questi settori, condotta al di fuori del programma quadro.

La decisione 2003/78/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio[1], definisce le modalità di attuazione con riguardo a tale programma di ricerca.

Il programma prevede la concessione di contributi finanziari per progetti, misure di accompagnamento e altre azioni ammissibili quali definiti al punto 1.5 dell'allegato alla decisione 2003/78/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti pluriennali per il fondo, promuovendo la cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e le università. Il programma concerne i processi di produzione, l'utilizzazione e la conservazione delle risorse, i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

Nel periodo 2003-2006, il bilancio del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio è ammontato in media di circa 57 milioni di euro all'anno, assegnati a concorrenza del 27,2% e del 72,8% a ricerche concernenti rispettivamente il carbone e l'acciaio. Tale bilancio proviene segnatamente dagli interessi generati dal capitale (circa 1,6 miliardi di euro) rimasto disponibile alla scadenza del trattato CECA nel 2002. La gestione finanziaria e tecnica di questo programma di ricerca è stata affidata ad un'unità all'uopo costituita nel 2003 all'interno della Direzione generale Ricerca. Dopo tre anni di funzionamento, la gestione del fondo è efficace ed i suoi risultati possono essere paragonati a quelli delle altre attività della DG Ricerca. Nel 2006, il lasso di tempo tra la presentazione di una proposta di ricerca e la firma del relativo contratto è stato ridotto a 9 mesi e mediamente i pagamenti sono stati effettuati in 10 giorni.

Scopo del progetto di decisione riportato in allegato è di riesaminare la decisione 2003/78/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del "Fondo di ricerca carbone e acciaio" (FRCA), dopo un periodo di attuazione di cinque anni e in conformità con quanto previsto all'articolo 2 della stessa.

Questa revisione tiene inoltre conto dell'impegno della Commissione a rivedere la definizione del termine "acciaio", conformemente alla dichiarazione n. 4 che accompagna la decisione 2002/234/CECA del 27 febbraio 2002 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio[2].

Le proposte di revisione sono state discusse con i gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio nonché con il comitato di programma del carbone e dell'acciaio. Tali proposte tengono conto anche delle conclusioni a cui sono giunti nella relazione di monitoraggio gli esperti indipendenti che sono stati recentemente incaricati di procedere ad un'analisi critica del funzionamento del programma, come previsto al punto 4 dell'allegato alla decisione 2003/78/CE del Consiglio, e dei commenti espressi su tale relazione dai gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio. In conformità delle pratiche seguite per il programma quadro di ricerca in materia di comunicazione ai terzi dei risultati degli esercizi di monitoraggio dei programmi, detta relazione ed i relativi commenti dei gruppi consultivi del carbone e dell'acciaio sono stati pubblicati sul sito web CORDIS, al seguente indirizzo: http://www.cordis.lu/coal-steel-rtd/home.html.

L'impostazione generale prevede di mantenere le procedure che si sono rivelate efficaci e ben definite, apportando tuttavia un numero limitato ma necessario di adeguamenti e di semplificazioni amministrative.

La DECISIONE MODIFICATA

L'applicazione delle norme descritte nella "guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per le persone implicate nella redazione di testi legislativi in seno alle istituzioni comunitarie" ha portato ad nuova struttura ed una nuova redazione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio. Per facilitare l'esame dei testi, qui di seguito sono riportate le principali motivazioni relative al mantenimento o alla modifica del contenuto della decisione del 2003.

1. ALLARGAMENTO AI NUOVI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

L'allargamento dell'Unione europea ai nuovi Stati membri implica la modifica delle regole che disciplinano la composizione dei comitati consultivi per il carbone e l'acciaio. La proposta prevede di non modificare il numero massimo di esperti previsto per questi comitati consultivi dalla decisione 2003/78/CE, essenzialmente per non incidere sullo svolgimento e sul costo delle riunioni. La norma di almeno un rappresentante per Stato membro interessato deve dunque essere eliminata e sostituita dall'obiettivo di assicurare la più vasta rappresentazione geografica possibile. Inoltre, il trattato di adesione dell'Estonia (GU L 236 del 23 settembre 2003, pag. 589) comporta un'estensione del termine "carbone" agli scisti bituminosi (articolo 3 della nuova decisione ed appendice A dei precedenti orientamenti tecnici).

2. ENTRATA IN VIGORE DEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 7° settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) influenzano la revisione degli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del "Fondo di ricerca carbone e acciaio".

Infatti, il programma di ricerca del "Fondo di ricerca carbone e acciaio" deve completare le azioni intraprese negli Stati membri nell'ambito dei programmi comunitari esistenti, come il programma quadro. Questa complementarità si applica a vari livelli, ad esempio temi di ricerca, tipo di strumento utilizzato nei programmi, bilanci, ecc..

In un primo tempo, la Commissione ha valutato la necessità di rivedere la definizione del termine "acciaio" conformemente alla sua dichiarazione che accompagna la decisione 2002/234/CECA. Esaminando i temi che potrebbero essere finanziati dal 7° programma quadro, essa è giunta alla conclusione che questa definizione non dovesse essere modificata (articolo 3, paragrafo 2; in precedenza appendice A, paragrafo 2, degli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del FRCA).

D'altro canto, alcune misure di accompagnamento (organizzazione di conferenze e borse di ricerca) sono state eliminate in quanto già coperte dal 7° programma quadro (programma specifico "Persone").

È stato anche proposto di armonizzare il ruolo degli Stati membri nell'ambito del comitato per il programma carbone e acciaio, al fine di renderlo conforme a quello definito per i programmi specifici del 7° programma quadro.

Lo stesso dicasi della periodicità del monitoraggio per il programma FRCA, che in base alle proposte dovrebbe passare da 5 a 7 anni.

Infine, la proposta prevede di utilizzare per analogia le modalità di nomina degli esperti definite all'articolo 17 del regolamento n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università all'attuazione del Settimo programma quadro[3].

3. LE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA DI ENERGIA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il dibattito tra i capi di Stato ad Hampton Court, durante il vertice europeo del marzo 2007, l'adozione da parte della Commissione del Libro verde sull'energia nel primo semestre 2006 e la comunicazione sull'energia della Commissione nel gennaio 2007, indicano chiaramente che la sicurezza a livello di approvvigionamento energetico dell'Europa, la competitività dell'industria europea ed il controllo dell'impatto ambientale delle diverse politiche europee costituiscono per gli Stati membri priorità a livello politico.

Di conseguenza, si propone di mantenere gli obiettivi di ricerca per il carbone e l'acciaio, che figuravano nelle appendici B e C degli orientamenti tecnici del programma di ricerca del fondo e che ora costituiscono le sezioni 3 e 4 della nuova decisione (articoli da 4 a 10). Questi obiettivi indicano le seguenti priorità:

- una maggiore competitività del carbone nella Comunità;

- l'efficace tutela dell'ambiente, una migliore utilizzazione del carbone come fonte di energia pulita, la riduzione delle emissioni di CO2 legate all'uso del carbone, anche tramite la cattura e lo stoccaggio di questo gas a effetto serra;

- la gestione della dipendenza esterna per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico;

- la riduzione delle emissioni, la diminuzione del consumo di energia e dell'impatto ambientale provocato dalla produzione di acciaio;

- la conservazione delle risorse e la tutela dell'ecosistema nella fase di produzione dell'acciaio;

- il controllo e la tutela dell'ambiente negli impianti di produzione dell'acciaio e nelle vicinanze.

Per aumentare la complementarità tra programma quadro e fondo di ricerca, e/o concentrare i finanziamenti su temi selezionati, si propone di dare alla Commissione la possibilità di pubblicare inviti a presentare proposte per ricerche specifiche nel quadro di tali obiettivi di ricerca.

Questi inviti specifici saranno definiti tenendo conto dei programmi di lavoro pubblicati per il 7° programma quadro e, se necessario, delle previsioni strategiche per le piattaforme tecnologiche che interessano il programma e cioè (Estep (European Steel Technology Platform), Zep (Zero emission Fossil fuel Power plants Platform), Smr (Sustainable Minerals Resource Platform), ecc.).

4. NORME ORIZZONTALI

Il programma di ricerca modificato applica le norme orizzontali adottate dalla Commissione a cui devono conformarsi tutti i programmi di ricerca da questa gestiti. In particolare è stata inserita negli orientamenti tecnici riveduti la norma relativa ad un equilibrio tra i sessi a livello dei vari gruppi di esperti e comitati (decisione della Commissione del 19 giugno 2000 riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti[4]).

5. GESTIONE FINANZIARIA

Alla luce delle valutazioni positive formulate dai beneficiari dei programmi di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio nonché dagli esperti incaricati del monitoraggio dei programmi del fondo (in particolare dai membri dei comitati consultivi carbone e acciaio), si propone di mantenere i principi di base che disciplinano gli aspetti finanziari delle sovvenzioni di ricerca.

Le proposte prevedono ad esempio di mantenere la struttura dei costi ammissibili quale definita nella decisione 2003/78/CE relativa agli orientamenti tecnici, cioè la definizione di categorie di costi ammissibili e la previsione di un finanziamento forfettario per le spese indirette (portato al 35% delle spese ammissibili per il personale). Dalle simulazioni realizzate in base ai contratti di ricerca firmati dal 2002, è risultato che il proposto aumento del tasso dal 30 al 35% copre le spese di viaggio, che scompaiono dell'elenco di costi ammissibili. Queste simulazioni dimostrano inoltre che le spese indirette calcolate in base al tasso del 35% per le spese di personale ammissibili, sono paragonabili a quelle ottenute applicando ai costi diretti totali, che non includono quelli previsti dai contratti, il tasso forfettario del 20% utilizzato per i programmi di ricerca finanziati nell'ambito del 6° e del 7° programma quadro.

È proposta una definizione più precisa delle diverse categorie di costi operativi sulla base dell'esperienza acquisita nei primi cinque anni di esistenza del fondo.

D'altra parte, per favorire le proposte di ricerca relative a progetti pilota o di dimostrazione, si propone di aumentare il contributo finanziario massimo dal 40 al 50% dei costi autorizzati. Per le altre azioni, i contributi finanziari massimi restano invariati.

Tutte le altre disposizioni rimangono invariate.

2007/0135 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio,

vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio[5], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione[6],

visto il parere del Parlamento europeo[7],

considerando quanto segue:

(1) L'utile proveniente dagli investimenti del valore patrimoniale netto della CECA in liquidazione e, dopo la conclusione della liquidazione, il patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assegnati al fondo di ricerca carbone e acciaio destinato a finanziare esclusivamente progetti di ricerca al di fuori del programma quadro di ricerca nei settori collegati all'industria del carbone e dell'acciaio.

(2) Il fondo di ricerca carbone e acciaio deve essere gestito dalla Commissione secondo principi analoghi a quelli dei precedenti programmi di ricerca tecnica della CECA nei settori del carbone e dell'acciaio e sulla base di orientamenti pluriennali che devono costituire la prosecuzione di detti programmi CECA, assicurando che le attività di ricerca risultino fortemente concentrate e completino quelle del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico.

(3) Il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) stabilito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006[8] giustifica la revisione della decisione 2003/78/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio[9], al fine di garantire che tale fondo completi il settimo programma quadro nei settori in questione.

(4) La ricerca e lo sviluppo tecnologico costituiscono un importante strumento per sostenere gli obiettivi energetici della Comunità in materia di fornitura del carbone comunitario nonché della sua conversione e utilizzazione in condizioni competitive ed ecologiche. Inoltre, la crescente internazionalizzazione del mercato del carbone e la dimensione mondiale dei problemi cui è confrontato significano che la Comunità deve assumere un ruolo guida per far fronte alle sfide legate alle tecniche moderne, alla sicurezza nelle miniere e alla protezione dell'ambiente sulla scena mondiale, predisponendo il trasferimento delle conoscenze necessario per conseguire ulteriori progressi tecnologici e migliori condizioni di lavoro (salute e sicurezza) nonché una maggiore protezione dell'ambiente.

(5) Con l'obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, le attività di RST devono porre l'accento segnatamente sullo sviluppo di tecnologie nuove o al miglioramento di quelle esistenti, al fine di garantire una produzione economica, pulita e sicura di acciaio e prodotti derivati, caratterizzati da prestazioni sempre migliori, idonei all'impiego previsto e in grado di assicurare la soddisfazione dei consumatori, una maggiore durata e facilità di recupero e riciclaggio.

(6) L'ordine in cui sono riportati nella presente decisione gli obiettivi in materia di ricerca non comporta una valutazione sul carattere prioritario di tali obiettivi.

(7) Nell'ambito delle attività di gestione del fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione deve essere assistita da gruppi consultivi e tecnici, in rappresentanza di una vasta gamma di interessi del settore industriale e delle altre parti in causa.

(8) Il recente allargamento, con l'adesione di nuovi Stati membri, richiede la modifica degli orientamenti tecnici approvati il 1° febbraio 2003, in particolare per quanto riguarda la composizione dei gruppi consultivi e la definizione di carbone.

(9) Conformemente alla dichiarazione n. 4, che accompagna la decisione 2002/234/CECA del 27 febbraio 2002 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio[10], la Commissione ha riesaminato la definizione di acciaio ed è giunta alla conclusione che non è necessario cambiarla. In effetti, questioni come i getti di acciaio, i prodotti di fucinatura e i prodotti di metallurgia delle polveri sono già trattate nell'ambito del settimo programma quadro.

(10) L'impostazione generale per la revisione della decisione 2003/78/CE del Consiglio è di mantenere le procedure che i gruppi consultivi hanno ritenuto efficaci, apportando un numero limitato ma necessario di modifiche e di semplificazioni amministrative al fine di assicurare la complementarità con il settimo programma quadro.

(11) Come previsto dal settimo programma quadro, tali modifiche includono la soppressione di alcune misure di accompagnamento. È inoltre necessario allineare la frequenza stabilita per la revisione dei programmi e la nomina di esperti con quella prevista nel settimo programma quadro.

(12) Le norme in materia di composizione dei gruppi consultivi dovrebbero essere rivedute, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione degli Stati membri interessati e l'equilibrio tra i sessi[11].

(13) Si deve dare alla Commissione la possibilità di pubblicare inviti a presentare proposte specifiche nell'ambito degli obiettivi di ricerca stabiliti dalla presente decisione.

(14) Il massimale per il contributo finanziario complessivo del fondo di ricerca a favore di progetti pilota e dimostrativi deve essere portato al 50% dei costi ammissibili.

(15) Va mantenuta la struttura dei costi ammissibili, deve essere migliorata la definizione delle categorie dei costi e va modificata la percentuale da utilizzare per il calcolo delle spese generali.

(16) La Commissione ha riesaminato gli orientamenti tecnici stabiliti con la decisione 2003/78/CE e, in considerazione delle modifiche necessarie, è giunta alla conclusione che è opportuno sostituire tale decisione.

(17) Per garantire la continuità necessaria con la decisione 2003/78/CE, la presente decisione deve essere applicata a decorrere del 16 settembre [… ]. I candidati che presentano proposte tra il 16 settembre e la data di entrare in vigore della presente decisione saranno invitati a presentare nuovamente le loro proposte in conformità della presente decisione. Ciò consentirà loro di beneficiare delle condizioni più favorevoli previste dalla presente decisione, in particolare per quanto riguarda il contributo finanziario a favore di progetti pilota e dimostrativi.

(18) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12], applicata per analogia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

La presente decisione adotta un programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per l'attuazione di detto programma.

Capo II Programma di Ricerca

Sezione 1Adozione del programma di lavoro

Articolo 2 Adozione

È approvato un programma di ricerca per il fondo di ricerca carbone ed acciaio, in prosieguo "il programma di ricerca".

Il programma è inteso a sostenere la competitività nei settori comunitari connessi all'industria del carbone e dell'acciaio. Esso è coerente con gli obiettivi della Comunità a livello scientifico, tecnologico e politico e completa le attività svolte negli Stati membri nell'ambito dei programmi di ricerca comunitari esistenti, come il programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in seguito denominato "il programma quadro di ricerca").

Vengono incoraggiati il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi, come pure lo scambio di informazioni tra i progetti finanziati nell'ambito del presente programma e quelli finanziati nel contesto del programma quadro di ricerca.

Il programma di ricerca sostiene le attività di ricerca finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti per il carbone nella sezione 3 e per l'acciaio nella sezione 4.

SEZIONE 2 DEFINIZIONI DI CARBONE E ACCIAIO

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni.

1. Con carbone si intende uno dei seguenti prodotti:

2. carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni "A" di medio rango (carboni sub-bituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

3. bricchette di carbon fossile;

4. coke e semi-coke derivati dal carbon fossile;

5. lignite, inclusi i carboni di basso rango "C" (orto-ligniti) e i carboni di basso rango "B" (meta-ligniti) quali definiti da detta codificazione;

6. bricchette di lignite;

7. coke e semi-coke derivati dalla lignite;

8. scisti bituminosi.

9. Con acciaio si intende uno dei seguenti prodotti:

10. materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro;

11. ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghe;

12. prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o speciale (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione), come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri;

13. prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergelle, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi;

14. prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche;

15. prodotti della prima trasformazione dell'acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.

SEZIONE 3 OBIETTIVI DI RICERCA PER IL CARBONE

Articolo 4 Migliorare la competitività del carbone comunitario

1. L'obiettivo è di giungere alla riduzione dei costi di produzione complessivi della produzione mineraria, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi per l'utilizzazione del carbone. I progetti di ricerca concernono l'intera catena di produzione del carbone e cioè:

(a) - tecniche moderne di prospezione dei giacimenti,

(b) - pianificazione mineraria integrata,

(c) - tecnologie di abbattimento ed estrazione ad alto rendimento e fortemente automatizzate, corrispondenti alla particolare geologia dei giacimenti europei di carbon fossile,

(d) - adeguate tecnologie di armatura,

(e) - sistemi di trasporto,

(f) - servizi di alimentazione elettrica, sistemi di comunicazione e informazione, trasmissione, monitoraggio e controllo del processo,

(g) - tecniche di preparazione del carbone orientate alle esigenze dei mercati di consumo,

(h) - conversione del carbon fossile,

(i) - combustione del carbone.

2. I progetti di ricerca sono anche intesi a realizzare progressi scientifici e tecnologici che dovrebbero permettere una maggiore comprensione del comportamento e un migliore controllo dei giacimenti, con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che influenzano le attività minerarie. I progetti di ricerca che perseguono questi obiettivi offrono la prospettiva di risultati applicabili a breve o a medio termine a gran parte della produzione comunitaria.

La preferenza è data a progetti che promuovono almeno uno dei seguenti obiettivi:

16. l'integrazione di singole tecniche in sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di estrazione integrati;

17. una sostanziale riduzione dei costi di produzione;

18. benefici in termini di sicurezza in miniera e ambiente.

Articolo 5 Salute e sicurezza nelle miniere

I progetti concernenti le attività di cui all'articolo 4, lettere da a) a f), devono essere accompagnati da adeguate iniziative in materia di sicurezza mineraria, rilevamento e controllo dei gas, aerazione e climatizzazione, al fine di migliorare le condizioni di lavoro in sotterraneo e gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 6 Efficace protezione dell'ambiente e maggiore utilizzazione del carbone come fonte energetica pulita

I progetti di ricerca che perseguono questo obiettivo sono intesi a minimizzare gli effetti che l'estrazione e l'impiego del carbone nella Comunità hanno sull'atmosfera, sull'acqua e in superficie, nel quadro di una strategia di gestione integrata contro l'inquinamento. Poiché l'industria carboniera comunitaria è in costante ristrutturazione, la ricerca è intesa anche a minimizzare l'impatto ambientale delle miniere sotterranee destinate alla chiusura.

La preferenza è data a progetti che concernono uno o più dei seguenti temi:

19. la riduzione delle emissioni prodotte dall'uso del carbone, inclusa la cattura e lo stoccaggio del CO2;

20. la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dai giacimenti di carbone, in particolare del metano;

21. il reinserimento nella miniera dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione nonché, eventualmente, di altre forme di rifiuti;

22. la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;

23. la protezione delle falde freatiche e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;

24. la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti che usano principalmente carbone e lignite prodotti nella Comunità;

25. la protezione degli impianti di superficie da fenomeni di subsidenza a breve e a lungo termine.

Articolo 7 Gestione della dipendenza esterna per l'approvvigionamento di energia

I progetti di ricerca che rientrano in tale ambito si interessano alle prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e alla valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, dei giacimenti di carbone che non è possibile sfruttare in modo economico utilizzando le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative, che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come l'assorbimento di metano o di biossido di carbonio, l'estrazione di metano dai depositi carboniferi e la gassificazione del carbone in sotterraneo.

SEZIONE 4 OBIETTIVI DI RICERCA PER L'ACCIAIO

Articolo 8 Tecniche nuove e perfezionate di fabbricazione dell'acciaio e di finitura

Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a perfezionare i processi di produzione dell'acciaio, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti. I progetti di ricerca devono riguardare uno o più dei seguenti settori:

(a) - nuovi e più efficaci processi di riduzione del minerale di ferro;

(b) - processi e operazioni di fabbricazione della ghisa;

(c) - processi del forno elettrico ad arco;

(d) - processi di fabbricazione dell'acciaio;

(e) - tecniche di metallurgia secondaria;

(f) - tecniche di colata continua e di colata semifinita, con e senza laminazione diretta;

(g) - tecniche di laminazione, finitura e rivestimento;

(h) - tecniche di laminazione a caldo e freddo, processi di decapaggio e finitura;

(i) - strumentazione, controllo e automazione dei processi;

(j) - manutenzione e affidabilità delle linee di produzione.

Articolo 9 RST e utilizzazione dell'acciaio

Le iniziative di RST sull'utilizzazione dell'acciaio sono essenziali per poter soddisfare le future esigenze dei consumatori e creare nuove opportunità di mercato. I progetti di ricerca devono riguardare uno o più dei seguenti settori:

(a) - nuovi tipi di acciaio per applicazioni complesse;

(b) - proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura;

(c) - prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio;

(d) - acciaio contenente compositi e strutture sandwich;

(e) - modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche;

(f) - sicurezza strutturale e metodi di progettazione, in particolare con riferimento alla resistenza a incendi e terremoti;

(g) - tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali;

(h) - normalizzazione di prove e metodi di valutazione.

Articolo 10 Conservazione di risorse e miglioramento delle condizioni di lavoro

La conservazione di risorse, la tutela dell'ecosistema e gli aspetti di sicurezza devono costituire parte integrante delle azioni di RST, tanto per la produzione di acciaio quanto per il suo impiego. I progetti di ricerca devono riguardare uno o più dei seguenti settori:

(a) - tecniche di riciclo dell'acciaio dismesso di varia provenienza e classificazione del rottame di acciaio;

(b) - tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile;

(c) - controllo e protezione dell'ambiente sul posto di lavoro e nelle vicinanze;

(d) - recupero di siti siderurgici;

(e) - miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita sul posto di lavoro;

(f) - metodi ergonomici;

(g) - salute e sicurezza sul posto di lavoro;

(h) - riduzione dell'esposizione alle emissioni sul lavoro.

Capo III Orientamenti tecnici pluriennali

Sezione 1 Partecipazione

Articolo 11 Stati membri

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al Programma di ricerca e presentare una domanda di contributo finanziario, a condizione che intenda svolgere un'attività di RST o contribuire in maniera sostanziale a tale attività.

Articolo 12 Paesi candidati

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, stabilito in un paese candidato può partecipare al programma di ricerca senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, tranne qualora altrimenti previsto nei rispettivi Accordi europei e nei relativi protocolli aggiuntivi nonché nelle decisioni dei diversi consigli di associazione.

Articolo 13 Paesi terzi

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempreché tale partecipazione sia nell'interesse della Comunità.

SEZIONE 2 ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Articolo 14 Progetti di ricerca

Un progetto di ricerca è finalizzato all'attuazione di studi o lavori sperimentali, allo scopo di acquisire nuove conoscenze intese a facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, come la creazione o lo sviluppo di prodotti, di processi di produzione o di servizi.

Articolo 15 Progetti pilota

Un progetto pilota è caratterizzato dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando componenti sufficientemente grandi al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l'affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale.

Articolo 16 Progetti dimostrativi

Un progetto dimostrativo è un'azione caratterizzata dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile.

Articolo 17 Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento concernono la promozione dell'uso delle conoscenze acquisite o l'organizzazione di seminari o conferenze ad hoc collegati alle priorità del programma.

Articolo 18 Azioni di sostegno e preparatorie

Le azioni di sostegno e preparatorie sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma di ricerca, come la valutazione e la selezione delle proposte di cui agli articoli 27 e 28, il monitoraggio e la valutazione periodici di cui all'articolo 38, studi, raggruppamento o creazione di reti per progetti che sono collegati e sono finanziati nell'ambito del programma.

La Commissione può, nei casi in cui lo ritiene opportuno, nominare esperti indipendenti ed altamente qualificati per assisterla con riguardo alle azioni di sostegno e preparatorie.

SEZIONE 3 GESTIONE DEL PROGRAMMA

Articolo 19 Gestione

Il programma è gestito dalla Commissione. Essa è assistita dal comitato del carbone e dell'acciaio, dai gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio e dai gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio.

Articolo 20 Istituzione dei gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio

I gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio (in seguito denominati "i gruppi consultivi") sono gruppi consultivi tecnici indipendenti.

Articolo 21 Compiti dei gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio

Per gli aspetti attinenti alle azioni di RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza per quanto riguarda:

26. sviluppo generale del programma di ricerca, fascicolo informativo di cui all'articolo 25 e futuri orientamenti;

27. coerenza e possibile sovrapposizione con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale;

28. elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;

29. lavori effettuati su progetti specifici;

30. obiettivi di ricerca del programma di ricerca elencati nelle sezioni 3 e 4;

31. obiettivi prioritari annui elencati nel fascicolo informativo ed eventualmente adeguati obiettivi prioritari per gli inviti mirati di cui all'articolo 25;

32. preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui agli articoli 27 e 28;

33. valutazione delle proposte di azioni di RST, e priorità da accordare a tali proposte, considerati i fondi disponibili;

34. numero, competenze e composizione dei gruppi tecnici di cui all'articolo 24;

35. la redazione di due inviti mirati per le proposte di cui all'articolo 25;

36. altre misure, ove richiesto dalla Commissione.

Articolo 22 Composizione dei gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri sono nominati dalla Commissione ed agiscono a titolo personale durante un periodo di 42 mesi. Le nomine possono essere revocate.

La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute secondo le seguenti modalità:

(a) dagli Stati membri;

(b) dagli enti di cui alle tabelle riportate in allegato;

(c) in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri.

La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un'equilibrata gamma di competenze e la più larga rappresentazione geografica possibile.

I membri devono esercitare un'attività nel settore di cui trattasi e conoscere le priorità industriali. Inoltre la Commissione deve cercare di conseguire un equilibrio tra i sessi quando nomina i membri dei gruppi consultivi.

Articolo 23 Riunioni dei gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio

Le riunioni dei gruppi consultivi sono organizzate e presiedute dalla Commissione che assicura anche le funzioni di segretariato.

Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di procedere ad una votazione. Ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può eventualmente invitare degli esperti a partecipare alle riunioni. Tali esperti e gli osservatori non hanno diritto di voto.

Nei casi opportuni (ad esempio, per fornire consulenza su questioni che interessano entrambi i settori), i due gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.

Articolo 24 Istituzione e compiti dei gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio

I gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio hanno il compito di fornire alla Commissione una consulenza su progetti pilota o dimostrativi ed, eventualmente, per la definizione degli obiettivi prioritari del programma di ricerca.

I membri devono essere nominati dalla Commissione e provenire da settori collegati all'industria del carbone e dell'acciaio, da organizzazioni di ricerca o dalle industrie utilizzatrici, nelle quali dovrebbero essere responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione.

Inoltre, la Commissione cerca di raggiungere un equilibrio tra i sessi quando nomina i membri dei gruppi tecnici.

Se possibile, le riunioni dei gruppi tecnici sono tenute in luoghi che permettono di procedere nelle migliori condizioni al monitoraggio dei progetti ed alla valutazione dei risultati.

SEZIONE 4 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

Articolo 25 Invito a presentare proposte

1. La presente decisione lancia un invito aperto e permanente a presentare proposte. Se non altrimenti specificato, la data limite per l'invio delle proposte da valutare è fissata al 15 settembre di ogni anno.

2. Quando la Commissione decide, a norma dell'articolo 41, lettere (d) ed (e), di modificare la data limite per l'invio delle proposte di cui al paragrafo 1 o di indire inviti mirati per la presentazione di proposte, essa pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Gli inviti mirati precisano le date e le modalità per la presentazione nonché se questa ha luogo in una o due fasi. Per la valutazione delle proposte, gli inviti specificano le priorità, eventualmente i tipi di progetto ammissibili quali indicati agli articoli da 14 a 18 ed il finanziamento previsto.

3. La Commissione elabora un fascicolo informativo che illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, I formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

La Commissione rende pubblico il fascicolo informativo tramite il servizio comunitario di informazione per la ricerca e lo sviluppo (CORDIS) o il corrispondente sito.

Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel fascicolo informativo, di cui è possibile ottenere una copia su carta rivolgendosi alla Commissione.

Articolo 26 Contenuto delle proposte

Le proposte si riferiscono agli obiettivi di ricerca previsti al capo II, sezioni 3 e 4, ed eventualmente agli obiettivi prioritari elencati nel fascicolo informativo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3, o agli obiettivi prioritari definiti negli inviti mirati a presentare proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partnership (compreso il ruolo dettagliato di ogni partner), struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, nonché una stima dei benefici attesi sul piano industriale, economico, sociale e ambientale.

Il costo totale proposto e la sua ripartizione devono essere realistici ed efficaci, il progetto è concepito per conseguire un rapporto costi/benefici positivo.

Articolo 27 Valutazione delle proposte

La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte.

La Commissione elabora un manuale per la valutazione e la selezione dei progetti di RST.

Articolo 28 Selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti

1. La Commissione registra le proposte ricevute e ne verifica l'ammissibilità.

2. La Commissione procede alla valutazione delle proposte con l'assistenza di esperti indipendenti.

3. La Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito. Questo ordine può essere discusso nell'ambito del gruppo consultivo competente.

4. La Commissione decide in merito alla scelta dei progetti ed allo stanziamento di fondi. Quando l'importo stimato del contributo comunitario nell'ambito del programma di ricerca è pari o superiore a 0,6 milioni di €, si applica il disposto dell'articolo 41, lettera (a).

5. La Commissione, assistita dai gruppi tecnici di cui all'articolo 24, procede al monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.

Articolo 29 Convenzioni di sovvenzione

I progetti basati sulle proposte selezionate nonché le misure e le azioni di cui agli articoli da 14 a 18 sono oggetto di una convenzione di sovvenzione. Questa è stipulata in base al contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.

Le convenzioni di sovvenzione definiscono il contributo finanziario assegnato nell'ambito del programma, stabilito sulla base dei costi ammissibili, nonché le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e audit. Inoltre esse prevedono disposizioni in materia di divulgazione e utilizzo nonché di diritti di accesso.

Articolo 30 Contributo finanziario

Il programma è basato su convenzioni di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario complessivo, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Gli appalti pubblici possono essere utilizzati per la fornitura di beni mobili o immobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi necessari per l'attuazione delle azioni di sostegno e preparatorie.

Fatto salvo il precedente paragrafo, il massimale del contributo finanziario totale, espresso in percentuale dei costi ammissibili di cui agli articoli da 31 a 35, è stabilito a:

per progetti di ricerca | fino al 60% |

per progetti pilota e dimostrativi | fino al 50% |

per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie | fino al 100% |

37. Articolo 31 Costi ammissibili

1. I costi ammissibili includono:

38. costi per le apparecchiature;

39. costi per il personale;

40. costi operativi;

41. costi indiretti.

2. I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali sostenuti per l'esecuzione del progetto secondo i termini previsti dalla convenzione di finanziamento. Contraenti, contraenti associati e sub-contraenti non possono reclamare i tassi che figurano in preventivo o quelli commerciali.

Articolo 32 Costi per le apparecchiature

Le spese per le apparecchiature acquistate o in locazione direttamente correlate all'esecuzione del progetto possono essere addebitate come costi diretti. I costi ammissibili per le apparecchiature in locazione non devono superare i costi ammissibili per il loro acquisto.

Articolo 33 Costi per il personale

Sono imputabili al progetto i costi delle ore di lavoro effettivamente prestate e dedicate esclusivamente al progetto dal personale scientifico, con diploma universitario o personale tecnico, e dai lavoratori manuali alle dirette dipendenze del contraente. Qualsiasi ulteriore costo per personale, come le borse di studio, richiede una preventiva approvazione scritta della Commissione. Tutte le ore di lavoro imputate devono essere registrate e certificate.

Articolo 34 Costi operativi

I costi operativi direttamente correlati all'esecuzione del progetto comprendono esclusivamente i costi concernenti:

42. materie prime;

43. beni di consumo;

44. energia;

45. trasporto di materie prime, beni di consumo, apparecchiature, prodotti, carburanti;

46. manutenzione, riparazione, modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti;

47. servizi concernenti le IT e servizi specifici di altro tipo;

48. locazione di apparecchiature;

49. analisi e prove;

50. organizzazione di seminari specifici;

51. certificazione dei rendiconti finanziari e garanzie bancarie;

52. tutela delle conoscenze;

53. assistenza da parte di terzi.

Articolo 35 Costi indiretti

Tutte le altre spese, come i costi fissi o le spese generali, che possono essere sostenuti nell'ambito del progetto e che non sono specificamente identificati nelle precedenti categorie, incluse le spese di viaggio e di soggiorno, sono coperte da una somma forfettaria che ammonta al 35% dei costi ammissibili per il personale di cui all'articolo 33.

SEZIONE 5 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Articolo 36 Relazioni tecniche

Per i progetti di ricerca, pilota e dimostrativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 il contraente/i contraenti presenta/no relazioni periodiche. Tali relazioni sono utilizzate per illustrare i progressi tecnici realizzati.

Alla fine dei lavori, i beneficiari trasmettono una relazione finale che comprende una valutazione delle possibilità di sfruttamento e dell'impatto. Tale relazione è pubblicato dalla Commissione integralmente o in forma sintetica a seconda dall'importanza strategica del progetto e dopo aver interpellato il gruppo consultivo competente.

La Commissione può eventualmente chiedere al beneficiario o ai beneficiari di trasmettere relazioni finali sulle misure di accompagnamento di cui all'articolo 17 nonché sulle azioni di sostegno e preparatorie di cui all'articolo 18 e decidere, se del caso, la loro pubblicazione.

Articolo 37 Esame annuale

La Commissione effettua ogni anno un esame concernente le attività del programma di ricerca ed i progressi delle azioni di RST. La relazione contenente tale esame è trasmessa al comitato.

La Commissione può nominare esperti indipendenti ed esperti altamente qualificati per assisterla nella realizzazione dell'esame annuale.

Articolo 38 Monitoraggio e valutazione del programma

1. La Commissione realizza un esercizio di monitoraggio del programma di ricerca che include una valutazione dei benefici previsti. Una relazione su tale esercizio è pubblicata entro la fine del 2013 e in seguito ogni sette anni. Tali relazioni sono rese pubbliche tramite il servizio comunitario di informazione per la ricerca e lo sviluppo (CORDIS) o il sito web corrispondente.

2. La Commissione effettua una valutazione del programma di ricerca dopo che sono stati completati i progetti finanziati nel corso di un settennato. Devono essere valutati anche i benefici delle azioni di RST per la società e per i settori interessati. La relazione di valutazione è pubblicata.

3. Nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita da gruppi di esperti altamente qualificati da essa nominati.

Articolo 39 Nomina di esperti indipendenti ed altamente qualificati

Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti ed altamente qualificati prevista agli articoli 18, 28, paragrafo 2, e 38.

Capo IV Disposizioni finali

Articolo 40 Riesame degli orientamenti tecnici pluriennali

Gli orientamenti tecnici pluriennali stabiliti nel capo III sono riesaminati ogni sette anni, con il primo periodo che termina il 31 dicembre 2014. A tal fine e al più tardi nel corso dei primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun settennato, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti tecnici e propone le opportune modifiche.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo di sette anni.

Articolo 41 Misure di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, quanto segue:

(a) approvazione delle azioni da finanziare quando l'importo stimato del contributo comunitario previsto nell'ambito di tale programma è pari o superiore a 0,6 milioni di euro;

(b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di cui all'articolo 38;

(c) modifiche al capo II, sezioni 3 e 4;

(d) cambiamento della data limite di cui all'articolo 25;

(e) elaborazione di inviti mirati a presentare proposte;

(f) altre questioni attinenti al programma.

Articolo 42 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell'acciaio (in seguito denominato il "comitato").

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano per analogia gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 43 Abrogazione e disposizioni transitorie

[Se l'adozione interviene prima del 15 giugno 2008:]

["La decisione 2003/78/CE è abrogata. Tuttavia, essa resta in vigore fino al 31 dicembre 2008 per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate prima del 15 settembre 2007."]

[Se l'adozione interviene dopo il 15 giugno 2008:]

["La decisione 2003/78/CE è abrogata. Tuttavia essa resta in vigore fino al 31 dicembre 2009 per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate prima del 15 settembre 2008.]

Articolo 44

Applicabilità

["La presente decisione si applica a decorrere dal 16 settembre 2007."]

[oppure]

["La presente decisione si applica a decorrere dal 16 settembre 2008."]

Articolo 45 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Composizione del gruppo consultivo per il carbone di cui all'articolo 23:

[pic]

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: estrazione e impiego del carbone, ambiente e questioni sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

Composizione del gruppo consultivo per l'acciaio di cui all'articolo 23:

[pic]

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; ghisa; fabbricazione dell'acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell'acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell'acciaio; questioni ambientali e sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

[1] GU L 29 del 5.2.2003, pag. 28

[2] GU L 79 del 22.3.2002, pag. 60

[3] GU L 391 del 30.12.2006, p. 7

[4] GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34

[5] GU L 29, 5.02.2003, pag. 22.

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

[9] GU L 29 del 5.2.2003, pag. 28.

[10] GU L 7 9, 22 0 3 200 2, p. 42

[11] GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[13] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 6.