52007PC0389

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio /* COM/2007/0389 def. - COD 2005/0032 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.7.2007

COM(2007) 389 definitivo

2005/0032 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio

2005/0032 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER DELLA PROPOSTA

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)112 –– 2005/0032 (COD)) | 5 aprile 2005 |

Data del parere del Parlamento europeo (prima lettura): (PE A6-0194/2006) | 1 giugno 2006 |

Data dell'adozione della posizione comune del Consiglio: | 21 maggio 2007 |

2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta è intesa ad aggiornare l’attuale regolamento sui registri di imprese (regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio) per tener conto di nuove esigenze. In particolare sono progressivamente emersi tre tipi di bisogni supplementari:

- la globalizzazione dell’economia rende necessaria la raccolta di informazioni sui gruppi di imprese;

- l’integrazione delle attività dei diversi settori richiede una copertura completa dell’intera economia;

- il mercato unico necessita di una maggiore comparabilità statistica la quale è in funzione, in particolare, della disponibilità di fonti armonizzate per la popolazione di imprese operanti nell’UE.

La proposta della Commissione è intesa ad abrogare il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. GENERAL ità

In prima lettura il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione, apportandovi 22 emendamenti. Per la maggior parte, tali emendamenti non avevano un'incidenza sulla sostanza della proposta, ma riguardavano solo aspetti tecnici secondari o erano di natura meramente editoriale.

3.2. Decisioni sugli emendamenti del Parlamento europeo dopo la prima lettura

La Commissione ha approvato gli emendamenti proposti dal Parlamento. Nella sua risoluzione il Parlamento europeo adotta un approccio positivo nei confronti della proposta. I suoi 22 emendamenti sono perlopiù destinati a chiarire il testo sotto l'aspetto tecnico e editoriale e il Consiglio li ha inclusi nella sua posizione comune.

3.3. N uove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione

Il 17 luglio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/512/CE che modifica la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e che introduce una nuova procedura denominata "procedura di regolamentazione con controllo" (articolo 5 bis).

La nuova procedura va applicata in sede di adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

Il Consiglio ha introdotto nuove disposizioni che concernono l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione cui si applica la nuova procedura.

In particolare sono conferite alla Commissione competenze in tema di aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche dei registri di cui all'allegato del regolamento, delle loro definizioni e delle norme in materia di continuità, di definizione della copertura delle imprese più piccole e dei gruppi costituiti da imprese tutte residenti, di determinazione di norme comuni in tema di qualità nonché del contenuto e della periodicità delle relazioni sulla qualità e di adozione di norme circa l'aggiornamento dei registri. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

L'espressione "esso è applicabile con effetto dall’1 gennaio 2007" è stata depennata dall'articolo 18 a causa del ritardo accumulato nell'adozione del regolamento; il suo scopo era quello di precisare la data di applicazione per il futuro, non con effetto retroattivo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

La Commissione approva tali nuove disposizioni.

4. Conclusion E

In tali condizioni e per le ragioni suindicate, la Commissione esprime parere favorevole sulla posizione comune del Consiglio adottata all'unanimità.