52007PC0351

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra /* COM/2007/0351 def. - ACC 2007/0120 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.6.2007

COM(2007) 351 definitivo

2007/0120 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, in appresso "Montenegro", dall'altra[1].

2. Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 24 luglio 2006, il 15 marzo 2007 la Commissione ha concluso i negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con il Montenegro. La Commissione propone al Consiglio di firmare parallelamente l’ASA, che però entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte del Montenegro, della Comunità e dei suoi Stati membri.

4. In attesa della ratifica dell’ASA, conformemente alle direttive di negoziato e all'articolo 139 dell’ASA stesso, la Commissione propone di concludere un accordo interinale affinché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell’ASA entrino in vigore quanto prima in seguito alla sua firma. La Commissione ha negoziato il testo di un accordo interinale con il Montenegro e lo ha siglato il 28 febbraio 2006.

5. Le concessioni commerciali più favorevoli a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000[2], continueranno ad applicarsi parallelamente all'accordo interinale.

6. La Commissione chiede al Consiglio di approvare i risultati dei negoziati e di firmare e concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea sulla base della proposta allegata.

2007/0120 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato a Bruxelles il […] 2004, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra.

(2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

(3) Il presente accordo, pertanto, deve essere firmato e approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità europea accluse all'atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 60 dell’accordo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] La conclusione dell'accordo interinale è subordinata alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, prevista a Bruxelles nel secondo o terzo trimestre 2007. Le due procedure sono state avviate in parallelo affinché l'accordo interinale entri in vigore prima possibile.

[2] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).