Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia /* COM/2007/0338 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.6.2007 COM(2007) 338 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il regolamento (CE) n. 234/2004 riguardante la Liberia vieta la prestazione di determinati servizi relativi alle armi e agli equipaggiamenti militari e l’importazione di diamanti grezzi, in conformità delle posizioni comuni 2006/31/PESC e 2006/518/PESC e della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive risoluzioni pertinenti che prorogano e modificano misure restrittive nei confronti della Liberia. 2. Con la risoluzione 1731 (2006) del 20 dicembre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, tra l'altro, che le misure sulle armi non si applicano alle forniture, preventivamente notificate al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003), di equipaggiamenti militari non letali – salvo armi e munizioni non letali – destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003. 3. Tale deroga all'embargo sulle armi dovrebbe applicarsi anche alla connessa assistenza finanziaria; occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio. 4. Il regolamento (CE) 234/2004 conferisce determinate competenze alle autorità nazionali, la cui presentazione deve essere riveduta in funzione delle questioni connesse alle autorità dei territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro. 5. La presente proposta sostituisce la proposta della Commissione COM (2007) 40 del 31 gennaio 2007. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2007/93/PESC del 12 febbraio 2007, che proroga e modifica alcune misure restrittive nei confronti della Liberia[1], vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 6. La posizione comune 2004/137/PESC del 10 febbraio 2004 concernente misure restrittive nei confronti della Liberia[2] prevedeva l’attuazione delle misure definite nella risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Liberia, compresi un embargo sulle armi e il divieto di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari. 7. In conformità delle risoluzioni 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) e 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le posizioni comuni 2006/31/PESC[3], 2006/518/PESC[4] e 2007/93/ PESC hanno confermato la proroga delle misure restrittive di cui alla posizione comune 2004/137/ PESC e disposto alcune modifiche. 8. Il regolamento (CE) n. 234/2004[5] del Consiglio vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari e l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia. 9. Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 20 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1731 (2006), che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia disposte dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e decide che le misure sulle armi non si applicano alle forniture, preventivamente notificate al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003), di equipaggiamenti militari non letali – salvo armi e munizioni non letali – destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003. 10. La posizione comune 2007/93/PESC dispone un’ulteriore deroga per tali forniture e sollecita l’azione della Comunità. 11. È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle autorità competenti. 12. È opportuno che la modifica abbia effetto retroattivo alla data successiva all’adozione della risoluzione 1731 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 13. Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 234/2004, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 234/2004 è così modificato: (a) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 14. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web elencati all’allegato 1, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, possono autorizzare la prestazione di: a) assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi i) alle armi e al materiale bellico, qualora tale assistenza o servizi siano esclusivamente diretti a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e ad essere usati dalla stessa, o ii) ad armi e munizioni che restano sotto la custodia del Servizio speciale di sicurezza per fini operativi voluti e siano state fornite, previa approvazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai membri del suddetto servizio per attività di formazione prima del 13 giugno 2006; b) finanziamenti e assistenza finanziaria relativi: i) alle armi e al materiale bellico esclusivamente diretti a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma delle forze armate e di polizia liberiane e ad essere usati nel quadro dello stesso programma, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento, ii) a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento, iii) ad armi e munizioni destinate ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento, iv) a equipaggiamenti militari non letali - salvo armi e munizioni non letali - destinati esclusivamente ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003, purché il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne abbia approvato l’esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento. 15. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.” (b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: “Articolo 4 16. Qualora tali attività siano state preventivamente approvate dal comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in deroga all'articolo 2 del presente regolamento, l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato 1, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di assistenza tecnica pertinente: (a) agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane e ad essere utilizzati in detto programma: (b) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo; (c) alle armi e munizioni destinati ai membri della polizia e delle forze di sicurezza del governo liberiano, controllati e formati dall’inizio della missione delle Nazioni Unite in Liberia nell’ottobre 2003. L'autorizzazione del comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viene chiesta tramite l'autorità competente, indicata in uno dei siti web elencati all'allegato 1, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio. Il governo dello Stato membro interessato e il governo liberiano presentano al comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una richiesta congiunta di approvazione dell’assistenza tecnica riguardante le armi e munizioni di cui alla lettera c). 17. Non vengono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.” (c) È inserito il seguente articolo 8 bis: "Articolo 8 bis 18. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato 1 o attraverso gli stessi. 19. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.” Articolo 2 L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 234/2004 è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 21 dicembre 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente […] ALLEGATO 1 Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea ( riservato agli Stati membri ) BELGIO BULGARIA REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA ESTONIA GRECIA SPAGNA FRANCIA IRLANDA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO UNGHERIA MALTA PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO ROMANIA SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea Direzione generale Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85, 296 61 33 Fax: (32 2) 299 08 73 [1] GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17. [2] GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/902/PESC (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 113). [3] GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38. [4] GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36. [5] GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. […]/2007 (GU L […] del [..].6.2007, pag. [..])..