52007PC0330

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie /* COM/2007/0330 def. - CNS 2007/0114 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.6.2007

COM(2007) 330 definitivo

2007/0114 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta ricalca quella stabilita nel piano d’azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca[1]. Data l’evoluzione intervenuta nelle condizioni di esercizio della pesca al di fuori delle acque comunitarie dall’adozione del regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all’autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca[2] e ai fini dell’adempimento degli obblighi internazionali, è necessario introdurre un regime comunitario generale per l’autorizzazione di tutte le attività di pesca svolte dalle navi della Comunità al di fuori delle acque comunitarie.

Occorre inoltre ridefinire le norme che disciplinano l’accesso delle navi battenti bandiera di un paese terzo alle acque comunitarie, attualmente stabilite in una serie di testi giuridici distinti, e, se opportuno, allinearle alle norme applicabili ai pescherecci comunitari.

Laddove possibile, l’introduzione di un sistema di scambio elettronico dei dati nel processo amministrativo consentirà di accelerare le procedure, di ottenere risultati di migliore qualità, di informare tutte le amministrazioni interessate per ottenere un riscontro on-line o per posta elettronica e di migliorare l’efficacia globale del processo amministrativo.

- Contesto generale

Nel campo di applicazione della politica comune della pesca (PCP) non rientrano solo le attività di pesca esercitate nelle acque comunitarie, ma anche quelle praticate dai pescherecci comunitari al di fuori di tali acque. L’esercizio della pesca nelle acque internazionali e nelle acque di paesi terzi è per lo più disciplinato da accordi bilaterali o multilaterali di cui la Comunità è parte. Ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti da tali accordi e del conseguimento degli obiettivi della PCP è importante disporre di un preciso complesso di norme riguardanti l’autorizzazione delle attività di pesca e il controllo di tali attività da parte degli Stati membri e della Commissione.

La flotta comunitaria opera nelle acque territoriali di circa venti paesi terzi nell’ambito di accordi bilaterali conclusi tra tali paesi e la Comunità. Tali accordi prevedono generalmente un contributo finanziario della Comunità; è il caso, in particolare, degli accordi conclusi con paesi dell’Africa o dell’America del Sud quali il Gabon, il Capo Verde, il Senegal, la Mauritania, il Madagascar, il Mozambico, Maurizio, São Tomé e Príncipe, le Seicelle, Kiribati, la Micronesia e le Isole Salomone, ma anche dell’accordo con la Groenlandia. Tuttavia gli altri accordi conclusi con paesi settentrionali, quali l’accordo con la Norvegia, l’Islanda e le Isole Færøer, nonché con la Guiana francese, non prevedono una partecipazione finanziaria della Comunità e sono prevalentemente basati sullo scambio di diritti di pesca.

Nelle acque internazionali la flotta comunitaria opera invece nell’ambito di vari accordi conclusi con organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP): l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO), la Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT), la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (CTOI), la Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC), la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR), la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) e l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sud-orientale (SEAFO).

Oltre alle attività disciplinate dai suddetti accordi, i pescherecci comunitari svolgono anche attività di pesca d’altura che non rientrano nel campo di applicazione di alcun accordo specifico.

L’esercizio della pesca è gestito mediante un sistema di autorizzazioni rilasciate alle navi interessate. Il tipo di autorizzazione concessa e le procedure per il rilascio variano da un accordo all’altro.

Nel caso degli accordi bilaterali il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del paese terzo. Dopo la conclusione dell’accordo e la ripartizione dei diritti tra gli Stati membri da parte del Consiglio, la Commissione trasmette le domande al paese terzo e notifica successivamente agli Stati membri il rilascio dell’autorizzazione. Le procedure amministrative connesse a questo tipo di accordi sono generalmente gravose sia per gli Stati membri che per la Commissione e richiedono l’elaborazione di dossier particolareggiati per ciascuna delle navi interessate. Gli accordi che prevedono una partecipazione finanziaria della Comunità comportano un carico amministrativo supplementare per il calcolo dei canoni, l’inventario degli errori, ecc. 1 600 autorizzazioni a praticare attività di pesca nell’ambito di tali accordi vengono ripartite ogni anno tra circa 400 pescherecci comunitari. Quanto agli accordi che non prevedono alcuna partecipazione finanziaria, non è raro che vi siano trasferimenti di contingenti e che sia quindi necessario richiedere nuove autorizzazioni. Nell’ambito di questi accordi, 1 600 autorizzazioni vengono ripartite tra circa 850 pescherecci comunitari.

Di norma il coordinamento delle autorizzazioni all’esercizio della pesca nell’ambito di accordi conclusi con organizzazioni regionali per la gestione della pesca è effettuato dal segretariato dell’organizzazione competente. Le procedure sono generalmente più semplici. Nella maggior parte dei casi si tratta di stabilire un elenco delle navi autorizzate e di trasmetterlo al segretariato dell’ORGP competente. Tuttavia le procedure applicabili nell’ambito delle varie organizzazioni non sono armonizzate. Attualmente sono autorizzati ad operare nell’ambito di accordi con ORGP circa 8 000 pescherecci comunitari, per un totale di 13 000 autorizzazioni.

Alle acque comunitarie possono avere accesso anche navi battenti bandiera di un paese terzo. Fino ad ora sono state rilasciate 250 autorizzazioni, per la maggior parte a pescherecci norvegesi ammessi ad operare nelle acque comunitarie nell’ambito dell’accordo annuale concluso tra la Norvegia e la Comunità. La procedura che autorizza le navi di paesi terzi a praticare la pesca nelle acque comunitarie è diversa da quella prevista per le succitate attività. Le autorizzazioni di questo tipo sono rilasciate dalla Commissione secondo norme e procedure stabilite dalla normativa comunitaria, e non sulla base delle disposizioni previste dagli accordi in questione.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie sono attualmente contenute in una serie di testi giuridici distinti. Il regolamento (CE) n. 3317/94 stabilisce le disposizioni generali applicabili alla procedura di trasmissione delle domande ai paesi terzi.

Oltre a queste disposizioni procedurali esistono varie norme specifiche che disciplinano l’autorizzazione delle attività di pesca in virtù di determinati accordi di pesca bilaterali e nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca, quali il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[3] , il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[4] e vari regolamenti del Consiglio che stabiliscono le disposizioni applicabili agli accordi di pesca bilaterali e agli accordi con le ORGP.

Inoltre le attività di pesca praticate da navi di paesi terzi nelle acque comunitarie sono disciplinate dal titolo VI del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal regolamento annuale relativo ai TAC e ai contingenti.

Scopo della proposta è adeguare le disposizioni vigenti e abrogare il regolamento (CE) n. 3317/94 nonché alcune disposizioni dei regolamenti sopra menzionati. Alcune condizioni specifiche applicabili nell’ambito dei vari accordi e non direttamente connesse alla procedura e alle condizioni di autorizzazione della pesca rimarranno in vigore.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La proposta contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PCP e permetterà alla Comunità di meglio conformarsi ai propri obblighi internazionali.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell ’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha avuto varie riunioni con le amministrazioni nazionali. È stato inoltre consultato il Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le parti consultate si sono dichiarate favorevoli alle proposte presentate dalla Commissione per chiarire, semplificare e migliorare le procedure di gestione delle autorizzazioni di pesca.

Ampio sostegno è stato dato alla proposta intesa a garantire un più efficace adempimento degli obblighi internazionali. Alcuni membri del CCPA hanno espresso riserve in merito alle sanzioni applicate in caso di infrazioni lievi e ai poteri conferiti alla Commissione in materia di diniego di trasmissione delle domande.

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Responsabili della gestione delle autorizzazioni di pesca presso le amministrazioni nazionali e la Commissione.

Metodologia applicata

Diverse riunioni sono state organizzate con gli esperti interessati.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Responsabili della gestione delle autorizzazioni di pesca: funzionari degli Stati membri e della Commissione.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Per stabilire il contenuto del regolamento proposto si è tenuto conto di tutte le conoscenze tecniche disponibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

La consulenza e i pareri degli esperti riguardavano compiti di tipo amministrativo; pertanto essi non sono stati resi accessibili al pubblico.

- Valutazione dell’impatto

Scopo del presente regolamento è semplificare e migliorare le procedure relative alla gestione delle autorizzazioni di pesca.

La sua applicazione contribuirà in misura significativa a semplificare il lavoro quotidiano delle amministrazioni nazionali e della Commissione. Il regolamento istituisce norme chiare e una procedura unica applicabile alla gestione di tutte le autorizzazioni di pesca e stabilisce la ripartizione generale delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Esso contribuirà a ridurre il carico di lavoro sia delle amministrazioni che dei pescatori, in particolare attraverso un maggiore ricorso all’informatizzazione e all’automazione di determinate procedure. Ciò consentirà di meglio coordinare il lavoro e di semplificare notevolmente le mansioni dei funzionari degli Stati membri e della Commissione, che sono chiamati a gestire ogni anno un numero elevato di autorizzazioni di pescherecci comunitari.

L’applicazione del regolamento, che definisce i criteri di ammissibilità e le sanzioni applicabili e istituisce un più efficace sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca, agevolerà il rispetto della normativa da parte dei pescatori e consentirà una migliore attuazione delle norme della PCP.

3. Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Il regolamento proposto stabilisce le norme generali e le condizioni applicabili alla trasmissione di tutte le domande di autorizzazione. Oltre a definire con precisione le condizioni che gli Stati membri e i pescatori sono chiamati a rispettare, esso consentirà alla Commissione di gestire in modo più efficace la trasmissione delle domande. La sua applicazione semplificherà il lavoro quotidiano delle amministrazioni nazionali e della Commissione. Il regolamento istituisce norme chiare e una procedura unica applicabile alla gestione di tutte le autorizzazioni di pesca e stabilisce la ripartizione generale delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

La proposta definisce inoltre il quadro giuridico necessario per l’attuazione di un sistema di trasmissione elettronica dei dati semplificato ed uniforme e per migliorare la notifica delle informazioni. Oltre che per stare al passo con l’evoluzione tecnica, è necessario operare tale cambiamento per ridurre sia i tempi delle procedure che il rischio di errori che queste comportano. Tale sistema consentirà alla Commissione, agli Stati membri e, ove opportuno, ai pescatori, di ottenere un riscontro on-line o per posta elettronica in ogni fase della procedura e migliorerà l’efficacia globale del processo amministrativo.

Oltre alle modifiche apportate a livello amministrativo, la proposta agevolerà il rispetto della normativa da parte dei pescatori e consentirà una migliore attuazione delle norme della PCP grazie alla definizione dei criteri di ammissibilità e delle sanzioni applicabili e a un sistema rafforzato di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca. Il regolamento dispone che siano escluse dall’autorizzazione le navi che non si siano conformate ai loro obblighi nel corso dell’anno precedente o che figurino nell’elenco delle navi dedite ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata stilato da un’ORGP (“elenco delle navi IUU”).

Il regolamento contribuisce inoltre a garantire il rispetto degli obblighi internazionali sanciti dagli accordi stipulati dagli Stati membri, ai quali impone di vietare l’esercizio della pesca alle navi che abbiano commesso violazioni gravi o che figurino in un elenco IUU.

Al fine di garantire il rispetto, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi di comunicazione in relazione ad attività di pesca disciplinate da accordi, si rafforza l’applicazione di tali norme da parte della Commissione conferendole la facoltà di negare la trasmissione delle domande di uno Stato membro fino a quando questo non abbia adempiuto agli obblighi di notifica che gli incombono.

Inoltre, al fine di evitare una sovrautilizzazione dei diritti di pesca, la Commissione deve poter negare la trasmissione di una domanda di licenza nel caso in cui lo Stato membro interessato non disponga di possibilità di pesca sufficienti rispetto al numero di autorizzazioni richieste.

Infine, per garantire un utilizzo quanto più completo possibile delle possibilità di pesca concesse alla Comunità, sarebbe necessario introdurre un meccanismo che, in caso di sottoutilizzazione di tali possibilità, consenta una riassegnazione temporanea delle autorizzazioni di pesca.

- Base giuridica

Tenuto conto dell’ampio campo d’applicazione del regolamento e dell’importanza che esso riveste per il funzionamento della PCP nel contesto internazionale, la base giuridica della proposta è l’articolo 37 del trattato.

- Principio di sussidiarietà

La presente proposta rientra nel campo di applicazione della PCP, che costituisce una competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

- La proposta consente alla Comunità di conformarsi ai propri obblighi internazionali.

- La proposta prevede un’equa ripartizione dell’onere finanziario e amministrativo tra tutti gli attori.

- Scelta dello strumento

Trattandosi di un settore di competenza esclusiva della Comunità e tenuto conto della necessità di norme applicabili direttamente e allo stesso modo da parte di tutti gli attori interessati, lo strumento proposto è un regolamento.

4. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

2007/0114 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Parlamento europeo[6],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all’autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca[7], stabilisce la procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi nell’ambito di accordi di pesca conclusi tra tali paesi e la Comunità. La procedura istituita dal suddetto regolamento non risponde più alle necessità connesse agli obblighi internazionali derivanti da accordi di pesca bilaterali nonché da accordi multilaterali e convenzioni adottate nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Inoltre le disposizioni del regolamento non sono più sufficienti per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), segnatamente in materia di sostenibilità della pesca e di controllo.

(2) A seguito del piano d’azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca[8] e dell’evoluzione intervenuta nelle condizioni di esercizio della pesca al di fuori delle acque comunitarie dall’adozione del regolamento (CE) n. 3317/94, e per garantire l’adempimento degli obblighi internazionali, è necessario introdurre un regime comunitario generale per l’autorizzazione di tutte le attività di pesca svolte dalle navi della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. Occorre inoltre ridefinire le norme che disciplinano l’accesso delle navi battenti bandiera di un paese terzo alle acque comunitarie, attualmente stabilite in una serie di testi giuridici distinti, e, se opportuno, allinearle alle norme applicabili ai pescherecci comunitari.

(3) Ai pescherecci comunitari dovrebbe essere consentito praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo previa autorizzazione dell’autorità a tal fine competente, vale a dire dall’autorità competente del paese terzo nelle cui acque la nave intende operare, dall’autorità competente ad autorizzare attività di pesca in acque internazionali regolamentate da una ORGP o, nel caso delle attività di pesca che non sono disciplinate da nessun accordo, dalle autorità competenti degli Stati membri.

(4) È essenziale definire chiaramente le competenze della Commissione e degli Stati membri in relazione alla procedura di autorizzazione delle attività di pesca delle navi della Comunità al di fuori delle acque comunitarie; a questo riguardo la Commissione dovrebbe essere in grado di garantire che siano rispettati gli obblighi internazionali e le norme della PCP e che le richieste di trasmissione delle domande di autorizzazione siano complete e presentate entro i termini previsti dagli accordi corrispondenti.

(5) Riguardo agli obblighi internazionali e agli obiettivi della PCP, le navi che abbiano commesso infrazioni gravi nei 12 mesi precedenti o che figurino in un elenco delle navi dedite alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (elenco IUU) stabilito a livello internazionale, non dovrebbero essere autorizzate a svolgere alcuna attività di pesca fuori dalle acque comunitarie. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare immediati provvedimenti volti ad impedire l’esercizio della pesca da parte delle loro navi cha abbiano praticato le suddette attività.

(6) Inoltre, se uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono in virtù delle norme della PCP riguardo alle attività di pesca svolte dalle proprie navi al di fuori delle acque comunitarie, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di essere sentito, dovrebbe avere la facoltà, in determinate circostanze, di negare la trasmissione delle domande di autorizzazione dello Stato membro in questione sino ad espletamento dei relativi obblighi.

(7) Considerando sull’assegnazione provvisoria: [conformemente al doc. COM (2005) 238 def., sarà inserito dopo l’adozione di detto regolamento] .

(8) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse alla Comunità nell’ambito di accordi di pesca, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro, fatto salvo il principio di stabilità relativa applicabile alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(9) È opportuno adeguare le disposizioni che disciplinano il controllo dell’utilizzazione delle possibilità di pesca fuori dalle acque comunitarie e delle possibilità di pesca assegnate a paesi terzi nelle acque comunitarie e prevedere un meccanismo di intervento tempestivo che consenta di evitare il superamento di tali possibilità da parte degli Stati membri o dei paesi terzi.

(10) Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace occorre prevedere la possibilità di avvalersi pienamente dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, della Comunità, degli Stati membri e dei paesi terzi.

(11) È opportuno che tutti i dati relativi agli accordi e alle attività delle navi della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie siano mantenuti aggiornati e, laddove opportuno, resi accessibili agli Stati membri e ai paesi terzi interessati. A tal fine è necessario istituire un sistema di informazione specifico.

(12) Occorre introdurre una certa flessibilità affinché sia possibile derogare alle disposizioni del regolamento laddove ciò sia necessario per conformarsi agli obblighi internazionali. Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9].

(13) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 3317/94 nonché le disposizioni che disciplinano l’accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie, contenute nel regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[10] e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[11],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d’applicazione e obiettivi

Il presente regolamento istituisce disposizioni riguardanti:

a) l’autorizzazione dei pescherecci comunitari

i) a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo nell’ambito di un accordo concluso tra detto paese e la Comunità; oppure

ii) a praticare attività di pesca che rientrano nel campo di applicazione di un accordo di pesca adottato nell’ambito di un’organizzazione regionale per la gestione della pesca (di seguito denominata “ORGP”); oppure

iii) a praticare, fuori dalle acque comunitarie, attività di pesca che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo di pesca;

b) l’autorizzazione di navi battenti bandiera di uno Stato membro che non siano pescherecci della Comunità a praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie nell’ambito di un accordo;

c) l’autorizzazione di impianti e imbarcazioni della Comunità a praticare la piscicoltura fuori dalle acque comunitarie nell’ambito di un accordo;

d) l’autorizzazione di navi di paesi terzi a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie;

nonché gli obblighi di notifica in relazione alle attività autorizzate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) accordo: un accordo di pesca concluso o siglato a norma dell’articolo 300 del trattato;

b) attività di pesca: la cattura, la detenzione a bordo, la trasformazione, il trasferimento o il trasporto di pesce;

c) piscicoltura: l’immissione o il trasferimento in gabbia del pesce ai fini dell’ingrasso o dell’allevamento e le attività connesse di allevamento, raccolta o cattura;

d) peschereccio comunitario: un peschereccio comunitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[12];

e) registro della flotta comunitaria: il registro della flotta comunitaria quale definito all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

f) possibilità di pesca: possibilità di pesca quale definita all’articolo 3, lettera q), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

g) autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni: l’autorità responsabile dell’autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nell’ambito dell’accordo;

h) autorizzazione di pesca: il diritto a praticare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca;

i) sforzo di pesca: lo sforzo di pesca quale definito all’articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002;

j) trasmissione elettronica: il trasferimento, per via elettronica, di dati il cui contenuto, formato e protocollo sono stabiliti dalla Commissione o concordati dalle parti di un accordo;

k) pesca multispecifica: attività di pesca dirette al prelievo di più di una specie e che danno luogo alla cattura di almeno due specie diverse, ciascuna delle quali rappresenti almeno il 4%, in termini di valore o di biomassa, del volume totale delle catture;

l) categoria di pesca: un suddivisione della flotta in base a criteri quali il tipo di imbarcazione, il tipo di attività di pesca e il tipo di attrezzo da pesca utilizzato;

m) infrazione grave: un’infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/99 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca[13], o un’infrazione o violazione grave dell’accordo in questione;

n) elenco IUU: l’elenco dei pescherecci identificati da un’ORGP come pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

o) sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca: sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità dell’articolo 16;

p) nave di un paese terzo: una nave battente bandiera di un paese terzo e/o immatricolata in un paese terzo.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI COMUNITARI FUORI DALLE ACQUE COMUNITARIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Disposizione generale

Possono praticare attività di pesca nelle acque soggette ad un accordo unicamente i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un’autorizzazione in conformità del presente regolamento.

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PESCA NELL’AMBITO DI ACCORDI

Articolo 4

Dichiarazione di interesse

1. Alla conclusione di un accordo, la Commissione ne informa gli Stati membri.

2. Entro i 15 giorni successivi alla notifica della Commissione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione l’elenco delle navi che intendono avvalersi delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità in virtù dell’accordo; tale elenco contiene il numero di identificazione nel registro della flotta comunitaria e l’indicativo internazionale di chiamata delle navi, nonché qualsiasi altra informazione prevista dall’accordo o prescritta dalla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 5

Comunicazione del piano di pesca

Almeno un mese prima del termine ultimo di trasmissione delle domande fissato nell’accordo, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione un piano di pesca indicante il numero di navi per le quali intendono richiedere autorizzazioni di pesca, corredato di informazioni relative allo sforzo di pesca previsto.

Articolo 6

Procedura per la richiesta di trasmissione delle domande

1. Almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo di trasmissione delle domande fissato nell’accordo o, se l’accordo non ne prevede, almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo stabilito dalla Commissione, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione una domanda di autorizzazione di pesca per i pescherecci interessati, in conformità del piano di pesca previsto all’articolo 5.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene almeno il numero di identificazione nel registro della flotta comunitaria e l’indicativo internazionale di chiamata delle navi, nonché qualsiasi altra informazione prevista dall’accordo o prescritta dalla procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2

Articolo 7

Criteri di ammissibilità

1. Gli Stati membri non presentano alla Commissione domande di autorizzazione per pescherecci battenti la loro bandiera

a) che non abbiano titolo all’autorizzazione di pesca nell’ambito dell’accordo di cui trattasi o che non figurino nell’elenco delle navi notificato in conformità dell’articolo 4;

b) che nei precedenti 12 mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo di cui trattasi o, nel caso di un nuovo accordo, di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo anteriore a tale accordo, abbiano commesso un’infrazione grave o, se del caso, non si siano ancora conformati alle condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato;

c) che figurino in un elenco IUU;

d) per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca ai sensi dell’articolo 16 siano incompleti o inesatti;

e) che non siano in possesso di una licenza di pesca in corso di validità quale prevista dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza[14];

f) per i quali le informazioni prescritte dall’accordo non siano state messe a disposizione dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni;

g) per i quali le domande di autorizzazione di pesca non siano conformi alle disposizioni dell’accordo di cui trattasi e del presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di domande di autorizzazioni di pesca di cui è richiesta la trasmissione sia commisurato alle possibilità di pesca di cui dispongono in virtù dell’accordo.

Articolo 8

Trasmissione da parte della Commissione

1. La Commissione trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dello Stato membro, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2. La Commissione esamina i piani di pesca e le richieste di trasmissione delle domande tenendo conto dei seguenti elementi:

a) le possibilità di pesca assegnate ad ogni Stato membro dal Consiglio sulla base dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o ai sensi dell’articolo 300 del trattato, nonché

b) le condizioni stabilite nell’accordo.

3. La Commissione verifica:

a) che le condizioni fissate all’articolo 7 siano soddisfatte e

b) che il numero di domande di autorizzazioni di pesca di cui è richiesta la trasmissione da parte dello Stato membro in questione sia compatibile con le possibilità di pesca previste dall’accordo, tenuto conto delle richieste presentate da tutti gli Stati membri e, ove del caso, dei piani di pesca.

Articolo 9

Mancata trasmissione di singole domande

1. La Commissione non trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:

a) i dati forniti dallo Stato membro siano incompleti;

b) le possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro di cui trattasi siano insufficienti rispetto al numero di domande da esso presentate;

c) le condizioni previste dall’accordo e dal presente regolamento non siano soddisfatte.

2. In caso di mancata trasmissione di una o più domande, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato motivando la propria decisione.

Articolo 10

Mancata trasmissione di tutte le domande presentate da uno Stato membro

Nel caso in cui la Commissione abbia motivo di ritenere che uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi previsti all’allegato I in relazione a un accordo specifico, essa ne informa lo Stato membro dandogli l’opportunità di presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione, alla luce delle osservazioni presentate dallo Stato membro, constata che il medesimo è venuto meno agli obblighi suddetti, essa decide, tenuto debito conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, di escludere le navi di detto Stato membro da qualsiasi ulteriore partecipazione all’accordo.

Articolo 11

Informazione

1. La Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera, per via elettronica, dell’autorizzazione di pesca concessa dall’autorità a tal fine competente o della decisione di detta autorità di non autorizzare la pesca per un determinato peschereccio. Se l’accordo lo prescrive o lo prevede, i documenti di accompagnamento e gli originali sono inviati su supporto cartaceo.

2. Lo Stato membro comunica senza indugio ai proprietari dei pescherecci interessati le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1.

3. Se un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni comunica alla Commissione che ha deciso di sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario nell’ambito di un accordo, la Commissione ne informa immediatamente, per via elettronica, lo Stato membro di bandiera di detto peschereccio. Lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio tale informazione al proprietario del peschereccio in questione.

4. La Commissione, in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, effettua controlli volti ad accertare la compatibilità con l’accordo ed informa entrambi dell’esito dei controlli realizzati.

Articolo 12

Assegnazione provvisoria

Se il Consiglio non ha ancora adottato la decisione riguardante l’applicazione provvisoria di un nuovo protocollo a un accordo di pesca bilaterale con un paese terzo, che stabilisce la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, la Commissione trasmette al paese terzo le domande di autorizzazione di pesca in conformità del presente regolamento, fatte salve le disposizioni che saranno successivamente adottate dal Consiglio. Ai fini di tale trasmissione la Commissione applica il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca stabilito nel protocollo precedente. [Testo conforme al doc. COM (2005) 238 def.; sarà modificato di conseguenza dopo l’adozione di detto regolamento]

Articolo 13

Sottoutilizzazione delle possibilità di pesca

1. Se dal piano di pesca di cui all’articolo 5 o dalla richiesta di trasmissione delle domande di cui all’articolo 6 risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità nell’ambito di un accordo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare il mancato utilizzo di tali possibilità. La mancata risposta entro il termine fissato dalla Commissione sarà considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro di cui trattasi non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca.

2. Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca non utilizzate e ne comunica l’esito agli Stati membri.

3. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 2 presentano alla Commissione, in conformità dell’articolo 5 ed entro il termine stabilito dalla Commissione, un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un’autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi in conformità dell’articolo 6.

4. La Commissione decide in merito alla riassegnazione delle possibilità di pesca in conformità della procedura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, adoperandosi per giungere ad un accordo tra gli Stati membri interessati o, in mancanza di un accordo, tenendo conto dei criteri fissati nell’allegato II; essa notifica quindi la propria decisione agli Stati membri interessati.

5. Trascorsi dieci giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 4, la Commissione trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni in conformità dell’articolo 8.

6. La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

SEZIONE III

ATTIVITÀ DI PESCA CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DI UN ACCORDO

Articolo 14

Disposizioni generali

1. Agli Stati membri è notificato qualsiasi accordo concluso tra cittadini di uno Stato membro e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la loro bandiera a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo; gli Stati informano la Commissione dell’esistenza di tali accordi presentando un elenco delle navi interessate.

2. Se le attività di pesca di cui al paragrafo 1 sono dirette alla cattura di stock per i quali si ritiene che siano stati superati i limiti biologici di sicurezza quali definiti all’articolo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare una valutazione degli stock e, ove ciò sia necessario ai fini della protezione degli stock, può imporre restrizioni alle attività di pesca in questione, dopo aver ottenuto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 15

Autorizzazione rilasciata dagli Stati membri

1. Solo i pescherecci comunitari in possesso di un’autorizzazione rilasciata dai rispettivi Stati membri in conformità delle disposizioni nazionali possono praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo.

2. I pescherecci comunitari che abbiano commesso infrazioni gravi nei 12 mesi precedenti la data in cui l’autorizzazione prende effetto o che figurino in un elenco IUU non sono autorizzati a praticare le attività di pesca di cui al paragrafo 1.

3. 30 giorni prima dell’inizio delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 gli Stati membri notificano alla Commissione le navi autorizzate ad operare in conformità del paragrafo 1, specificando il periodo e la zona cui si applica l’autorizzazione.

SEZIONE IV

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E FERMO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Articolo 16

Sistema di informazione sulle autorizzazioni di pesca

1. La Comunità istituisce un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca contenente i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate in conformità del presente regolamento. La Commissione può creare a tal fine un sito Internet.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti da un accordo in relazione alle autorizzazioni di pesca figurino nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca e siano tenuti costantemente aggiornati.

Articolo 17

Comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. Fatte salve le disposizioni previste ai titoli II e II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, i pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o della sezione III trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

2. Gli Stati membri raccolgono i dati di cui al paragrafo 1 e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione o a un organismo da questa a tal fine designato, per ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca, i quantitativi catturati e, se prescritto dall’accordo o da un regolamento di attuazione del medesimo, lo sforzo esercitato nel corso del mese precedente da navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette ad un accordo e nell’ambito di attività di pesca praticate fuori dalle acque comunitarie non soggette ad un accordo.

Articolo 18

Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

1. Fatte salve le disposizioni stabilite al Capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati gli obblighi in materia di comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca previsti dall’accordo considerato.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate per evitare la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca da parte delle navi battenti la loro bandiera cui sono state rilasciate autorizzazioni in conformità del presente regolamento.

Articolo 19

Fermo delle attività di pesca

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene esaurite le possibilità di pesca che gli sono state assegnate, esso vieta immediatamente l’esercizio della pesca per la zona, lo stock o il gruppo di stock considerati.

2. Se le possibilità di pesca assegnate a uno Stato membro sono espresse sia in termini di catture che di limitazioni dello sforzo, lo Stato membro vieta l’esercizio della pesca per la zona, lo stock o il gruppo di stock considerati non appena ritenga esaurita una di tali possibilità.

3. Nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni per la pesca multispecifica e uno degli stock o gruppi di stock risulti esaurito, lo Stato membro vieta tutte le attività di pesca che fanno parte della pesca multispecifica.

4. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi divieto di pesca stabilito in conformità del presente articolo.

5. Se ritiene esaurite le possibilità di pesca assegnate alla Comunità o a uno Stato membro, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati invitandoli a vietare l’esercizio della pesca in conformità delle disposizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 20

Sospensione delle autorizzazioni di pesca

1. Se un peschereccio comunitario ha commesso un’infrazione grave, lo Stato membro provvede affinché a detto peschereccio non sia più consentito avvalersi dell’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito dell’accordo considerato per il rimanente periodo di validità della medesima e ne informa senza indugio la Commissione per via elettronica.

2. Ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni chiedendole di revocare l’autorizzazione di pesca.

3. I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell’accordo in questione costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

SEZIONE V

ACCESSO AI DATI

Articolo 21

Accesso ai dati

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio[15], i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione o a un organismo da questa designato in conformità del presente capo sono messi a disposizione:

a) di tutti gli utilizzatori interessati degli Stati membri e delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca;

b) di tutti gli utilizzatori interessati delle competenti autorità di ispezione, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle attività ispettive.

2. Il proprietario o l’agente di una nave registrata nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca può ottenere una copia elettronica dei dati contenuti nel registro presentando una richiesta ufficiale alla Commissione per il tramite dell’amministrazione nazionale.

CAPO III

ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE FUORI DALLE ACQUE COMUNITARIE DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO CHE NON SIANO PESCHERECCI COMUNITARI

Articolo 22

Attività di pesca nell’ambito di un accordo

Se un accordo lo prescrive o lo prevede, le sezioni II e IV del capo II si applicano anche alle navi battenti bandiera di uno Stato membro che non siano pescherecci comunitari e che pratichino attività di pesca fuori delle acque comunitarie nell’ambito di un accordo.

CAPO IV

PISCICOLTURA PRATICATA FUORI DALLE ACQUE COMUNITARIE

Articolo 23

Piscicoltura nell’ambito di un accordo

Se un accordo lo prescrive o lo prevede, le sezioni II e IV del capo II si applicano anche agli impianti e alle imbarcazioni comunitarie destinati ad attività di piscicoltura fuori dalle acque comunitarie nell’ambito di un accordo.

CAPO V

ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Le navi di paesi terzi sono autorizzate:

a) a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie, purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca in conformità del presente capo;

b) a effettuare operazioni di trasbordo o di trasformazione, purché siano in possesso di un’autorizzazione preventiva dello Stato membro nelle cui acque avrà luogo tale operazione.

2. Le navi di paesi terzi che, al 31 dicembre di un qualsiasi anno civile, sono autorizzate a praticare attività di pesca nell’ambito di uno degli accordi di seguito indicati possono continuare ad operare nell’ambito dei medesimi accordi a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo fino a quando la Commissione abbia deciso in merito al rilascio di un’autorizzazione di pesca a tali navi per quest’ultimo anno in conformità dell’articolo 26:

- [Inserire l’elenco degli accordi]

3. La Commissione può modificare l’elenco degli accordi di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 25

Trasmissione delle domande

1. Alla data di entrata in vigore dell’accordo che assegna a un paese terzo possibilità di pesca nelle acque comunitarie, il paese terzo trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle navi battenti bandiera di tale paese e/o in esso immatricolate che intendono avvalersi di tali possibilità.

2. Entro i termini stabiliti dall’accordo o dalla Commissione, le autorità competenti del paese terzo presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per le navi battenti bandiera di tale paese e/o in esso immatricolate contenute nell’elenco suddetto, precisando l’indicativo internazionale di chiamata di ogni nave e qualsiasi altra informazione richiesta dall’accordo o stabilita in conformità della procedura prevista all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 26

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1. La Commissione esamina le domande tenendo conto delle possibilità di pesca assegnate al paese terzo e rilascia le autorizzazioni di pesca conformemente alle misure adottate dal Consiglio e alle disposizioni contenute nell’accordo considerato.

2. La Commissione informa le autorità competenti del paese terzo e degli Stati membri in merito alle autorizzazioni di pesca rilasciate.

Articolo 27

Criteri di ammissibilità

La Commissione rilascia autorizzazioni di pesca unicamente alle navi di paesi terzi:

a) che possano essere ammesse a beneficiare di un’autorizzazione di pesca in virtù dell’accordo e, se del caso, siano incluse in un elenco delle navi da pesca notificato nell’ambito di tale accordo;

b) che non abbiano commesso infrazioni gravi nel corso dei precedenti 12 mesi di pesca nell’ambito dell’accordo considerato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente;

c) che non figurino in un elenco IUU;

d) per le quali si disponga delle informazioni richieste dall’accordo;

e) per le quali le domande siano conformi alle disposizioni dell’accordo considerato e alle disposizioni del presente capo.

Articolo 28

Obblighi generali

Le navi di paesi terzi cui sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità del presente capo sono tenute a conformarsi alle disposizioni della politica comune della pesca relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nella zona in cui esercitano le loro attività, nonché alle disposizioni stabilite nell’accordo.

Articolo 29

Controllo delle catture e dello sforzo di pesca

1. Le navi di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali e alla Commissione, o a un organismo da questa designato, le informazioni

a) richieste dall’accordo,

b) stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’accordo, oppure

c) stabilite secondo la procedura prevista all’articolo 33, paragrafo 2.

2. Se l’accordo lo prescrive, i paesi terzi raccolgono i dati di cattura trasmessi dai loro pescherecci in conformità del paragrafo 1 e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i quantitativi di ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca catturati nel corso del mese precedente nelle acque comunitarie da parte di tutte le navi battenti la loro bandiera.

Articolo 30

Fermo della pesca

1. Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo risultano esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri.

2. A decorrere da tale data le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera di detto paese si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.

3. Nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni per la pesca multispecifica e uno degli stock risulti esaurito, il paragrafo 2 si applica a tutte le attività di pesca che fanno parte della pesca multispecifica.

4. Se una sospensione delle attività di pesca applicabile in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3 riguarda tutte le attività di pesca per le quali sono state concesse autorizzazioni, tali autorizzazioni si ritengono revocate.

5. Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell’applicazione del presente articolo e sospendano tutte le attività di pesca considerate.

Articolo 31

Sospensione e revoca in caso di infrazione

1. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi infrazione constatata in relazione alle attività di pesca esercitate da un peschereccio di un paese terzo nelle acque comunitarie nell’ambito dell’accordo.

2. Ricevute tali notifiche, la Commissione può sospendere o revocare le autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del presente capo. La decisione della Commissione è notificata al paese terzo.

3. Il paese terzo provvede affinché la nave interessata sia immediatamente informata dell’applicazione del presente articolo e sospenda tutte le attività di pesca in questione.

4. La Commissione notifica alle autorità di ispezione degli Stati membri le misure da essa adottate a norma del paragrafo 2.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 32

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Tali modalità possono anche prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente regolamento se gli obblighi previsti dagli accordi lo giustificano o se gli obblighi di cui al presente regolamento comportano un onere sproporzionato rispetto all’importanza economica dell’attività.

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 34

Obblighi internazionali

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni stabilite negli accordi considerati e nelle disposizioni comunitarie che attuano tali disposizioni.

Articolo 35

Modifiche e abrogazione

1. Nel regolamento (CE) n. 1627/94, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 9 e l’articolo 10 sono soppressi.

2. Nel regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 18, 28 ter , 28 quater e 28 quinquies sono soppressi.

3. Il regolamento (CE) n. 3317/94 è abrogato.

4. I riferimenti alle disposizioni abrogate o soppresse si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato III del medesimo.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco degli obblighi previsti all’articolo 10

- Presentazione delle dichiarazioni complete delle catture e dello sforzo di pesca entro i termini opportuni, effettuata dall’autorità nazionale dello Stato membro competente per la comunicazione di tali dati.

- Fermo della pesca in conformità dell’articolo 19 e corretta attuazione del medesimo.

- Divieto di attività di pesca in conformità dell’articolo 20.

- Obblighi relativi al sistema di controllo dei pescherecci via satellite previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite[16] o dall’accordo considerato.

- Obblighi relativi alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e ai sistemi di telerilevamento previsti dal regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento[17] e dalle relative disposizioni di applicazione.

ALLEGATO II

Criteri per la riassegnazione delle possibilità di pesca prevista all’articolo 13

Ai fini della riassegnazione delle possibilità di pesca, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- data di ciascuna delle domande ricevute

- possibilità di pesca da riassegnare

- numero di domande ricevute

- numero di Stati membri richiedenti

- se le possibilità di pesca sono interamente o parzialmente basate sul livello dello sforzo di pesca o sul volume delle catture: sforzo di pesca previsto o catture da effettuare da parte di ciascuna nave interessata.

ALLEGATO III

Regolamento (CE) n. 1627/94 | Disposizione corrispondente nel presente regolamento |

Articolo 3, paragrafo 2 | Capo V |

Articolo 4, paragrafo 2 | Capo V |

Articolo 9 | Articoli da 25 a 27 |

Articolo 10 | Articolo 31 |

Regolamento (CEE) n. 2847/93 | Disposizione corrispondente nel presente regolamento |

Articolo 18 | Articolo 17 |

Articolo 28 ter | Articolo 24 |

Articolo 28 quater | Articolo 28 |

Articolo 28 quinquies | Articolo 30 |

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell’8.12.2005 - COM(2005) 647 def.

[2] GU L 350 del 31.12.1994, pag. 13.

[3] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

[4] GU L 18 del 25.1.2007, pag. 11.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 350 del 31.12.1994, pag. 13.

[8] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell’8.12.2005 - COM(2005) 647 def.

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[10] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

[11] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

[12] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[13] GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

[14] GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

[15] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[16] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

[17] GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1.