Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) /* COM/2007/0329 def. - COD 2007/0116 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.6.2007 COM(2007) 329 definitivo 2007/0116 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA | 1.1. Obiettivi della proposta L’obiettivo della presente proposta è l’adozione di una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo, basata sull’articolo 169 del trattato CE, relativa alla partecipazione della Comunità al programma comune di ricerca e sviluppo “Domotica per categorie deboli” avviato congiuntamente da vari Stati membri (in appresso il programma comune). L’obiettivo generale del programma comune è quello di migliorare la qualità della vita delle persone anziane e rafforzare la base industriale in Europa attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in appresso TIC). Gli obiettivi specifici del programma comune sono i seguenti: - favorire l’avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene, a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando la qualità della vita, l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell’assistenza sociale; - creare una massa critica per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a livello UE nel campo delle tecnologie e dei servizi per invecchiare bene nella società dell’informazione, in particolare instaurando un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese; - migliorare le condizioni di sfruttamento industriale di tali tecnologie prevedendo un quadro europeo coerente, che agevoli lo sviluppo di approcci comuni, la localizzazione e l’adattamento di soluzioni comuni compatibili con le diverse preferenze sociali e regolamentari a livello nazionale o regionale in tutta Europa. 1.2. Motivazione della proposta La comunicazione “i2010 - Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione” ha varato un’iniziativa faro a favore dei cittadini in una società che invecchia. Il XX/X/2007 è stato adottato un corrispondente piano di azione per invecchiare bene nella società dell’informazione. La dichiarazione ministeriale del Consiglio di Riga del 2006 sulla e-Inclusione[1] ha gettato le basi per una politica globale relativa all’inserimento nella società dell’informazione e ha raccomandato l’avvio di un’iniziativa di ricerca congiunta nel campo delle TIC per invecchiare bene. Nella comunicazione del 2006 dal titolo “Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità”[2], la Commissione ha sottolineato che l’invecchiamento della popolazione è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti i paesi dell’Unione europea e che le nuove tecnologie possono dare un contributo al contenimento dei costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando inoltre anche la competitività, in linea con la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l’occupazione. | Nella risoluzione del 22 febbraio 2007 sulle “Opportunità e sfide dei cambiamenti demografici in Europa: il contributo degli anziani allo sviluppo economico e sociale”, il Consiglio ha invitato a cogliere la sfida dei cambiamenti demografici anche nell’ambito del settimo programma quadro (PQ7). Il settimo programma quadro insiste molto sul coordinamento dei programmi di ricerca nazionali. Uno dei principali meccanismi proposti a tal fine è la partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente (articolo 169 del trattato). Nelle decisioni relative ai programmi specifici sono stati definiti quattro settori, tra cui la domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living, AAL) nel programma specifico “Cooperazione” adottato il 19 dicembre 2006. Infine, il programma di lavoro sulle TIC del programma Cooperazione fa esplicitamente riferimento all’iniziativa sulla domotica per categorie deboli e individua le sinergie e le complementarità con il PQ7. 1.3. Contesto generale Invecchiamento della popolazione e ruolo delle TIC La popolazione europea sta invecchiando: la speranza media di vita è passata da 55 anni nel 1920 agli oltre 80 di oggi. Con il pensionamento della generazione nata nel periodo del boom delle nascite, tra il 2010 e il 2030, il numero di persone di età compresa tra i 65 e gli 80 anni aumenterà quasi del 40%. Questo sviluppo demografico solleva una serie di problematiche per la società e l’economia europee, per la cui risoluzione le TIC possono avere un ruolo decisivo. Le TIC possono contribuire a migliorare la qualità di vita degli anziani, aiutandoli a rimanere in buona salute e ad essere indipendenti più a lungo. Stanno emergendo soluzioni innovative che aiutano ad ovviare ai problemi più frequenti legati all’invecchiamento. Le TIC permettono agli anziani di rimanere attivi sul lavoro o in comunità. Grazie a queste tecnologie è possibile anche fornire servizi assistenziali e sanitari più efficienti (che saranno sempre più richiesti con l’invecchiamento della popolazione), migliorare la gestione della salute pubblica e le opportunità di prestare cure e servizi innovativi alle comunità e alle persone. Considerati collettivamente gli anziani hanno un notevole potere d’acquisto e con la globalizzazione del fenomeno dell’invecchiamento demografico è chiaro che le soluzioni rese possibili dalle TIC elaborate in Europa potranno agevolmente essere esportate in tutto il mondo. È evidente anche che le forze di mercato non possono, da sole, garantire la disponibilità e l’adozione tempestiva delle necessarie soluzioni rese possibili dalle TIC. Oltre ai costi elevati di sviluppo e collaudo, si registra una scarsa sensibilizzazione alle opportunità esistenti e alle necessità degli utenti, uno scambio insufficiente di esperienze, la frammentazione dei sistemi di rimborso e di certificazione e l’assenza di interoperabilità. Coordinamento dei programmi nazionali di R&S Oltre l’80% delle attività di ricerca finanziate con fondi pubblici in Europa sono realizzate a livello nazionale, soprattutto nell’ambito di programmi di ricerca su scala nazionale o regionale. Un’attuazione coordinata dei programmi nazionali avrebbe certamente un influsso positivo sull’impatto e sui risultati della ricerca, in particolare grazie alla massa critica delle risorse umane e finanziarie mobilitate, alla diversità e complementarità degli aspetti affrontati dai programmi nazionali, alla rapidità dei risultati ottenuti combinando iniziative e competenze esistenti in tutta Europa e all’assenza di frammentazione o duplicazione degli sforzi. Quest’impostazione spianerebbe la strada anche ad una politica di ricerca europea in settori che costituiscono una priorità socioeconomica comune come l’invecchiamento della popolazione. L’analisi di impatto e la valutazione ex ante del PQ7 ha individuato nella mancanza di coordinamento delle politiche di ricerca nazionali una delle principali lacune strutturali del sistema europeo di ricerca e sviluppo. Attività ed esperienza precedenti Nei precedenti programmi quadro sono stati finanziati numerosi progetti di ricerca e sviluppo relativi alle TIC al servizio degli anziani e dei disabili e alla salute in linea, il che ha permesso il costituirsi di una base di conoscenze e di tecnologie per una ricerca applicata adattabile in futuro alle condizioni nazionali. Il principale insegnamento da trarre dalla precedente iniziativa fondata sull’articolo 169 (programma EDCTP prove cliniche in Africa,) è che tali iniziative implicano tre piani di integrazione, scientifica, amministrativa e finanziaria, tra i programmi nazionali e che l’integrazione finanziaria comporta un preciso impegno finanziario pluriennale dei paesi partecipanti. | 1.4. Disposizioni vigenti nel settore della proposta La presente proposta completa adeguatamente altre disposizioni del settimo programma quadro relative alle TIC e all’invecchiamento della popolazione e del programma per la competitività e l’innovazione. La ricerca sulle TIC per invecchiare bene nell’ambito della priorità TIC del settimo programma quadro riguarda attività a lungo termine per la ricerca e lo sviluppo di piattaforme standard e di tecnologie applicative, che permettono di fornire nuovi prodotti e servizi (termine per la commercializzazione: almeno 5 anni). Il programma comune sulla domotica per categorie deboli completa tali attività aggiungendovi filoni di ricerca orientata al mercato particolarmente allettanti per una cooperazione europea tra PMI su specifici prodotti, servizi e sistemi basati sulle TIC per invecchiare bene (termine per la commercializzazione: almeno 2 anni). La ricerca orientata al mercato del programma comune getta le basi per attività che rientrano nel programma Competitività e innovazione, le quali si incentreranno sull’innovazione e sulla convalida commerciale delle soluzioni esistenti, in stretta relazione con i sistemi nazionali di innovazione. Ciò contribuirà a completare il ciclo che va dalla ricerca e dall’innovazione all’adozione da parte del mercato. | 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO | 2.1. Consultazione delle parti interessate | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto È stata consultata tutta una serie di soggetti interessati, come amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, università, grandi imprese, piccole e medie imprese, associazioni, organizzazioni internazionali e singoli interessati, come pure gli Stati membri. La percentuale molto elevata di risposte (1 727) alla consultazione dei soggetti interessati nell’ambito del settimo programma quadro fornisce indicazioni attendibili circa le opinioni dei ricercatori e degli utenti della ricerca. Sono state formulate domande precise sul ricorso all’articolo 169 per rafforzare l’integrazione e la coerenza della ricerca in Europa e ridurre la frammentazione degli sforzi. Su richiesta del Consiglio i membri nazionali del CREST (comitato di ricerca scientifico e tecnico) sono stati regolarmente consultati, in particolare sugli aspetti relativi all’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria. Nel 2006 sono stati inoltre sentiti il comitato consultivo del programma TSI (ISTAG), alti funzionari del sottogruppo i2010 sulla e-Inclusione e il gruppo dei direttori nazionali delle TIC. Nel novembre 2006, a complemento di precedenti seminari di esperti, si è tenuto un seminario aperto a cui hanno partecipato oltre 100 persone in rappresentanza del mondo accademico e dell’industria, che hanno spiegato i punti di vista dell’industria e riferito in merito alla valutazione di un programma corrispondente a livello nazionale e ad una strategia nazionale di supporto all’iniziativa sulla domotica. | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La consultazione pubblica nell’ambito del PQ7 ha dimostrato che esiste un ampio consenso sul ricorso all’articolo 169 per il coordinamento dei programmi di ricerca nazionali. Alla luce delle consultazioni con il CREST e dell’esperienza acquisita col programma ECDTP fondato sull’articolo 169[3], l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria rappresentano le condizioni limite fondamentali per il successo delle iniziative. La Commissione europea ha insistito sul fatto che le iniziative a norma dell’articolo 169 dovevano soddisfare tali criteri. Le consultazioni di alti funzionari degli Stati membri hanno permesso di posizionare il programma comune rispetto al PQ7 e al programma Competitività e innovazione; è emersa inoltre la conferma dell’importanza del sostegno finanziario dell’Unione europea e la raccomandazione di ridurre gli ostacoli alla partecipazione, in particolare per le PMI. La consultazione pubblica delle parti interessate alla ricerca e sviluppo ha dimostrato un ampio consenso, ha confermato che il settore prescelto presenta una particolare rilevanza socioeconomica e ha infine messo in luce il ruolo chiave delle TIC e del sostegno comunitario. Ha ribadito inoltre che occorre concentrarsi sulla R&S applicata, sottolineando il ruolo delle PMI. È inoltre emerso che per agevolare la partecipazione delle PMI occorre ridurre la burocrazia quanto più possibile. | 2.2. Ricorso al parere di esperti | Nei due workshop del 2005, ai quali hanno preso parte oltre 40 esperti in rappresentanza dei principali soggetti interessati, tra cui ricercatori, fornitori, PMI, associazioni di utenti (come la piattaforma AGE per gli anziani e il Forum europeo per le disabilità) e responsabili politici (come i ministri della ricerca e autorità locali) sono state definite le opzioni politiche relative all’aiuto dell’Unione europea a favore delle TIC per invecchiare bene. Un’azione di sostegno ERA-NET ha permesso di realizzare un’analisi completa nel 2005-2006, con consultazioni a livello nazionale, sulle regole di partecipazione e sulla base giuridica dei programmi nazionali esistenti, nonché sulla struttura, sul funzionamento e sul contenuto di un programma comune. I risultati ottenuti sono stati direttamente applicati alla proposta di attuazione del programma comune. Varie indagini di mercato (Walter studies, Seniorwatch, EU@inclusion) hanno dimostrato l’indubbio potenziale rappresentato dal mercato dei senior, purché si mettano a punto tecnologie TIC facili da utilizzare per gli anziani, ma anche la necessità di trovare soluzioni adeguate ai bisogni individuali degli utenti e alla diversità dei modelli sociali esistenti in Europa. Ciò è stato ribadito anche da studi a livello regionale e interregionale, realizzati ad esempio dalla rete dell’economia d’argento. In particolare è emersa la raccomandazione, da una parte, di sostenere maggiormente la ricerca a breve termine destinata ad elaborare e dimostrare soluzioni basate sulla tecnologia disponibile (oltre alla ricerca a lungo termine nel quadro del PQ7), con il coinvolgimento di tutta la filiera di attori, e, dall’altra, di migliorare il coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo a livello europeo, nazionale e regionale per superare la loro attuale frammentazione. Il programma comune proposto sarà incentrato quindi sulla R&S applicata e orientata al mercato e coinvolgerà i soggetti interessati e gli utenti oltre alla comunità di ricerca classica. Un’altra raccomandazione che è stata accolta è quella di tenere adeguatamente conto degli aspetti etici. | 2.3. Valutazione d’impatto Linea di riferimento: nessun programma comune, nessun programma quadro Come sempre è prevista un’opzione di riferimento, in questo caso la situazione (ipotetica) che la comunità dei ricercatori debba basarsi solo sui programmi nazionali esistenti. Se molti programmi nazionali sostengono le attività di R&S in materia di TIC per invecchiare bene, la maggior parte di essi non è in grado di sviluppare una collaborazione attraverso tutta la filiera delle parti interessate in Europa. Inoltre non esiste un dispositivo che permetta di definire un approccio e una visione comuni. Quest’opzione comporterebbe una frammentazione ancora più grande dello sforzo di ricerca e un uso meno efficace dei fondi pubblici per la R&S a causa di inutili duplicazioni e della mancanza di approccio coerente. Opzione 1: nessun programma comune, solo il Settimo programma quadro In questa ipotesi la ricerca si limiterebbe a quanto previsto dal PQ7 in relazione alle TIC per invecchiare bene e alle attività di R&S a lungo termine per l’elaborazione di piattaforme standard e tecnologie applicative (termine per la commercializzazione: almeno 5 anni). Tuttavia questo tipo di ricerca molto innovativo e ambizioso lascia irrisolto il problema della R&S europea sulle TIC per invecchiare bene orientata al mercato, con un termine di commercializzazione di due o tre anni, e dell’implicazione dell’intera filiera di partecipanti a livello nazionale, regionale e locale. Per molte PMI attive nel settore delle TIC per invecchiare bene, il programma quadro non offre la soluzione più idonea per la ricerca orientata al mercato e impone loro curve di apprendimento significative. I dispositivi di coordinamento ERA-NET e ERA-NET+ nell’ambito del PQ7 non garantiscono un effetto moltiplicatore durevole sul coordinamento dei programmi nazionali. Per questo i dispositivi previsti nell’ambito del PQ7 non sono considerati sufficienti. Opzione 2: il programma comune La partecipazione della Comunità al programma comune è l’opzione meglio rispondente alla necessità di soluzione a lungo termine per la R&S europea sulle TIC per invecchiare bene con un approccio coerente, con una massa critica ed un sostegno effettivo di tutti i soggetti interessati nell’intera filiera. Essa contribuirà contemporaneamente a realizzare gli obiettivi del PQ7 in quanto prevede una parte cospicua di ricerca applicata e di innovazione con una forte partecipazione delle PMI, che non si potrebbe facilmente conseguire attraverso gli strumenti del PQ7. Facendo ricorso all’articolo 169, l’effetto moltiplicatore prodotto dal finanziamento europeo ne risulterà accresciuto rispetto al PQ7, grazie a corrispondenti investimenti nazionali e al cofinanziamento dei progetti da parte delle imprese e degli istituti di ricerca. Per progetti cofinanziati al 50% da fondi pubblici, si può prevedere che un investimento europeo di 150 milioni di euro dia esito a un investimento totale di almeno 600 milioni di euro, tra il 2008 e il 2013, da parte degli Stati partecipanti e degli attori della ricerca, con un effetto moltiplicatore almeno doppio rispetto a quello del PQ7. | 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Il programma comune costituisce il quadro giuridico e organizzativo di un programma europeo su ampia scala che coinvolge l’Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, Germania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e l’Ungheria,, nonché Israele, la Norvegia e la Svizzera, sulla ricerca applicata e sull’innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene nella società dell’informazione. Questi paesi hanno concordato di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a dare un contributo al programma comune. Il valore globale della loro partecipazione è stimato ad almeno 150 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013. Per aumentare l’impatto e la massa critica del programma comune la Comunità dovrà parteciparvi apportando un contributo finanziario limitato a 150 milioni di euro, fatta salva un’applicazione efficace e l’assunzione di impegni finanziari da parte degli Stati membri conforme a criteri definiti nella decisione proposta. Per valutare l’efficacia e l’impatto globale del contributo comunitario all’iniziativa sarà effettuato un esame intermedio da parte di esperti indipendenti. La Commissione e la Corte dei conti potranno procedere a tutti i controlli ed ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. | Base giuridica La proposta di programma comune si basa sul titolo XVIII del trattato, articolo 169, che riguarda la partecipazione della Comunità a programmi comuni di ricerca avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi. La presente proposta corrisponde alla gestione centralizzata indiretta ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. La sussidiarietà è salvaguardata: dal fatto che la proposta si basa sull’articolo 169, che prevede espressamente la partecipazione della Comunità a programmi comuni avviati da più Stati membri; dall’attuazione di tutti gli aspetti operativi, se possibile, a livello nazionale, pur mantenendo un approccio coerente a livello europeo del programma comune. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito indicati: | la conoscenza e l’eccellenza specifiche necessarie per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e di servizi basati sulle TIC che permettono di invecchiare bene si trovano disseminate in tutti i paesi e non possono essere raggruppate limitandosi al livello nazionale; senza un approccio coerente a livello europeo, né massa critica, si corre il grave rischio di una duplicazione degli sforzi e di un aumento dei relativi costi; è improbabile che si possa instaurare un vero e proprio mercato interno di soluzioni TIC interoperabili per invecchiare bene senza un programma comune di dimensione europea. | Il valore aggiunto dell’intervento comunitario è essenziale per i motivi i seguenti: l’intervento comunitario garantirà un maggior effetto moltiplicatore dei finanziamenti nazionali e privati (moltiplicato per 4 anziché per 2 nel PQ7); il sistema proposto creerà incentivi per maggiori investimenti nella R&S e nell’innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene e contribuirà quindi alla realizzazione dell’obiettivo di Barcellona di consacrare il 3% del PIL europeo alla R&S. | La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito. | Secondo un approccio flessibile di grande efficacia, il ruolo della Comunità si limita a incentivare un miglior coordinamento e favorire le sinergie con le attività complementari del PQ7 e del programma Competitività e innovazione. Gli Stati membri saranno responsabili dell’elaborazione del programma di lavoro strategico comune e di tutti gli aspetti operativi. | In particolare, la struttura organizzativa proposta permette di ridurre al minimo l’onere amministrativo in quanto incanala il lavoro amministrativo verso agenzie nazionali sotto la supervisione e la responsabilità globale della struttura giuridica comune creata a tal fine. | Scelta dello strumento | Lo strumento proposto è una codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale si attua l’articolo 169 del trattato CE. | 4. INCIDENZA SUL BILANCIO | Le implicazioni finanziarie della presente decisione sono già incluse nella base giuridica del settimo programma quadro (decisione 1982/2006/CE del 18.12.2006, GU L 412 del 30.12.2006) e nel programma specifico “Cooperazione” del settimo programma quadro (decisione 2006/971/CE del 19.12.2006, GU L 400 del 30.12.2006). | 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Semplificazione | La proposta prevede la semplificazione di procedure amministrative per quanto riguarda i privati. In particolare, i beneficiari dei fondi di ricerca nell’ambito del nuovo programma comune avranno il vantaggio di dover rispettare solo una normativa nazionale già nota senza bisogno di una rendicontazione specifica relativa al contributo comunitario. | Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia | La proposta contiene una clausola di riesame che prevede una revisione intermedia dopo due anni. La durata complessiva sarà limitata a sei anni. | Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. | 2007/0116 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ( Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 169 e l’articolo 172, secondo comma, vista la proposta della Commissione[4], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[7], in appresso il “settimo programma quadro”, prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato. (2) Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l’identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell’articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell’obiettivo da perseguire e la sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell’articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi. (3) La decisione n. 971/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[8], (in appresso il programma specifico Cooperazione), individua nell’iniziativa ai sensi dell’articolo 169 nel campo della domotica per categorie deboli uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell’articolo 169 del trattato. (4) Nella Comunicazione “i2010 - Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione” del 1° giungo 2005[9] la Commissione ha proposto di varare un’iniziativa faro a favore dei cittadini in una società che invecchia. (5) Nella comunicazione del 12 ottobre 2006 dal titolo “Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità”[10], la Commissione ha sottolineato che l’invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti i paesi dell’Unione europea e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell’economia europea, in linea con la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l’occupazione. (6) Uno degli elementi essenziali dei nuovi orientamenti in materia di occupazione è il prolungamento della vita attiva: per questo l’approccio europeo intende sviluppare pienamente il potenziale dei cittadini di ogni età e sottolinea la necessità di adottare d’ora in poi strategie globali e non più frammentate per affrontare l’avanzare dell’età, tenendo conto dell’intero ciclo della vita. (7) Attualmente esistono vari programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale nel campo delle TIC per invecchiare bene, che non sono abbastanza coordinati a livello europeo: questo impedisce un approccio europeo coerente delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti e servizi innovativi per invecchiare bene basati sulle TIC. (8) Nell’intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle TIC per invecchiare bene e di portare avanti un’azione efficace, molti Stati membri hanno preso l’iniziativa di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo “Domotica per categorie deboli”, (in appresso programma comune), nel campo delle TIC per invecchiare bene nella società dell’informazione, per creare sinergie in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d’Europa. (9) Per cogliere la sfida dell’invecchiamento demografico il programma comune fornisce il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su ampia scala fra gli Stati membri sulla ricerca applicata e sull’innovazione nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) per invecchiare bene nell’odierna società. L’Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e l’Ungheria (in appresso “gli Stati membri partecipanti”) e Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 150 milioni di euro nel periodo coperto dal settimo programma quadro. (10) Per migliorare l’impatto del programma comune, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma comune. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 150 milioni di euro. Dato che il programma comune risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e l’ambito di ricerca del programma comune rientra nel tema Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) del programma specifico Cooperazione del settimo programma quadro, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale tema. (11) L’erogazione del contributo finanziario della Comunità è soggetta alla definizione di un piano di finanziamento che prevede l’impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell’attuazione congiunta del programma comune. (12) L’attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l’esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico Cooperazione. (13) Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l’attuazione del programma comune. (14) È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione la quale avrà il compito di provvedere all’efficace attuazione del programma comune. (15) Per un’attuazione efficace del programma comune è opportuno concedere, attraverso la struttura specifica di esecuzione, un aiuto finanziario a terzi partecipanti al programma comune, da selezionare mediante invito a presentare proposte. (16) La concessione della partecipazione comunitaria è subordinata all’impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e al pagamento effettivo della loro partecipazione finanziaria. (17) È opportuno che nell’ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre la propria partecipazione finanziaria se il programma comune è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva, oppure se gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune. (18) Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune. (19) Conformemente al settimo programma quadro è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare le condizioni della propria partecipazione finanziaria al programma comune in funzione della partecipazione di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune, di altri paesi, nel corso della sua attuazione, in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione. (20) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[11], al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[12] e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[13]. (21) A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[14] (in seguito il regolamento finanziario) e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[15] (in seguito le modalità di esecuzione), il contributo comunitario deve essere gestito in modo centralizzato indiretto ai sensi del disposto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35 e 41 delle relative modalità di esecuzione. (22) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell’ambito del programma comune siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere. (23) È necessario che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l’efficienza dell’attuazione del programma comune e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Per l’attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito “il settimo programma quadro”), adottato con la decisione 1982/2006/CE, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma di ricerca e sviluppo “Domotica per categorie deboli” (in appresso il programma comune) avviato congiuntamente dall’Austria, dal Belgio, da Cipro, dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Germania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Spagna e dall’Ungheria, (in appresso “gli Stati membri partecipanti”) e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera. 2. Per l’attuazione del programma comune la partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a 150 milioni di euro per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell’allegato I. 3. La partecipazione finanziaria della Comunità è erogata a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati al tema Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) del programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro. Articolo 2 Il versamento della partecipazione finanziaria della Comunità è subordinato: 1. alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera dell’effettiva istituzione del programma comune descritto nell’allegato I della presente decisione; 2. alla creazione formale o designazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, di una struttura con personalità giuridica (ai fini della presente decisione in appresso denominata “struttura specifica di esecuzione”), incaricata dell’attuazione del programma comune e del percepimento, assegnazione e sorveglianza della partecipazione finanziaria comunitaria nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c) e 56 del regolamento finanziario; 3. all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune, conforme agli orientamenti fissati nell’allegato II della presente decisione; 4. all’efficace esecuzione delle attività previste dal programma comune descritto nell’allegato I della presente decisione da parte della struttura specifica di esecuzione, che comporta l’emissione di inviti a presentare proposte per la concessione di contributi finanziari; 5. all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia della Svizzera, di cofinanziare il programma comune e all’effettivo pagamento della rispettiva partecipazione finanziaria, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte banditi nell’ambito del programma; 6. al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[16]; 7. alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici conformi ai principi generali del settimo programma quadro nonché 8. all’istituzione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell’ambito del programma comune e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e di agevolare la divulgazione delle conoscenze create e la diffusione del loro uso. Articolo 3 Nell’ambito dell’attuazione del programma comune la struttura specifica di esecuzione concede un contributo finanziario a terze parti, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati in esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza. Il contributo finanziario a terze parti è concesso in base all’eccellenza scientifica e conformemente ai principi e alle procedure previste nell’allegato I della presente decisione. Articolo 4 Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l’erogazione del contributo finanziario a terze parti a cura della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento. Articolo 5 Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, o nei casi in cui gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune, la Comunità può ridurre la propria partecipazione finanziaria in funzione dell’effettiva attuazione del programma comune e dell’importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti, [da Israele e dalla Svizzera] per la sua attuazione. Articolo 6 Per l’esecuzione del programma comune gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti, [Israele e la Svizzera] forniscono adeguate garanzie sul recupero integrale, attraverso la struttura specifica di esecuzione, di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice. Articolo 7 La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia la Svizzera e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti. Articolo 8 La Commissione comunica le informazioni di pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione. Articolo 9 Ogni Stato membro può partecipare al programma comune nel rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione. Articolo 10 Ogni paese terzo può partecipare al programma comune in base alle regole stabilite dalla presente decisione, purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera. Articolo 11 La Comunità può approvare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni della propria partecipazione finanziaria in caso di partecipazione al programma comune di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune, di qualsiasi altro paese. Articolo 12 1. Il rapporto annuale relativo al settimo programma quadro presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende in particolare una sintesi delle attività del programma comune. 2. Due anni dopo l’inizio del programma e in ogni caso entro il 2010, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune. La valutazione analizza la qualità e l’efficacia dell’attuazione del programma comune, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi prestabiliti, e contiene raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l’integrazione. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di adattamento della presente decisione. 3. Alla fine del 2013 la Commissione effettua una valutazione finale del programma comune. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 13 La presente decisione entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] ALLEGATO I Descrizione degli obiettivi, delle attività e dell’attuazione del programma comune I. Obiettivi specifici Gli obiettivi specifici del programma comune Domotica per categorie deboli sono i seguenti: - favorire l’avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene , a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando la qualità della vita, l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell’assistenza sociale. A tal fine si possono ad esempio utilizzare le TIC in modo innovativo, trovare nuove modalità di interazione con gli utenti e nuovi tipi di catene del valore per servizi a favore di una vita autonoma; - creare una massa critica per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a livello UE nel campo delle tecnologie e dei servizi per invecchiare bene nella società dell’informazione , in particolare instaurando un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese; - migliorare le condizioni per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca prevedendo un quadro europeo coerente, che agevoli lo sviluppo di approcci comuni, la localizzazione e l’adattamento di soluzioni comuni compatibili con le diverse preferenze sociali e gli aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale in tutta Europa. Nel concentrarsi sulla ricerca applicata, il programma comune completa le attività di ricerca a lungo termine correlate previste dal settimo programma quadro, come pure le attività di dimostrazione che fanno parte del programma per la competitività e l’innovazione (2007-2013) istituito dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006[17], che mira all’adozione su vasta scala delle soluzioni esistenti. Occorrerà tenere adeguatamente conto delle eventuali questioni etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità alle linee guida internazionali. II. Attività Il programma comune prevede due tipi di attività. Attività di ricerca, sviluppo e innovazione , attuate nell’ambito di progetti transnazionali con condivisione dei costi, che coinvolgono partner di almeno tre diversi Stati membri partecipanti o altri paesi partecipanti che svolgono attività connesse alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e alla divulgazione. Queste attività devono avere per oggetto la ricerca orientata al mercato, essere limitate al breve-medio termine e dimostrare che è possibile sfruttare i risultati del progetto entro termini realistici. Attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti , che possono essere attuate attraverso l’organizzazione di specifici eventi o in combinazione con eventi esistenti. Può trattarsi dell’organizzazione di seminari e della presa di contatto con altri soggetti interessati all’interno della catena del valore. Il programma comune implica la consultazione dei soggetti europei interessati (attori del processo decisionale all’interno dei ministeri e autorità pubbliche, servizi del settore privato e assicuratori privati, come pure il mondo dell’industria, delle piccole e medie imprese e rappresentanti degli utenti) in merito alle priorità della ricerca e all’attuazione del programma. III. Attuazione del programma Il programma comune è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte che la Commissione dovrà approvare per l’erogazione della partecipazione finanziaria della Comunità. Il programma comune prevede la pubblicazione regolare di inviti a presentare proposte in linea con il programma di lavoro approvato. La struttura specifica di esecuzione centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico). Le proposte di progetti sono valutate e selezionate, a livello centrale, in funzione di criteri di ammissibilità e di valutazione comuni e trasparenti fissati nel programma di lavoro, che sono vincolanti per gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera, salvo un numero limitato di casi ben definiti che saranno ulteriormente precisati nell’attuazione del programma. La struttura specifica di esecuzione è responsabile della sorveglianza dei progetti; sono istituite procedure comuni operative per gestire l’intero ciclo del progetto. Dato che le questioni amministrative relative ai partecipanti nazionali ai progetti nell’ambito del programma comune sono di competenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, si applicano anche i principi nazionali relativi al finanziamento. Ogni paese finanzia i candidati nazionali la cui proposta è stata selezionata, per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i fondi provenienti dalla struttura specifica di esecuzione, in base ad un accordo concluso tra i partecipanti nazionali a ciascun progetto e la rispettiva agenzia nazionale. Il programma comune garantisce l’integrazione scientifica dei programmi nazionali partecipanti attraverso l’elaborazione di programmi di lavoro comuni e la fissazione di temi comuni a tutti i programmi nazionali. All’integrazione amministrativa dei programmi nazionali provvede l’entità giuridica costituita dagli Stati membri partecipanti e da Israele, dalla Norvegia dalla Svizzera. La gestione del programma comune include: - l’organizzazione centralizzata degli inviti a presentare proposte; - la valutazione centrale, indipendente e trasparente da parte di esperti a livello europeo, in base a regole e criteri comuni di valutazione e la selezione delle proposte in funzione dell’eccellenza scientifica; - un indirizzo unico per la presentazione delle proposte (è prevista la trasmissione per via elettronica). Il programma comune deve rafforzare l’integrazione finanziaria: - garantendo l’assunzione di impegni di finanziamento nazionale globale per la durata dell’iniziativa e di impegni annuali per ciascun programma di lavoro proposto; - garantendo che la graduatoria finale delle proposte stabilita in esito alla loro valutazione sia vincolante per gli Stati partecipanti, salvo per motivi ben precisi come problemi giuridici o connessi alla redditività finanziaria; - promuovendo per quanto possibile la flessibilità nell’assegnazione delle risorse nazionali in modo da poter gestire le eccezioni, ad esempio aumentando i contributi nazionali o attraverso finanziamenti incrociati. Gli Stati membri partecipanti si adoperano per rafforzare l’integrazione e rimuovere gli ostacoli legislativi esistenti a livello nazionale alla cooperazione internazionale nell’ambito dell’iniziativa. IV. Principi di finanziamento Il contributo comunitario rappresenta una percentuale fissa del finanziamento pubblico complessivo dei programmi nazionali partecipanti e non può in nessun caso superare il 50% del finanziamento pubblico totale assegnato ad un partecipante ad un progetto selezionato in seguito a invito a presentare proposte nell’ambito del programma comune. Questa percentuale fissa viene definita nell’accordo tra la struttura specifica di esecuzione e la Commissione e si basa sull’impegno pluriennale degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e sulla partecipazione finanziaria della Comunità. I progetti sono cofinanziati dai partecipanti. V. Risultati attesi dall’attuazione del programma comune La struttura specifica di esecuzione redige un rapporto annuale che fornisce un resoconto dettagliato dell’attuazione del programma comune (numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione ecc.) e dei progressi compiuti verso un’ulteriore integrazione. I risultati attesi sono definiti con maggiore precisione nell’accordo da concludersi tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione. ALLEGATO II Linee guida per la gestione del programma comune La struttura organizzativa del programma comune è descritta qui di seguito. L’associazione AAL (Ambient Assisted Living), un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti e da Israele e dalla Svizzera. L’associazione AAL è responsabile dell’esecuzione di tutte le attività del programma comune. Rientrano tra i compiti dell’associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l’elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l’organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria dei progetti. Inoltre, l’associazione AAL esercita una sorveglianza sui progetti ed esegue i trasferimenti dei corrispondenti pagamenti dei contributi comunitari alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione. L’associazione AAL è gestita dall’assemblea generale. L’assemblea generale, che è l’organo decisionale del programma comune, nomina i membri del consiglio di amministrazione e sovrintende all’attuazione del programma comune, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei programmi di lavoro annuali, l’assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e le nuove domande di partecipazione. Funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all’ammissione o all’esclusione di membri o allo scioglimento dell’associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari negli statuti dell’associazione. La Commissione partecipa alle riunioni dell’assemblea generale in qualità di osservatore. Il consiglio di amministrazione, costituito da un direttore e da due vicedirettori, (oppure da un vicedirettore e un tesoriere), è eletto dall’assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l’assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell’associazione e rende conto all’assemblea generale. Le agenzie nazionali di gestione del programma sono autorizzate dagli Stati membri partecipanti [e da Israele e dalla Svizzera] a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici per i partecipanti nazionali a un progetto, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione delle proposte di progetti. Le agenzie nazionali lavorano sotto la supervisione dell’associazione AAL. Un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell’industria e delle parti interessate formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma comune. SCHEDA FINANZIARIA E LEGISLATIVA 1. TITOLO DELLA PROPOSTA Partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa: Ricerca e sviluppo tecnologico, settimo programma quadro. Articolo 169 del trattato CE. 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: 09 04 01 “Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC-Cooperazione)” 09 01 05 “Spese di sostegno alle attività di ricerca del settore Società dell’informazione e media” 3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: Il contributo della Comunità al programma comune dovrebbe essere fissato mediante codecisione dal Consiglio e dal Parlamento nel dicembre 2007 per un periodo iniziale limitato al 31 dicembre 2013. La sua incidenza finanziaria sul bilancio UE cessa dopo il 2013. 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 09.0401 | SNO | Diss. | Sì | Sì | Sì | N. [1A] | 09.0105 | SNO | SND | Sì | Sì | Sì | N. [1A] | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) milioni di euro (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale | Spese operative[18] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 150 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 65 | 150 | Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[19] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0 | 0,20 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,715 | 2,070 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 0 | 25,320 | 25,45 | 25,345 | 25,345 | 50,715 | 152,070 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 0 | 10,320 | 25,345 | 25,345 | 25,345 | 65,715 | 152,070 | Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[20] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | Totale del costo indicativo dell’intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0 | 25,320 | 25,345 | 25,345 | 25,45 | 50,715 | 152,070 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0 | 10,320 | 25,345 | 25,345 | 25,345 | 50,715 | 152,070 | Cofinanziamento Sarà fornito un contributo comunitario fisso limitato a 25 milioni di euro all’anno, subordinatamente all’esecuzione di un investimento di almeno 25 milioni di euro all’anno da parte degli Stati partecipanti che contribuiranno al programma comune in misura pari almeno a 150 milioni di euro, tra il 2008 e il 2013, mediante risorse nazionali. I costi di funzionamento del programma comune ammontano al massimo al 6% del bilancio annuale complessivo. La partecipazione comunitaria rappresenta una percentuale fissa del finanziamento pubblico complessivo dei programmi nazionali partecipanti e non può in nessun caso superare il 50% del finanziamento pubblico del programma comune. Questa percentuale fissa è definita nell’accordo tra la struttura specifica di esecuzione e la Commissione e si basa sull’impegno pluriennale degli Stati membri partecipanti e sul contributo della Comunità. milioni di euro (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale | Stati partecipanti... | f | 0 | min. 25 | min. 25 | min. 25 | min. 25 | min. 50 | min. 150 | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 0 | min. 50,320 | min. 50,345 | min. 50,345 | min. 50,345 | min. 100,715 | min. 302,070 | Inoltre i progetti sono cofinanziati dagli organismi partecipanti ai progetti di ricerca e sviluppo selezionati in esito agli inviti a presentare proposte emessi nell’ambito del programma. Questi contributi dovrebbero ammontare come minimo a circa 300 milioni di euro per la durata del programma. 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. ( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[21] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: milioni di euro (al primo decimale) Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione | Totale risorse umane | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. NECESSITÀ DELL ’azione a breve e lungo termine Contributo comunitario alla creazione e al funzionamento del programma comune Domotica per categorie deboli tra gli Stati partecipanti, per poter finanziare una parte delle spese di funzionamento del programma e delle spese dei partecipanti nazionali ai progetti di ricerca e sviluppo selezionati in seguito agli inviti aperti a presentare proposte. 5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Il programma comune di ricerca e sviluppo e innovazione Domotica per categorie deboli combinerà risorse comunitarie, nazionali e private finalizzate alla ricerca di soluzioni innovatrici nel campo delle TIC che permettano ai cittadini europei di invecchiare bene e restare indipendenti; contribuirà inoltre nel contempo alla sostenibilità globale delle cure loro riservate e creerà nuove opportunità economiche per le imprese europee. Il valore aggiunto dell’intervento comunitario è essenziale per i motivi i seguenti: - grazie all’intervento comunitario potrà essere creato un nuovo quadro giuridico che permette di combinare il finanziamento nazionale e comunitario nell’ambito di una strategia comune, per stimolare la collaborazione internazionale nel campo della ricerca e sviluppo e dei progetti innovativi, coinvolgendo in particolare le PMI. Questo non sarebbe fattibile utilizzando le strutture esistenti; - il nuovo programma comune contribuirà ad affrontare la sfida dell’invecchiamento demografico favorendo l’avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene, a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando la qualità della vita, l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell’assistenza sociale. Questi obiettivi saranno raggiunti in modo coerente e non frammentario grazie ad una maggiore massa critica che permetterà soluzioni interoperabili e più efficaci sotto il profilo dei costi; - l’industria e in particolare le PMI godranno di un sostegno più efficace grazie alla massa critica creata e alla coerenza dell’approccio europeo seguito per elaborare soluzioni interoperabili. Inoltre sarà possibile adattare le soluzioni del programma comune alle regolamentazioni e alle preferenze sociali a livello nazionale e regionale. Si tratta di un importante prerequisito per lo sfruttamento commerciale e lo sviluppo del mercato, che favorisce senz’altro la partecipazione delle PMI; - il sistema proposto creerà infine incentivi per maggiori investimenti nazionali e industriali nella R&S e nell’innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene e contribuirà quindi alla realizzazione dell’obiettivo di Barcellona di consacrare il 3% del PIL europeo alla R&S; - nella presente scheda finanziaria non si è tenuto conto del valore aggiunto macroeconomico per la società e l’economia europee che si otterrà grazie allo sfruttamento dei risultati del programma comune. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (GPA) e relativi indicatori: Il principale obiettivo operativo della presente proposta legislativa, ossia la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo e di innovazione avviato da vari Stati membri nel campo della domotica per categorie deboli è già stato definito nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e nel suo specifico programma Cooperazione. Obiettivi strategici associati all’obiettivo operativo: - rispondere alla sfida dell’invecchiamento demografico promuovendo investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nell’innovazione attraverso soluzioni nuove basate sulle TIC per invecchiare bene in tutta Europa; - creare una massa critica per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione a livello UE nel campo delle tecnologie e dei servizi per invecchiare bene nella società dell’informazione, in particolare un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese. Obiettivi economici e tecnologici: - favorire l’avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene, a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando la qualità della vita, l’autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell’assistenza sociale. A tal fine si possono ad esempio utilizzare le TIC in modo innovativo, trovare nuove modalità di interazione con gli utenti e nuovi tipi di catene del valore per servizi a favore di una vita autonoma; - migliorare le condizioni per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca prevedendo un quadro europeo coerente, che agevoli lo sviluppo di approcci comuni e la localizzazione e l’adattamento di soluzioni comuni compatibili con le diverse preferenze sociali e regolamentari a livello nazionale o regionale in tutta Europa. Il contributo della Commissione è costituito dalle risorse elencate al punto 4.1.. I risultati sono a) la creazione del programma comune e b) i progetti di ricerca e sviluppo e innovativi selezionati e avviati in seguito a inviti a presentare proposte nell’ambito del programma. I seguenti risultati attesi saranno misurati attraverso i relativi indicatori (2008): - effetto leva sugli investimenti e sugli sforzi nazionali, grazie a incentivi agli investimenti nell’ambito di strategie comuni e dell’attuazione congiunta; - indicatori: (i) numero di paesi partecipanti; (ii) impegni e pagamenti conformemente alle disposizioni del punto 4.1.1; (iii) risorse nazionali impegnate e spese per progetti nell’ambito del programma comune; (iv) risorse investite dall’industria e dagli altri interessati attraverso la partecipazione e il cofinanziamento dei progetti. - Migliore coerenza a livello europeo tra attività di R&S e innovazione nel campo delle TIC per invecchiare bene, ovviando all’attuale frammentazione degli sforzi grazie all’elaborazione di strategie comuni e di inviti comuni a presentare proposte che beneficiano di una massa critica; - indicatori: questo risultato sarà effettivamente conseguito se il programma comune diventa pienamente operativo con un numero significativo di paesi partecipanti. - Efficacia del programma: grazie alla certezza della disponibilità di risorse nazionali, a un punto centralizzato di presentazione, di valutazione e di selezione delle proposte, a un sistema europeo conviviale di collaborazione nel campo della ricerca applicata e orientata al mercato e dell’innovazione, basandosi su norme nazionali conosciute, sarà possibile ottenere forme nuove e più efficaci di sostegno a favore dei partecipanti, in particolare delle piccole e medie imprese, incrementando in questo modo gli investimenti dell’industria e abbreviando i periodi necessari per la commercializzazione e lo sfruttamento dei risultati; - indicatori: (v) periodo intercorrente tra la presentazione della proposta e l’avvio del progetto; (vi) numero di piccole e medie imprese partecipanti; (vii) costi complessivi di funzionamento del programma comune. - Vantaggi economici e sociali importanti e contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici: questo obiettivo sarà misurato nell’ambito della valutazione indipendente prevista a metà percorso e alla fine del programma oltre agli altri indicatori illustrati. 5.4 Modalità di attuazione (dati indicativi) X Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione X indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità, a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario X organismi pubblici nazionali o internazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: Il contributo finanziario della Comunità sarà versato alla struttura specifica di esecuzione costituita dagli Stati partecipanti al programma comune, la quale sarà incaricata di gestire il contributo della Comunità a norma degli articoli 54 e 56 del regolamento finanziario. Il contributo finanziario della Comunità sarà assoggettato all’approvazione del programma di lavoro e all’adozione di impegni finanziari a livello nazionale. La struttura organizzativa del programma comune è descritta qui di seguito. L’associazione AAL (Ambient Assisted Living), un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti e da Israele e dalla Svizzera. L’associazione AAL è responsabile dell’esecuzione di tutte le attività del programma comune. Rientrano tra i compiti dell’associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l’elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l’organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria dei progetti. Inoltre, l’associazione AAL esercita una sorveglianza sui progetti ed esegue i trasferimenti dei corrispondenti pagamenti dei contributi comunitari alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione. L’associazione AAL è gestita dall’assemblea generale. L’assemblea generale, che è l’organo decisionale del programma comune, nomina i membri del consiglio di amministrazione e sovrintende all’attuazione del programma comune, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei programmi di lavoro annuali, l’assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e le nuove domande di partecipazione. Funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all’ammissione o all’esclusione di membri o allo scioglimento dell’associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari negli statuti dell’associazione. La Commissione partecipa alle riunioni dell’assemblea generale in qualità di osservatore. Il consiglio di amministrazione, costituito da un direttore e da due vicedirettori, (oppure da un vicedirettore e un tesoriere), è eletto dall’assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l’assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell’associazione e rende conto all’assemblea generale. Le agenzie nazionali di gestione del programma sono autorizzate dagli Stati membri partecipanti [e da Israele e dalla Svizzera] a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici per i partecipanti nazionali a un progetto, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione delle proposte di progetti. Le agenzie nazionali lavorano sotto la supervisione dell’associazione AAL. Un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell’industria e delle parti interessate formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma comune. 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo: Una volta istituito, il programma comune sarà controllato mediante rapporti annuali elaborati dalla struttura specifica di esecuzione. Tali rapporti daranno un resoconto dettagliato dell’attuazione del programma comune in funzione degli indicatori illustrati nella parte 5.3. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex-ante L’iniziativa proposta è stata analizzata nell’ambito della valutazione ex ante della proposta di settimo programma quadro. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Il modello di gestione proposto si basa sull’esperienza acquisita con la prima iniziativa nell’ambito dell’articolo 169 del trattato avviata nel corso del sesto programma quadro, vale a dire l’iniziativa EDCTP, Prove cliniche in Africa. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Dopo due anni di funzionamento sarà effettuata una valutazione intermedia con l’aiuto di esperti indipendenti, nella quale saranno valutati: 1) l’attuazione del programma in termini di maggiore integrazione sul piano scientifico, amministrativo e finanziario; 2) il valore aggiunto e l’efficacia dimostrata dal programma nel conseguimento degli obiettivi prestabiliti. Al termine del programma sarà effettuata una valutazione ex post a cura di esperti esterni. 7. MISURE ANTIFRODE L’articolo 6 della decisione relativa al programma comune stabilisce che Per l’esecuzione del programma comune gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti, [Israele e la Svizzera] forniscono adeguate garanzie sul recupero integrale, attraverso la struttura specifica di esecuzione, di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice. L’articolo 7 della decisione relativa al programma comune stabilisce che La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia la Svizzera e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti. Altre misure antifrode saranno attuate nell’ambito dell’accordo dettagliato concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Funzionari o agenti temporanei[24] (XX 01 01) | Personale finanziato[25] con l’art. XX 01 02 | Altro personale[26] finanziato con l’art. XX 01 04/05 | A*/AD | 0,50 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | B*, C*/AST | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TOTALE | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione I principali compiti connessi all’azione saranno: - la partecipazione della Commissione in qualità di osservatore alle riunioni dell’assemblea generale dell’associazione AAL, in ragione di quattro riunioni di due giorni all’anno (livello di direttore) - partecipazione ai seminari e alle azioni di divulgazione tre volte all’anno (livello capo unità) - negoziare e preparare le convenzioni di sovvenzione con la struttura specifica di esecuzione (livello responsabile di progetto + livello assistente B/C) - controllo dell’attuazione + assistenza alle valutazioni intermedia e ex post (livello responsabile di progetto) - controllo finanziario e giuridico dell’attuazione del programma (livello responsabile finanziario) 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) milioni di euro (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTALE | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros | 0 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,075 | 0,150 | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | 0,320 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,715 | 2,070 | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento (non applicabile) milioni di euro (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei Le risorse umane di cui al punto 8.2.1 sono calcolate sulla base di un costo medio di 117 000 euro TPE l’anno. Missioni: i costi si basano su un costo medio di 1 250 euro per missione e su 2 missioni all’anno per 2 funzionari per la partecipazione alle riunioni dell’assemblea generale, 3 missioni all’anno per un funzionario per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e 3 missioni all’anno per un funzionario che parteciperà ai seminari e alle manifestazioni proposti. Sono state aggiunte altre 12 missioni all’anno per motivi di controllo. Assistenza esterna: il costo dell’assistenza esterna relativa alle analisi annuali e alla valutazione intermedia e finale sono stimati basandosi su un’analisi annuale/valutazione intermedia all’anno (con 3 esperti esterni a 485 euro al giorno per 3 giorni + spese di viaggio 1 250 euro per esperto) per 6 anni + una valutazione finale nel 2013. Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento (non applicabile) milioni di euro (al terzo decimale) | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[28] | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento [1] Conferenza ministeriale di Riga sulle TIC e la società inclusiva e dichiarazione ministeriale di Riga, giugno 2006. [2] COM(2006) 571 def. [3] Partenariato dei paesi europei e dei paesi in via di sviluppo sulla prove cliniche. [4] GU C […], […], pag. […]. [5] GU C […], […], pag. […]. [6] GU C […], […], pag. […]. [7] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [8] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. [9] COM(2005) [10] COM(2006) [11] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [12] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [13] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [14] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1). [15] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. …/2007 (GU L …, pag. …). [16] GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1. [17] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15. [18] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [19] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx. [20] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [21] Vedi i punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [22] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [23] Quale descritto nella sezione 5.3. [24] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [25] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [26] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. [27] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate. [28] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.