52007PC0327

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004 /* COM/2007/0327 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.6.2007

COM(2007) 327 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 817/2006, del 29 maggio 2006, riguarda l'applicazione di misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

2. A seguito delle recenti discussioni tra gli Stati membri si è deciso di sostituire, nei testi pertinenti, l'elenco delle autorità nazionali competenti con un allegato in cui figuri un elenco dei siti web nazionali in cui sono indicate le autorità competenti, come il Consiglio aveva già fatto per i suoi regolamenti (CE) n. 329/2007 e n. 423/2007.

3. La Commissione ritiene opportuno presentare una proposta che modifichi in tal senso il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar[1],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

4. È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio onde inserire disposizioni analoghe a quelle dei regolamenti (CE) n. 329/2007[2] e (CE) n. 423/2007[3] del Consiglio sugli scambi di informazioni fra Stati membri, prevedendo inoltre un allegato che contenga l'elenco dei siti web nazionali che indicano le autorità competenti anziché l'elenco delle autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 817/2006 è così modificato.

a) All'articolo 4, paragrafo 1, il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

“1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:"

b) All'articolo 7, paragrafo 1, il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

“1. L'autorità competente indicata in un sito web di cui all'allegato II può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:"

c) All’articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II nello Stato membro in cui risiedono o sono situate qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b) cooperare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato."

d) All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima dell'entrata in vigore del 25 ottobre 2004. La pertinente autorità competente, indicata in un sito web elencato nell'allegato II, e la Commissione sono informate prima di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa gli altri Stati membri."

e) È inserito il nuovo articolo 13 bis seguente:

- «Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato II o attraverso gli stessi.

2. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse."

f) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

"Allegato II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 12 e 13 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

(da completare da parte degli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 299 1176/295 5585

Fax (32-2) 299 0873”

[1] GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/248/PESC (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 8).

[2] Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1).