Proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2007) /* COM/2007/0321 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 13.6.2007 COM(2007) 321 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2007) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Dall'entrata in vigore del regolamento finanziario del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), il Consiglio decide, su proposta della Commissione, ciascuna delle tre quote dei contributi che devono versare gli Stati membri per finanziare il FES. Per quanto riguarda gli strumenti del 9° FES la cui gestione è garantita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), i contributi sono versati direttamente dagli Stati membri alla Banca. I contributi per gli altri strumenti sono versati alla Commissione. Conformemente all’articolo 121 del regolamento finanziario del 9° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti di cui assicura la gestione. La presente proposta riguarda la seconda quota dei contributi relativi all’esercizio 2007. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 9° FES, lo scadenzario adottato per detta quota è il seguente: 1) la proposta è presentata dalla Commissione entro il 15 giugno; (2) il Consiglio si pronuncia su tale quota entro un termine di 21 giorni di calendario successivi alla presentazione della proposta da parte della Commissione; (3) gli Stati membri versano i contributi esigibili a titolo di detta quota entro un termine di 21 giorni di calendario dalla data in cui è stata loro notificata la decisione del Consiglio. Si ricorda infine che l'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 9° FES stabilisce che, qualora le quote di contributi esigibili non siano versate alla data di esigibilità, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2007) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000[1], e riveduto a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il 25 giugno 2005[2], visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[3], in particolare l'articolo 10, vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea[4], visto il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo[5], in appresso denominato "regolamento finanziario del 9° FES", in particolare l'articolo 38, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione[6], considerando quanto segue: (1) Il 18 ottobre 2006, la Commissione ha comunicato al Consiglio lo stato dei pagamenti da essa previsti per l'esercizio 2007 nonché lo scadenzario delle richieste di contributi. Il 18 dicembre il Consiglio ha adottato la decisione che stabilisce, per l'esercizio 2007, lo scadenzario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del FES. (2) Il 18 dicembre 2006. il Consiglio ha adottato la decisione sui contributi che gli Stati membri dovevano versare alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2007. El 7 de mayo de 2007, la Comisión propuso abonar una contribución suplementaria al Banco Europeo de Inversiones. Il Consiglio ha respinto questa proposta. (3) L'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la proposta relativa alla seconda quota dell'esercizio in corso deve essere presentata dalla Commissione entro il 15 giugno. (4) L'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma del regolamento finanziario del 9° FES stabilisce che il Consiglio si pronuncia su detta quota entro il termine di ventuno giorni di calendario successivi alla presentazione della proposta da parte della Commissione e che gli Stati membri versano i contributi esigibili a titolo di tale quota entro il termine di ventuno giorni di calendario dalla data di notifica della decisione del Consiglio. (5) A norma dell'articolo 121, secondo comma, del regolamento finanziario del 9° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni ed ai pagamenti. (6) L'articolo 133, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la procedura per la richiesta dei contributi adottata per la messa a disposizione delle risorse del 9° FES si applica anche per l’esecuzione delle decisioni concernenti i FES precedenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota 2007 sono riportati nella tabella figurante in allegato. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione Articolo 3 Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Contributi relativi alla seconda quota 2007 (in euro) PAESE | A titolo della Banca europea per gli investimenti | A titolo della Commissione | GERMANIA | 25.696.000 | 245.280.000 | BELGIO | 4.312.000 | 41.160.000 | DANIMARCA | 2.354.000 | 22.470.000 | SPAGNA | 6.424.000 | 61.320.000 | FRANCIA | 26.730.000 | 255.150.000 | GRECIA | 1.375.000 | 13.125.000 | IRLANDA | 682.000 | 6.510.000 | ITALIA | 13.794.000 | 131.670.000 | LUSSEMBURGO | 319.000 | 3.045.000 | PAESI BASSI | 5.742.000 | 54.810.000 | PORTOGALLO | 1.067.000 | 10.185.000 | REGNO UNITO | 13.959.000 | 133.245.000 | AUSTRIA | 2.915.000 | 27.825.000 | FINLANDIA | 1.628.000 | 15.540.000 | SVEZIA | 3.003.000 | 28.665.000 | TOTALE | 110.000.000 | 1.050.000.000 | [1] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. [2] GU L 287 del 28.10.2005, p. 4. [3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. [4] JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. [5] JO L 83 du 1.4.2003, p. 1. [6] GU C […] del […], pag. […].