52007PC0238

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) /* COM/2007/0238 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.5.2007

COM(2007) 238 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CEE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre misure di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), e 168 della direttiva 2006/112/CE. Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera datata 28 febbraio 2007 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Il 21 novembre 2006 la Commissione ha notificato all'Italia che aveva ricevuto tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta. |

Contesto generale L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva impone che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per usi privati costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Tale sistema consente il recupero dell'IVA sull'acquisto iniziale di beni utilizzati a scopo sia professionale che privato, ma per garantire che il consumo finale sia soggetto a imposta, l'utilizzo privato viene trattato come prestazione di servizi, dove l'IVA associata non può essere recuperata da soggetti non passivi. Nel caso di veicoli a motore tale sistema è di difficile applicazione per una serie di ragioni, e in primo luogo perché è difficile stabilire la ripartizione fra uso privato e uso professionale. Se vengono tenute iscrizioni contabili, ciò comporta un onere aggiuntivo per l'impresa e per l'amministrazione che devono mantenerle e controllarle. Il numero di veicoli interessati fa sì che anche una sola evasione di modesta entità può gonfiarsi fino a raggiungere importi consistenti. In alternativa al sistema previsto dalla direttiva, le autorità fiscali italiane hanno chiesto di essere autorizzate semplicemente a ridurre una percentuale fissa della detrazione iniziale e sollevare così l'impresa dal dovere di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato, con il vantaggio di semplificare il sistema a favore di tutti gli interessati e di garantire la riscossione di una quota dell'imposta che altrimenti avrebbe potuto essere evasa. La limitazione percentuale richiesta, pari al 60%, si basa su ricerche svolte dall'Italia e, ai sensi della proposta, dovrebbe essere rivista dopo due anni insieme al funzionamento della deroga. Il nuovo sistema si applicherà a tutte le imprese in cui i veicoli non vengono utilizzati esclusivamente a scopo professionale. Il vantaggio in termini di semplificazione derivante dall'utilizzo di un'unica percentuale forfettaria andrebbe perduto se le imprese potessero optare per non applicare il sistema. Alcuni veicoli, tuttavia. sarebbero esclusi dalla limitazione del diritto a detrazione e sarebbero quindi trattati secondo le norme abituali. In primo luogo, sarebbero esclusi tutti i veicoli con oltre 9 posti (compreso quello del conducente) e al di sopra di un certo peso. In tal modo il campo di applicazione viene limitato sostanzialmente ad autovetture, camionette, furgoncini, motociclette e ciclomotori. Anche se rientrano nel campo di applicazione e indipendentemente dall'uso privato, inoltre, sono esclusi dalla limitazione: veicoli che appartengono a imprese la cui attività commerciale è la compravendita di veicoli; veicoli acquistati per leasing o noleggio; taxi, veicoli destinati a scuola guida e veicoli impiegati da rappresentanti di commercio. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Esistono, o sono esistite, altre deroghe che limitano il diritto a detrazione dell'IVA in relazione ai veicoli. Attualmente nel Regno Unito è in vigore una detrazione che consente di limitare al 50% il diritto del soggetto passivo che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo aziendale di detrarre l'imposta a monte sulle spese di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata anche a fini privati, e, inoltre, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di tale autovettura. L'articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio determina le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento autorizza gli Stati membri a mantenere esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione ai veicoli a motore. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Non pertinente. |

Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti |

Non sono state necessarie perizie esterne. |

Valutazione d'impatto La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo. La soluzione è stata individuata dall'Italia come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore. La misura richiesta è inoltre simile per approccio alla proposta della Commissione di cui al COM(2004) 728, che contiene norme sui tipi di spesa che possono essere soggetti a limitazioni del diritto a detrazione. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Autorizzazione all'Italia di applicare una misura che deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di restringere il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA su spese connesse a veicoli a motore quando il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali. Nei casi in cui è stato limitato il diritto a detrazione, una deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), esonera il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato del veicolo. La misura è limitata ai veicoli al di sotto di un certo numero di posti e di un certo peso, e le disposizioni prevedono un numero limitato di eccezioni specificate alla norma. La restrizione è fissata a una percentuale forfettaria del 60% e la percentuale e l'esigenza della misura di deroga devono essere riesaminate e segnalate dall'Italia dopo due anni di funzionamento della deroga. La decisione scade alla prima fra le seguenti date: quella specificata nella decisione o quella in cui entrano in vigore le norme comunitarie che disciplinano le restrizioni al diritto a detrazione nel settore in oggetto. |

Base giuridica Articolo 395, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. |

Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. |

Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito. |

Scelta dello strumento |

Strumenti proposti: altri. |

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, una deroga alle norme comuni dell'IVA è possibile solo su decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

La proposta comprende una clausola di riesame. |

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) In una lettera del 9 ottobre 2006, protocollata dal Segretariato generale della Commissione l'11 ottobre 2006, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE (ora direttiva 2006/112/CE) che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA versata sull'acquisto e a quelle che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati a scopo privato.

(2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 28 febbraio 2007, della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 21 novembre 2006, la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta.

(3) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA imposta su beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA un bene professionale destinato a uso privato.

(4) L'uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione sui veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali, dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40% sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per l'imposizione dell'IVA e di evitare l'evasione mediante contabilizzazione scorretta.

(5) Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali relative all'uso professionale.

(6) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ora 2006/112/CE, per quanto riguarda il diritto a detrarre l'IVA[3]. La misura di deroga dovrebbe avere fine all'entrata in vigore della direttiva proposta, se tale data è precedente a quella indicata nella decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all 'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a limitare al 40% il diritto a detrarre l'IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie:

2. il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività;

3. il veicolo viene utilizzato come taxi;

4. il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida;

5. il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing;

6. il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

Articolo 4

Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore - trattori agricoli o forestali esclusi - normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Articolo 6

Una valutazione che copra i primi due anni dell 'applicazione della presente decisione, compresa una revisione della percentuale di restrizione applicata, viene presentata alla Commissione dopo il secondo anniversario della presente decisione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

Articolo 7

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell'imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2010.

Articolo 8

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C 24 dell'29.1.2005 , pag. 10. COM(2004) 728.