Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP CE al fine di consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa /* COM/2007/0224 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 26.4.2007 COM(2007) 224 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE al fine di consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Sudan/Darfur (AMIS), per la quale l'UE aveva già stanziato circa 400 milioni di euro tramite il Fondo per la pace in Africa finanziato con le risorse del 9° Fondo europeo di sviluppo (in appresso: "FES") e contributi bilaterali degli Stati membri. Al fine di consentire un ulteriore sostegno finanziario per AMIS e in considerazione della richiesta della Commissione dell'UA, in attesa di una decisione del gruppo di Stati ACP, il Consiglio si è dichiarato disposto a ricostituire le risorse del Fondo per la pace in Africa mediante risorse del 9° FES. Data la disponibilità espressa dagli Stati membri dell'UE di fornire ulteriori contributi bilaterali nell'ambito di uno sforzo comune dell'UE e dei suoi Stati membri, è stato suggerito inoltre di convogliare tali contributi aggiuntivi in un progetto comune gestito dalla Commissione al fine di ridurre i costi dell'operazione per i partner africani e migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi. Per il 9° FES ciò avverrà sulla base del punto 8 dell'allegato I all'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso: "Accordo di partenariato ACP-CE"), che recita: " Qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'Accordo risultino esauriti prima della scadenza del protocollo finanziario, il consiglio congiunto dei ministri ACP-CE prende le misure del caso" . Le condizioni di cui al punto 8 sono soddisfatte. Innanzitutto la data oltre la quale non possono più essere impegnati i fondi a titolo del protocollo finanziario oggetto del 9° FES è fissata al 31 dicembre 2007. In secondo luogo, le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del 10° FES ammonta complessivamente a 100 milioni di euro, importo insufficiente a gestire l'AMIS fino a tale data. La proposta di decisione del Consiglio congiunto fondata sul punto 8 dell'allegato I dell'Accordo di partenariato ACP-CE apre la possibilità di contributi bilaterali aggiuntivi degli Stati membri per un'operazione specifica gestita dalla Commissione a titolo transitorio fino all'entrata in vigore del 10° FES. La Commissione propone quindi al Consiglio di adottare la decisione acclusa. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE al fine di consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso: "ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso: "Accordo ACP-CE")[1], considerando quanto segue: (1) La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE dell'11 dicembre 2003[2] ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la pace in Africa. (2) Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS). (3) Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso: "FES") non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi vanno convogliati nel Fondo per la pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del 10° FES. (4) La decisione 2005/446/CE del Consiglio del 30 maggio 2005 fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati[3], DECIDE: Articolo unico La Comunità propone di adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE la seguente posizione riguardo ai fondi bilaterali aggiuntivi degli Stati membri che verranno gestiti dalla Commissione sulla base del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE figurante in allegato. Modifiche secondarie del progetto di decisione possono essere concordate senza che il Consiglio debba adottare un'ulteriore decisione. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente A LLEGATO Progetto Decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE che consente contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE, visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso: "ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso: "Accordo ACP-CE")[4], in particolare l'allegato I, punto 8, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE dell'11 dicembre 2003[5] ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la pace in Africa. (2) Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS). (3) Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso: "FES") non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi vanno convogliati nel Fondo per la pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del 10° FES. (4) La decisione 2005/446/CE del Consiglio del 30 maggio 2005 fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati[6]. (5) Occorre pertanto stabilire la possibilità di contributi aggiuntivi da parte degli Stati membri dell'Unione europea, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa. DECIDE: Articolo 1 Contributi volontari Fino al 30 settembre 2007 ogni Stato membro dell'Unione europea può fornire alla Commissione contributi volontari aggiuntivi per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa a titolo del protocollo finanziario. La Commissione è incaricata della gestione di tali contributi nel quadro del Fondo per la pace in Africa conformemente alle procedure del 9° Fondo europeo di sviluppo, salvo i disimpegni che verranno rimborsati agli Stati membri in proporzione ai rispettivi contributi aggiuntivi volontari. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007 Per il Consiglio dei ministri ACP-CE Il Presidente [1] GU L 287 del 28.10.2005. [2] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108. [3] GU L 156 del 18.6.2005. [4] GU L 209 dell'11.8.2005; GU L 287 del 28.10.2005. [5] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108. [6] GU L 156 del 18.6.2005.