52007PC0219(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2007/0219 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.4.2007

COM(2007) 219 definitivo

2007/0074 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta In conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1] (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Su altri punti, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni vigenti dei 21 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra Stati membri e il Regno Hascemita di Giordania. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'Accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo conformando gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei al diritto comunitario. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri e l'industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. |

212 | Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto E' stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall'industria. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell'azione proposta Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Giordania che sostituisce alcune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e il Regno Hascemita di Giordania. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'Accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 6 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie in materia di concorrenza. |

310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio tenendo conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

Principio di proporzionalità L'Accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

Scelta dello strumento |

342 | L'Accordo fra la Comunità e il Regno Hascemita di Giordania costituisce lo strumento più efficace per rendere conformi al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri e il suddetto Stato. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Regno Hascemita di Giordania sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

2. Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

3. La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno Hascemita di Giordania su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

4. Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, è necessario firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l'Accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

3. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente

[…]

2007/0074 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4] ,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno Hascemita di Giordania su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], in conformità alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È necessario approvare detto Accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente

[…]

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altro,

(in appresso denominate "le Parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri della Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell'ambito di questi negoziati, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori del Regno Hascemita di Giordania, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

4. La concessione di diritti di traffico avviene sempre attraverso convenzioni bilaterali stipulate fra il Regno Hascemita di Giordania e gli Stati membri.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dal Regno Hascemita di Giordania, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il Regno Hascemita di Giordania rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. Il Regno Hascemita di Giordania può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea o non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo, o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra il Regno Hascemita di Giordania ed un altro Stato membro ed esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'accordo bilaterale fra il Regno Hascemita di Giordania e tale altro Stato membro; oppure

v. il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra il Regno Hascemita di Giordania e tale Stato membro, e al vettore designato dal Regno Hascemita di Giordania siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

Il Regno Hascemita di Giordania esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti del Regno Hascemita di Giordania in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il Regno Hascemita di Giordania si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dal Regno Hascemita di Giordania che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal Regno Hascemita di Giordania in forza di un accordo di cui all'allegato 1 che contenga una disposizione indicata nell'allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

ARTICOLO 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza; ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 7

Allegati all'Accordo

Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e il Regno Hascemita di Giordania che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria, sono elencati nell'allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 10

Cessazione

1. La cessazione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba.

PER LA COMUNITA EUROPEA: PER IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA:

Allegato 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra il Regno hascemita di Giordania e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo del Regno Hascemita di Giordania firmato a Vienna il 16 giugno 1976, in appresso "Accordo Giordania – Austria" nell'allegato 2;

Modificato dallo scambio di note del 23 maggio e dell'8 luglio 1993;

completato dal Memorandum d'intesa fatto ad Amman il 29 ottobre 1997.

- Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , firmato ad Amman il 19 ottobre 1960, in appresso "Accordo Giordania - Belgio" nell'allegato 2;

completato dal Memorandum d'intesa fatto ad Amman il 15 settembre 1994.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , firmato a Sofia il 25 agosto 2001, in appresso "Accordo Giordania - Bulgaria" nell'allegato 2.

- Accordo fra la Repubblica di Cipro e il Regno Hascemita di Giordania in materia di trasporti aerei , firmato ad Amman il 23 aprile 1967, in appresso "Accordo Giordania - Cipro" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica ceca e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei , firmato ad Amman il 20 settembre 1997, in appresso "Accordo Giordania – Repubblica ceca" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , firmato ad Amman il 7 dicembre 1961, in appresso "Accordo Giordania - Danimarca" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori , firmato a Helsinki l'11 aprile 1978, in appresso "Accordo Giordania - Finlandia" nell'allegato 2.

- Accordo fra la Repubblica francese e il Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei , firmato ad Amman il 30 aprile 1966, in appresso "Accordo Giordania - Francia" nell'allegato 2;

Completato dal Memorandum d'intesa firmato a Parigi il 16 novembre 2000.

- Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e il Regno Hascemita di Giordania , firmato a Bonn il 29 gennaio 1970, in appresso "Accordo Giordania - Germania" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno di Grecia e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei , firmato ad Atene il 17 aprile 1967, in appresso "Accordo Giordania – Grecia" nell'allegato 2.

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Hascemita di Giordania, siglato il 19 marzo 1998, in appresso "Accordo Giordania – Irlanda" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei , firmato a Roma il 28 marzo 1980, in appresso "Accordo Giordania - Italia" nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa riservato del 25 giugno 1978;

modificato dallo scambio di note del 12 luglio e dell'11 settembre 1996.

- Accordo fra il governo del Gran Ducato del Lussemburgo e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , firmato ad Amman il 9 aprile 1962, in appresso "Accordo Giordania - Lussemburgo" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo di Malta e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , siglato e allegato, sotto forma di Allegato C, al Memorandum di intesa fatto ad Amman il 28 settembre 1999, in appresso "Accordo Giordania - Malta" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , firmato ad Amman il 24 agosto 1961, in appresso "Accordo Giordania – Paesi Bassi" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei , firmato ad Amman il 22 novembre 1993, in appresso "Accordo Giordania – Polonia" nell'allegato 2.

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Portogallo e il governo del Regno Hascemita di Giordania , siglato e allegato al Memorandum di intesa firmato a Lisbona il 29 gennaio 1982, in appresso denominato "Progetto di accordo Giordania - Portogallo " nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di trasporto aereo , firmato a Bucarest il 17 settembre 1975, in appresso "Accordo Giordania – Romania" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di trasporto aereo , firmato a Madrid il 18 maggio 1977, in appresso "Accordo Giordania – Spagna" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , firmato ad Amman il 9 gennaio 1961, in appresso "Accordo Giordania - Svezia" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi , firmato ad Amman il 9 agosto 1969, nel seguito denominato "Accordo Giordania - Regno Unito" nell'allegato 2.

- Progetto di accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei , siglato ed allegato, sotto forma di Allegato B, al Memorandum di intesa fatto ad Amman il 13 luglio 1995, in appresso denominato "Progetto di accordo riveduto Giordania - Regno Unito" nell'allegato 2.

b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Giordania e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

[Lasciato intenzionalmente in bianco]

Allegato 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Austria;

- Articolo 2 dell'Accordo Giordania – Belgio;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Bulgaria;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Cipro;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Repubblica ceca;

- Articolo 2 dell'Accordo Giordania – Danimarca;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Finlandia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Germania;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Grecia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Irlanda;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Italia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Malta;

- Articolo 2 dell'Accordo Giordania – Paesi Bassi;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Polonia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Portogallo;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Romania;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Spagna;

- Articolo 2 dell'Accordo Giordania – Svezia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Regno Unito;

- Articolo 4 del Progetto riveduto di accordo Giordania - Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Austria;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Belgio;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Bulgaria;

- Articolo 6 dell'Accordo Giordania – Cipro;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Repubblica ceca;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Danimarca;

- Articoli 3 e 4 dell'Accordo Giordania - Finlandia;

- Articolo 6 dell'Accordo Giordania – Francia;

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Germania;

- Articolo 6 dell'Accordo Giordania – Grecia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Irlanda;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Italia;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Lussemburgo;

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Malta;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Paesi Bassi;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Polonia;

- Articoli 3 e 4 dell'Accordo Giordania – Portogallo;

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Romania;

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Spagna;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Svezia;

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Regno Unito;

- Articolo 5 del Progetto riveduto di accordo Giordania - Regno Unito.

c) Controllo regolamentare:

- Articolo 10bis dell'Accordo Giordania – Germania;

- Articolo 7 dell'Accordo Giordania – Malta.

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- Articolo 8 dell'Accordo Giordania – Austria;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Belgio;

- Articolo 9 dell'Accordo Giordania – Bulgaria;

- Articolo 7 dell'Accordo Giordania – Cipro;

- Articolo 8 dell'Accordo Giordania – Repubblica ceca;

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Danimarca;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Finlandia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Francia;

- Articolo 6 dell'Accordo Giordania – Germania;

- Articolo 7 dell'Accordo Giordania – Grecia;

- Articolo 13 dell'Accordo Giordania – Irlanda;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Italia;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Lussemburgo;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Malta;

- Articolo 3 dell'Accordo Giordania – Paesi Bassi;

- Articolo 8 dell'Accordo Giordania – Polonia;

- Articolo 6 del Progetto di accordo Giordania – Portogallo;

- Articolo 8 dell'Accordo Giordania – Romania;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Spagna;

- Articolo 4 dell'Accordo Giordania – Svezia;

- Articolo 5 dell'Accordo Giordania – Regno Unito;

- Articolo 8 del Progetto riveduto di accordo Giordania - Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- Articolo 10 dell'Accordo Giordania – Austria;

- Articolo 6 dell'Accordo Giordania – Belgio;

- Articolo 11 dell'Accordo Giordania – Bulgaria;

- Articolo 10 dell'Accordo Giordania – Cipro;

- Articolo 10 dell'Accordo Giordania – Repubblica ceca;

- Articolo 7 dell'Accordo Giordania – Danimarca;

- Articolo 8 dell'Accordo Giordania – Finlandia;

- Articolo 16 dell'Accordo Giordania – Francia;

- Articolo 9 dell'Accordo Giordania – Germania;

- Articolo 9 dell'Accordo Giordania – Grecia;

- Articolo 7 dell'Accordo Giordania – Irlanda;

- Articolo 8 dell'Accordo Giordania – Italia;

- Articolo 6 dell'Accordo Giordania – Lussemburgo;

- Articolo 10 dell'Accordo Giordania – Malta;

- Articolo 6 dell'Accordo Giordania – Paesi Bassi;

- Articolo 10 dell'Accordo Giordania – Polonia;

- Articolo 9 del Progetto di accordo Giordania – Portogallo;

- Articolo 7 dell'Accordo Giordania – Romania;

- Articolo 11 dell'Accordo Giordania – Spagna;

- Articolo 7 dell'Accordo Giordania – Svezia;

- Articolo 8 dell'Accordo Giordania – Regno Unito;

- Articolo 7 del Progetto riveduto di accordo Giordania - Regno Unito.

Allegato 3

Elenco di altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

Allegato B

Questioni da includere in eventuali futuri negoziati globali euro-mediterranei in materia di trasporto aereo fra l'UE e la Giordania

Obiettivi principali:

- Liberalizzazione economica

- Cooperazione normativa

- Assistenza tecnica

- Accesso al mercato

Liberalizzazione dell'accesso al mercato; esclusione di limitazioni alla frequenza o alla capacità; applicabile al trasporto di passeggeri e merci con voli di linea e charter

- Proprietà e controllo

Possibilità di investimento reciproche

- Prezzi

Prezzi fissati liberamente dal mercato, fatte salve le norme sulla concorrenza e le restrizioni relative alle posizioni dominanti in materia di prezzi

- Concorrenza

Applicazione delle norme sulla concorrenza, esclusione di distorsioni di concorrenza (aiuti di Stato)

- Opportunità commerciali

Libertà di stabilimento; assistenza a terra; ecc.

- Sicurezza aerea

Standard elevati di sicurezza aerea e stretta cooperazione

- Protezione della navigazione aerea (aviation security)

Standard elevati di protezione della navigazione aerea e stretta cooperazione

- Gestione del traffico aereo

Partecipazione al Cielo unico europeo

- Tutela dell'ambiente

Standard elevati di tutela dell'ambiente

- Protezione dei consumatori

- CRS (Sistema telematico di prenotazione)

- Assistenza tecnica

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].