52007PC0216

Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali /* COM/2007/0216 def. - CNS 2007/0073 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.4.2007

COM(2007) 216 definitivo

2007/0073 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005 [1] introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell’atto di adesione.

L’articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l’adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni “facciano ugualmente fede”). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L’allegato I dell’atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

Nell’elenco figura la convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla richiamata convenzione, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione.

2007/0073 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito “atto di adesione”), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (di seguito “convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali”) è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997 ed entra in vigore novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

(2) In conformità dell’articolo 32, paragrafo 4 della richiamata convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all’articolo 32, paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.

(3) A seguito dell’adesione all’Unione europea, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali.

(4) L’articolo 3, paragrafo 3 dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencate nell'allegato I dell’atto stesso e comprendenti la convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali. Tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

(5) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

DECIDE:

Articolo 1

1. La convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali è così modificata:

l’articolo 31, paragrafo 1, sull’“Applicazione territoriale” è sostituito dal seguente:

" 1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri rientranti nel territorio doganale della Comunità compresi, per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland, il territorio di Büsingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1994 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull'inclusione di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, e alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri.

Articolo 2

La convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali, come modificata dalla presente decisione, entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore la convenzione, fatto salvo il suo articolo 32, paragrafo 4.

Articolo 3

I testi della convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO Testo della convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali in lingua bulgara e in lingua rumena

.

[1] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].