Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2007/0203 def. - AVC 2007/0078 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 24.4.2007 COM(2007) 203 definitivo 2007/0078 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (presentate dalla Commissione) RELAZIONE L'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1 aprile 2006. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'UE, l'adesione di questi ultimi all'accordo euromediterraneo di associazione viene concordata mediante la conclusione di un protocollo allo stesso. Lo stesso articolo prevede una procedura semplificata, in base alla quale il protocollo deve essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato. Questa procedura non pregiudica le competenze della Comunità. Il 10 febbraio 2004, il Consiglio ha approvato un mandato con il quale incarica la Commissione di negoziare tale protocollo con il Libano. I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Al presente documento sono allegate: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo; 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica del Libano figura in allegato. Gli aspetti più importanti del protocollo sono le disposizioni riguardanti l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo di associazione UE-Libano e l'inclusione delle nuove lingue ufficiali dell'UE. La Commissione invita il Consiglio ad approvare i progetti delle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo. Il Parlamento europeo sarà chiamato ad esprimere il proprio parere conforme in relazione al presente protocollo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con la seconda frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2, visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 10 febbraio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica del Libano per adeguare l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE. (2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. (3) Il testo del protocollo negoziato con il Libano prevede, all'articolo 10, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore. (4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, DECIDE: Articolo 1 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 La Comunità europea e i suoi Stati membri decidono di applicare provvisoriamente le disposizioni del protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente 2007/0078 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con la seconda frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2, e con il secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 3, visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il (2) È opportuno approvare il protocollo, DECIDE: Articolo unico Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e degli Stati membri. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente Protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso denominati “gli Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “la Comunità”, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, da una parte, e la repubblica del LIBANO in appresso denominata “il Libano”, dall’altra, CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo euromediterraneo", è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006; CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati ad Atene il 16 aprile 2003 e sono entrati in vigore il 1° maggio 2004; CONSIDERANDO che un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo euromediterraneo è entrato in vigore il 1° marzo 2003; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a questo stesso accordo; CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e del Libano, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra, e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere. ARTICOLO 2 Onde tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le Parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA. CAPO I MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI ARTICOLO 3 Norme d'origine Il protocollo 4 è modificato come segue: 1. All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOČNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" AR [pic] 2. All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: (…) Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" AR [pic] 3. L'allegato V è sostituito dal seguente: ALLEGATO V DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. …(2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinès kilmés prekés. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Versione araba [pic] …………………………………………………………..(3) (Luogo e data) …………………………………………………………..(4) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. (4) Cfr. articolo 22, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario." CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 4 Prova dell'origine e cooperazione amministrativa 1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dal Libano o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché: a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo di associazione UE-Libano o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate; b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Libano o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Libano e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. 2. Il Libano e i nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di “esportatore autorizzato” nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati tra loro sempreché: a) una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data dell'adesione tra il Libano e la Comunità; b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo. 3. Richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi preferenziali e degli accordi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità doganali competenti del Libano o dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione. ARTICOLO 5 Merci in transito 1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Libano verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Libano, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Libano o nel nuovo Stato membro in questione. 2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ARTICOLO 6 Il Libano si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità. ARTICOLO 7 Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. ARTICOLO 8 Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. ARTICOLO 9 1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e il Libano procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure. 2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. ARTICOLO 10 1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. 2. Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1° aprile 2006. ARTICOLO 11 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede. ARTICOLO 12 Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi. Fatto a Bruxelles, il PER GLI STATI MEMBRI PER LA COMUNITÀ EUROPEA PER IL LIBANO