52007PC0198

Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE /* COM/2007/0198 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.4.2007

COM(2007) 198 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in appresso "accordo interno"), è stato firmato il 17 luglio 2006.

Il 1° gennaio 2077 la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea[1]. In base all'articolo 6, paragrafo 11, dell'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea"[2], la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito automaticamente all'accordo interno a decorrere dalla data di adesione all'UE.

Per quanto riguarda il contributo degli Stati membri al 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "FES"), l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo interno stabilisce semplicemente il contributo stimato e il criterio di ripartizione per la Bulgaria e la Romania. L'articolo 1, paragrafo 7, dell'accordo interno stabilisce che, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, l’assegnazione dei contributi è modificata con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità.

Per quanto riguarda la ponderazione dei voti nell'ambito del comitato FES, l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno contiene semplicemente una stima dei voti attribuiti alla Bulgaria e alla Romania. L'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo interno stabilisce che, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, la ponderazione è modificata con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità.

Alla luce di quanto sopra i contributi e i voti stimati per la Bulgaria e la Romania vengono confermati mediante l'allegato progetto di decisione del Consiglio.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la decisione allegata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'accordo interno del 17 luglio 2006 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[3], riveduto e firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005[4], (in appresso “accordo di partenariato ACP-CE riveduto”),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in appresso "accordo interno"),[5] in particolare l'articolo 1, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 4,

visto l'articolo 6, paragrafo 11, dell'"atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea"[6], in base al quale la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito automaticamente all'accordo interno a decorrere dalla data di adesione all'UE,

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007[7],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In conformità con l'articolo 1, paragrafo 7, dell'accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, l’assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a), che attualmente sono soltanto contributi stimati per la Bulgaria e la Romania, è modificata con decisione del Consiglio.

(2) In conformità con l'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all’UE, la ponderazione di cui al paragrafo 2, che attualmente si basa soltanto su voti stimati per la Bulgaria e la Romania, è modificata con decisione del Consiglio.

DECIDE:

Articolo 1

Il criterio di ripartizione e il contributo della Bulgaria e della Romania al 10° Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno e i rispettivi voti all'interno del comitato del Fondo europeo di sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno sono confermati.

Articolo 2

Sulla base dell'articolo 1, sono necessarie le seguenti modifiche:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno vengono soppressi l"asterisco" e la nozione "(*) importo stimato".

2. All'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno viene soppresso quanto segue:

3. l'"asterisco";

4. la nozione "(*) voto stimato";

5. la riga "Totale UE 25", "999";

6. le parentesi alla riga "Totale UE 27".

7. L'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno viene aggiornato come segue:

"Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 724 voti su 1004, che esprimono il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 281 voti."

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] Vedi il trattato tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

[2] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

[3] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[4] GU L 209 dell'11.08.2005, pag. 26.

[5] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[6] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

[7] Vedi il trattato tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.