52007PC0190(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina /* COM/2007/0190 def. - CNS 2007/0069 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.4.2007

COM(2007) 190 definitivo

2007/0069 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

L’Ucraina manifesta da tempo grande interesse a ottenere condizioni più favorevoli per il rilascio di visti ai propri cittadini. Il piano d’azione UE-Ucraina , approvato dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina il 21 febbraio 2005, prevedeva l’avvio di un dialogo costruttivo sulla facilitazione del visto fra le due parti in vista di futuri negoziati su un accordo di facilitazione del visto, considerata l’esigenza di portare avanti i negoziati in corso per un accordo di riammissione CE-Ucraina.

Nelle sue conclusioni del 21 febbraio 2005, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne ha concordato di esaminare, nell'ottica dei negoziati da condurre tra l'UE e l'Ucraina prima del prossimo vertice UE-Ucraina, delle opzioni concernenti le modalità di agevolazione del rilascio del visto e il relativo ambito, rispettando rigorosamente i requisiti di sicurezza. In tale contesto, sarebbero stati essenziali i progressi sui negoziati in corso relativi a un accordo di riammissione CE-Ucraina.

Alla troika ministeriale Giustizia, libertà e sicurezza con l’Ucraina, del 25 febbraio 2005, la Commissione ha riconosciuto la grande importanza che il paese attribuisce alla facilitazione del visto e ha manifestato l’intento di far progredire i lavori secondo le disposizioni del piano d’azione UE-Ucraina.

In un contesto più ampio, il programma dell ’ Aia , approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, invita il Consiglio e la Commissione a valutare, ai fini di sviluppare un approccio comune, “se nel contesto della politica di riammissione della CE, sia opportuno facilitare, caso per caso, il rilascio di visti per soggiorni di breve durata a cittadini di paesi terzi, ove possibile e su base di reciprocità, quale elemento di un vero partenariato nelle relazioni esterne, che comprenda le questioni connesse alla migrazione”.

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio alla Commissione del 7 novembre 2005, il 22 novembre 2005 sono iniziati a Bruxelles, in concomitanza con la prosecuzione dei negoziati su un accordo di riammissione, i negoziati con l’Ucraina per la facilitazione del rilascio di visti per soggiorni di breve durata. Si sono quindi tenuti altri quattro cicli negoziali, il 25 gennaio 2006, il 27 febbraio 2006, il 20 luglio 2006 e il 10 ottobre 2006, alternativamente a Kiev e a Bruxelles e in parallelo con i negoziati su un accordo CE-Ucraina di riammissione. Talvolta le trattative ufficiali sono state inoltre preparate in riunioni informali di esperti.

All’ultima sessione ufficiale del 10 ottobre 2006 la Commissione ha esposto alla parte ucraina un “pacchetto globale” per entrambi gli accordi. Il 25 ottobre l’ambasciatore ucraino presso l'Unione europea informava la Commissione che l’Ucraina poteva accettare il pacchetto. I testi definitivi degli accordi di facilitazione del visto e di riammissione sono stati siglati il 27 ottobre 2006 in occasione del vertice UE-Ucraina di Helsinki.

La Commissione europea ha già negoziato un accordo di facilitazione del visto con un altro paese terzo (Federazione russa). L’esperienza acquisita nei precedenti negoziati si rivelata utile nei negoziati con l’Ucraina.

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati nei pertinenti comitati e gruppi di lavoro del Consiglio in tutte le fasi negoziali.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell’accordo l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell’accordo stabilisce le modalità interne per la sua applicazione pratica. In particolare, specifica che la Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, il comitato misto per la facilitazione del visto può adottare il proprio regolamento interno. La posizione della Comunità in materia adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio.

Si osservi che il 31 marzo 2005 il presidente Yushchenko ha firmato il decreto “Introduzione temporanea del regime di esenzione dall’obbligo di visto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e della Confederazione svizzera”, in base al quale il regime di esenzione dal visto di ingresso in Ucraina per i cittadini UE e svizzeri restava in vigore dal 1º maggio al 1° settembre 2005. Il regime stato quindi prorogato oltre il 1° settembre 2005 ed stato introdotto a favore dei cittadini di Islanda e Norvegia dal 1° gennaio 2006.

Al riguardo, il progetto di accordo di facilitazione del visto stabilisce all’articolo 1, paragrafo 2, che se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dall’accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di facilitazione del visto sia accettabile per la Comunità.

In sintesi:

- In linea di principio, per tutti i richiedenti il visto, la decisione sul suo eventuale rilascio dovrà essere adottata entro 10 giorni di calendario. Tale termine potrà essere prorogato fino a 30 giorni di calendario, qualora sia necessario un ulteriore esame della domanda, o essere ridotto a 2 giorni lavorativi o meno, in caso di urgenza.

- I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammontano a 35 euro. Tali diritti saranno applicati a tutti i richiedenti il visto ucraini e riguardano sia i visti di ingresso unico che quelli per più ingressi. Qualora la richiesta di visto sia urgente e la domanda corredata dei documenti giustificativi sia presentata nei tre giorni precedenti la partenza senza debito motivo, possono essere applicati diritti più elevati (70 euro, con alcune eccezioni). Inoltre, sono esentate dai diritti di rilascio determinate categorie di persone: parenti stretti, funzionari che partecipano ad attività governative, studenti, giornalisti, pensionati, giovani di età inferiore ai 18 anni, persone che partecipano a programmi di scambi culturali o educativi e a eventi sportivi o che viaggiano per motivi umanitari.

- I documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio sono stati semplificati per determinate categorie di persone: parenti stretti, imprenditori, membri di delegazioni ufficiali, studenti, persone che partecipano ad eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, persone in visita a cimiteri militari o civili, autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri e persone in visita per ragioni mediche. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell’accordo. Non sono invece richiesti gli inviti, le convalide o altre giustificazioni previsti dalla normativa degli Stati membri.

- Sono stati semplificati i criteri per il rilascio dei visti per più ingressi a favore delle seguenti categorie di persone:

a) per i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali, i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, i membri di delegazioni ufficiali, i giornalisti, gli imprenditori e coniugi e figli in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti negli Stati membri: visto con validità massima di cinque anni (o meno, limitata al periodo di validità del mandato o dell’autorizzazione di soggiorno regolare);

b) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali, scientifici e culturali e a eventi sportivi e per gli autotrasportatori e il personale ferroviario, a condizione che nei due anni precedenti abbiano fatto buon uso di un visto per più ingressi valido un anno e che i motivi per la richiesta del visto per più ingressi siano ancora validi: visto con validità minima di due anni e massima di cinque.

- I cittadini ucraini titolari di passaporto diplomatico valido sono esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

- È stato concordato un protocollo ai sensi del quale gli Stati membri che ancora non applicano integralmente l’acquis di Schengen possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati a cittadini ucraini ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006[1].

- È allegata all’accordo una dichiarazione della Commissione sulla motivazione della decisione di rifiutare il visto, con riferimento alle pertinenti norme contenute nella proposta di regolamento che istituisce un Codice comunitario dei visti, presentata dalla Commissione europea il 19 luglio 2006[2]. È allegata inoltre una dichiarazione della Comunità europea sull’accesso dei richiedenti il visto alle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, e relativa armonizzazione.

I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda figurano nel preambolo e in due dichiarazioni comuni allegate all'accordo. Analogamente, un’altra dichiarazione comune allegata all’accordo rispecchia la stretta associazione di Norvegia e Islanda all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Poiché i due accordi di facilitazione del visto e di riammissione sono collegati, opportuno che siano firmati, conclusi ed entrino in vigore simultaneamente.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l’accordo venga firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome della Comunità;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l’allegato accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 7 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina teso ad agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve durata.

(2) I negoziati sono iniziati il 22 novembre 2005 e si sono conclusi il 10 ottobre 2006.

(3) Fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, auspicabile procedere alla firma dell’accordo siglato a Helsinki il 27 ottobre 2006.

(4) In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(5) In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non pertanto da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina e i documenti connessi, comportanti il testo dell’accordo, un protocollo e le dichiarazioni comuni, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

2007/0069 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con l’Ucraina un accordo che facilita il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata.

(2) L’accordo stato firmato a nome della Comunità europea il …….2006, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, in conformità della decisione ……../……/CE del Consiglio del [………….].

(3) È opportuno approvare tale accordo.

(4) L’accordo istituisce un comitato misto che provvede alla gestione dell’accordo e può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5) In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.

(6) In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non pertanto da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e l’Ucraina approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo[6].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il .

Per il Consiglio

Il presidente

Allegato

ACCORDO

tra

la Comunità europea e l’Ucraina

di facilitazione del rilascio dei visti

La COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”,

e

l’UCRAINA

in appresso le “Parti”,

1. DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini ai cittadini ucraini;

2. DESIDEROSE di disciplinare il regime di spostamenti dei cittadini ucraini e degli Stati membri dell’Unione europea nei reciproci territori;

3. CONSIDERANDO che dal 1° maggio 2005 sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini UE che si recano in Ucraina per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio ucraino;

4. RICONOSCENDO che, se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità;

5. VISTO il piano d’azione UE-Ucraina, che prevedeva l’avvio di un dialogo costruttivo sulla facilitazione del visto fra l’UE e l’Ucraina in vista di futuri negoziati su un accordo di facilitazione del visto, considerata l’esigenza di portare avanti i negoziati in corso per un accordo di riammissione CE-Ucraina;

6. RICONOSCENDO che la facilitazione del visto non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

7. RICONOSCENDO nell’introduzione di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini una prospettiva a lungo termine;

8. TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;

9. TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Scopo e campo d’applicazione

1. Scopo del presente accordo agevolare il rilascio di visti ai cittadini ucraini per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2. Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, o determinate categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità.

Articolo 2 - Clausola generale

1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini ucraini solo se gli stessi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell’Ucraina o degli Stati membri o dal diritto comunitario.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) “ Stato membro ”: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;

b) “ cittadino dell’Unione europea ”: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c) “ cittadino ucraino ” qualsiasi persona avente la cittadinanza dell’Ucraina;

d) “ visto” : autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

- l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

- l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;

e) “ persona regolarmente soggiornante ”: qualsiasi cittadino ucraino autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 4 – Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1. Per le seguenti categorie di cittadini ucraini, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra Parte:

a) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

- una lettera emessa da un’autorità ucraina attestante che il richiedente membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra Parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

b) per gli imprenditori e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

- una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri;

c) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina:

- una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori ucraini relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

d) per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

- una richiesta scritta della società ferroviaria competente dell’Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

e) per i giornalisti:

- un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio dovuto a motivi di lavoro;

f) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

– una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;

g) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

- una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

h) per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

- una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

- una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;

j) per i parenti stretti -coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti- in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

- una richiesta scritta della persona ospitante;

k) per familiari in visita a cimiteri:

- un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

l) per coloro che visitano cimiteri militari o civili:

- un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;

m) per le persone in visita per ragioni mediche:

- un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.

2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei minorenni che la accompagnano;

b) per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

- se la richiesta emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

- se la persona che invita una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato;

3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5 – Rilascio di visti per più ingressi

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

d) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e) giornalisti.

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:

a) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

b) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

c) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

d) partecipanti a eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;

e) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6 - Diritti per il trattamento delle domande di visto

1. I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammontano a 35 euro.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2. Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 euro ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

3. Le Parti applicano diritti pari a 70 euro per il trattamento dei visti, qualora il richiedente presenti la domanda e documenti giustificativi nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b), c), e) f), j) e k) e all’articolo 7, paragrafo 3. Per le categorie di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere a), d), g), h), i), e da l) a n), i diritti applicabili nei casi urgenti sono gli stessi previsti all’articolo 6, paragrafo 1.

4. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a) i parenti stretti -coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti- di cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;

e) i disabili ed eventuali accompagnatori;

f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g) i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e gli accompagnatori;

h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;

j) i giornalisti;

k) i pensionati;

l) gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

m) il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

n) i minori di anni 18 e i figli a carico di età inferiore a 21 anni.

Articolo 7 – Termini per il trattamento delle domande di visto

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8 – Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell'Unione europea e ucraini che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio ucraino o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o dell’Ucraina, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9 – Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini ucraini non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Articolo 10 – Passaporti diplomatici

1. I cittadini ucraini titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11 – Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini ucraini possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.

Articolo 12 – Comitato misto di gestione dell’accordo

1. Le Parti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso “comitato”), composto di rappresentanti della Comunità europea e dell’Ucraina. La Comunità rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) controlla l’applicazione del presente accordo,

b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo,

c) dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13 - Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e l’Ucraina

Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l’Ucraina, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

Articolo 14 – Clausole finali

1. Il presente accordo ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di quelle procedure.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina, se tale data posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.

4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5 Ciascuna Parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione notificata all’altra Parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra.

6. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra Parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a […] il […], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea Per l’Ucraina

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RILASCIO DI VISTI DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA PER VISITA AI CIMITERI MILITARI O CIVILI

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in linea di principio rilasciano, a quanti desiderino recarsi in visita a cimiteri militari o civili, visti per soggiorni di breve durata validi per un periodo massimo di 14 giorni.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le Parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e dell’Ucraina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata sul modello dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le Parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Ucraina concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le Parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità dell’Islanda, della Norvegia e dell’Ucraina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata sul modello dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI RIFIUTARE IL VISTO

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Commissione europea ricorda che il 19 luglio 2006 stata adottata la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, che tratta della motivazione del rifiuto del visto e delle possibilità di presentare ricorso.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:

- in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità;

- stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti ucraini ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.

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PROGETTO DI DICHIARAZIONE POLITICA

SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE

DICHIARAZIONE DELL’UNGHERIA, DELLA POLONIA, DELLA ROMANIA E DELLA SLOVACCHIA

La Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, nonché la Romania dalla data della sua adesione all’Unione europea, dichiarano l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con l’Ucraina diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) del 5 ottobre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica la convenzione Schengen.

[1] GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1.

[2] COM(2006) 403 definitivo.

[3] GU C […], del […], pag. […].

[4] GU C […], del […], pag. […].

[5] GU C […], del […], pag. […].

[6] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [dal Segretariato generale del Consiglio].