52007PC0170

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEe del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ("Servizi di media audiovisivi senza frontiere") /* COM/2007/0170 def. - COD 2005/0260 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.3.2007

COM(2007) 170 definitivo

2005/0260 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 89/552/CEE DEL CONSIGLIO

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ("Servizi di media audiovisivi senza frontiere")

(presentata dalla Commissione)

2005/0260 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 89/552/CEE DEL CONSIGLIO

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ("Servizi di media audiovisivi senza frontiere")

1. Antefatti

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamentoeuropeo Rif. COM(2005) 646 - 2005/0260(COD) 15 dicembre 2005

Parere del Comitato economico e sociale europeo 13 settembre 2006

Parere del Comitato delle regioni 11 ottobre 2006

Parere del Parlamento europeo – prima lettura 13 dicembre 2006

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta mira ad approfondire il mercato interno dei servizi audiovisivi non lineari/a richiesta (armonizzazione minima relativa alla tutela dei minori, alle espressioni di odio, alle comunicazioni commerciali) sulla base del principio dello Stato di stabilimento e ad aggiornare le norme, in particolare quelle relative alla pubblicità, per i servizi lineari/di radiodiffusione.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione può accettare un certo numero di emendamenti che sono coerenti con la proposta della Commissione e in linea con l'orientamento generale del Consiglio del 13 novembre 2006. Per tali motivi la Commissione può accogliere integralmente i seguenti emendamenti adottati:

6, 11, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 32, 41, 42, 43, 49, 56, 62, 67, 78, 79, 81, 84, 85, 89-92, 99, 115, 117, 120-125, 133, 138, 144, 199[1], 213, 221, 222, 224, 226.

3.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o in linea di principio

Considerando:

Per quanto riguarda i considerando, la Commissione può accogliere gli emendamenti che seguono a condizione che siano riformulati. Tali cambiamenti derivano principalmente dalla modifiche apportare al dispositivo e mirano a semplificare gli emendamenti e a migliorarne la coerenza:

Emendamento 1 (considerando 1):

"(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali e certezza giuridica per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica."

Emendamento 3 (considerando 3):

"(3) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo beni culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia, soprattutto a garanzia della libertà dell'informazione, del pluralismo delle opinioni e dei mezzi di informazione, l'istruzione e la cultura giustifica l'applicazione e il rispetto di norme specifiche a tali servizi."

Emendamento 4 (considerando 3 bis):

"Nelle sue risoluzioni del 1° dicembre 2005, del 4 aprile e del 27 aprile 2006 il Parlamento europeo ha sottolineato la dimensione internazionale dei servizi audiovisivi e il fatto che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una duplice natura, economica e culturale."

Emendamento 7 (considerando 5):

"(5) I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire il principio dello Stato d'origine e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e andrebbero quindi conservati. Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta, tuttavia, è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento. È pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza, rafforzare la certezza della norma, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia lineari che non."

Emendamento 8 (considerando 6):

"(6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione e il necessario pluralismo dei media, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il potenziamento delle conoscenze del pubblico in materia di mezzi d'informazione."

Emendamento 10 (considerando 6 ter)[2]:

"(6 bis) Il principio del paese di origine è indispensabile per far emergere e sviluppare ulteriormente un mercato audiovisivo paneuropeo con una forte industria che produca contenuti europei. Inoltre, tale principio salvaguarda il diritto degli spettatori di scegliere da un'ampia gamma di programmi europei e contribuisce pertanto al pluralismo dei media."

Emendamento 13 e Emendamento 110[3] (considerando 9):

"(9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi, ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero istituire, ove non l'abbiano già fatto, una o più autorità di regolamentazione indipendenti nei settori oggetto della presente direttiva. Spetta agli Stati membri decidere se sia opportuno disporre di una sola autorità di regolamentazione per l'insieme dei servizi di media audiovisivi o di più autorità distinte per ciascuna categoria di servizi (lineari o non lineari). Inoltre, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione."

Emendamento 17 (considerando 12):

"(12) Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per i media audiovisivi."

Emendamento 18 (considerando 13):

"(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende solo i servizi di media audiovisivi, sia programmati che a richiesta, che sono media di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. I servizi di media audiovisivi sono costituiti da programmi. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le produzioni televisive originali. Tuttavia, poiché copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati, e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati dagli utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse. La definizione esclude tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi."

Emendamento 23 (considerando 16):

"(16) Ai fini della presente direttiva il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio, ai servizi radiofonici, né ai servizi testuali autonomi. Nel contesto della radiodiffusione televisiva la nozione di visione simultanea comprende anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione."

Emendamento 27 (considerando 17 ter):

"(17 bis) I criteri enunciati nella definizione di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1, lettera a) della presente direttiva e illustrati nei considerando da 13 a 17 della stessa, vanno soddisfatti contemporaneamente."

Emendamento 28 (considerando 18):

"(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo e (formano parte di o) accompagnano i programmi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente."

Emendamento 33 (considerando 23):

"(23) Gli Stati membri devono poter applicare ai fornitori di servizi di media che rientrano nella loro sfera di competenza norme più severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano in conformità con il diritto comunitario della concorrenza. Per evitare abusi e condotte fraudolente, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, unita ad una procedura più efficiente, costituisce una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine."

Emendamento 34 (considerando 23 bis):

"(23 bis) Affinché uno Stato membro possa provare caso per caso che una trasmissione televisiva da parte di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro è destinata in tutto o per la maggior parte al suo territorio, tale Stato membro può basarsi su indicatori quali l'origine della pubblicità e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l'esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti. Inoltre, nel contesto della procedura di accertamento dell'elusione, tale Stato membro deve provare l'abuso o la condotta fraudolenta del fornitore di servizi di media stabilito nell'altro Stato membro."

Emendamento 35 (considerando 24):

"(24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva o dei servizi di media audiovisivi non lineari, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo le procedure in essa definite. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo. Per quanto concerne i servizi audiovisivi non lineari, la possibilità di adottare misure in applicazione dell'articolo 2 bis della presente direttiva sostituisce le misure che potevano essere adottate finora dallo Stato membro interessato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, e/o dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE nell'ambito coordinato dagli articoli 3 quinquies e 3 sexies della presente direttiva."

Emendamento 36 (considerando 25):

"(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti saranno più efficaci ove adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l'autoregolamentazione è un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni. Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, riconoscono il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento della legislazione e dei meccanismi giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non può sostituire l'obbligo dell'autorità legislativa nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un "collegamento giuridico" tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri."

Emendamento 39 (considerando 26 bis):

"(26 bis) L'alfabetizzazione mediatica si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace. Le persone in possesso di una competenza mediatica potranno operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerta dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e saranno in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i materiali dannosi o offensivi. È pertanto opportuno promuovere e monitorare lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società."

Emendamento 218 (considerando 27):

"(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di grande interesse generale devono concedere agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Gli organismi di radiodiffusione possono scegliere liberamente brevi estratti dal segnale dell'organismo che trasmette l'evento citando, ove ciò non risulti impossibile per ragioni pratiche, almeno la fonte. Tale brevi estratti non dovrebbero superare i 90 secondi e dovrebbero essere trasmessi prima della conclusione della manifestazione oppure, per altri eventi sporti, prima del termine della singola giornata di gioco, se la manifestazione non si conclude il giorno stesso.

Queste disposizioni si applicano fatto salvo l'obbligo per i vari organismi di radiodiffusione di rispettare la legislazione comunitaria e le convenzioni internazionali pertinenti sul diritto d'autore.

Gli Stati membri facilitano generalmente l'accesso alle manifestazioni concedendo l'accesso al segnale dell'organismo di radiodiffusione televisiva. Possono, tuttavia, scegliere altri mezzi equivalenti, come concedere l'accesso al luogo in cui si svolgono le manifestazioni.

È opportuno applicare il diritto di accesso transfrontaliero alle informazioni solo nei casi in cui è necessario; di conseguenza, se un altro organismo di radiodiffusione dello stesso Stato membro ha acquisito dei diritti esclusivi relativi alla manifestazione in questione, si dovrà chiedere l'accesso a tale organismo."

Emendamento 46 (considerando 32):

"(32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È però opportuno che tali misure, quali i codici PIN (numeri di identificazione personale) o l'utilizzo di appositi simboli, siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi non lineari, attraverso l'obbligo di segnalare chiaramente, prima della trasmissione, il carattere particolare di taluni programmi, in considerazione degli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

Emendamento 104[art. 3 quinquies (1 quinquies)] come nuovo considerando 32 bis:

"(32 bis) I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione di uno degli Stati membri devono comunque rispettare le disposizioni del diritto penale che vietano la diffusione della pedopornografia."

Emendamento 214 (considerando 35):

"(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Il sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in una quota minima di opere europee proporzionale al risultato economico oppure in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei "video a richiesta" o ancora nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi."

Emendamento 57 (considerando 41):

"(41) In aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari."

Emendamento 58 (considerando 42):

"(42) Dato l'aumento dell'impiego di nuove tecnologie, come i videoregistratori personali, e della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi."

Emendamento 219 (considerando 46):

"(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. È opportuno disporre di un elenco positivo che consenta l'inserimento di prodotti in tipi di contenuti la cui funzione primaria non è influenzare le opinioni nonché nei casi in cui non sia stato fornito alcun compenso o sia stato fornito un compenso di modesta entità. La definizione di inserimento di prodotti copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità. Essa dovrebbe inoltre soddisfare requisiti specifici. Non devono essere compromesse la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore di servizi di media. In particolare l'inserimento del prodotto nel programma non deve dare l'impressione che il prodotto goda del sostegno del programma o dei suoi presentatori. Inoltre il prodotto non deve essere "messo eccessivamente in evidenza". L'evidenziazione ha carattere indebito quando non è giustificata da esigenze editoriali del programma, o dalla necessità di renderlo verosimile. L'elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall'inserimento di prodotti è il fatto che nell'inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nella trama di un programma. Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante il programma, ma non fanno parte dell'intreccio."

Emendamento 63 (considerando 47):

"(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva potrebbero avere in un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra le rispettive autorità abbiano luogo contatti prima del rilascio delle autorizzazioni. La collaborazione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE e in particolare gli articoli 2, 2 bis e 3."

Emendamento 64 (considerando 47 bis):

"(47 bis) La diversità culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono elementi importanti del settore audiovisivo europeo e rappresentano quindi condizioni indispensabili per la democrazia e il pluralismo."

Emendamento 65 (considerando 47 ter):

(47 ter) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e a integrarsi nella vita sociale e culturale della comunità è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità di tali servizi comprende, ma non in via esclusiva, il linguaggio gestuale, la sottotitolazione, la descrizione audio e una navigazione tra i menu di facile comprensione."

Dispositivo:

Per quanto riguarda le definizioni di cui all'articolo 1 , la Commissione può accogliere:

L'emendamento 66 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "a) "servizio di media audiovisivo", un servizio, quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali servizi di media audiovisivi sono trasmissioni televisive in base alla definizione di cui al paragrafo c) del presente articolo oppure servizi a richiesta in base alla definizione di cui al paragrafo e) e/o comunicazioni commerciali audiovisive;". L'ultima frase dell'emendamento è soppressa in quanto il criterio dell'"obiettivo principale" esclude già dal campo di applicazione della direttiva le versioni elettroniche di giornali e riviste, come chiaramente indicato al considerando 15.

L'emendamento 68 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva" (ossia servizio lineare di media audiovisivo), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi in base ad un palinsesto di programmi;"

L'emendamento 205 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "e) "servizio a richiesta" (ossia servizio non lineare di media audiovisivo), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;"

L'emendamento 70 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma a pagamento o dietro altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;"

L'emendamento 71 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "h) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;"

L'emendamento 73 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;"

L'emendamento 77 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "aa) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva;"

L'emendamento 137 propone di inserire nell'articolo 6 della direttiva una definizione che figura già nel considerando 31 della direttiva 97/36. La Commissione può accogliere in linea di principio tale definizione nell'articolo 1, a condizione che sia riformulata nel modo seguente: "(2) Gli Stati membri, nel definire la nozione di "produttore indipendente", tengono adeguatamente conto della proprietà e dei diritti proprietari della società di produzione e del numero dei programmi forniti alla stessa emittente."

Le modifiche alle definizioni sono apportate per allineare meglio gli emendamenti all'orientamento generale del Consiglio.

Per quanto riguarda la procedura in base all'articolo 2 bis della direttiva, la Commissione può accogliere in linea di principio l' emendamento 82 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"2. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) un servizio di media audiovisivo proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 22, paragrafo 1 o 2, l'articolo 3 quinquies o l'articolo 3 sexies;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro in cui è stabilito e alla Commissione le asserite violazioni e le misure che intende adottare qualora tali violazioni dovessero ripetersi;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

Entro due mesi dalla notifica delle misure adottate dallo Stato membro la Commissione prende una decisione sulla compatibilità o meno delle misure con il diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato."

Per quanto riguarda la procedura in base all'articolo 3, paragrafo 1 , la Commissione può accogliere in parte l' emendamento 220 a condizione che sia riformulato nel modo seguente

"1) Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva, a condizione che tali norme rispettino il diritto comunitario."

Per quanto riguarda i brevi estratti [articolo 3 ter] la Commissione può accogliere in linea di principio:

l'emendamento 223 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"1) Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, ogni organismo di radiodiffusione televisiva stabilito nella Comunità abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un organismo di radiodiffusione televisiva soggetto alla loro giurisdizione."

L'emendamento 97 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: "3) Fatti salvi gli altri paragrafi del presente articolo, gli Stati membri garantiscono, conformemente alle loro prassi e ai loro ordinamenti giuridici, che le modalità e le condizioni che disciplinano l'uso di tali brevi estratti siano definite in modo ragionevole, in particolare eventuali accordi per i compensi."

L'emendamento 98 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"(4) In alternativa al paragrafo 2, uno Stato membro può istituire un sistema equivalente che consente l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi."

Per quanto riguarda le disposizioni circa un insieme minimo di norme , la Commissione può accogliere in linea di principio:

Al fine di allineare meglio l'emendamento all'orientamento generale del Consiglio (articolo 3 ter), l' emendamento 107 , a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"Articolo 3 sexies

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità."

Per quanto riguarda la promozione delle produzioni europee , la Commissione può accettare in linea di principio:

l'emendamento 108 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"Articolo 3 septies

"(1) Gli Stati membri assicurano che i servizi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi proposti dai servizi."

L'emendamento 109 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"(4) Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché degli obiettivi della diversità culturale."

Per quanto riguarda le comunicazioni commerciali , la Commissione può accogliere:

gli emendamenti 114 e 225 riguardanti l' articolo 3 octies , a condizione che siano riformulati nel modo seguente:

"(1) Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a) le comunicazioni commerciali devono essere prontamente riconoscibili come tali e distinguibili dai contenuti editoriali. Sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;

c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono:

i) pregiudicare il rispetto della dignità umana;

ii) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;

iii) offendere convinzioni religiose o politiche;

iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

v) incoraggiare comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non devono rivolgersi specificatamente ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande;

f) le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media sono vietate;

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minori. Non devono pertanto esortare i minori ad acquistare o noleggiare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

(2) Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media audiovisivi a elaborare un codice di condotta relativo ai programmi per bambini che contengano o siano interrotti da pubblicità, sponsorizzazione o marketing di alimenti e bevande inappropriati per la salute, quali quelli ad alto tenore di grassi, zucchero e sale come pure di bevande alcoliche."

Per quanto riguarda l' inserimento di prodotti (articolo 3 decies) la Commissione può accogliere:

l'emendamento 227 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"(1) È proibito l'inserimento di prodotti.

(2) In deroga al paragrafo 1, salvo il caso in cui gli Stati membri decidano altrimenti, l'inserimento di prodotti è ammissibile:

- nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, nei programmi di intrattenimento leggero e nelle trasmissioni sportive; oppure

- nei casi in cui non siano effettuati pagamenti, ma determinati beni o servizi siano forniti gratuitamente.

La deroga di cui al primo trattino non si applica ai programmi per bambini.

(3) I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b) non incoraggiano direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d) gli spettatori sono informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione, e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

Nei casi in cui non sia stato effettuato un pagamento o dato un compenso analogo al fornitore di servizi di media per l'inserimento di prodotti, gli Stati membri possono scegliere di non applicare le prescrizioni di cui alla lettera d).

(4) In ogni caso i programmi non devono contenere inserimento di prodotti:

- a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco; oppure

- medicinali specifici o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo ai programmi prodotti dopo il [data limite per il recepimento della direttiva]."

Per quanto riguarda le questioni relative all'accessibilità , la Commissione può accettare l' emendamento 135 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"Articolo 3 undecies

(1) Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione diventino gradualmente, e per quanto possibile, accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

(2) Nella sua relazione presentata conformemente all'articolo 26, la Commissione illustra i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1."

Per quanto riguarda l' inserimento di spot pubblicitari (articolo 11), la Commissione può accogliere in parte gli emendamenti 228 e 208 a condizione che siano riformulati nel modo seguente:

"Articolo 11

(1) Gli Stati membri assicurano che in caso di interruzioni dei programmi con pubblicità o televendite restino impregiudicati l'integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali e della durata e della natura del programma, e i diritti degli aventi diritto.

(2) La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione dei telefilm, degli sceneggiati a puntate e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità e/o televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti, purché la durata programmata del programma sia superiore a 30 minuti. Nelle funzioni religiose non si possono inserire né pubblicità né televendite."

Per quanto riguarda le televendite , la Commissione può accettare l' emendamento 229 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"Articolo 18 bis

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali attraverso mezzi ottici e acustici e devono avere una durata ininterrotta di almeno 15 minuti."

Per quanto riguarda le autorità di regolamentazione , la Commissione può accettare gli emendamenti 147 e 149 a condizione che siano riformulati nel modo seguente:

"Articolo 23 ter

(1) Gli Stati membri adottano le misure opportune ai fini dell'istituzione di autorità e organismi di regolamentazione nazionali, in conformità della legislazione nazionale, per tutelarne indipendenza e garantire che esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

(2) Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente nella soluzione dei problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva."

Per quanto riguarda le disposizioni generali in materia di recepimento la Commissione può accogliere:

l'emendamento 150 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"Articolo 26

Entro il […] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella sua versione modificata. La relazione descrive il grado generale di rispetto della direttiva e indica in quale misura i suoi obiettivi sono stati realizzati, in particolare per quanto concerne:

- le produzioni europee e indipendenti (articoli 5, 6 e 3 septies)

- l'accessibilità per le persone con disabilità (articolo 3 octies quater).

Se necessario la Commissione elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri."

L' emendamento 151 (articolo 3 della direttiva di modifica) a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"(1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri."

3.3. Conclusione

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato in precedenza.

[1] Il voto a maggioranza sull'emendamento 199, che la Commissione aveva inizialmente respinto, significa che l'emendamento 215 è decaduto, ma ha portato all'adozione di un emendamento identico all'emendamento 215 e che è stato accolto dalla Commissione.

[2] Accettato in linea di principio solo perché la numerazione originale non era corretta.

[3] Il riferimento alla Carta è stato proposto dal Parlamento europeo nel dispositivo ed è stato pertanto accettato solo in linea di principio.