Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità /* COM/2007/0159 def. - COD 2007/0054 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.3.2007 COM(2007) 159 definitivo 2007/0054 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta è intesa ad aggiornare il regolamento comunitario (CEE) n. 1408/71 al fine di rispecchiare le modifiche apportate alla legislazione nazionale in tema di sicurezza sociale degli Stati membri. | Contesto generale La presente proposta costituisce un regolare aggiornamento del regolamento (CEE) n. 1408/71, e più precisamente dei suoi allegati, diretto a rispecchiare esattamente le modifiche della situazione giuridica intervenute a livello nazionale, al fine di garantire un adeguato coordinamento comunitario dei regimi nazionali di sicurezza sociale. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato semplificato e modernizzato dal regolamento (CE) 883/2004, che sarà applicabile soltanto dopo l'entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. Il presente aggiornamento regolare è inteso essere l'ultimo per il regolamento (CEE) n. 1408/71 prima dell'applicazione dei due nuovi regolamenti. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CEE) n. 1408/71 aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente proposta è intesa ad aggiornare e a modificare i riferimenti contenuti in taluni allegati del regolamento dato che è stata modificata la normativa nazionale cui essi si riportano. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Metodi di consultazione utilizzati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere richieste di modifica in vista dell'aggiornamento dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 finalizzato a tener conto delle modifiche apportate alle rispettive normative nazionali. I servizi della Commissione hanno valutato le richieste, le hanno esaminate con i rappresentanti degli Stati membri in seno alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e, se necessario, hanno chiarito ulteriori dettagli con i rappresentanti dei singoli Stati membri in questione. | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Le richieste giudicate compatibili con la normativa comunitaria approvata dalla commissione amministrativa sono state adottate e incorporate. | Ricorso al parere di esperti | Settori scientifici/di competenza interessati Coordinamento in materia di sicurezza sociale | Metodologia applicata Discussione nel corso delle riunioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e, se necessario, ulteriore approfondimento allo scopo di ottenere chiarimenti, in particolare sugli aspetti della normativa nazionale, con i rappresentanti presso la commissione amministrativa degli Stati membri in questione. | Principali organizzazioni/esperti consultati Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e alcuni rappresentanti presso tale commissione. | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata evocata l’esistenza di potenziali gravi rischi dalle conseguenze irreversibili. | È stato deciso di aggiornare talune precisazioni per gli Stati membri negli allegati del regolamento. 1408/71. | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Nessuno. | Valutazione dell'impatto Gli Stati membri modificano frequentemente la normativa nazionale in tema di sicurezza sociale. Di conseguenza i riferimenti alla legislazione nazionale contenuti nella normativa dell'UE volta a coordinare il regime di sicurezza sociale diventano obsoleti e minano la certezza del diritto. Ciò va a scapito dei cittadini comunitari che si spostano all'interno dell'UE, che non sono correttamente informati in merito ai propri diritti e complica il lavoro delle istituzioni nazionali di sicurezza sociale preposte all'applicazione delle disposizioni dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale. I riferimenti nella normativa dell'UE finalizzata al coordinamento, in particolare nei regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72, devono pertanto essere aggiornati per rispecchiare correttamente le legislazioni nazionali. I regolamenti dell'UE possono essere aggiornati esclusivamente da un altro regolamento. È nell'interesse dei cittadini in questione che i regolamenti comunitari siano aggiornati non appena le legislazioni nazionali vengano modificate, questo anche se il regolamento n. 883/2004, che sostituisce il regolamento n. 1408/71, è entrato in vigore il 20 maggio 2004: il nuovo regolamento infatti sarà applicabile soltanto dopo che la proposta di regolamento di esecuzione, attualmente in discussione, sarà stato adottata. Il regolamento di modifica proposto non comporta alcun cambiamento in termini di carico di lavoro o di costi per le amministrazioni e le istituzioni di sicurezza sociale, i datori di lavoro e i lavoratori. Al contrario l'obiettivo del presente aggiornamento è quello di migliorare il coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale, offrendo in tal modo una migliore tutela ai cittadini comunitari che si spostano all'interno dell'UE. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte La presente proposta è intesa ad aggiornare alcuni degli allegati del regolamento n. 1408/71 affinché possano rispecchiare le modifiche apportate alle legislazioni nazionali in tema di sicurezza sociale degli Stati membri. Essa faciliterà pertanto l'applicazione della normativa comunitaria in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, garantendo che essa rifletta correttamente la legislazione nazionale vigente. | Base giuridica Gli articoli 42 e 308 del trattato CE. | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. | Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera soddisfacente con l’azione degli Stati membri per i motivi di seguito indicati. | Un'azione comunitaria sotto forma di misure di coordinamento nel settore della sicurezza sociale è richiesta dall'articolo 42 del trattato ed è necessaria per garantire il pieno esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori sancito dal trattato. Senza un siffatto coordinamento la libera circolazione resterebbe lettera morta in quanto gli interessati sarebbero scoraggiati a far valere tale diritto se ciò comportasse in definitiva la perdita dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale già acquisiti in un altro Stato membro. L'attuale normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale non è intesa a sostituire i vari regimi nazionali. Va sottolineato che la proposta non costituisce una misura di armonizzazione e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di un effettivo coordinamento. La proposta è diretta essenzialmente ad aggiornare le norme di coordinamento esistenti onde rispecchiare le modifiche apportate alle legislazioni nazionali. Sebbene la proposta sia basata principalmente sui contributi degli Stati membri, questi non possono adottare tali disposizioni a livello nazionale in quanto ciò potrebbe portare potenzialmente alla creazione di atti in contrasto con il regolamento. È quindi necessario garantire che gli allegati del regolamento siano opportunamente adeguati in modo tale che il regolamento possa essere applicato efficacemente negli Stati membri in questione. Il coordinamento della sicurezza sociale riguarda situazioni transfrontaliere in cui nessuno Stato membro può agire da solo. Il regolamento di coordinamento comunitario sostituisce i numerosi accordi bilaterali esistenti. Questo non solo rende più facile il coordinamento della sicurezza sociale per gli Stati membri, ma garantisce anche la parità di trattamento degli assicurati conformemente alle legislazioni nazionali in tema di sicurezza sociale. | L'azione comunitaria conseguirà meglio gli obiettivi della proposta per i motivi di seguito proposti. | Il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è possibile solo a livello comunitario. Lo scopo è quello di garantire che il coordinamento dei regimi sia realizzato efficacemente in tutti gli Stati membri. La libera circolazione delle persone all'interno dell'UE ne costituisce il fondamento e la giustificazione. | Non esistono indicatori qualitativi, ma il regolamento riguarda ciascun cittadino dell'UE che per qualunque motivo si sposta all'interno dell'UE. | La presente proposta costituisce semplicemente una misura di coordinamento che può essere adottata soltanto a livello comunitario. La responsabilità in merito all'organizzazione e al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri continua ad incombere su questi ultimi. | La proposta ottempera pertanto al principio di sussidiarietà. | Principio di proporzionalità La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i motivi di cui in appresso. | Il regolamento (CEE) 1408/71 impone questa procedura in quanto un regolamento può essere modificato solo da un altro regolamento. Gli Stati membri restano tuttavia gli unici responsabili dell'organizzazione e del finanziamento dei rispettivi regimi di sicurezza sociale. | La proposta facilita agli Stati membri il compito di coordinare i regimi di sicurezza sociale, con effetti positivi sia per i cittadini sia per le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza sociale. Tali disposizioni speciali sono basate su proposte avanzate dagli Stati membri, il che significa che qualsiasi potenziale onere finanziario o amministrativo è ridotto al minimo ed è proporzionato all'obiettivo sopra indicato. È probabile per contro che senza un siffatto aggiornamento del regolamento n. 1408/71 gli oneri finanziari e amministrativi risulterebbero più gravosi. | Scelta degli strumenti | Strumento/i proposto/i: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero idonei per le ragioni qui esposte. Non è possibile alcuna alternativa in quanto un atto come il regolamento (CEE) n. 1408/71 non può essere modificato se non da un altro regolamento. | INCIDENZA SUL BILANCIO | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della presente proposta comporta la necessità di abrogare alcune disposizioni legislative. | Spazio economico europeo Questo progetto di atto rientra in un settore disciplinato dall’accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio Economico Europeo. | Spiegazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo Modifiche all'allegato I 1. Modifica della parte I Nella parte I dell'allegato I sono definite le espressioni "lavoratori subordinati" o "lavoratori autonomi" allorché queste non possono essere determinate sulla base della legislazione nazionale. Il testo della sezione " I. Irlanda" deve essere modificato per rispecchiare il cambiamento intervenuto nella legislazione nazionale in seguito al consolidamento della legislazione sociale irlandese, attualmente contenuta nella legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale. 2. Modifiche della parte II Nella parte II dell'allegato 1 è definito il termine "familiare" allorché la legislazione nazionale non consenta di distinguere tra familiari e altre persone. Il testo della sezione "I. Irlanda" deve essere modificato affinché il riferimento alla legislazione tenga conto della nuova legge irlandese intesa a creare l'Health Service Executive che sostituisce gli ex Health Boards/Authority. II. Modifiche dell'allegato II 1. Modifica della parte I Nella parte I dell'allegato II sono definiti i regimi speciali per lavoratori autonomi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera j), quarto capoverso. La formulazione nella sezione "H. Francia" dovrebbe essere semplificata per tener conto del fatto che l'assicurazione complementare citata al paragrafo 2 non è stata attuata. Tale riduzione di un allegato d'esclusione di taluni regimi del campo di applicazione del regolamento va nel senso della semplificazione del regolamento stesso. 2. Modifica della parte II Nella parte II dell'allegato II sono definiti gli assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera i). La formulazione "S. Polonia" dovrebbe essere modificata affinché la prestazione citata attualmente (complemento dell'assegno di nascita) non sia più esclusa ma sia sottoposta al coordinamento. La nuova formulazione che deriva dall'adozione della legge del 29 dicembre 2005 è resa possibile in base all'articolo 1 del punto u) i). III. Modifiche dell'allegato II bis L'allegato II bis elenca le prestazioni speciali a carattere non contributivo erogate ai beneficiari esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale essi risiedono, ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Il testo della sezione "I. Irlanda" deve essere adattato affinché il riferimento alla legislazione tenga conto dei cambiamenti intervenuti nei testi legislativi del riferimento irlandese in seguito al consolidamento della legislazione sociale, contenuta attualmente nella legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale. Non ci sono modifiche nella sostanza. IV. Modifiche dell'allegato III, parte A L'allegato III enumera le disposizioni degli accordi bilaterali vigenti negli Stati membri in questione precedentemente all'applicazione del regolamento. Nella parte A sono elencate le disposizioni degli accordi bilaterali che continuano ad essere applicabili, sebbene le prescrizioni degli accordi bilaterali siano generalmente sostituite dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Le formulazioni ai punti "13. Germania-Ungheria" e "24. Ungheria-Austria" dovrebbero tener conto del fatto che una modifica della legislazione ungherese sulle pensioni ha reso obsoleta la disposizione presente in ciascuna delle due convenzioni bilaterali e relativa al calcolo delle pensioni quando il periodo di assicurazione in Ungheria è stato più breve della durata media prescritta dal regime ungherese per il calcolo della pensione. V. Modifiche dell'allegato IV 1. Modifica dell'allegato IV, parte A L'allegato IV, parte A elenca le legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione. Nella sezione "I. Irlanda" la formulazione dovrebbe essere adattata affinché il riferimento alla legislazione tenga conto dei cambiamenti intervenuti nei testi legislativi del riferimento in seguito al consolidamento della legislazione sociale, contenuta attualmente nella legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale. La sezione "Q. Paesi Bassi" va modificata per tenere conto dell'entrata in vigore della legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA). 2. Modifiche dell'allegato IV parte C L'allegato IV, parte C elenca i "casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento" dato che esso non comporterà mai un risultato superiore. La formulazione nella sezione "O. Ungheria" dovrebbe essere eliminata poiché i calcoli basati sulla modifica della legislazione hanno dimostrato che il calcolo proporzionale può ormai essere superiore al calcolo della pensione nazionale. Dal momento in cui le condizioni per rinunciare al calcolo comparativo non sono più presenti, l'iscrizione in tale elenco deve essere eliminata. La sezione "R. Austria" va modificata per prendere in considerazione i casi in cui, in base alla nuova legislazione, è possibile rinunciare al calcolo comparativo della prestazione. VI. Modifiche dell'allegato VI L'allegato VI precisa le modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri. La sezione C. Danimarca va modificata ai punti 6 e 11 in modo da tener conto di una modifica puramente formale nel diritto interno danese. La rubrica Q. Paesi Bassi va modificata al punto 4 per tener conto dell'adozione della legge del 10 novembre 2005 "lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA)". La sezione R. Austria va completata al punto 10 per precisare in che modo i periodi effettuati all'estero sono presi in considerazione nel calcolo della pensione. VII. Modifica dell'allegato VIII L'allegato VIII elenca i regimi che prevedono per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali. La sezione I. Irlanda va adattata affinché il riferimento alla legislazione tenga conto della nuova legge relativa alla creazione dell'Health Service Executive, che sostituisce gli ex Health Boards/Authority. | 1. 2007/0054 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: (1) Per tener conto delle modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71[5]. (2) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1408/71. (3) Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I, II, II bis, III, IV, VI e VIII del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come specificato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] ALLEGATO Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come indicato in appresso. 1. Nell'allegato I, parte I la sezione "I. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente: "I. IRLANDA 1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto agli articoli 12, 24 e 70 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005 ). 2. Il termine «lavoratore autonomo» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto agli articoli 20 e 24 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005 . 2. Nell'allegato I, parte II, la sezione "I. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente: "I. IRLANDA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-2004 (Health Acts 1947 2004). 3. Nell'allegato II, la sezione "H. FRANCIA" è sostituita dal testo seguente: "H. FRANCIA I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale, commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 e L 723-14 del codice di sicurezza sociale". 4. Nell'allegato II, parte II, la sezione "S. POLONIA" è sostituita dal testo seguente: "S. POLONIA Assegno di nascita unico (legge relativa alle prestazioni familiari)". 5. Nell'allegato II bis, la rubrica "I. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente: "I. IRLANDA a) Assistenza disoccupazione (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2); b) pensione di vecchiaia (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4); c) pensione di vedova e di vedovo (non contributive) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 6); d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10); e) assegno di mobilità (Health Act 1970, articolo 61); f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 5)". 6. L'allegato III, parte 1, è modificato come segue: a) la sezione 13 "GERMANIA-UNGHERIA" è sostituita dal testo seguente: "13. GERMANIA-UNGHERIA a) L'articolo 40, paragrafo 1, punto b) della Convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998. b) Punto 16 del protocollo finale di detta convenzione." b) La sezione 24 "UNGHERIA-AUSTRIA" è sostituita dal testo seguente: "24. UNGHERIA-AUSTRIA L'articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999." 7. Nell'allegato IV, la parte A è modificata come segue: a) la rubrica "I. IRLANDA" è sostituita dal testo seguente: "I. IRLANDA La parte II, capitolo 17, della legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale". b) Alla rubrica "Q. PAESI BASSI" si aggiunge: "c) legge del 10 novembre 2005 "legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA)"." 8. L'allegato IV, parte C è modificato come segue: a) la rubrica "O. UNGHERIA" è soppressa. b) La rubrica "R. AUSTRIA" è sostituita dal testo seguente: "1. Tutte le domande di prestazione a norma della legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale (ASVG), della legge dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per lavoratori autonomi del settore del commercio e dell'artigianato (GSVG) e della legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e silvicoltura (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili o nella misura in cui è possibile prendere in considerazione, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, un altro tipo di pensione le cui regole di calcolo sono più favorevoli. 2. Tutte le domande relative alle prestazioni elencate qui appresso sulla base di un conto pensioni a norma della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili o nella misura in cui è possibile prendere in considerazione, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, un altro tipo di pensione le cui regole di calcolo sono più favorevoli oppure lo stesso tipo di pensione secondo regole di calcolo più favorevoli a) pensioni di vecchiaia; b) pensioni d'invalidità c) pensioni di reversibilità, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 dell'APG." 9. L'allegato IV è così modificato: (a) alla rubrica "C. DANIMARCA": (i) al punto 6, i termini "del 20 dicembre 1989" sono soppressi. (ii) il punto 11 è sostituito dal seguente: "11. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (conformemente alla legge relativa alla politica sociale attiva) è regolamentata dalle disposizioni del punto III, capitolo 6 (indennità di disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 69 e 71 del presente regolamento si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi di occupazione simili per la stessa categoria di persone". (b) alla rubrica "Q. PAESI BASSI", il punto 4 è sostituito dal seguente: "4. Applicazione della legislazione neerlandese relativa all'incapacità al lavoro "a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che non sono più assicurati in base alla legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), alla legge del 24 aprile 1997 per l'assicurazione sull'incapacità al lavoro dei lavoratori autonomi (WAZ), alla legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità (WAO) e/o a norma della legge, del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) sono considerati ancora assicurati nel momento in cui il rischio si concretizza, ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, abbiano diritto ad una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1. b) Se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito al punto a) ha diritto a un sussidio di invalidità nei Paesi Bassi, l'importo di tale sussidio è stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento: i) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAO se l'invalidità è intervenuta prima del 1° gennaio 2004. Se l'invalidità è intervenuta il 1° gennaio 2004 o dopo tale data, l'importo della prestazione è calcolato sulla base della legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA); ii) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della legge sull'assicurazione d'invalidità per lavoratori autonomi (WAZ). c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate in conformità con la legge del 18 febbraio 1966 sopra citata (WAO) o la legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) o la legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione d'invalidità per i lavoratori autonomi (WAZ), le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto: - dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967, - dei periodi di assicurazione compiuti sotto la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO), - dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni secondo la succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO), - dei periodi di assicurazioni compiuti a norma della legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ), - dei periodi di assicurazione compiuti a norma della legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA). d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi dei Paesi Bassi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi." (c) Alla rubrica "R. AUSTRIA" è aggiunto il seguente punto: "10. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, punto a) del regolamento per quanto riguarda le prestazioni fondate su un conto pensione a norma della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, l'istituzione competente prende in considerazione per ciascuno dei mesi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, la parte di credito totale determinato in conformità con l'APG il giorno dell'apertura del diritto a pensione che corrisponde al quoziente del credito totale del numero di mesi di assicurazione su cui è fondato il credito totale." 10. All'allegato VIII, la rubrica "I. IRLANDA" è sostituita dalla seguente: "I. IRLANDA Le prestazioni per i figli, l'assegno (contributivo) per gli orfani e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale e le successive modifiche." [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).