Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea /* COM/2007/0142 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.3.2007 COM(2007) 142 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, firmato a Lussemburgo l'11 ottobre 2004, non è ancora entrato in vigore. Poiché l'accordo è stato firmato prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, occorre redigere un protocollo all'APC per consentire ai nuovi Stati membri di aderire all'accordo quando entrerà in vigore. In virtù dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio il 23 ottobre 2006, la Commissione ha condotto negoziati, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con la Repubblica del Tajikistan al fine di concludere un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione. I negoziati con la Repubblica del Tajikistan sono stati portati a termine. Il testo del protocollo oggetto del negoziato figura in allegato. Al presente documento sono allegate: 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e 2) una decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione propone al Consiglio di: - prendere una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri; - concludere il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e dare il proprio consenso affinché la Comunità europea dell'energia atomica faccia altrettanto. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica del Tajikistan un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. (2) Occorre firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo siglato il *[ data ]*, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. (3) Il protocollo deve essere applicato a titolo provvisorio dalla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, DECIDE: Articolo 1 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio dalla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica del Tajikistan. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'APC IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, da una parte, e LA REPUBBLICA DEL TAJIKISTAN, dall'altra, in appresso denominate “le parti”, ai fini del presente protocollo, VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, CONSIDERATO che l'adesione dei due nuovi Stati membri all'UE ha modificato le relazioni tra la Repubblica del Tajikistan e l'Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti, TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l'attuazione degli obiettivi e dei principi dell'APC, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tajikistan, dall'altra, firmato a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (in appresso “l'accordo”) e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Repubblica del Tajikistan allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno. Articolo 2 Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo. Articolo 3 1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica del Tajikistan, conformemente alle rispettive procedure. 2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 4 1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data. 2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione. 3. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro la data di entrata in vigore dell'accordo, il protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Articolo 5 1. Il testo dell'accordo, l'atto finale e tutti i documenti ad esso allegati sono redatti nelle lingue bulgara e rumena. 2. I testi suddetti sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati. Articolo 6 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a … il … 2007 PER GLI STATI MEMBRI PER LE COMUNITÀ EUROPEE PER LA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN [1] GU C […] del […], pag. […].