Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2007/0134 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.3.2007 COM(2007) 134 definitivo 2007/0052 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (presentate dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta In conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi, al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi esistenti con un accordo comunitario[1] (il “mandato orizzontale”). L’obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. | 120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà di un altro Stato membro o che sono controllate dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Su altri punti, come la tassazione del carburante per l’aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e gli Emirati Arabi Uniti. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione L’accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto comunitario gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri e l’industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. | 212 | Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto E’ stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall’industria. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi dell’azione proposta Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell’allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con gli Emirati Arabi Uniti che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 3 dell'accordo riguarda la sicurezza nell'ambito della designazione comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 6 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie sulla concorrenza. | 310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio tenendo conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali sui servizi aerei. | Principio di proporzionalità L’accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. | Scelta dello strumento | 342 | L’Accordo fra la Comunità e gli Emirati Arabi Uniti costituisce lo strumento più efficiente per conformare al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il suddetto Stato. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | Nessuna. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. | 512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e gli Emirati Arabi Uniti sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. | 570 | Illustrazione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell’Accordo fra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità. | 1. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con gli Emirati Arabi Uniti su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, necessario firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, DECIDE: Articolo unico 1. Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. 2. In attesa della sua entrata in vigore, l’Accordo applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo. 3. Il testo dell'Accordo allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente 2007/0052 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con gli Emirati Arabi Uniti su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, l’accordo stato firmato a nome della Comunità, in conformità della decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5]. (4) È necessario approvare detto Accordo, DECIDE: Articolo 1 1. L'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei approvato a nome della Comunità. 2. Il testo dell'accordo accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA da un lato, e GLI EMIRATI ARABI UNITI ("gli EAU") dall'altra, (in appresso denominate le “Parti contraenti”), CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra diversi Stati membri e paesi terzi fossero incompatibili con il diritto comunitario, CONSTATANDO che tra diversi Stati membri della Comunità europea e gli EAU sono stati conclusi vari accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE, CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con paesi terzi, CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi, VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria, RICONOSCENDO che la coerenza fra la legislazione comunitaria e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri della Comunità europea e gli EAU permette di assicurare continuità e sviluppo dei servizi aerei fra la Comunità europea e gli EAU, CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e gli EAU che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e gli EAU, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori degli EAU, né prevalere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : ARTICOLO 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea, per "Parte contraente" una Parte contraente del presente accordo, per “Parte” la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei. 2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. 3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato. ARTICOLO 2 Designazione 1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione di vettori aerei da parte della Parte interessata, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dall'altra Parte, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. 2. Una volta ricevuta tale designazione nonché le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna Parte rilascia le licenze e i permessi idonei con tempi procedurali minimi, a condizione che: a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro: i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione comunitaria; e ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e iii. il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e iv. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. b) nel caso di un vettore aereo designato dagli EAU: i. il vettore aereo sia stabilito nel territorio degli EAU e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata in conformità alla legislazione degli EAU; e ii. gli EAU esercitino e mantengano un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo. 3. Ciascuna Parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dalla controparte qualora: a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro: i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità con la legislazione comunitaria; o ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o iii. il vettore aereo non abbia la sede principale della sua attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o iv. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o v. il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da un altro Stato membro e si possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato nell'altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come o costituisca comunque un servizio diretto, il vettore aereo in realtà eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra gli EAU e tale altro Stato membro; o vi. il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra gli EAU e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati dagli EAU; b) nel caso di un vettore aereo designato dagli EAU: i. il vettore aereo non sia stabilito nel territorio degli EAU o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata in conformità alla legislazione degli EAU; o ii. gli EAU non esercitino o non mantengano un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o iii. il vettore aereo appartenga tramite partecipazione maggioritaria e sia controllato da cittadini di uno Stato diverso dagli EAU e si possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato nell'altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come o costituisca comunque un servizio diretto, il suddetto vettore aereo in realtà eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale in materia di servizi aerei fra uno Stato membro e tale altro Stato; o iv. il vettore aereo appartenga tramite partecipazione maggioritaria e sia controllato da cittadini di uno Stato diverso dagli EAU con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra uno Stato membro e tale altro Stato e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati dallo Stato membro in questione. Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del presente paragrafo e fatti salvi i diritti di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettera a), punti v) e vi), gli EAU non operano discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei della Comunità. ARTICOLO 3 Sicurezza 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c). 2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti degli EAU ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e gli EAU si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo. ARTICOLO 4 Tassazione del carburante 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d). 2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dagli EAU che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. In tal caso, gli EAU hanno un diritto analogo di imporre a loro volta, senza discriminazioni, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro territorio. ARTICOLO 5 Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera e). 2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dagli EAU in forza di un accordo di cui all'allegato 1, che contenga una disposizione elencata all'allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea. 3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il vettore o i vettori aerei designati dagli EAU possono allinearsi alle attuali tariffe praticate da altre compagnie aeree per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea. ARTICOLO 6 Compatibilità con le norme sulla concorrenza 1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza. 2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate. ARTICOLO 7 Allegati all'Accordo Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. ARTICOLO 8 Revisione o modificazione Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante reciproco consenso. ARTICOLO 9 Entrata in vigore e applicazione transitoria 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. In deroga al paragrafo 1, le Parti contraenti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le stesse si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e gli EAU che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria, sono elencati nell’allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria. ARTICOLO 10 Denuncia 1. La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione. 2. La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituano, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba. PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER GLI EMIRATI ARABI UNITI: ALLEGATO I Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo a) Accordi in materia di servizi aerei fra gli EAU e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Sofia il 29 novembre 1989, in appresso “Accordo EAU - Bulgaria” nell'allegato 2. - Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato a [ luogo ] il [ data ], in appresso “Accordo EAU - Austria (1°)” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa riservato fatto a Vienna il 14 ottobre 1987. - Accordo sui servizi aerei fra il governo federale austriaco e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato a [ luogo ] il [ data ], in appresso “Accordo EAU - Austria (2°)” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Verbale concordato fatto ad Abu Dhabi il 10 marzo 2004; modificato dal Memorandum d’intesa fatto a Vienna il 31 marzo 2005; modificato da ultimo dallo Scambio di lettere del 10 dicembre 2006 e [?] - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 5 marzo 1990, in appresso “Accordo EAU - Belgio” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa riservato fatto a Bruxelles l'8 luglio 1986; modificato da ultimo dallo Scambio di lettere del 30 gennaio 2001 e del 20 febbraio 2001. - Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica degli Emirati Arabi Uniti firmato a Abu Dhabi il 7 dicembre 1999, in appresso “Accordo EAU - Cipro” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Verbale concordato fatto ad Abu Dhabi il 7 dicembre 1999; completato dal Memorandum d'intesa fatto a Nicosia il 23 febbraio 2001; modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Dubai il 16 ottobre 2002. - Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 15 dicembre 2002, in appresso “Accordo EAU – Repubblica ceca” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Verbale concordato fatto a Praga il 24 novembre 1999. - Accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato a (…) il (…), in appresso “Accordo EAU - Danimarca” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d’intesa fatto a (…) il (…). - Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato a Helsinki il 6 aprile 2004, in appresso “Accordo EAU - Finlandia” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Verbale concordato fatto a Helsinki il 6 aprile 2004; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa riservato fatto a Helsinki il 6 aprile 2004. - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo degli Emirati Arabi Uniti in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Parigi il 9 settembre 1991, in appresso “Accordo EAU - Francia” nell'allegato 2; completato dal Memorandum d'intesa fatto ad Abu Dhabi il 19 settembre 2001; modificato dal Memorandum d’intesa fatto a Parigi il 16 settembre 2004; modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto ad Abu Dhabi il 13 dicembre 2006. - Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e gli Emirati Arabi Uniti firmato ad Abu Dhabi il 2 marzo 1994, in appresso “Accordo EAU - Germania” nell’allegato 2; modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Bonn il 15 giugno 2000. - Accordo fra il governo della Repubblica greca e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 16 dicembre 1991, in appresso “Accordo EAU - Grecia” nell'allegato 2; modificato dal Memorandum d'intesa fatto ad Atene l'11 febbraio 1998. - Accordo fra il Governo dell’Irlanda e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasporto aereo, firmato a (…) il (…), in appresso “Accordo EAU- Irlanda” nell’allegato 2. - Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991, in appresso “Accordo EAU - Italia” nell'allegato 2; modificato dal Memorandum fatto a Roma il 10 settembre 1991; modificato dal Memorandum d’intesa fatto a Roma l'8 novembre 1999; modificato dal Memorandum d’intesa fatto a Roma il 4 giugno 2003; modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Dubai il 30 marzo 2004; modificato da ultimo dal Memorandum d’intesa fatto a Roma il 13 dicembre 2005. - Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo degli Emirati Arabi Uniti siglato a Riga il 13 settembre 2005, in appresso “Accordo EAU - Lettonia” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa fatto a Riga il 13 settembre 2005. - Accordo fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo degli Emirati Arabi Uniti in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a … il …, in appresso “Accordo EAU - Lituania” nell'allegato 2. - Accordo fra il governo del Gran Ducato del Lussemburgo e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Lussemburgo il 28 novembre 1986, in appresso “Accordo EAU - Lussemburgo” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa riservato fatto a Lussemburgo il 28 novembre 1986. - Accordo fra il governo di Malta e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato ad Abu Dhabi il 26 novembre 1991, in appresso “Accordo EAU - Malta” nell'allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa riservato fatto ad Abu Dhabi il 26 novembre 1991; modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Malta il 24 settembre 2003. - Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 31 luglio 1990, in appresso “Accordo EAU - Paesi Bassi” nell'allegato 2; modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa riservato fatto ad Abu Dhabi il 10 aprile 2000. - Accordo fra il governo della Repubblica polacca e il governo degli Emirati Arabi Uniti diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Abu Dhabi il 20 novembre 1994, in appresso “Accordo EAU - Polonia” nell'allegato 2; - Accordo in materia di servizi aerei fra la Repubblica portoghese e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Lisbona il 18 maggio 2005, in appresso “Accordo EAU - Portogallo” nell’allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d’intesa fatto a Lisbona il 18 maggio 2005. - Accordo in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Slovenia e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Lubiana il 16 settembre 2005, in appresso “Accordo EAU - Slovenia” nell’allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa fatto a Lubiana il 16 settembre 2005. - Accordo in materia di trasporti aerei fra il Regno di Spagna e gli Emirati Arabi Uniti siglato a Madrid il 17 ottobre 2001, in appresso “Accordo EAU - Spagna” nell’allegato 2; da leggere in combinato disposto con il Memorandum d’intesa fatto a Madrid il 17 ottobre 2001. - Accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo degli Emirati Arabi Uniti firmato a (…) il (…), in appresso “Accordo EAU - Svezia” nell'allegato 2; - Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo degli Emirati Arabi Uniti in materia di servizi aerei firmato a Londra il 2 giugno 2002, in appresso “Accordo EAU - Regno Unito” nell'allegato 2; completato dal Memorandum d'intesa fatto a Londra e Abu Dhabi rispettivamente il 16 giugno 2003 e 29 giugno 2003. b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra gli EAU e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo ALLEGATO II Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente Accordo a) Designazione da parte di uno Stato membro: - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo EAU – Austria (1°) ; - Articolo 3 dell'Accordo EAU – Austria (2°) ; - Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo EAU - Belgio; - Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo EAU - Bulgaria; - Articolo 3 dell'Accordo EAU - Cipro; - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo EAU – Repubblica ceca; - Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo EAU – Danimarca; - Articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo EAU – Finlandia; - Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo EAU - Francia; - Articolo 3 dell'Accordo EAU-Germania; - Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo EAU - Grecia; - Articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo EAU - Irlanda; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Italia; - Articolo 3 dell’Accordo EAU - Lettonia; - Articolo 3 dell'Accordo EAU-Lituania; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Lussemburgo; - Articolo 3 dell'Accordo EAU - Malta; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Paesi Bassi; - Articolo 3 dell'Accordo EAU-Polonia; - Articolo 3 dell'Accordo EAU-Portogallo; - Articolo 3 dell'Accordo EAU-Slovenia; - Articolo 3 dell'Accordo EAU-Spagna; - Articolo 3 dell'Accordo EAU-Svezia; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Regno Unito; b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi: - Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo EAU – Austria (1°) ; - Articolo 4 dell'Accordo EAU – Austria (2°) ; - Articolo 5, paragrafo 1, dell'Accordo EAU - Belgio; - Articolo 5, paragrafo 1, dell'Accordo EAU - Bulgaria; - Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo EAU - Bulgaria; - Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo EAU - Repubblica ceca; - Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo EAU - Danimarca; - Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo EAU – Finlandia; - Articolo 5, paragrafo 1, dell'Accordo EAU - Francia; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Germania; - Articolo 5, paragrafo 1, dell'Accordo EAU - Grecia; - Articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo EAU - Irlanda; - Articolo 5 dell'Accordo EAU-Italia; - Articolo 4 dell’Accordo EAU - Lettonia; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Lituania; - Articolo 5 dell'Accordo EAU-Lussemburgo; - Articolo 4 dell'Accordo EAU - Malta; - Articolo 5 dell'Accordo EAU-Paesi Bassi; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Polonia; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Portogallo; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Slovenia; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Spagna; - Articolo 4 dell'Accordo EAU-Svezia; - Articolo 5 dell'Accordo EAU-Regno Unito; (c) Sicurezza: - Articolo 6 dell'Accordo EAU – Austria (2°) ; - Articolo 7 dell'Accordo EAU-Repubblica ceca; - Articolo 14 dell'Accordo EAU-Danimarca; - Articolo 12 dell'Accordo EAU-Finlandia; - Articolo 6 dell’Accordo EAU - Lettonia; - Articolo 9 dell'Accordo EAU-Lituania; - Articolo 14 dell'Accordo EAU-Portogallo; - Articolo 14 dell'Accordo EAU-Slovenia; - Articolo 11 dell'Accordo EAU-Spagna; - Articolo 14 dell'Accordo EAU-Svezia; - Articolo 10 dell'Accordo EAU-Regno Unito; (d) Tassazione del carburante: - Articolo 7 dell'Accordo EAU – Austria (1°) ; - Articolo 9 dell'Accordo EAU – Austria (2°) ; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Belgio; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Bulgaria; - Articolo 6 dell'Accordo EAU - Cipro; - Articolo 8 dell'Accordo EAU-Repubblica ceca; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Danimarca; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Finlandia; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Francia; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Germania; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Grecia; - Articolo 11 dell'Accordo EAU-Irlanda; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Italia; - Articolo 9 dell’Accordo EAU - Lettonia; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Lituania; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Lussemburgo; - Articolo 5 dell'Accordo EAU - Malta; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Polonia; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Portogallo; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Slovenia; - Articolo 5 dell'Accordo EAU-Spagna; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Svezia; - Articolo 8 dell'Accordo EAU-Regno Unito; (e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea: - Articolo 9 dell'Accordo EAU – Austria (1°) ; - Articolo 12 dell'Accordo EAU – Austria (2°) ; - Articolo 11 dell'Accordo EAU-Belgio; - Articolo 11 dell'Accordo EAU-Bulgaria; - Articolo 13 dell'Accordo EAU - Cipro; - Articolo 12 dell'Accordo EAU-Repubblica ceca; - Articolo 10 dell'Accordo EAU-Danimarca; - Articolo 12 dell'Accordo EAU-Francia; - Articolo 10 dell'Accordo EAU-Germania; - Articolo 11 dell'Accordo EAU-Grecia; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Irlanda; - Articolo 12 dell'Accordo EAU-Italia; - Articolo 12 dell’Accordo EAU - Lettonia; - Articolo 15 dell'Accordo EAU-Lituania; - Articolo 11 dell'Accordo EAU-Lussemburgo; - Articolo 10 dell'Accordo EAU - Malta; - Articolo 6 dell'Accordo EAU-Paesi Bassi; - Articolo 7 dell'Accordo EAU-Paesi Bassi; - Articolo 9 dell'Accordo EAU-Polonia; - Articolo 18 dell'Accordo EAU-Portogallo; - Articolo 18 dell'Accordo EAU-Slovenia; - Articolo 7 dell'Accordo EAU-Spagna; - Articolo 10 dell'Accordo EAU-Svezia; - Articolo 7 dell'Accordo EAU-Regno Unito. [1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato). [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […].