52007PC0109

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran /* COM/2007/0109 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.3.2007

COM(2007) 109 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 23 dicembre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006), basata sul capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che prevede una serie di misure restrittive finalizzate al rispetto delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che impongono all'Iran di sospendere le sue attività nucleari sensibili sotto il profilo della proliferazione. Il 22 gennaio 2007, il Consiglio "Relazioni esterne" ha discusso dell'attuazione della risoluzione 1737 concludendo quanto segue:

"Per garantire l'effettiva attuazione delle misure della risoluzione 1737 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, restando nel contempo coerenti con la politica dell'UE, e rammentando la politica dell'UE di non vendere armi all'Iran, i ministri hanno convenuto che l'UE impedisca l'esportazione verso l'Iran e l'importazione dallo stesso dei beni figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) e del regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR); che la stessa blocchi le transazioni con persone e enti che rientrano nei criteri fissati dall'UNSCR 1737 e che congeli i loro beni; che impedisca i viaggi verso l'UE delle persone che rientrano in detti criteri e prenda misure atte a impedire che i cittadini iraniani studino materie sensibili per la proliferazione quando si trovano all'interno dell'UE."

2. La posizione comune 2007/140/PESC del 27 febbraio 2007 prevede l'attuazione delle misure restrittive di cui alla risoluzione 1737 in linea con le conclusioni del Consiglio. Queste misure comprendono:

3. un divieto riguardante l'esportazione di beni e tecnologie figuranti negli elenchi GFN e MTCR e di altri beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse all'arricchimento, al ritrattamento o all'acqua pesante o allo sviluppo di vettori per armi nucleari, secondo quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in applicazione della risoluzione 1737, e un divieto riguardante la prestazione dei servizi connessi;

4. restrizioni all'esportazione di altri beni e di altre tecnologie conformi ai criteri di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), della risoluzione 1737 e alla prestazione dei servizi connessi;

5. un divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione;

6. un divieto riguardante l'acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall'Iran;

7. il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi impegnati in, direttamente associati a o che forniscono sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili sotto il profilo della proliferazione o allo sviluppo di vettori per armi nucleari;

8. restrizioni all'ammissione delle persone fisiche di cui sopra e

9. restrizioni volte a impedire che i cittadini iraniani studino materie sensibili sotto il profilo della proliferazione quando si trovano all'interno dell'UE.

10. Le misure restrittive riguardanti i beni e le tecnologie e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rientrano nell’ambito del trattato e pertanto non possono essere applicate adeguatamente sulla base della legislazione comunitaria vigente.

11. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni all'ammissione sulla base della normativa vigente, compreso il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Gli Stati membri possono impedire ai cittadini iraniani di studiare nell'UE mediante un rifiuto del visto o dell'ammissione accompagnato, se del caso, dall'annullamento dei visti già concessi e, all'occorrenza, dalla successiva espulsione.

12. La Commissione propone pertanto di attuare tutte le misure restrittive di cui alla risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tranne le restrizioni all'ammissione e allo studio delle materie sensibili sotto il profilo della proliferazione, mediante un nuovo regolamento del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio relativa alle misure restrittive nei confronti dell'Iran[1],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 dicembre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) in cui decideva che l'Iran avrebbe dovuto sospendere senza indugio tutte le attività connesse con l'arricchimento e il ritrattamento, così come i lavori su tutti i progetti riguardanti l'acqua pesante, e prendere determinate misure richieste dal Consiglio dei governatori dell'AIEA, cosa che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ritiene indispensabile per rassicurare circa il carattere esclusivamente pacifico del programma nucleare iraniano. Nell'intento di convincere l'Iran ad ottemperare a questa decisione vincolante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare un certo numero di misure restrittive.

(2) In linea con la risoluzione 1737 (2006), la posizione comune 2007/140/PESC prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, tra cui restrizioni all'esportazione e all'importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse all'arricchimento, al ritrattamento o all'acqua pesante o allo sviluppo di vettori per armi nucleari, un divieto riguardante la prestazione di servizi connessi, un divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione, un divieto riguardante l'acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall'Iran e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi impegnati in, direttamente associati a o che forniscono sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti.

(3) Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4) Il presente regolamento deve derogare alla legislazione comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso[2], gran parte dei quali deve essere contemplata dal presente regolamento.

(5) Per motivi di opportunità, la Commissione deve essere autorizzata a pubblicare l'elenco dei beni e delle tecnologie vietati e le relative modifiche eventualmente adottate dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza, nonché a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati.

(6) Gli Stati membri devono fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive.

(7) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(a) "comitato per le sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 18 della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

(b) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

(c) "proprietà di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo": il possesso di almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo o la detenzione di una partecipazione maggioritaria;

(d) si parla di "controllo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo" se una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo

(i) ha il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, entità o organismo;

(ii) ha nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;

(iii) ha il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a tale persona giuridica, entità o organismo;

(iv) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, su un'entità o su un organismo, sulla base di un accordo concluso con tale persona giuridica, entità o organismo o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, sempreché la legge che disciplina la persona giuridica, l'entità o l'organismo in questione consenta di assoggettarla/o ad un accordo o ad una disposizione di tal genere;

(v) si può avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;

(vi) ha il diritto di utilizzare integralmente o in parte le attività di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo;

(vii) gestisce l'attività di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati o

(viii) condivide, in modo congiunto e solidale, o garantisce le passività finanziarie di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo;

(e) “fondi”: le attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

(i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

(ii) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

(iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

(iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi e incrementi di valore generati dalle attività;

(v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

(vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; e

(vii) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

(f) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

(g) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

(h) "congelamento di risorse economiche": il divieto dell'utilizzo delle risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

(i) “territorio della Comunità”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. È vietato:

(a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compreso il software, elencati nell'allegato I, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

(b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera (a).

2. L'allegato I comprende:

(a) tutti i beni e le tecnologie, compreso il software, figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico[3] nonché

(b) gli altri beni e le altre tecnologie, compreso il software, definiti dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell'Iran connesse all'arricchimento, al ritrattamento o all'acqua pesante o allo sviluppo di vettori per armi nucleari.

Nell'allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea[4].

Articolo 3

1. Occorre un'autorizzazione per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compreso il software, elencati nell'allegato II, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran.

2. Figurano nell'allegato II i beni e le tecnologie non contemplati dall'allegato I, che potrebbero contribuire ad attività connesse all'arricchimento, al ritrattamento o all'acqua pesante o allo sviluppo di vettori per armi nucleari o al proseguimento di attività connesse ad altri aspetti considerati preoccupanti dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

3. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all'allegato II se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività:

(a) attività connesse all'arricchimento, al ritrattamento o all'acqua pesante in Iran;

(b) sviluppo di vettori per armi nucleari da parte dell'Iran o

(c) proseguimento da parte dell'Iran di attività connesse ad altri aspetti considerati preoccupanti dall'AIEA.

4. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono, ai sensi del presente regolamento, negare l'autorizzazione di esportazione e annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione, o qualora abbiano accertato che l'esportazione di un bene controllato non deve essere autorizzata, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[5].

Tali notifiche avvengono mediante mezzi elettronici sicuri per lo scambio di informazioni sensibili con gli Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri rivedono i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del presente paragrafo entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. I dinieghi non revocati rimangono validi.

5. Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione di esportazione che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica (cioè con una destinazione finale essenzialmente identica o un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso utilizzatore finale/destinatario o un’entità più ampia che comprende lo stesso utilizzatore finale) e per la quale il diniego è ancora valido, esso deve prima consultare lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il o i dinieghi validi di cui al paragrafo 4 e informare la Commissione dell’avvio di tali consultazioni. Se a seguito delle consultazioni lo Stato membro intende rilasciare comunque l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua intenzione.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie, compreso il software, elencati nell'allegato I, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 5

1. È vietato:

(a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

(b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e II, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

(c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere (a) e (b).

2. Occorre un'autorizzazione per le seguenti attività:

(a) acquisizione di una partecipazione, estensione di una partecipazione esistente e acquisizione di

(i) proprietà di un bene immobile situato in Iran, esclusi quelli utilizzati come residenze private, oppure

(ii) proprietà o controllo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo registrati o costituiti in Iran;

(b) creazione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo in collaborazione con una o più persone fisiche o giuridiche, entità o organismi aventi nazionalità iraniana;

(c) conclusione di un accordo di joint venture o di cooperazione, di un accordo di licenza in campo tecnologico o di un accordo di distribuzione esclusiva o di agenzia con una o più persone fisiche o giuridiche, entità o organismi aventi nazionalità iraniana.

3. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III concedono le autorizzazioni per i finanziamenti o l'assistenza connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, o per le azioni di cui al paragrafo 2, solo se dispongono di prove inconfutabili che l'azione non contribuirà alla fabbricazione, alla vendita, all'acquisto, al trasferimento, all'esportazione, all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I e II né faciliterà l'uso di tali beni e tecnologie.

Articolo 6

Fatti salvi gli articoli 3, paragrafo 3, e 5, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per le transazioni di cui agli articoli 2, 3 o 5, purché:

(a) il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie di supporto per attività nucleari dell'Iran sensibili sotto il profilo della proliferazione o allo sviluppo di vettori per armi nucleari;

(b) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, comprenda adeguate garanzie riguardanti gli utilizzatori finali e

(c) l'Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, per attività nucleari sensibili sotto il profilo della proliferazione o per lo sviluppo di vettori per armi nucleari.

Articolo 7

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato IV. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1737 (2006).

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato V. Figurano nell'allegato V le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, pur senza soddisfare i requisiti di inclusione nell'allegato IV, sono stati definiti dal Consiglio, in conformità della posizione comune 2007/140/PESC, come persone fisiche o giuridiche, entità o organismi

(a) impegnati in, direttamente associati a o che forniscono sostegno alle attività nucleari iraniane sensibili sotto il profilo della proliferazione;

(b) impegnati in, direttamente associati a o che forniscono sostegno allo sviluppo di vettori per armi nucleari in Iran;

(c) che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b) oppure

(d) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) o b).

3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV e V o utilizzato a loro beneficio.

4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

In deroga all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato III possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

(a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 23 dicembre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

(b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

(c) il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati IV o V;

(d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato e

(e) se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il privilegio o la sentenza al comitato per le sanzioni.

Articolo 9

In deroga all'articolo 7, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV o V sia dovuto in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso da o sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché:

(a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:

(i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un'entità o da un organismo di cui agli allegati IV o V;

(ii) il contratto, l'accordo o l'obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all'acquisto, al trasferimento, all'esportazione, all'importazione o al trasporto dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I e II né faciliteranno l'uso di tali beni e tecnologie e

(iii) il pagamento non viola l'articolo 7, paragrafo 3;

(b) se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica e

(c) se si applica l'articolo 7, paragrafo 2, l'autorità competente interessata abbia informato di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione le altre autorità competenti degli Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 10

1. Il presente articolo si applica in deroga all'articolo 7 e non si applica ai pagamenti da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV o V dovuti in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso da o sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio.

2. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

(a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

(i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

(ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

(iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

(b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

3. autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che

(a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV, lo Stato membro abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata;

(b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato V, l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

4. La pertinente autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Articolo 11

1. L'articolo 7, paragrafo 3, non osta a che gli istituti finanziari o creditizi nella Comunità che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco, purché siano congelati tutti gli importi aggiuntivi accreditati su tali conti. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali transazioni.

2. L’articolo 7, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

(a) interessi o altri profitti legati a tali conti o

(b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi anteriori al 23 dicembre 2006,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

Articolo 12

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Articolo 13

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:

(a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 7, alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato III in cui risiedono o sono situati e trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

(b) cooperare con le autorità competenti elencate nell'allegato III per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 14

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 15

1. La Commissione:

(a) modifica l'allegato I sulla base di decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni;

(b) modifica l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

(c) modifica l'allegato IV sulla base di decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni; e

(d) modifica l'allegato IV sulla base di decisioni adottate in relazione all'allegato II della posizione comune 2007/140/PESC.

2. La Commissione notifica, per quanto possibile, i regolamenti adottati in conformità del paragrafo 1, lettera d), alle persone, ai gruppi e alle entità elencati in tali regolamenti, unitamente alla motivazione del Consiglio che ne giustifica l'inclusione nell'allegato della posizione comune 2007/140/PESC. Le notifiche riguardanti i nuovi elenchi avvengono dopo la pubblicazione del regolamento corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come le eventuali modifiche delle stesse.

Articolo 17

Il presente regolamento si applica:

(a) nel territorio della Comunità;

(b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

(c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

(d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

(e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO I

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2

Nota:

Nei limiti del possibile, i prodotti indicati nel presente allegato sono definiti facendo riferimento all'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio. Qualora un prodotto del presente allegato non sia identico a un prodotto dell'allegato del regolamento suddetto, il numero di riferimento ripreso dall'elenco dei prodotti a duplice uso è preceduto da "ex" e fa fede la descrizione dei beni o delle tecnologie che figura nel presente allegato.

I.A Beni

I.B Tecnologie

ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3

Nota:

Nei limiti del possibile, i prodotti indicati nel presente allegato sono definiti facendo riferimento all'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 394/2006 del Consiglio. In mancanza di un'esplicita dichiarazione contraria, la presenza di un riferimento nella colonna "Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto descritto esulano dai parametri dei prodotti a duplice uso a cui si fa riferimento.

II.A. Beni

A0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 |

II.A0.001 | Lampade a catodo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo b. Lampade a catodo cavo all'uranio | - |

II.A0.002 | Isolatori di Faraday nell'intervallo 500 nm – 650 nm | - |

II.A0.003 | Reticolo ottico nell'intervallo 500 nm – 650 nm, anche olografico e blazed | - |

II.A0.004 | Fibre ottiche nell'intervallo 500-650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo 500-650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm | - |

II.A0.005 | Elementi interni di reattori nucleari diversi da quelli definiti alla voce 0A001 | 0A001 |

II.A0.006 | Dispositivi di tenuta per contenitori di reattori e apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare tali sistemi. Nota: questa voce con contempla le apparecchiature definite alla voce 0A001 | 0A001 |

II.A0.007 | Strumenti di rivelazione e misurazione delle radiazioni ionizzanti Nota: questa voce con contempla gli strumenti definiti alle voci 0A001.j e 1A004.c | 0A001.j 1A004.c |

II.A0.008 | Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304 o 316 L. Nota: questa voce con contempla le valvole definite alle voci 0B001.c.6 e 2A226 | 0B001.c6 2A226 |

II.A0.009 | Componenti ottici (specchi piani, convessi e concavi) rivestiti di multistrati altamente riflettenti o controllati nell'intervallo 500 nm – 650 nm | 0B001.g |

II.A0.010 | Componenti ottici trasparenti rivestiti di strati antiriflesso nell'intervallo 500 nm – 650 nm, compresi lenti, polarizzatori, lamine lambda/2, lamine lambda/4, rotatori e finestre laser in silicio o in quarzo | 0B001.g |

II.A0.011 | Sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione, tubi, flange, accessori di nickel leghe di nichelio contenenti oltre il 40% in peso di nichelio. Nota: questa voce con contempla i sistemi di tubazioni e i sistemi di intestazione definiti alla voce 0B002.e i tubi definiti alla voce 2B350.h.1 | 0B002.e, 2B350 |

II.A0.012 | Pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s | 0B002.f.2 2B231 |

II.A0.013 | Pompe a vuoto rotative con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200m3/h | 0B002.f.2 |

II.A0.014 | Compressori a secco a spirale e pompe a vuoto con tenuta a soffietto | 0B002.f.2 2B231 |

II.A0.015 | Camere schermate per la manipolazione di sostanze radioattive (celle calde) | 0B006 |

II.A0.016 | “Uranio naturale” o “uranio impoverito” sotto forma di metallo o di lega. Nota: questa voce con contempla l’uranio definito alla voce 0C001. | 0C001 |

A1 Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 |

II.A1.001 | Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) in qualsiasi quantità | - |

II.A1.002 | Materiali di carburo di silicio (C/SiC) rinforzato con fibre di carbonio | - |

II.A1.003 | Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4) | - |

II.A1.004 | Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni ionizzanti di origine nucleare, compresi i dosimetri personali. Nota: questa voce con contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti alla voce 1A004.c | 1A004.c |

II.A1.005 | Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro con una capacità di resa superiore a 100 g di fluoro/h. Nota: questa voce con contempla le celle elettrolitiche definite alla voce 1B225 | 1B225 |

II.A1.006 | Sistemi di sottrazione del trizio, compresi catalizzatori al platino e relativi sostituti. | 1B231 |

II.A1.007 | Alluminio e sue leghe, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. con una resistenza a trazione pari o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C); o b. con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C) | 1C002.b.4 1C202.a |

II.A1.008 | Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm | 1C003.a |

II.A1.009 | Composti fluorurati non trattati, come segue: a. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®), b. fluoroelastomeri in viton, c. politetrafluoroetilene (PTFE) Guarnizioni e dispositivi di tenuta di composti fluorurati definiti alla voce 1C009 o alla presente voce. | 1C009 |

II.A1.010 | "Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come, segue: a. "Materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio o aramidici aventi le due caratteristiche seguenti: 1. "modulo specifico" uguale o superiore a 10 × 106 m; e 2. "carico di rottura specifico" uguale o superiore a 17 × 104 m; b. "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro Nota: questa voce con contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti alle voci 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b | 1C010.b, 1C210 |

II.A1.011 | "Materiali fibrosi o filamentosi" che possono essere usati in strutture o prodotti laminati "compositi" di "matrici" organiche, "matrici" metalliche o "matrici" di carbonio, come segue: Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", comprese le para-aramidi (in particolare il KEVLAR®) Nota: questa voce con contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010.e | 1C010.e, 1C210 |

II.A1.012 | Acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 2050 MPa, a 293 K (20 ºC), in forme nelle quali tutte le dimensioni lineari siano uguali o inferiori a 75 mm | 1C216 |

II.A1.013 | Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti: a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e b. una massa superiore a 5 kg Nota: questa voce con contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite alla voce 1C226 | 1C226 |

A2 Trattamento e lavorazione dei materiali

Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 |

II.A2.001 | Sistemi di collaudo a vibrazione in grado di vibrare un sistema ad un’accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz e in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»; Nota: questa voce con contempla i sistemi di collaudo a vibrazione definiti alla voce 2B116.as | 2B116 |

II.A2.002 | Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. Nota: questa voce con contempla le macchine utensili di rettifica definite alle voci 2B201.b e 2B001.c | 2B201.b, 2B001.c |

II.A2.003 | Macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche e aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg; 2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12500 rpm; 3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e 4. che siano in grado di realizzare l’equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante | 2B219, 2B119 |

II.A2.004 | Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete) o b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (operazione sopra la parete) Nota: questa voce con contempla i manipolatori a distanza definiti alla voce 2B225 | 2B225 |

II.A2.005 | Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue: Forni in grado di funzionare a temperature comprese tra 400º C e 850º C | 2B226, 2B227 |

II.A2.006 | Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature comprese tra 400 º C e 850 º C | 2B226, 2B227 |

II.A2.007 | "Trasduttori di pressione", compresi i manometri di sicurezza, fatti di materiali resistenti alla corrosione dell’UF6 o di materiali "non emissivi di gas" Nota: questa voce con contempla i trasduttori di pressione definiti alla voce 2B230 | 2B230 |

II.A2.008 | Contattori liquido-liquido, compresi i miscelatori separatori, le colonne pulsate e i contattori centrifughi, di uno qualunque dei materiali seguenti: 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e del 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5. tantalio o leghe di tantalio; 6. titanio o leghe di titanio; 7. zirconio o leghe di zirconio; o 8. acciaio inossidabile | 2B350 |

II.A2.009 | Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e del 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o "carbonio grafite"; 5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6. tantalio o leghe di tantalio; 7. titanio o leghe di titanio; 8. zirconio o leghe di zirconio; 9. carburo di silicio; 10. carburo di titanio; o 11. acciaio inossidabile Nota: questa voce con contempla gli scambiatori di calore e le unità di condensazione definiti alla voce 2B350.d | 2B350.d |

II.A2.010 | Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa) e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite in acciaio inossidabile o lega di alluminio | 2B350.i |

II.A2.011 | Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con: 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e del 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5. tantalio o leghe di tantalio; 6. titanio o leghe di titanio; o 7. zirconio o leghe di zirconio Nota: questa voce con contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c | 2B352.c |

II.A2.012 | Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40% o più in peso di nichelio. Nota: questa voce con contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d | 2B352.d |

A3 Materiali elettronici

Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 |

II.A3.001 | Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti: a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping e b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1% per un periodo di 8 ore Nota: questa voce con contempla gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227 | 3A227 |

II.A3.002 | Spettrometri di massa in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 230, come segue, e loro sorgenti di ioni: a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS); b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS); c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS); d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all’UF6; e. spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o 2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all’UF6; f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi. Nota: questa voce con contempla gli spettrometri di massa definiti alle voci 3A233 and 0B002.g | 3A233 |

A.6 Sensori e laser

Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 |

II.A6.001 | Apparecchiature ottiche a infrarossi con lunghezza d'onda compresa tra 9 e 17 µm e loro componenti, in particolare quelli di tellururo di cadmio (CdTe) Nota: questa voce con contempla gli apparecchi e i componenti da ripresa definiti alla voce 6A003 | 6A003 |

II.A6.002 | «Specchi deformabili» e specchi bimorfi da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm. Sistemi di controllo e di rivelazione del fronte di fase per tali specchi e per i raggi laser dei tale diametro. Nota: questa voce con contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f | 6A004.a, 6A005.e, 6A005.f |

II.A6.003 | "Laser", amplificatori e oscillatori "laser", come segue: Laser ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W. Nota: questa voce con contempla i laser ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5., 0B001.h.6., 6A005 e 6A205.a | 6A005.a.6, 6A205.a |

II.A6.004 | Laser pompati a diodi e relativi componenti, come segue: a. Laser pompati a diodi b. Barre di diodi laser c. Diodi laser in grande quantità Note: 1. I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser 2. questa voce con contempla i laser definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b | 6A005.b |

II.A6.005 | Laser a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda non superiore a 16 µm, e pile di allineamenti di laser a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di laser a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Note: 1. I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser 2. questa voce con contempla i laser a semiconduttore definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b | 6A005.b |

II.A6.006 | Laser accordabili allo stato solido, componenti e apparecchiature ottiche, come segue: a. laser in titanio-zaffiro b. laser in alessandrite Nota: questa voce con contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1 | 6A005.c.1 |

II.A6.007 | Laser allo stato solido non accordabili, come segue: laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1000 nm ma non superiore a 1100 nm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso Nota: questa voce con contempla i laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b | 6A005.c.2 |

II.A6.008 | Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue: a. tubi per l’immagine e dispositivi per l’immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz b. componenti a frequenza di ripetizione c. celle di Pockels | 6A203.b.4.c |

II.A6.009 | Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) senza degradazione funzionale. Nota: questa voce con contempla gli apparecchi da ripresa televisivi resistenti alle radiazioni definiti alla voce 6A203.c | 6A203.c |

II.A6.010 | "Laser", amplificatori e oscillatori "laser", come segue: Amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. lunghezza di onda compresa fra 300 nm e 800 nm; 2. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W; 3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e 4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns Note: 1. questa voce con contempla gli oscillatori monomodo. 2. Questa voce con contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005 | 6A205.c |

II.A6.011 | "Laser", amplificatori e oscillatori "laser", come segue: «Laser» ad anidride carbonica ad impulsi aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. lunghezza di onda compresa fra 9 000 nm e 11 000 nm; 2. cadenza di ripetizione superiore a 250 kHz 3. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e 4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns Nota: Questa voce con contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005 | 6A205.d |

II.A6.012 | Barre di granato di ittrio (YAG) | 6C005 |

A.7 Materiale avionico e di navigazione

Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 |

II.A7.001 | Strumentazione, attrezzature e sistemi di navigazione, come segue, nonché relativi componenti specificamente progettati: a. Sistemi di navigazione inerziali, che hanno ricevuto la certificazione per uso in aeromobili civili dalle autorità civili di uno “Stato partecipante”. b. Teodoliti integrati con dispositivi inerziali specificamente progettati per la topografia a scopo civile c. Apparecchiature inerziali o di altro tipo contenenti accelerometri indicati alla voce 7A001 e appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misurazione durante la perforazione (MWD) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello fondo foro. | 7A003, 7A103 |

II.B. Tecnologie

Numero | Descrizione | Prodotto collegato di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000 |

II.B.001 | Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni). |

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 3, 5, paragrafo 3, 6, 8, 9, 10 e 13 e indirizzo per le notifiche alla Commissione

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail : relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73

ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1

A. Persone giuridiche, entità e organismi

(1) Organizzazione iraniana dell'energia atomica (AEOI). Altre informazioni: coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(2) Organizzazione delle industrie belliche (DIO). Altre informazioni: a) entità globale controllata dal MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma centrifughe e al programma missilistico, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(3) Fajr Industrial Group. Altre informazioni: (a) ex Instrumentation Factory Plant, (b) fa capo all'Organizzazione delle Industrie Aerospaziali (AIO), (c) coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(4) Farayand Technique. Altre informazioni: (a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), (b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.

(5) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: (a) fornitore di PFEP — Natanz, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(6) Mesbah Energy Company. Altre informazioni: (a) fornitore del costruttore del reattore di ricerca A40 — Arak, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(7) Pars Trash Company. Altre informazioni: (a) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran (programma centrifughe), (b) menzionata nelle relazioni dell'AIEA.

(8) 7th of Tir. Altre informazioni: (a) alle dipendenze della DIO; il suo coinvolgimento diretto nel programma nucleare dell'Iran è ampiamente riconosciuto, (b) coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(9) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: (a) entità che fa capo all'AIO, (b) coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(10) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: (a) entità che fa capo all'AIO, (b) coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

B. Persone fisiche

(1) Dawood Agha-Jani . Funzione: capo del PFEP (Natanz). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(2) Behman Asgarpour . Funzione: dirigente operativo (Arak). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(3) Bahmanyar Morteza Bahmanyar . Funzione: Capo dipartimento Finanze e bilancio dell'AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(4) Ahmad Vahid Dastjerdi . Funzione: Capo dell'AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(5) Reza-Gholi Esmaeli . Funzione: Capo dipartimento Commercio e affari internazionali dell'AIO. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

(6) Ali Hajinia Leilabadi . Funzione: Direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(7) Jafar Mohammadi . Funzione: Consulente tecnico dell'AEOI (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(8) Ehsan Monajemi . Funzione: Construction Project Manager, Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(9) Mohammad Mehdi Nejad Nouri . Titolo: Ten. gen. Funzione: rettore dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università della tecnologia bellica di Malek Ashtar è affiliata al MODALF e ha eseguito esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(10) Mohammad Qannadi . Funzione: Vicepresidente dell'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.

(11) Yahya Rahim Safavi . Titolo: Magg. gen. Funzione: Comandante, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC, Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.

(12) Hosein Salimi . Titolo: Generale. Funzione: Comandante delle forze aeree, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC, Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.

ALLEGATO V

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2

A. Persone giuridiche, entità e organismi

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B. Persone fisiche

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[1] GU L 61 del 28.2.2007, p. 49.

[2] GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

[3] Cfr. documenti ONU S/2006/814 e S/2006/815.

[4] La versione attuale dell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea è stata pubblicata nella GU C 66 del 17.3.2006, pag. 1.

[5] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).