52007PC0090

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari {SEC(2007) 301} {SEC(2007) 302} {SEC(2007) 303} {SEC(2007) 304} /* COM/2007/0090 def. - COD 2007/0037 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.3.2007

COM(2007) 90 definitivo

2007/0037 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari {SEC(2007) 301}{SEC(2007) 302}{SEC(2007) 303}{SEC(2007) 304}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Gran parte della normativa CE è stata introdotta per correggere le carenze del mercato e assicurare condizioni di concorrenza uniformi. Spesso, per conseguire tali scopi non si è potuto fare a meno di introdurre disposizioni che obbligano le imprese a fornire informazioni e a riferire sull’applicazione della normativa.

Con il passare del tempo, tuttavia, alcune di queste procedure sono diventate inutilmente lunghe od obsolete. Questi oneri amministrativi superflui ostacolano l’attività economica e hanno un impatto negativo sulla competitività delle imprese europee.

La Commissione è impegnata a ridurre quanto più possibile questi oneri inutili. Ciò rientra nella strategia per il miglioramento della normativa ed è di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi fissati a Lisbona: più crescita e più posti di lavoro.

- Contesto generale

Il 14 novembre 2006 la Commissione ha presentato un Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea (COM(2006) 689), nel quale viene proposto l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese del 25% entro il 2012.

Dieci proposte concrete di “azioni rapide” sono state poi individuate dal Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea (COM(2007) 23), basato su un’ampia consultazione delle parti interessate e sulle osservazioni degli Stati membri e degli esperti della Commissione. Le “azioni rapide” mirano a ridurre significativamente gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese introducendo nella legislazione lievi modifiche che non alterano il livello di protezione o lo scopo originario perseguito dalla normativa.

Una delle “azioni rapide” proposte ha ad oggetto il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Si propone di sopprimere alcune prescrizioni obsolete e di modificarne altre in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. In particolare, l’articolo 5 dispone che le imprese di trasporto (nonché i governi degli Stati membri) forniscano informazioni su tariffe, prezzi e condizioni di trasporto prima del 1° luglio 1961. Questo articolo può essere soppresso perché gli obblighi di informazione imposti alle imprese di trasporto sono obsoleti. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento richiede un documento di trasporto che contenga varie informazioni riguardanti il mittente, la natura delle merci trasportate, il luogo d’origine e di destinazione, l’instradamento o la distanza e, se del caso, i punti di transito di frontiera. Questi ultimi due elementi, vale a dire l’instradamento o la distanza e i punti di transito di frontiera, possono essere soppressi perché non sono più indispensabili per raggiungere gli obiettivi del regolamento. La terza frase dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento richiede che il vettore conservi un esemplare del documento di trasporto nel quale siano indicati i prezzi definitivi di trasporto, le altre spese, gli abbuoni ed ogni altro fattore che influisca sui prezzi e sulle condizioni di trasporto. Questa frase può essere soppressa perché al giorno d’oggi tali informazioni sono comunque disponibili nei sistemi contabili dei vettori, sicché non vi è più nessuna necessità che questi ultimi compilino e conservino un documento distinto. L’articolo 6, paragrafo 3, conterrà un riferimento esplicito alle note di spedizione, che sono assai conosciute e spesso utilizzate nel settore dei trasporti interni. Questo riferimento migliora la certezza del diritto per le imprese di trasporto in quanto chiarisce che le note di spedizione sono sufficienti, purché contengano tutti i dettagli richiesti dal paragrafo 1 dell’articolo 6.

Un’altra “azione rapida” si riferisce al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. L’obiettivo è esentare le piccole imprese del settore alimentare, le quali possono controllare l’igiene dei prodotti semplicemente rispettando le altre prescrizioni del regolamento (CE) 852/2004, dall’obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points: analisi dei pericoli e punti critici di controllo). L’esenzione si applica alle microimprese[1] che per lo più vendono prodotti alimentari direttamente ai consumatori finali. Poiché si tratta di imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, l’esenzione non si applicherebbe ai grandi supermercati ed agli affilianti di catene di supermercati.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni che la presente proposta intende modificare sono, da un canto, gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e, dall’altro, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate |

- Metodi di consultazione

Nel programma d’azione del 24 gennaio 2007 la Commissione ha presentato dieci proposte concrete di “azioni rapide”. Queste proposte sono basate sulla consultazione di esperti e, in particolare, su un progetto pilota avente ad oggetto il raffronto tra le misurazioni di riferimento degli oneri amministrativi nella Repubblica ceca, in Danimarca, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito nel 2006.

Una di queste “azioni rapide” riguarda il settore dei trasporti e propone di alleggerire certi obblighi di fornitura di statistiche. Il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea impone ai vettori l’obbligo di avere un documento di trasporto che indichi, tra l’altro, le distanze, gli itinerari ed i punti di transito di frontiera.

Un’altra “azione rapida” riguarda l’igiene alimentare e propone di esentare le piccole imprese da certe prescrizioni HACCP. L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 prevede che tutti gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano procedure basate sui principi del sistema HACCP.

Sintesi delle risposte

Gli esperti e i rappresentanti del settore ritengono che queste prescrizioni del regolamento n. 11 risalenti al 1960 siano obsolete in un settore altamente liberalizzato come quello dei trasporti. Vi sono poi altre disposizioni che impongono alle imprese oneri superflui.

I rappresentanti delle piccole imprese hanno espresso preoccupazioni quanto all’attuazione generale del sistema HACCP in tutte le imprese alimentari. Malgrado la flessibilità introdotta nel regolamento, sono stati chiesti chiarimenti. La Commissione ha tenuto una serie di riunioni con esperti degli Stati membri. Inoltre, per garantire la trasparenza la Commissione ha favorito il dibattito con le parti interessate in modo da consentire ai diversi interessi socioeconomici di esprimersi. A tal fine, è stata organizzata una riunione con i rappresentanti dei produttori, dei trasformatori, dei commercianti e dei consumatori per discutere questioni relative all’attuazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla flessibilità HACCP. I risultati di queste discussioni sono contenuti in un documento di orientamento che è stato approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed è accessibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf

Sebbene esista un documento di orientamento che spiega come il sistema HACCP possa essere attuato con un certo grado di flessibilità, occorre esentare alcune imprese da tutte le disposizioni HACCP: infatti, da un canto, un’applicazione rigorosa delle disposizioni HACCP avrebbe un impatto significativo sulle PMI e, dall’altro, alcune imprese possono garantire lo stesso livello di protezione igienica senza attuare procedure HACCP complete ma limitandosi a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004. Tuttavia, l’esenzione non dovrebbe applicarsi alle imprese la cui attività tocca un vasto pubblico. L’esenzione dovrebbe dunque essere limitata alle imprese con meno di 10 dipendenti che possano essere classificate come microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

- Valutazione dell’impatto

La valutazione d’impatto riguardante il regolamento n. 11 ha considerato due opzioni:

Opzione 1 Nessun cambiamento di politica.

Opzione 2 Eliminare l’obbligo di fornire informazioni su itinerari, distanze, prezzi e altre condizioni di trasporto e consentire l’utilizzo delle note di spedizione per fornire le altre informazioni che secondo le norme vigenti devono figurare sul documento di trasporto.

L’opzione 2 è stata preferita perché consente di eliminare oneri amministrativi inutili senza ridurre il livello delle informazioni essenziali disponibili.

La valutazione d’impatto riguardante il regolamento (CE) n. 852/2004 ha considerato tre opzioni:

Opzione 1 Nessun cambiamento di politica.

Opzione 2 Esenzione di certe imprese dalle prescrizioni HACCP.

Opzione 3 Abolizione delle procedure HACCP per tutte le imprese.

L’opzione 2 è stata preferita perché rappresenta un buon equilibrio tra la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e il mantenimento di un alto livello di tutela dei consumatori.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Lo scopo dell’azione per quanto riguarda il regolamento n. 11 è ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese di trasporto eliminando obblighi di documentazione ormai obsoleti riguardanti l’instradamento, la distanza, i punti di transito di frontiera ecc.

L’azione relativa alle prescrizioni HACCP mira a modificare il regolamento (CE) n. 852/2004 esentando le microimprese dall’obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. L’esenzione si applica alle imprese con meno di dieci dipendenti che per lo più vendono prodotti alimentari direttamente ai consumatori finali.

- Base giuridica

La base giuridica dell’azione comunitaria nel settore dei trasporti è costituita dall’articolo 75 del trattato CE; la base giuridica dell’azione comunitaria nel settore dell’igiene alimentare è costituita dall’articolo 95 e dall’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE.

- Principio di sussidiarietà

L’azione degli Stati membri non basterebbe a ridurre gli oneri amministrativi in questi settori perché gli obblighi di informazione sono stati imposti alle imprese di trasporto e alle imprese alimentari mediante regolamenti CE. Pertanto, tali oneri possono essere ridotti soltanto modificando a livello dell’Unione europea i regolamenti interessati. |

L’azione UE assicurerà che in Europa tutte le imprese di trasporto e tutte le imprese alimentari interessate possano trarre beneficio da queste riduzioni degli oneri amministrativi. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

L’unico modo per ridurre gli oneri amministrativi causati dagli obblighi di informazione di cui al regolamento n. 11 e al regolamento (CE) n. 852/2004 è modificare questi regolamenti, cosa che richiede l’adozione di uno strumento giuridico CE vincolante dello stesso livello, vale a dire un regolamento. Ciò è in linea con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del trattato CE.

La presente proposta assicura che siano ridotti al minimo gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese di trasporto e sulle piccole imprese alimentari e causati dagli obblighi di informazione di cui al regolamento n. 11 e al regolamento (CE) n. 852/2004.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni.

L’unico modo per ridurre gli oneri amministrativi causati dagli obblighi d’informazione di cui al regolamento n. 11 e al regolamento (CE) n. 852/2004 è modificare questi regolamenti, cosa che richiede l’adozione di uno strumento giuridico CE vincolante dello stesso tipo e livello, vale a dire un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha implicazioni per il bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione di procedure amministrative per quanto riguarda i privati.

La procedura amministrativa che le imprese di trasporto devono seguire sarà semplificata in quanto verranno eliminati alcuni obblighi di documentazione non indispensabili riguardanti l’instradamento, la distanza e i punti di transito di frontiera. Le procedure amministrative che devono essere seguite dalle piccole imprese alimentari capaci di controllare l’igiene dei prodotti limitandosi ad osservare le altre prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 saranno semplificate in quanto le microimprese che per lo più vendono prodotti alimentari direttamente ai consumatori finali saranno esentate dall’obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP.

- Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

2007/0037 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3, l’articolo 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[5],

considerando quanto segue:

(1) Le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione, quali definite in particolare nelle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate, rispettivamente, “Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea”[6] e “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea”[7], sottolineano il fatto che per migliorare la competitività delle imprese e per conseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona è fondamentale ridurre gli oneri amministrativi imposti dalla normativa.

(2) Il regolamento n. 11[8] contiene le norme comunitarie che secondo l’articolo 75 del trattato CE devono essere adottate per abolire alcune forme di discriminazione nel traffico interno della Comunità. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, tale regolamento dovrebbe essere semplificato eliminando le prescrizioni obsolete e superflue, in particolare l’obbligo di conservare su documento cartaceo certe informazioni che, grazie al progresso tecnico, sono ora disponibili nei sistemi contabili dei vettori.

(3) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004[9] prevede che tutti gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano procedure basate sui principi del sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points: analisi dei pericoli e punti critici di controllo).

(4) L’esperienza mostra che in certe imprese del settore alimentare l’igiene dei prodotti può essere assicurata attuando correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, senza che sia necessario ricorrere al sistema HACCP. Le imprese interessate sono soprattutto piccole imprese come le panetterie, le macellerie, le drogherie, le bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo più vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali e che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[10].

(5) È dunque opportuno prevedere a favore di tali imprese una esenzione dall’obbligo stabilito nell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando che tali imprese dovranno continuare a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento.

(6) Poiché tanto la modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto la modifica del regolamento n. 11 sono volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese senza cambiare lo scopo fondamentale di tali regolamenti, è opportuno combinare queste modifiche in un unico regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 11 è modificato come segue:

(1) L’articolo 5 è soppresso.

(2) L’articolo 6 è così modificato:

a) Nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi;

b) Nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa.

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendano tutte le indicazioni di cui al precedente paragrafo 1 e rendano possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti”.

Articolo 2

Nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunta la seguente frase:

“Fatta salva l’applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, il paragrafo 1 non si applica alle imprese che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003[11] e le cui attività consistono principalmente nella vendita diretta di prodotti alimentari ai consumatori finali”.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] Come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (notificata con il numero C(2003) 1422, GU L 124/36).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] COM(2006) 689.

[7] COM(2007) 23.

[8] GU P 52 del 16.8.1960, pag. 1121. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/84 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4).

[9] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

[10] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[11] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.