52007PC0007

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea /* COM/2007/0007 def. - CNS 2007/0004 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.1.2007

COM(2007) 7 definitivo

2007/0004 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è un accordo misto entrato in vigore anteriormente al 1° marzo 1998, cioè prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Occorre quindi elaborare un protocollo all'APC per consentire ai nuovi Stati membri di sottoscrivere l'accordo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione accluso al trattato di adesione del 25 aprile 2005.

Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, al fine di concludere un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione.

I negoziati con l'Ucraina sono stati quindi portati a termine. Il testo del protocollo oggetto del negoziato è allegato al presente documento.

Al presente documento sono allegate: 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e 2) una decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo.

La Commissione propone al Consiglio di:

- prendere una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri;

- concludere il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e dare il proprio consenso affinché la Comunità europea dell'energia atomica faccia altrettanto.

2007/0004 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

1. Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il [ INSERIRE LA DATA ] a norma della decisione n. ... del Consiglio.

2. In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione.

3. È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo […] del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'APC

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

l'Ucraina,

dall'altra,

in appresso denominate “le parti”, ai fini del presente protocollo,

VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007,

CONSIDERATO che l'adesione di due nuovi Stati membri all'UE modificherà le relazioni tra l'Ucraina e l'Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,

TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l'attuazione degli obiettivi e dei principi dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 (in appresso “l'accordo”) e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo all'accordo del 10 aprile 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000, e del protocollo all'accordo del 29 aprile 2004, entrato in vigore il 1° febbraio 2006.

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dall'Ucraina, secondo le rispettive procedure.

2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 4

1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

3. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1° gennaio 2007, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° gennaio 2007.

Articolo 5

1. Il testo dell'accordo, l'atto finale, tutti i documenti allegati e i protocolli agli accordi del 10 aprile 1997 e del 29 aprile 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.

2. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché i protocolli agli accordi del 10 aprile 1997 e del 29 aprile 2004.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a … il … 2006

PER GLI STATI MEMBRI

PER LE COMUNITÀ EUROPEE

PER L'UCRAINA

[1] Inserire il riferimento GU

[2] Inserire il riferimento GU