52007IP0182

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 sulle conseguenze per la salute pubblica dell'incidente di Thule del 1968 (Petizione 720/2002) (2006/2012(INI))

Gazzetta ufficiale n. 076 E del 27/03/2008 pag. 0122 - 0124


P6_TA(2007)0182

Conseguenze per la salute pubblica dell'incidente di Thule del 1968

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 sulle conseguenze per la salute pubblica dell'incidente di Thule del 1968 (Petizione 720/2002) (2006/2012(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la petizione 720/2002,

- visto l'articolo 21 del trattato CE che attribuisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 194,

- visti l'articolo 107, lettera c) del trattato EURATOM e l'articolo 194 del trattato CE che conferisce ad ogni cittadino dell'Unione, nonché a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività delle Comunità e che li concerne direttamente,

- vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [1],

- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 aprile 2005 e del 9 marzo 2006 nelle cause C-61/03 Commissione contro Regno Unito e C-65/04 Commissione contro Regno Unito,

- visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0156/2007),

A. considerando le questioni sostanziali e i gravi problemi sollevati dal firmatario nonché l'importanza fondamentale dell'obiettivo di proteggere la salute della popolazione e l'ambiente dai pericoli connessi con l'uso dell'energia nucleare, come riconosciuto dalla Corte di giustizia,

B. considerando che dalla petizione risulta che lavoratori e membri del pubblico sono stati irradiati da plutonio estremamente pericoloso, destinato alla fabbricazione di armi nucleari, a seguito dello schianto a Thule, Groenlandia, nel 1968 di un velivolo militare statunitense B-52 che trasportava armi nucleari,

C. considerando che molti sopravvissuti all'incidente di Thule sono deceduti a seguito di malattie provocate dalle radiazioni a causa della mancanza di controlli medici e che i sopravvissuti ancora in vita rischiano di contrarre siffatte malattie fatali,

D. considerando che il monitoraggio della salute dei sopravvissuti di Thule faciliterebbe l'individuazione precoce di malattie causate dalle radiazioni e il relativo trattamento,

E. considerando che il governo danese ha comunicato la sua intenzione di promuovere la massima apertura in merito all'operazione di "pulizia" a seguito dell'incidente di Thule,

F. considerando che secondo l'articolo 2(b) del trattato EURATOM la Comunità deve "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione",

G. considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato che il Capo del trattato EURATOM, intitolato La protezione sanitaria, forma "un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare" [2]e che la Corte ha altresì sostenuto un'ampia interpretazione delle disposizioni di detto Capo al fine di "garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere da quale sia la sorgente" [3],

H. considerando che la Commissione e il Regno di Danimarca hanno sempre rifiutato di riconoscere l'applicabilità del trattato EURATOM e del diritto derivato adottato ai sensi di detto trattato alle conseguenze dell'incidente di Thule;

1. rileva che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, nuove norme del diritto comunitario si applicano, in via di principio, alle conseguenze future di situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della nuova norma;

2. conclude che il trattato EURATOM è stato immediatamente applicabile e ha avuto valore vincolante per il Regno di Danimarca a decorrere dalla data della sua adesione, con la conseguenza che si applicava alle conseguenze future di situazioni verificatesi prima dell'adesione del Regno di Danimarca alle Comunità;

3. osserva che il trattato EURATOM si è applicato alla Groenlandia per dodici anni dall'adesione della Danimarca nel 1973 all'entrata in vigore, il 1o gennaio 1985, del trattato che modifica, per quanto riguarda la Groenlandia, i trattati che istituiscono le Comunità europee; è tuttavia dell'avviso che, dato che quest'ultimo trattato non ha alcun effetto retroattivo, il Regno di Danimarca rimane vincolato da qualsiasi obbligo giuridico esistente relativamente ad eventi verificatisi sul territorio della Groenlandia anteriormente al 1o gennaio 1985 e che, inoltre, le conseguenze per la salute umana dell'incidente del 1968 non sono limitate alla Groenlandia in quanto manifestamente molti lavoratori, compresi cittadini europei, si sono da allora trasferiti nella Danimarca continentale;

4. prende atto della recente giurisprudenza secondo cui "il trattato EURATOM non è applicabile alle utilizzazioni dell'energia nucleare a fini militari" [4]; ciononostante è dell'avviso che la Corte di giustizia abbia chiaramente collegato la sua interpretazione restrittiva della portata del trattato EURATOM alla necessità di tutelare gli interessi fondamentali degli Stati membri in materia di difesa nazionale;

5. insiste sulla necessità di non invocare la summenzionata limitazione relativamente alla portata del trattato EURATOM per evitare l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza in situazioni in cui il presunto obiettivo militare riguarda uno Stato terzo, l'uso dell'energia nucleare viola un accordo internazionale e l'unico eventuale legame esistente con un interesse di difesa di uno Stato membro è il rilascio di materiale nucleare sul suo territorio;

6. rileva che l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 96/29/Euratom si applica ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica;

7. esorta il Regno di Danimarca, in stretta collaborazione con le autorità della Groenlandia, e conformemente all'articolo 38 della direttiva, a "promuovere misure di sorveglianza e intervento" in relazione alle persistenti conseguenze dell'incidente di Thule e, conformemente all'articolo 53 di detta direttiva, ad istituire "un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni" e ad attuare "interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione";

8. considerando che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario e alla luce degli obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esorta gli Stati membri impegnati in attività pericolose che potrebbero avere conseguenze negative nascoste per la salute delle persone che partecipano a siffatte attività, a garantire che venga istituita una procedura efficace ed accessibile che consenta a siffatte persone di cercare tutte le informazioni pertinenti ed adeguate;

9. esorta gli Stati membri ad attuare e ad applicare tempestivamente la direttiva 96/29/Euratom ed invita la Commissione a perseguire energicamente qualsiasi mancato adempimento dei loro obblighi al riguardo;

10. dubita che il Regno di Danimarca abbia pienamente soddisfatto i suoi obblighi derivanti dalla direttiva 96/29/Euratom in relazione all'incidente di Thule e alle sue conseguenze;

11. esprime grande preoccupazione per l'attuale esistenza di una lacuna nella protezione della salute del pubblico in generale per quanto riguarda l'uso dell'energia nucleare per scopi militari;

12. esorta la Commissione a presentare una proposta riguardante le fondamentali implicazioni per l'ambiente e la salute pubblica dell'uso dell'energia nucleare per scopi militari, al fine di colmare tale lacuna;

13. è dell'avviso che le disposizioni fondamentali del trattato EURATOM non siano state modificate in modo sostanziale dall'entrata in vigore del trattato e che sia necessario aggiornarle;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché al governo e al parlamento del Regno di Danimarca.

[1] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

[2] Causa 187/87 Saarland [1988] Racc. 5013, paragrafo 11.

[3] Causa C-70/88 Parlamento contro Consiglio [1991] Racc. I-4529, paragrafo 14.

[4] Causa C-61/03 Commissione contro Regno Unito [2005] Racc. I-2477, "Reattore Jason", paragrafo 44.

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