52007IP0153

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

Gazzetta ufficiale n. 074 E del 20/03/2008 pag. 0658 - 0659


P6_TA(2007)0153

Accordo multilaterale sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo multilaterale tra la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Serbia e Montenegro, la Romania e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0113) [1],

- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione [2],

- visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, dopo la sua adesione all'UE, la Romania dovrebbe ricevere un trattamento diverso da quello degli altri Stati e che la Bulgaria, nonostante la sua adesione, è soggetta a una clausola di salvaguardia per quanto concerne gli interessi della sicurezza e dovrebbe quindi essere trattata come un paese terzo,

B. considerando che il Consiglio ha adottato l'accordo provvisorio come proposto dalla Commissione e che tale accordo attende la ratifica di tutte le parti,

C. considerando che l'accordo sullo Spazio aereo comune europeo (ECAA) è importante in quanto accordo quadro per la trattazione delle questioni connesse all'aviazione con i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Norvegia in particolare, e fornisce un modello per i futuri accordi di questo tipo con altri paesi terzi,

Ambiente

1. nota che è importante che l'accordo ECAA comprenda l'attuale e la futura normativa comunitaria in materia di emissioni e le altre misure volte a ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo;

2. accoglie con favore il fatto che i paesi parti dell'accordo accettano che in futuro l'aviazione potrebbe essere inclusa nel sistema di scambio di quote di emissioni;

3. sottolinea l'importanza dell'accordo ai fini della creazione delle condizioni per l'allargamento del cielo unico europeo al di là degli Stati membri;

Sicurezza

4. sottolinea pertanto l'importanza fondamentale dell'assistenza tecnica e dei negoziati di adesione quali strumenti per ottenere il consenso dei paesi partner non membri dell'UE e del SEE, necessario per realizzare tale obiettivo;

5. insiste sul fatto che l'insieme della normativa comunitaria in materia di sicurezza e il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo [3] devono essere inclusi nell'allegato operativo all'accordo;

6. rileva che la gestione del traffico aereo rientra nell'accordo, il che è importante dal punto di vista dell'applicazione delle norme relative al cielo unico europeo, come l'istituzione di blocchi transfrontalieri dello spazio aereo;

7. accoglie con favore i vantaggi di un'attuazione reciproca e uniforme, da parte di tutte le parti dell'accordo, della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [4];

8. ricorda che la realizzazione del cielo unico europeo comporta anche una flessibilità dello spazio aereo che richiede una cooperazione istituzionalizzata tra autorità militari e civili nel campo del controllo del traffico aereo;

Aspetti sociali

9. accoglie con favore il ruolo svolto dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea nel formare gli esperti, predisporre i manuali e fornire consulenza tecnica ai paesi partner nonché nel contribuire all'istituzione di meccanismi di attuazione;

10. sottolinea che, nell'attuare l'accordo, occorre rispettare le leggi sociali comunitarie pertinenti;

11. rileva che l'accordo prevede l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile [5];

12. considera che gli impegni presi nell'accordo devono essere seguiti da una rapida attuazione e da una relazione sui progressi compiuti da presentare al Parlamento europeo entro il 31 dicembre 2008;

13. invita la Commissione e il Consiglio a far sì che l'accordo sul traffico aereo europeo tenga conto di tali considerazioni fondamentali e che sia istituito un meccanismo di monitoraggio che accompagni il processo di attuazione;

*

* *

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

[2] GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 84.

[3] GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

[4] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 2111/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

[5] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 176).

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