Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale /* COM/2007/0769 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 5.12.2007 COM(2007) 769 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale 1. CONTESTO La presente relazione della Commissione è stata elaborata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale[1]. Prima del 2001 mancava uno strumento vincolante per tutti gli Stati membri in materia di assunzione delle prove. Nel 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il richiamato regolamento (CE) n. 1206/2001 che introduce norme procedurali per agevolare l'assunzione delle prove in un altro Stato membro. Applicabile dal 1º gennaio 2004 in tutta l'Unione europea ad eccezione della Danimarca, il regolamento sostituisce, tra gli Stati membri interessati, la convenzione dell'Aia del 1970 ed è consultabile, insieme a tutte le informazioni relative alla sua applicazione, sul sito Internet dell'atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_it.htm Dalla sua entrata in vigore, la Commissione ha discusso l'applicazione del regolamento in varie occasioni nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e in consultazione con questa ha elaborato una guida pratica per la sua applicazione. La Commissione ha inoltre commissionato uno studio al riguardo. 1.1. Riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile L'applicazione del regolamento è stata discussa in varie riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Nelle riunioni annuali di tutti i membri della rete del 13 e 14 dicembre 2004 e dell'11 dicembre 2006 sono state dedicate alcune sessioni allo scambio di esperienze sull'applicazione del regolamento. I principali temi dibattuti sono stati: - problemi pratici (ad esempio richieste inviate agli organi centrali, formulari compilati nella lingua dello Stato richiedente, altri problemi di comunicazione tra l'autorità giudiziaria richiedente e quella richiesta); - ambito di applicazione del regolamento, in particolare le nozioni di "materia civile o commerciale" e di "prove" (principalmente problemi relativi al prelievo di campioni di DNA e di sangue, soprattutto per quanto riguarda i test di paternità); - uso delle moderne tecnologie della comunicazione nell'assunzione delle prove. In particolare è stata denunciata la mancanza di strumenti tecnici per videoconferenze in molti Stati membri. Il 21 aprile 2005 la rete ha discusso un progetto di guida pratica elaborato dai servizi della Commissione in consultazione con la rete. La guida fornisce una serie di orientamenti alle parti, ai giudici, agli avvocati e agli organi centrali per una migliore comprensione del regolamento ed è consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_it.pdf Tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 la Commissione ha distribuito agli Stati membri 50 000 esemplari della guida pratica. Tutte le autorità giudiziarie incaricate dell'applicazione del regolamento dovrebbero averne ricevuto copia. 1.2. Studio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 Come già menzionato, per elaborare la presente relazione la Commissione ha commissionato uno studio sull'applicazione del regolamento. Lo studio è stato realizzato da un consulente esterno ed è consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm L'obiettivo principale dello studio è fornire un'analisi empirica dell'applicazione del regolamento e in particolare accertare se l'applicazione del regolamento ha migliorato, semplificato e accelerato la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove. Lo studio si basa su un'indagine condotta dal consulente esterno tra novembre 2006 e gennaio 2007, che a sua volta si fonda su 424 delle 544 risposte a un questionario sull'applicazione di vari articoli del regolamento rivolto alle amministrazioni degli Stati membri, a giudici, avvocati e altre persone preposte all'applicazione del regolamento. 2. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2001 In questa sezione si intende accertare se l'applicazione del regolamento ha semplificato e accelerato la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove, ed esaminare l'applicazione concreta di varie disposizioni del regolamento. 2.1. Tempo necessario per dare esecuzione alle richieste Secondo lo studio la maggior parte delle richieste di assunzione delle prove è eseguita nel termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (cfr. allegato I). Stando alle risposte al questionario, i tempi sono più rapidi rispetto a prima dell'entrata in vigore del regolamento. In molti casi tuttavia il termine di 90 giorni è superato e talvolta sono necessari addirittura più di sei mesi. Inoltre, il tempo necessario per eseguire le richieste varia molto da uno Stato membro all'altro. Va osservato che in molti degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 le richieste sono generalmente eseguite entro 90 giorni, mentre in alcuni degli altri Stati membri i tempi tendono ad essere più lunghi. 2.2. Organi centrali In linea generale sembra che gli organi centrali eseguano efficientemente le funzioni attribuite loro dal regolamento (cfr. allegato II), tuttavia il grado di efficienza sembra variare molto da uno Stato membro all'altro. Lo studio indica inoltre che gli organi centrali talvolta devono cercare soluzioni per le difficoltà che possono presentarsi riguardo a una richiesta, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento[2]. Sebbene il regolamento disponga che la trasmissione delle richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove debba avvenire in modo diretto tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e che, di conseguenza, gli organi centrali debbano trasmettere le richieste all'autorità giudiziaria competente solo "in casi eccezionali", dallo studio emerge che gli organi centrali trasmettono le richieste all'autorità giudiziaria competente "talvolta" o addirittura "spesso". Si può pertanto concludere che nel periodo di adattamento ancora in corso il regolamento non è sufficientemente conosciuto e che occorre fare il possibile affinché le autorità giudiziarie dell'Unione europea ne abbiano una migliore conoscenza. 2.3. Formulari Stando allo studio, in linea di massima l'uso dei formulari standard non ha causato problemi (cfr. allegato III). L'introduzione di formulari è vista molto positivamente e costituisce uno degli elementi principali di semplificazione e accelerazione nell'assunzione delle prove. Tuttavia la formazione degli operatori della giustizia che devono compilare i formulari è ancora insufficiente, il che provoca problemi nella pratica. Sembra, in particolare, che a volte i formulari non siano compilati integralmente e che manchino informazioni essenziali per l'esecuzione della richiesta. 2.4. Tecnologie della comunicazione Lo studio rileva che il ricorso alle tecnologie della comunicazione previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, e dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento ha semplificato e accelerato in concreto l'assunzione delle prove in altri Stati membri, ma che è ancora piuttosto raro. Nei casi in cui sono state usate tali tecnologie, soprattutto la videoconferenza, non si sono verificati problemi (cfr. allegato IV). Queste constatazioni mostrano da un lato, che le tecnologie della comunicazione semplificano notevolmente l'assunzione delle prove ma che, dall'altro, purtroppo il potenziale offerto dal loro uso è ancora poco sfruttato in quanto la tecnologia necessaria non è ancora completamente disponibile[3]. In futuro gli Stati membri dovranno intensificare gli sforzi per aumentare l'uso delle tecnologie della comunicazione, in particolare la videoconferenza. L'importanza di continuare a promuovere la giustizia elettronica (e-Justice) è stata sottolineata anche dal Consiglio, che nella riunione del 12 e 13 giugno 2007 ha chiesto di proseguire i lavori nel settore della giustizia elettronica "al fine di creare, a livello europeo, una piattaforma tecnica", e dal Consiglio europeo, che nella riunione del 21 e 22 giugno 2007 ha concluso che "il Consiglio dovrebbe anche promuovere ulteriormente la comunicazione elettronica nel settore giuridico ("Giustizia elettronica")". 2.5. Trasmissione delle richieste Stando allo studio (cfr. allegato V), sembra che in generale le richieste e le comunicazioni siano trasmesse "con il mezzo più rapido" (articolo 6 del regolamento)[4]. 2.6. Contatti diretti tra autorità giudiziarie Contrariamente alla convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove, il regolamento prevede – una delle innovazioni più importanti rispetto alla convenzione dell'Aia – che la trasmissione delle richieste di esecuzione dell'assunzione delle prove avvenga in modo diretto tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Lo studio indica che generalmente l'autorità giudiziaria richiedente e l'autorità giudiziaria richiesta (articolo 2) adempiono efficientemente alle disposizioni del regolamento. La situazione tuttavia varia da uno Stato membro all'altro. La trasmissione diretta delle richieste tra le autorità giudiziarie non sembra aver posto problemi particolari. Come già indicato al punto 2.2, nell'attuale periodo di adattamento si rilevano ancora numerosi casi in cui, per insufficiente conoscenza del regolamento, non si ricorre a contatti diretti tra autorità giudiziarie e l'assunzione delle prove è ritardata in quanto gli organi centrali devono inoltrare le richieste all'autorità giudiziaria competente. 2.7. Assunzione diretta delle prove (articolo 17) Un altro importante elemento del regolamento è la possibilità per l'autorità giudiziaria richiedente di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro. Lo studio rivela che il ricorso all'assunzione diretta delle prove prevista all'articolo 17 del regolamento è ancora saltuario. Tuttavia, nei casi in cui ha avuto luogo, l'assunzione delle prove è stata semplificata e accelerata, generalmente senza particolari problemi (cfr. allegato VII). 2.8. Applicazione dell'articolo 18 (spese) Dallo studio risulta che, in linea di massima, l'articolo 18 del regolamento non ha causato problemi particolari (cfr. allegato VIII), ma anche che le differenze tra le legislazioni nazionali relative al rimborso dei compensi versati ai periti talvolta sono viste negativamente. 2.9. Problemi di interpretazione Secondo lo studio il regolamento non ha posto grossi problemi di interpretazione. Alcuni elementi fanno tuttavia pensare che le nozioni di "materia civile o commerciale", "prove" e "autorità giudiziaria" non siano sempre chiare e che talvolta sarebbe auspicabile precisarne la portata (cfr. allegato IX). Sembra, in particolare, che la mancanza nel regolamento di una definizione della nozione di "prove" abbia creato difficoltà, dando luogo a interpretazioni notevolmente divergenti del termine "prove" ai sensi del regolamento, soprattutto per quanto riguarda il prelievo di campioni di DNA e di sangue e le perizie in materia di tutela della famiglia o dell'infanzia. Fermo restando che l'interpretazione della nozione di "prove" spetta, in ultima istanza, alla Corte di giustizia delle Comunità europee[5], la Commissione ritiene che questa nozione dovrebbe essere interpretata in modo autonomo e che, per raggiungere gli obiettivi del regolamento, l'ambito di applicazione del medesimo non dovrebbe essere inutilmente limitato da un'interpretazione troppo restrittiva. A questo proposito, occorrerebbe continuare lo scambio di opinioni e di esperienze nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. 2.10. Riferimento alla legislazione nazionale Il fatto che il regolamento contenga molti riferimenti alle legislazioni nazionali non è considerato davvero problematico. Stando allo studio, tuttavia, un'armonizzazione graduale delle legislazioni nazionali sarebbe benvenuta (cfr. allegato X). 2.11. Compatibilità con la convenzione dell'Aia del 1970 Non sussistono problemi di compatibilità tra il regolamento e altri strumenti come la convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove (cfr. allegato XI). 2.12. Semplificazione e accelerazione dell'assunzione delle prove Il regolamento ha semplificato e accelerato l'assunzione delle prove (cfr. allegato XII). Tuttavia la misura di tale semplificazione e accelerazione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. 3. CONCLUSIONI La Commissione trae le seguenti conclusioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 dalla sua entrata in vigore nel 2004. In linea generale, l'applicazione del regolamento ha migliorato, semplificato e accelerato la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Il regolamento ha raggiunto in modo relativamente soddisfacente i suoi due obiettivi principali, vale a dire semplificare la cooperazione tra Stati membri e accelerare l'esecuzione dell'assunzione delle prove. La semplificazione risulta soprattutto dall'introduzione della trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie (sebbene talvolta, o addirittura spesso, le richieste siano ancora inviate agli organi centrali) e dall'adozione di formulari standard. Per quanto concerne l'accelerazione, si può concludere che la maggior parte delle richieste di assunzione delle prove è eseguita più rapidamente rispetto a prima dell'entrata in vigore del regolamento e nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dal medesimo. Di conseguenza non è necessario modificare il regolamento, ma sarebbe opportuno migliorarne il funzionamento. In particolare, nel periodo di adattamento ancora in corso si dovrebbero perfezionare alcuni aspetti relativi all'applicazione del regolamento. Innanzitutto, vari fattori indicano che – nonostante le discussioni nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e la distribuzione della guida pratica in tutti gli Stati membri – gli operatori della giustizia non hanno ancora una conoscenza sufficiente del regolamento. Ciò comporta inutili ritardi e problemi. Sarebbe pertanto opportuno che il lavoro svolto nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale fosse sfruttato meglio negli Stati membri, e fosse garantita una larga diffusione della guida pratica tra gli operatori della giustizia, con tutti i mezzi disponibili. Sembra che il livello di semplificazione e di accelerazione dell'assunzione delle prove vari notevolmente da uno Stato membro all'altro. Questa divergenza si manifesta soprattutto in relazione ai tempi necessari per dare esecuzione alle richieste, in quanto in alcuni Stati membri il termine di 90 giorni spesso non è rispettato. Anche l'efficienza degli organi centrali e la disponibilità di moderne tecnologie della comunicazione, in particolare la videoconferenza, variano molto da uno Stato membro all'altro. Infine, va concluso non solo che il potenziale delle tecnologie della comunicazione non è sfruttato appieno, ma anche che il ricorso alla possibilità di procedere direttamente all'assunzione delle prove – importante innovazione del regolamento – è ancora piuttosto raro. Pertanto la Commissione: - incoraggia a indirizzare ulteriori sforzi – specie quelli che vanno oltre la divulgazione della guida pratica – a diffondere la conoscenza del regolamento presso gli operatori della giustizia dell'Unione europea; - ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere opportune misure per garantire il rispetto del termine di 90 giorni per l'esecuzione delle richieste; - ritiene che il potenziale offerto dalle moderne tecnologie della comunicazione, in particolare dalla videoconferenza che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove, sia ancora lungi dall'essere sfruttato e incoraggia gli Stati membri a disporre l'installazione presso le loro autorità giudiziarie dei mezzi necessari per realizzare videoconferenze nell'ambito dell'assunzione delle prove. Hanno sottolineato l'importanza di continuare a promuovere la giustizia elettronica (e-Justice) anche il Consiglio (nella riunione del 12 e 13 giugno 2007) e il Consiglio europeo (nella riunione del 21 e 22 giugno 2007). Allegato I: Tempo necessario per dare esecuzione alle richieste In base alla Sua esperienza, il tempo medio necessario per dare esecuzione alle richieste è: [pic] L'esecuzione delle richieste è più rapida rispetto a prima dell'entrata in vigore del regolamento? [pic] Allegato II: Organi centrali Qual è il grado di efficienza degli organi centrali nel fornire informazioni alle autorità giudiziarie e nel cercare soluzioni alle difficoltà che può porre una richiesta? [pic] Con quale frequenza gli organi centrali hanno dovuto cercare soluzioni a difficoltà poste da una richiesta? [pic] In base alla Sua esperienza, con quale frequenza gli organi centrali hanno inoltrato una richiesta all’autorità giudiziaria competente su istanza dell’autorità giudiziaria richiedente? [pic] Allegato III: Formulari L’uso dei formulari ha causato problemi? In caso affermativo, per quali formulari? Perché? [pic] Allegato IV: Tecnologie della comunicazione Con quale frequenza si ricorre alle tecnologie delle comunicazioni per l'assunzione le prove? Per quali tipi di richieste? [pic] L’impiego delle tecnologie delle comunicazioni ha semplificato e accelerato, in concreto, l'assunzione delle prove in altri Stati membri? [pic] L’uso delle tecnologie delle comunicazioni ha causato problemi? In caso affermativo, quali? [pic] Allegato V: Trasmissione delle richieste Le richieste e le comunicazioni indirizzate al Suo Stato membro ai sensi del presente regolamento sono trasmesse "con il mezzo più rapido" (articolo 6 del regolamento) accettato dal Suo Stato membro? [pic] Allegato VI: Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie Qual è il grado di efficienza, nell’adempiere alle disposizioni del regolamento, delle autorità giudiziarie che rispettivamente presentano e ricevono la richiesta (articolo 2)? [pic] L’introduzione del contatto diretto tra le autorità giudiziarie ha causato problemi particolari? [pic] Allegato VII: Assunzione diretta delle prove Con quale frequenza le prove sono assunte direttamente? [pic] L’introduzione di questo metodo ha semplificato e accelerato, in concreto, l'assunzione delle prove in altri Stati membri? [pic] L’applicazione dell’articolo 17 ha causato problemi? In caso affermativo, quali? [pic] Allegato VIII: Applicazione dell'articolo 18 L’applicazione dell’articolo 18 (spese) ha causato problemi? In caso affermativo, quali? [pic] Allegato IX: Problemi di interpretazione Ha riscontrato problemi di interpretazione del regolamento, in particolare in relazione al suo ambito di applicazione e alla nozione di "prove"? In caso affermativo, tali problemi hanno comportato un rifiuto di eseguire la richiesta (articolo 14)? [pic] Allegato X: Riferimento alla legislazione nazionale Ritiene problematico il fatto che il regolamento contenga frequenti riferimenti alla legislazione degli Stati membri? [pic] Secondo Lei è auspicabile armonizzare le norme procedurali degli Stati membri in materia di assunzione delle prove? [pic] Allegato XI: Compatibilità con la convenzione dell'Aia del 1970 Ha rilevato problemi di compatibilità tra il regolamento e altri strumenti come la convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove? [pic] Allegato XII: Semplificazione e accelerazione dell'assunzione delle prove In base alla Sua esperienza, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 ha semplificato e accelerato la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove? [pic] [1] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1. [2] Le osservazioni formulate in risposta al questionario tuttavia non dicono molto riguardo al tipo di problemi che gli organi centrali hanno dovuto affrontare. [3] Le autorità giudiziarie che dispongono di mezzi per organizzare videoconferenze sono elencate nel manuale dell'atlante giudiziario europeo in materia civile. Attualmente sono dotate di tali mezzi tutte le autorità giudiziarie dei Paesi Bassi e del Portogallo e alcune autorità giudiziarie dell'Austria, di Cipro, dell'Estonia, della Finlandia, della Germania, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Slovenia e della Svezia. [4] Va osservato, al riguardo, che tutti gli Stati membri accettano le richieste trasmesse per posta e quasi tutti (eccetto Polonia e Spagna) anche via fax. La posta elettronica è accettata solo in 13 Stati membri (Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria). [5] Va osservato, in questo contesto, che è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia una questione relativa all'interpretazione del regolamento. Nella causa C-175/06 (Tedesco/Fittings SrL) l'autorità giudiziaria di rinvio chiede che si chiarisca se una richiesta di descrizione degli oggetti ai sensi degli articoli 128 e 130 del Codice della proprietà industriale italiano possa essere qualificata come assunzione di prove ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.