Relazione della Commissione al Consiglio sull’applicazione del sistema di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini /* COM/2007/0711 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 16.11.2007 COM(2007) 711 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione del sistema di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini INDICE 1. Introduzione 3 1.1. La normativa comunitaria in materia di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini 4 1.2. Oggetto della relazione 5 2. Esperienze nell’applicazione dell’identificazione elettronica 5 2.1. Elementi dell’identificazione elettronica 5 2.2. Prestazioni dei sistemi di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini 6 2.2.1 Identificatori 6 2.2.2 Lettori 8 2.2.3 Trasferimento dei dati dai lettori a sistemi di elaborazione dei dati 9 2.2.4 La prospettiva dell’utente finale 10 2.3. Aspetti economici 11 2.4. Requisiti futuri 12 3. CONCLUSIONI 12 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’applicazione del sistema di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini 1. INTRODUZIONE Le norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione del bestiame, compresi gli ovini e i caprini, sono quelle stabilite dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali[1]. Tuttavia, nel caso di alcune malattie, l’esperienza ha dimostrato che l’applicazione della direttiva 92/102/CEE non era pienamente soddisfacente e doveva essere migliorata. Nel settore bovino era necessario fissare il concetto di tracciabilità individuale ai fini della protezione dei consumatori dall’encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST). È stato perciò adottato il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine[2], le cui disposizioni sono riprese nel vigente regolamento (CE) n. 1760/2000[3]. L’esperienza acquisita durante l’epidemia di afta epizootica nel 2001 ha messo in evidenza la necessità di istituire sistemi di tracciabilità per gli ovini corrispondenti alle particolari caratteristiche di questo settore. Gli ovini e i caprini sono ora identificati in base al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina[4]. Questo sistema si fonda su quattro elementi principali: i mezzi di identificazione, il registro d’azienda, il documento di trasporto e la banca dati informatizzata. In considerazione della ben nota difficoltà che presenta, nella gestione dei piccoli ruminanti, la lettura in un gran numero di animali e in breve tempo dei codici individuali apposti su marchi auricolari o mediante tatuaggi, si è prevista l’introduzione di transponder elettronici per automatizzare la lettura del codice attribuito a ciascun capo di bestiame e il suo invio diretto ai sistemi di elaborazione dei dati. L’introduzione obbligatoria dell’identificazione elettronica è prevista per il 1° gennaio 2008. In base all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento, la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una relazione sull’applicazione del sistema di identificazione elettronica, corredata di proposte appropriate volte a confermare o modificare la data dell’introduzione obbligatoria dell’identificazione elettronica. Sulla base della valutazione dei contributi degli Stati membri, questa relazione descrive la situazione attuale e trae conclusioni sulla fattibilità e sull’opportunità dell’introduzione obbligatoria dell’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini nell’Unione europea dal 1° gennaio 2008 e sull’aggiornamento di aspetti tecnici del regolamento. È accompagnata da una proposta appropriata. 1.1. La normativa comunitaria in materia di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini La normativa comunitaria in materia di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini è stata rafforzata dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio al fine di consentire la tracciabilità individuale degli ovini e dei caprini per tutta la durata della loro vita. L’applicazione del regolamento prevede due fasi. In una prima fase, tutti gli animali nati dopo il 9 luglio 2005 dovevano essere identificati individualmente mediante un marchio auricolare visibile e un secondo mezzo di identificazione recante lo stesso codice. Il secondo mezzo di identificazione può essere un secondo marchio auricolare, un identificatore elettronico e, a certe condizioni, anche un tatuaggio o un marchio sul pastorale. In una seconda fase, il regolamento prevede il collegamento dei codici di identificazione dei singoli animali con le informazioni sui loro movimenti. La disposizione in base alla quale il documento di trasporto e il registro d’azienda devono riportare i codici di identificazione dei singoli animali rimanda alla data d’introduzione dell’identificazione elettronica (punti B.2 e C.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004). Fino a quella data sono registrati nei documenti di trasporto e nei registri d’azienda soltanto il numero degli animali e non i codici di identificazione individuali. Ai fini dell’applicazione dell’identificazione elettronica, la Commissione ha adottato la decisione 2006/968/CE, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all’identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina[5]. Questi orientamenti costituiscono la base tecnica dell’interoperabilità tra i dispositivi di diversi produttori e dell’omologazione degli identificatori elettronici. Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede le seguenti deroghe: - gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali delle specie ovina e caprina è inferiore o pari a 600 000 possono rendere facoltativa l’identificazione elettronica per gli animali che non sono oggetto di scambi intracomunitari; - gli Stati membri possono autorizzare un sistema semplificato di identificazione per lotti per gli animali destinati a essere macellati prima dell’età di 12 mesi e non destinati agli scambi intracomunitari o all’esportazione verso i paesi terzi. Questa deroga è attualmente applicata in 10 Stati membri. 1.2. Oggetto della relazione Per predisporre questa relazione, la Commissione ha invitato gli Stati membri a fornire informazioni sulle loro esperienze per quanto riguarda l’applicazione, su base volontaria o in progetti pilota, dell’identificazione elettronica. La Commissione ha ricevuto informazioni da Cipro, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. La presente relazione si basa quindi principalmente sui contributi degli Stati membri che hanno sperimentato l’applicazione dell’identificazione elettronica. Oltre alle informazioni aggiornate fornite dagli Stati membri, la Commissione ha anche tenuto conto dei risultati del suo vasto progetto sull’identificazione elettronica degli animali (IDEA – Identification Electronique des Animaux), realizzato negli anni 1998-2001. Gli studi e i progetti pilota realizzati negli Stati membri hanno avuto scopi scientifici diversi e sono stati condotti in certi casi mediante esperimenti scientifici di laboratorio, in altri mediante sperimentazioni sul campo. I risultati ottenuti non sono perciò sempre comparabili. Questa relazione ne presenta una rassegna sintetica in termini generali. 2. Esperienze nell ’APPLICAZIONE DELL’IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA 2.1. Elementi dell ’identificazione elettronica L’identificazione elettronica degli animali si basa sull’uso della tecnica di identificazione a radiofrequenza (RFID), una tecnica funzionante a basse frequenze e su distanze molto brevi. L’ identificatore elettronico , detto transponder, è un dispositivo passivo, a sola lettura, che non contiene alcuna fonte interna di energia elettrica. Il codice di identificazione può essere letto soltanto quando il transponder è attivato dal segnale trasmesso da un lettore . Il transponder reagisce al segnale emettendo un telegramma di informazione, che comprende il codice di identificazione dell’animale. La comunicazione tra i transponder e i lettori si effettua secondo due protocolli alternativi di trasmissione dati (semiduplex, HDX e full duplex, FDX-B). Dopo la trasmissione del telegramma di informazione, il transponder ritorna a uno stato completamente passivo fino alla successiva attivazione. Per assicurare una comunicazione adeguata tra i transponder e i lettori di diversi produttori, nel 1996 sono state definite e pubblicate le norme ISO 11784 e 11785. Le norme ISO sono accettate e utilizzate a livello internazionale e il regolamento (CE) n. 21/2004 fa quindi riferimento ad esse. Il comitato internazionale per la registrazione degli animali (ICAR) ha definito le procedure di prova da utilizzare per la verifica della conformità dei transponder e dei lettori alle norme ISO esistenti. Tali procedure sono state pubblicate nell’accordo internazionale sulle prassi di registrazione[6] e la decisione 2006/968/CE fa riferimento ad esso. L’identificazione elettronica presenta il vantaggio di permettere la trasmissione diretta ai sistemi di elaborazione dati dei codici dei singoli animali letti elettronicamente. Collegare i codici individuali di ovini e di caprini alle informazioni sui loro movimenti è quindi una soluzione efficace, dato che gli animali di queste specie sono abitualmente trasportati in grandi quantità e spesso sono sottoposti a varie operazioni di raggruppamento che hanno luogo in mercati e centri di raccolta. 2.2. Prestazioni dei sistemi di identificazione elettronica degli ovini e dei caprini 2.2.1 Identificatori Il regolamento (CE) n. 21/2004 fa esplicito riferimento all’uso di marchi auricolari elettronici e di boli ruminali. I due tipi possono essere definiti come segue: ( marchio auricolare elettronico : un transponder incorporato in un dispositivo destinato a essere fissato in modo permanente all’orecchio dell’animale; ( bolo ruminale : un transponder inserito in un contenitore di densità specifica (per es. in ceramica), che è introdotto per via orale nel ruminante e per il suo peso, la sua forma e la sua dimensione si deposita, permanendovi, nel reticolo ruminale (prestomaco). Marchi auricolari elettronici I marchi auricolari elettronici possono essere applicati all’animale precocemente (in particolare agli agnelli neonati). Per posizionare correttamente l’identificatore sono sufficienti poche nozioni tecniche. L’insorgere di infiammazioni dell’orecchio non può essere escluso; il tipo di marchio auricolare, l’età, la specie e la razza degli animali marchiati e la stagione in cui ha luogo la marchiatura sono fattori che incidono, a quanto risulta, sull’insorgenza di infiammazioni e infezioni. Il tasso di perdita è in generale più elevato per i marchi auricolari (elettronici e no) che per i boli. In condizioni normali si hanno tassi di perdita del 5% circa e in condizioni estreme di pascolo cespuglioso sono state constatate perdite fino al 14%. La presenza del marchio auricolare può essere verificata visualmente e in caso di difficoltà di lettura può essere avvicinato all’identificatore un lettore portatile. Le manipolazioni fraudolente (sostituzione non autorizzata) dei marchi auricolari restano possibili. Il recupero nei macelli non pone alcun problema. Bolo ruminale Il bolo è depositato nel reticolo, che si sviluppa come parte del prestomaco dopo la nascita. Perché il bolo possa essere introdotto l’animale deve quindi avere raggiunto una certa età. Esistono in commercio speciali miniboli e se l’applicazione è effettuata su animali di almeno 3 settimane di età i tassi di perdita risultano bassi. Studi recenti e l’esperienza acquisita negli Stati membri indicano che possono essere raggiunti tassi di perdita inferiori allo 0,1% se è applicato il tipo di bolo appropriato (per dimensione, peso) in rapporto all’età e al peso dell’animale. Specie nelle condizioni che determinano perdite più elevate di marchi auricolari (per es., pascolo cespuglioso) il bolo presenta chiari vantaggi. L’applicazione del bolo richiede una formazione specifica. La presenza del bolo non può essere verificata dall’esterno senza un lettore RFID. Se il codice di un animale identificato da un bolo non viene letto, non è possibile determinare se il bolo sia andato perso o abbia cessato di funzionare. Le manipolazioni fraudolente dell’identità dell’animale sono quasi impossibili e in ogni caso non sono vantaggiose in rapporto al valore dell’animale e al costo dell’intervento. Il recupero manuale può essere facilmente effettuato nel macello, purché gli addetti ricevano una formazione appropriata. Sono allo studio soluzioni tecniche per il recupero automatico nel macello. Altri tipi di identificatori non sono attualmente accettati come mezzi ufficiali di identificazione degli ovini e dei caprini dal regolamento (CE) n. 21/2004. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno riferito di esperienze con questi tipi di identificatori: ( transponder iniettabile : un transponder di piccole dimensioni che può essere impiantato nel corpo dell’animale per iniezione, incapsulato in un materiale biocompatibile e non poroso, come il vetro; ( marchio elettronico sul pastorale : un transponder collocato in una capsula di plastica da fissare sul pastorale dell’animale. Transponder iniettabile Anche se il transponder iniettabile presenta il vantaggio di poter essere applicato ad animali molto giovani, c’è ancora incertezza circa la sua posizione ottimale (addome, piega caudale, fessura dell’unghia, area metacarpale). L’iniezione è un’operazione più complessa che richiede una formazione specifica, che influenza anche la conservazione del transponder. Certi transponder sono rivestiti con sostanze che permettono un incapsulamento rapido e ne impediscono la migrazione. Il transponder iniettabile non è visibile dall’esterno. Se il codice non viene letto, non è possibile determinare se il transponder è andato perso o ha cessato di funzionare. La rimozione di un transponder iniettabile da un animale vivo non è vantaggiosa in rapporto al valore dell’animale e al costo dell’intervento. Il tasso di recupero del transponder iniettabile nei macelli è basso in confronto agli altri identificatori e non sono stati messi a punto metodi automatici. Di conseguenza, secondo il luogo dell’iniezione, il rischio che i transponder iniettabili siano immessi nella catena alimentare è più elevato che per gli altri identificatori elettronici. I transponder iniettabili sono ampiamente utilizzati negli animali di compagnia e nei cavalli. Marchio elettronico sul pastorale Più di recente è stato messo a punto un nuovo tipo di identificatore elettronico, che consiste in un transponder inserito in un marchio applicato sul pastorale ("leg band"). Per questo tipo di identificatore le esperienze pratiche sono poche. Di norma, l’identificatore può essere applicato soltanto ad animali adulti, in cui il pastorale ha raggiunto il diametro massimo. Questo limita le possibilità di identificare gli agnelli nei primi sei mesi di vita, come prescritto dall’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 21/2004. L’applicazione è semplice e non è stato segnalato alcun problema sanitario. Il marchio esterno è chiaramente visibile, ma, d’altra parte, più facilmente oggetto di manipolazioni fraudolente e più sensibile a condizioni ambientali difficili. Questo tipo di identificazione presenta vantaggi in particolare per le aziende in cui i codici dei singoli capi devono essere registrati nella sala di mungitura. 2.2.2 Lettori L’efficacia della lettura dipende dalle prestazioni dei lettori e degli identificatori e dalla capacità degli addetti di provvedere a un’installazione appropriata del sistema di lettura (posizionamento dell’antenna, larghezza del corridoio, impostazione del microprogramma) per impedire le interferenze dall’ambiente e assicurare il miglior funzionamento possibile delle apparecchiature. In varie prove sul campo eseguite Stati membri è stata raggiunta una leggibilità del 100%. D’altra parte, sono stati segnalati anche valori dell’ordine del 50%. Il trattamento di gruppi misti di animali muniti di identificatori elettronici e non elettronici può comportare un problema generale di logistica. Sono esaminati due situazioni generali di lettura. Lettura statica La lettura statica è effettuata sui singoli animali immobilizzati (statici), per esempio in una rastrelliera di alimentazione o in un corridoio, con un lettore manuale (detto anche "portatile" o "mobile"), il che permette di eliminare gli errori di trascrizione. Gli attuali modelli di lettori manuali sono compatibili con le attrezzature zootecniche (per es. pesa bestiame) per consentire un controllo regolare delle prestazioni degli animali. L’efficacia della lettura dipende dalle caratteristiche fisiche (per es. dimensione e forma) dell’antenna e dal livello di carica della batteria (con certi lettori la distanza di lettura si riduce col diminuire della carica della batteria). Tuttavia, una qualità minima dei dispositivi commercializzati può essere garantita dalla procedura di omologazione stabilita dalla decisione 2006/968/CE. I codici dei singoli capi sono letti uno per uno, il che ovviamente limita la velocità di lettura. I lettori manuali sono quindi utilizzati soprattutto per piccole quantità di capi. Inoltre, i capi per i quali la lettura del codice non è avvenuta possono essere facilmente individuati e trattati singolarmente. I lettori manuali sono generalmente di facile impiego e non richiedono grandi competenze tecniche; sono meno costosi dei lettori fissi. Tuttavia, solo nei modelli più costosi sono presenti le funzioni più avanzate. Lettura dinamica Nei sistemi di lettura dinamica, gli animali in movimento percorrono un corridoio in cui è stata collocata l’antenna di un lettore fisso (statico). La velocità e la distanza di lettura sono notevolmente più alte (in condizioni reali, un animale/secondo) che con un lettore manuale. I lettori fissi sono in genere associati all’automazione del sistema informatico di gestione. L’individuazione e la separazione dei capi il cui codice non è stato letto possono richiedere strutture appropriate (per es. portelli automatici). L’installazione dei sistemi di lettura dinamica richiede un certo tempo. L’antenna di un lettore fisso deve essere regolata per permettere una lettura ottimale degli identificatori; i lettori più recenti offrono però la possibilità di regolazione automatica. Per i lettori di nuova generazione la compresenza di tipi diversi di identificatori non influenza l’efficacia della lettura. Esistono soluzioni tecniche che permettono di trasportare e installare facilmente altrove i lettori fissi. I lettori fissi possono essere facilmente collegati con gabbie pesa bestiame o portelli per separare i capi di cui non è stato possibile leggere il codice. Costituiscono una soluzione pratica per la gestione di grandi quantità di capi in breve tempo. Data la loro complessità tecnica, le diverse funzioni che possono fornire e le prestazioni più elevate, i lettori fissi sono più costosi di quelli manuali. Esistono attualmente in commercio lettori statici che, per quanto tecnicamente avanzati, sono di impiego semplice e immediato. 2.2.3 Trasferimento dei dati dai lettori a sistemi di elaborazione dei dati Il vantaggio rilevante dell’identificazione elettronica degli animali è la possibilità di leggere i codici di identificazione e inviarli direttamente in un sistema di elaborazione dei dati (registro dei movimenti, gestione dei greggi). Pertanto, diversi progetti hanno riguardato anche la connessione tra il lettore e il PC/palmare e il trasferimento dei dati a un software di gestione o a un database centrale. I lettori programmabili sono in grado di memorizzare i codici letti. Questa memoria permette di trasmettere a un PC, in un secondo momento, i dati relativi ai singoli animali. Nel caso della lettura dinamica, la trasmissione simultanea dei dati dal lettore al PC richiede una connessione permanente. Risultati positivi a distanza sono stati ottenuti con i sistemi Bluetooth e Wi-FI, secondo il protocollo senza fili e l’ambiente, nei casi in cui le soluzioni con fili non siano pratiche. L’interfacciamento tra il software dei lettori programmabili e il software per la successiva elaborazione dei dati è una questione che andrà ulteriormente esaminata. È stato necessario un lavoro di programmazione per adattare il software di gestione delle aziende disponibile in modo da permettere la comunicazione con i lettori e con i database centrali. Questo problema è dovuto spesso al fatto che il software di gestione delle aziende è di tipo proprietario e quindi ogni adattamento per includere informazioni supplementari richiede un lavoro supplementare di programmazione. Attualmente, non esistono standard internazionali o UE per il formato dei dati di uscita dei lettori. Discussioni tecniche sono in corso nell’ambito dell’ISO. 2.2.4 La prospettiva dell ’utente finale Azienda zootecnica Con una formazione appropriata, l’uso degli identificatori elettronici è comparabile a quello dei dispositivi tradizionali. I lettori hanno dimostrato la loro praticità ed equipaggiare le aziende zootecniche di lettori di alta qualità è solo una questione di costo. Gli allevatori sono più disposti ad adottare la tecnologia RFID se è facile utilizzarla e se permette vantaggi diretti nella gestione (riduzione dei costi, risparmio di tempo, eliminazione di errori). È più probabile che questo avvenga in allevamenti con sistemi di gestione complessi (per es. di caprini da latte, di razze selezionate), in cui i dati sulle prestazioni dei singoli capi (per es. produzione di latte, risultati dell’agnellatura) sono regolarmente registrati. L’integrazione della lettura automatica nel software dell’azienda zootecnica richiede maggiore attenzione, in base a criteri predefiniti, da parte dei produttori (RFID, software per le aziende). L’uso dell’identificazione elettronica nelle aziende zootecniche richiede conoscenze tecniche e competenze informatiche di base . Una formazione appropriata è indicata come un elemento importante per l’introduzione dell’identificazione elettronica. Se nel settore dell’ovinicoltura l’uso delle tecniche informatiche è meno sviluppato che in altri settori, vanno studiate soluzioni mediante le quali siano fornitori di servizi a provvedere all’identificazione elettronica per conto degli allevatori (per es. i trasportatori potrebbero effettuare la lettura dei codici al momento del carico e notificare i movimenti dei capi a nome del detentore). In particolare per le piccole aziende zootecniche resta la possibilità di notificare i movimenti dei capi senza ricorrere alla lettura elettronica, limitando il costo dell’attrezzatura tecnica al solo costo degli identificatori e senza ridurre i vantaggi per le fasi a valle del processo di produzione. Mercati/centri di raccolta L’identificazione elettronica è un modo efficace per seguire i movimenti dei singoli capi sui mercati. La possibilità di raggruppare capi di diverse origini sui mercati per venderli in lotti omogenei è segnalata come un vantaggio dell’identificazione elettronica. Almeno in alcuni Stati membri, i mercati sono caratterizzati da flussi di capi estremamente elevati (aste di oltre 2 000 capi all’ora). Il sistema RFID deve assicurare almeno la "velocità di vendita" sul luogo dell’asta. Un’accurata installazione del sistema di lettura permette di evitare la maggior parte dei rischi di cattivo funzionamento (interferenze elettromagnetiche, gestione delle eccezioni). I requisiti tecnici delle apparecchiature sono molto elevati, perché l’inefficienza della lettura e l’incapacità di trattare le anomalie ostacolerebbero il funzionamento normale del mercato. L’individuazione e la registrazione dei capi per i quali non è stato possibile leggere il codice (per es. perché l’identificatore elettronico non esiste o non funziona) in flussi elevati di capi è perciò un aspetto di capitale importanza, che dovrà essere ulteriormente esaminato. La presenza di strutture in metallo, di facile pulizia e disinfezione, costituisce un’altra sfida per la tecnologia della lettura elettronica nei mercati e nei centri di raccolta. Equipaggiare questi luoghi con sistemi di lettura dinamica ad alte prestazioni richiede investimenti assai maggiori di quelli necessari per la lettura visiva, il cui ammortamento dipende in larga misura dall’uso che è fatto di tali sistemi. Rispetto alla lettura visiva dei codici individuali, tuttavia, l’identificazione elettronica è una soluzione praticabile che assicura la tracciabilità dei singoli capi sui mercati. Macelli La registrazione dei codici individuali garantisce la tracciabilità nella catena alimentare in quanto permette di seguire i movimenti di ogni singolo capo. La lettura prima della macellazione e quella dopo la macellazione sono state sperimentate in vari progetti ed entrambe si sono dimostrate praticabili. Gli identificatori possono essere letti nei locali di stabulazione (per confermare la consegna dei capi all’impianto), all’inizio della catena di macellazione (per confermare la macellazione) e alla fine di essa (per confermare il recupero dell’identificatore). Per quanto riguarda l’efficienza di lettura, si rimanda al paragrafo precedente. Il recupero manuale degli identificatori è possibile; il recupero automatico non è ancora tecnicamente a punto. Per garantire l’unicità del codice di identificazione del capo, deve essere impedita ogni manipolazione fraudolenta degli identificatori elettronici. 2.3. Aspetti economici La valutazione dei costi per i 27 Stati membri dipende dal numero dei piccoli ruminanti muniti di un identificatore elettronico e dal numero delle aziende provviste di lettori elettronici e di apparecchiature di elaborazione dei dati. Oltre che dai prezzi delle attrezzature utilizzate (per es. 1-2 € per gli identificatori elettronici, a partire da meno di 200 € per i lettori manuali, a partire da 1 000 € per i lettori fissi), il costo complessivo dipenderà da come gli Stati membri si avvarranno delle varie deroghe previste dal regolamento (CE) n. 21/2004 e dalla percentuale di piccoli allevamenti (per es. allevamenti per hobby) in grado di notificare i codici individuali dei capi in base alla lettura manuale. Secondo i calcoli effettuati da diversi Stati membri e dal Centro comune di ricerca della Commissione i costi per i lettori e le apparecchiature per l’elaborazione dei dati costituiscono una parte sostanziale del totale dei costi annuali. Un’introduzione progressiva dell’identificazione elettronica, cominciando dalla marchiatura elettronica come primo passo e passando in un secondo tempo al collegamento delle informazioni sui movimenti con i codici dei singoli capi, permetterebbe di ridurre le spese nella fase iniziale. Considerando che la registrazione manuale dei codici individuali in grandi greggi di ovini e di caprini richiederebbe un costo elevato in manodopera, i sistemi di lettura automatica possono contribuire a contenere i costi. L’identificazione elettronica come elemento fondamentale della tracciabilità individuale non solo riduce i rischi, ma può anche essere un fattore di efficienza, per esempio nella gestione delle aziende, nell’allevamento degli animali, nei controlli ufficiali e nella sicurezza alimentare. La pluralità degli usi a cui possono essere destinati i sistemi di identificazione elettronica è un incentivo di rilievo per il settore dell’allevamento dei piccoli ruminanti e i settori connessi e ne favorisce quindi l’applicazione. I vantaggi per l’azienda influiscono in modo determinante sull’accettazione generale e l’introduzione efficace dell’identificazione elettronica. 2.4. Requisiti futuri I risultati dei progetti degli Stati membri dimostrano che l’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini funziona in condizioni di produzione molto varie. Soltanto in uno Stato membro i problemi dell’individuazione, dell’isolamento e della registrazione in flussi elevati dei capi per i quali la lettura del codice risulta impossibile sono stati indicati come un fattore limitativo in condizioni estreme. Recenti sperimentazioni compiute nello Stato membro in questione hanno dimostrato che questi problemi possono essere risolti. I vantaggi dell’identificazione elettronica sono limitati se il codice dell’animale è soltanto visualizzato sul lettore e non è introdotto nel software per la registrazione dei movimenti o la gestione dell’azienda. L’adozione di norme internazionali sul formato e la comunicazione dei dati risolverà la maggior parte dei problemi dovuti all’attuale limitata disponibilità di software pienamente adatti e compatibili con tutti i lettori. La pluralità degli usi (gestione del gregge, allevamento, registrazione delle prestazioni) dell’identificazione elettronica oltre ai suoi scopi sanitari iniziali (controllo dei movimenti, eradicazione delle malattie) è vista come un incentivo importante per una più ampia accettazione. 3. CONCLUSIONI Il regolamento (CE) n. 21/2004 ha introdotto il principio della tracciabilità individuale degli ovini e dei caprini, che va mantenuto per rispondere alle esigenze attuali e future di un sistema di identificazione volto a garantire un livello elevato di salute degli animali e di sicurezza alimentare. ( La tracciabilità dei movimenti dei singoli capi tra diverse aziende richiede che siano registrati i dati relativi a ogni movimento di ciascun capo. I sistemi elettronici consentono la lettura e la registrazione automatiche dei dati relativi a ciascun capo, in particolare per i piccoli ruminanti che sono spesso trasportati in grandi quantità e talvolta passando per mercati o centri di raccolta in cui la composizione dei raggruppamenti cambia. ( I sistemi di lettura elettronica non sono indispensabili quando i codici dei singoli capi possono essere letti visualmente e registrati manualmente (per es. piccoli greggi) o in caso di identificazione collettiva (per es. codice dell’azienda). ( Data la diversità delle condizioni di gestione e ambientali negli Stati membri, la normativa comunitaria non deve privilegiare l’una o l’altra soluzione tecnica. La scelta delle apparecchiature per l’identificazione elettronica deve avvenire in base alle specifiche esigenze nazionali, secondo il principio di sussidiarietà. La normativa comunitaria stabilisce già le norme tecniche di base. La responsabilità dell’approvazione dei dispositivi spetta alle autorità competenti degli Stati membri e l’obiettivo è che tali dispositivi permettano di stabilire l’identità degli animali oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri. Il ruolo della Commissione è però determinante per garantire l’applicazione in tutta la Comunità di un metodo comune e di norme concordate e per fornire un sostegno agli Stati membri. Dovrebbe essere valutata la possibilità di istituire un laboratorio comunitario di riferimento. ( Per consentire gli sviluppi tecnici e la sperimentazione di certi tipi di identificatori e per rispondere ad esigenze specifiche in certi campi d’applicazione, gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati ad omologare nuovi tipi di identificatori (per es. marchio elettronico sul pastorale, transponder iniettabile) a condizione che sia rispettato il termine massimo per la marchiatura fissato dal regolamento (CE) n. 21/2004 e che gli identificatori di qualsiasi tipo non siano immessi nella catena alimentare. ( Le condizioni tecniche di base per munire di identificatori elettronici i piccoli ruminanti nell’azienda di nascita sono soddisfatte. Tuttavia, la data fissata per l’introduzione obbligatoria dell’identificazione elettronica dovrebbe tenere conto del periodo di tempo di cui gli Stati membri devono disporre per poter adottare, prima di quella data, le necessarie misure organizzative e legali. ( L’esperienza in fatto di applicazione dell’identificazione elettronica acquisita in alcuni Stati membri ha dimostrato che per il funzionamento del sistema sono essenziali consistenti investimenti in tecnologie di lettura di elevate prestazioni in diversi punti dell’intera catena di produzione. ( La successiva marchiatura elettronica dei giovani capi di bestiame nell’azienda di nascita avrà per conseguenza che, durante la fase iniziale, dovranno essere gestiti insieme capi muniti e non muniti di identificatore elettronico. È quindi previsto di dissociare la data a decorrere dalla quale il documento di trasporto dovrà riportare i codici di identificazione dei singoli animali (punto C.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004), dalla data di cui all’articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento. ( Per le ragioni illustrate sopra, non è possibile, in questa fase, giustificare pienamente una decisione circa la data finale di introduzione obbligatoria dell’identificazione elettronica a livello comunitario. Si raccomanda perciò un’ampia discussione con le parti interessate, in particolare circa le ripercussioni economiche dell’introduzione della tracciabilità individuale e dell’identificazione elettronica, prima che una data definitiva sia fissata nel regolamento (CE) n. 21/2004. Tale data dovrebbe essere fissata dalla Commissione secondo la procedura del comitato alle condizioni specificate dal Consiglio. La Commissione intende stabilire tale data nel 2008, in vista della possibile messa in atto dell’identificazione elettronica in tutti gli Stati membri entro la fine del 2009. Tuttavia, il quadro giuridico dovrebbe permettere agli Stati membri di introdurre l’identificazione elettronica in base alle rispettive esigenze nazionali anche prima della data finale fissata dal regolamento (CE) n. 21/2004. Questo permetterà anche di decidere a ragion veduta la data finale per l’introduzione obbligatoria a livello comunitario. [1] GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8). [2] GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. [3] GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. [4] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. [5] GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41. [6] L'Organizzazione internazionale di normazione (ISO) ha pubblicato norme che riguardano taluni aspetti dell'identificazione a radiofrequenza (RFID) degli animali. Inoltre, il Comitato internazionale per la registrazione degli animali (ICAR) ha messo a punto procedure per la verifica della conformità alle norme ISO di certi dispositivi RFID. Tali procedure sono state pubblicate nella versione dell'accordo internazionale sulle prassi di registrazione approvata dall'assemblea generale dell’ICAR nel giugno 2004.