[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 3.10.2007 COM(2007) 569 definitivo DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE Proposta relativa ad un ACCORDO INTERISTITUZIONALE Insieme per comunicare l'Europa {COM(2007) 568 definitivo}{SEC(2007) 1265}{SEC(2007) 1267} DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE Proposta relativa ad un ACCORDO INTERISTITUZIONALE Insieme per comunicare l'Europa Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee (in appresso denominate "le tre Istituzioni"), visto il trattato che istituisce l'Unione europea, il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso denominati "i Trattati"), vista la comunicazione della Commissione "Comunicare sull'Europa in partenariato", adottata il 3 ottobre 2007 COM(2007) 568. considerando quanto segue: l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. I cittadini si aspettano di ricevere informazioni obiettive e che riflettano tutti i punti di vista riguardo alle questioni europee; tali informazioni devono essere fornite da un servizio pubblico, in particolare dalle istituzioni e dagli Stati membri dell'UE. Le decisioni devono essere prese nel modo più aperto possibile e il più possibile vicino ai cittadini, in conformità all'articolo 1 del trattato sull'Unione europea. Le tre istituzioni ritengono fondamentale il miglioramento della comunicazione relativa alle questioni europee, che deve aiutare i cittadini europei ad esercitare il loro diritto di partecipazione alla vita democratica dell'Unione. Le tre istituzioni ritengono fondamentale il principio di instaurazione di una cooperazione leale tra la Comunità e gli Stati membri per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea. Le tre istituzioni ritengono che un accordo interistituzionale faciliterebbe la cooperazione tra le istituzioni e gli organi della Comunità, oltre che con gli Stati membri. Tale accordo interistituzionale ha lo scopo di ottenere una convergenza di pareri intorno alle grandi priorità dell'Unione europea nel suo complesso per quanto riguarda il settore della comunicazione, di determinare il valore aggiunto di un metodo proprio all'UE per quanto riguarda la comunicazione sulle questioni specifiche, di sviluppare sinergie tra le istituzioni per l'esecuzione dei compiti correlati a tali priorità e incoraggiare gli Stati membri alla cooperazione, hanno convenuto quanto segue: I. OBIETTIVI COMUNI 1. l'informazione e la comunicazione relative alla questioni europee devono perseguire i seguenti obiettivi: - fornire ad ogni cittadino informazioni corrette e pluralistiche sull'Unione europea; - permettere ad ogni cittadino di esercitare il suo diritto di espressione e di partecipazione attiva al dibattito pubblico sulle questioni europee. Tutti i soggetti pubblici dell'Unione europea hanno la responsabilità di perseguire tali obiettivi osservando i principi di integrazione e diversità, di partecipazione attiva, di apertura e di trasparenza. 2. Tenendo conto delle varie responsabilità di ciascuna istituzione dell'UE, il presente accordo interistituzionale sottolinea la necessità di un migliore coordinamento dei metodi utilizzati dalle istituzioni e dagli organi comunitari per comunicare sulle questioni europee, oltre che il valore aggiunto di un tale miglioramento. Costituisce il quadro di un'azione coordinata in tal senso. 3. Insieme alle istituzioni e agli organi comunitari, gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione dell'informazione sulle questioni europee a livello nazionale, regionale e locale, in modo da raggiungere il più gran numero possibile di cittadini. II. FIRMATARI 4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano con il presente accordo interistituzionale a collaborare per concretizzare i suddetti obiettivi comuni. Essi invitano le altre istituzioni e gli altri organi comunitari a sostenere i loro sforzi e a contribuire attivamente all'elaborazione di un metodo coordinato per la comunicazione relativa alle questioni europee. 5. Incoraggiano tutti gli Stati membri a partecipare attivamente a questo impegno comune per la comunicazione relativa alle questioni europee, pur riconoscendo che tale partecipazione è totalmente volontaria. III. GRUPPO INTERISTITUZIONALE PER L'INFORMAZIONE 6. Le tre istituzioni riconoscono il ruolo preponderante del gruppo interistituzionale per l'informazione (GII) nel coordinamento della comunicazione relativa alle questioni europee. 7. Le tre istituzioni saranno rappresentate presso il GII dai Vicepresidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea responsabili per la comunicazione e dal rappresentante competente del Consiglio, funzione assunta abitualmente dalla Presidenza. 8. Il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo parteciperanno ai lavori del GII a titolo di osservatori. 9. Il GII avrà i seguenti compiti: - definizione di un programma di attività pluriennale per una comunicazione coordinata per quanto riguarda le questioni europee; - selezione delle priorità annuali dell'UE nel settore della comunicazione, sulla base di una proposta della Commissione in base alla Strategia politica annuale (SPA); - adozione di un programma di lavoro comune annuale per le attività legate alle comunicazione, basato su azioni proposte da ogni istituzione; - supervisione dell'applicazione e del controllo del programma di lavoro comune annuale. 10. Il GII sarà assistito da un gruppo tecnico interistituzionale incaricato della preparazione, dell'applicazione e del controllo delle decisioni prese. IV. PROGRAMMAZIONE (I) Selezione delle priorità europee nel campo della comunicazione 11. Al momento della presentazione della sua Strategia politica annuale la Commissione definirà le proprie priorità nel settore della comunicazione. Su questa base e nell'ambito del GII la Commissione suggerirà alle altre istituzioni e agli Stati membri un numero limitato di priorità dell'UE in materia per l'anno successivo. 12. Oltre a queste priorità europee, ogni istituzione potrà sviluppare le proprie attività di comunicazione distinte, adattate alle sue parti in causa e al suo pubblico specifici. (ii) Programma di lavoro comune 13. Dopo che le priorità dell'UE nel settore della comunicazione sono state adottate dal GII ogni istituzione o ente comunitario informerà quest'ultimo delle azioni e delle risorse finanziarie che intende utilizzare per la loro attuazione. Il Consiglio presenterà le azioni e le risorse finanziarie corrispondenti previste dagli Stati membri. 14. Su tale base la Commissione preparerà un programma di lavoro comune annuale che presenterà alle altre istituzioni UE. Tale programma sarà inviato per informazione al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale europeo. 15. Al momento delle decisioni relative al bilancio ogni istituzione terrà debitamente conto del programma di lavoro comune annuale, una volta che quest'ultimo è approvato dal GII. 16. Ogni istituzione o organo comunitario applicherà tale programma e le misure correlate in funzione delle proprie competenze e dei propri mezzi. V. AGIRE A LIVELLO LOCALE (i) Stati membri 17. Le tre istituzioni riconoscono il ruolo di ogni Stato membro nella comunicazione relativa all'Europa a livello nazionale, regionale e locale e nella sua o nelle sue lingue ufficiali. 18. Esse incoraggiano ciascuno Stato membro a designare un "direttore nazionale per la comunicazione", ovvero un responsabile di alto livello incaricato delle questioni relative alla comunicazione, e a presentare una relazione annuale sulle proprie attività nel campo della comunicazione relativa all'UE. 19. Le tre istituzioni decidono di organizzare, almeno due volte all'anno, una riunione di tutti i direttori nazionali per la comunicazione, allo scopo di scambiare informazioni e buone pratiche e per incoraggiare e sostenere la partecipazione degli Stati membri alla comunicazione relativa all'UE. 20. Esse decidono anche di riattivare la rete elettronica di informazione europea (UE-Infonet) per facilitare la supervisione permanente della comunicazione relativa all'UE. (ii) Istituzioni europee 21. Le tre istituzioni riconoscono la necessità di organizzare le relazioni tra gli uffici di informazione del Parlamento europeo e gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri, e di rafforzare le loro attività congiunte di comunicazione negli Stati membri, in stretta collaborazione con le autorità nazionali. 22. Le tre istituzioni incoraggeranno in ciascuno Stato membro l'organizzazione di riunioni regolari tra il capo della rappresentanza della Commissione, quello dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo e il direttore nazionale per la comunicazione sul tema della comunicazione nell'UE. 23. Le tre istituzioni decidono di sviluppare nuovi partenariati con gli Stati membri o di allargare quelli già esistenti allo scopo di tradurre le priorità dell'UE nel settore della comunicazione in azioni specifiche a livello nazionale, regionale e locale. 24. Esse decidono di utilizzare nel miglior modo possibile tutti gli strumenti e le reti di comunicazione che assicurano l'interfaccia tra l'UE e i suoi cittadini. VI. SUPERVISIONE, VALUTAZIONE E DIBATTITO ANNUALE 25. Fatta salva la loro autonomia, le tre istituzioni riconoscono la necessità di controllare in modo efficiente l'applicazione del programma di lavoro adottato congiuntamente. 26. Ogni anno il GII valuterà i risultati dell'applicazione del programma di lavoro in base alle relazioni presentate da ogni istituzione comunitaria. 27. Le tre istituzioni decidono di organizzare un dibattito annuale sulla comunicazione per valutare l'attuazione del programma di lavoro e fissare orientamenti per l'anno successivo. 28. Tale dibattito annuale avrà luogo al Parlamento europeo. Le tre istituzioni e gli organi consultivi vi parteciperanno in presenza della presidenza del Consiglio. VII. CLAUSOLA DI RIESAME 29. Il funzionamento del presente accordo interistituzionale sarà riesaminato all'inizio del mandato della Commissione e del Parlamento europeo entranti.