52007DC0527

Progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2007 - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione /* COM/2007/0527 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.9.2007

COM(2007) 527 definitivo

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 6 AL BILANCIO GENERALE 2007

STATO DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III - Commissione

(presentata dalla Commissione)

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 6 AL BILANCIO GENERALE 2007

STATO DELLE SPESE PER SEZIONESezione III - Commissione

Visto:

- il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272,

- il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

- il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio[2], in particolare l'articolo 37,

La Commissione europea presenta qui di seguito all'autorità di bilancio il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio 2007 per i motivi esposti nella relazione.

INDICE

1. Introduzione 4

2. Mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'UE 4

2.1 Germania: Tempesta Kyrill 5

2.2 Francia (La Réunion): Ciclone tropicale "Gamède" 6

2.3 Finanziamento 8

3. Organizzazione mondiale delle dogane 8

4. Vertenze giuridiche 9

4.1 Decisione del Tribunale di primo grado 9

4.2 Politica della concorrenza 10

5. Adozione di disposizioni legislative nel settore delle politiche ambientali 11

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO FINANZIARIO, PER RUBRICA 12

STATO DELLE SPESE PER SEZIONE

Lo stato delle spese per sezione è trasmesso separatamente in formato SEI-BUD. A titolo informativo, una versione in lingua inglese dello stato delle spese per sezione viene allegata sotto forma di allegato di bilancio.

1. Introduzione

Il presente progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6 per l'esercizio 2007 (PPBR n. 6/2007) comporta gli elementi seguenti:

- La mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 172,2 milioni di euro in stanziamenti di impegno relativi ad una forte tempesta che si è abbattuta sulla Germania nel gennaio 2007 e ad un ciclone tropicale che ha colpito la Francia (La Réunion) nel febbraio 2007. I relativi stanziamenti di pagamento saranno riassegnati.

- La creazione di un nuovo articolo di bilancio 14 03 03 per far fronte agli obblighi finanziari derivanti dall'adesione delle Comunità europee all'organizzazione mondiale delle dogane.

- La mobilizzazione di nuovi fondi per un importo di 35,5 milioni di euro in stanziamenti di impegno sull'articolo 26 01 50 07 destinati al risarcimento dei danni ai ricorrenti previsto dalle sentenze definitive del Tribunale di primo grado relative alle cause T-45/01 e T-144/02, Sanders e altri e Eagle e altri / Commissione, pronunciate il 12 luglio 2007. I relativi stanziamenti di pagamento saranno riassegnati.

- La creazione di un nuovo articolo di bilancio 03 03 02 - Richieste di risarcimento nel quadro di impugnazioni di decisioni della Commissione nel settore della concorrenza.

- L'integrazione nel bilancio 2007 dei necessari adeguamenti tecnici previsti dall'adozione da parte del Consiglio della decisione 2007/162/CE che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile per il periodo 2007-2013[3]; e l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del regolamento (CE) n. 614/2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)[4].

Concludendo, il fabbisogno complessivo di cui al PPBR 6/2007 è pari a 207,7 milioni di euro di impegni aggiuntivi. I corrispondenti stanziamenti di pagamento per 207,7 milioni di euro saranno effettuati tramite riassegnazione.

2. Mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'UE

Il 18 gennaio una forte tempesta si è abbattuta su vaste regioni dell'Europa centrale provocando gravi danni in svariati paesi. Il 24 febbraio 2007, il ciclone tropicale "Gamède" ha colpito l'isola La Réunion provocando danni significativi. Entro il termine di dieci settimane stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[5], la Germania e la Francia hanno presentato richieste di assistenza finanziaria al Fondo di solidarietà dell'Unione europea per i danni provocati, rispettivamente, dalla violenta tempesta e dal ciclone tropicale.

I servizi della Commissione hanno svolto un approfondito esame delle richieste, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002, con particolare riguardo agli articoli 2, 3 e 4.

Gli elementi principali delle valutazioni possono essere sintetizzati come segue:

2.1 Germania: Tempesta Kyrill

1. La richiesta è stata inoltrata alla Commissione il 29 marzo 2007, entro il termine di dieci settimane dal 18 gennaio 2007, data del primo danno causato dalla catastrofe. La richiesta è stata completata il 12 luglio 2007.

2. La catastrofe è di origine naturale. I danni diretti complessivi sono pari a 4 687,3 milioni di euro. Poiché tale importo è superiore alla soglia di 3 267 milioni di euro (corrispondenti a 3 000 milioni di euro a prezzi 2002), la catastrofe deve essere considerata una "catastrofe naturale grave" che rientra nel campo di applicazione principale del regolamento (CE) n. 2012/2002. Il danno diretto totale costituisce la base per il calcolo dell'importo dell'assistenza finanziaria. L'assistenza finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili definiti all'articolo 3 del regolamento.

3. Secondo le autorità tedesche, la tempesta ha causato perdite significative a livello di infrastrutture (trasporti, elettricità, telecomunicazioni), patrimonio forestale, attività commerciali e abitazioni private. Nelle zone maggiormente colpite è stato dichiarato lo stato di emergenza. Come conseguenza diretta della tempesta undici persone hanno perduto la vita. Le reti stradale e ferroviaria sono rimaste bloccate da alberi e da cavi elettrici caduti che hanno paralizzato il traffico ferroviario dell'intero paese; la viabilità è stata ripristinata solamente in seguito a massicci interventi di sgombero. Il disastro ha distrutto integralmente o parzialmente una superficie di 87 000 ettari di foreste, provocando danni per 1,9 miliardi di euro. Il disastro ha inoltre causato significativi danni diretti ad abitazioni e ad imprese private, che, sulla base delle stime fornite dalle compagnie di assicurazione, ammontano a 2,4 miliardi di euro. La richiesta contiene una ripartizione dei danni e una descrizione dettagliata dei danni al patrimonio forestale per singolo Land. Nella richiesta, le autorità tedesche hanno stimato a 4 748,1 milioni di euro i danni diretti totali. Tuttavia, poiché le autorità non possono escludere che i danni all'industria elettrica, pari a 60,8 milioni di euro, non siano stati inclusi nelle stime, fornite dalle assicurazioni, relative ai danni subiti dai privati, la Commissione ha sottratto dai danni totali i danni registrati dall'industria elettrica, in modo da evitare eventuali conteggi doppi. L'importo totale dei danni diretti di cui la Commissione tiene conto risulta quindi pari a 4 687,3 milioni di euro.

4. Le autorità tedesche hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002 sia pari a 1 025 milioni di euro, cifra che è stata ripartita per i vari tipi di interventi. Le operazioni più frequenti sono stati interventi di sgombero della zona colpita e di ripristino rapido della funzionalità delle infrastrutture di trasporto. Le informazioni fornite dalle autorità tedesche evidenziano che il costo effettivo delle operazioni ammissibili supera abbondantemente l'importo di un'eventuale sovvenzione a titolo del Fondo di solidarietà. I tipi di operazione effettivamente finanziabili dal Fondo verranno definiti chiaramente nell'accordo di attuazione.

5. Oltre agli aiuti a titolo del Fondo di solidarietà, le autorità tedesche prevedono di ricorrere ai programmi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (quando saranno adottati dalla Commissione) per quanto riguarda rimboschimento, ristrutturazione di infrastrutture stradali e misure di protezione del patrimonio forestale.

6. Le autorità tedesche hanno confermato che le operazioni ammissibili di cui al punto 4 non sono coperte da assicurazione.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, si propone di accettare la richiesta presentata dalla Germania relativamente alla tempesta del gennaio 2007, di considerare quest'ultima una “catastrofe grave” e di mobilitare il Fondo di solidarietà.

2.2 Francia (La Réunion): Ciclone tropicale "Gamède"

7. La richiesta è stata presentata alla Commissione il 4 maggio 2007, entro il termine di dieci settimane successive alla data in cui si è verificato il primo danno (24 febbraio 2007). Informazioni aggiornate sull'importo dei danni sono pervenute il 29 giugno e il 12 e il 17 luglio 2007.

8. La catastrofe è di origine naturale. Le autorità francesi hanno stimato a 211,6 milioni di euro i danni diretti totali. Tale importo rappresenta lo 0,01% del reddito nazionale lordo e il 6,5% della soglia normale applicabile alla Francia per la mobilitazione del Fondo di Solidarietà, che è pari a 3,267 miliardi di euro (corrispondenti 3 miliardi di euro a prezzi del 2002). I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo dell'assistenza finanziaria. L'assistenza finanziaria può essere utilizzata unicamente per gli interventi di emergenza indispensabili di cui all'articolo 3 del regolamento.

9. Poiché i danni complessivi sono inferiori alla soglia normale, la richiesta si basa sul criterio della cosiddetta "catastrofe regionale straordinaria", di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CE) n. 2012/2002 che definisce le condizioni per mobilizzare il Fondo di solidarietà "in circostanze eccezionali". Secondo tale criterio, può beneficiare eccezionalmente dell'intervento del Fondo una regione colpita da una catastrofe straordinaria, principalmente una catastrofe naturale, che abbia colpito la maggior parte della popolazione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. Il regolamento prevede una particolare attenzione per le regioni distanti o isolate, come le regioni insulari e ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

10. Come risulta dalla relazione annuale 2002-2003 sul Fondo di solidarietà, la Commissione ritiene che, affinché i criteri specifici relativi alle catastrofi regionali siano significativi a livello nazionale, sia necessario distinguere tra eventi gravi di portata regionale ed eventi gravi di entità locale. Conformemente al principio di sussidiarietà, questi ultimi rientrano nelle competenze delle autorità nazionali, mentre i primi possono essere presi in considerazione ai fini di un'eventuale assistenza a titolo del Fondo di solidarietà.

11. Le autorità francesi motivano la loro richiesta sulla base della situazione particolare dell'isola de La Réunion, che è la più distante e la più popolata regione ultraperiferica dell'Unione. Le autorità hanno presentato dati che dimostrano che, a causa dell'isolamento dell'isola e della sua già critica situazione socioeconomica, l'impatto e le ripercussioni durevoli dei danni provocati dal ciclone sono molto più gravi rispetto ad un contesto normale.

12. Le autorità francesi hanno denunciato gravi danni alle infrastrutture, in particolare alle strade, alla rete idrica e alle telecomunicazioni (quasi 100 milioni di euro) e ai settori dell'agricoltura e della pesca (oltre 61 milioni di euro).

13. Secondo le autorità, la catastrofe ha colpito, in misura variabile, l'intera popolazione de La Réunion, ovvero 784 000 abitanti. In 21 dei 24 comuni dell'isola è stato dichiarato lo stato di emergenza ( état de catastrophe naturelle ).

14. I dati presentati dalle autorità francesi per dimostrare l'esistenza di profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione si basano essenzialmente sui problemi che derivano dai danni subiti da alcune strade principali, in particolare dalla distruzione di un ponte sull'unica strada di una certa importanza che collega i due poli economici dell'isola, situati lungo l'asse nord - sud. Oggi è possibile attraversare il fiume su una passerella provvisoria, ma le operazioni di ripristino completo del ponte dureranno fino al prossimo anno. Secondo quanto si afferma, il rallentamento del traffico sulla strada in questione, alla quale non esistono quasi alternative, interessa circa 100 000 persone - ovvero un terzo della popolazione attiva - nei loro spostamenti quotidiani ed ha ripercussioni gravi sulle attività economiche. Le autorità francesi si aspettano che la situazione incida negativamente sull'occupazione e sulla crescita economica e che possa provocare la chiusura ci numerose PMI. Il tasso di disoccupazione è già notevole (29%).

15. Inoltre, la tempesta ha provocato significative perdite di reddito all'industria della pesca e soprattutto all'agricoltura (canna da zucchero e ortaggi), che rappresentano oltre il 12% del fatturato annuo. Nel settore turistico, le cifre presentate indicano una perdita rispetto agli anni precedenti, dovuta soprattutto dall'epidemia di Chikungunya (un virus trasmesso dalle zanzare). Gli effetti del ciclone (ovvero i danni diretti alle infrastrutture turistiche, pari a 3,3 milioni di euro, a cui si sommano le perdite dovute alle rinunce) dovrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

16. Le autorità francesi hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002 sia pari a 25 milioni di euro, cifra che è stata ripartita per i vari tipi di interventi.

17. La Francia non intende utilizzare i finanziamenti di altri strumenti comunitari per iniziative legate agli effetti del ciclone. I finanziamenti a titolo dei fondi strutturali per i programmi 2000-2006 non sono più disponibili, mentre i finanziamenti per il nuovo periodo 2007-2013 non lo sono ancora.

18. Le autorità francesi hanno confermato che le operazioni ammissibili di cui al punto 9 non sono coperte da assicurazione.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, si propone di accettare la richiesta presentata dalla Francia relativa al ciclone tropicale "Gamède", di considerare quest'ultimo una “catastrofe regionale straordinaria” e di mobilitare il Fondo di solidarietà.

2.3 Finanziamento

Il bilancio annuale totale disponibile per il Fondo di solidarietà è di 1 miliardo di euro. Nel 2007 sono già stati destinati 24 370 114 euro nel quadro di richieste precedenti, lasciando disponibili 975 629 886 euro.

In considerazione del fatto che la solidarietà è la motivazione fondamentale per la creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati a titolo del Fondo debbano essere progressivi. Ciò significa che secondo la prassi adottata in passato, la parte di danno che supera la soglia (0,6% dell’RNL o 3 miliardi di euro a prezzi del 2002, se il primo valore è superiore) dovrebbe determinare un’intensità di aiuto superiore rispetto al danno che non supera la soglia. Il tasso applicato in passato per determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi è del 2,5% dell'importo del danno diretto totale al di sotto della soglia e del 6% al di sopra della soglia stessa. Si propone di applicare le stesse percentuali nel presente caso.

L’assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni messe a disposizione dai richiedenti, ed è la seguente:

(EUR) |

Danno diretto | Importo basato sul 2,5% | Importo basato sul 6% | Importo totale dell'aiuto proposto |

Germania, tempesta Kyrill | 4 687 300 000 | 81 665 725 | 85 240 260 | 166 905 985 |

Francia / La Réunion, ciclone Gamède | 211 600 000 | 5 290 000 | 0 | 5 290 000 |

Totale | 172 195 985 |

Questi indennizzi consentono di avere ancora a disposizione almeno il 25 % del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per eventuali assegnazioni nell'ultimo trimestre dell'anno, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002.

Tuttavia, tenuto conto degli stanziamenti in eccesso nella linea 13 04 01 Fondo di Coesione – completamento di progetti precedenti, non vi sarà bisogno di nuovi stanziamenti di pagamento per finanziare i pagamenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Germania e la Francia (La Réunion). Un importo pari a 172,2 milioni di euro sarà quindi trasferito dalla linea di bilancio 13 04 01 alla linea di bilancio 13 06 01 per coprire il fabbisogno corrispondente alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

3. Organizzazione mondiale delle dogane

Il 13 marzo 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che era opportuno che la Comunità europea chiedesse di entrare a far parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Esso ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità europea con l'Organizzazione mondiale delle dogane. Sulla base della decisione del Consiglio, nell'aprile 2001 la Comunità europea ha presentato domanda all'Organizzazione mondiale delle dogane per diventarne membro a pieno titolo.

La questione dell'adesione è stata discussa nelle sessioni del Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane del giugno 2001 nonché nelle successive riunioni dell'organizzazione, tenutesi nel dicembre 2001 e nel giugno 2002. In seguito a contatti a livello politico, è stata nuovamente presentata la domanda alla riunione del Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane del giugno 2006 e nel dicembre dello stesso anno il consiglio dell'organizzazione e successivamente la commissione politica della stessa hanno esaminato gli aspetti legali e le questioni relative al voto e al bilancio che riguardavano l'adesione della Comunità europea.

Attualmente, la Comunità europea partecipa a quegli organi dell'Organizzazione mondiale delle dogane che sono stati creati nel quadro di altre convenzioni e di altri accordi internazionali di cui fa già parte (per esempio, l'accordo di valutazione, il sistema armonizzato e la nuova convenzione di Kyoto, ecc.). Per quanto riguarda gli altri organi e le altre riunioni, essa può partecipare solamente in qualità di osservatore ed in alcuni casi è necessario un invito speciale (per esempio nel caso della commissione politica). In quanto membro dell'OMC, la Comunità europea potrà far parte a pieno titolo di tutti gli organi dell'Organizzazione mondiale delle dogane che sono aperti a tutti i membri e di candidarsi per gli organi i cui membri sono eletti.

La Comunità europea pagherà un contributo annuo all'Organizzazione mondiale delle dogane per consolidare il lavoro dell'organizzazione e per coprire le spese amministrative aggiuntive. Il suddetto contributo sarà tale che, complessivamente, i contributi degli Stati membri dell'UE e della Comunità europea all'Organizzazione comune delle dogane saranno proporzionali al peso e all'importanza della Comunità europea nelle questioni internazionali inerenti al commercio internazionale e alle dogane.

Il 19 giugno 2007, il Consiglio ha adottato la decisione relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea in seno all'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e di doveri identici a quelli degli altri membri. Nella riunione annuale del 29 giugno 2007, il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane ha adottato la decisione che modifica la convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale per consentire l'adesione di unioni doganali ed economiche, fra cui la Comunità europea.

Si propone di creare il seguente nuovo articolo di bilancio: 14 03 03 — Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane e della fiscalità, con menzione per memoria ("p. m."). Gli obblighi finanziari che derivano dall'adesione della Comunità europea all'Organizzazione mondiale delle dogane a partire dal 1° luglio 2007 e per un semestre è stimato a 0,5 milioni di euro. Tale importo sarà stanziato tramite trasferimento interno.

4. Vertenze giuridiche

4.1 Decisione del Tribunale di primo grado

Il 12 luglio 2007, il Tribunale di primo grado ha pronunciato le sentenze definitive relative alle cause T-45/01 e T-144/02, Sanders e altri e Eagle e altri / Commissione. Le due sentenze prevedono che la Commissione risarcisca i danni per importi significativi a circa 100 ricorrenti, ex-dipendenti a contratto della joint venture JET, che avevano chiesto un risarcimento per non essere stati assunti come personale Euratom. Le sentenze in questione sono definitive e fanno seguito alle sentenze interlocutorie del 2004, in cui si accoglievano le richieste dei ricorrenti, ma limitandole ad un periodo di 5 anni, tenendo conto delle argomentazioni della Commissione in merito.

Le sentenze prevedevano che le parti cercassero un accordo sugli importi del risarcimento. Il Tribunale di primo grado si è ora espresso sugli ultimi aspetti relativamente ai quali le parti non sono pervenute ad un accordo. Il Tribunale di primo grado accoglie quindi la richiesta di risarcimento dei ricorrenti, calcolata sulla base delle sentenze interlocutorie, per il periodo di cinque anni previsto da tali sentenze. Anche se la Commissione potrebbe ancora interporre appello, ciò non avrebbe un effetto sospensivo e la Commissione continuerebbe ad essere vincolata dall'obbligo di pagare gli importi fissati dal Tribunale di primo grado.

La Commissione ha calcolato l'entità del risarcimento utilizzando il tasso d'interesse di cui al dispositivo della sentenza (concordato dalle parti sulla base di varie sentenze della Corte relative al periodo 1999-2000). L'importo complessivo dei risarcimenti relativi alle due cause è pari a 47 805 000 euro, se la somma verrà liquidata il 31 ottobre 2007 e a 47 951 000 se la somma verrà liquidata il 30 novembre 2007. L'obbligo di pagare gli interressi sussiste fino all'avvenuto pagamento e poiché il tasso d'interesse fissato dalla Corte è pari al 5,25%, risulta piuttosto urgente provvedere al pagamento.

Poiché le sentenze riguardano questioni del personale e del funzionamento amministrativo, la Commissione propone che il risarcimento sia liquidato a titolo della voce di bilancio 26 01 50 07 "Risarcimento danni" nella rubrica 5 del quadro finanziario.

Nel bilancio 2007, gli stanziamenti per la voce di bilancio "Risarcimento danni" sono pari a solamente 250 000 euro.

La Commissione ha debitamente analizzato le possibilità di rifornire la voce di bilancio tramite un trasferimento degli stanziamenti esistenti di cui alla rubrica 5, concludendo che 12,5 milioni di euro possono essere mobilizzati tramite riassegnazione di stanziamenti di impegno esistenti.

La domanda di stanziamenti di impegno aggiuntivi per la voce di bilancio 26 01 50 07 si possono quindi limitare a 35,5 milioni di euro, per raggiungere i necessari 48 milioni di euro, mentre la rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale dispone di un margine di 172,6 milioni di euro per il 2007. L'intero importo sarà impegnato e pagato nel 2007. Gli stanziamenti di pagamento saranno disponibili tramite riassegnazioni a partire dalle voci di bilancio 02 04 01 01 "Ricerca spaziale" e 02 04 01 02 "Ricerca nel settore della sicurezza". Il fabbisogno di stanziamenti di pagamento per le attività di "Ricerca spaziale e in materia di sicurezza" è inferiore a quanto previsto inizialmente, per l'adozione tardiva della base giuridica del 7° PQ. Considerato il tempo che occorre tra la pubblicazione dell'invito a presentare proposte nel campo della ricerca e la firma dei contratti, nel 2007 saranno versati importi inferiori al previsto e inoltre parte dei prefinanziamenti sarà riportata al 2008.

Parallelamente al presente progetto di bilancio rettificativo, la Commissione sta presentando domanda di trasferimento di stanziamenti per 12,5 milioni di euro per riassegnare impegni di credito e rifornire la voce di bilancio 26 01 50 07.

4.2 Politica della concorrenza

A titolo di misura prudenziale, si propone di creare un nuovo articolo di bilancio 03 03 02 "Richieste di risarcimento nel quadro di impugnazioni delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza", per tenere conto della possibilità di oneri sul bilancio derivanti da decisioni della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado. La linea avrà una menzione per memoria ("p. m.").

L'articolo in questione coprirà le spese per i risarcimenti concessi dalla Corte ai ricorrenti nel quadro di impugnazioni delle decisioni della Commissione in materia di concorrenza.

Poiché è impossibile definire a priori una stima dell'incidenza finanziaria sul bilancio UE, l'articolo avrà una menzione per memoria ("p.m."). Se necessario, la Commissione proporrà di mettere a disposizione gli stanziamenti relativi ai bisogni effettivi tramite trasferimenti o un progetto di bilancio rettificativo.

5. Adozione di disposizioni legislative nel settore delle politiche ambientali

È opportuno modificare i commenti di bilancio per introdurre nel bilancio 2007 gli adeguamenti tecnici resi necessari dall'adozione della decisione 2007/162/CE del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile per il periodo 2007-2013[6]. Le modifiche riguardano i seguenti articoli / voci di bilancio: 07 01 04 02, 07 04 01 e 19 06 05.

Adeguamenti tecnici sono stati resi necessari anche dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del regolamento (CE) n. 614/2007 riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE +)[7] nonché dalle misure transitorie approvate dall'autorità di bilancio tramite la dichiarazione congiunta adottata nel quadro della procedura di bilancio 2007. Le modifiche riguardano i seguenti articoli / voci di bilancio: 07 01 04 01 e 07 03 07.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO FINANZIARIO, PER RUBRICA

Quadro finanziario Rubrica/sottorubrica | Quadro finanziario 2007 | Bilancio 2007 + BR 1-5/2007 | PPBR 6/2007 | Bilancio 2007 + BR 1-5/2007 + PPBR 6 |

|Stanziamenti di impegno |Stanziamenti di pagamento |Stanziamenti di impegno |Stanziamenti di pagamento |Stanziamenti di impegno |Stanziamenti di pagamento |Stanziamenti di impegno |Stanziamenti di pagamento | | 1. CRESCITA SOSTENIBILE | | | | | | | | | | 1a Competitività per la crescita e l’occupazione |8 918 000 000 | |9 367 547 511 |7 046 794 397 | |-35 500 000 |9 367 547 511 |7 011 294 397 | |1b Coesione per la crescita e l’occupazione |45 487 000 000 | |45 486 784 504 |37 790 265 808 | |-172 195 985 |45 486 784 504 |37 618 069 823 | | Totale | 54 405 000 000 | |54 854 332 015 | 44 837 060 205 | | |54 854 332 015 | 44 629 364 220 | | Margine[8]

| | |50 667 985 | | | |50 667 985 | | | 2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI | | | | | | | | | | di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti |45 759 000 000 | |42 713 661 000 |42 437 641 756 | | |42 713 661 000 |42 437 641 756 | | Totale | 58 351 000 000 | |56 250 230 036 | 54 718 545 736 | | |56 250 230 036 | 54 718 545 736 | | Margine | | |2 100 769 964 | | | |2 100 769 964 | | | 3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA | | | | | | | | | | 3a Libertà, sicurezza e giustizia |637 000 000 | |623 833 000 |473 683 000 | | |623 833 000 |473 683 000 | |3b Cittadinanza | 636 000 000 | |647 603 114 |728 272 766 |+172 195 985 |+172 195 985 |819 799 099 |90 468 751 | | Totale | 1 273 000 000 | |1 271 436 114 | 1 201 955 766 | | |1 443 632 099 | 1 374 151 751 | | Margine[9]

| | |25 934 000 | | | |25 934 000 | | | 4. L’UE COME PARTNER GLOBALE[10] |6 578 000 000 | | 6 812 460 000 | 7 352 746 732 | | | 6 812 460 000 | 7 352 746 732 | | Margine | | | 67 000 | | | | 67 000 | | | 5. AMMINISTRAZIONE[11]

|7 039 000 000 | |6 942 364 030 | 6 942 264 030 | +35 500 000 | +35 500 000 | 6 977 864 030 | 6 977 764 030 | | Margine | | | 172 635 970 | | | | 137 135 970 | | | 6. COMPENSAZIONI | 445 000 000 | |444 646 152 | 444 646 152 | | |444 646 152 | 444 646 152 | | Margine | | | 353 848 | | | | 353 848 | | | TOTALE | 128 091 000 000 | 123 790 000 000 | 126 575 468 347 | 115 497 218 621 | +207 695 985 | +0 |126 783 164 932 | 115 497 218 621 | | Margine | | |2 350 428 767 | 8 368 781 379 | | |2 314 928 767 | 8 368 781 379 | |

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[2] GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

[3] GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

[4] GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

[5] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

[6] GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

[7] GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

[8] Nel calcolo del margine per la rubrica 1a non è incluso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

[9] L'importo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è iscritto in bilancio oltre i limiti delle pertinenti rubriche come previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (GU C 139 del 14.6.2006).

[10] Nel margine 2007 per la rubrica 4 non si tiene conto degli stanziamenti attribuiti alla riserva per gli aiuti urgenti (234,5 milioni di euro).

[11] Nel calcolo del margine al di sotto del massimale per la rubrica 5, si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007-2013, relativa all’importo di 76 milioni di euro per i contributi del personale ai fini pensionistici.