Terza Relazione della Commissione basata sull'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro {SEC(2007)1158} /* COM/2007/0524 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 17.9.2007 COM(2007) 524 definitivo TERZA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE basata sull'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro {SEC(2007)1158} TERZA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE basata sull'articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro 1. OBIETTIVO DELLA DECISIONE QUADRO A llo scopo di assicurare una tutela penale dell'euro rafforzata e armonizzata in tutta l'Unione europea, il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2000/383/GAI[1], relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro. Tale decisione è stata modificata dalla decisione quadro 2001/888/GAI, del 6 dicembre 2001[2], per introdurvi una disposizione riguardante il riconoscimento delle condanne pronunciate dalle giurisdizioni degli Stati membri, così da constatare i casi di recidiva. In seguito alla ratifica della Convenzione di Ginevra del 1929 per la repressione del falso nummario[3], tra i testi di legge degli Stati membri a tale riguardo vi era già un certo grado di omogeneità. L'obiettivo specifico della decisione quadro, in relazione all'euro, consiste nel completare le figure di reato effettivamente previste dagli Stati membri in applicazione della Convenzione del 1929, individuando determinate pratiche illecite che vanno aggiunte al falso nummario propriamente detto. 2. OBIETTIVO DELLA RELAZIONE A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della decisione quadro, la Commissione ha adottato il 13 dicembre 2001 una relazione sull'attuazione di tale decisione[4], presentando nei particolari i vari obblighi previsti in materia di recepimento e il modo in cui gli Stati membri li hanno soddisfatti. Nelle conclusioni sulla suddetta relazione, il Consiglio ha riconosciuto che l'obiettivo della decisione quadro era stato in gran parte conseguito, ma ha chiesto alla Commissione di redigere una seconda relazione, per inserirvi le informazioni supplementari che gli Stati membri dovevano ancora inviare. Il 3 settembre 2003 la Commissione ha adottato la seconda relazione[5]. Nella riunione del 25 e 26 ottobre 2004 il Consiglio ne ha preso atto e, dato l'allargamento dell'Unione europea, ha chiesto alla Commissione di preparare una terza relazione sull'attuazione della decisione quadro, compreso l'articolo 9 bis. Nella presente relazione si descrivono, in base alle conclusioni della seconda relazione, la situazione attuale nei 15 Stati membri per quanto riguarda il recepimento della decisione quadro e la situazione giuridica a tale riguardo nei 12 nuovi Stati membri. Infine, vi si valuta particolareggiatamente l'attuazione della decisione quadro da parte dei 27 Stati membri. La Commissione ha inviato questionari, secondo le particolarità constatate nella precedente relazione, a tutti gli Stati membri eccettuata la Germania, che aveva già fornito informazioni. Venti Stati membri hanno trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni con le quali hanno recepito nel loro ordinamento giuridico interno gli obblighi imposti loro dalla decisione quadro. Otto Stati membri (Bulgaria, Irlanda, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Romania e Finlandia) non hanno risposto formalmente alla lettera inviata dalla Commissione. Sono tuttavia pervenute alla Commissione informazioni riguardanti i testi di legge adottati da Bulgaria, Spagna, Italia, Malta e Paesi Bassi. Sebbene le informazioni ricevute dalla Commissione presentino considerevoli differenze sotto il profilo della completezza, la presente relazione è stata redatta in base a tali informazioni, integrandole, ove necessario e possibile, grazie a fonti pubbliche. 3. MISURE NAZIONALI INTESE AD ATTUARE LA DECISIONE QUADRO 3.1. Situazione attuale nel recepimento della decisione quadro nei 15 Stati membri (allegato: tabella 1) 3.1.1. Figure di reato generali: articolo 3 In seguito alla modifica del Codice penale spagnolo, sono soggette a sanzioni tutte le ipotesi di reato menzionate all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della decisione quadro. Inoltre, a norma di una disposizione esplicita riguardante la falsificazione o alterazione di moneta, costituisce reato anche la partecipazione agli atti che si configurano come reato. La legge spagnola prevede espressamente sanzioni in caso di atto fraudolento consistente nella fabbricazione, ricettazione o procacciamento di strumenti e altri oggetti necessari per fabbricare moneta falsa (articolo 3, paragrafo 1, lettera d). 3.1.2. Altre figure di reato: articolo 4 Il Codice penale spagnolo vieta la fabbricazione fraudolenta di moneta senza far esplicito riferimento all'utilizzo di strumenti legali. Il Codice penale francese vieta espressamente la fabbricazione illegale di moneta per mezzo di strumenti o materiali legali ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro. 3.1.3. San zioni: articolo 6 La Svezia e la Finlandia non hanno modificato i loro testi di legge al riguardo. Tali Stati prevedono quindi la pena massima di almeno 8 anni soltanto nel caso di reati gravi. In Spagna, per i fatti che si configurano come reato penale a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della decisione quadro, è prevista una pena da 8 a 12 anni. 3. 1.4. Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni: articoli 8 e 9 In Lussemburgo, Spagna e Austria la legge prevede la responsabilità penale generale delle persone giuridiche per ogni circostanza nella quale uno degli organi che rappresentano persone giuridiche commette un reato previsto e soggetto a sanzione a norma di una legge nazionale. Le sanzioni previste dalla legge austriaca consistono in ammende penali, mentre in Spagna e in Lussemburgo sono previste come sanzioni unicamente la chiusura dell'impresa in via temporanea o definitiva, lo scioglimento della società, la sospensione delle sue attività. Il Portogallo ha inviato una risposta sul suo recepimento della decisione quadro, ma senza fornire informazioni riguardo ai progressi nell'iter del disegno di legge riguardante la responsabilità penale delle persone giuridiche. Infine, secondo la risposta ricevuta dalla Commissione, il Regno Unito non prevede di adottare una legge specifica per introdurre il concetto di responsabilità delle persone giuridiche, dato che il concetto di negligenza figurante nel suo Codice civile gli consente di conformarsi all'articolo 8, paragrafo 2. 3.1.5. Applicazione territoriale: articolo 10 Le autorità del Regno Unito non hanno segnalato progressi del progetto di ordinanza inteso ad attuare la decisione quadro a Gibilterra. 3.2. Situazione attuale nel recepimento della decisione quadro nei 12 Stati membri che hanno aderito nel 2004 e nel 2007 3. 2.1. Ratifica della Convenzione del 1929: articolo 2 (allegato: tabella 2) Otto Stati membri (Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria Polonia e Slovacchia) hanno informato di essere già parti contraenti della Convenzione di Ginevra. Secondo le informazioni raccolte dai servizi della Commissione, anche la Bulgaria e la Romania hanno ratificato la Convenzione di Ginevra, mentre la Slovenia sta provvedendo in tal senso. Malta non ha fornito nessuna informazione al riguardo. 3. 2.2. Figure di reato generali: articolo 3 (tabella 3) Il disposto dell'articolo 3 della decisione quadro, riguardante gli elementi costitutivi di reati penali, è stato recepito in generale nel diritto nazionale dei dodici Stati membri. In particolare, i testi di legge di cinque Stati membri (Bulgaria, Cipro, Lettonia, Ungheria e Slovacchia) menzionano espressamente tutti gli elementi che costituiscono oggettivamente e soggettivamente (elemento intenzionale) le figure di reato indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d). I testi di legge degli altri Stati membri comportano alcune eccezioni. La legge lituana menziona non la "immissione in circolazione" ma soltanto la "vendita" di moneta falsa o alterata. In sette Stati membri (Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania e Slovenia) la legge non menziona espressamente l'importazione, l'esportazione e il procacciamento di moneta falsa o alterata allo scopo d'immetterla in circolazione. Le sanzioni per tali atti sono previste nella Repubblica Ceca e in Polonia configurando esplicitamente come reato il trasporto, e in Lituania, Malta e Romania configurando esplicitamente come reato il possesso. In Estonia e in Polonia non sono previste esplicitamente sanzioni per il fatto fraudolento consistente nella fabbricazione, ricettazione o procacciamento degli strumenti e altri oggetti necessari per fabbricare moneta falsa (articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Undici Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia) hanno informato che l'istigazione a commettere e il tentativo di commettere gli atti definiti all'articolo 3, paragrafo 1, e la partecipazione a tali atti, sono configurati come reati soggetti a sanzioni nelle disposizioni figuranti nella parte generale del rispettivo Codice penale. Inoltre, il diritto polacco prevede una disposizione specifica per quanto riguarda l'assistenza e la copertura di chi commette i reati indicati al paragrafo 1. Malta non ha fornito nessuna informazione a tale riguardo. 3. 2.3. Altre figure di reato: articolo 4 (allegato: tabella 4) Il disposto dell'articolo 4, che rende soggetta a sanzioni penali la fabbricazione illegale di moneta per mezzo di strumenti o materiali legali, è stato recepito nel diritto di sette Stati membri. In particolare, tre Stati membri (Bulgaria, Cipro e Lituania) si conformano a tale articolo mediante una disposizione esplicita introdotta nel loro diritto penale, la quale configura come reato penale la fabbricazione di monete cartacee o metalliche utilizzando strumenti legali in violazione dei diritti e delle condizioni di emissione. Sei Stati membri (Repubblica Ceca, Lettonia, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) si conformano a tale articolo vietando la fabbricazione fraudolenta di moneta, senza far riferimento ai mezzi utilizzati o distinzione tra essi. Le autorità di tre Stati membri (Estonia, Ungheria e Romania) non hanno fornito informazioni su questo punto. 3. 2.4. Moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione: articolo 5 (allegato: tabella 4) Nei testi di legge di sette Stati membri (Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia), il concetto di moneta falsificata o alterata comprende espressamente le monete cartacee o metalliche che, sebbene destinate ad essere immesse in circolazione, non sono ancora state emesse. Nella Repubblica Ceca è stata prevista una disposizione specifica in tal senso nella proposta di modifica del Codice penale. Tuttavia, non è stata fornita nessuna informazione riguardo all'adozione di tale modifica. Le autorità slovene hanno informato che la configurazione di reato di cui all'articolo 5 della decisione quadro è effettiva a norma dell'articolo 217 del Codice penale, riguardante la frode. Le autorità della Bulgaria, dell'Estonia e della Romania non hanno fornito informazioni su questo punto. 3. 2.5. Sanzioni: articolo 6 (allegato: tabella 5) Undici Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia) hanno previsto pene carcerarie di durata massima superiore a 8 anni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione quadro. In Lituania, tuttavia, la pena massima di almeno 8 anni (10 anni in questo caso specifico) è prevista soltanto per reati aventi come oggetto "grandi quantitativi" o "grandi valori". La legge ungherese riserva la pena massima di oltre 8 anni alla fabbricazione fraudolenta di moneta cartacea, mentre nel caso della moneta metallica tale reato è considerato meno grave e passibile quindi di pena carceraria della durata massima di 5 anni. Infine, la durata massima della pena carceraria prevista in Estonia per il falso nummario è di 6 anni soltanto in caso di recidiva oppure di falso nummario "su grande scala". Tutti e dodici gli Stati membri hanno previsto sanzioni per i reati effettivamente compiuti, raggruppando le diverse figure di reato come indicato nella decisione quadro. Otto Stati membri (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria Romania, Slovenia e Slovacchia) hanno previsto circostanze aggravanti in caso di reati aventi come oggetto un importo ingente oppure di reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale. Sette Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) hanno previsto sanzioni specifiche più lievi nel caso che la moneta falsa o alterata sia reimmessa in circolazione dopo averla ricevuta come autentica. Questa scelta può giustificarsi con il principio della proporzionalità delle sanzioni. Infine, tutti gli Stati membri hanno informato che, per tali reati, l'estradizione è possibile. 3. 2.6. Competenza giurisdizionale: articolo 7 Dieci Stati membri (Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) hanno recepito l'obbligo derivante da tale disposizione. Nessuna informazione è invece disponibile su questo punto per tre Stati membri (Bulgaria, Malta e Romania). 3. 2.7. Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni: articoli 8 e 9 (allegato: tabella 6) Sette Stati membri hanno recepito il disposto degli articoli 8 e 9 della decisione quadro. In particolare, tre Stati membri (Ungheria, Polonia e Slovenia) hanno introdotto la responsabilità penale generale delle persone giuridiche per ogni circostanza nella quale uno degli organi che rappresentano persone giuridiche commette un reato previsto e soggetto a sanzione a norma di una legge nazionale, quale il Codice penale. Quattro Stati membri (Estonia, Cipro, Lettonia e Lituania) hanno introdotto la responsabilità penale delle persone giuridiche per quanto riguarda specificamente i reati in materia di falso nummario. Come sanzione, in cinque Stati membri (Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania e Polonia) sono previste ammende penali, decadenza dai diritti e scioglimento della società. L'Ungheria e la Slovenia non hanno segnalato le sanzioni da esse previste. Infine, le autorità della Repubblica Ceca e della Slovacchia hanno informato della prossima adozione di un disegno di legge riguardante la responsabilità penale delle persone giuridiche per una serie di atti configurati come reati nel Codice penale. Le autorità della Bulgaria, di Malta e della Romania non hanno inviato informazioni pertinenti su questo punto. 3. 3. Situazione attuale nel recepimento della decisione quadro nei 27 Stati membri in materia di recidiva: articolo 9 bis Il disposto dell'articolo 9 bis, riguardante il riconoscimento delle condanne definitive pronunciate dalle giurisdizioni degli altri Stati membri allo scopo di constatare i casi di recidiva, è stato recepito in generale da diciannove Stati membri. In particolare, cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Cipro e Paesi Bassi) prevedono esplicitamente il riconoscimento delle condanne pronunciate dalle giurisdizioni degli altri Stati membri in materia di falso nummario, allo scopo di constatare i casi di recidiva che comportano l'inasprimento delle sanzioni. In otto Stati membri (Repubblica Ceca, Danimarca, Grecia, Italia, Ungheria, Austria, Portogallo e Slovacchia), una disposizione figurante nella parte generale del Codice penale, che si applica quindi a tutti i reati, comporta il riconoscimento esplicito delle condanne pronunciate all'estero. I testi di legge di cinque Stati membri (Germania, Lettonia, Lituania, Slovenia e Svezia) menzionano esplicitamente non le condanne pronunciate all'estero, ma in generale il passato della persona condannata, senza distinzioni specifiche, così da comprendere tutte le eventuali condanne. Le autorità tedesche hanno allegato alla loro risposte una serie di decisioni di corti e tribunali tedeschi, quale giurisprudenza a favore della loro interpretazione. Le autorità dell'Estonia hanno informato che si tiene conto delle condanne pronunciate dalle giurisdizioni degli altri Stati membri, ma non hanno fornito altri particolari né il testo degli atti legislativi al riguardo. Le autorità del Lussemburgo e della Polonia hanno segnalato che questa disposizione non è ancora stata recepita. Infine, sei Stati membri (Bulgaria, Irlanda, Malta, Romania, Finlandia e Regno Unito) non hanno fornito informazioni pertinenti. 4. V ALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE 4.1. Ratifica della Convenzione del 1929: articolo 2 Secondo le conclusioni della seconda relazione, in totale 25 Stati membri hanno aderito alla Convenzione del 1929. 4.2. Figure di reato generali: articolo 3 Tenuto conto anche delle conclusioni della seconda relazione, si constata che in totale 27 Stati membri hanno adottato testi di legge per recepire espressamente gli elementi costitutivi del concetto generale di falsificazione o alterazione di moneta, quale è definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b). Si può quindi ritenere assicurato l'effetto utile della decisione quadro. Tuttavia, in Lituania è configurata come reato penale la "vendita", concetto più ristretto della "immissione in circolazione fraudolenta di monete false o falsificate". Si può ritenere peraltro che tale limitazione non abbia conseguenze pratiche, poiché la reimmissione in circolazione di moneta ricevuta come autentica costituisce un reato a sé stante. Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), la Repubblica Ceca e la Polonia configurano come reato il trasporto che, essendo un concetto più generale, include i concetti specifici d'importazione e di esportazione. In Lituania, Malta e Romania è configurato come reato soggetto a sanzione il possesso ai fini dell'immissione in circolazione, il che, per necessità logica, comprende l'importazione e l'esportazione. In tal senso, l'effetto utile della decisione quadro è assicurato. Per quanto riguarda invece l'ordinamento giuridico di altri due Stati membri (Estonia e Slovenia), si deve constatare che le autorità nazionali non hanno recepito l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Tenuto conto anche delle conclusioni della seconda relazione, si constata che ormai 25 Stati membri hanno recepito correttamente il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), riguardante i reati correlati a procedure intese per loro natura alla fabbricazione o all'alterazione di moneta. In Estonia e in Polonia non è prevista nessuna disposizione relativa a questi atti preparatori, il che significa che non si è proceduto al recepimento. Considerate anche le conclusioni della seconda relazione, si constata che ormai 26 Stati membri hanno messo in vigore, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione quadro, disposizioni generali riguardanti la partecipazione e l'istigazione agli atti suddetti e il tentativo di perpetrarli. 4.3. Altre figure di reato: articolo 4 Tenuto conto delle conclusioni della seconda relazione, 23 Stati membri prevedono sanzioni per la fabbricazione illegale di moneta per mezzo di strumenti legali, ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro. Tuttavia, numerosi Stati membri si conformano a tale articolo vietando la fabbricazione fraudolenta di moneta, senza far riferimento ai mezzi utilizzati né distinzione tra essi. È auspicabile che tutti gli Stati membri adottino disposizioni esplicite che configurino come reato la fabbricazione fraudolenta di moneta mediante l'utilizzo di strumenti legali. In effetti, il reato di cui all'articolo 4 può essere commesso soltanto da agenti delle autorità nazionali aventi il diritto di utilizzare gli strumenti legali: quindi, secondo alcuni ordinamenti giuridici, simili atti potrebbero essere qualificati anche come abuso dell'autorità conferita ai pubblici dipendenti, avente le caratteristiche di " delictum proprium ", ossia di un reato che può essere commesso soltanto da una categoria di soggetti. Poiché si tratta di un reato molto diverso dal falso nummario, possono essere diverse anche le sanzioni previste. Sebbene la formulazione non differenziata delle disposizioni nazionali sia considerata soddisfacente nel valutare il recepimento dell'articolo 4 della decisione quadro, l'esigenza di chiarezza del diritto imporrebbe di prevedere a livello nazionale esplicite figure di reato. 4.4. Moneta non ancora emessa ma destinata ad essere immessa in circolazione: articolo 5 Lo scopo perseguito da tale disposizione consiste nel definire l'elemento oggettivo della falsificazione, così da comprendere la moneta non ancora emessa. Se si qualificano tali atti in altro modo (nella legge slovena), si priva la disposizione del suo effetto utile. In totale, 22 Stati membri dispongono ormai di disposizioni giuridiche conformi all'articolo 5, lettera b) della decisione quadro. 4.5. Sanzioni: articolo 6 Tenuto conto anche delle conclusioni della seconda relazione, in totale 26 Stati membri si conformano all'articolo 6, paragrafo 2, a norma del quale i reati di fabbricazione o alterazione di moneta previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) devono essere passibili di pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a 8 anni. I testi di legge della Lituania, della Finlandia e della Svezia, pur aggiungendo un criterio restrittivo (la gravità del reato) per l'applicazione del massimo della pena, non riducono l'effettività dell'articolo 6 della decisione quadro. Di fatto, le competenti giurisdizioni nazionali irrogheranno la pena massima soltanto in caso di reato grave. Senza constatare che in questo caso specifico non si sia proceduto al recepimento, si deve osservare che secondo tali disposizioni giuridiche la condanna al massimo della pena potrebbe sembrare un caso eccezionale. Le legislazioni dell'Estonia e dell'Ungheria, che prevedono la pena massima (nel caso della moneta metallica) rispettivamente di 6 anni e di 5 anni non corrispondono ai criteri della decisione quadro. A parte queste eccezioni riguardanti il massimo della pena, si constata che 27 Stati membri hanno previsto nel loro diritto nazionale che le figure di reato indicate nella decisione quadro saranno passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 4.6. Competenza: articolo 7 In totale 24 Stati membri si conformano all'articolo 7. 4.7. Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni: articoli 8 e 9 Tenuto conto anche delle conclusioni della seconda relazione, 20 Stati membri si conformano globalmente alle disposizioni riguardanti la responsabilità delle persone giuridiche. La Repubblica Ceca, il Portogallo e la Slovacchia non hanno adottato le misure necessarie per conformarsi agli articoli 8 e 9 della decisione quadro. Il Regno Unito non ha modificato le sue disposizioni giuridiche, sebbene esse non siano conformi all'obbligo di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche. Di fatto, il principio di colpevolezza previsto nel diritto civile potrebbe giustificare il pagamento di un risarcimento alla parte civile che intenta un'azione legale, il che tuttavia non costituisce una sanzione ai sensi degli articoli 8 e 9 della decisione quadro. Inoltre, la fabbricazione fraudolenta di moneta nuoce all'interesse generale e, nella maggior parte di casi, non lede un interesse privato. Per quanto riguarda le sanzioni, la Spagna e il Lussemburgo non hanno previsto ammende, che invece sono necessarie a norma dell'articolo 9. Questi Stati, infatti, hanno previsto sanzioni che ai sensi della decisione quadro sono suppletive, ossia la sospensione o lo scioglimento della persona giuridica. 4.8. Recidiva: articolo 9 bis In Grecia si tiene conto delle condanne estere se queste ammontano a tre e se la pena è stata scontata, anche solo in parte, all'estero. Queste condizioni non sono compatibili con lo scopo perseguito dalla decisione quadro, poiché rendono la constatazione della recidiva molto più ristretta rispetto a quanto previsto dall'articolo 9 bis. Nella loro risposta le autorità greche hanno informato che si sta procedendo alla modifica degli articoli a tale riguardo, così da conformarsi all'articolo 9 bis. Per quanto riguarda i testi di legge degli Stati membri che si riferiscono in generale al passato, senza distinzione, della persona condannata, si deve osservare che tali disposizioni giuridiche non sono in contraddizione con gli imperativi della decisione quadro. Tuttavia, si avrebbe una maggiore certezza del diritto (elemento che viene preso in considerazione per valutare l'effettivo recepimento) se i testi di legge di tali Stati membri fossero modificati così da menzionare espressamente le condanne come costitutive di recidiva. Infatti l'assenza di un riferimento esplicito alla condanna pronunciata dal tribunale di un altro Stato membro potrebbe portare, in pratica, a non tener conto di tali condanne. 5. CONCLUSIONI 5.1. Conclusioni generali Il recepimento delle disposizioni della decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, è considerato complessivamente soddisfacente, nonostante alcuni casi di carenza di recepimento. In effetti, le figure di reato e le sanzioni della decisione quadro sono state introdotte nel diritto nazionale degli Stati membri. In tal modo si è stabilita la tutela dell'euro al livello di effettività e di efficacia richiesto dalla decisione quadro. Questa ha dunque conseguito il suo obiettivo. Per la sua attuazione integrale mancano soltanto alcune misure nazionali. 5.2. Conclusioni specifiche Più precisamente, la decisione quadro ha conseguito i suoi obiettivi in particolare sui punti più importanti. Gli atti fraudolenti di fabbricare o alterare moneta e d'immetterla in circolazione si configurano come reati nell'ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri. Anche per l'importazione, l'esportazione e il trasporto di moneta falsa o alterata sono previste esplicitamente sanzioni nella maggior parte dei testi di legge. Alcuni ordinamenti giuridici configurano tali atti come reati mediante il concetto di trasporto o di possesso. Le sanzioni penali previste per i comportamenti configurati come reati, pur essendo eterogenee, corrispondono ai criteri stabiliti dalla decisione quadro, tranne che in due Stati membri. Inoltre, la maggioranza degli Stati membri ha sancito il principio della responsabilità delle persone giuridiche. Infine, secondo la legge della maggior parte degli Stati membri si tiene conto delle condanne definitive pronunciate dalle giurisdizioni degli altri Stati membri, per constatare i casi di recidiva. Nonostante questa conclusione generale soddisfacente, le disposizioni della decisione quadro non sono introdotte integralmente nell'ordinamento giuridico di tutti gli Stati membri: in alcuni casi precisi non si è proceduto al recepimento. Per il recepimento completo della decisione quadro è necessario che al diritto nazionale degli Stati membri siano apportate le modifiche indicate qui di seguito. Le modifiche necessarie sono presentate seguendo la numerazione delle disposizioni della decisione quadro. Articolo 2 La Slovenia deve ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario conclusa a Ginevra il 20 aprile 1929. Articolo 3 L'Estonia e la Slovenia devono configurare come reato il trasporto, l'importazione e l'esportazione di moneta falsa o alterata. L'Estonia e la Polonia devono configurare come reato l'atto fraudolento di fabbricare e di ricevere o procacciarsi gli strumenti per la fabbricazione di moneta falsa. Articolo 4 La Spagna deve configurare come reato la fabbricazione illegale di moneta per mezzo di strumenti o materiali legali. Articolo 5 La Repubblica Ceca e la Slovenia devono configurare come reato la falsificazione di moneta non ancora emessa ma destinata a essere immessa in circolazione. Articolo 6 L'Ungheria deve prevedere una pena carceraria della durata massima di almeno 8 anni anche in caso di falsificazione o alterazione di moneta metallica. L'Estonia deve prevedere una pena carceraria della durata massima di almeno 8 anni, indipendentemente dai casi di recidiva oppure di falsificazione o alterazione su grande scala. Articoli 8 e 9 Le autorità della Repubblica Ceca, della Slovacchia e del Regno Unito devono adottare le misure necessarie per sancire la responsabilità delle persone giuridiche, così da conformarsi agli articoli 8 e 9 della decisione quadro. In Spagna e in Lussemburgo si devono prevedere sanzioni anche in forma di ammenda in caso di responsabilità delle persone giuridiche. Articolo 9 bis In Grecia, in Lussemburgo e in Polonia si deve prevedere, come costitutivo di recidiva, il riconoscimento delle condanne pronunciate dalle giurisdizioni degli altri Stati membri. 5.3. Comunicazione delle informazioni complementari Le autorità dei seguenti Stati membri dovranno trasmettere ai servizi della Commissione le informazioni relative ai punti indicati qui di seguito. Bulgaria Configurazione come reato della falsificazione di moneta non emessa (articolo 5), responsabilità delle persone giuridiche (articoli 8 e 9) e recidiva internazionale (articolo 9 bis). Estonia Configurazione come reato della fabbricazione illegale di moneta per mezzo di strumenti legali (articolo 4) e configurazione come reato della falsificazione di moneta non emessa (articolo 5). Irlanda Recidiva internazionale (articolo 9 bis). Ungheria Configurazione come reato della falsificazione di moneta non emessa (articolo 5). Malta Ratifica della Convenzione de Ginevra, competenza delle giurisdizioni nazionali a norma dell'articolo 7, responsabilità delle persone giuridiche (articoli 8 e 9) e recidiva internazionale (articolo 9 bis). Portogallo Responsabilità delle persone giuridiche (articoli 8 e 9). Romania Configurazione come reato della fabbricazione illegale di moneta per mezzo di strumenti legali (articolo 4), configurazione come reato della falsificazione di moneta non emessa (articolo 5), responsabilità delle persone giuridiche (articoli 8 e 9) e recidiva internazionale (articolo 9 bis). Finlandia Recidiva internazionale (articolo 9 bis). Le autorità del Regno Unito devono informare i servizi della Commissione riguardo alla recidiva internazionale (articolo 9 bis) e all'attuazione della decisione quadro a Gibilterra. [1] Decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140 del 14 giugno 2000, pag. 1). [2] Decisione quadro del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 329 del 14 dicembre 2001, pag. 3). [3] Secondo l'articolo 23 della Convenzione del 1929, la sua ratifica da parte di uno Stato implica che il diritto e l'organizzazione amministrativa di tale Stato siano conformi alle norme della Convenzione. [4] COM(2001) 771 def. [5] COM(2003) 532 def.