52007DC0448

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Relazioni degli Stati membri sui comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca individuati nel 2005 /* COM/2007/0448 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.7.2007

COM(2007) 448 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazioni degli Stati membri sui comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca individuati nel 2005

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazioni degli Stati membri sui comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca individuati nel 2005

1. INTRODUZIONE

Al fine di aumentare la trasparenza su come gli Stati membri adempiono agli obblighi che incombono loro con riguardo all'applicazione della normativa comunitaria, il regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio[1] ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione quante infrazioni "gravi" sono state individuate e le relative sanzioni comminate. A tale scopo il suddetto regolamento ha stabilito un elenco di 19 violazioni alla normativa comunitaria ritenute particolarmente gravi. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che siano prese adeguate misure contro le persone fisiche o giuridiche che violano le norme della politica comune della pesca[2].I comportamenti elencati si riferiscono ai principali obblighi imposti dalle norme comunitarie in materia di conservazione degli stock nonché di controllo e commercializzazione dei prodotti ittici.

La procedura relativa alla trasmissione di tali informazioni alla Commissione è stabilita dal regolamento (CE) n. 2740/1999 della Commissione[3]. I dati inviati con mezzi elettronici dovrebbero consentire di paragonare l'efficacia dell'attuazione delle norme della politica comune della pesca nei diversi Stati membri. Oltre all'obiettivo di aumentare la trasparenza, lo scopo ultimo del legislatore è di raggiungere progressivamente un'effettiva parità di condizioni tra i pescatori che, rassicurati sul fatto che le norme sono applicate nello stesso modo in tutta la Comunità europea, dovrebbero avere maggior fiducia nelle autorità di controllo e conformarsi alle norme comunitarie in materia di conservazione delle risorse di pesca.

La presente comunicazione riguarda i casi di comportamenti che hanno gravemente violato le norme della PCP e per i quali nel 2005 un'autorità nazionale ha costituito un fascicolo. Si tratta della sesta comunicazione in questa materia. La Commissione ha presentato i principali dati relativi al 2000 nella Comunicazione del 12 novembre 2001[4], al 2001 nella Comunicazione del 5 dicembre 2002[5], al 2002 nella Comunicazione del 15 dicembre 2003[6], al 2003 nella Comunicazione del 30 maggio 2005[7] e al 2004 nella Comunicazione del 14 luglio 2006[8].

2. COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL 2005

Il regolamento (CE) n. 2740/1999 del Consiglio stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati relativi ai comportamenti che hanno violato gravemente le norme previste dalla politica comune della pesca. I dati sono trasmessi per via elettronica. Sulla base di questi dati i servizi della Commissione compilano le tabelle allegate alla comunicazione, il cui scopo è evidenziare gli aspetti più interessanti presentati dalle comunicazioni degli Stati membri.

È importante sottolineare che si tratta di dati forniti dagli Stati membri. Essi hanno la possibilità di verificare le cifre prima che la Commissione elabori la versione definitiva della Comunicazione.

3. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI

Poiché non è facile interpretare i dati raccolti, che consistono esclusivamente in cifre e talvolta possono essere in qualche misura fuorvianti, la Commissione ha invitato gli Stati membri a fornire informazioni supplementari da essi ritenute utili per facilitarne l'analisi.Alcuni Stati membri hanno fornito informazioni supplementari. Gli aspetti più importanti possono essere riassunti come segue:

- le procedure (tanto amministrative quanto penali) avviate per sanzionare le infrazioni alle norme della PCP sono generalmente lunghe e richiedono in media 8 – 12 mesi per l'intero iter procedurale. Le procedure penali sono in genere le più lunghe (Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Finlandia applicano soltanto procedure penali);

- sono state trasmesse poche informazioni sulle specie più colpite dalle infrazioni gravi: si tratta in genere di quelle per le quali già esistono piani di ricostituzione o disposizioni nazionali restrittive e di quelle che hanno un elevato valore commerciale (ossia merluzzo, aringa, rana pescatrice, rombo, platessa, spigola, cappasanta, …) nonché sulle zone in cui sono state commesse infrazioni gravi;

- sembra che la maggior parte delle infrazioni sia constatata dagli Stati membri all'interno della loro zona economica esclusiva (ZEE), come è logico, ma al momento la Commissione non è in grado di specificare le zone CIEM in cui l'infrazione è stata commessa in quanto le comunicazioni nazionali generalmente non contengono questi particolari.

Allo scopo di ampliare la portata di questo strumento, la presente comunicazione comprende per la prima volta un riferimento alla normativa nazionale e alle migliori pratiche. Fra i casi più recenti di adozione di nuovi strumenti giuridici per l'attuazione delle norme in materia di pesca vale la pena ricordare:

- l'Irlanda ha emanato il 4 aprile 2006 il Sea Fisheries and Maritime Jurisdiction Act 2006 per aggiornare la regolamentazione nazionale di controllo della pesca marittima e garantire il rispetto degli obblighi di controllo previsti dalla politica comune della pesca. Tale legge aumenta le sanzioni per le infrazioni commesse nell'ambito della pesca;

- la Francia ha espresso l'intenzione di modificare entro breve il regime di controllo applicabile alla PCP per rendere più efficaci le sanzioni; alcune misure amministrative sono già state adottate a tal fine nel 2005;

- il Regno Unito ha completato le misure di controllo nel settembre 2005 introducendo un nuovo regime per la registrazione dei primi acquirenti. Inoltre la Scottish Fisheries Protection Agency (Agenzia scozzese per la protezione della pesca) ha raggiunto un accordo con il Crown Office Prosecution Service (Ufficio della pubblica accusa) secondo il quale i casi potranno essere presentati al Procurator Fiscal , che può comminare una sanzione fiscale; questi casi non sono portati dinanzi a un tribunale, ma sono oggetto di una procedura amministrativa;

- la Spagna ha adottato nel 2005 un atto amministrativo che stabilisce i criteri dettagliati delle sanzioni amministrative da irrogare in caso di violazione delle disposizioni vigenti nel settore della pesca;

- il Portogallo ha adottato degli orientamenti intesi a migliorare le ispezioni e i provvedimenti adottati a seguito di infrazioni;

- la Svezia ha annunciato una modifica al proprio regime di sanzioni che consentirebbe alle autorità competenti di fissare sanzioni amministrative (sequestri, ritiro di licenze) una volta che il tribunale abbia dichiarato il trasgressore colpevole di una grave violazione delle norme in materia di pesca.

4. RAPPORTO FRA NUMERO DI INFRAZIONI GRAVI E NUMERO DI PESCHERECCI IN CIASCUNO STATO MEMBRO

Nella tabella che segue sono indicati, per ogni Stato membro, il numero di navi iscritte nello schedario delle navi da pesca al 31 dicembre 2005 e il numero totale di infrazioni gravi constatate e comunicate dallo Stato membro per navi battenti (esclusivamente) la propria bandiera. Anche se le conclusioni tratte da un confronto fra gli Stati membri basato unicamente su tali dati sarebbero inesatte, in quanto le infrazioni non sono sempre commesse dai pescatori, ma anche da altri operatori economici, sembra tuttavia che, per la maggior parte degli Stati membri, il numero di violazioni individuate rispetto alle dimensioni della flotta metta in evidenza gli scarsi risultati delle attività di controllo o addirittura l'assenza di controllo in alcuni di essi.

Stato membro | Numero di navi | Infrazioni gravi |

Belgio | 121 | 22 |

Danimarca | 3269 | 361 |

Germania | 2121 | 96 |

Grecia | 18279 | 377 |

Estonia | 1045 | 19 |

Spagna | 13684 | 2949 |

Francia | 7859 | 864 |

Irlanda | 1415 | 109 |

Italia | 14426 | 3280 |

Cipro | 886 | 9 |

Lettonia | 928 | 132 |

Lituania | 271 | 3 |

Malta | 1420 | 3 |

Paesi Bassi | 828 | 117 |

Polonia | 974 | 105 |

Portogallo | 9186 | 761 |

Slovenia | 173 | 13 |

Finlandia | 3267 | 25 |

Svezia | 1639 | 53 |

Regno Unito | 6766 | 234 |

5. COMUNICAZIONI PRESENTATE DAGLI STATI MEMBRI

I casi di infrazioni gravi comunicati dagli Stati membri sono complessivamente 10 443 e riguardano tutti i tipi di inadempimenti compresi nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio. Il numero è dell'8,11% più alto rispetto al 2004: è così confermata la tendenza ad un aumento del numero di infrazioni constatate, anche se occorre tener ugualmente conto dell'allargamento dell'Unione europea. Più precisamente, gli Stati membri hanno rilevato 783 infrazioni in più rispetto al 2004, mentre la flotta è aumentata di 5 697 unità dall'adesione del 2004. Per facilitare il confronto va ricordato che il numero di infrazioni gravi constatate negli anni precedenti era di 7 298 nel 2000, 8 139 nel 2001, 6 756 nel 2002, 9 502 nel 2003 e 9 660 nel 2004.Occorre inoltre notare che le comunicazioni relative al 2005 di alcuni Stati membri presentavano un aumento o un calo significativo e non giustificato del numero di casi rilevati in confronto ai dati dell'anno precedente. Questo può essere dovuto almeno in parte al fatto che, come già sottolineato nelle comunicazioni precedenti, le violazioni di altre norme rispetto a quelle della PCP e/o le violazioni correlate ad attività svolte in acque interne o durante la pesca ricreativa possono o meno essere comprese, a seconda degli orientamenti nazionali, nel numero di infrazioni riscontrate.

Gli aspetti più importanti delle tabelle allegate possono essere sintetizzati come segue.

Il 74% delle violazioni sono state constatate da Spagna, Italia e Portogallo, che sono fra i paesi con il numero più elevato di navi. L'esercizio di attività di pesca non autorizzate riguarda il 23% dei casi, mentre i casi di magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto di prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione si situano in seconda posizione (17%). L'esercizio dell'attività di pesca senza licenza sale al terzo posto (15%). Queste percentuali sono simili a quelle del 2004 ed in effetti la maggior parte delle infrazioni constatate a partire dal 2000 si riferisce a questi tre tipi di comportamento. Pochissimi casi invece (meno del 10%) riguardano altre infrazioni gravi alle norme della PCP. Il numero di casi di manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VSM) è quasi raddoppiato nel 2005 rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, esso sembra ancora relativamente basso quando si considerano le osservazioni formulate dagli ispettori della Commissione.

Nel 2005 un totale di 8 665 procedure si è concluso con una sanzione. Nell'UE esistono ancora differenze rilevanti e inspiegabili per lo stesso tipo di infrazione e l'ammenda media irrogata nell'Unione nello stesso anno a conclusione delle procedure avviate ammonta a 1 548 EUR : questa cifra è meno della metà dell'ammenda media imposta nel 2003 (4 664 EUR) e inferiore all'ammenda imposta nel 2004 (2 272 EUR). Nelle tabelle allegate si riscontra inoltre una diminuzione significativa del numero di licenze ritirate (solo 335 rispetto a 1 226 nel 2004). Solo la Danimarca e la Grecia hanno fatto ricorso a questa penale in più del 10% delle infrazioni sanzionate, mentre la Spagna e la Francia hanno comunicato rispettivamente 1 e 8 ritiri.

Va infine osservato che l'importo versato dal settore della pesca a seguito delle ammende finanziarie inflitte nel 2005 (10,8 milioni di EUR) rimane piuttosto irrilevante in quanto rappresenta solo lo 0,17% del valore degli sbarchi nel 2004.

6. OSSERVAZIONI GENERALI SULLE COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

La Commissione sottolinea nuovamente la difficoltà di interpretare i dati riportati nelle tabelle senza alcuna indicazione da parte degli Stati membri e conclude che la situazione non è sostanzialmente migliorata rispetto all'anno precedente.Motivo di particolare preoccupazione è il fatto che il livello inadeguato delle sanzioni imposte nella maggioranza dei casi constatati nonché la scarsa probabilità di essere scoperti e perseguiti dalle autorità di controllo possono convincere i pescatori che i benefici economici che possono derivare dalla violazione delle norme siano superiori al rischio. A causa del livello insufficiente delle ammende il settore della pesca può considerare i pagamenti imposti a seguito di infrazioni alle norme della PCP come un normale costo di funzionamento delle imprese e non una sollecitazione a rispettare tali norme.

La Commissione invita nuovamente gli Stati membri ad assicurare un sistema di sanzioni che abbia un effetto deterrente e a modificare opportunamente la loro legislazione in modo che le sanzioni siano dissuasive. Al riguardo essa propone che, di norma, il valore delle catture a bordo debba essere preso in considerazione dall'autorità per il calcolo della penale. Inoltre, benché gli Stati membri siano liberi di adottare le procedure che ritengono più opportune, la Commissione desidera ribadire la propria opinione sul fatto che le sanzioni amministrative, come la sospensione dell'autorizzazione a pescare o a svolgere un'attività professionale, sono estremamente efficaci per aumentare il rispetto delle norme della PCP, in quanto esse possono essere applicate in tempi brevi e hanno un effetto immediato. La Commissione ha notato che alcuni Stati membri hanno introdotto questa misura, che in precedenza non era prevista nel loro sistema giuridico, e deplora che la maggior parte degli Stati membri tenda a fare scarso ricorso a provvedimenti di questo tipo, almeno quando un'infrazione sia così grave da giustificare l'avvio di una procedura penale.

7. INFRAZIONI CONSTATATE NELL'AMBITO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA (ORP)

Diverse ORP hanno istituito o sono sul punto di adottare regimi di controllo che prevedono la registrazione delle infrazioni. Tali regimi sono ad esempio già previsti nel quadro dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Le ORP hanno redatto propri elenchi di violazioni "gravi" delle norme adottate a fini di conservazione. Queste infrazioni non sono riportate come tali nel contesto della presente comunicazione, ma la Commissione suppone che le infrazioni alle norme della PCP commesse da navi operanti nell'ambito delle precitate ORP siano comprese fra i casi notificati alla Commissione ai fini della presente comunicazione.

È opportuno ricordare a questo punto che la Comunità europea invia a dette organizzazioni una relazione annuale sulle infrazioni che le autorità nazionali di controllo hanno constatato e notificato ai servizi della Commissione. Non è tuttavia possibile confrontare i dati trasmessi alle ORP con quelli che figurano negli allegati della presente comunicazione, in quanto i tipi di infrazione non sono gli stessi.

Nel quadro delle ORP risulta che nel 2005 siano state constatate 11 infrazioni presunte (cioè contestate) per quanto riguarda le navi comunitarie nella zona NEAFC. Nessuna infrazione da parte di navi comunitarie è stata invece rilevata nella zona ICCAT. Quanto alla zona NAFO, 10 infrazioni presunte da parte di navi comunitarie sono state notificate da altre parti contraenti. Questo dato deve ancora essere confermato dalla NAFO.

A fini di trasparenza la Commissione avrebbe desiderato confrontare il numero di infrazioni gravi commesse da navi comunitarie e constatate in zone di competenza delle ORP con il numero di infrazioni gravi commesse da altre parti contraenti nelle stesse zone. Per poter effettuare progressi in questo campo occorrerà tuttavia che le ORP adeguino la loro politica in materia di pubblicazione delle statistiche sulle infrazioni gravi rilevate nelle loro zone di competenza.

8. PROSPETTIVE

La Commissione rimane del parere che la presente comunicazione possa costituire uno strumento utile per confrontare i risultati ottenuti dagli Stati membri nel garantire il rispetto delle norme della PCP. La maggior parte degli Stati membri condivide tale parere.L'importanza della pubblicazione annuale della comunicazione sulle "infrazioni gravi" sarà valutata nell'ambito dell'esigenza di assicurare parità di condizioni fra tutti gli Stati membri, come è stato deciso in occasione della riforma della PCP nel 2002. È opinione comune che, per migliorare l'applicazione della normativa, sia fondamentale garantire piena trasparenza sulle sanzioni applicate dagli Stati membri per infrazioni alle norme della PCP. L'esperienza acquisita dal 2000 al 2005 con le comunicazioni sulle infrazioni "gravi" ha tuttavia dimostrato chiaramente che tale miglioramento non sarà possibile senza importanti adeguamenti dei testi giuridici comunitari e delle procedure nazionali.

Per quanto riguarda i testi giuridici, la Commissione, tenendo fede all'impegno già espresso nelle comunicazioni precedenti di migliorare il contenuto del documento, ha tenuto consultazioni con gli Stati membri per raccogliere i loro suggerimenti. Dal dibattito è emerso che una questione fondamentale riguarda la definizione dei comportamenti che violano gravemente le norme della PCP: l'impressione generale è che occorra precisare maggiormente i diversi tipi elencati nei testi giuridici comunitari se si vuole che le interpretazioni degli Stati membri non risultino discordanti.

Al fine di risolvere tale questione, il 31 maggio 2006 la Commissione ha sottoposto all'esame del gruppo di esperti sul controllo della pesca alcune indicazioni su una nuova tipologia di infrazioni nonché su come si potrebbe modificare la struttura della comunicazione.

La Commissione ha in particolare proposto i seguenti punti:

- ridurre la portata della comunicazione limitandola esclusivamente alle infrazioni alle norme della PCP ritenute più importanti fra quelle "gravi". Le infrazioni a norme nazionali o quelle commesse da pescatori non professionisti non saranno più segnalate;

- descrivere più precisamente ciascun tipo di infrazione e

- ampliare il contenuto delle comunicazioni degli Stati membri, includendo in particolare informazioni sulla situazione socioeconomica dei trasgressori e sull'effettivo impatto delle sanzioni irrogate.

La Commissione proseguirà le discussioni con gli Stati membri prima di presentare una proposta ufficiale di revisione del quadro giuridico, in particolare nell'ambito della rifusione della normativa comunitaria in materia di controllo nel settore della pesca e di lotta contro le pratiche di pesca illegali. Nel frattempo la Commissione deve insistere sulla necessità che gli Stati membri le trasmettano informazioni che vadano al di là dei meri dati statistici per migliorare la qualità della prossima comunicazione e renderla uno strumento di trasparenza più utile.

Quanto alle responsabilità degli Stati membri, la Commissione li invita nuovamente a tenere nel debito conto l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme della PCP con tutti i mezzi possibili. La Commissione si vede costretta ad affermare che gli Stati membri non adempiono a tutti gli obblighi risultanti dalle norme della PCP. Basterà un esempio: attualmente gli Stati membri non dispongono dei mezzi idonei per raccogliere, elaborare e valutare i dati concernenti le "infrazioni gravi" alle norme della PCP, come sarebbero tenuti a fare. Non hanno costituito banche dati in cui inserire le informazioni rilevanti inerenti a ogni singolo caso. La Commissione insiste su questo punto: senza una banca dati che riunisca le informazioni riguardanti il trasgressore, la nave o l'impresa, le disposizioni giuridiche, le specie e le zone di pesca, il contesto economico, i costi amministrativi, le sanzioni principali e secondarie irrogate, non sarà possibile valutare adeguatamente i comportamenti, l'efficienza dell'amministrazione e l'efficacia della legislazione vigente. Solo elaborando questi dati e quelli contenuti nelle banche dati già previste dalla normativa comunitaria (come lo schedario della flotta, le statistiche, i dati VMS) sarebbe possibile valutare i risultati ottenuti dagli Stati membri, confrontarli ed eventualmente adeguare le procedure amministrative e i testi legislativi ai fini di un'efficace applicazione delle norme della PCP.La Commissione ha già proposto un formulario che le amministrazioni nazionali possono utilizzare a questo scopo[9]. Essa è pronta ad aiutare gli Stati membri, anche finanziariamente tramite le linee di bilancio esistenti, ad istituire nuovi strumenti.La Commissione esorta gli Stati membri ad adeguare di conseguenza la loro legislazione e organizzazione amministrativa.

Elenco delle tabelle in allegato

I Numero di casi constatati, suddivisi per tipo di infrazione e Stato membro

II Numero di casi constatati, suddivisi per nazionalità del contravventore e per Stato membro

III Numero di casi in cui sono state comminate sanzioni, suddivisi per tipo di infrazione e per Stato membro

IV Ammenda media per tipo di infrazione e per Stato membro

V Numero di sequestri, suddivisi per tipo di infrazione e per Stato membro

VI Numero di licenze ritirate, suddivise per tipo di infrazione e per Stato membro

VII Importo versato dagli operatori del settore in ogni Stato membro a seguito di infrazioni gravi

VIII Ammenda media inflitta a seguito di infrazioni gravi e valore degli sbarchi in ogni Stato membro

IX. Progetto di formulario per informazioni sulle "infrazioni gravi".

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ALLEGATO IX

FORMULARIO DA COMPILARE A CURA DEGLI STATI MEMBRI

N. del fascicolo |

Dati relativi all'infrazione Codice dell'infrazione: Disposizioni legislative: Numero di registro della flotta: *Proprietario: * Nome del comandante: * Nome della nave: *Denominazione dell'impresa: … Fascicolo correlato al fascicolo n: * Possono essere utilizzati codici come il numero di partita IVA. |

Dati relativi alla procedura Autorità che ha effettuato la registrazione: Data e luogo della registrazione: Riferimento alla normativa: Autorità responsabile della procedura: Tipo di procedura: amministrativa penale Data della decisione finale: Data di esecuzione della decisione: |

Dati relativi alla decisione Ammenda inflitta €: Sospensione dell'autorizzazione a svolgere un'attività professionale: mesi Sequestro delle catture valore in EUR Sequestro degli attrezzi da pesca valore in EUR Valore delle catture prelevate/vendute illegalmente valore in EUR Decisione pubblicata giornale |

Dati relativi alle principali specie interessate e alla zona in cui è avvenuta l'infrazione Codici FAO e CIEM ORP responsabile Piano di ricostituzione interessato |

Dati relativi agli aspetti economici e sociali Lunghezza del peschereccio: > 10 m, > 15 m, > 24 m, > 40 m Fatturato annuo dell'impresa Numero di dipendenti Contributo comunitario Rischio di fallimento |

[1] GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

[2] Art. 25 del reg. 2371/2002.

[3] GU L 328 del 22.12.1999, pag. 62.

[4] COM(2001) 650 del 12.11.2001.

[5] COM(2002) 687 del 5.12.2002.

[6] COM(2003) 782 del 15.12.2003.

[7] COM(2005) 207 del 30.5.2005.

[8] COM(2006) 387 del 14.7.2006.

[9] Si veda l'allegato IX.