52007DC0394

Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile /* COM/2007/0394 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.7.2007

COM(2007) 394 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile

Il Consiglio europeo dell '8/9 marzo 2007 ha sottolineato che la riduzione degli oneri amministrativi costituisce una misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto sulle PMI. Ha messo inoltre in rilievo che è necessario un forte sforzo congiunto per ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi all'interno dell'UE[1].

La Commissione ha delineato le modalità per ottenere tale risultato con l'adozione, il 14 novembre 2006, di un programma di semplificazione aggiornato[2] e gli elementi di base per misurare i costi amministrativi e ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea[3]. Questi documenti sono completati da un programma d'azione adottato il 24 gennaio 2007[4]. Entrambi i programmi mettono in rilievo l'esigenza di generare vantaggi economici tangibili.

Questa iniziativa individua il diritto societario europeo, la contabilità e la revisione contabile come settori prioritari. Dalle prime analisi eseguite da una serie di Stati membri è emerso che i costi amministrativi generati dalle norme UE in questi settori sono particolarmente elevati[5]. Parallelamente, come annunciato nel novembre 2006[6][7], la Commissione ha cominciato a misurare gli oneri amministrativi connessi al diritto societario e alla contabilità in tutta l'Unione europea. Nei settori in esame è essenziale un ampio esame dell'acquis comunitario per consentire alle imprese europee di essere più competitive e più efficaci in un contesto fortemente competitivo.

L'operazione contribuirà al riesame del mercato unico, attualmente in corso, che è stato avviato dalla Commissione nel quadro dell'Agenda dei cittadini nel maggio 2006[8]. In particolare favorirà iniziative a favore di una buona regolamentazione in Europa, il che presuppone una valutazione critica delle possibilità di migliorare le norme esistenti e di ridurre gli oneri amministrativi.

1. PERCHÉ SEMPLIFICARE IL DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO?

In quanto elementi chiave per realizzare il mercato comune, il diritto societario e la contabilità sono stati fra i primi ambiti normativi ad essere armonizzati a livello europeo, seguiti poco dopo dalla revisione contabile (con la prima versione dell'ottava direttiva sulla revisione legale dei conti risalente all'inizio degli anni '80)[9]. Da allora, le direttive e i regolamenti in materia sono stati aggiornati più volte al fine di adeguarli alle evoluzioni verificatesi nel frattempo[10]. Alcune di queste revisioni sono recenti ed è ancora necessario tempo prima che se ne possano misurare e accertare gli effetti. Nessuna di queste misure di modernizzazione, tuttavia, ha toccato il campo di applicazione o i contenuti di base delle direttive in questione, che sono rimasti sostanzialmente immutati dalla loro adozione.

Negli ultimi venti-trenta anni, il contesto in cui operano le imprese europee si è trasformato molto rapidamente, con la globalizzazione delle economie e innovazioni tecnologiche rivoluzionarie. Anche il contesto giuridico è cambiato a seguito dell'adozione di norme internazionali nel settore della contabilità e lo sviluppo della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che negli ultimi anni ha permesso di chiarire con più precisione il campo di applicazione delle libertà fondamentali previste dal trattato, aprendo la via a una mobilità rafforzata delle imprese nell'Unione europea.

È necessario riesaminare le direttive UE esistenti alla luce di tali sviluppi per valutarne la pertinenza. Tale valutazione deve tenere conto anche del principio "legiferare meglio", nonché di quelli di sussidiarietà e proporzionalità.

2. PROSPETTIVE

Esistono sostanzialmente due opzioni per quanto riguarda alcune direttive sul diritto societario che trattano principalmente situazioni nazionali:

- La prima opzione consiste nel valutare se tutte le direttive attualmente vigenti siano ancora necessarie o se l'acquis comunitario nel settore debba essere limitato alle norme giuridiche che trattano specificamente problemi transfrontalieri.

- La seconda opzione, di portata più modesta, consiste nel concentrarsi esclusivamente su misure di semplificazione concrete e specifiche per venire incontro alle esigenze delle imprese UE.

Per il resto dell'acquis in materia di diritto societario , che affronta specifiche questioni transfrontaliere, e per i settori della contabilità e della revisione contabile , misure di semplificazione specifiche appaiono l'approccio giusto. Per quanto riguarda la contabilità e la revisione contabile ci si dovrebbe concentrare sulla riduzione dei costi amministrativi per le PMI, per le quali tali costi sono particolarmente onerosi, mentre le misure di semplificazione nel campo del diritto societario dovrebbero andare a vantaggio di tutte le imprese.

Con la presente comunicazione, la Commissione intende presentare le suoi prime opinioni sul tema e avviare una discussione che coinvolga gli Stati membri, il Parlamento europeo e le parti interessate al fine di individuare le misure nei settori del diritto societario, della contabilità e della revisione contabile più adeguate per rendere le imprese europee più competitive non solo sul mercato interno ma anche su quello mondiale. L'obiettivo è raggiungere un consenso politico sulle prospettive per potere presentare proposte legislative adeguate entro l'inizio del 2008.

Le parti interessate sono invitate a formulare commenti sulle questioni sollevate e sulle proposte avanzate nel presente documento e nei suoi allegati. Inoltre, qualsiasi altra proposta per ulteriori misure di semplificazione sarà accolta con interesse.

Il presente esercizio dovrebbe basarsi sul principio, messo in rilievo dal Consiglio europeo l'8/9 marzo 2007, che le misure di semplificazione a livello UE possono essere efficaci solo se sono approvate senza riserve dagli Stati membri a livello nazionale e se questi ultimi sfruttano le opportunità già esistenti nel quadro del diritto comunitario per alleviare gli oneri che gravano sulle imprese nell'Unione. Solo una strategia combinata consentirà alle imprese di beneficiare di considerevoli miglioramenti nel contesto in cui operano.

3. FINO A CHE PUNTO L'EUROPA HA BISOGNO DI REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DEL DIRITTO SOCIETARIO?

3.1. L'approccio generale al diritto societario UE

Nel campo del diritto societario la maggiore mobilità delle imprese che si riscontra attualmente a livello non solo UE ma anche internazionale impone di trovare risposte flessibili a un contesto in continua mutazione. A tale scopo è necessario che gli Stati membri siano in grado di reagire rapidamente alle novità, mentre un quadro europeo armonizzato e rigido potrebbe in taluni casi apparire più un freno all'innovazione che un vantaggio per il mercato interno. La competitività delle imprese, inoltre, dipende anche dal livello dei costi amministrativi direttamente o indirettamente connessi alle loro attività, alcuni dei quali derivano dalle norme UE. È legittimo domandarsi se i vantaggi di tali norme siano sempre superiori ai costi ad esse connessi.

D'altro canto, l'armonizzazione ha anche effetti positivi sulla competitività delle imprese. È un punto di forza per i mercati transfrontalieri e può chiarire le relazioni fra due o più sistemi giuridici nazionali, oltre ad aumentare la certezza giuridica. Lo stesso vale quando vengono introdotte norme minime di trasparenza per proteggere i terzi dai rischi che può comportare la crescente mobilità delle imprese. In questo caso norme comuni possono creare quella base di fiducia necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.

La situazione può essere diversa, invece, per direttive quali la terza, la sesta, la seconda e la dodicesima direttiva sul diritto societario, che si concentrano principalmente su aspetti nazionali e non mirano a risolvere specifici problemi transfrontalieri.

3.1.1. Opzione 1: Concentrarsi sui problemi transfrontalieri

La terza e la sesta direttiva sul diritto societario disciplinano le fusioni e le scissioni di società per azioni in uno stesso Stato membro. Quando queste norme sono state adottate, vale a dire alcuni decenni fa, hanno contribuito a offrire nuove opportunità alle imprese e a promuovere il mercato interno. Oggi, garantiscono un livello minimo di tutela per gli azionisti e i creditori delle società per azioni in tutta l'Unione europea.

Poiché non prevedono la piena armonizzazione, tuttavia, tali direttive non creano un condizioni paritarie, in quanto alcune norme continuano ad essere diverse da uno Stato membro all'altro. Al tempo stesso, l'esistenza di requisiti minimi nel diritto comunitario impedisce che gli Stati membri adeguino il proprio diritto nazionale a esigenze mutevoli e contingenti. È dunque opportuno domandarsi se i vantaggi dovuti a tali direttive giustifichino le restrizioni che esse impongono alle imprese.

Considerazioni analoghe valgono per la seconda direttiva sul diritto societario , che riguarda il capitale delle società per azioni. Il sistema di mantenimento del capitale da essa previsto è stato a lungo oggetto di discussioni; per questo sarebbe opportuno ipotizzare almeno un riesame di tale sistema per garantire alle imprese maggiore flessibilità in materia di distribuzioni agli azionisti[11]. In alcuni Stati membri sono state create nuove forme giuridiche nazionali che non rientrano nel campo di applicazione della seconda direttiva sul diritto societario al fine di offrire la flessibilità che manca nella direttiva, in particolare per quanto riguarda i requisiti minimi in fatto di capitale.

La dodicesima direttiva è, in linea di principio, di carattere abilitativo in quanto consentiva agli individui di creare società a responsabilità limitata mentre in precedenza per costituire una società di tale tipo erano necessari più membri.

Tuttavia, la direttiva fissa anche una serie di requisiti minimi per quanto riguarda le procedure interne di tale tipo di società. La questione è stabilire se tali restrizioni debbano essere definite a livello UE.

In tutti questi casi la Commissione valuta che si potrebbe ipotizzare di abrogare le norme UE e aumentare la flessibilità lasciando agli Stati membri la responsabilità delle decisioni legislative nei settori in esame. Essa ritiene infatti che tale approccio sarebbe più in linea con il principio legiferare meglio e con l'esigenza di fornire all'UE un acquis razionalizzato in materia di diritto societario per il 21° secolo.

Gli interessati sono pertanto invitati a fornire il loro parere sull'esigenza di abrogare in tutto o in parte:

- le norme sulle fusioni e le scissioni nazionali contenute nella terza e nella sesta direttiva;

- le norme sul capitale delle società per azioni o almeno il sistema di mantenimento del capitale della seconda direttiva; e/o

- le norme sulle società a responsabilità limitata con un socio unico della dodicesima direttiva.

Se tale abrogazione non è considerata appropriata, si dovrebbe chiarire quali siano i vantaggi derivanti dal mantenimento di tali norme a livello UE e perché essi siano superiori ai costi che comportano.

3.1.2. Opzione 2: Una regolamentazione più basata sui principi e meno dettagliata

L'abrogazione totale delle direttive di cui sopra potrebbe apparire ad alcuni un passo troppo radicale. In tal caso, andrebbero semplificate almeno parti della terza, della sesta e forse anche della seconda direttiva sul diritto societario. Nella loro forma attuale contengono norme così dettagliate che gli Stati membri dispongono di poca flessibilità per adeguare i rispettivi sistemi nazionali alle nuove esigenze delle imprese e in generale delle parti interessate.

Una prima proposta di semplificazione della terza e della sesta direttiva è stata presentata dalla Commissione il 7 marzo 2007[12] nel quadro del programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi, ed è stata approvata dal Consiglio europeo dell'8/9 marzo 2007[13].

Tuttavia, questa modifica dovrebbe essere completata da altre di portata maggiore. In particolare, nella prospettiva attuale appaiono eccessivi vari obblighi in materia di informazione previsti dalla terza e dalla sesta direttiva.

L' allegato 2 contiene proposte dettagliate volte a risolvere le questioni relative a questa opzione . Oltre a ciò, una volta valutato lo studio attualmente[14] in fase di esecuzione per conto della Commissione, si potrebbero proporre anche misure volte a semplificare la seconda direttiva.

Gli interessati sono invitati a inviare commenti sulle proposte figuranti all' allegato 2.

Se alcune di esse non sono ritenute adeguate, si dovrebbero illustrare i vantaggi derivanti dal mantenimento di tali norme nella loro forma attuale.

3.2. Misure supplementari di semplificazione del diritto societario

Come precedentemente illustrato, oltre alle misure ipotizzate nella sezione precedente, sono necessarie ulteriori iniziative per semplificare altre parti dell'acquis in materia di diritto societario.

Si tratta in primo luogo della prima e dell'undicesima direttiva sul diritto societario. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sulle imprese da esse previste, infatti, non sfruttano a pieno le possibilità offerte dalle moderne tecnologie.

In base alle norme della prima direttiva sul diritto societario , alcune informazioni devono essere pubblicate oltre che nei registri commerciali degli Stati membri anche nella gazzetta ufficiale nazionale. Nella maggior parte dei casi, tale pubblicazione comporta per le imprese costi aggiuntivi inutili che potrebbero in futuro essere evitati; attualmente tutte queste informazioni sono infatti disponibili on-line tramite i registri elettronici delle imprese.

Riguardo alle succursali, l' undicesima direttiva sul diritto societario stabilisce requisiti speciali quanto alla pubblicità. Anche questi obblighi rappresentano costi considerevoli per numerose imprese, a causa delle norme nazionali in materia di traduzione e certificazione relative all'obbligo di pubblicità. È necessario impegnarsi per ridurre al minimo tali costi limitando gli obblighi formali che gli Stati membri possono imporre alle imprese in tale contesto.

Proposte a tal fine sono contenute nell' allegato 3 , in cui figura anche una proposta di adeguamento dello statuto della società europea alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Le misure di modernizzazione e semplificazione proposte nella presente comunicazione potrebbero essere l'occasione per realizzare tale adeguamento.

Gli interessati sono invitati a fornire il loro parere sulle proposte figuranti all' allegato 3.

Se alcune di esse non sono ritenute adeguate, si dovrebbero illustrare i vantaggi derivanti dal mantenimento di tali norme nella loro forma attuale.

4. SEMPLIFICAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DELLA REVISIONE CONTABILE PER LE PMI

Una semplificazione supplementare delle direttive in materia di contabilità e revisione contabile sarebbe utile per le piccole e medie imprese.

La quarta, la settima e l'ottava direttiva hanno armonizzato i requisiti in materia di contabilità e revisione contabile e migliorato così considerevolmente la qualità delle relazioni finanziarie e della revisione contabile nell'UE. L'obiettivo globale perseguito da tali direttive, vale a dire mantenere e migliorare la qualità della contabilità e della revisione contabile nell'UE, dovrebbe essere mantenuto ma gli obblighi esistenti nel quadro di tali direttive comportano un onere amministrativo che le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, considerano inutilmente gravoso.

Perché sia efficace, una riduzione dell'onere amministrativo per le PMI deve essere tuttavia affrontata a livello non solo UE ma anche nazionale. È essenziale combinare a livello degli Stati membri le comunicazioni con finalità diverse (fiscali, di statistica, sicurezza sociale o sull'occupazione) e ridurre così l'onere globale derivante dal fatto di mantenere sistemi contabili e di comunicazione diversi. Ciò potrebbe facilitare anche l'uso di formati elettronici come XBRL per le comunicazioni obbligatorie.

Il presente progetto di semplificazione per le PMI coincide con la pubblicazione dell'exposure draft (documento di consultazione) dell'International Accounting Standards Board (IASB) su un IFRS per le piccole e medie imprese. Dopo una prima analisi, tuttavia, la Commissione non ritiene che i lavori attuali dello IASB sulla contabilità delle PMI fornirebbe elementi sufficienti per semplificare la vita delle PMI europee.

La Commissione ha invece individuato una serie di altre misure che potrebbero condurre a una semplificazione concreta per le PMI.

La prima misura in questo contesto è esonerare le "microentità" dall'applicazione delle direttive contabili. Per queste imprese piccolissime il costo connesso alla formazione di conti annuali è particolarmente pesante. D'altro canto, non esiste una forte domanda per quanto riguarda i loro stati finanziari. Inserendo un'esonerazione nelle direttive contabili, si lascerebbe agli Stati membri la facoltà di determinare le regole che dovrebbero essere rispettate dalle microentità. Si osservi in questo contesto che in numerosi Stati membri la categoria "microentità" è già stata introdotta.

Gli interessati sono pertanto invitati a indicare se sono favorevoli a un'esonerazione delle microentità dal campo di applicazione della quarta direttiva e a fornire il loro parere sulla seguente, possibile, definizione per tali entità:

- meno di dieci dipendenti,

- totale dello stato patrimoniale al di sotto di 500 000 EUR, e

- volume d'affari inferiore a 1 000 000 EUR.

Si propongono inoltre le seguenti misure di semplificazione a favore delle PMI:

- Prolungare da due a cinque anni il periodo di transizione per le PMI che superano le soglie. Le imprese in fase di avvio in particolare saranno favorite dal prolungamento del periodo transitorio prima della presentazione di conti più dettagliati.

- Esonerare le piccole entità dall'obbligo di pubblicare i conti;

- Consentire a talune medie imprese di beneficiare delle esonerazioni attualmente riservate alle piccole entità. Tale misura si applicherebbe in particolare alle imprese in cui la struttura dei membri è tale che non esistono esigenze particolari in materia di utenti esterni e alle società a responsabilità illimitata.

Si potrebbero adottare ulteriori misure per quanto riguarda l'attualizzazione a intervalli regolari delle soglie applicabili alle PMI, i requisiti di consolidamento, la contabilizzazione della tassazione differita e l'eliminazione di alcuni obblighi di pubblicità.

Particolari sulle misure proposte nella presente sezione figurano all' allegato 4 .

Gli interessati sono pertanto invitati a fornire il loro parere sulle proposte figuranti all' allegato 4.

Se alcune di esse non sono ritenute adeguate, si dovrebbero illustrare i vantaggi derivanti dal mantenimento di tali norme nella loro forma attuale.

5. TAPPE SUCCESSIVE

Gli Stati membri, il Parlamento europeo e le altre parti interessate sono invitati a presentare il proprio parere sulle proposte contenute nella presente comunicazione[15] al fine di creare un ampio consenso sulle modifiche ipotizzabili. Tenuto conto del calendario dell'esercizio di semplificazione, si prega di inviare i contributi entro metà ottobre 2007.

Come seguito alla presente comunicazione, e sulla base delle reazioni pervenute, la Commissione preparerà valutazioni di impatto complete e articolate che terranno conto anche dei risultati della misurazione, attualmente in corso, dei costi amministrativi. Sulla base di tali valutazioni di impatto, all'inizio del 2008 la Commissione intende presentare proposte legislative nei settori esaminati nella comunicazione.

ALLEGATO 1

Prima direttiva: Direttiva 68/151/CEE, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, del 14.3.1968, pag. 8; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13))

Seconda direttiva: Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa(GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/68/CE del 6 settembre 2006 (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 32))

Terza direttiva: Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36)

Quarta direttiva: Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1) )

Sesta direttiva: Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47)

Settima direttiva: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1) )

Ottava direttiva: Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ( GU L157 del 9.6.2006, pag. 87 )

Decima direttiva: Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GUL310 del 25.11.2005, pag. 1)

Undicesima direttiva: Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, del 30.12.1989, pag. 36)

Dodicesima direttiva: Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395, del 30.12.1989, pag. 40)

Direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto: Direttiva 2004/25/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12)

Statuto della società europea: Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell' 8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Regolamento IAS: Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)

ALLEGATO 2

Singole misure di semplificazione relative alla terza e alla sesta direttiva sul diritto societario (sezione 3.1.2. della comunicazione)

1. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE A TITOLO DELLA TERZA E DELLA SESTA DIRETTIVA SUL DIRITTO SOCIETARIO.

Nel quadro della terza e della sesta direttiva sul diritto societario, le imprese, nel contesto della preparazione di una fusione o di una scissione, sono soggette a una serie di obblighi di rendicontazione. Gli organi di amministrazione e direzione delle imprese coinvolte devono redigere una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione[16]. È necessaria inoltre la relazione di un esperto indipendente per valutare in particolare se il rapporto di cambio delle azioni sia congruo[17]. Deve inoltre essere preparata una situazione contabile qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima della data del progetto di fusione o di scissione[18]. Infine, se in caso di scissione devono essere definite sia una relazione di un esperto a norma della seconda direttiva sul diritto societario e una relazione sul progetto di scissione, le norme della sesta direttiva consentono solo agli Stati membri di autorizzare che le due relazioni siano redatte dallo stesso esperto[19]; non è previsto alcun esonero da tali obblighi di rendicontazione.

Quest'ultimo requisito sembra un tipico esempio di onere amministrativo. In un contesto imprenditoriale moderno, si dovrebbero evitare per quanto possibile le doppie comunicazioni che creano costi supplementari per le imprese senza fornire un reale valore aggiunto agli azionisti e ai creditori. Anche gli altri tre requisiti, peraltro, appaiono molto onerosi e lasciano poco spazio di flessibilità se fissati a livello UE. Per rendere più agevole il processo di fusione o scissione sembra opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere se desiderano dare più responsabilità ai dirigenti, eventualmente sulla base di una decisione specifica dell'assemblea generale, o pretendere, in ogni occasione, la trasmissione dei dati finanziari pertinenti. Non sembrano esistere, a livello UE, motivi per prediligere una delle due soluzioni. Inoltre, perché le recenti misure di modernizzazione possano produrre tutti i loro effetti, i meccanismi di valutazione del tasso di cambio delle azioni dovrebbero ispirarsi alle disposizioni più flessibili aggiunte nel 2006 alla seconda direttiva sul diritto societario, che riguardano il caso simile della valutazione dei contributi in natura[20].

2. TUTELA DEGLI AZIONISTI E DEI CREDITORI AI SENSI DELLA TERZA E DELLA SESTA DIRETTIVA SUL DIRITTO SOCIETARIO

La direttiva 2006/68/CE che modifica la seconda direttiva ha modernizzato la norma di tutela dei creditori applicabile di caso di riduzione del capitale[21]. Essa illustra più in dettaglio la procedura per tutelare i creditori i cui crediti sono sorti prima della pubblicazione della decisione di riduzione. Essa precisa anche che i creditori, per ottenere garanzie, devono dimostrare in modo credibile che la riduzione di capitale compromette i loro crediti. La prima fase della modernizzazione delle norme di tutela dei creditori a titolo della terza e della sesta direttiva dovrebbe essere l'adeguamento al nuovo sistema delle disposizioni pertinenti di dette direttive[22].

Ci si può tuttavia domandare se sia appropriato assoggettare l'impresa incorporante, in generale, alla stessa procedura cui è soggetta l'impresa incorporata anche se in alcuni casi l'effetto di una fusione sugli azionisti e i creditori dell'impresa incorporante sono assimilabili a una normale transazione di titoli.

In questo contesto si noti che anche le norme della seconda direttiva tutelano gli interessi degli azionisti. Le fusioni spesso richiedono aumenti di capitale e l'articolo 29, paragrafo 1, della seconda direttiva ha l'effetto di concedere un diritto di prelazione agli azionisti esistenti. Inoltre, l'articolo 19 della seconda direttiva restringe la possibilità di fusioni mediante acquisizione senza aumento di capitale. Come spiegato sopra, i creditori sono protetti da altre norme.

A condizione che gli azionisti e i creditori continuino a disporre di un accesso ai documenti pertinenti almeno un mese prima dell'assemblea generale delle imprese incorporate, si potrebbe quindi valutare se lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare se e in quali casi debba essere richiesta l'approvazione dell'assemblea generale dell'impresa incorporante. Tale flessibilità per gli Stati membri dovrebbe essere prevista almeno nel caso di un trasferimento di attivi di una controllata al 100% e dell'acquisizione di una controllata la cui società madre detiene il 90% delle azioni, che sono già oggi oggetto di norme specifiche (articoli 24 e 25 della terza direttiva).

ALLEGATO 3

Misure supplementari di semplificazione del diritto societario (sezione 3.2 della comunicazione)

1. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ A NORMA DELLA PRIMA E DELL'UNDICESIMA DIRETTIVA SUL DIRITTO SOCIETARIO

La prima direttiva sul diritto societario, in particolare, richiede che le imprese pubblichino alcune informazioni che devono essere inserite nei registri commerciali degli Stati membri oltre che nelle gazzette ufficiali nazionali . Nella maggior parte dei casi, tale pubblicità comporta per le imprese costi aggiuntivi.

Dal gennaio 2007 gli Stati membri devono dare alle imprese la possibilità di depositare i loro atti e indicazioni con mezzi elettronici (prima direttiva, articolo 3, paragrafo 2). I registri elettronici consentono a terzi in tutti gli Stati membri di accedere a tali informazioni, e il registro delle imprese europee (European Business Register) agevola ulteriormente l'accesso ai registri nazionali. L'obbligo di pubblicare i dati registrati nella gazzetta ufficiale nazionale è diventato quindi superfluo, tanto più che le gazzette spesso non riproducono per intero le informazioni ma contengono solo un riferimento al registro. La funzione della gazzetta può quindi essere agevolmente sostituita da un semplice servizio del registro che fornisce informazioni sulle ultime modifiche.

Per consentire alle imprese di ridurre i costi, si dovrebbe di conseguenza abrogare l'obbligo della pubblicità nella gazzetta ufficiale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della prima direttiva. In secondo luogo, non dovrebbe essere consentito agli Stati membri di imporre, oltre alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, una pubblicazione nella gazzetta ufficiale in quanto rappresenta un onere supplementare per le imprese.

Per le succursali , l' undicesima direttiva sul diritto societario stabilisce requisiti speciali quanto alla pubblicità.

Tali norme comportano un doppio costo per le imprese: devono garantire la traduzione di taluni documenti relativi all'impresa nella lingua nazionale dello Stato membro in cui si trova la succursale e devono depositare tali documenti e le informazioni specifiche relative alla succursale nel registro di commercio dove si trova la succursale. Le norme nazionali degli Stati membri per quanto riguarda la traduzione certificata, inoltre, comportano spesso obblighi eccessivi (autentica da parte di un funzionario pubblico, ecc.) che fanno aumentare ulteriormente i costi.

Per riportare tali costi a un livello accettabile è essenziale che lo Stato membro della succursale accetti la traduzione certificata preparata in un altro Stato membro. Tale obbligo si dovrebbe applicare almeno quando la certificazione rilasciata viene accettata dalle autorità giudiziarie o amministrative dell'altro Stato membro. L'articolo 4 dell'undicesima direttiva dovrebbe essere adeguato di conseguenza.

Sono possibili semplificazioni ulteriori per quanto riguarda la costituzione di succursali. L'esistenza di registri elettronici in tutta Europa permette a questi ultimi di comunicare fra di loro. Il cosiddetto progetto BRITE , che fornisce un'interfaccia multilingue comune per accedere ai registri dell' European Business Register ( EBR ) mira a consentire alle imprese e ai cittadini europei di trarre i massimi vantaggi da tale tecnologia. La Commissione continuerà a incoraggiare tali lavori per preparare la via a un riesame dell'undicesima direttiva che consenta di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla creazione di succursali in un altro Stato membro, in particolare fornendo la possibilità di depositare i documenti e gli atti obbligatori della succursale nello Stato membro in cui è registrata la società madre[23].

2. UFFICIO REGISTRATO DELLA SOCIETÀ EUROPEA

Entro il 2009 la Commissione presenterà una relazione sullo statuto della società europea in conformità dell'articolo 69 dello statuto[24], che conterrà probabilmente una proposta di revisione generale, in particolare per quanto riguarda le questioni di cui all'articolo 69.

D'altro canto, l'articolo 7 dello statuto prevede fra l'altro che la sede sociale della società europea sia situata nello stesso Stato membro in cui si trova la sede centrale e consente inoltre allo Stato membro di imporre alle società europee registrate nel suo territorio l'obbligo di avere la sede centrale e la sede sociale nello stesso luogo.

Alla luce della casistica della Corte di giustizia europea, es. la sentenza nella causa C-208/00 ("Überseering", causa del 5 novembre 2002), si può valutare l'opportunità di una modifica dell'articolo 7 dello statuto della società europea.

ALLEGATO 4

Misure di semplificazione per le PMI in materia di contabilità e di revisione contabile (sezione 4 della comunicazione)

Obiettivo del presente allegato è delineare e descrivere meglio le misure in questione e come possano trarne vantaggio le piccole e medie imprese. Le misure saranno illustrate nel seguente ordine:

1. Introduzione di "microentità"

2. Soglie per le PMI

3. Dispensa dall'obbligo di pubblicità per le piccole entità

4. Estensione degli esoneri alle entità di medie dimensioni senza utenti esterni specifici

5. Semplificazione per tutte le imprese

1. INTRODUZIONE DI "MICROENTITÀ"

AL FINE DI FAVORIRE UN 'ampia semplificazione per le società per azioni più piccole, la Commissione ritiene che sarebbe opportuno inserire nella quarta direttiva una categoria "microentità", che è già stata introdotta in numerosi Stati membri.

Ci si potrebbe ispirare alla definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione del 2003[25] secondo cui le microentità sono imprese con meno di dieci dipendenti, due milioni di euro di volume d'affari e uno stato patrimoniale totale al di sotto dei due milioni di euro. Le precedenti consultazioni con gli Stati membri, tuttavia, hanno rivelato che le soglie contenute nella raccomandazione della Commissione del 2003 potrebbero essere troppo elevate a fini di contabilità e di revisione contabile. Per le piccole e medie imprese tali soglie sono molto più elevate di quelle previste dalla quarta direttiva e la loro piena applicazione potrebbe rendere la direttiva praticamente priva di oggetto per le piccole imprese. Tale risultato non appare auspicabile in quanto sono necessari requisiti contabili armonizzati per gli investimenti transfrontalieri e le attività delle imprese, comprese numerose piccole imprese.

La definizione di microentità contenuta nella quarta direttiva dovrebbe quindi essere basata su soglie più basse di quelle della raccomandazione 2003. La Commissione desidera ricevere pareri sulla seguente proposta di definizione per le microentità:

- meno di dieci dipendenti,

- totale dello stato patrimoniale al di sotto di 500 000 EUR, e

- volume d'affari inferiore a 1 000 000 EUR.

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di escludere interamente dalle direttive contabili tali microentità, che potrebbero essere esonerate anche dai requisiti delle direttive relative alla revisione legale. Di conseguenza le autorità nazionali potrebbero autorizzare le microentità a utilizzare un sistema contabile più semplice a livello nazionale (di norma i requisiti nazionali prevedono la contabilizzazione a fini fiscali) affinché la modifica della quarta direttiva possa condurre a una riduzione sostanziale degli oneri amministrativi per le microentità.

2. SUPERAMENTO DELLE SOGLIE PER LE PMI

Attualmente, se supera la soglie per due anni consecutivi, una piccola impresa deve applicare i requisiti contabili e di revisione contabile di una impresa di medie dimensioni. Il periodo di due anni di cui all'articolo 12 della quarta direttiva tuttavia non si adatta bene agli effettivi cicli economici delle PMI. Spesso una piccola impresa ha bisogno di più di due anni per consolidare la crescita della sua attività. Le possibilità che un'impresa superi le soglie in via permanente sono molto più elevate dopo cinque anni. Tuttavia se un'impresa supera le soglie e poi, per qualsiasi motivo (es. difficoltà economiche, soglie più elevate applicate per legge, ecc.), ridiscende al di sotto di esse, la direttiva prevede che l'impresa (considerata di nuovo piccola) applichi per almeno due anni le disposizioni previste per le medie imprese. Una maggiore flessibilità, con un periodo di cinque anni per le imprese che superano le soglie e un periodo di un anno quando scendono al di sotto di esse, permetterebbe certamente di ridurre gli oneri amministrativi che possono derivare dall'attuale norma dei due anni.

Le direttive contabili definiscono le imprese "piccole" e "medie" quando soddisfano due dei seguenti tre criteri (soglie dopo le modifiche introdotte dalla direttiva 2006/46/CE).

"piccole" (imprese articolo 11) | "medie" (imprese articolo 27) |

Volume di affari | 8 800 000 EUR | 35 000 000 EUR |

Totale dello stato patrimoniale (es. attivi lordi) | 4 400 000 EUR | 17 500 000 EUR |

Numero di dipendenti | 50 | 250 |

Di recente le soglie sono state aumentate del 20% circa dalla direttiva citata. In tal modo, entro la metà del 2008 gli Stati membri potranno offrire alle piccole e medie imprese la possibilità di beneficiare di ulteriori semplificazioni tramite le esonerazioni.

La procedura per l'adeguamento delle soglie dovrebbe tuttavia essere semplificata. Attualmente l'articolo 53 prevede che sia il Consiglio ad adeguare le soglie su proposta della Commissione, senza coinvolgere il Parlamento europeo nella procedura. Ai sensi dell'articolo 52 è inoltre istituito un comitato di contatto. In futuro si potrebbe valutare se lasciare l'adeguamento delle soglie alla Commissione, assistita dal comitato di regolamentazione contabile istituito a titolo del regolamento IAS nel quadro della nuova procedura regolamentare, con un diritto di controllo per il Consiglio e il Parlamento europeo. Questa nuova procedura consentirebbe adeguamenti più agevoli e più rapidi delle soglie rispetto all'adozione, relativamente pesante, da parte del Consiglio stesso.

3. DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ PER LE PICCOLE ENTITÀ

Gli obblighi di pubblicità costituiscono per le piccole imprese un onere amministrativo pesante. La Commissione suggerisce pertanto di abolire tali obblighi per la categoria in questione. Per le piccole imprese la pubblicazione degli stati finanziari riveste importanza minore perché essi sono utilizzati da un ristretto numero di interessati, come istituti di credito e fornitori, che possono chiedere tali informazioni finanziarie direttamente all'impresa. Un esonero completo delle piccole imprese dagli obblighi di pubblicità presenterebbe per esse importanti vantaggi senza effetti negativi rilevanti.

4. ESTENSIONE DEGLI ESONERI ALLE IMPRESE SENZA UTENTI ESTERNI SPECIFICI

Le imprese i cui stati finanziari sono utilizzati da un ristretto numero di utenti esterni dovrebbero essere soggette a un minor numero di obblighi. Di conseguenza, per ridurre gli oneri amministrativi di tali imprese la Commissione propone di adottare un approccio basato sui rischi, che consentirebbe di beneficiare del regime applicabile alle piccole imprese anche alle medie imprese elencate qui di seguito:

- imprese in cui i dirigenti sono anche i proprietari: ad esempio, quelle in cui l'amministratore delegato è anche l'azionista o il membro principale (a condizione che nessun altro membro detenga più del 5%);

- le società a responsabilità illimitata che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, secondo comma, e articolo 47, paragrafo 1, della quarta direttiva.

5. SEMPLIFICAZIONE PER TUTTE LE IMPRESE

Consolidamento

L'articolo 57 della quarta direttiva consente agli Stati membri di sfruttare l'opzione di non trasmettere stati finanziari soggetti a revisione contabile per alcune controllate, fatte salve talune condizioni. L'applicazione dell'articolo 57 dovrebbe essere incoraggiata in particolare quando tali controllate sono di piccole o medie dimensioni. L'esonero sarebbe obbligatorio per la piccole imprese. Si potrebbe ipotizzare inoltre di offrire agli Stati membri la possibilità di esonerare dalla revisione legale le imprese di medie dimensioni in tale situazione, principalmente perché l'articolo 27, lettera a), della direttiva sulla revisione legale introdurrà la responsabilità del revisore del gruppo.

A un'ulteriore semplificazione potrebbe contribuire un chiarimento dei rapporti fra il regolamento IAS 1606/2002 e la settima direttiva. Sarebbe utile stabilire se le imprese madri le cui controllate hanno interesse irrilevante (articolo 13 della settima direttiva) rientrino nel regolamento IAS e siano quindi tenute a preparare estratti finanziari IFRS. La soppressione degli obblighi in materia di consolidamento o di formazione di stati finanziari IFRS quando esiste solo tale tipo di controllate può rappresentare una semplificazione importante. Oltre a ciò, l'obbligo di fornire conti consolidati per le holding personali (in cui il proprietario principale del gruppo è una persona fisica) sono gravosi e potrebbero essere aboliti.

Contabilizzazione della tassazione differita

Le informazioni fornite dai preparatori confermano che la contabilizzazione della tassazione differita (articolo 43, paragrafo 1, numero 11, della quarta direttiva) è molto gravosa per le imprese in generale. É stato inoltre confermato anche dagli utenti, es. istituti di credito e agenzie di rating, che spesso le informazioni sulla tassazione differita (contabilizzata in bilancio o indicata in nota) non sono rilevanti per le decisioni da prendere. Se preparatori e utenti convengono sulla non pertinenza di tali informazioni, la Commissione suggerisce di diminuire in misura rilevante gli oneri amministrativi per le PMI abolendo tale requisito.

Informazioni integrative

Le direttive contabili contengono un numero rilevante di obblighi di pubblicità, che aumenta ad ogni modifica delle direttive. L'accumulo di tali requisiti potrebbe essere considerato eccessivamente gravoso, soprattutto per le PMI, anche se si deve tenere conto anche dell'importanza di tali informazioni per gli utenti degli stati finanziari. Le piccole entità beneficiano già di esoneri di rilievo, grazie a cui sono autorizzate a fornire comunicazioni sintetizzate.

Alla luce di quanto precede, la Commissione è stata incoraggiata a esaminare la possibilità di abolire altri obblighi. Sulla base di una prima analisi, ciò potrebbe riguardare le seguenti comunicazioni:

- informazioni di commento sulle spese di impianto e di ampliamento (articolo 34 paragrafo 2),

- indicazioni concernenti la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari in categorie di attività e secondo i mercati geografici (articolo 43, paragrafo 1, numero 8).[pic][pic][pic]

[1] Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles - doc. 7224/07 Concl 1

[2] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea (COM(2006) 689 def. GU C 78 dell'11.4.2007, pag. 9).

[3] Documento di lavoro della Commissione del 14.11.2006 - "Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea " (COM(2006) 691 def.

[4] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea", (COM(2007) 23 def., non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[5] Cfr. COM(2006) 689.

[6] Si veda il Documento di lavoro della Commissione del 14 novembre 2006 – "Prima relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo", COM(2006)690 def., pag. 12: "In merito al diritto societario, la Commissione ha previsto di avviare, entro la fine dell'anno in corso, un'iniziativa articolata volta a misurare i costi amministrativi risultanti dalle direttive sul diritto societario, al fine di individuare insieme agli Stati membri e alle parti interessate il margine per una riduzione dei costi. Il risultato di tale attività sarà presentato in una comunicazione prevista per la seconda metà del 2007."

[7] Tale misurazione viene eseguita attualmente con l'aiuto di consulenti esterni. I risultati di tale esercizio contribuiranno alle valutazioni di impatto che in futuro accompagneranno tutte le proposte legislative in materia.

[8] Una prima relazione intermedia è stata presentata al Consiglio europeo nel marzo 2007 (Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il mercato unico per i cittadini - Relazione intermedia per il Consiglio europeo della primavera 2007 (COM(2007)60 def., non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale))

[9] All'allegato I figura un elenco delle principali misure nei settori del diritto societario, della contabilità e della revisione contabile.

[10] Nell'ambito della quarta fase dell'iniziativa di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (Simplification of the Legislation on the Internal Market - SLIM), sono state modernizzate la prima e la seconda direttiva in materia di diritto societario; sono state inoltre aggiornate la quarta e la settima direttiva e sono state adottate la decima direttiva sul diritto societario relativa alle fusioni transfrontaliere e la direttiva sull'esercizio dei diritti di voto degli azionisti. Nel campo della contabilità e della revisione contabile, il livello di armonizzazione internazionale raggiunto ha contribuito all'accettazione delle nuove norme che favoriscono la trasparenza e aumentano la credibilità dei rendiconti finanziari annuali. Per le società quotate, il regolamento IAS impone quindi l'impiego, per i conti consolidati, degli International Financial Reporting Standards (IFRS). Infine, nel 2006 è stata adottata una nuova direttiva sulla revisione legale dei conti.

[11] L'imminente studio su un'alternativa al sistema di mantenimento del capitale della seconda direttiva sul diritto societario, avviato dalla Commissione nel settembre 2006 , fornirà informazioni supplementari che dovrebbero agevolare la valutazione.

[12] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione – (COM(2007)91, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[13] Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles - doc. 7224/07 Concl 1

[14] Cfr. nota 11.

[15] La comunicazione è disponibile anche all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_en.htm

[16] Articolo 9 della direttiva 78/855/CEE e articolo 7 della direttiva 82/891/CEE.

[17] Articolo 10 della direttiva 78/855/CEE e articolo 8 della direttiva 82/891/CEE.

[18] Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/855/CEE e articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 82/891/CEE.

[19] Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 82/891/CEE

[20] Si veda l'articolo 10, lettera a), della direttiva 77/91/CE, introdotto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/68/CE.

[21] Articolo 32 della direttiva 77/91/CE modificato dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2006/68/CE.

[22] Articolo 13 della direttiva 78/855/CEE e articolo 12 della direttiva 82/891/CEE.

[23] Gli stessi principi dovrebbero in seguito essere applicati alla registrazione di una dipendenza di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) situato in uno Stato membro diverso da quello della sede (articolo 10 del regolamento del Consiglio sui GEIE (regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 124 del 15.5.1990, pag. 52).

[24] Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell' 8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

[25] Raccomandazione C(2003)1422 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).