Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite nell'applicazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta /* COM/2007/0187 def. */
Bruxelles, 17.4.2007 COM(2007) 187 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle esperienze acquisite nell'applicazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta INDICE SINTESI 3 1 INTRODUZIONE 3 1.1 GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVI 3 1.2 CONTESTO 4 1.3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE 5 1.4 COPERTURA DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI ALTRI PAESI 6 2 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 7 2.1 PROBLEMI INCONTRATI 7 2.1.1 Rispetto degli obblighi giuridici 7 2.1.2 Oneri comportati per gli Stati dichiaranti dall'attuazione del regolamento e dalla regolare trasmissione dei dati 9 2.1.3 Processo di rilevazione, di compilazione e di convalida dei dati 10 2.1.4 Problemi metodologici 10 2.2 RISULTATI 10 2.2.1 Trasmissione e convalida dei dati 10 2.2.2 Istruzioni metodologiche 11 2.2.3 Diffusione dei dati 11 3 CONCLUSIONI 13 3.1 SVILUPPI A BREVE TERMINE 13 3.2 SVILUPPI A LUNGO TERMINE 13 INDICE DELLE TABELLE Tabella 1 - Ottemperanza alle prescrizioni del regolamento: trasmissione di serie di dati per anno 8 Tabella 2 - Ottemperanza alle prescrizioni del regolamento: numero di aeroporti dichiaranti per serie di dati e per anno 9 Tabella 3 - Trasporti aerei di passeggeri, di merci e di posta per paese: dati 2005 ed evoluzione 2003-2005 12 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle esperienze acquisite nell'applicazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta SINTESI Il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta[1] precisa all'articolo 9, paragrafo 2, che, trascorso un periodo di rilevazione dei dati di tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'applicazione del regolamento in questione. La presente relazione è diretta a soddisfare tale prescrizione al termine dei primi tre anni di rilevazione dei dati (2003-2005). La relazione inizia con una descrizione in termini generali dei motivi che giustificano l'atto giuridico in parola, dei suoi obiettivi e del contesto in cui esso si colloca, per affrontare successivamente alcune questioni connesse alla sua applicazione. Essa contiene anche informazioni sui principali risultati ottenuti e, nella sua ultima sezione, presenta le conclusioni e illustra i possibili sviluppi futuri. L'applicazione del regolamento in parola ha determinato l'incremento del numero di informazioni dettagliate disponibili sui trasporti aerei europei di passeggeri e di merci, nonché un miglioramento della qualità dei dati e della loro tempestività. Gli Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per ottemperare alle prescrizioni del regolamento e la maggior parte di essi sta fornendo tutti i dati richiesti nel rispetto del calendario previsto. 1 INTRODUZIONE 1.1 GIUSTIFICAZIONE E OBIETTIVI Una rilevazione volontaria di dati statistici sui trasporti aerei era stata avviata a partire dall'anno di riferimento 1993 sulla base di una metodologia concordata con gli Stati membri. L'adozione del regolamento 437/2003 ha ufficializzato la metodologia esistente e ha ampliato la portata dei dati, integrandoli con alcuni elementi aggiuntivi. Il regolamento era finalizzato a fornire alla Commissione, alle altre istituzioni dell'UE, alle amministrazioni nazionali e al pubblico in generale dati statistici comparabili, attendibili, armonizzati, regolari e globali sullo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nell'Unione europea. Gli aspetti principali del regolamento 437/2003 possono essere sintetizzati come indicato in appresso. - L'obbligo di fornitura di dati è stabilito a livello di aeroporto. Sono definiti alcuni gruppi di aeroporti onde consentire di modulare la distribuzione dell'onere statistico gravante sui rispondenti attraverso la richiesta di un maggior numero di dati agli aeroporti di medie e grandi dimensioni e l'attenuazione o la soppressione dell'obbligo di fornire dati per gli aeroporti più piccoli. - Sono definiti due livelli di fornitura dei dati: tappe di volo e origine/destinazione del volo. Ciò è importante ai fini del monitoraggio dei flussi dei trasporti aerei intracomunitari ed extracomunitari in funzione del movimento degli aerei (tappe di volo) o del movimento dei passeggeri/merci (origine/destinazione del volo) e ai fini dell'individuazione dei passeggeri in transito diretto. - Le informazioni devono essere fornite separatamente per gli arrivi e per le partenze, nonché per i servizi di linea e non di linea. Ciò consente un'analisi dettagliata dei flussi in entrata e in uscita nonché del diverso impatto dei servizi di linea e non di linea, in particolare a livello extracomunitario. - Sono previste anche informazioni sul vettore aereo, sebbene la copertura non sia stata definita in maniera specifica in tale regolamento. Ciò è importante ai fini del monitoraggio della liberalizzazione dei mercati e, più in particolare, del livello di concorrenza sulle diverse rotte e dell'inserimento di vettori low-cost. - Nel caso delle informazioni sulle tappe di volo sono richieste tre variabili aggiuntive: numero di voli, tipo di aeromobile e posti disponibili. Tali informazioni sono utili ai fini dell'analisi dettagliata dei flussi da aeroporto ad aeroporto in termini di congestione, capacità e uso delle flotte. 1.2 CONTESTO Lo sviluppo della politica comune dei trasporti necessita delle migliori conoscenze possibili in merito alle dimensioni e all'evoluzione dei trasporti aerei di passeggeri e di merci. Il Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte"[2] ha definito l'obiettivo della politica comune dei trasporti, precisando che esso consiste nel fornire ai cittadini europei sistemi di trasporto efficaci ed efficienti. Tale obiettivo è stato ribadito nel riesame intermedio del Libro bianco[3], che lo ha tuttavia più orientato in direzione della garanzia della mobilità sostenibile in Europa. Le statistiche sui trasporti aerei nella Comunità sono pertanto utilizzate per inquadrare, monitorare e valutare le politiche dei trasporti dell'UE e altre politiche comunitarie quali il funzionamento del mercato interno. L'importanza che tali dati assumono per il processo decisionale comunitario è sempre più grande. Ad esempio, sulla base delle competenze attribuite alla Commissione, tali informazioni sono sempre più utilizzate per la preparazione delle trattative con i paesi terzi in vista della negoziazione di accordi sui trasporti aerei. Tali informazioni sono anche utilizzate ai fini della gestione del traffico aereo, della misurazione dei flussi di passeggeri e di merci e del calcolo della ripartizione modale dei trasporti nell'UE. Un altro esempio è costituito dall'utilizzo di tali dati per misurare gli ingressi attraverso le frontiere dell'UE negli aeroporti. L'importanza dei dati sui passeggeri è in aumento perché, a seguito del moltiplicarsi delle prenotazioni via Internet, i dati sulle prenotazioni di biglietti attraverso i sistemi informatici di prenotazione sono sempre meno rappresentativi del mercato totale. Inoltre le informazioni raccolte sul tipo di servizio (di linea/non di linea) sono molto difficili da ottenere da altre fonti e assumono particolare rilevanza per alcune rotte extraeuropee in cui predominano i servizi di trasporto di passeggeri non di linea. Per i trasporti aerei di merci, il perfezionamento della copertura e il miglioramento della qualità dei dati consentono un uso più frequente di tali informazioni per le quali non esistono fonti alternative. Altri esempi del ricorso a tali dati per soddisfare le esigenze delle diverse politiche sono forniti qui di seguito: - la conoscenza dei codici dei vettori aerei comunicati in forza del regolamento è utile ai fini del monitoraggio della concorrenza e degli aiuti di Stato; - i dati rilevati per gli aeroporti di medie e piccole dimensioni sono utili ai fini della politica regionale; - anche l'Agenzia europea per la sicurezza aerea è interessata allo sfruttamento di tali dati per motivi di sicurezza; - esistono anche potenzialità di utilizzo di tali dati per gli scopi della politica ambientale (ad esempio, emissioni e rumori). 1.3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE Il regolamento 437/2003 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione che sono esercitate utilizzando la procedura del comitato definita agli articoli 10 e 11. Eurostat si è avvalso di tale procedura per adottare una serie di disposizioni su vari aspetti dell'attuazione del regolamento. Tali disposizioni sono adottate sotto forma di regolamenti della Commissione, sentito il parere del comitato del programma statistico. Finora sono stati adottati due regolamenti di attuazione e per un terzo regolamento è stata avviata la procedura per la sua adozione nel 2007. Il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione[4] comprende una serie molto ampia di disposizioni di attuazione, in particolare l'elenco degli aeroporti comunitari e le deroghe concesse per Stato membro, le disposizioni tecniche in merito alla trasmissione dei dati, nonché una revisione delle definizioni, della nomenclatura, delle codifiche e delle serie di dati da trasmettere. Il regolamento (CE) 546/2005 della Commissione[5] è finalizzato principalmente a tener conto degli effetti dell'ampliamento dell'UE nel 2004 con l'adesione di dieci nuovi Stati membri, in quanto fornisce l'elenco dei loro aeroporti e le necessarie deroghe. Nel 2007 è in programma l'adozione di un ulteriore progetto di regolamento della Commissione che conterrà una completa revisione dell'elenco degli aeroporti comunitari applicabile dal gennaio 2007. Tale elenco non comprende più deroghe in quanto esse sono tutte scadute nel 2006. 1.4 COPERTURA DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI ALTRI PAESI Il regolamento 437/2003 si applica direttamente e nella sua totalità a tutti gli Stati membri senza dover essere attuato nel loro ordinamento giuridico nazionale. Il regolamento contemplava la possibilità di concedere deroghe per taluni aeroporti, serie di dati e variabili nel rispetto di determinate norme e per un periodo massimo di tre anni (fino al 2005 incluso). Per quanto riguarda la Romania e la Bulgaria, entrambi i paesi si sono dichiarati disposti a ottemperare pienamente alla normativa comunitaria vigente in materia al momento della loro adesione, senza chiedere alcuna deroga. L'elenco degli aeroporti di tali due nuovi Stati membri è stato incluso nel trattato di adesione della Bulgaria e della Romania tra gli adeguamenti tecnici all'acquis statistico . Per quanto concerne i paesi candidati, la Croazia e la Turchia forniscono dati aggregati a livello di aeroporto, mentre l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non trasmette informazioni. Nel 2003 il regolamento 437/2003 è stato formalmente incorporato nell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE[6]. In forza di tale decisione l'Islanda e la Norvegia sono tenute a trasmettere i dati prescritti dal regolamento, mentre il Liechtenstein è esonerato. Dati sulla base dei principi stabiliti dal regolamento sono trasmessi anche dalla Svizzera conformemente all'accordo stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico[7]. 2 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 2.1 PROBLEMI INCONTRATI 2.1.1 Rispetto degli obblighi giuridici Il rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati definiti nel regolamento ha mostrato un'evoluzione positiva nel corso del periodo considerato. La trasmissione dei dati per il 2003, quantunque relativamente completi in generale, ha presentato problemi specifici per alcuni paesi dichiaranti con riguardo alla periodicità delle serie di dati o a lacune nella fornitura di taluni elementi (movimenti di aeromobili, passeggeri in transito o posti disponibili). Nella trasmissione dei dati per i due anni successivi si sono riscontrati miglioramenti, in particolare per quanto riguarda la periodicità delle serie di dati, in merito alla quale le prescrizioni sono ora pienamente rispettate. Nella tabella 1 è presentata la situazione della trasmissione dei dati per il periodo 2003-2005 per serie di dati e periodicità. Ai sensi del regolamento 1358/2003, le serie di dati A1 e B1 sono mensili (trimestrali soltanto nel 2003) e la serie di dati C1 è come minimo annuale. Tabella 1 - Ottemperanza alle prescrizioni del regolamento: trasmissione di serie di dati per anno 2003 | 2004 | 2005 | Alcune difficoltà sussistono per taluni Stati membri. I problemi principali da risolvere riguardano la trasmissione di dati appropriati sulle merci, la trasmissione della serie C1, nonché la qualità dei dati riguardo alle informazioni sui posti disponibili. Nella maggior parte dei casi tuttavia i paesi in questione stanno adottando misure correttive o prevedono miglioramenti dei rispettivi sistemi onde garantire la piena ottemperanza alle prescrizioni. Nessun problema particolare è stato rilevato con riguardo all'applicazione delle deroghe concesse. I paesi che le avevano richieste hanno iniziato a trasmettere i dati necessari una volta che tali deroghe sono scadute. Alcuni paesi hanno addirittura deciso di non avvalersi di tali deroghe per l'intero periodo consentito e hanno fornito i dati prima che la loro trasmissione diventasse obbligatoria. Il numero di aeroporti dichiaranti per paese figura nella tabella 2. Tabella 2 - Ottemperanza alle prescrizioni del regolamento: numero di aeroporti dichiaranti per serie di dati e per anno 2003 | 2004 | 2005 | Dati 2005 | Evoluzione 2003-2005 | Dati 2005 (in tonnellate) | Evoluzione 2003-2005 | Belgio | 17.813.943 | 18,0% | 694.523 | 14,5% | Repubblica ceca | 11.265.764 | 45,2% | 56.259 | 5,7% | Danimarca2 | 22.172.778 | 14,1% | 7.465 | -17,0% | Germania | 145.977.422 | 20,5% | 3.005.967 | 23,0% | Estonia | 1.393.105 | 96,2% | 9.739 | 92,8% | Grecia | 30.798.527 | 9,3% | 105.502 | -23,0% | Spagna | 143.679.871 | 19,5% | 526.125 | 19,6% | Francia | 107.955.149 | 12,1% | 1.476.721 | 4,3% | Irlanda | 24.254.298 | 24,4% | 89.356 | 114,6% | Italia | 87.906.423 | 18,9% | 754.302 | 10,3% | Cipro | 6.782.277 | 11,6% | 39.220 | 23,3% | Lettonia | 1.872.040 | 165,5% | 15.428 | 14,0% | Lituania | 1.434.241 | 98,7% | 9.580 | 83,6% | Lussemburgo | 1.538.152 | 6,1% | 624.803 | 3,7% | Ungheria | 8.048.760 | 60,6% | 55.472 | 9,8% | Malta | 2.757.240 | 4,1% | 16.891 | 2,2% | Paesi Bassi | 46.433.037 | 12,8% | 1.550.736 | 11,7% | Austria | 19.684.822 | 24,6% | 181.533 | 41,0% | Polonia1 | 7.080.325 | 16,2% | 31.130 | -48,3% | Portogallo | 20.272.160 | 14,3% | 129.516 | 4,8% | Slovenia1 | 1.217.167 | 16,3% | 4.549 | -27,1% | Slovacchia | 1.582.978 | 152,9% | 4.069 | -68,3% | Finlandia | 12.348.113 | 17,4% | 119.569 | 33,3% | Svezia | 22.899.135 | 12,0% | : | - | Regno Unito | 204.013.386 | 14,7% | 2.450.838 | 7,2% | Unione europea 251 | 705.820.750 | 8,5% | 10.953.661 | 3,5% | Bulgaria | 5.022.584 | 40,5% | 16.845 | 8,5% | Romania | 3.493.783 | 28,6% | 17.980 | 13,5% | Croazia1 | 3.915.666 | 18,7% | 18.109 | 82,3% | Turchia | 53.515.594 | 58,9% | 333.511 | 19,5% | Islanda | 2.111.100 | 35,2% | 62.969 | 38,7% | Norvegia | : | - | : | - | Svizzera | 28.876.072 | 12,5% | 334.024 | 3,8% | Gli aggregati per l'UE sono calcolati escludendo il doppio conteggio tra gli aeroporti partner dell'UE. | 1 I dati disponibili consentono il calcolo dell'evoluzione solo tra il 2004 e il 2005. | 2 I dati sulle merci per la Danimarca non comprendono i dati sull'aeroporto di Kobenhavn/Kastrup in quanto non disponibili. | 3 CONCLUSIONI Le esperienze acquisite e i risultati ottenuti a seguito dell'attuazione del regolamento 437/2003 possono essere giudicati, in generale, molto positivi. Benché un sistema simile esistesse prima dell'adozione del regolamento, l'impegno e le risorse investiti nell'applicazione delle disposizioni giuridiche a livello sia nazionale sia di Eurostat hanno consentito una rapida produzione di dati comparabili e attendibili. Ciò acquista particolare rilievo nel caso dei dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004, nei quali le esperienze in materia di rilevazione dei dati sui trasporti aerei erano precedentemente limitate. La maggior parte dei problemi connessi all'interpretazione del regolamento, alla rilevazione dei dati e alla loro compilazione, trasmissione e convalida è stata affrontata e risolta con successo. L'applicazione del regolamento ha consentito di accrescere le informazioni disponibili sul settore nonché di migliorare la qualità dei dati e la loro tempestività. Per quanto riguarda l'uso dei dati, i risultati ottenuti sono di immediata applicazione per le politiche, in particolare ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche nel settore dei trasporti aerei a livello nazionale e comunitario. La diffusione dei dati mediante vari supporti pubblici ha contribuito a offrire visibilità all'intero processo e a garantire ai cittadini un ritorno sulle risorse investite. 3.1 SVILUPPI A BREVE TERMINE Sul breve periodo gli sforzi dovrebbero essere concentrati sui seguenti problemi. - Ulteriore sviluppo della qualità dei dati per quanto riguarda taluni aspetti. Alcuni paesi dichiaranti devono compiere ulteriori sforzi per fornire regolarmente dati attendibili e comparabili in merito alle variabili sulle merci, alle informazioni sui posti disponibili o ad alcuni degli elementi contenuti nella serie di dati C1. - Fornitura di informazioni sui vettori aerei. La trasmissione di informazioni che distinguano come minimo tra vettori aerei comunitari e non comunitari dovrebbe costituire un obiettivo alla portata di tutti gli Stati membri senza pregiudicare i vincoli di riservatezza cui essi sono tenuti. Inoltre, in situazioni particolari quali la negoziazione di accordi sui trasporti aerei con paesi terzi, potrebbe risultare necessario definire una procedura grazie alla quale la Commissione possa chiedere agli Stati membri di fornire informazioni dettagliate sui vettori aerei non trasmesse nel quadro della normale trasmissione di dati. - Adesione della Bulgaria e della Romania all'UE. Eurostat si adopererà per garantire che tali due nuovi Stati membri ottemperino alle disposizioni comunitarie in materia di statistiche sui trasporti aerei. 3.2 SVILUPPI A LUNGO TERMINE Gli sviluppi a lungo termine implicheranno probabilmente l'inserimento nella rilevazione dei dati di nuove variabili quali la reale origine/destinazione finale dei passeggeri allorché il viaggio comprende voli multipli (come minimo per i passeggeri in possesso di un unico biglietto per l'intero viaggio); la nazionalità dei passeggeri extracomunitari che entrano nell'UE; il prezzo dei biglietti; il numero di passeggeri in transito indiretto (ossia i passeggeri con coincidenze) per aeroporto o una disaggregazione del numero di movimenti per periodo del giorno e per tecnologia secondo le norme sui livelli di rumore certificati. Tali variabili rispondono alle nuove esigenze delle politiche ed esulano dall'attuale campo di applicazione del regolamento. I paesi dichiaranti hanno tuttavia chiaramente dichiarato l'impossibilità al momento attuale di provvedere alla raccolta di tali informazioni e hanno sostenuto la necessità di giustificare debitamente qualsiasi ulteriore onere nell'ambito dell'elaborazione di statistiche sui trasporti aerei. Almeno due sviluppi futuri non connessi alla richiesta di nuovi dati potrebbero tuttavia essere previsti: - una breve riduzione del termine di trasmissione dei dati a cinque mesi dopo la fine del periodo di osservazione, in linea con la rilevazione di dati statistici per altri modi di trasporto; - l'ampliamento della copertura geografica in conseguenza o di futuri ampliamenti dell'UE o della partecipazione volontaria di paesi terzi attraverso accordi di collaborazione. [1] Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1). [2] COM(2001) 370 del 12 settembre 2001. [3] COM(2006) 314 del 22 giugno 2006: "Mantenere l'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per il nostro continente – Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea". [4] Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9). [5] Regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione dei codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti comunitari (GU L91 del 9.4.2005, pag. 5). [6] Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2003, del 26 settembre 2003, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (GU L 331 del 18.12.2003, pag. 68). [7] Firmato il 26 ottobre 2004 e approvato con la decisione del Consiglio del 27 febbraio 2006 sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica (GU L 90 del 28 marzo 2006, pagg. 1-21).