Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS))
Gazzetta ufficiale n. 074 E del 20/03/2008 pag. 0750 - 0751
P6_TA(2007)0163 Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0587) [1], - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0402/2006), - visto l'articolo 51 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0085/2007); 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. TESTO DELLA COMMISSIONE EMENDAMENTI | DEL PARLAMENTO | Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 1Articolo 11, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 2371/2002) 5. Tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13. | 5. L'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13. | Emendamento 1 ARTICOLO 1, PUNTO 1Articolo 11, paragrafo 6, trattini 1 e 2 (regolamento (CE) n. 2371/2002) -il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1o gennaio 2003 e il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, e | -il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1o gennaio 2003 e il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, e | -il 4% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007. | -il 10% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1o gennaio 2007. | Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 2371/2002) | Tuttavia, tale riduzione di potenza non deve in alcun caso tradursi in una diminuzione della sicurezza, dell'abitabilità o dell'efficacia dei sistemi di trattamento del pesce del peschereccio. Inoltre, dato che l'obiettivo della riduzione è di evitare qualsiasi aumento della capacità di pesca del peschereccio, non si tiene conto delle disposizioni di cui al primo comma qualora la sostituzione del motore sia effettuata per conservare energia e/o migliorare le prestazioni del peschereccio in ambiti diversi da quello della capacità di pesca, o qualora siano stati scelti metodi di pesca più selettivi per quanto concerne l'utilizzo del peschereccio. | [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------