27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 70/21


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2007

definita dal Consiglio l'11 dicembre 2006

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 70 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di proteggere le persone ed i beni nell'Unione europea è opportuno impedire che vengano commessi atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili attraverso l'adozione di norme comuni per la tutela dell'aviazione civile. Questo obiettivo andrebbe conseguito istituendo regole e standard fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nonché meccanismi atti a monitorarne il rispetto.

(2)

Nell'interesse della sicurezza dell'aviazione civile in generale, è opportuno fornire i criteri per un'interpretazione comune dell'allegato 17 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944.

(3)

In risposta agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti è stato adottato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (3).

(4)

Il contenuto del regolamento (CE) n. 2320/2002 andrebbe rivisto alla luce dell'esperienza maturata ed è opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regolamento finalizzato a semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché a migliorare i livelli di sicurezza.

(5)

Considerata la necessità di assicurare una maggiore flessibilità nell'adozione delle misure e delle procedure di sicurezza in modo da tenere conto dell'evolversi della valutazione dei rischi e consentire l'introduzione di nuove tecnologie, è opportuno che il presente regolamento si limiti a definire i principi fondamentali delle misure che devono essere adottate per proteggere l'aviazione civile contro gli atti di interferenza illecita, senza specificare i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro concreta attuazione.

(6)

È opportuno che il presente regolamento si applichi agli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile situati nel territorio di uno Stato membro, agli operatori che forniscono servizi in tali aeroporti ed ai soggetti che forniscono beni e/o servizi in tali aeroporti o tramite questi ultimi.

(7)

Ferme restando le disposizioni della convenzione sui reati e su altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo 1963), della convenzione per la repressione del sequestro illecito di aeromobili (L'Aja 1970) e della convenzione per la repressione degli atti illeciti nei confronti della sicurezza dell'aviazione civile (Montreal 1971), è opportuno che il presente regolamento riguardi anche le misure di sicurezza che si applicano a bordo degli aeromobili appartenenti a vettori aerei della Comunità o durante il volo di tali aeromobili.

(8)

Ogni Stato membro può decidere autonomamente se ricorrere ad agenti responsabili della sicurezza sugli aeromobili registrati nel proprio territorio e sugli aeromobili di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata da tale Stato membro.

(9)

Le varie attività esercitate nel settore dell'aviazione civile non sono necessariamente soggette allo stesso livello di minaccia. Nel definire le norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea è opportuno tenere conto delle dimensioni dell'aeromobile, della natura dell'attività e/o della frequenza delle attività negli aeroporti, allo scopo di consentire deroghe.

(10)

È opportuno che agli Stati membri venga inoltre consentito, sulla base di una valutazione del rischio, di applicare misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento.

(11)

È possibile che paesi terzi impongano l'osservanza di misure diverse da quelle stabilite dal presente regolamento in relazione a voli provenienti da un aeroporto situato in uno Stato membro e diretti ad un aeroporto di tale paese terzo, o che ne sorvolano il territorio. Tuttavia, fatti salvi eventuali accordi bilaterali dei quali la Comunità sia parte, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di valutare le misure imposte dal suddetto paese terzo.

(12)

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'unica autorità responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea, anche nell'eventualità in cui al suo interno operassero due o più organismi competenti nel settore della sicurezza aerea.

(13)

Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile al fine di stabilire le responsabilità per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e precisare quali adempimenti siano prescritti agli operatori e agli altri soggetti. Inoltre, tutti gli operatori aeroportuali, i vettori aerei ed i soggetti che attuano norme per la sicurezza aerea dovrebbero redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma di sicurezza al fine di garantire l'osservanza sia del presente regolamento sia di qualunque altro programma per la sicurezza dell'aviazione civile che essi siano tenuti ad applicare.

(14)

Per monitorare il rispetto del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale idoneo a verificare la qualità della sicurezza dell'aviazione civile e garantirne l'osservanza.

(15)

Allo scopo di controllare l'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri nonché di formulare raccomandazioni atte a migliorare la sicurezza aerea, è opportuno che la Commissione effettui ispezioni, anche senza preavviso.

(16)

I provvedimenti attuativi che stabiliscono gli adempimenti e le procedure comuni atti a mettere in pratica le norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e che contengono informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, così come i rapporti d'ispezione della Commissione e le conseguenti risposte delle autorità competenti dovrebbero essere considerati come «informazioni classificate UE» ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo Regolamento interno (4). Tali documenti non dovrebbero essere pubblicati, ma dovrebbero essere messi a disposizione degli operatori e dei soggetti legittimati a riceverli.

(17)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione (5).

(18)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità che giustificano l'adozione delle misure di cui agli articoli 4, paragrafo 3 e 9, paragrafo 2. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento od integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19)

È opportuno perseguire l'obiettivo del sistema di sicurezza unico («one-stop security») per tutti i voli che si svolgono all'interno dell'Unione europea.

(20)

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione di norme relative alla sicurezza («safety») del trasporto aereo, incluse quelle relative al trasporto di merci pericolose.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni previste, che possono essere di natura civile o amministrativa, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(22)

La dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra, concordata a Cordoba il 18 settembre 2006 durante la prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su Gibilterra, sostituirà la dichiarazione comune sull'aeroporto di Gibilterra adottata a Londra il 2 dicembre 1987, ed il pieno rispetto di essa equivarrà al rispetto della dichiarazione del 1987.

(23)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la salvaguardia dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e la definizione di criteri per un'interpretazione comune della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento stabilisce norme comuni per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita.

Esso fornisce inoltre i criteri per un'interpretazione comune dell'allegato 17 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale.

2.   Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono:

a)

la definizione di regole e norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea;

b)

l'istituzione di meccanismi atti a monitorarne il rispetto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro che non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari;

b)

a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono servizi negli aeroporti di cui alla lettera a);

c)

a tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea operanti in locali situati all'interno o all'esterno del sedime aeroportuale, che forniscono beni e/o prestano servizi nell'ambito degli aeroporti di cui alla lettera a) o tramite essi.

2.   L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa sulla sovranità del territorio in cui sorge detto aeroporto.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«aviazione civile»: qualsiasi operazione aerea effettuata con aeromobili civili, escludendo quelle effettuate con aeromobili di Stato di cui all'articolo 3 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale;

2)

«sicurezza aerea»: combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita;

3)

«operatore»: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in operazioni di trasporto aereo;

4)

«vettore aereo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;

5)

«vettore aereo comunitario»: vettore aereo titolare di una valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (6);

6)

«soggetto»: persona, organizzazione o impresa diversa da un operatore;

7)

«articoli proibiti»: armi, esplosivi ed altri dispositivi, articoli o sostanze pericolosi che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita;

8)

«controllo (“screening”)»: applicazione di mezzi tecnici o di altro tipo atti a identificare e/o rilevare la presenza di articoli proibiti;

9)

«controllo di sicurezza»: applicazione di mezzi in grado di impedire l'introduzione di articoli proibiti;

10)

«controllo d'accesso»: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati;

11)

«area lato volo (“airside”)»: area di manovra di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato;

12)

«area lato terra (“landside”)»: parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo («airside»);

13)

«area sterile (“Security Restricted Area”)»: parte di area lato volo ove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono adottate ulteriori misure di sicurezza;

14)

«area delimitata»: una zona separata dalle aree sterili mediante controlli di accesso, oppure, qualora sia essa stessa un'area sterile, da altre aree sterili dell'aeroporto;

15)

«controllo dei precedenti personali (“background check”)»: controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili senza scorta;

16)

«passeggeri, bagagli, merci o posta in transito indiretto»: passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con un aeromobile diverso rispetto a quello con cui sono arrivati;

17)

«passeggeri, bagagli, merci o posta in transito diretto»: passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con lo stesso aeromobile con il quale sono arrivati;

18)

«passeggero potenzialmente pericoloso»: passeggero che sia stato espulso, o che non si reputa possa essere ammesso per ragioni connesse alla politica dell'immigrazione o che sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale;

19)

«bagaglio a mano»: bagaglio destinato ad essere trasportato nella cabina dell'aeromobile;

20)

«bagaglio da stiva»: bagaglio destinato ad essere trasportato nella stiva dell'aeromobile;

21)

«bagaglio da stiva accompagnato»: bagaglio trasportato nella stiva dell'aeromobile, sullo stesso volo sul quale viaggia il relativo passeggero;

22)

«posta del vettore aereo»: posta di cui un vettore aereo costituisca sia il mittente che il destinatario;

23)

«materiale del vettore aereo»: materiale di cui un vettore aereo costituisca sia il mittente che il destinatario ovvero materiale utilizzato da un vettore aereo;

24)

«posta»: spedizioni costituite da corrispondenza e altri articoli consegnati dai servizi postali e destinati ad essere trasmessi ai servizi postali, con esclusione della posta del vettore aereo, conformemente alle norme dell'Unione postale universale;

25)

«merci»: beni destinati a essere trasportati nell'aeromobile, diversi dai bagagli, dalla posta, dalla posta del vettore aereo, dal materiale del vettore aereo e dalle provviste di bordo;

26)

«agente regolamentato»: vettore aereo, agente, spedizioniere o qualunque altro soggetto che garantisce l'effettuazione di controlli di sicurezza sulle merci o sulla posta;

27)

«mittente conosciuto»: mittente da cui originano merci o posta soggette a procedure conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire il trasporto della merce o della posta in questione su aeromobili di qualsiasi tipo;

28)

«mittente responsabile»: mittente da cui originano merci o posta soggette a procedure conformi a norme e disposizioni tali da consentire il trasporto della merce o della posta in questione su aeromobili rispettivamente cargo o postali;

29)

«controllo di sicurezza dell'aeromobile (“check”)», ispezione delle parti interne dell'aeromobile alle quali i passeggeri possono avere avuto accesso, unitamente all'ispezione della stiva dell'aeromobile, allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti o di altri segni di interferenza illecita nell'aeromobile;

30)

«ispezione di sicurezza dell'aeromobile (“search”)», ispezione dell'interno dell'aeromobile e delle parti esterne accessibili di esso allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti e di altri segni di interferenza illecita compiuta sull'aeromobile;

31)

«agente responsabile della sicurezza in volo (“in-flight security officer”)», persona assunta da uno Stato per viaggiare su un aeromobile di un vettore titolare di licenza rilasciata dallo stesso Stato allo scopo di proteggere l'aeromobile e i suoi occupanti da atti di interferenza illecita.

Articolo 4

Norme fondamentali comuni

1.   Le norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita sono riportate nell'allegato.

2.   Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Tali disposizioni riguardano, in particolare:

a)

i metodi per l'effettuazione dei controlli, del controllo dell'accesso e di altri controlli di sicurezza;

b)

i metodi per l'effettuazione dello screening di sicurezza degli aeromobili e delle ispezioni degli stessi;

c)

gli articoli proibiti;

d)

i criteri di prestazione e i test di conformità delle apparecchiature;

e)

la selezione del personale e i requisiti di addestramento;

f)

la definizione di parti critiche delle aree sterili;

g)

gli obblighi e le procedure di certificazione degli agenti regolamentati, dei mittenti conosciuti e dei mittenti responsabili;

h)

le categorie di persone, merci e aeromobili che, per motivi oggettivi, sono soggetti a procedure speciali di sicurezza o sono esentate dallo screening, dal controllo di accesso o da altri controlli di sicurezza.

3.   La Commissione, modificando il presente regolamento mediante una decisione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, stabilisce i criteri che consentono agli Stati membri di derogare dalle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti.

Per imperativi motivi d'urgenza può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.

4.   Gli Stati membri garantiscono l'applicazione sul rispettivo territorio delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere che il livello di sicurezza sia stato compromesso a causa di un'infrazione di sicurezza, esso garantisce l'adozione di azioni appropriate e tempestive per rimediare a tale infrazione e garantire la continuità della sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 5

Misure più severe applicate dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4. L'adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Le misure sono pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure al più presto rispetto alla loro applicazione. Non appena riceve tali informazioni, la Commissione le trasmette agli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri non sono tenuti ad informare la Commissione se le misure in questione si limitano ad uno specifico volo in una determinata data.

Articolo 6

Misure di sicurezza prescritte da paesi terzi

1.   Fatti salvi eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia parte, uno Stato membro informa la Commissione delle misure di sicurezza prescritte da un paese terzo qualora esse differiscano dalle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4 in relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro diretto verso tale paese terzo o che ne sorvolano il territorio.

2.   Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione di qualsiasi misura comunicata a norma del paragrafo 1 e, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può elaborare un'appropriata risposta al paese terzo interessato.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se

a)

lo Stato membro interessato applica le misure in questione a norma dell'articolo 5; o

b)

la prescrizione del paese terzo si limita ad uno specifico volo in una determinata data.

Articolo 7

Autorità competente

Se in uno Stato membro esistono due o più organismi competenti per la sicurezza dell'aviazione civile, esso designa un'unica autorità (di seguito «l'autorità competente») responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile

1.   Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

Tale programma definisce le responsabilità per l'attuazione delle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4 e precisa gli adempimenti prescritti a tal fine agli operatori e agli altri soggetti.

2.   L'autorità competente mette a disposizione degli operatori e dei soggetti che sono legittimati a riceverli, i testi scritti delle parti appropriate del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 9

Programma nazionale per il controllo della qualità

1.   Ciascuno Stato membro redige, attua e mantiene aggiornato un programma nazionale per il controllo della qualità.

Tale programma mette in condizione lo Stato membro di controllare il livello di sicurezza dell'aviazione civile così da monitorare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

2.   Le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità sono adottate aggiungendo un allegato al presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Il programma consente la pronta individuazione e la correzione delle carenze riscontrate. Prevede altresì che tutti gli aeroporti, gli operatori e i soggetti responsabili dell'attuazione delle norme di sicurezza del trasporto aereo situati nel relativo Stato membro siano sottoposti a regolare monitoraggio da parte dell'autorità competente da effettuarsi direttamente o sotto la sorveglianza dell'autorità stessa.

Articolo 10

Programma per la sicurezza degli aeroporti

1.   Ogni gestore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza dell'aeroporto.

Il programma descrive i metodi e le procedure che il gestore dell'aeroporto deve seguire per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile predisposto dallo Stato membro in cui è situato l'aeroporto.

Il programma comprende disposizioni per il controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il gestore dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.   Il programma per la sicurezza aeroportuale è presentato all'autorità competente che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

Articolo 11

Programma per la sicurezza del vettore aereo

1.   Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza del vettore aereo.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro a partire dal quale esso effettua i servizi.

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il vettore aereo vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.   Su richiesta, il programma per la sicurezza del vettore aereo è presentato all'autorità competente, che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

3.   Laddove un programma per la sicurezza di un vettore aereo comunitario è stato convalidato dall'autorità competente dello Stato membro che rilascia a tale vettore la licenza d'esercizio, tutti gli altri Stati membri riconoscono che tale vettore aereo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. Questo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di richiedere a qualsiasi vettore aereo dettagli riguardo l'attuazione:

a)

delle misure di sicurezza applicate da tale Stato membro a norma dell'articolo 5; e/o

b)

di procedure locali applicabili agli aeroporti serviti.

Articolo 12

Programma di sicurezza degli altri soggetti

1.   Ogni altro soggetto che, in virtù di un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile di cui all'articolo 8, è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e mantiene aggiornato un proprio programma di sicurezza.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per rispettare il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro limitatamente alle operazioni effettuate dal soggetto in questione in tale Stato membro.

Il programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il soggetto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

2.   Su richiesta, il programma è presentato all'autorità competente dello Stato membro interessato che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

Articolo 13

Ispezioni della Commissione

1.   La Commissione, con la collaborazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, effettua ispezioni, incluse quelle agli aeroporti, ai gestori e ai soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea, per controllare l'applicazione del presente regolamento, da parte degli Stati membri, e formulare, se del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicurezza aerea. A tale scopo l'autorità competente notifica alla Commissione l'elenco di tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile situati nel proprio territorio, diversi da quelli contemplati nell'articolo 4, paragrafo 3.

Le modalità per lo svolgimento delle ispezioni della Commissione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.   Le ispezioni effettuate dalla Commissione presso aeroporti, operatori ed i soggetti che applicano norme sulla sicurezza aerea sono effettuate senza preavviso. La Commissione, prima di un'ispezione, informa lo Stato membro interessato con sufficiente anticipo.

3.   Tutti i rapporti di ispezione della Commissione sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro interessato, la quale, nella sua risposta, indica le misure correttive corrispondenti ad ogni carenza riscontrata.

Il rapporto di ispezione e la risposta dell'autorità competente vengono successivamente comunicati all'autorità competente degli altri Stati membri.

Articolo 14

Diffusione delle informazioni

I documenti di seguito riportati sono considerati «informazioni classificate UE» ai fini della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e non sono resi pubblici:

a)

le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1, qualora contengano informazioni di sicurezza riservate;

b)

i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne il rispetto. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 è abrogato.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da… (7), ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 15, i quali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 17.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 giugno 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio dell'11 dicembre 2006 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(7)  Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO

NORME FONDAMENTALI COMUNI (ARTICOLO 4)

1.   SICUREZZA DEGLI AEROPORTI

1.1.   Requisiti per la progettazione degli aeroporti

1.

Nella progettazione e nella costruzione di nuove infrastrutture aeroportuali o nella modifica di quelle esistenti si devono osservare integralmente le prescrizioni per l'attuazione delle norme fondamentali comuni di cui al presente allegato e ai relativi provvedimenti attuativi.

2.

Negli aeroporti devono essere definite le seguenti aree:

a)

area lato terra («landside»);

b)

area lato volo («airside»);

c)

aree sterili («security restricted areas»); e

d)

parti critiche delle aree sterili.

1.2.   Controlli d'accesso

1.

L'accesso all'airside deve essere limitato in modo tale da impedire che persone e veicoli non autorizzati possano accedervi.

2.

L'accesso alle aree sterili deve essere controllato in modo tale da garantire che persone e veicoli non autorizzati possano accedervi.

3.

Alle persone e ai veicoli può essere consentito l'accesso all'airside e alle aree sterili solo se soddisfano le condizioni di sicurezza prescritte.

4.

Qualsiasi persona, compresi i membri dell'equipaggio, deve avere superato il controllo dei precedenti personali prima di ottenere il tesserino d'ingresso in aeroporto o il tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio che lo autorizzi ad accedere alle aree sterili senza scorta.

1.3.   Controllo delle persone diverse dai passeggeri e controllo degli oggetti da esse trasportati

1.

Le persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste trasportati, devono essere sottoposti a controlli a campione continui all'ingresso nelle aree sterili allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in tali aree.

2.

Tutte le persone diverse dai passeggeri, così come gli oggetti da queste trasportati, devono essere sottoposti a controlli all'atto dell'ingresso nelle parti critiche delle aree sterili allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in tali aree.

1.4.   Ispezione dei veicoli

I veicoli che entrano in un'area sterile devono essere ispezionati allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in tali aree.

1.5.   Sorveglianza, pattugliamento ed altri controlli fisici

Gli aeroporti e, se del caso, le aree adiacenti con accesso al pubblico devono essere sottoposti a sorveglianza, pattugliamento e ad altri controlli fisici allo scopo di individuare eventuali comportamenti sospetti di persone, rilevare i punti vulnerabili che potrebbero essere utilizzati per compiere atti di interferenza illecita e dissuadere chiunque dall'effettuarli.

2.   AREE DELIMITATE AEROPORTUALI

Gli aeromobili parcheggiati nelle aree delimitate dell'aeroporto alle quali si applicano le misure alternative di cui all'articolo 4, paragrafo 3, devono essere tenuti separati dagli aeromobili ai quali si applicano integralmente le norme fondamentali comuni, allo scopo di garantire che non vengano compromessi i livelli di sicurezza stabiliti per questi ultimi, nonché per i passeggeri, i bagagli, le merci e la posta da esso trasportati.

3.   SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

1.

Prima della partenza, ogni aeromobile dev'essere sottoposto ad un controllo di sicurezza o ispezione di sicurezza dell'aeromobile allo scopo di assicurare che nessun articolo proibito sia presente a bordo. Un aeromobile in transito può essere sottoposto ad altre misure appropriate.

2.

Ogni aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate.

4.   PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

4.1.   Controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano

1.

Tutti i passeggeri originanti, i passeggeri in transito diretto e i passeggeri in transito indiretto, nonché il loro bagaglio a mano, devono essere sottoposti a controllo («screening») allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili.

2.

I passeggeri in transito indiretto e il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal suddetto controllo qualora:

a)

arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto agli standard fondamentali comuni;

b)

arrivino da un paese terzo i cui standard di sicurezza sono riconosciuti equivalenti a quelli fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.

I passeggeri in transito ed il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal controllo, qualora:

a)

rimangano a bordo dell'aeromobile; o

b)

non siano entrati in contatto con passeggeri in partenza, già controllati, diversi da quelli destinati a imbarcarsi sullo stesso aeromobile; o

c)

arrivino da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri ed il relativo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto agli standard fondamentali comuni; o

d)

arrivino da un paese terzo ove i livelli di sicurezza adottati sono riconosciuti equivalenti agli standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4.2.   Protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano

1.

I passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano devono essere protetti da interferenze non autorizzate dal punto in cui vengono sottoposti a controllo fino alla partenza dell'aeromobile sul quale sono trasportati.

2.

I passeggeri in partenza che sono già stati sottoposti a controllo devono restare separati dai passeggeri in arrivo, a meno che:

a)

i passeggeri in arrivo provengano da uno Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che tali passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano siano stati sottoposti a controlli di livello inferiore rispetto agli standard fondamentali comuni; o

b)

i passeggeri in arrivo provengano da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti agli standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4.3.   Passeggeri potenzialmente pericolosi

Prima della partenza i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad appropriate misure di sicurezza.

5.   BAGAGLIO DA STIVA

5.1.   Controllo del bagaglio da stiva

1.

Tutto il bagaglio da stiva deve essere sottoposto a controllo prima di essere caricato a bordo di un aeromobile, allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo dell'aeromobile.

2.

Il bagaglio da stiva in transito indiretto può essere dispensato dal controllo, qualora:

a)

provenga da un altro Stato membro, a meno che la Commissione o tale Stato membro abbiano comunicato di ritenere che esso sia stato sottoposto a controlli di livello inferiore rispetto agli standard fondamentali comuni; o

b)

arrivi da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti agli standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.

Il bagaglio da stiva in transito può essere esentato dai controlli se rimane a bordo dell'aeromobile.

5.2.   Protezione del bagaglio da stiva

Il bagaglio da stiva destinato ad essere trasportato a bordo di un aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate dal momento in cui è sottoposto a controllo o preso in custodia dal vettore, a seconda di quale operazione sia effettuata prima, fino alla partenza dell'aeromobile sul quale deve essere trasportato.

5.3.   Riconcilio dei bagagli

1.

Ogni bagaglio da stiva deve essere identificato come accompagnato o non accompagnato.

2.

Il bagaglio da stiva non accompagnato non può essere trasportato, a meno che non sia trasportato con aeromobile diverso da quello del relativo passeggero per ragioni indipendenti dalla volontà del passeggero stesso, oppure sia stato sottoposto a controlli di sicurezza supplementari.

6.   MERCI E POSTA

6.1.   Controlli di sicurezza delle merci e della posta

1.

Tutte le merci e la posta devono essere sottoposte a controlli di sicurezza prima di essere caricate a bordo di un aeromobile. Un vettore aereo non accetterà di trasportare con aeromobile merci o posta a meno che esso stesso non abbia effettuato i controlli in questione ovvero l'effettuazione di essi sia stata confermata e attestata da un agente regolamentato, un mittente conosciuto o un mittente responsabile.

2.

Le merci e la posta in transito indiretto possono essere sottoposte a controlli di sicurezza alternativi, secondo modalità da precisare in un provvedimento attuativo.

3.

Le merci e la posta in transito possono essere esentate dai controlli di sicurezza se rimangono a bordo dell'aeromobile.

6.2.   Protezione delle merci e della posta

1.

Le merci e la posta destinate ad essere trasportate su un aeromobile devono essere protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza fino alla partenza dell'aeromobile sul quale devono essere trasportate.

2.

Le merci e la posta non adeguatamente protette da contatti non autorizzati dopo aver effettuato i controlli di sicurezza devono essere sottoposte a controllo («screening»).

7.   POSTA E MATERIALE DEI VETTORI AEREI

La posta e il materiale dei vettori aerei sono sottoposti a controlli di sicurezza e successivamente protetti fino al momento dell'imbarco, allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nell'aeromobile.

8.   FORNITURE DI BORDO

Le forniture di bordo, compreso il cibo e le bevande («catering»), destinate al trasporto o all'utilizzo a bordo di un aeromobile, sono sottoposte a controlli di sicurezza e successivamente protette fino all'imbarco allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nell'aeromobile.

9.   FORNITURE PER L'AEROPORTO

Le forniture destinate ad essere vendute o utilizzate nelle aree sterili degli aeroporti, comprese le forniture dei ristoranti e dei negozi di articoli esenti da imposte o tasse (duty free shops), devono essere sottoposte a controlli di sicurezza allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in queste aree.

10.   MISURE PER LA SICUREZZA IN VOLO

1.

Ferme restando le norme applicabili per la sicurezza aerea:

a)

durante il volo deve essere impedito l'ingresso nella cabina di pilotaggio alle persone non autorizzate;

b)

durante il volo i passeggeri potenzialmente pericolosi devono essere sottoposti ad adeguate misure di sicurezza.

2.

Per impedire atti di interferenza illecita durante il volo devono essere adottate misure di sicurezza appropriate, quali l'addestramento del personale di condotta e del personale di cabina.

3.

È vietato il trasporto di armi nella cabina passeggeri e nella cabina di pilotaggio, a meno che gli Stati membri interessati non abbiano rilasciato un'autorizzazione conforme alle rispettive normative nazionali.

4.

Il paragrafo 3 si applica anche agli agenti responsabili della sicurezza in volo («flight security officers»), se questi portano armi.

11.   SELEZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1.

Le persone che effettuano lo screening, i controlli di accesso o altri controlli di sicurezza, o che sono responsabili dell'esecuzione di tali controlli, devono essere selezionate, addestrate e, se del caso, così da garantire la loro idoneità all'attività in questione, nonché la loro competenza ad adempiere alle funzioni assegnate.

2.

Le persone diverse dai passeggeri che devono accedere alle aree sterili devono ricevere una formazione sulla sicurezza prima di ottenere un tesserino d'ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimento come membro di equipaggio.

3.

La formazione di cui ai punti 1 e 2 è effettuata mediante un'attività iniziale e successivi aggiornamenti periodici.

4.

Gli istruttori addetti alla formazione delle persone di cui ai punti 1 e 2 devono essere in possesso della prescritta qualifica.

12.   ATTREZZATURE DI SICUREZZA

Le attrezzature utilizzate per lo screening, il controllo d'accesso e gli altri controlli di sicurezza devono essere in grado di effettuare i controlli di sicurezza previsti.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Nel settembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che sostituisce il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1). Tale regolamento, elaborato e adottato in risposta agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, è in vigore dal gennaio 2003: la sua sostituzione con un nuovo testo è ritenuta necessaria poiché la sua applicazione ha dato luogo a una serie di problemi.

Il 15 giugno 2006, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura, contenente 85 emendamenti.

Il Consiglio ha preso seriamente in esame la possibilità di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo in prima lettura sul testo della proposta di regolamento. Nel corso di contatti informali con rappresentanti del Parlamento europeo, è parso tuttavia che la questione del finanziamento delle misure di sicurezza debba essere esaminata in modo più accurato al fine di pervenire ad un testo che risulti accettabile per tutte le parti. Il Consiglio, pertanto, ha deciso di adottare una posizione comune che tenga conto quanto più possibile degli emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura e di cercare un accordo con il Parlamento europeo in una fase successiva.

Successivamente alla revisione dell'intero testo da parte dei giuristi/linguisti, il Consiglio ha adottato la propria posizione comune in data del l'11 Dicembre 2006. Nel fare ciò, esso ha preso atto del parere del Parlamento europeo in prima lettura, accogliendo 46 emendamenti.

Il Consiglio ha preso altresì atto del parere del Comitato economico e sociale.

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio ha potuto raggiungere un accordo sulle linee principali della proposta della Commissione. Il Consiglio ha deciso, tuttavia, di modificare il testo su alcuni punti, in generale per renderlo più chiaro, più semplice e più comprensibile.

Le modifiche più rilevanti, apportate del Consiglio alla proposta della Commissione, riguardano i due settori in appresso.

In primo luogo, per quanto riguarda la procedura di comitato, il Consiglio ha tenuto conto delle nuove norme adottate dal Consiglio nel luglio del 2006 (2). La nuova procedura di regolamentazione con controllo introdotta da dette norme, che conferisce maggiori competenze al Parlamento europeo, è prevista all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, del progetto di regolamento. L'articolo 4, paragrafo 3, si riferisce ai criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare alle norme generali per aeroporti o aeromobili di piccole dimensioni. L'articolo 9, paragrafo 2, specifica le norme applicabili ai programmi nazionali degli Stati membri per il controllo della qualità.

In secondo luogo, l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di applicare misure nazionali più rigorose di quelle contenute nel regolamento. Date le questioni in gioco, la gravità delle varie minacce alla sicurezza e le circostanze in rapido mutamento che gravitano attorno a tali minacce, il Consiglio ha affermato che gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di manovra sufficiente per imporre eventuali misure supplementari o speciali da essi ritenute necessarie. Tali misure, ad avviso del Consiglio, non dovrebbero richiedere particolare giustificazione a livello comunitario.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio ha potuto accogliere, del tutto o in parte, i seguenti 46 emendamenti:

2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, da 23 a 30, 33, 34, 37, 40, da 45 a 49, 51, da 53 a 58, da 65 a 68, 73, 77, 78, 79, 82 e 84.

Tuttavia, il Consiglio non ha potuto accogliere vari altri emendamenti, tra cui i principali sono gli emendamenti 3, 35, 43 e 44 sul finanziamento del dispositivo di sicurezza ai sensi del regolamento. Il Consiglio ritiene inopportuno che un regolamento tecnico, come quello in questione, contenga requisiti o obblighi in materia di finanziamento. Il principio di sussidiarietà impone che siffatte questioni siano affrontate a livello nazionale.

Vari altri emendamenti non sono stati accolti, almeno in parte, poiché estendono il campo di applicazione del regolamento al di là degli obiettivi in materia di sicurezza che è inteso a raggiungere. Ciò vale segnatamente per gli emendamenti 6, 9, 19, 36, 45, 57, 80 e 85. Gli emendamenti 1, 10, 13, 14, 16, 18, 22, 31, 32, 33, 50, 52, 60, 63, 72 e 74 non sono stati accolti, del tutto o in parte, in quanto in contrasto con altre parti della proposta di regolamento, privi di un apporto sostanziale al testo oppure non conformi con la terminologia accettata in materia di sicurezza dell'aviazione. Infine, gli emendamenti 20, 21, 38, 39, 41, 42, 59, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76 e 83 non sono stati accolti, del tutto o in parte, ritenendo il Consiglio che contengano una mole di dettagli eccessiva per un regolamento di questo tipo oppure che siano incompatibili con gli accordi istituzionali della Comunità o ancora che contengano disposizioni la cui attuazione si rivelerebbe impraticabile da parte o degli Stati membri o degli operatori economici interessati.

III.   CONCLUSIONE

Il Consiglio sostiene che il testo della posizione comune è adeguato ed equilibrato e ritiene che essa rispecchi le finalità a cui si ispirano la maggior parte degli emendamenti del Parlamento.

Il Consiglio desidera sottolineare l'intenso impegno a cui si è sottoposto per assicurare un rapido accordo sul regolamento e confida nel fatto che la posizione comune consentirà a tempo debito una rapida adozione della normativa.


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.