16.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/120 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
COM(2007) 381 def. — SEC(2007) 910
(2008/C 44/26)
Il Consiglio, in data 27 luglio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 ottobre 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore unico BURANI.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 24 ottobre 2007, nel corso della 439a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 154 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astensioni.
Conclusioni e raccomandazioni
Motivazione
1. I contenuti della proposta di direttiva
1.1. |
La Commissione ha avviato un vasto dibattito sull'utilizzo delle aliquote IVA ridotte, iniziando con la pubblicazione di una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo (1). Scopo principale di questo esercizio è preparare il terreno per una nuova direttiva ricercando soluzioni globali, sostenibili e valide nel tempo, in materia di aliquote ridotte. Per «aliquote ridotte» si intendono quelle inferiori al tasso normale dell'IVA (15 %). |
1.2. |
Nella comunicazione, pubblicata lo stesso giorno della proposta di direttiva, la Commissione dichiara che «la definizione dell'approccio adeguato richiederà molto tempo». Nel frattempo si pone il problema delle deroghe temporanee concesse agli Stati membri di più recente adesione, che vengono a scadenza in tempi diversi tra giugno 2007 e il 1o gennaio 2010 (articoli 123-130 della «direttiva IVA») (2): la soluzione più semplice, che la Commissione ha adottato con la pubblicazione della proposta di direttiva oggetto del presente parere, è di proporne una proroga sino alla fine del 2010, proroga peraltro non di carattere generale ma limitata a talune merci o servizi. In questo modo, la scadenza di queste deroghe verrebbe a coincidere con la fine del periodo di applicazione dell'aliquota minima del 15 % per il tasso normale dell'IVA e con la fine dell'esperimento sull'applicazione di aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. |
1.3. |
La proroga viene concessa per la fornitura di beni o di servizi ad alta intensità di lavoro (edilizia, ristorazione, ecc.) e, per taluni paesi, di beni di particolare importanza sociale (prodotti alimentari, libri e riviste specializzate, prodotti farmaceutici, ecc.). Questa scelta trova una giustificazione nel fatto che con ogni probabilità l'aliquota IVA ridotta rimarrà valida per tutti i paesi, anche dopo la definizione di nuove regole. Le deroghe in contrasto con il corretto funzionamento del mercato interno non vengono prorogate (prodotti per l'agricoltura). |
1.4. |
I prodotti esclusi dalla proroga sono in particolare il carbone e l'energia per riscaldamento, per i quali le eccezioni previste con i vari atti di adesione che vengono a scadere (nel 2007 o 2008) non prevedevano proroghe. D'altra parte, la tassazione delle fonti energetiche costituisce un capitolo a parte ed è una materia in corso di esame; le soluzioni, quando saranno trovate, dovranno essere valide per tutti. |
2. Considerazioni di carattere generale
2.1. |
La direttiva 2006/112/CE stabiliva, per gli Stati membri di adesione anteriore al 2001, una serie di deroghe (3). Tali deroghe sono valide senza limiti di tempo o, più precisamente, fino all'entrata in vigore del «regime definitivo applicabile alle transazioni intracomunitarie». Allo stato attuale e alla luce delle esperienze, l'introduzione di un regime definitivo non è prevedibile nel breve o nel medio termine, per cui le esenzioni concesse ai «vecchi» Stati membri rischiano di prolungarsi praticamente all'infinito, mentre i «nuovi» sarebbero penalizzati dalla scadenza dei termini negoziati all'atto dell'adesione. Inoltre, alcuni Stati membri hanno la facoltà di applicare aliquote ridotte a servizi prestati localmente (4) fino alla fine del 2010, mentre tale opportunità non esiste per gli altri: una situazione — questa — che non è giustificabile. |
2.2. |
La proposta di direttiva costituisce una «soluzione ponte» che permette agli Stati membri di recente adesione di operare in posizioni sostanzialmente uguali a quelle degli altri Stati membri, almeno sino al 31 dicembre 2010. Per quella data, la Commissione spera che il Consiglio abbia adottato la nuova direttiva che metta ordine nell'intera categoria delle esenzioni, così come auspicato nella comunicazione. |
3. Considerazioni specifiche
3.1. |
Il CESE si compiace del lavoro svolto dalla Commissione, sia con la proposta di direttiva, che esso approva senza riserve, sia con la pubblicazione di una comunicazione che annuncia la definizione di una struttura delle «esenzioni» coerente con i principi del mercato unico e con la strategia di Lisbona. Sulla comunicazione il Comitato ritornerà con un apposito parere, nell'intento di contribuire in modo costruttivo al dibattito. |
3.2. |
Alla luce di precedenti esperienze, è lecito peraltro temere che l'interesse generale di giungere sollecitamente ad un consenso sulla proposta di direttiva possa essere subordinato alla difesa di interessi e di politiche particolari: un timore che il CESE spera si riveli infondato. Dal punto di vista della correttezza tecnica la proposta è ineccepibile: solo gli aspetti politici avranno un ruolo nel seguito delle decisioni. Il CESE richiama l'attenzione dei decisori sulle necessità del mercato e dei cittadini, che hanno bisogno di leggi trasparenti, eque ed approvate in tempi rapidi. |
Bruxelles, 24 ottobre 2007.
Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS
(1) COM(2007) 380 def. del 5.7.2007.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
(3) Cfr. articoli 109-122 della direttiva IVA.
(4) Cfr. allegato IV della direttiva IVA.