16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/22


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'«impresa comune ENIAC»

COM(2007) 356 def. — 2007/0122 (CNS)

(2008/C 44/05)

Il Consiglio, in data 10 settembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 10 luglio 2007, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.

Considerata l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 ottobre 2007, nel corso della 439a sessione plenaria, ha nominato Gérard DANTIN relatore generale e adottato il seguente parere con 106 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo approva la decisione relativa alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (1).

1.1.1.

Esso ritiene infatti che tale iniziativa, rilanciando gli investimenti nell'R&S con un finanziamento pubblico-privato, fornirà alle imprese un quadro di riferimento sicuro. Ciò consentirà di superare l'attuale frammentazione del finanziamento comunitario e di coordinare delle ricerche troppo spesso intraprese in maniera non organica favorendone così l'efficacia.

1.2.

Inoltre, il Comitato si compiace che il settore scelto per l'iniziativa sia quello delle nanotecnologie: infatti, con il suo sviluppo, nonché con il suo carattere tecnicamente innovativo, ricco di potenzialità per il futuro e di posti di lavoro altamente qualificati, tale settore contribuirà direttamente alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona (competitività) e di Barcellona (percentuale del PIL destinata alla ricerca), come anche ad altri ambiti di intervento delle politiche comunitarie, quali l'ambiente, i trasporti, l'energia e la sanità.

1.3.

Nell'esprimere parere favorevole al regolamento in esame, il CESE tiene a sottolineare anzitutto l'importanza che la strategia proposta in materia di investimenti e di coordinamento della ricerca presenta per l'UE. Ritiene pertanto che tale strategia dia un impulso positivo alla creazione di uno spazio europeo della ricerca e un contributo significativo alla competitività delle imprese europee del settore.

1.4.

Poiché, con questo nuovo strumento associativo, l'utilizzo e l'industrializzazione dei risultati della ricerca avviata dall'impresa comune possono rivelarsi complessi, il CESE si compiace dell'attenzione dedicata dalla proposta alle regole in materia di proprietà intellettuale.

1.5.

Il Comitato si compiace inoltre per l'attenzione del tutto particolare prestata al rischio di delocalizzazione in altre parti del mondo della produzione nanoelettronica. Esso appoggia l'idea di un approccio settoriale specializzato.

1.6.

Infine, per massimizzare le potenzialità di questo nuovo strumento, il Comitato ritiene necessari:

una vera semplificazione delle procedure, in particolare a causa dell'effetto negativo avuto dalla complessità amministrativa sui programmi precedenti di R&S. Poiché le nuove procedure sono attualmente in via di elaborazione, il Comitato insisterà in modo particolare sulla necessità di dare a tutte le parti la possibilità di partecipare alla scelta degli obiettivi e all'analisi dei risultati finali,

un programma di informazione volto a contribuire alla mobilitazione delle risorse economiche necessarie,

un programma di formazione professionale volto ad adeguare le qualifiche dei lavoratori ai posti di lavoro creati dall'impresa comune ENIAC. Ciò al fine di creare le condizioni necessarie per garantire all'Europa la leadership industriale in questo settore strategico.

2.   Introduzione

2.1.

La proposta di regolamento in esame, che mira a lanciare uno dei primissimi partenariati europei pubblico-privato nel settore dell'R&S, definisce una delle due prime iniziative tecnologiche congiunte (ITC). Tale partenariato, denominato «impresa comune ENIAC», riguarda il settore delle nanotecnologie.

2.2.

L'obiettivo delle ITC è in generale quello di consentire all'industria, agli Stati membri e alla Commissione di mettere in comune, in tutto o in parte, le rispettive risorse in favore di programmi di ricerca mirati.

2.3.

Contrariamente all'approccio tradizionale, consistente nel destinare ai progetti finanziamenti pubblici concessi caso per caso, le ITC riguardano programmi di ricerca su vasta scala con obiettivi strategici di ricerca comuni. Questo nuovo approccio dovrebbe generare una massa critica per la ricerca e l'innovazione europee, consolidare la comunità scientifica nei principali settori strategici e armonizzare il finanziamento dei progetti affinché i risultati della ricerca possano essere sfruttati più rapidamente. Le ITC riguardano settori determinanti in cui gli strumenti attuali non hanno né l'entità né la velocità necessarie affinché l'Europa possa mantenere o conquistare una posizione di vantaggio nella concorrenza mondiale. Si tratta di settori in cui un finanziamento nazionale, europeo e privato della ricerca può apportare un valore aggiunto considerevole, segnatamente incoraggiando l'aumento delle spese private per la ricerca e lo sviluppo.

2.4.

Per il settore della nanoelettronica, l'ITC denominata «impresa comune ENIAC» ha l'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo delle competenze essenziali per il settore e rafforzare così la competitività dell'Europa. La proposta in esame fornisce il quadro giuridico necessario per costituire tale impresa comune.

3.   Contesto e considerazioni di carattere generale

3.1.

Il costante aumento del tasso di componenti elettroniche nei prodotti innovativi ad alta tecnologia fa delle nanotecnologie uno dei settori strategici per la competitività e la crescita industriale in Europa.

3.2.

Le applicazioni delle nanotecnologie sono indispensabili per le principali attività industriali, al servizio dei settori più svariati: le telecomunicazioni, i prodotti di consumo, i servizi multimediali, l'istruzione, i trasporti, la sanità, la sicurezza e l'ambiente, ecc.

3.3.

Secondo le previsioni, il mercato costituito dalla filiera industriale della nanotecnologia (che, oltre ai produttori diretti, comprende anche i fornitori di strumenti di produzione e di materiali) dovrebbe far registrare un tasso di crescita medio annuo del 15 % circa. Per sostenere un tasso di crescita così elevato occorre prestare a questo settore tutta l'attenzione necessaria.

3.4.

Un'iniziativa di scala comunitaria deve quindi mirare a mantenere e rafforzare la leadership mondiale dell'Europa nei settori interessati, grazie a programmi di R&S che consentano di raggiungere gli obiettivi necessari in materia di sfruttamento industriale. A tal fine occorre perseguire obiettivi tecnologici più ambiziosi, mirare a una sempre maggiore competitività e creare nuovi posti di lavoro che richiedano elevate competenze professionali e qualifiche di alto livello.

3.5.

La scelta di un'impresa comune pubblico-privata dovrebbe permettere alla R&S del settore di effettuare un salto di qualità. Ciò appare essenziale per superare l'attuale frammentazione dei programmi di ricerca in vigore nei vari Stati membri, che non possono raggiungere la massa critica e disporre delle risorse necessarie per finanziare dei programmi appropriati.

3.6.

Conferire una dimensione europea alla ricerca nel campo delle nanotecnologie sembra allora una scelta obbligata, in quanto è la sola possibile per affrontare le difficili sfide con cui il settore deve cimentarsi.

3.7.

Inoltre, riaffermando la dimensione comunitaria si dovrebbe poter realizzare una semplificazione burocratica e amministrativa volta a rimpiazzare le diverse procedure nazionali vigenti con una comunitaria unica e a ridurre i termini per l'aggiudicazione di un contratto di R&S oggi applicati a livello comunitario (cfr. Eureka), evitando altresì procedure di valutazione e di controllo diverse.

3.8.

La costituzione di un'impresa pubblico-privata che coinvolge direttamente gli Stati membri e le imprese dei settori interessati rappresenta un'innovazione rispetto alle procedure di partecipazione attualmente previste dai programmi comunitari di R&S. Inoltre, le notevoli risorse finanziarie che verrebbero allocate all'iniziativa a livello comunitario consentiranno di raggiungere la massa critica economica indispensabile per conseguire gli ambiziosi obiettivi che l'impresa si prefigge.

3.9.

La presenza degli Stati membri e delle imprese, nonché il loro diretto coinvolgimento mediante un contributo finanziario pari ad almeno il 50 % dei costi legati alla ricerca, produrranno un effetto moltiplicatore, attraendo nuovi finanziamenti e recando un forte contributo allo sviluppo dello spazio europeo della ricerca.

3.10.

La partecipazione diretta degli Stati membri è un elemento indispensabile per la mobilitazione degli investimenti, ma anche e soprattutto perché le decisioni continueranno a essere prese a livello nazionale, in particolare per quanto concerne gli inviti a presentare proposte e il controllo diretto permanente di tutte le fasi del processo.

3.11.

Un altro elemento indispensabile è la partecipazione diretta delle imprese del settore, in quanto i risultati di questo ambizioso programma di R&S possono contribuire a realizzare obiettivi importanti e pertinenti in termini di competitività per le imprese e, di conseguenza, avere ripercussioni positive sull'occupazione nel settore.

4.   Coerenza

4.1.

Il punto di riferimento per i programmi di ricerca è il Settimo programma quadro (7PQ). Questo muove dalla profonda consapevolezza che, se si vuole un'economia competitiva e dinamica, è indispensabile rilanciare gli investimenti in R&S.

4.2.

La costituzione dell'impresa comune ENIAC contribuirà direttamente alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona (competitività) e di Barcellona (spesa destinata alla ricerca) e, indirettamente, ad altri ambiti di intervento delle politiche comunitarie quali l'ambiente, i trasporti, l'energia e la sanità.

4.3.

Il principale quadro di riferimento dell'ITC ENIAC in tema di politiche comunitarie è costituito dall'azione europea Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano d'azione per l'Europa 2005-2009 (COM(2005) 243 def.) e dai lavori del Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (Scenhir).

5.   La proposta della Commissione

5.1.

La decisione relativa alla costituzione dell'impresa comune ENIAC, oggetto del documento COM(2007) 356 def., fa capo alla decisione n. 1982/2006/CE sul Settimo programma quadro, che prevede un contributo comunitario per la costituzione di partenariati pubblico-privato a lungo termine su scala europea nel settore della ricerca scientifica.

5.2.

Tali partenariati, che si configurano come ITC, derivano dalle vecchie «piattaforme tecnologiche europee» (PTE).

5.3.

Nella decisione 2006/971/CE concernente il programma specifico «Cooperazione» (2), la Commissione ha sottolineato la necessità di istituire partenariati pubblico-privato e individuato i seguenti sei settori in cui la creazione di ITC è atta a rilanciare la ricerca europea:

celle a idrogeno e pile a combustibile,

aeronautica e trasporto aereo (3),

medicinali innovativi (4),

sistemi informatici integrati (5),

nanoelettronica,

GMES (sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza).

5.4.

Nel contesto di questa strategia generale, la proposta di regolamento in esame (COM(2007) 356 def.) prevede la costituzione di un'impresa comune ENIAC nel settore della nanoelettronica.

5.5.

L'impresa comune è considerata un organismo internazionale dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15 della direttiva 2004/18/CE. Essa avrà sede a Bruxelles e le sue attività si concluderanno il 31 dicembre 2017, salvo proroga decisa dal Consiglio.

5.6.   Base giuridica

La proposta in esame consiste in un regolamento del Consiglio al quale è allegato lo statuto dell'impresa comune, ed è basata sull'articolo 171 del Trattato CE. L'impresa comune sarà un organismo comunitario, con un bilancio disciplinato dall'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio; ciò detto, bisognerà tener conto che questa iniziativa rientra per sua natura tra i partenariati pubblico-privato che beneficiano di un contributo del settore privato notevole e pari a quello del settore pubblico.

5.7.   Costituzione

I membri fondatori dell'ITC ENIAC sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ed Aeneas, un'associazione che rappresenta le imprese e altre organizzazioni di R&S. Nello statuto dell'ENIAC sono inoltre elencate le entità che potranno divenire membri dell'impresa comune in un secondo momento, in particolare i paesi terzi associati al 7PQ e qualsiasi altro soggetto giuridico in grado di apportare un contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'ITC ENIAC.

5.8.   Finanziamento

5.8.1.

I costi di funzionamento dell'impresa comune, esposti in dettaglio all'articolo 4 del regolamento costitutivo, sono coperti dai seguenti contributi:

un contributo finanziario di Aeneas, per un importo massimo di 20 milioni di EUR o dell'1 % del costo totale dei progetti, ma comunque non superiore a 30 milioni di EUR annui,

un contributo finanziario della Comunità, per un importo massimo di 10 milioni di EUR,

contributi in natura degli Stati membri dell'ENIAC.

Le attività di R&S dell'impresa comune per il periodo che termina il 31 dicembre 2017 saranno coperte dai seguenti contributi:

un contributo finanziario della Comunità, per un importo massimo di 440 milioni di EUR,

contributi finanziari degli Stati membri dell'ENIAC, per un importo complessivo pari ad almeno 1,8 volte quello del contributo comunitario,

contributi in natura degli organismi di R&S che partecipano ai progetti, per un importo complessivo superiore o pari a quello del contributo delle autorità pubbliche.

5.8.2.

Per il periodo che termina il 31 dicembre 2013 il contributo massimo della Commissione sarà pari a 450 milioni di EUR. Questi stanziamenti provengono dal programma specifico «Cooperazione» che attua il Settimo programma quadro per azioni di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

5.9.   Gli obiettivi

Secondo la Commissione, la costituzione dell'impresa comune ENIAC mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

definire e attuare un'agenda di ricerca per lo sviluppo di competenze essenziali per la nanoelettronica in vari settori di applicazione, al fine di rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese europee e permettere lo sviluppo di nuovi mercati,

sostenere le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca («attività R&S»), mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti dei progetti selezionati,

promuovere la costituzione di una partnership pubblico-privato volta a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato,

garantire l'efficacia e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica,

realizzare sinergie, nonché un coordinamento efficace delle attività europee di R&S, compresa la progressiva integrazione nell'impresa comune ENIAC delle attività correlate in questo campo, oggi attuate attraverso dispositivi intergovernativi di R&S (Eureka).

6.   Osservazioni generali e particolari

6.1.

Il CESE esprime parere favorevole alla decisione di costituire l'impresa comune ENIAC e alla relativa proposta di regolamento. Nell'esprimere tale parere favorevole, il CESE tiene a sottolineare anzitutto l'importanza, per l'UE, della strategia proposta in materia di investimenti e di coordinamento della ricerca.

6.2.

Infatti, come già affermato nei pareri in merito ad altri regolamenti facenti capo alla decisione 2006/971/CE del Consiglio relativa al programma specifico «Cooperazione», il CESE ritiene che il rilancio degli investimenti in R&S sia uno strumento appropriato per fornire alle imprese un quadro di riferimento sicuro, che consenta di superare l'attuale frammentazione dei finanziamenti comunitari ed evitare una ripartizione scoordinata dei programmi.

6.3.

L'iniziativa proposta è coerente con le politiche e gli obiettivi comunitari e conforme agli orientamenti definiti nel quadro della strategia di Lisbona, secondo cui la conoscenza e l'innovazione contribuiscono a stimolare la crescita e l'occupazione nell'UE. La nanotecnologia ha infatti assunto un ruolo determinante, rappresentando oggi un motore dell'innovazione in numerosi settori nevralgici e strategici per lo sviluppo e la crescita dell'UE (comunicazione mobile, trasporti, calcolo, automazione della produzione, sanità, ecc.). L'impresa comune ITC ENIAC che la Commissione propone di costituire può consentire all'Europa di mantenere, o persino di accrescere, la capacità di progettare e realizzare prodotti conformi alle proprie norme di qualità, sostenibilità e tutela ambientale. Essa può dare un impulso alla creazione di uno spazio europeo della ricerca e un contributo decisivo alla competitività delle imprese europee.

6.4

Il Comitato osserva con soddisfazione che nella «valutazione d'impatto» che accompagna la proposta di regolamento si presta un'attenzione del tutto particolare al rischio di delocalizzazione della produzione nanoelettronica verso altre parti del mondo. Ciò è importante in quanto tale produzione apporta un notevole valore aggiunto, sinonimo di crescita e di occupazione, e al tempo stesso genererà una parte del ritorno sull'investimento dei fondi che l'UE si propone di impegnare nello sviluppo di questo settore. In proposito il CESE appoggia l'idea di un approccio settoriale specializzato per sostenere questo comparto fondamentale.

6.5.

Poiché, con questo nuovo strumento associativo, l'utilizzo e l'industrializzazione dei risultati della ricerca avviata dall'ITC ENIAC possono rivelarsi complessi, il CESE si compiace dello sforzo profuso per definire delle regole in materia di proprietà intellettuale, fissate nell'articolo 23 dello statuto dell'impresa comune. Inoltre, si compiace che il regolamento proposto prenda in seria attenzione le problematiche della sanità e della sicurezza in conformità al pertinente piano d'azione.

6.6.

Per realizzare gli obiettivi di tale impresa e sfruttare al massimo tutte le potenzialità insite in questo nuovo dispositivo, il CESE ritiene necessari:

una effettiva semplificazione delle procedure in tutte le fasi delle varie attività di R&S, dalla selezione delle azioni alla diffusione dei risultati, attribuendo ad ENIAC la responsabilità principale di questi compiti: la complessità amministrativa e l'incertezza dei finanziamenti e dei riferimenti istituzionali sono state infatti alcune delle cause dei fallimenti verificatisi nei precedenti programmi di R&S,

l'avvio di un'ampia campagna d'informazione sulle possibilità offerte dall'ITC ENIAC, in particolare sulla sua capacità di mobilitare le risorse economiche necessarie alla luce delle nuove forme di finanziamento,

l'attuazione di un programma di formazione professionale appropriato, in modo da disporre di manodopera altamente qualificata, in possesso delle cognizioni che, oltre che necessarie per le attività di R&S indotte dall'ENIAC, saranno altamente strategiche per il futuro dell'industria europea. Oltretutto, queste qualifiche di alto livello, corrispondenti all'elevato grado di competenze tecniche necessario per occupare i posti di lavoro creati nel campo della R&S, rappresenteranno un freno alla «fuga dei cervelli» dall'Europa e al tempo stesso una delle condizioni necessarie per garantire la leadership industriale europea in questo settore strategico per l'UE.

Bruxelles, 25 ottobre 2007.

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  ENIAC sta per «European Nanoelectronic Initiative Advisory Council».

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) era anche il nome del primo computer realizzato con componenti elettroniche (1945-1946).

(2)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  INT/369.

(4)  INT/363.

(5)  INT/364.