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15.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/113 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno |
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere |
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Tassazione in uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri |
COM(2006) 823 def.
COM(2006) 824 def. — {SEC(2006) 1690}
COM(2006) 825 def.
(2008/C 10/25)
La Commissione, in data 19 dicembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alle proposte summenzionate.
La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 4 settembre 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore NYBERG.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 settembre 2007, nel corso della 438a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 168 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
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1.1. |
Per quanto riguarda gli obiettivi e gli orientamenti dei lavori in materia di imposizione fiscale e di mercato interno, il CESE concorda con la Commissione sul fatto che il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati membri possono consentire a questi ultimi di realizzare gli obiettivi delle rispettive politiche fiscali e di salvaguardare le rispettive basi imponibili, riducendo nello stesso tempo i costi di messa in conformità ed eliminando ostacoli quali la discriminazione e la doppia imposizione. |
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1.2. |
Nelle comunicazioni in esame, la Commissione utilizza formulazioni prudenti, come «propone di presentare», «propone di esaminare prossimamente», ecc. Il CESE ritiene che le proposte avanzate dalla Commissione siano adeguate ad un programma di lavoro in campo fiscale, dato che si tratta di ambiti che presentano problemi in relazione alle attività transfrontaliere. |
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1.3. |
L'approccio prudente della Commissione, tuttavia, mette a dura prova il lettore: le descrizioni delle varie situazioni sono assai sintetiche e anche le interpretazioni sul piano giuridico appaiono incerte. Pertanto, anche le osservazioni in merito alle idee contenute nelle comunicazioni della Commissione devono riguardare non tanto posizioni concrete quanto piuttosto questioni di principio. I dibattiti tenuti con rappresentanti della Commissione hanno inoltre evidenziato che le comunicazioni suddette devono essere considerate soprattutto come delle relazioni sui lavori complessivi effettuati dalla Commissione nel settore in esame. |
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1.4. |
Per quanto riguarda la compensazione transfrontaliera delle perdite, la Commissione sostiene che estendere le normative interne a fattispecie transfrontaliere non costituisce la soluzione ideale, ma rappresenterebbe comunque un miglioramento. Sia dal punto di vista giuridico che da quello macroeconomico, questa soluzione è tuttavia altamente problematica poiché in pratica implica l'utilizzo di una società estera per introdurre le normative nazionali in vigore nel paese di tale società nel territorio di un altro paese. I vari problemi di ordine giuridico ed economico che la compensazione delle perdite comporta per le società con attività transfrontaliere potrebbero essere risolti a lungo termine attraverso l'introduzione di una base imponibile consolidata comune per le persone giuridiche (Common consolidated corporate tax base — CCCTB). Dato che al riguardo la Commissione collabora con gli Stati membri attraverso un gruppo di lavoro specifico, è all'interno di tale gruppo che dovrebbe cercare di trovare rapidamente una soluzione a questo problema, mentre nelle comunicazioni dovrebbe concentrarsi sugli altri problemi di carattere più generale. |
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1.5. |
Nella propria analisi, la Commissione tenta di risolvere un problema che, per lo meno nella comunicazione in esame, non viene valutato in termini di portata e di conseguenze reali in caso di introduzione del diritto di trasferimento transfrontaliero delle perdite. Inoltre, nelle sue argomentazioni la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto della possibilità di un riporto delle perdite. Nella maggior parte dei casi non è necessario un trasferimento transfrontaliero delle perdite. |
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1.6. |
Quanto al trasferimento tra Stati membri delle plusvalenze societarie non ancora realizzate, non ci si può basare unicamente su un caso di trasferimento riguardante le persone fisiche. La regola secondo cui nel caso di uscita del capitale da un paese non si può chiedere alcun versamento d'imposta sulle plusvalenze non realizzate conduce a un eccesso di richieste d'informazione. La cooperazione tra le autorità fiscali dovrebbe bastare per assicurare che ambedue gli Stati ricevano la loro quota legittima dell'imposta man mano che essa viene pagata. Vi sono attivi che nel caso di uscita da un paese vengono trasferiti ma mai ceduti, come per esempio i beni immateriali, o attivi che vengono semplicemente consumati. La descrizione fornita dalla Commissione per questi casi non è chiara. |
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1.7. |
In linea generale, è importante sviluppare le attività di collaborazione e coordinamento nel campo della tassazione delle imprese. Al tempo stesso, nel campo dell'imposizione fiscale va rispettato, in virtù del principio di sussidiarietà, il diritto degli Stati membri di prendere decisioni in modo autonomo, in funzione delle condizioni nazionali. |
2. Introduzione
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2.1. |
Il 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato tre comunicazioni riguardanti il coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri: una è orizzontale, mentre le altre due sono incentrate su problemi specifici, rispettivamente le perdite in situazioni transfrontaliere e la tassazione in uscita. Le tre comunicazioni puntano a migliorare l'interazione tra i vari sistemi fiscali nazionali, non a proporne l'armonizzazione. |
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2.2. |
Anche se le comunicazioni si riferiscono a sistemi di imposizione diretta, in realtà sono incentrate unicamente sulla tassazione delle imprese. Esse mirano, da un lato, a tentare di trovare rapidamente delle soluzioni ai problemi relativi alle attività transfrontaliere, che potrebbero invece essere risolti a lungo termine attraverso l'introduzione della CCCTB e, dall'altro, a risolvere i problemi che possono permanere anche in seguito all'introduzione di una base imponibile di questo tipo. |
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2.3. |
Il CESE si è già espresso a favore dell'introduzione della CCCTB, elencando una serie di principi applicabili in caso di effettiva introduzione di tale base imponibile (1). |
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2.4. |
La Commissione afferma chiaramente che il dibattito e le proposte avanzate non puntano soltanto ad eliminare gli ostacoli discriminatori per le società e il rischio di doppia imposizione, ma anche a fare in modo che gli Stati membri possano salvaguardare la loro base imponibile. |
3. Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno (COM(2006) 823 def.)
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3.1. |
Secondo la Commissione, il coordinamento dell'imposizione fiscale va improntato ai seguenti principi: eliminare la discriminazione e la doppia imposizione, combattere la non imposizione e l'abuso, e ridurre i costi sostenuti dalle società e dalle persone fisiche soggette a diversi sistemi di imposizione. In caso di incompatibilità tra due sistemi, si ricorre innanzitutto ad accordi bilaterali. L'intervento dell'autorità giudiziaria è stato messo a punto quale soluzione alternativa per stabilire se le disposizioni interne siano in conformità con il diritto comunitario. Tra le disposizioni della normativa fiscale che possono essere in conflitto con il diritto comunitario vengono menzionate le imposte in uscita, le ritenute sui dividendi, le perdite transfrontaliere per i gruppi e l'imposizione fiscale delle succursali o sedi stabili. |
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3.2. |
La Corte di giustizia delle Comunità europee continua ad alimentare la giurisprudenza in materia: si tratta però per lo più di sentenze su casi specifici, la cui interpretazione può difficilmente essere generalizzata. La Commissione ritiene che sia necessaria un'interpretazione più completa della giurisprudenza e con le comunicazioni in esame intende aiutare gli Stati membri a trovare delle soluzioni coordinate. |
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3.3. |
Per la Commissione, un obiettivo importante è quello di eliminare la doppia imposizione, che può essere di ostacolo alle attività transfrontaliere. Per impedire la non imposizione e l'abuso, la Commissione propone di esaminare la giurisprudenza pertinente insieme agli Stati membri nell'ambito di un gruppo di lavoro. Oltre alla diversità delle disposizioni vigenti in materia, vanno presi in esame anche 27 diversi sistemi amministrativi. La Commissione si propone di esaminare le modalità attraverso cui migliorare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. |
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3.4. |
La Commissione precisa anche i temi delle prossime comunicazioni in materia, come per esempio le misure per contrastare gli abusi, le definizioni di capitale di prestito e di capitale netto, e il maggiore ricorso alla procedura d'arbitrato in caso di controversie fiscali tra Stati membri. |
Osservazioni
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3.5. |
Nelle osservazioni sulle tre comunicazioni della Commissione, il Comitato intende in primo luogo ribadire il suo sostegno ai lavori sulla CCCTB. Nel suo precedente parere in materia il Comitato sosteneva, tra gli altri, il principio che la CCCTB per essere pienamente effettiva dovesse avere carattere vincolante. A livello politico sono state espresse perplessità circa tale base ma il Comitato ritiene tuttavia che il tentativo di giungere a una base imponibile consolidata comune non possa essere messo in discussione: nel lungo termine essa è necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato interno e dovrebbe inoltre agevolare l'attuazione delle proposte presentate nella comunicazione della Commissione. Per contro, vi possono naturalmente essere punti di vista diversi su come configurare una tale base impositiva. Quando esisterà una proposta concreta, occorrerà pertanto rilanciare il dibattito in materia. |
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3.5.1. |
Nel suo parere sulla CCCTB, il Comitato aveva sottolineato l'opportunità di presentare proposte graduali da attuare prima della finalizzazione del documento principale. Il CESE considera le comunicazioni della Commissione come un primo passo in questa direzione. |
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3.6. |
Nella comunicazione in esame, la Commissione utilizza formulazioni estremamente prudenti, come «La Commissione propone di presentare alcune iniziative», «essa propone di esaminare prossimamente il settore insieme agli Stati membri nell'ambito di un gruppo di lavoro», ed «è opportuno esaminare a livello più generale come si possano ridurre i costi di conformità transfrontalieri». L'approccio prudente della Commissione alla problematica fiscale è comprensibile, se si considera l'atteggiamento negativo che caratterizza soprattutto i ministri delle Finanze. Se i politici non sono pronti ad impegnarsi in modo costruttivo in attività di collaborazione, di coordinamento e, ove applicabile, di armonizzazione (specie per quanto riguarda la CCCTB), sarà la Corte di giustizia delle Comunità europee a dovere stabilire anche in futuro le modalità di interazione tra i vari sistemi di imposizione nazionali. |
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3.7. |
Il CESE ritiene che le proposte avanzate dalla Commissione siano adeguate ad un programma di lavoro in campo fiscale, dato che si tratta di ambiti che presentano problemi per quanto riguarda le attività transfrontaliere. È importante che le future proposte della Commissione siano accompagnate da una valutazione del loro prevedibile impatto sul conseguimento degli obiettivi di Lisbona. |
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3.8. |
I problemi affrontati nella comunicazione in esame e negli altri due documenti oggetto del presente parere riguardano principalmente le attività transfrontaliere delle società: solo la comunicazione sulla tassazione in uscita fa riferimento alle persone fisiche. Il CESE considera corretto, nell'ambito di un dibattito sul mercato interno e sulla tassazione, dare priorità alle società. |
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3.9. |
Quando una società esamina la possibilità di insediarsi in un altro paese, ha bisogno di una grande quantità di informazioni sul sistema di imposizione fiscale di tale paese. È dunque necessario garantire a tali informazioni una maggiore trasparenza e accessibilità: la Commissione può svolgere un ruolo essenziale al riguardo, fungendo da tramite tra le imprese e le amministrazioni fiscali degli Stati membri riguardo alle informazioni di cui esse dispongono. Il ruolo informativo che la Commissione stessa svolge nell'ambito della politica della concorrenza può forse servire da modello in questo ambito. |
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3.10. |
Nel campo della tassazione delle imprese esiste una forte necessità di collaborazione e di coordinamento. Sebbene la Commissione parli di cooperazione e di coordinamento, diversi punti della comunicazione sembrano in pratica suggerire piuttosto la necessità di rinunciare alla sovranità nazionale in ambito fiscale: questo deve essere evitato nelle proposte concrete che la Commissione avanzerà in futuro. |
4. Trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere (COM(2006) 824 def.)
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4.1. |
Il trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere nel caso delle imprese o dei gruppi si basa in modo preponderante sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa Marks and Spencer. Se non esiste la possibilità di una compensazione transfrontaliera delle perdite, un'impresa che ha attività in più paesi può finire per essere assoggettata a un regime fiscale più aspro di un'impresa le cui attività siano tutte stabilite in un solo paese. Con una base imponibile comune e consolidata per le società questo problema, cui devono far fronte le imprese con attività in più paesi, potrebbe essere risolto. In attesa però dell'introduzione di questa CCCTB, la Commissione propone diverse procedure per la compensazione delle perdite all'interno di un gruppo di società, tra la capogruppo e una controllata, o all'interno di un'impresa con sedi/succursali in altri paesi. |
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4.2. |
Non è possibile descrivere la situazione nell'UE nella sua interezza perché i singoli Stati membri hanno normative diverse. |
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4.3. |
Per le imprese che hanno diverse sedi in uno stesso paese, è sempre possibile effettuare una compensazione delle perdite tra queste. Secondo lo schema presentato nella comunicazione, una compensazione transfrontaliera è possibile nella maggior parte dei casi, ma non tra tutti gli stati membri. La Corte di giustizia ha stabilito che un'impresa con più attività in un unico paese e un'impresa con attività in più Stati membri devono essere trattate allo stesso modo. La Commissione afferma pertanto che la compensazione delle perdite è il risultato della libertà di stabilimento. |
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4.4. |
Nel caso dei gruppi di società (capogruppo-controllata), nella maggioranza degli Stati membri è possibile una compensazione all'interno del paese. Per le controllate che hanno sede in altri paesi ciò è possibile solo in via eccezionale. Nella causa Marks and Spencer è proprio questo il caso. La sentenza ha stabilito che le perdite possono essere compensate a livello della capogruppo solo se sono state esaurite tutte le possibilità di contabilizzarle nel paese in cui la controllata ha la sua sede. La compensazione delle perdite può essere effettuata solo verticalmente, a livello della capogruppo. Inoltre essa deve essere limitata nel tempo. |
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4.4.1. |
Le imprese che fanno parte di un gruppo sono entità giuridicamente separate e sono tassate in quanto tali. Tuttavia, 19 Stati membri hanno introdotto dei sistemi di imposizione comune per uno stesso gruppo all'interno di un paese. La maggior parte di essi opera un cumulo dell'imposizione totale, mentre alcuni riconoscono solo la possibilità di una compensazione delle perdite. Ovviamente, per permettere una compensazione transfrontaliera delle perdite sono necessarie disposizioni specifiche, in quanto i risultati sono tassati in base a sistemi diversi. In tale materia i singoli Stati membri hanno disposizioni diverse. Con la CCCTB si potrebbero risolvere tutti questi problemi cui devono far fronte le imprese con attività in più paesi. L'obiettivo della Commissione è quello di trovare soluzioni comuni e limitate nel tempo per permettere la compensazione transfrontaliera delle perdite all'interno di un gruppo di società. |
Osservazioni
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4.5. |
In effetti la comunicazione si occupa della compensazione delle perdite, ma è ovvio che il suo punto di partenza è l'imposizione degli utili. L'approccio migliore sarebbe stato quello di esaminare esplicitamente nello stesso documento sia l'imposizione degli utili che la compensazione delle perdite: questi due aspetti non possono infatti essere trattati separatamente. Mentre la Commissione si concentra sulla possibilità di trasferire le perdite in un altro paese, non affronta l'altra opzione possibile per finanziare un deficit, vale a dire i contributi intragruppo. Se questi contributi intragruppo vengono versati prima del pagamento dell'imposta sugli utili, ciò ha lo stesso effetto fiscale di un trasferimento delle perdite. |
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4.6. |
Con l'argomentazione che un'impresa con attività in più paesi dovrebbe essere trattata allo stesso modo di un'impresa con attività in un solo paese, si affronta soltanto la metà del problema. La Commissione vuole garantire la parità di trattamento tra le imprese che hanno attività in più paesi. Dato però che le regole sulla compensazione delle perdite variano da uno Stato membro all'altro, ciò determina nuove disparità tra le imprese. Se un'impresa è originaria di un paese in cui è consentita la compensazione transfrontaliera delle perdite ma deve conformarsi alle regole di un paese in cui tale compensazione tra la capogruppo e la controllata non è permessa, ne risulta una disparità tra le imprese nazionali e quelle estere. Fino a quando vi saranno disposizioni diverse, non sarà possibile una parità di trattamento tra i tre tipi di imprese, ma la parità di trattamento verrà solo spostata. La parità giuridica che in passato esisteva tra tutte le imprese operanti in un dato paese si trasforma in una parità tra tutte le imprese originarie di uno stesso paese, indipendentemente dal luogo in cui hanno delle attività. Detto altrimenti le disposizioni sul trasferimento delle perdite vengono spostate da un paese all'altro, e precisamente attraverso la controllata o la succursale in questo paese, il che è inaccettabile. In altre parole, nell'analisi della Commissione manca la valutazione dell'impatto potenziale di tali misure sulle imprese che non hanno attività transfrontaliere. |
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4.6.1. |
La Commissione sostiene che estendere normative interne a fattispecie transfrontaliere non è la soluzione ideale, ma che questo rappresenterebbe comunque un miglioramento. Sia dal punto di vista giuridico che da quello macroeconomico, però, questa soluzione è altamente problematica, in quanto praticamente implica l'utilizzo di una società estera per introdurre le normative nazionali in vigore nel paese di tale società nel territorio di un altro paese. Per quanto concerne le ripercussioni negative dell'impossibilità di una compensazione transfrontaliera delle perdite enunciate dalla Commissione, il CESE ritiene che una delle più gravi concerna le difficoltà che si incontrano al momento dello stabilimento. Nella fase di avviamento di un'impresa le perdite sono normali. In questa fase, tuttavia, non vi sono possibilità di compensare tali perdite con gli utili dell'impresa nel paese d'origine. Ciò scoraggia dall'aprire succursali in altri paesi. Inoltre, sono le piccole e medie imprese ad avere maggiori difficoltà a sostenere questi costi iniziali. Questi problemi riguardano naturalmente anche le aziende nazionali, dato che non sono specifici della creazione di succursali in altri paesi. |
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4.7. |
Inoltre, nella sua argomentazione, la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto della possibilità di un riporto delle perdite. Nella maggior parte dei casi non è necessario un trasferimento transfrontaliero delle perdite. La differenza tra il riporto delle perdite all'interno di un paese e la loro compensazione transfrontaliera è una questione di tempo: nel secondo caso, una perdita può essere direttamente compensata con un utile. Bisogna però chiedersi se le difficoltà che occorre affrontare per creare le soluzioni speciali necessarie per garantire la compensazione transfrontaliera delle perdite all'interno dell'UE possano essere giustificate dai vantaggi derivanti dalla possibilità di effettuare una compensazione delle perdite nello stesso esercizio in cui queste si verificano. Le perdite, infatti, possono essere finanziate attraverso contributi intragruppo come versamenti transitori straordinari. Il problema che la Commissione cerca di risolvere non è forse grande quanto sembra. Nella sua analisi, la Commissione dovrebbe considerare la compensazione transfrontaliera delle perdite e il riporto delle perdite come soluzioni alternative per le imprese che hanno attività transfrontaliere, invece di concentrarsi unicamente su un solo approccio. |
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4.8. |
Inoltre nella comunicazione non si effettua alcuna analisi della dimensione del problema e delle ripercussioni pratiche che avrebbe l'introduzione di un diritto alla compensazione transfrontaliera delle perdite. È invece assolutamente necessario procedere ad una tale analisi prima di adottare una decisione sul fatto di autorizzare o meno il trasferimento transfrontaliero delle perdite. |
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4.9. |
Quando interpreta la situazione giuridica affermando che nel caso che un'impresa abbia attività o succursali in altri Stati membri, si deve autorizzare una compensazione delle perdite in nome della libertà di stabilimento, la Commissione non dice se tale autorizzazione debba essere temporanea o meno. Sembrerebbe che al momento si parli solo di una compensazione delle perdite limitata nel tempo: si dovrebbe però indicare chiaramente se è questo ciò che si raccomanda. |
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4.10. |
La Commissione intende utilizzare le restrizioni applicate al caso Marks and Spencer come orientamenti per le future misure che proporrà. Il CESE ritiene dal canto suo che le prossime proposte dovranno essere strutturate in modo tale da minimizzare il rischio di evasione fiscale nel contesto della compensazione delle perdite. |
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4.11. |
La Commissione ha già presentato diverse proposte nel senso di autorizzare la compensazione per l'anno successivo a quello del trasferimento delle perdite. Le perdite vengono recuperate dalla capogruppo non appena risultino degli utili da cui esse possono essere dedotte. In questo caso, questo sembra il metodo migliore perché la base imponibile viene trasferita solo temporaneamente tra i paesi interessati. |
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4.12. |
Se si cercano di risolvere le difficoltà collegate alla compensazione transfrontaliera delle perdite senza avere introdotto la CCCTB, ci si trova davanti a un problema generale che la Commissione sembra non avere considerato sufficientemente. Com'è possibile sapere quali perdite debbano essere compensate in modo transfrontaliero quando gli utili e le perdite nei due paesi di riferimento si basano su sistemi di calcolo diversi della base imponibile? Non è possibile convenire su quale sia l'ammontare reale delle perdite. In poche parole, insomma, i problemi giuridici ed economici connessi alla compensazione transfrontaliera delle perdite potranno essere risolti nel lungo periodo solamente con l'introduzione della CCCTB. Se questa questione verrà chiarita con una certa rapidità, la Commissione potrebbe opportunamente occuparsi più a fondo degli altri problemi che vengono trattati in queste comunicazioni. |
5. Tassazione in uscita e necessità di coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri (COM (2006) 825 def.)
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5.1. |
La Commissione è del parere che quando tra le imprese vengono trasferite plusvalenze non realizzate, si dovrebbero applicare per il differimento dell'imposta le stesse regole all'interno di un paese e tra paesi diversi. Poiché tuttavia le norme per la tassazione delle plusvalenze non realizzate differiscono tra loro, sorgono problemi. Oltre alla diversità delle norme, anche un insufficiente flusso di informazioni tra autorità fiscali e imprese o persone interessate può portare ad una non imposizione o ad una doppia imposizione. La Commissione cita degli esempi su come migliorare il coordinamento delle norme tra gli Stati membri. Rimane tuttavia ancora parecchio da fare, perché tutti i problemi siano risolti. |
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5.2. |
La Commissione poggia la sua argomentazione sul caso di una persona privata (2) che, al momento di lasciare il paese, si è vista tassare le plusvalenze non realizzate, mentre le persone che mantengono la residenza nel paese vengono tassate quando le plusvalenze sono realizzate. La Corte di giustizia ha sentenziato che questa differenza è contraria alle disposizioni del Trattato CE sulla libertà di movimento. Qui sorge tuttavia il secondo problema: il paese in cui si determinano le plusvalenze si vede sottrarre gettito fiscale. Senza prescrizioni particolari, queste entrate fiscali al momento della realizzazione delle plusvalenze affluiscono al paese in cui è stata trasferita la residenza. La Corte di giustizia è giunta alla conclusione che è lecito, nel caso di un trasferimento di residenza, pretendere una dichiarazione che costituirà la base per la ripartizione della potestà impositiva al momento della realizzazione delle plusvalenze. |
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5.3. |
La maggior parte degli Stati membri ha nel frattempo dato seguito alla sentenza della Corte di giustizia e abolito la tassazione in uscita. Regna l'incertezza riguardo alle modalità o addirittura al fatto se la futura tassazione spetti in parte al paese che la persona ha lasciato. La Commissione sostiene un sistema in cui il paese ove è stata trasferita la residenza garantisca una riduzione d'imposta per la parte di plusvalenze che è sorta prima del trasferimento di residenza. Ciò presuppone che le autorità dei due paesi interessati coordinino i loro regimi fiscali. La Commissione interpreta la sentenza della Corte che si riferiva a una persona fisica, nel senso che essa si applica anche alle imprese che trasferiscono plusvalenze non realizzate. |
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5.4. |
Un caso speciale è rappresentato dai paesi del SEE o dell'EFTA cui si applica la libertà di movimento ma non la normativa fiscale valida all'interno dell'UE. La Commissione difende l'idea che si possa pretendere, quando si lascia un paese, il versamento delle imposte per garantire le entrate fiscali allo Stato da cui la residenza viene trasferita, a meno che accordi bilaterali specifici prevedano altre soluzioni. |
Osservazioni
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5.5. |
Quando la Commissione esamina dei casi di trasferimento degli attivi derivanti da plusvalenze non realizzate tra imprese, la situazione giuridica appare meno chiara rispetto al caso delle persone fisiche. La Commissione formula un'interpretazione, che applica alle imprese, basandosi su una sentenza che riguarda le persone fisiche: ma una sentenza valida per queste ultime non può applicarsi direttamente alle società. È pertanto necessario che la Commissione completi la propria analisi prendendo in esame gli eventuali problemi specifici che devono affrontare le imprese. |
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5.6. |
Servono spiegazioni più esaurienti sulle soluzioni da applicare, secondo la Commissione, alle diverse situazioni: capogruppo e controllata, succursale o sede stabile. In base alle descrizioni contenute nella comunicazione della Commissione ci si può chiedere, tra l'altro, se un trattamento distinto delle plusvalenze non realizzate debba esser fatto dipendere dai rapporti tra le imprese interessate. |
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5.7. |
La regola secondo la quale nel caso si lasci un paese non può essere chiesto alcun versamento d'imposta sulle plusvalenze non realizzate conduce a una forte necessità d'informazione. Non sembra giusto chiedere di dichiarare annualmente che gli attivi non sono stati ceduti, quando la cooperazione tra le autorità fiscali dovrebbe bastare ad assicurare che ambedue gli Stati ricevano la loro quota legittima dell'imposta quando essa viene versata. |
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5.8. |
Vi sono attivi che, nel caso si lasci un paese, vengono trasferiti, ma non ceduti, come per esempio beni immateriali, o attivi che vengono semplicemente consumati. La descrizione fornita dalla Commissione per questi casi non è esauriente. In che modo lo Stato membro da cui hanno origine gli attivi potrà riscuotere le imposte sul valore non realizzato in precedenza, se non può riscuotere tali imposte al momento del trasferimento? |
Bruxelles, 26 settembre 2007.
Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS
(1) Parere del CESE sul tema Creazione di una base imponibile comune e consolidata per le società nell'UE, GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 48.
(2) Causa C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, GU C 94 del 17.4.2004, pag. 5.