27.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/91


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La futura legislazione in materia di e-accessibilità

(2007/C 175/22)

Con lettera datata 26 febbraio 2007, la Commissione ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere sul tema: La futura legislazione in materia di e-accessibilità

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 maggio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore HERNÁNDEZ BATALLER.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 30 maggio 2007, nel corso della 436a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 136 voti favorevoli e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE sostiene l'azione della Commissione in materia di e-accessibilità e invita quest'ultima a procedere lungo la strada intrapresa, ma si riserva la possibilità di adottare un parere complementare, dato il vivo interesse che suscita questo tema.

1.2

Il CESE ritiene che la Commissione debba adottare una serie di iniziative a livello comunitario, vale a dire:

rafforzare la legislazione vigente per renderla coerente e vincolante al fine di eliminare le disparità e gli sfasamenti attualmente osservabili tra gli Stati membri, soprattutto nel settore delle comunicazioni elettroniche (specie per quanto riguarda il servizio universale) e dei mercati pubblici, potenziando a sua volta l'acquis normativo mediante l'adozione di nuove misure sovranazionali basate sugli articoli 13 e 95 del Trattato CE, che salvaguardino gli obblighi di accessibilità come obblighi di servizio pubblico,

estendere trasversalmente l'e-accessibilità a tutte le politiche comunitarie,

adottare misure non vincolanti in materia di e-accessibilità che consentano di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle persone anziane.

1.3

La partecipazione delle organizzazioni della società civile organizzata è importante ai fini dell'attuazione di una politica adeguata in materia di e-accessibilità, per l'impulso che esse danno alle misure di accompagnamento, ad esempio su aspetti relativi ai codici di condotta o alla coregolamentazione.

1.4

Le azioni di sostegno dovrebbero concentrarsi su ambiti che agevolino l'accesso delle persone con disabilità e delle persone anziane alla società dell'informazione, e le avviino all'uso delle nuove tecnologie quali strumenti atti a realizzare la loro integrazione sociale, evitarne l'esclusione digitale e migliorare la loro qualità di vita.

1.5

I poteri pubblici degli Stati membri, applicando modelli indicativi sovranazionali, dovrebbero adottare tutte le misure di appoggio dirette a finanziare il coinvolgimento e un accesso più facile delle persone con disabilità e delle persone anziane nell'ambiente digitale.

2.   Introduzione

2.1

Con lettera del 26 febbraio 2007, la Commissione ha invitato il CESE ad elaborare un parere esplorativo sul tema La futura legislazione in materia di e-accessibilità, rivolgendo l'attenzione in particolare alle persone anziane.

Il superamento delle barriere e delle difficoltà tecniche che si trovano ad affrontare e subire le persone con disabilità e altri gruppi quando cercano di partecipare a pieno titolo alla società dell'informazione è noto sotto il nome di e-accessibilità. È una nozione che forma parte del concetto più vasto di e-inclusione, che tratta anche altri tipi di ostacoli di carattere economico, geografico o relativi al livello d'istruzione.

2.2

L'obiettivo essenziale è quello di identificare il tipo di atto di diritto derivato sulla cui base sarà perseguito, nel contesto attuale di rapida ristrutturazione economica e sociale, l'obiettivo dell'UE di creare una società pienamente inclusiva.

2.3

È incontestabile il solido ancoraggio di questo progetto normativo nelle basi giuridiche che incarnano i valori e i principi europei, com'è il caso dell'articolo 13 del Trattato CE, o delle referenze specifiche alla partecipazione di «tutti i suoi abitanti» alla vita democratica e al progresso sociale che figurano nei considerando secondo e quarto del preambolo al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e, tra gli altri, nei relativi articoli I-3, paragrafo 3, II-81 e II-86.

2.4

Inoltre, le posizioni e le decisioni in materia adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'UE formano già un acquis molto ampio che, malgrado il suo carattere frammentario, contribuisce a delineare progressivamente politiche comunitarie improntate in modo proattivo alla non discriminazione e all'e-accessibilità. Ecco alcuni esempi:

nella risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 2002 in materia di e-Accessibility per le persone con disabilità si invita la Commissione a sfruttare il potenziale della società dell'informazione a favore delle persone con disabilità e, in particolare, a eliminare tutti i tipi di barriere,

dal canto suo, il Consiglio Telecomunicazioni ha sottolineato la necessità di migliorare l'e-accessibilità in Europa (1) e, nella risoluzione sull'e-accessibilità del 2003 (2), il Consiglio Affari sociali ha invitato gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per giungere ad una società basata sulla conoscenza aperta, inclusiva e accessibile a tutti i cittadini.

2.4.1

Nel 2005, la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul tema «i2010» (3) al fine di definire un nuovo quadro strategico per una società dell'informazione europea, cui ha fatto seguito la comunicazione sull'e-accessibilità (4), in cui la Commissione propone una serie di iniziative politiche per promuovere l'e-accessibilità.

2.4.2

In particolare, in quest'ultima comunicazione sull'e-accessibilità venivano presentate tre diverse strategie per affrontare il problema:

promuovere la fissazione di requisiti in materia di accessibilità nell'aggiudicazione di appalti pubblici,

garantire la certificazione dell'accessibilità,

migliorare l'utilizzo della legislazione vigente.

La Commissione aveva previsto di realizzare un monitoraggio di tali azioni due anni dopo la pubblicazione della comunicazione per prendere in esame la possibilità di adottare, se del caso, misure complementari.

2.4.3

Il Comitato ha adottato un parere su tale comunicazione (5), affrontando temi quali le norme armonizzate e l'interoperabilità, gli appalti pubblici, la certificazione, la certificazione rilasciata da terzi e l'autocertificazione, il ricorso alla legislazione vigente, l'integrazione (mainstreaming), l'accessibilità di Internet, la legislazione e il nuovo quadro strategico per la società dell'informazione.

2.5

Inoltre, più di recente, nel punto 6 della Risoluzione del Consiglio del 22 marzo 2007 su una strategia per una società dell'informazione sicura in Europa si sottolinea la necessità di «prestare particolare attenzione agli utenti con esigenze speciali o poco sensibilizzati alle questioni della sicurezza delle reti e dell'informazione», tra i quali figurano le persone anziane e le persone con disabilità.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE accoglie con notevole interesse l'invito della Commissione ad elaborare questo parere esplorativo, e sottolinea che, sebbene le iniziative comunitarie a favore dell'inclusione nella società dell'informazione debbano basarsi, in linea generale, su un approccio globale, esistono determinati gruppi, come quello delle persone anziane o delle persone con disabilità (6), a cui è necessario dedicare un'attenzione speciale per garantirne un'adeguata inclusione nella società dell'informazione.

Inoltre, dato il forte interesse del tema oggetto della consultazione, il CESE si riserva la possibilità di elaborare un parere complementare o un supplemento di parere in materia.

3.1.1

Questo approccio risulta pienamente coerente con il punto otto della Dichiarazione ministeriale di Riga (7), in cui si afferma che, per affrontare la e-inclusione in modo convincente, le differenze riscontrabili in riferimento all'utilizzazione media di Internet da parte della popolazione UE e quella delle persone anziane, delle persone con disabilità, delle donne, dei gruppi con un basso livello di istruzione, dei disoccupati e degli abitanti delle regioni «meno sviluppate» dovrebbero essere dimezzate entro il 2010.

Il CESE ritiene prioritaria un'azione comunitaria sull'e-accessibilità, a causa degli importanti cambiamenti di carattere politico e sociale avvenuti negli ultimi anni, sancendo l'accesso alle TIC come un diritto dei cittadini nel quadro dei servizi pubblici.

Questa azione comunitaria deve combinare uno strumento giuridico in grado di rafforzare la legislazione esistente con altre misure non vincolanti in diverse politiche, dato il valore aggiunto apportato dall'intervento comunitario.

Il CESE sostiene questo intervento comunitario:

sul piano sociale infatti esso migliora i diritti dei cittadini, e sul piano economico potenzia le economie di scala, il funzionamento del mercato interno, la competitività in un settore chiave e l'innovazione,

la diversità e la frammentazione degli approcci adottati dagli Stati membri sono alla radice di determinati problemi, dovuti in particolare alle divergenze osservabili nell'attuazione delle direttive esistenti: è pertanto necessario un chiarimento, specie per quanto riguarda i mercati pubblici o il servizio universale,

tutto questo va realizzato senza pregiudicare l'applicazione migliore possibile delle misure di sostegno eventualmente adottate.

3.2

Per quanto riguarda la base giuridica delle norme destinate a disciplinare le questioni relative alla e-accessibilità, è consigliabile utilizzare i seguenti articoli:

da una parte l'articolo 13 del Trattato CE, che autorizza in maniera generale il Consiglio ad adottare qualsiasi tipo di atto comunitario che combatta le discriminazioni,

dall'altra, anche l'articolo 95 del Trattato CE, dato che si tratta di questioni riguardanti l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, e le proposte della Commissione in materia devono basarsi su un livello di protezione elevato.

Quanto sopra non deve pregiudicare l'effetto trasversale che devono avere le questioni in materia di e-accessibilità.

3.2.1

Sfortunatamente, non essendo in vigore il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, non sarà possibile adottare tali atti in conformità con l'articolo III-124, paragrafo 1, che prevede la delibera del Consiglio all'unanimità «previa approvazione del Parlamento europeo». Dato che il vigente articolo 13 del Trattato CE prevede solamente che il Consiglio adotti tali atti all'unanimità «previa consultazione del Parlamento europeo», per l'elaborazione di queste disposizioni si dovrà fare a meno dell'ampio dibattito democratico e della maggiore legittimità di cui dispongono gli atti comunitari adottati secondo la procedura di codecisione.

3.2.2

Ciononostante, il fatto che sia espressamente prevista l'adozione all'unanimità da parte del Consiglio è particolarmente opportuno, dato che tutti gli atti normativi in questione dovranno rispettare il principio di sussidiarietà. Logicamente, il sostegno unanime dei governi dell'UE coinvolgerà più efficacemente le rispettive amministrazioni nazionali nell'attuazione e applicazione interne di tali atti. Questo significherà inoltre che gli obiettivi delle misure applicate non si limiteranno all'eliminazione degli ostacoli esistenti in questo ambito, ma includeranno contributi effettivi all'inclusione, in conformità con il carattere proattivo che devono rivestire le iniziative comunitarie basate sugli articoli 13 e 95 del Trattato CE.

3.2.3

In tal senso, l'atto normativo più adeguato sarebbe la direttiva, dato l'ampio margine di discrezionalità che si suole lasciare agli Stati membri nella scelta degli strumenti per realizzare gli obiettivi stabiliti a livello sopranazionale.

3.3

Per quanto riguarda il contenuto concreto del futuro quadro normativo comunitario, è indispensabile includere, tra gli altri, gli obiettivi seguenti, distinguendo quelli di portata generale da quelli di carattere specifico.

3.4

Quanto agli obiettivi di carattere generale, si dovrebbero considerare le iniziative seguenti:

a)

promuovere, attraverso standard e specifiche comuni, l'interoperabilità dei servizi prestati dalle TIC, in modo tale che gli organismi di normazione europei tengano conto dell'accessibilità nell'adottare e attuare le norme in materia;

rafforzare le disposizioni in materia di e-accessibilità nelle direttive sulle comunicazioni elettroniche, in linea con le raccomandazioni di INCOM (comitato Inclusive Communications) (8) e promuovere nel contempo l'e-accessibilità in ambiti quali la riforma della direttiva sui servizi audiovisivi (Televisione senza frontiere), come già raccomandato dal Comitato (9), o la direttiva sui diritti d'autore nella società dell'informazione, ad esempio,

b)

facilitare l'accesso alle reti delle TIC mediante la fornitura di apparecchiature e infrastrutture periferiche nelle zone e nelle regioni europee in cui esiste il problema del divario digitale. Nei fondi strutturali e nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nonché nel Fondo di ricerca e sviluppo di recente creazione, dovranno figurare voci specifiche sulla e-inclusione, per far sì che entro il 2010 il 90 % del territorio dell'UE disponga di accesso alle TIC;

c)

fare in modo che tutti i prodotti e i servizi forniti dalle TIC possano essere utili a tutti i membri della società, esigendo pertanto che la loro progettazione e il loro funzionamento tengano conto anche delle esigenze dei gruppi più svantaggiati della società, e in particolare dei disabili e delle persone anziane. A tale scopo, occorrerà definire un doppio livello di responsabilità, con il coinvolgimento sia dei poteri pubblici che del settore privato.

3.4.1

Da una parte, le istituzioni comunitarie e le autorità degli Stati membri dovranno, in funzione dei rispettivi ambiti di competenza, definire i criteri di azione per le imprese che operano nel settore TIC nel mercato interno, specie in ambiti come la normazione, e garantirne la corretta applicazione.

3.4.2

Nei limiti del possibile, questi requisiti dovranno essere applicati alla politica commerciale comune per far sì che i benefici dell'accessibilità assumano una dimensione non solo europea ma anche universale. Andranno inoltre promossi dei codici di condotta adeguati alle necessità di ciascun gruppo svantaggiato, allo scopo di dare vita a una cultura della responsabilità sociale delle imprese in questo ambito.

3.4.3

D'altra parte, è necessario coinvolgere gli attori interessati della società civile nel campo dell'innovazione tecnologica e della diffusione di buone prassi in materia di accesso e utilizzo delle TIC, mediante la creazione di reti transnazionali che colleghino i centri di ricerca universitari e quelli delle imprese del settore. Tra le varie misure possibili, andrebbero lanciati progetti annuali cofinanziati a tale scopo dall'UE e dalle amministrazioni nazionali, e andrebbe promossa una cultura dell'eccellenza nel campo della ricerca, anche con la creazione di un premio europeo per la qualità delle nuove tecnologie a favore dell'e-inclusione.

3.5

Quanto agli obiettivi di carattere specifico, si dovrebbero considerare le iniziative seguenti:

a)

estendere il campo di applicazione della direttiva sul servizio universale (che copre attualmente l'accesso ai telefoni pubblici a pagamento, ai servizi di emergenza e ai servizi che permettono di consultare gli elenchi degli abbonati) alle tecnologie a banda larga e ai telefoni cellulari, come il CESE ha già chiesto in ripetute occasioni;

b)

proibire alle amministrazioni pubbliche di utilizzare prodotti e servizi delle TIC non conformi alle norme vigenti in materia di accessibilità, e includere nella futura normativa comunitaria sugli appalti pubblici disposizioni vincolanti sull'accessibilità;

c)

armonizzare i requisiti di accessibilità per l'utilizzo delle reti IP, includendo i servizi di emergenza e quelli di televisione digitale interattiva;

d)

come già raccomandato dal CESE (10), assicurare che gli Stati membri adottino integralmente la seconda versione degli orientamenti relativi all'accessibilità di Internet, integrandola nei siti web pubblici;

e)

promuovere l'uso generalizzato degli strumenti di creazione di siti web, purché conformi alla seconda versione degli orientamenti relativi all'accessibilità di Internet di cui sopra.

4.   Osservazioni particolari

4.1

La categoria delle persone con più di 65 anni si sta espandendo nella piramide della popolazione o distribuzione della struttura della popolazione per fasce di età. Il basso tasso di natalità e il miglioramento della qualità e della speranza di vita sono le cause principali di questo fenomeno. Per questo motivo, le presidenze del Consiglio hanno incluso l'invecchiamento della popolazione tra i punti da affrontare nei programmi congiunti della presidenza.

4.2

Nella nuova società caratterizzata dalla forte presenza di persone anziane, vi sono fattori che tendono a favorire la solitudine, come la scomparsa della famiglia allargata e l'emergere della famiglia con un solo genitore. Attraverso la promozione di iniziative miranti a ridurre il divario digitale esistente, la società dell'informazione offre nuove opportunità di porre fine all'isolamento sociale, e le persone anziane devono approfittarne.

Ciò risulta particolarmente evidente in riferimento all'e-accessibilità. Come ha constatato la dichiarazione ministeriale di Riga, adottata all'unanimità, solo il 10 % delle persone con più di 65 anni residenti in Europa utilizzano Internet.

4.3

Oltre alla generalizzazione dell'accesso a Internet, per promuovere l'inclusione sociale delle persone anziane e delle persone con disabilità nella società dell'informazione occorre proporre, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delle politiche sociali trasversali miranti all'uguaglianza e al miglioramento della qualità della vita, ottimizzando i servizi e promuovendo la partecipazione delle persone anziane nella società dell'informazione, sopprimendo gli ostacoli all'accesso alla formazione informatica e al software libero.

Agevolare l'accessibilità delle persone anziane e di quelle con disabilità alla società dell'informazione può stimolarne l'attività intellettuale e farle vivere più comodamente, attraverso la prestazione di servizi come, tra gli altri, i seguenti:

servizi di consulenza gratuiti,

consegna di documenti a domicilio,

consulenza giuridica a privati o a centri di pensionati o di disabili,

attività ricreative e del tempo libero,

assistenza gerontologica e collegamento con servizi sociali di zona,

formazione mediante aule virtuali,

programmi di vacanze e

servizi di telemedicina facoltativi.

Il CESE sottolinea l'importanza delle TIC nel promuovere la partecipazione economica e sociale delle persone anziane e delle persone con disabilità attraverso le rispettive organizzazioni rappresentative al fine di migliorare la situazione attuale nell'UE. La partecipazione degli attori della società civile organizzata può essere importante in ambiti come la coregolamentazione, l'elaborazione di codici di condotta o la responsabilità sociale delle imprese.

4.4

Il CESE ritiene che occorra adottare azioni di sostegno a progetti e interventi che agevolino l'accesso delle persone con disabilità e delle persone anziane alla società dell'informazione e le avviino all'utilizzo delle nuove tecnologie quali strumenti atti a realizzare la loro integrazione sociale, evitarne l'esclusione digitale e migliorare la loro qualità di vita; tali azioni dovrebbero concretamente:

creare e potenziare reti digitali che promuovano la professionalizzazione e l'efficienza dei sistemi di gestione dei vari organismi e associazioni adeguatamente finanziate e adattate alle necessità dei diversi gruppi di persone anziane e di persone con disabilità,

realizzare esperienze pilota basate su applicazioni e strumenti che contribuiscano ad incoraggiare la vita attiva e indipendente delle persone con disabilità e delle persone anziane integrandole nella società dell'informazione.

4.5

La coesione economica, sociale e territoriale può essere rafforzata applicando, nelle politiche attuate dall'UE, i principi dell'ONU per le persone anziane e dando impulso all'accesso a programmi di istruzione e di formazione adeguati.

4.6

Nel quadro della revisione che deve avviare sul «nuovo approccio», la Commissione dovrà tenere conto, nell'elaborazione della normativa in materia, dei bisogni delle persone anziane in modo che i prodotti che saranno sviluppati offrano servizi facilmente accessibili. Dal canto loro, gli organismi di normazione e l'industria dovranno tenere conto di queste circostanze nei rispettivi ambiti di azione.

4.7

Nell'ottica della protezione dell'ambiente esiste un potenziale di crescita dell'uso dell'ambiente digitale in grado di tradursi in una riduzione del ricorso agli spostamenti per ottenere certi servizi in loco. La Commissione dovrebbe esplorare tale potenziale per proporre future misure sovranazionali di e-accessibilità più ambiziose.

Bruxelles, 30 maggio 2007.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Risoluzione del Consiglio del 25.3.2002 sul piano d'azione e-Europe 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto (GU C 86, del 10.4.2002).

(2)  Risoluzione 14892/02 del Consiglio.

(3)  COM(2005) 229 def. Cfr. parere del CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regionii2010Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione (GU C 110 del 9.5.2006, pag. 83).

(4)  COM(2005) 425 def.

(5)  Parere CESE 404/2006, adottato nella sessione plenaria del 15.3.2006. Relatore: CABRA DE LUNA. GU C 110 del 9.5.2006.

(6)  Cfr. parere del CESE 404/2006, punto 3.4: «I disabili costituiscono un gruppo eterogeneo. Tuttavia in tale ambito i disabili che incontrano le maggiori difficoltà d'accesso alle TIC sono le persone con difficoltà cognitive o di apprendimento, le persone con disabilità sensoriali (non udenti e ipoudenti, non vedenti e ipovedenti; persone non udenti e non vedenti e persone con difficoltà di parola) e le persone con disabilità fisiche». GU C 110 del 9.5.2006.

(7)  La dichiarazione ministeriale dell'UE sulla e-inclusione, adottata a Riga l'11.6.2006 nel quadro dell'iniziativa i2010, ha ribadito l'impegno politico di migliorare l'e-accessibilità. La dichiarazione è consultabile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm.

(8)  Il comitato Inclusive Communications (INCOM) è stato creato nel 2003 ed è costituito da rappresentanti degli Stati membri, operatori di telecomunicazioni, associazioni di utenti e organismi di normazione.

(9)  Parere CESE 486/2006. GU C 185 del 8.8.2006.

(10)  Parere CESE 404/2006, punto 7.5.1: «Il Comitato invita tutti gli Stati membri ad approvare formalmente, e senza alcuna modifica, la seconda versione degli orientamenti relativi all'accessibilità di Internet, e chiede che tale seconda versione sia rispettata appieno da tutti i siti web pubblici». GU C 110 del 9.5.2006.